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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 436/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. URZI MASSIMO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. D'ERCOLE STEFANO (CF Controparte_1 P.IVA_1
) C.F._2 APPELLATA
(CF ) (CF ) Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. CHITI BEATRICE (CF ) C.F._5
APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
in liquidazione giudiziale Controparte_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-CONTUMACE avverso la sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/07/2019
CONCLUSIONI
In data 11-17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché ogni contraria istanza e/o Parte_1 eccezione reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare con rinvio agli argomenti contenuti nel motivo di appello di cui in narrativa (sub. I.) come da non escutersi l'azione di regresso di cui all'impugnata sentenza da parte di nei confronti di Controparte_1 CP_5 ex art. 1950 c.c. e nei confronti di ex art. 1954 c.c. stante la carenza assoluta ed
[...] Parte_1 originaria ex art. 3 D.L.vo 122/2005 dei presupposti per il pagamento, da parte di Controparte_1
ed in favore delle Sig.re e della polizza fideiussoria
[...] Controparte_2 Controparte_3 n.310044921 intercorsa in data 5 dicembre 2011 prestata da in favore delle citate CP_4 Sig.re e di cui agli atti del giudizio a quo, con ogni conseguente Controparte_2 Controparte_3 effetto anche ex art. 1949 c.c., con ripetizione degli importi medio tempore corrisposti dalle odierne parti appellanti anche nell'ambito delle promosse procedura esecutive dinanzi il Tribunale di Firenze (n.428/2016 R.G.E. e 427/2016 R.G.E.), previa applicazione da parte della Ecc.ma Corte adita dell'art.1226 c.c. sugli importi dovuti e con maggiorazione degli interessi scaduti ed a scadere fino all'effettivo saldo, nonché all'integrale rifusione delle spese, di diritti, onorari di primo e secondo grado di giudizio in favore delle odierne parti appellanti”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa e respinta Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda: - in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2369/2019 nella parte in cui ha condannato la CP_4 ex art. 1950 c.c. ed il sig. ex art. 1954 c.c. a rimborsare a
[...] Parte_1 Controparte_1 l'intero importo, oltre interessi e spese, versato in favore delle sigg.re e in CP_2 CP_3 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2220/2016 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge”.
Per : “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa Parte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria per i fatti, tutti, esposti in narrativa, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE , dichiarare improcedibile l'appello posposto dal sig. Pt_1 e avverso la sentenza n.2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze il 24.07.2019
[...] CP_4 e pubblicata in pari data per violazione dell'art. 342 c.p.c. SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibile l'appello proposto da e per essere passato in giudicato CP_5 Pt_1 nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 2220/2016 emesso dal Tribunale di Firenze ed essendo conseguentemente preclusa la possibilità di sollevare contestazioni volte ad inficiare l'escutibilità del predetto titolo. IN VIA PRELIMINARE dichiararsi la carenza di interesse ad agire degli odierni appellanti con ogni conseguente pronuncia in punto di diritto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e diritto;
NEL MERITO respingere l'appello proposto dalla società e dal sig. in quanto infondato CP_4 Parte_1 in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 24.07.2019 e pubblicata in pari data;
In caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello e/o in caso di revoca del D.I. n. 2220/2016 condannare comunque
in persona del suo legale rappresentante p.t., in adempimento della Controparte_1 fideiussione rilasciata, al pagamento della somma di € 280.000,00, oltre spese a favore delle signore e a titolo di acconto sul loro maggior avere e/o quella Controparte_2 Controparte_3 diversa somma che dovesse risultare provata o dovuta in corso di causa oltre alle spese e per l'effetto dichiarare legittimo e dovuto il pagamento già eseguito da in corso di causa. IN CP_1
pagina 2 di 17 VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni degli appellanti ed in accoglimento di APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO, accertare e dichiarare sussistenti anche al momento del deposito del decreto ingiuntivo le condizioni per l'escussione della polizza e per l'effetto confermare la sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 24.07.2019 e pubblicata in pari data e/o comunque con condanna di
al pagamento della polizza fideiussoria n. 310044921 a favore delle signore Controparte_1 e IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi ed interpello sui fatti esposti CP_2 CP_3 in narrativa della comparsa di costituzione in primo grado dai punti 1-18 preceduti dalla frase di rito DCV con riserva di indicare i testi e meglio specificare le richieste istruttorie nei concedendi termini. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e convenivano in CP_4 Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
proponendo gravame avverso la sentenza n. 2369/2019, emessa dal Tribunale di
[...]
Firenze e pubblicata il 24/07/2019, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2220/2016 proposta da nei confronti di l'aveva Controparte_1 RT rigettata, condannando ex art. 1950 c.c., e ex art. 1954, Controparte_4 Parte_1 quest'ultimo nei limiti di € 60.000,00, a rimborsare alla Compagnia l'importo versato in favore delle predette pari ad € 322.237,38, oltre interessi legali dalla data del RT pagamento;
quanto alle spese di lite, era stata condannata alla loro refusione nei Controparte_1 confronti delle opposte mentre ed il nei confronti di RT CP_4 Pt_1 CP_1
.
[...]
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso per decreto ingiuntivo, ed avevano adito il Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze, esponendo: che, con contratto preliminare stipulato in data 6.2.2015, a rogito Notaio Persona_1 regolarmente trascritto, in persona del legale rappresentante Controparte_4 Parte_1 prometteva di vendere a ed la piena proprietà di un Controparte_2 Controparte_3 appartamento per civile abitazione e due posti auto ubicati in Signa, fraz. San Mauro, Piazza
Ciampi n. 22; che il prezzo veniva determinato in € 415.000,00, di cui € 302.000,00 (ivi inclusa la somma di €
60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria) già versati dalle promissarie acquirenti, con la previsione che il saldo di € 113.000,00 sarebbe stato corrisposto entro la data di stipula del definitivo, fissato al 30.9.2015;
pagina 3 di 17 che, a garanzia dei predetti impegni, confermava l'esistenza e la validità della polizza CP_4 fideiussoria n. 310044921, a prima richiesta, emessa in data 5.12.2011 da Parte_3
fino alla somma di € 280.000,00, oltre spese ed interessi;
[...] che, a sua volta, confermava la validità della fideiussione personale, a prima richiesta, Parte_1 concessa nel 2014, fino a concorrenza di € 60.000,00; che, tuttavia, la , entro il termine del 30.9.2015, non procedeva al trasferimento del CP_4 bene;
che, stante la persistente inerzia della promittente venditrice, ed Controparte_2 Controparte_3 notificavano alla ed al diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 CP_4 Pt_1
c.c., intimando la società a presentarsi il 30.3.2016 presso lo studio notarile del Notaio per Per_1 la stipula del definitivo;
che, però, la ometteva di presentarsi, di talché il contratto preliminare doveva CP_4 ritenersi risolto di diritto ex art. 1454 c.c. che, pertanto, le ricorrenti avevano diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 242.000,00, versato in contro prezzo, oltre a quello di € 120.000,00, pari al doppio della caparra versata ex art. 1385, comma 2, c.c., il tutto per complessivi € 362.000,00, oltre interessi legali sino al saldo;
che era loro interesse ottenere l'ingiunzione di pagamento anche nei riguardi dei fideiussori, affinché il decreto ingiuntivo facesse stato nei loro confronti.
1.2. – Con decreto ingiuntivo n. 2220/2016 del 27.4.2016, il Tribunale di Firenze intimava alla debitrice principale nonché ai fideiussori (nei limiti di € 60.000) ed CP_4 Parte_1
(nei limiti di € 280.000), il pagamento della somma di € 362.000,00, Parte_3 oltre interessi e spese legali.
1.3. – Proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. rilevando: Controparte_1
(-) la non debenza delle somme richieste alla Compagnia ai sensi del d.lgs n. 122/2005 e delle pattuizioni contrattuali.
In particolare, richiamava le condizioni di polizza (art. 1) secondo le quali solo al verificarsi di una
“situazione di crisi” dell'impresa costruttrice, come definita dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
122/2005, la garanzia si sarebbe potuta azionare, crisi che non esisteva né al momento della richiesta di pagamento del 07/04/2016 né al momento della notifica del decreto ingiuntivo;
(-) la sussistenza dei presupposti per l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti di
, quale debitrice principale, e, nell'ipotesi di pagamento, per quella di regresso, ex art. CP_4
1950 c.c., nei confronti della predetta società e di ex art. 1954 c.c., quest'ultimo quale Parte_1 altro fideiussore, dei quali veniva richiesta la chiamata in causa.
pagina 4 di 17 1.4. – Si costituivano in giudizio ed , rilevando la natura di Controparte_2 Controparte_3 garanzia “a prima richiesta” della fideiussione prestata da con conseguente impossibilità CP_1 di opporre eccezioni sulla ricorrenza dello stato di crisi della debitrice;
esponevano che la risultava inadempiente all'obbligazione di trasferimento degli immobili, avendo fatto CP_4 decorrere il termine fissato nel preliminare senza presentarsi all'appuntamento fissato dal Notaio, sicché il contratto doveva considerarsi risolto di diritto per inadempimento della venditrice, già in stato di crisi prima del deposito del ricorso.
Invocavano, inoltre, i principi in tema di fideiussione solidale secondo cui se vi è una condizione per l'escussione del fideiussore, questa opera solo in sede esecutiva, ma non in sede di cognizione per l'accertamento del diritto e la precostituzione del titolo esecutivo.
Rilevavano, altresì, che le ipotesi di “crisi” indicate dall'art. 3 del d.lgs n. 122/2005 non erano tassative ma esemplificative e che l'insolvenza del venditore era manifesta, come da iscrizioni ipotecarie esistenti.
In ogni caso, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, si era verificata la situazione di crisi intesa come trascrizione del pignoramento immobiliare.
1.5. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio e Controparte_4 Parte_1 eccependo l'illegittima escussione della fideiussione sia ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 122/2005 che delle condizioni di polizza, non ricorrendo alcuna delle condizioni di crisi tassativamente previste dal predetto testo normativo, in quanto la trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del preliminare era intervenuta in un momento successivo all'ingiunzione di pagamento.
Rilevavano, altresì, che l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in data antecedente alla trascrizione del pignoramento (e, quindi, al verificarsi dello stato di crisi normativamente previsto), aveva determinato la caducazione ipso iure anche della fideiussione.
Eccepivano, infine, l'inammissibilità dell'azione di rilievo proposta verso visto CP_4
l'avvenuto pagamento da parte di e chiedevano di rigettarsi sia l'azione di regresso verso CP_1
trattandosi di fideiussione separata e successiva, che quella verso in Parte_1 CP_4 quanto l'obbligazione principale era da considerarsi inesigibile;
in ipotesi di accoglimento dell'azione di regresso, chiedevano di limitarlo ad € 280.000,00, escluse le spese.
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era incontestato, oltre che documentalmente provato, che, né al momento del deposito del ricorso monitorio né al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (27.4.2016), fosse pagina 5 di 17 configurabile, a carico della alcuna situazione di crisi come prevista dal d.lgs. n. Controparte_4
122/2005;
(-) tuttavia, la Corte di Cassazione (n. 11761/2018), da un lato, aveva rilevato che la “crisi dell'impresa”, che giustifica l'escussione della fideiussione, è quella indicata nelle ipotesi tassative previste dall'art. 3 D.Lgs. 122/2005 e, dall'altro, aveva escluso che per l'escussione della garanzia debba permanere in vita il contratto preliminare, in quanto è proprio la caducazione di detto contratto - per inadempimento del costruttore - che giustifica la richiesta restitutoria delle somme e, quindi, l'escussione della polizza;
(-) nella specie, se al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua notifica non vi erano le situazioni di crisi normativamente previste, esse si erano verificate successivamente, con la trascrizione del pignoramento immobiliare il 28/07/2016;
(-) al riguardo, le opposte avevano precisato, nella comparsa di costituzione e risposta, di avere chiesto il decreto ingiuntivo verso “ai soli fini dell'accertamento del diritto e ai fini di CP_1 precostituzione di un titolo”, da eseguire, dunque, al momento del verificarsi delle condizioni di legge;
peraltro, anche nel ricorso monitorio si leggeva: “la presente ingiunzione viene svolta anche nei confronti dei fideiussori affinché l'emanando decreto ingiuntivo faccia stato anche nei loro confronti”;
(-) ora, essendo ben possibile per il creditore agire anche prima che il diritto di credito fosse divenuto esigibile, il decreto ingiuntivo andava confermato, in quanto lo stesso, dalla data di trascrizione del pignoramento immobiliare (28.7.2016), era pienamente azionabile nei confronti di
; Controparte_1
(-) preso atto che l'azione di rilievo non era stata coltivata, avendo provveduto al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto, andava, poi, accolta la domanda di regresso svolta da quest'ultima verso ai sensi dell'art. 1950 c.c., per l'intero importo versato a ed pari CP_4 CP_2 CP_3
a complessivi € 322.237,38;
(-) infatti, l'azione di regresso, oltre ad essere insita nel concetto stesso di garanzia, era espressamente richiamata nella polizza;
(-) in proposito, l'art. 1950 c.c. prevede che la somma da rimborsare al garante che ha pagato sia pari al capitale, agli interessi ed alle spese che il fideiussore ha sostenuto dopo che ha denunciato al debitore le istanze proposte contro di lui;
non era, quindi, fondata l'eccezione svolta dal terzo chiamato secondo cui il regresso doveva essere limitato al solo capitale assicurato di €
280.000,00;
(-) inoltre, non era condivisibile l'assunto secondo il quale la fideiussione sarebbe stata travolta dalla caducazione del preliminare;
difatti, la fideiussione, secondo quanto stabilito da Cass. n. pagina 6 di 17 11761/2018, è funzionale a garantire proprio il caso che il contratto preliminare venga meno per l'inadempimento e la “crisi” del venditore, ed è escutibile, a maggior ragione, quando il contratto preliminare non è più in essere per l'inadempimento del costruttore;
(-) parimenti fondata era la domanda di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti di in Parte_1 forza dell'autonoma garanzia prestata entro i limiti di € 60.000,00 a favore di;
CP_4
(-) invero, ai sensi della precitata norma, anche se trattasi di garanzia prestata separatamente, in quanto fra più fideiussori di un medesimo debitore, il fideiussore che ha pagato ha diritto di rimborso verso tutti gli altri;
(-) le domande di revoca del decreto ingiuntivo proposte dai terzi chiamati dovevano considerarsi inammissibili, giacché il provvedimento monitorio non era stato dagli stessi opposto.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e articolando un Controparte_4 Parte_1 unico motivo, con cui rilevavano l'erroneità della loro condanna a rimborsare a Controparte_1 quanto da quest'ultima versato a favore di ed .
[...] Controparte_2 Controparte_3
In particolare, sostenevano che, nella specie, non sussistevano i presupposti per l'escussione della fideiussione, stante l'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di compravendita in epoca anteriore al verificarsi della situazione di crisi prevista dal d.lgs n. 122/2005, con conseguente impossibilità di invocare l'applicazione della relativa disciplina.
Al riguardo, richiamavano Cass. civ. n. 21792/2019 che, in dissenso da Cass. civ. n. 11761/2018, aveva sottolineato la necessità che il contatto preliminare fosse ancora in vigore tra le parti al momento dell'escussione della garanzia.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto d.lgs, la fideiussione può essere escussa solo in presenza delle “condizioni di crisi” tassativamente ivi indicate, ed a partire da un preciso dato temporale, nella specie costituito dalla trascrizione del pignoramento.
Tuttavia, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (27.4.2016), tale trascrizione non era ancora intervenuta, di talché il provvedimento monitorio doveva considerarsi illegittimo, con conseguente illegittimità anche dell'azione di regresso ex art. 1950 e 1954 c.c. promossa dalla
Compagnia.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in Controparte_2 Controparte_3 giudizio, eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello: i) per violazione dell'art. 342 pagina 7 di 17 c.p.c.; ii) per la mancata impugnazione della sentenza da parte di di talché Controparte_1 gli appellanti non potevano dolersi dell'inesistenza dei presupposti per l'escussione della polizza, trattandosi di questione coperta da giudicato;
iii) per carenza di interesse ad agire da parte degli appellanti che, anche in ipotesi di accoglimento del gravame, avrebbero dovuto procedere al pagamento nei confronti di esse stante il passaggio in giudicato del decreto RT ingiuntivo.
Proponevano, inoltre, appello incidentale, nel caso di accoglimento dell'impugnazione principale, avverso la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tassative le ipotesi di crisi delineate dall'art. 3 del d.lgs n. 122/2005 e non esistenti al momento del deposito dell'ingiunzione, senza tener conto delle condizioni sintomatiche della crisi d'impresa.
Per il resto, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della decisione impugnata.
2.3. – Si costituiva in giudizio , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Controparte_1
2.4. – Con ordinanza del 28.5.2024, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito della sottoposizione di alla procedura di liquidazione giudiziale. Controparte_4
2.5. – Riassunto il giudizio su iniziativa degli appellanti, la Curatela non si costitutiva.
2.6. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-17/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di TR
, non essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica
[...] dell'atto di riassunzione nei suoi confronti.
3.2. – Quanto alle richieste istruttorie reiterate dalle appellate le stesse non RT possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza, essendosi limitata unicamente a riproporle nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza pagina 8 di 17 espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
3.3. – Bisogna, poi, rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle appellate si appalesa infondata RT
(salvo quanto si dirà al § 4.4.), poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.4. – Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per la mancata impugnazione da parte di Controparte_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori
l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati” (cfr. Cassazione civile, ordinanza dell'8.10.2018, n. 24728).
Nella specie, non vi è dubbio che si verta in tema di obbligazione solidale – per essere l'ingiunzione di pagamento rivolta in solido nei confronti di , quale debitore principale, e CP_4 dei fideiussori ed – di talché la mancata impugnazione da parte Pt_1 Parte_3
pagina 9 di 17 della Compagnia è idonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza esclusivamente nei suoi confronti, senza alcun pregiudizio per le posizioni degli altri condebitori.
Quanto, poi, al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni appellanti (i quali non hanno inteso proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui – a pag. 10 – ha ritenuto inammissibili “le domande di revoca del decreto ingiuntivo proposte dai terzi chiamati nel presente giudizio, posto che detto decreto non è stato dai medesimi opposto nei termini di rito ed è divenuto già da tempo definitivo ed esecutivo nei loro confronti. La chiamata in causa è stata, infatti, autorizzata e svolta con riferimento esclusivo alle domande di rilievo e regresso proposte dall'opponente”), lo stesso non è idoneo a produrre effetti sull'azione di regresso esercitata nei loro confronti dalla Compagnia, trattandosi di questione estranea alla domanda azionata con il ricorso monitorio.
3.5. – Infine, deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per carenza di interesse da parte degli appellanti.
Difatti, se è vero che l'impugnazione è diretta a contrastare unicamente l'esercizio dell'azione di regresso da parte di (come riconosciuto dalla medesima parte appellante: Controparte_8
“con il presente motivo, le odierne parti appellanti intendono contestare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna ex art. 1950 c.c. e il Sig. ex art. 1954 c.c. a CP_4 Parte_1 rifondere a quanto da questa sostenuto in esecuzione della polizza fideiussoria Controparte_1
n.310044921 intercorsa in data 5 dicembre 2011 tra quest'ultima ed (già CP_4 promittente venditore) ex art. 3 D.L.vo 122/2005 a garanzia delle Sig.re e Controparte_2
(già promissarie acquirenti)”, cfr. atto di appello, pag. 12), è altrettanto vero che Controparte_3 ciò è certamente sufficiente a fondare l'interesse alla proposizione dell'appello, al fine di vedere caducata la pronuncia di condanna emessa anche a titolo di spese legali a favore della Compagnia.
Ciò tanto più se si considera che ha inteso agire, nei confronti di e del Controparte_1 CP_4
non in surrogazione (ex art. 1949 c.c.) bensì in regresso (rispettivamente ex art. 1950 e Pt_1
1954 c.c.), ed è pacifico che l'azione di regresso abbia un contenuto più ampio di quella di surrogazione, ricomprendendo, oltre al capitale, gli interessi e le spese successive alla denunzia delle istanze proposte contro il fideiussore, con la conseguenza che il suo destinatario può avere interesse a contrastarla anche se non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria in relazione alla quale è stata rilasciata la garanzia.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
pagina 10 di 17 4.1. – Innanzi tutto, giova considerare che, a seguito della sottoposizione di alla Controparte_4 procedura di liquidazione giudiziale, l'appello è stato coltivato unicamente da di talché Parte_1 il suo esame riguarderà esclusivamente la sua posizione.
In proposito, l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui (a pag. 9) ha ritenuto configurabile il rapporto di confideiussione tra le garanzie rilasciate da e dal Controparte_1 Pt_1 richiamando il principio secondo cui “perchè ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purchè però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 12.9.2011, n. 18650).
D'altronde, è proprio la difesa del ad ammettere l'esistenza di un vincolo solidale tra la Pt_1 fideiussione dallo stesso prestata (con scrittura privata del 18.11.2014) a favore delle Pt_4
fino a concorrenza della somma di € 60.000,00, e quella rilasciata ex d.lgs n. 122/2005
[...] da così da sostenere la legittimazione del confideiussore ad eccepire la non Controparte_1 escutibilità della polizza da parte delle (cfr. memoria di replica, pag. 7-8). RT
Questione su cui risulta interamente incentrato l'atto di appello.
4.2. – Orbene, l'art. 3 del citato decreto legislativo stabilisce: “
1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.
2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l'amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione può essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto pagina 11 di 17 preliminare; b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6”.
Sostiene, al riguardo, parte appellante che, nella specie, non ricorrerebbero i presupposti per l'escussione della fideiussione, dal momento che il preliminare sarebbe stato risolto di diritto (per effetto della diffida ad adempiere notificata in data 1-9.3.2016), prima del verificarsi della situazione di crisi, costituita, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a), dalla trascrizione del pignoramento immobiliare avvenuto in data 19.7.2016, con conseguente venir meno anche della garanzia.
Al riguardo, richiama Cass. civ. n. 21792/2019 secondo cui “l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la richiesta avanzata dal promissario acquirente nei confronti del garante, sebbene il contratto preliminare fosse stato risolto prima della presentazione della domanda del costruttore di ammissione alla procedura di concordato preventivo)”.
Tale pronuncia si pone in consapevole dissenso da Cass. civ. n. 11761/2018, citata anche dal tribunale, secondo cui “le condizioni espressamente richiamate al dell'art. 3, comma 3, (la comunicazione della volontà del promittente compratore di recedere dal contratto preliminare o la necessità che l'organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la propria volontà di subentrarvi) non valgano in nessun modo a segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza fideiussoria, sussista, al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare, bensì, tutto al contrario, la necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria tale contratto preliminare non vi sia più, per avere il promittente compratore inteso recederne, o l'organo della procedura concorsuale non manifestato la volontà di subentrarvi;
e tanto, allo scopo di giustificare la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori, non potendo tale giustificazione trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal ridetto contratto preliminare fossero ancora efficaci tra le parti. Ciò posto, se, al fine di escutere la polizza fideiussoria, una volta instaurata una situazione di crisi legislativamente definita, è necessario che il promittente compratore abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto preliminare, allo scopo di escludere la persistente efficacia delle obbligazioni che discendono dal ridetto contratto, deve
pagina 12 di 17 ritenersi (e a fortiori) che il promittente compratore ben possa escutere la polizza fideiussoria (una volta instauratasi una situazione di crisi), là dove l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia già stata comunque precedentemente rimossa” (cfr. pag. 5-6).
4.3. – Orbene, ritiene il Collegio che il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali non rilevi nel caso in esame, in quanto relativo alla diversa fattispecie in cui il contratto preliminare era venuto meno, in forza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente (con conseguente suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata), antecedentemente alla presentazione, da parte della società promittente venditrice, del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Nel caso che interessa, invece, la situazione di crisi è costituita dall'avvio dell'esecuzione individuale a seguito della trascrizione del pignoramento sull'immobile oggetto del preliminare di vendita, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 122/2005, ipotesi ben distinta dalle altre contemplate dalla citata disposizione (alle lett. b), c), d)) ed attinenti all'instaurazione di procedure concorsuali.
4.3.1. – Ebbene, essendo il recesso una dichiarazione unilaterale recettizia (cfr. Cass. civ., n.
267/1976), esso, ai sensi dell'art. 1334 c.c., è destinato a produrre i suoi effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
Ne deriva che non è ipotizzabile la permanenza in vita del contratto preliminare a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ad opera della parte non inadempiente.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, il recesso del contraente non inadempiente produce l'estinzione del contratto, ossia un effetto analogo alla risoluzione per inadempimento disciplinata dagli artt. 1453 e segg.: è, in altri termini, anch'esso uno strumento di risoluzione del contratto, che trova una condizione legittimante nell'importanza concreta dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 19757/2005, in motivazione).
Pertanto, l'art. 3, comma 3 lett. a), del d.lgs. n. 122/2005, non può non essere interpretato nel senso che l'escussione della fideiussione è subordinata alla comunicazione del diritto di recesso da parte del (promittente) acquirente e che tale comunicazione, tuttavia, non abbia sortito gli effetti restitutori (delle somme corrisposte al costruttore) che il primo comma della richiamata disposizione mira a garantire, a causa, per esempio, della contestazione dei presupposti del recesso da parte del promittente venditore o, comunque, del suo proposito di non accettare gli effetti derivanti dalla volontà manifestata dal promissario acquirente di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
pagina 13 di 17 Il che è proprio accaduto nel caso di specie, in quanto, nel riscontrare la diffida ad adempiere dell'1.3.2016, , con missiva del 30.3.2016, contestava la gravità del suo CP_4 inadempimento, richiedendo una proroga del termine per la stipula del definitivo (negata dalle promissarie acquirenti con lettera, a firma del loro legale, del 7.4.2016).
Inoltre, neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la predetta società provvedeva a restituire le somme ricevute.
Per completezza, si osserva che le conclusioni che precedono valgono anche in caso di risoluzione di diritto del preliminare a seguito di diffida ad adempiere inviata dai promittenti acquirenti.
Come, infatti, è stato precisato da Cass SU 553/2009 (par. 4.2), in adesione a ricostruzioni dottrinali: “il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)”.
Si rivela così la reciproca fungibilità, quanto a presupposti e ad effetti, tra diffida ad adempiere e recesso (cfr. pure Cass. civ., n. 18392/2022).
4.3.1.a – Ora, è evidente che la fideiussione mira a garantire non già l'adempimento del preliminare bensì “la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione (di crisi ndr) si è verificata” (art. 3, comma 1, d.lgs n. 122/2005).
Quindi, nel caso in cui la situazione di crisi (come definita dall'art. 1 lett. c) del d.lgs n. 122/2005) sia rappresentata dalla sottoposizione del costruttore ad un'esecuzione individuale (immobiliare), ai fini dell'escussione della garanzia, come correttamente osservato da Cass. civ. n. 11761/2018,
è necessario che il contratto preliminare sia venuto meno, proprio “allo scopo di giustificare la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori, non potendo tale giustificazione trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal ridetto contratto preliminare fossero ancora efficaci tra le parti”.
A ragionare diversamente, la ratio della norma, costituita dalla tutela del promissario acquirente
(quale contraente debole), sarebbe completamente frustrata, in quanto costui, a fronte dell'inadempimento della controparte, dovrebbe rinunciare ad avvalersi degli strumenti predisposti dall'ordinamento per conseguire la prestazione ovvero per sciogliersi dal vincolo contrattuale, vedendosi, così, preclusa anche la possibilità di munirsi di un titolo esecutivo per procedere alla trascrizione del pignoramento nei confronti del costruttore. pagina 14 di 17 4.3.1.b. – In proposito, è pure significativo che il comma 7 del citato art. 3 preveda che “l'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo
4, comma 1-quater”, con ciò sancendo la validità della fideiussione fino a quando il promittente acquirente non abbia conseguito l'adempimento ad opera della controparte, tale essendo il momento in cui non è più configurabile alcun obbligo restitutorio da parte del costruttore (per avere questi adempiuto ai suoi impegni).
È evidente, infatti, che la fideiussione è funzionale ad assicurare proprio l'adempimento di tale obbligo, con la conseguenza che la stessa è destinata ad essere escussa proprio nella fase patologica del vincolo contrattuale, atteso che, diversamente, perdurando l'efficacia del preliminare, alcun obbligo restitutorio sarebbe configurabile a carico del costruttore e la garanzia non potrebbe essere azionata.
4.3.1.c. – Né può l'appellante utilmente invocare Cass. civ. n. 1571/2020 (citata in comparsa conclusionale) che, senza però affrontare ex professo la questione, si è uniformata a Cass. civ. n.
21792/2019, in quanto anche la suddetta pronuncia attiene ad un caso completamente diverso da quello in esame, in cui l'escussione della polizza fideiussoria, da parte della Compagnia, era stata contestata perché il creditore era volontariamente receduto dalla società cooperativa prima della presentazione, da parte di quest'ultima, della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
4.3.2. – D'altra parte, quanto la situazione di crisi è costituita dall'ammissione del costruttore alla procedura di concordato preventivo, è evidente che l'iniziativa assunta dal promittente acquirente non può impedire agli organi della predetta procedura di decidere se autorizzare o meno (ex artt.
167 l.f., 94 c.c.i.) il subentro della società debitrice nel contratto preliminare, atteso che, diversamente, non risulterebbe rispettata la condizione cui l'art. 3, comma 3, del d.lgs n.
122/2005 subordina l'escussione della fideiussione.
Trattasi, del resto, di soluzione coerente con la disciplina dei contratti pendenti in ambito concorsuale, in cui la decisione in ordine al subentro non può che spettare agli organi della procedura cui è sottoposto il debitore (cfr. artt. 72 l.f. e 172 c.c.i. per il fallimento;
artt. 201 l.f. e
304 c.c.i. per la l.c.a.; artt. 167-169-bis l.f. e 94-97 c.c.i. per il concordato preventivo;
art. 50 del d.lgs n. 270/1999 per l'amministrazione straordinaria).
Ne consegue che quanto affermato da Cass. civ. n. 21792/2019 secondo cui “nel caso di crisi integrante la species della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, occorre che il soggetto che intende fruire della polizza escutendo la compagnia garante sia ancora "acquirente", anche se pagina 15 di 17 deve avere comunicato a controparte "la volontà di recedere": e ciò significa che il contratto preliminare deve essere ancora in vigore tra le parti, tanto che la manifestazione della volontà di recederne non ha ancora comportato il suo venir meno, essendo rimasto appunto "acquirente" (è evidente che si intende promissario acquirente) chi vuole escutere” (pag. 8), deve essere letto in relazione al caso di specie, in cui veniva in rilievo, appunto, la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo, il che implicava la necessità, ai fini dell'escussione della garanzia, che il contratto preliminare fosse ancora in vita al momento dell'apertura della procedura concorsuale onde consentire agli organi della stessa di decidere se autorizzare o meno il subentro del debitore.
Al riguardo, è significativo quanto successivamente argomentato dalla Suprema Corte:
“diversamente opinando, id est nel senso che non verrebbe ad incidere sulla escussione l'esser venuto meno del contratto preliminare, tale possibilità di subentro può essere tolta al promittente alienante (o essere già stata tolta anche da anni, se si prescinde appunto da questo limite) dalla parte promissaria acquirente, la quale, optando per la risoluzione del contratto (di solito per inadempimento del costruttore, è ovvio) prima che si verifichi la situazione - giuridica e non meramente economica - di crisi che è il presupposto dell'escussione della fideiussione, potrebbe rendere appunto il subentro impossibile ma, nonostante ciò, fruire della garanzia, nullificando il significato della condizione posta dal legislatore, in contrasto con il principio conservativo che deve governare ogni ermeneutica” (pag. 8).
Il che sta a dimostrare la particolare attenzione volta a scongiurare che la possibilità di subentro nel preliminare, previa autorizzazione degli organi della procedura, sia vanificata.
4.4. – Vero è che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (27.4.2016), la trascrizione del pignoramento, integrante una delle situazioni di crisi di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs n.
122/2005, non era ancora avvenuta (essendo stata eseguita in data 19.7.2016).
In proposito, tuttavia, il giudice di prime cure ha osservato che “è ben possibile per l'avente diritto agire verso altri soggetti anche prima che il diritto di credito sia esigibile, per economia del giudizio o a fini di costituzione di una garanzia” (pag. 8), specificando che ciò è funzionale a consentire, al creditore, la precostituzione del titolo esecutivo da azionare, poi, nei confronti dei garanti.
Trattasi di affermazione – costituente autonoma ratio decidendi – che è rimasta assolutamente incontestata sicché, limitatamente a tale aspetto, l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché omette di confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto del gravame, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato proposto dai RT pagina 16 di 17 5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001-
520.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.940,00
Fase decisionale (valore medio) € 7.298,00
Compenso tabellare: € 17.179,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da avverso la CP_4 Parte_1 sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/07/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di in liquidazione giudiziale;
CP_4
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti appellate costituite, in € 17.179,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 436/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. URZI MASSIMO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. D'ERCOLE STEFANO (CF Controparte_1 P.IVA_1
) C.F._2 APPELLATA
(CF ) (CF ) Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. CHITI BEATRICE (CF ) C.F._5
APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
in liquidazione giudiziale Controparte_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-CONTUMACE avverso la sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/07/2019
CONCLUSIONI
In data 11-17/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché ogni contraria istanza e/o Parte_1 eccezione reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare con rinvio agli argomenti contenuti nel motivo di appello di cui in narrativa (sub. I.) come da non escutersi l'azione di regresso di cui all'impugnata sentenza da parte di nei confronti di Controparte_1 CP_5 ex art. 1950 c.c. e nei confronti di ex art. 1954 c.c. stante la carenza assoluta ed
[...] Parte_1 originaria ex art. 3 D.L.vo 122/2005 dei presupposti per il pagamento, da parte di Controparte_1
ed in favore delle Sig.re e della polizza fideiussoria
[...] Controparte_2 Controparte_3 n.310044921 intercorsa in data 5 dicembre 2011 prestata da in favore delle citate CP_4 Sig.re e di cui agli atti del giudizio a quo, con ogni conseguente Controparte_2 Controparte_3 effetto anche ex art. 1949 c.c., con ripetizione degli importi medio tempore corrisposti dalle odierne parti appellanti anche nell'ambito delle promosse procedura esecutive dinanzi il Tribunale di Firenze (n.428/2016 R.G.E. e 427/2016 R.G.E.), previa applicazione da parte della Ecc.ma Corte adita dell'art.1226 c.c. sugli importi dovuti e con maggiorazione degli interessi scaduti ed a scadere fino all'effettivo saldo, nonché all'integrale rifusione delle spese, di diritti, onorari di primo e secondo grado di giudizio in favore delle odierne parti appellanti”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa e respinta Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda: - in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2369/2019 nella parte in cui ha condannato la CP_4 ex art. 1950 c.c. ed il sig. ex art. 1954 c.c. a rimborsare a
[...] Parte_1 Controparte_1 l'intero importo, oltre interessi e spese, versato in favore delle sigg.re e in CP_2 CP_3 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2220/2016 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge”.
Per : “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa Parte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria per i fatti, tutti, esposti in narrativa, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE , dichiarare improcedibile l'appello posposto dal sig. Pt_1 e avverso la sentenza n.2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze il 24.07.2019
[...] CP_4 e pubblicata in pari data per violazione dell'art. 342 c.p.c. SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibile l'appello proposto da e per essere passato in giudicato CP_5 Pt_1 nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 2220/2016 emesso dal Tribunale di Firenze ed essendo conseguentemente preclusa la possibilità di sollevare contestazioni volte ad inficiare l'escutibilità del predetto titolo. IN VIA PRELIMINARE dichiararsi la carenza di interesse ad agire degli odierni appellanti con ogni conseguente pronuncia in punto di diritto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e diritto;
NEL MERITO respingere l'appello proposto dalla società e dal sig. in quanto infondato CP_4 Parte_1 in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 24.07.2019 e pubblicata in pari data;
In caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello e/o in caso di revoca del D.I. n. 2220/2016 condannare comunque
in persona del suo legale rappresentante p.t., in adempimento della Controparte_1 fideiussione rilasciata, al pagamento della somma di € 280.000,00, oltre spese a favore delle signore e a titolo di acconto sul loro maggior avere e/o quella Controparte_2 Controparte_3 diversa somma che dovesse risultare provata o dovuta in corso di causa oltre alle spese e per l'effetto dichiarare legittimo e dovuto il pagamento già eseguito da in corso di causa. IN CP_1
pagina 2 di 17 VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle ragioni degli appellanti ed in accoglimento di APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO, accertare e dichiarare sussistenti anche al momento del deposito del decreto ingiuntivo le condizioni per l'escussione della polizza e per l'effetto confermare la sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 24.07.2019 e pubblicata in pari data e/o comunque con condanna di
al pagamento della polizza fideiussoria n. 310044921 a favore delle signore Controparte_1 e IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi ed interpello sui fatti esposti CP_2 CP_3 in narrativa della comparsa di costituzione in primo grado dai punti 1-18 preceduti dalla frase di rito DCV con riserva di indicare i testi e meglio specificare le richieste istruttorie nei concedendi termini. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e convenivano in CP_4 Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
proponendo gravame avverso la sentenza n. 2369/2019, emessa dal Tribunale di
[...]
Firenze e pubblicata il 24/07/2019, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2220/2016 proposta da nei confronti di l'aveva Controparte_1 RT rigettata, condannando ex art. 1950 c.c., e ex art. 1954, Controparte_4 Parte_1 quest'ultimo nei limiti di € 60.000,00, a rimborsare alla Compagnia l'importo versato in favore delle predette pari ad € 322.237,38, oltre interessi legali dalla data del RT pagamento;
quanto alle spese di lite, era stata condannata alla loro refusione nei Controparte_1 confronti delle opposte mentre ed il nei confronti di RT CP_4 Pt_1 CP_1
.
[...]
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso per decreto ingiuntivo, ed avevano adito il Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze, esponendo: che, con contratto preliminare stipulato in data 6.2.2015, a rogito Notaio Persona_1 regolarmente trascritto, in persona del legale rappresentante Controparte_4 Parte_1 prometteva di vendere a ed la piena proprietà di un Controparte_2 Controparte_3 appartamento per civile abitazione e due posti auto ubicati in Signa, fraz. San Mauro, Piazza
Ciampi n. 22; che il prezzo veniva determinato in € 415.000,00, di cui € 302.000,00 (ivi inclusa la somma di €
60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria) già versati dalle promissarie acquirenti, con la previsione che il saldo di € 113.000,00 sarebbe stato corrisposto entro la data di stipula del definitivo, fissato al 30.9.2015;
pagina 3 di 17 che, a garanzia dei predetti impegni, confermava l'esistenza e la validità della polizza CP_4 fideiussoria n. 310044921, a prima richiesta, emessa in data 5.12.2011 da Parte_3
fino alla somma di € 280.000,00, oltre spese ed interessi;
[...] che, a sua volta, confermava la validità della fideiussione personale, a prima richiesta, Parte_1 concessa nel 2014, fino a concorrenza di € 60.000,00; che, tuttavia, la , entro il termine del 30.9.2015, non procedeva al trasferimento del CP_4 bene;
che, stante la persistente inerzia della promittente venditrice, ed Controparte_2 Controparte_3 notificavano alla ed al diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 CP_4 Pt_1
c.c., intimando la società a presentarsi il 30.3.2016 presso lo studio notarile del Notaio per Per_1 la stipula del definitivo;
che, però, la ometteva di presentarsi, di talché il contratto preliminare doveva CP_4 ritenersi risolto di diritto ex art. 1454 c.c. che, pertanto, le ricorrenti avevano diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 242.000,00, versato in contro prezzo, oltre a quello di € 120.000,00, pari al doppio della caparra versata ex art. 1385, comma 2, c.c., il tutto per complessivi € 362.000,00, oltre interessi legali sino al saldo;
che era loro interesse ottenere l'ingiunzione di pagamento anche nei riguardi dei fideiussori, affinché il decreto ingiuntivo facesse stato nei loro confronti.
1.2. – Con decreto ingiuntivo n. 2220/2016 del 27.4.2016, il Tribunale di Firenze intimava alla debitrice principale nonché ai fideiussori (nei limiti di € 60.000) ed CP_4 Parte_1
(nei limiti di € 280.000), il pagamento della somma di € 362.000,00, Parte_3 oltre interessi e spese legali.
1.3. – Proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. rilevando: Controparte_1
(-) la non debenza delle somme richieste alla Compagnia ai sensi del d.lgs n. 122/2005 e delle pattuizioni contrattuali.
In particolare, richiamava le condizioni di polizza (art. 1) secondo le quali solo al verificarsi di una
“situazione di crisi” dell'impresa costruttrice, come definita dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
122/2005, la garanzia si sarebbe potuta azionare, crisi che non esisteva né al momento della richiesta di pagamento del 07/04/2016 né al momento della notifica del decreto ingiuntivo;
(-) la sussistenza dei presupposti per l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti di
, quale debitrice principale, e, nell'ipotesi di pagamento, per quella di regresso, ex art. CP_4
1950 c.c., nei confronti della predetta società e di ex art. 1954 c.c., quest'ultimo quale Parte_1 altro fideiussore, dei quali veniva richiesta la chiamata in causa.
pagina 4 di 17 1.4. – Si costituivano in giudizio ed , rilevando la natura di Controparte_2 Controparte_3 garanzia “a prima richiesta” della fideiussione prestata da con conseguente impossibilità CP_1 di opporre eccezioni sulla ricorrenza dello stato di crisi della debitrice;
esponevano che la risultava inadempiente all'obbligazione di trasferimento degli immobili, avendo fatto CP_4 decorrere il termine fissato nel preliminare senza presentarsi all'appuntamento fissato dal Notaio, sicché il contratto doveva considerarsi risolto di diritto per inadempimento della venditrice, già in stato di crisi prima del deposito del ricorso.
Invocavano, inoltre, i principi in tema di fideiussione solidale secondo cui se vi è una condizione per l'escussione del fideiussore, questa opera solo in sede esecutiva, ma non in sede di cognizione per l'accertamento del diritto e la precostituzione del titolo esecutivo.
Rilevavano, altresì, che le ipotesi di “crisi” indicate dall'art. 3 del d.lgs n. 122/2005 non erano tassative ma esemplificative e che l'insolvenza del venditore era manifesta, come da iscrizioni ipotecarie esistenti.
In ogni caso, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, si era verificata la situazione di crisi intesa come trascrizione del pignoramento immobiliare.
1.5. – Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio e Controparte_4 Parte_1 eccependo l'illegittima escussione della fideiussione sia ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 122/2005 che delle condizioni di polizza, non ricorrendo alcuna delle condizioni di crisi tassativamente previste dal predetto testo normativo, in quanto la trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del preliminare era intervenuta in un momento successivo all'ingiunzione di pagamento.
Rilevavano, altresì, che l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in data antecedente alla trascrizione del pignoramento (e, quindi, al verificarsi dello stato di crisi normativamente previsto), aveva determinato la caducazione ipso iure anche della fideiussione.
Eccepivano, infine, l'inammissibilità dell'azione di rilievo proposta verso visto CP_4
l'avvenuto pagamento da parte di e chiedevano di rigettarsi sia l'azione di regresso verso CP_1
trattandosi di fideiussione separata e successiva, che quella verso in Parte_1 CP_4 quanto l'obbligazione principale era da considerarsi inesigibile;
in ipotesi di accoglimento dell'azione di regresso, chiedevano di limitarlo ad € 280.000,00, escluse le spese.
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era incontestato, oltre che documentalmente provato, che, né al momento del deposito del ricorso monitorio né al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (27.4.2016), fosse pagina 5 di 17 configurabile, a carico della alcuna situazione di crisi come prevista dal d.lgs. n. Controparte_4
122/2005;
(-) tuttavia, la Corte di Cassazione (n. 11761/2018), da un lato, aveva rilevato che la “crisi dell'impresa”, che giustifica l'escussione della fideiussione, è quella indicata nelle ipotesi tassative previste dall'art. 3 D.Lgs. 122/2005 e, dall'altro, aveva escluso che per l'escussione della garanzia debba permanere in vita il contratto preliminare, in quanto è proprio la caducazione di detto contratto - per inadempimento del costruttore - che giustifica la richiesta restitutoria delle somme e, quindi, l'escussione della polizza;
(-) nella specie, se al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua notifica non vi erano le situazioni di crisi normativamente previste, esse si erano verificate successivamente, con la trascrizione del pignoramento immobiliare il 28/07/2016;
(-) al riguardo, le opposte avevano precisato, nella comparsa di costituzione e risposta, di avere chiesto il decreto ingiuntivo verso “ai soli fini dell'accertamento del diritto e ai fini di CP_1 precostituzione di un titolo”, da eseguire, dunque, al momento del verificarsi delle condizioni di legge;
peraltro, anche nel ricorso monitorio si leggeva: “la presente ingiunzione viene svolta anche nei confronti dei fideiussori affinché l'emanando decreto ingiuntivo faccia stato anche nei loro confronti”;
(-) ora, essendo ben possibile per il creditore agire anche prima che il diritto di credito fosse divenuto esigibile, il decreto ingiuntivo andava confermato, in quanto lo stesso, dalla data di trascrizione del pignoramento immobiliare (28.7.2016), era pienamente azionabile nei confronti di
; Controparte_1
(-) preso atto che l'azione di rilievo non era stata coltivata, avendo provveduto al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto, andava, poi, accolta la domanda di regresso svolta da quest'ultima verso ai sensi dell'art. 1950 c.c., per l'intero importo versato a ed pari CP_4 CP_2 CP_3
a complessivi € 322.237,38;
(-) infatti, l'azione di regresso, oltre ad essere insita nel concetto stesso di garanzia, era espressamente richiamata nella polizza;
(-) in proposito, l'art. 1950 c.c. prevede che la somma da rimborsare al garante che ha pagato sia pari al capitale, agli interessi ed alle spese che il fideiussore ha sostenuto dopo che ha denunciato al debitore le istanze proposte contro di lui;
non era, quindi, fondata l'eccezione svolta dal terzo chiamato secondo cui il regresso doveva essere limitato al solo capitale assicurato di €
280.000,00;
(-) inoltre, non era condivisibile l'assunto secondo il quale la fideiussione sarebbe stata travolta dalla caducazione del preliminare;
difatti, la fideiussione, secondo quanto stabilito da Cass. n. pagina 6 di 17 11761/2018, è funzionale a garantire proprio il caso che il contratto preliminare venga meno per l'inadempimento e la “crisi” del venditore, ed è escutibile, a maggior ragione, quando il contratto preliminare non è più in essere per l'inadempimento del costruttore;
(-) parimenti fondata era la domanda di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti di in Parte_1 forza dell'autonoma garanzia prestata entro i limiti di € 60.000,00 a favore di;
CP_4
(-) invero, ai sensi della precitata norma, anche se trattasi di garanzia prestata separatamente, in quanto fra più fideiussori di un medesimo debitore, il fideiussore che ha pagato ha diritto di rimborso verso tutti gli altri;
(-) le domande di revoca del decreto ingiuntivo proposte dai terzi chiamati dovevano considerarsi inammissibili, giacché il provvedimento monitorio non era stato dagli stessi opposto.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e articolando un Controparte_4 Parte_1 unico motivo, con cui rilevavano l'erroneità della loro condanna a rimborsare a Controparte_1 quanto da quest'ultima versato a favore di ed .
[...] Controparte_2 Controparte_3
In particolare, sostenevano che, nella specie, non sussistevano i presupposti per l'escussione della fideiussione, stante l'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di compravendita in epoca anteriore al verificarsi della situazione di crisi prevista dal d.lgs n. 122/2005, con conseguente impossibilità di invocare l'applicazione della relativa disciplina.
Al riguardo, richiamavano Cass. civ. n. 21792/2019 che, in dissenso da Cass. civ. n. 11761/2018, aveva sottolineato la necessità che il contatto preliminare fosse ancora in vigore tra le parti al momento dell'escussione della garanzia.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto d.lgs, la fideiussione può essere escussa solo in presenza delle “condizioni di crisi” tassativamente ivi indicate, ed a partire da un preciso dato temporale, nella specie costituito dalla trascrizione del pignoramento.
Tuttavia, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (27.4.2016), tale trascrizione non era ancora intervenuta, di talché il provvedimento monitorio doveva considerarsi illegittimo, con conseguente illegittimità anche dell'azione di regresso ex art. 1950 e 1954 c.c. promossa dalla
Compagnia.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in Controparte_2 Controparte_3 giudizio, eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello: i) per violazione dell'art. 342 pagina 7 di 17 c.p.c.; ii) per la mancata impugnazione della sentenza da parte di di talché Controparte_1 gli appellanti non potevano dolersi dell'inesistenza dei presupposti per l'escussione della polizza, trattandosi di questione coperta da giudicato;
iii) per carenza di interesse ad agire da parte degli appellanti che, anche in ipotesi di accoglimento del gravame, avrebbero dovuto procedere al pagamento nei confronti di esse stante il passaggio in giudicato del decreto RT ingiuntivo.
Proponevano, inoltre, appello incidentale, nel caso di accoglimento dell'impugnazione principale, avverso la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tassative le ipotesi di crisi delineate dall'art. 3 del d.lgs n. 122/2005 e non esistenti al momento del deposito dell'ingiunzione, senza tener conto delle condizioni sintomatiche della crisi d'impresa.
Per il resto, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della decisione impugnata.
2.3. – Si costituiva in giudizio , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Controparte_1
2.4. – Con ordinanza del 28.5.2024, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito della sottoposizione di alla procedura di liquidazione giudiziale. Controparte_4
2.5. – Riassunto il giudizio su iniziativa degli appellanti, la Curatela non si costitutiva.
2.6. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-17/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di TR
, non essendosi la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica
[...] dell'atto di riassunzione nei suoi confronti.
3.2. – Quanto alle richieste istruttorie reiterate dalle appellate le stesse non RT possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza, essendosi limitata unicamente a riproporle nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza pagina 8 di 17 espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
3.3. – Bisogna, poi, rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle appellate si appalesa infondata RT
(salvo quanto si dirà al § 4.4.), poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.4. – Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per la mancata impugnazione da parte di Controparte_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori
l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati” (cfr. Cassazione civile, ordinanza dell'8.10.2018, n. 24728).
Nella specie, non vi è dubbio che si verta in tema di obbligazione solidale – per essere l'ingiunzione di pagamento rivolta in solido nei confronti di , quale debitore principale, e CP_4 dei fideiussori ed – di talché la mancata impugnazione da parte Pt_1 Parte_3
pagina 9 di 17 della Compagnia è idonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza esclusivamente nei suoi confronti, senza alcun pregiudizio per le posizioni degli altri condebitori.
Quanto, poi, al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni appellanti (i quali non hanno inteso proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui – a pag. 10 – ha ritenuto inammissibili “le domande di revoca del decreto ingiuntivo proposte dai terzi chiamati nel presente giudizio, posto che detto decreto non è stato dai medesimi opposto nei termini di rito ed è divenuto già da tempo definitivo ed esecutivo nei loro confronti. La chiamata in causa è stata, infatti, autorizzata e svolta con riferimento esclusivo alle domande di rilievo e regresso proposte dall'opponente”), lo stesso non è idoneo a produrre effetti sull'azione di regresso esercitata nei loro confronti dalla Compagnia, trattandosi di questione estranea alla domanda azionata con il ricorso monitorio.
3.5. – Infine, deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per carenza di interesse da parte degli appellanti.
Difatti, se è vero che l'impugnazione è diretta a contrastare unicamente l'esercizio dell'azione di regresso da parte di (come riconosciuto dalla medesima parte appellante: Controparte_8
“con il presente motivo, le odierne parti appellanti intendono contestare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna ex art. 1950 c.c. e il Sig. ex art. 1954 c.c. a CP_4 Parte_1 rifondere a quanto da questa sostenuto in esecuzione della polizza fideiussoria Controparte_1
n.310044921 intercorsa in data 5 dicembre 2011 tra quest'ultima ed (già CP_4 promittente venditore) ex art. 3 D.L.vo 122/2005 a garanzia delle Sig.re e Controparte_2
(già promissarie acquirenti)”, cfr. atto di appello, pag. 12), è altrettanto vero che Controparte_3 ciò è certamente sufficiente a fondare l'interesse alla proposizione dell'appello, al fine di vedere caducata la pronuncia di condanna emessa anche a titolo di spese legali a favore della Compagnia.
Ciò tanto più se si considera che ha inteso agire, nei confronti di e del Controparte_1 CP_4
non in surrogazione (ex art. 1949 c.c.) bensì in regresso (rispettivamente ex art. 1950 e Pt_1
1954 c.c.), ed è pacifico che l'azione di regresso abbia un contenuto più ampio di quella di surrogazione, ricomprendendo, oltre al capitale, gli interessi e le spese successive alla denunzia delle istanze proposte contro il fideiussore, con la conseguenza che il suo destinatario può avere interesse a contrastarla anche se non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria in relazione alla quale è stata rilasciata la garanzia.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
pagina 10 di 17 4.1. – Innanzi tutto, giova considerare che, a seguito della sottoposizione di alla Controparte_4 procedura di liquidazione giudiziale, l'appello è stato coltivato unicamente da di talché Parte_1 il suo esame riguarderà esclusivamente la sua posizione.
In proposito, l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui (a pag. 9) ha ritenuto configurabile il rapporto di confideiussione tra le garanzie rilasciate da e dal Controparte_1 Pt_1 richiamando il principio secondo cui “perchè ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purchè però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 12.9.2011, n. 18650).
D'altronde, è proprio la difesa del ad ammettere l'esistenza di un vincolo solidale tra la Pt_1 fideiussione dallo stesso prestata (con scrittura privata del 18.11.2014) a favore delle Pt_4
fino a concorrenza della somma di € 60.000,00, e quella rilasciata ex d.lgs n. 122/2005
[...] da così da sostenere la legittimazione del confideiussore ad eccepire la non Controparte_1 escutibilità della polizza da parte delle (cfr. memoria di replica, pag. 7-8). RT
Questione su cui risulta interamente incentrato l'atto di appello.
4.2. – Orbene, l'art. 3 del citato decreto legislativo stabilisce: “
1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.
2. La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l'amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione può essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto pagina 11 di 17 preliminare; b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6”.
Sostiene, al riguardo, parte appellante che, nella specie, non ricorrerebbero i presupposti per l'escussione della fideiussione, dal momento che il preliminare sarebbe stato risolto di diritto (per effetto della diffida ad adempiere notificata in data 1-9.3.2016), prima del verificarsi della situazione di crisi, costituita, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a), dalla trascrizione del pignoramento immobiliare avvenuto in data 19.7.2016, con conseguente venir meno anche della garanzia.
Al riguardo, richiama Cass. civ. n. 21792/2019 secondo cui “l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la richiesta avanzata dal promissario acquirente nei confronti del garante, sebbene il contratto preliminare fosse stato risolto prima della presentazione della domanda del costruttore di ammissione alla procedura di concordato preventivo)”.
Tale pronuncia si pone in consapevole dissenso da Cass. civ. n. 11761/2018, citata anche dal tribunale, secondo cui “le condizioni espressamente richiamate al dell'art. 3, comma 3, (la comunicazione della volontà del promittente compratore di recedere dal contratto preliminare o la necessità che l'organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la propria volontà di subentrarvi) non valgano in nessun modo a segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza fideiussoria, sussista, al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare, bensì, tutto al contrario, la necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria tale contratto preliminare non vi sia più, per avere il promittente compratore inteso recederne, o l'organo della procedura concorsuale non manifestato la volontà di subentrarvi;
e tanto, allo scopo di giustificare la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori, non potendo tale giustificazione trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal ridetto contratto preliminare fossero ancora efficaci tra le parti. Ciò posto, se, al fine di escutere la polizza fideiussoria, una volta instaurata una situazione di crisi legislativamente definita, è necessario che il promittente compratore abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto preliminare, allo scopo di escludere la persistente efficacia delle obbligazioni che discendono dal ridetto contratto, deve
pagina 12 di 17 ritenersi (e a fortiori) che il promittente compratore ben possa escutere la polizza fideiussoria (una volta instauratasi una situazione di crisi), là dove l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia già stata comunque precedentemente rimossa” (cfr. pag. 5-6).
4.3. – Orbene, ritiene il Collegio che il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali non rilevi nel caso in esame, in quanto relativo alla diversa fattispecie in cui il contratto preliminare era venuto meno, in forza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente (con conseguente suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata), antecedentemente alla presentazione, da parte della società promittente venditrice, del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Nel caso che interessa, invece, la situazione di crisi è costituita dall'avvio dell'esecuzione individuale a seguito della trascrizione del pignoramento sull'immobile oggetto del preliminare di vendita, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 122/2005, ipotesi ben distinta dalle altre contemplate dalla citata disposizione (alle lett. b), c), d)) ed attinenti all'instaurazione di procedure concorsuali.
4.3.1. – Ebbene, essendo il recesso una dichiarazione unilaterale recettizia (cfr. Cass. civ., n.
267/1976), esso, ai sensi dell'art. 1334 c.c., è destinato a produrre i suoi effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
Ne deriva che non è ipotizzabile la permanenza in vita del contratto preliminare a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ad opera della parte non inadempiente.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, il recesso del contraente non inadempiente produce l'estinzione del contratto, ossia un effetto analogo alla risoluzione per inadempimento disciplinata dagli artt. 1453 e segg.: è, in altri termini, anch'esso uno strumento di risoluzione del contratto, che trova una condizione legittimante nell'importanza concreta dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 19757/2005, in motivazione).
Pertanto, l'art. 3, comma 3 lett. a), del d.lgs. n. 122/2005, non può non essere interpretato nel senso che l'escussione della fideiussione è subordinata alla comunicazione del diritto di recesso da parte del (promittente) acquirente e che tale comunicazione, tuttavia, non abbia sortito gli effetti restitutori (delle somme corrisposte al costruttore) che il primo comma della richiamata disposizione mira a garantire, a causa, per esempio, della contestazione dei presupposti del recesso da parte del promittente venditore o, comunque, del suo proposito di non accettare gli effetti derivanti dalla volontà manifestata dal promissario acquirente di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
pagina 13 di 17 Il che è proprio accaduto nel caso di specie, in quanto, nel riscontrare la diffida ad adempiere dell'1.3.2016, , con missiva del 30.3.2016, contestava la gravità del suo CP_4 inadempimento, richiedendo una proroga del termine per la stipula del definitivo (negata dalle promissarie acquirenti con lettera, a firma del loro legale, del 7.4.2016).
Inoltre, neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la predetta società provvedeva a restituire le somme ricevute.
Per completezza, si osserva che le conclusioni che precedono valgono anche in caso di risoluzione di diritto del preliminare a seguito di diffida ad adempiere inviata dai promittenti acquirenti.
Come, infatti, è stato precisato da Cass SU 553/2009 (par. 4.2), in adesione a ricostruzioni dottrinali: “il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)”.
Si rivela così la reciproca fungibilità, quanto a presupposti e ad effetti, tra diffida ad adempiere e recesso (cfr. pure Cass. civ., n. 18392/2022).
4.3.1.a – Ora, è evidente che la fideiussione mira a garantire non già l'adempimento del preliminare bensì “la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione (di crisi ndr) si è verificata” (art. 3, comma 1, d.lgs n. 122/2005).
Quindi, nel caso in cui la situazione di crisi (come definita dall'art. 1 lett. c) del d.lgs n. 122/2005) sia rappresentata dalla sottoposizione del costruttore ad un'esecuzione individuale (immobiliare), ai fini dell'escussione della garanzia, come correttamente osservato da Cass. civ. n. 11761/2018,
è necessario che il contratto preliminare sia venuto meno, proprio “allo scopo di giustificare la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori, non potendo tale giustificazione trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal ridetto contratto preliminare fossero ancora efficaci tra le parti”.
A ragionare diversamente, la ratio della norma, costituita dalla tutela del promissario acquirente
(quale contraente debole), sarebbe completamente frustrata, in quanto costui, a fronte dell'inadempimento della controparte, dovrebbe rinunciare ad avvalersi degli strumenti predisposti dall'ordinamento per conseguire la prestazione ovvero per sciogliersi dal vincolo contrattuale, vedendosi, così, preclusa anche la possibilità di munirsi di un titolo esecutivo per procedere alla trascrizione del pignoramento nei confronti del costruttore. pagina 14 di 17 4.3.1.b. – In proposito, è pure significativo che il comma 7 del citato art. 3 preveda che “l'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo
4, comma 1-quater”, con ciò sancendo la validità della fideiussione fino a quando il promittente acquirente non abbia conseguito l'adempimento ad opera della controparte, tale essendo il momento in cui non è più configurabile alcun obbligo restitutorio da parte del costruttore (per avere questi adempiuto ai suoi impegni).
È evidente, infatti, che la fideiussione è funzionale ad assicurare proprio l'adempimento di tale obbligo, con la conseguenza che la stessa è destinata ad essere escussa proprio nella fase patologica del vincolo contrattuale, atteso che, diversamente, perdurando l'efficacia del preliminare, alcun obbligo restitutorio sarebbe configurabile a carico del costruttore e la garanzia non potrebbe essere azionata.
4.3.1.c. – Né può l'appellante utilmente invocare Cass. civ. n. 1571/2020 (citata in comparsa conclusionale) che, senza però affrontare ex professo la questione, si è uniformata a Cass. civ. n.
21792/2019, in quanto anche la suddetta pronuncia attiene ad un caso completamente diverso da quello in esame, in cui l'escussione della polizza fideiussoria, da parte della Compagnia, era stata contestata perché il creditore era volontariamente receduto dalla società cooperativa prima della presentazione, da parte di quest'ultima, della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
4.3.2. – D'altra parte, quanto la situazione di crisi è costituita dall'ammissione del costruttore alla procedura di concordato preventivo, è evidente che l'iniziativa assunta dal promittente acquirente non può impedire agli organi della predetta procedura di decidere se autorizzare o meno (ex artt.
167 l.f., 94 c.c.i.) il subentro della società debitrice nel contratto preliminare, atteso che, diversamente, non risulterebbe rispettata la condizione cui l'art. 3, comma 3, del d.lgs n.
122/2005 subordina l'escussione della fideiussione.
Trattasi, del resto, di soluzione coerente con la disciplina dei contratti pendenti in ambito concorsuale, in cui la decisione in ordine al subentro non può che spettare agli organi della procedura cui è sottoposto il debitore (cfr. artt. 72 l.f. e 172 c.c.i. per il fallimento;
artt. 201 l.f. e
304 c.c.i. per la l.c.a.; artt. 167-169-bis l.f. e 94-97 c.c.i. per il concordato preventivo;
art. 50 del d.lgs n. 270/1999 per l'amministrazione straordinaria).
Ne consegue che quanto affermato da Cass. civ. n. 21792/2019 secondo cui “nel caso di crisi integrante la species della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, occorre che il soggetto che intende fruire della polizza escutendo la compagnia garante sia ancora "acquirente", anche se pagina 15 di 17 deve avere comunicato a controparte "la volontà di recedere": e ciò significa che il contratto preliminare deve essere ancora in vigore tra le parti, tanto che la manifestazione della volontà di recederne non ha ancora comportato il suo venir meno, essendo rimasto appunto "acquirente" (è evidente che si intende promissario acquirente) chi vuole escutere” (pag. 8), deve essere letto in relazione al caso di specie, in cui veniva in rilievo, appunto, la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo, il che implicava la necessità, ai fini dell'escussione della garanzia, che il contratto preliminare fosse ancora in vita al momento dell'apertura della procedura concorsuale onde consentire agli organi della stessa di decidere se autorizzare o meno il subentro del debitore.
Al riguardo, è significativo quanto successivamente argomentato dalla Suprema Corte:
“diversamente opinando, id est nel senso che non verrebbe ad incidere sulla escussione l'esser venuto meno del contratto preliminare, tale possibilità di subentro può essere tolta al promittente alienante (o essere già stata tolta anche da anni, se si prescinde appunto da questo limite) dalla parte promissaria acquirente, la quale, optando per la risoluzione del contratto (di solito per inadempimento del costruttore, è ovvio) prima che si verifichi la situazione - giuridica e non meramente economica - di crisi che è il presupposto dell'escussione della fideiussione, potrebbe rendere appunto il subentro impossibile ma, nonostante ciò, fruire della garanzia, nullificando il significato della condizione posta dal legislatore, in contrasto con il principio conservativo che deve governare ogni ermeneutica” (pag. 8).
Il che sta a dimostrare la particolare attenzione volta a scongiurare che la possibilità di subentro nel preliminare, previa autorizzazione degli organi della procedura, sia vanificata.
4.4. – Vero è che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (27.4.2016), la trascrizione del pignoramento, integrante una delle situazioni di crisi di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs n.
122/2005, non era ancora avvenuta (essendo stata eseguita in data 19.7.2016).
In proposito, tuttavia, il giudice di prime cure ha osservato che “è ben possibile per l'avente diritto agire verso altri soggetti anche prima che il diritto di credito sia esigibile, per economia del giudizio o a fini di costituzione di una garanzia” (pag. 8), specificando che ciò è funzionale a consentire, al creditore, la precostituzione del titolo esecutivo da azionare, poi, nei confronti dei garanti.
Trattasi di affermazione – costituente autonoma ratio decidendi – che è rimasta assolutamente incontestata sicché, limitatamente a tale aspetto, l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., perché omette di confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto del gravame, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato proposto dai RT pagina 16 di 17 5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001-
520.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 2.552,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.940,00
Fase decisionale (valore medio) € 7.298,00
Compenso tabellare: € 17.179,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e da avverso la CP_4 Parte_1 sentenza n. 2369/2019 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 24/07/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di in liquidazione giudiziale;
CP_4
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti appellate costituite, in € 17.179,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 17 di 17