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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 85/2021 R.G. promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. (C.F. e P.I.: ), elettivamente domiciliata in Messina, Via P.IVA_1
Centonze n. 66, presso lo studio dell' Avv. Carlo La Spina (C.F.: ) da C.F._1 cui è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Simona La
Spina (C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._2
; Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in Messina, Via Romagnosi n. 7, (studio dell' Avv. Rosario D'Arrigo), rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Lanzillotta (C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._4
; Email_3
APPELLATO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile n.
986/2020 pubblicata in data 1° luglio 2020 nella causa civile iscritta al n.
4086/2014 R.G. avente ad oggetto: risoluzione contrattuale.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale:
1 1)” preliminarmente dichiarare ammissibile l'appello in quanto redatto anche in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito, in riforma parziale della sentenza di primo grado, riconoscere
e dichiarare il diritto e quindi autorizzare la a trattenere Parte_1 la somma di € 20.000,00 a suo tempo ricevuta a titolo di caparra confirmatoria dal promissario acquirente, sig. , ed in danno di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1385, Controparte_1 comma 2, C.C. ed a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria;
3) ritenere e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte con animo di rivalsa, in favore del sig.
al fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado Controparte_1 esecutiva, e per l'effetto condannare, quindi, l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 20.000,00 o di quell'altra che sarà stata pagata nelle more del giudizio, maggiorata degli interessi maturati dalla data di pagamento al soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
1)”in via pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità dell'appello in quanto tardivo per decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.; 2) in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello; 3) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il
[...]
Tribunale di Messina–Prima Sezione Civile, pur avendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale da essa spiegata, dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 13 dicembre 2013 per inadempimento del promittente acquirente, ha tuttavia disposto l'obbligo a carico della società istante di restituire la somma a suo tempo ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la parziale riforma.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il quale, in via Controparte_1 pregiudiziale ed assorbente, ha eccepito la inammissibilità dell'appello in quanto tardivo per lo spirare del termine breve di impugnazione.
Nel merito ha resistito all'appello avversario, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa alla udienza cartolare del 18 giugno 2021 la Corte, dopo alcuni rinvii di ufficio, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta
2 depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la pronunzia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1454 C.C.
Il Giudice, infatti, secondo la prospettazione offerta dalla Parte_1
avrebbe male interpretato le richiamate norme, ritenendo (a torto) che,
[...]
essendosi il contratto risolto de iure con effetti ex tunc per inadempimento del promittente acquirente alla scadenza dell'infruttuoso maturare dei quindici giorni diffidati ad esso dalla parte promittente venditrice per l'adempimento, gli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale comportano l'obbligo di restituzione della caparra da parte del promittente venditore come conseguenza del venir meno ex tunc della causa della relativa corresponsione, non sussistendo più alcun titolo da parte dello stesso ad incamerare o trattenere la somma versata neppure a titolo di garanzia o in acconto di una pretesa risarcitoria dallo stesso non allegata né provata (sentenza impugnata, pag. 9).
Secondo la tesi della società odierna istante, invece, “L'avere provocato la risoluzione con la diffida ex art. 1454 c.c. e richiesto la relativa declaratoria non precludeva affatto il diritto di richiedere la condanna della parte avversa alla perdita della caparra confirmatoria versata
(ai sensi dell'art. 1385 c.c.) che costituisce una richiesta risarcitoria nella misura preventivamente e pattiziamente convenuta tra le parti” (atto di appello, pag. 6, penultimo capoverso).
Ha resistito nel presente grado il quale ha, in via preliminare, Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve per impugnare;
nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità del gravame.
Sostiene parte appellata che la notifica della sentenza sia avvenuta in data 1° luglio 2020 e che, pertanto, da tale data decorra il termine breve per impugnare.
Poiché l'appello risulta essere stato notificato telematicamente al difensore dell'appellato in data 28 gennaio 2021, lo stesso sarebbe inammissibile in quanto tardivo.
Il rilievo non è fondato.
Ed invero dall'esame della documentazione acquisita agli atti risulta che il difensore dell' , con messaggio PEC inviato (e regolarmente consegnato) ai difensori della CP_1
odierna appellante in data 1° luglio 2020, abbia semplicemente trasmesso ai predetti
3 procuratori la sentenza come comunicata dalla cancelleria, “… invitando la società
[...]
per il loro tramite, al pagamento della somma di € 20.488,68 di cui € 20.000,00 per Pt_1 sorte capitale ed il residuo per interessi legali ...”.
Trattasi in buona sostanza di una mera richiesta di pagamento che non possiede i crismi – formali e sostanziali – di una notificazione utile ai fini della decorrenza del cd. termine breve d'impugnazione ex art. 3 bis della legge 53 del 1994 in quanto carente di tutti i requisiti previsti dalla legge, in particolare della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” nonché della conformità ai sensi dell'art. 16 undecies del D.L. 179 del 2012.
Sul punto la S.C., con ordinanza n. 23396 dell'1/8/2023, ha statuito il seguente principio che di seguito si trascrive:
«… In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di una eventuale sua impugnazione
…».
Ora, nel caso che ne occupa il contenuto del messaggio PEC inviato in data 1° luglio 2020 ai difensori della appare esser stato finalizzato solo ad ottenere il pagamento della Parte_1
somma indicata in sentenza e non ad avvertire in modo chiaro ed inequivoco i destinatari circa l'intenzione del notificante di voler conseguire con tale notificazione l'utile avvio della decorrenza del superiore termine d'impugnazione.
Ne consegue che alla fattispecie de qua si deve ritenere applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva nell'occorso il 31 gennaio 2021.
Del che discende la tempestività della impugnazione, essendo la stessa stata proposta con atto notificato in via telematica il 28 gennaio 2021.
Sempre in via preliminare va osservato che, in mancanza di proposizione di appello incidentale sul punto, la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente acquirente ( ), è da CP_1
ritenersi passata in giudicato e non più modificabile.
Quanto al merito del gravame, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sia erronea nella parte in cui, dopo aver dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell' , ha disposto l'obbligo a carico CP_1
della di restituire la caparra a suo tempo ricevuta. Parte_1
Il rilievo è fondato e merita di essere accolto.
4 Al riguardo, infatti, va evidenziato che l'originaria convenuta – odierna appellante, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi risolto, ai sensi dell'art. 1454 C.C., il contratto preliminare a suo tempo stipulato per fatto e colpa imputabile esclusivamente all'inadempimento del promissario acquirente
(pag. 12 della comparsa responsiva).
A migliore specificazione della domanda riconvenzionale, l'odierna appellante ivi ha chiesto di trattenere la caparra confirmatoria dalla stessa ricevuta “… prescindendo da qualsivoglia onere di prova in ordine al danno subìto …” e specificando altresì che “… detta strada di predeterminazione stragiudiziale del danno viene preferita per evitare di allungare i tempi di causa e di recupero del credito …”.
Infine, nelle conclusioni ivi rassegnate, la dopo aver ribadito la richiesta di Parte_1
dichiarazione della risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente acquirente, ha al punto 3) chiesto di essere autorizzata a trattenere la caparra “… a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria …”.
Alla luce delle suesposte evidenze, il ragionamento posto a base della pronuncia impugnata
è erroneo nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che l'odierna appellante abbia chiesto, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455
C.C. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provarsi a norma dell'art. 1223 C.C.
Al contrario la ha sin dall'inizio chiesto dichiararsi la risoluzione contrattuale ex Parte_1 art. 1454 C.C. come prodottasi per inutile decorso del tempo assegnato all' con la CP_1 diffida ad adempiere, predeterminando l'entità del risarcimento nei limiti della caparra ricevuta, e quindi con esonero dall'obbligo di cui all'art. 1223 C.C.
Sul punto, ed a sostegno di tale linea interpretativa la S.C., con ordinanza n. 18392 dell'
08/06/2022 ha così statuito:
«… In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio …».
Ed è proprio quel che si è verificato nella fattispecie che ci occupa ove la sin Parte_1 dall'inizio ha, in via riconvenzionale, agìto per la dichiarazione di accertamento dell'avvenuta risoluzione contrattuale ex art. 1454 C.C. per esclusivo inadempimento del promittente acquirente, limitando la sua pretesa risarcitoria nei limiti della caparra ricevuta.
5 L'impugnazione va pertanto accolta e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto dell'appellante a trattenere la somma di € 20.000,00 a suo tempo versata a titolo di caparra confirmatoria da nonché il diritto della Controparte_1
società medesima ad ottenere la restituzione della predetta somma, avendo la stessa prodotto documentazione attestante il versamento del superiore importo mediante ratei mensili in corso di lite (in ossequio all'immediata esecutività della sentenza di prime cure).
Spettano altresì a parte appellante gli interessi legali decorrenti dal pagamento di ciascun rateo (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 24475 del 1/10/2019).
Considerata la soccombenza totale dell'appellato, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a suo carico.
Esse, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto dell'attività professionale svolta vanno liquidate secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra €
5.2011,00 ed € 26.000,00: quanto al primo grado, nella misura di € 5.077,00 così distinta: € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,50 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Oltre alla rifusione del C.U. di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 85/2021 R.G. promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1
, così statuisce: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia:
1.1) dichiara nei sensi in motivazione chiariti l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è processo per fatto e colpa dell' nonché il diritto di CP_1 Parte_1
a trattenere, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 20.000,00
[...]
già versatale quale caparra confirmatoria;
1.2) condanna alla restituzione del superiore importo a Controparte_1
maggiorato degli interessi legali decorrenti Parte_1
come in motivazione;
6 2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate: Parte_1 quanto al primo grado, in € 5.077,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado in € 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Oltre alla rifusione del C.U. di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 9 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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