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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MAZZOTTA GIANLUCA, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. RI Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 09/05/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Santa RI la OS
(CE) in data 20/08/1983 e che dal matrimonio erano nati due figli ( , nata il [...]; Per_1
, nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, con Pt_3 ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati. Ciascuno potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora;
2. il sig. verserà, inoltre, alla moglie, sig.ra , la Parte_1 Parte_2 somma di €. 3.000,00 (tremila/00) dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio.
3. Nulla disporre circa la corresponsione del mantenimento atteso che entrambi i coniugi rinunciano espressamente allo stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 09/05/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA LA
FOSSA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 16, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Così deciso in S. RI Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 09/05/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MAZZOTTA GIANLUCA, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. RI Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 09/05/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Santa RI la OS
(CE) in data 20/08/1983 e che dal matrimonio erano nati due figli ( , nata il [...]; Per_1
, nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, con Pt_3 ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati. Ciascuno potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora;
2. il sig. verserà, inoltre, alla moglie, sig.ra , la Parte_1 Parte_2 somma di €. 3.000,00 (tremila/00) dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio.
3. Nulla disporre circa la corresponsione del mantenimento atteso che entrambi i coniugi rinunciano espressamente allo stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 09/05/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA LA
FOSSA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 16, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Così deciso in S. RI Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 09/05/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso