Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr.1463/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 17.01.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Costa ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via
Frà Giarratana n. 9
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.12.2021 il ricorrente indicato in epigrafe ha premesso di aver prestato attività di bracciante agricolo, senza soluzione di continuità, presso l'azienda agricola dal 25.6.2018 al 31.12.2018 e dal 12.6.2019 al 31.12.2019 (allegando a tal fine Controparte_2
le buste paga, gli Unilav e Dmag), occupandosi di diradamento e raccolta pesche, di sistemazione
Butera, percependo la retribuzione indicata in misura fissa e predeterminata sulle predette buste paga.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto di avere osservato un unico orario e cioè dalle ore 7.00 alle ore 15.30 con un'ora/un'ora e mezza di riposo dal lunedì al sabato, di avere svolto l'attività di bracciante agricolo sotto le direttive del datore di lavoro o dai superiori e/o collaboratori dell'imprenditore, in ordine alle terre da coltivare, i luoghi dove recarsi e il tipo di attività da svolgere.
L'istante, pertanto, ricorrendone i presupposti previsti, come ogni anno entro le scadenze imposte, ha presentato domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola e, ove spettante, la domanda di malattia e/o gli assegni familiari.
Con provvedimento del 12.5.2021, l' ha comunicato al il disconoscimento CP_1 Parte_1
di giornate di lavoro agricolo svolte nel 2018 e 2019 (all.1) e con provvedimento del 08.05.2021, ha respinto la richiesta di indennità di malattia per l'anno 2018 (all.2).
Ciò posto, , ritenuta l'illegittimità dei provvedimenti con i quali ha Parte_1 CP_1
disconosciuto le giornate agricole svolte nel 2018 (102 gg) e nel 2019 (102 gg), a seguito di asseriti accertamenti, mai notificati al ricorrente, con il presente ricorso, ha chiesto: “ritenere e dichiarare illegittimi, revocandoli, gli impugnati provvedienti e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo per gli anni 2018 e 2019 giornate di lavoro, nonché ordinare CP_ all' di iscrivere il nominativo della ricorrente negli elenchi nominativi dei predetti anni;
- ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto del ricorrente a mantenere o percepire tutti i diritti previdenziali/assistenziali conseguenti al predetto riconoscimento, quali l'indennità di disoccupazione e gli eventuali assegni familiari, l'indennità di malattia e/o maternità, la ricostituzione dei versamenti contributivi e quant'altro previsto dalla legge”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' CP_1
che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che, il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla TT a partire dal 2017, deriva dagli accertamenti eseguiti Controparte_2
CP_ dall' di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 15.4.2021 (All. doc. 1), a sua volta conseguente a precedenti accertamenti e che la TT risultava essere strettamente CP_2
connessa a quella delle ditte, o presunte tali, e . Controparte_3 CP_4
L'Ente ha inoltre contestato che il preteso rapporto di lavoro è in realtà insussistente anche per mancanza del requisito dell'onerosità, pertanto, per le ragioni esposte ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 06.03.2024, il presente fascicolo è stato riunito al procedimento RG n. 955/23 pendente innanzi a questo giudice, stante il rapporto di stretta connessione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Il predetto procedimento, infatti, verte sull'impugnazione dei provvedimenti di riesame che dispongono la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola e dei trattamenti accessori erogati per le annualità (2018 – 2019) in ragione dell'intervenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi agricoli.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti e mediante escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 17.01.2025 per la decissione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Riassunte le ragioni del contendere, bisogna verificare se le emergenze processuali consentano o meno di ricostruire l'attività prestata dal ricorrente per conto dell'azienda
[...]
per 102 giornate lavorative nell'anno 2018 e 102 nel 2019. CP_2
Giova premettere che sul tema dell'onere probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le
Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito che: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante
l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. SU 1133/2000). È ormai acquisito che, “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. 13877/2012).
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”
(Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, incombe sul ricorrente l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per le annualità di cui al ricorso e la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni previdenziali richieste. CP_ Infatti, nella fattispecie in esame, le contestazioni dell' hanno il loro presupposto negli accertamenti ispettivi conclusi con il verbale unico di accertamento e notificazione
2017018635/DDL del 15.04.2021, nei confronti della TT . Controparte_2
Ed invero, le ragioni del disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, come emerge dal verbale, si ascrivono ai seguenti elementi: “In data 08/02/2018 l'istituto scrivente iniziava un accertamento ispettivo nei confronti della TT " ”. Controparte_2 In pari data veniva sentito l'Amministratore Giudiziario, il Dottor , nominato dal Testimone_1
Tribunale di Caltanissetta, giusto decreto del 01/07/2015, cui veniva, consegnato, altresì, il
"Verbale di Primo Accesso Ispettivo”.
In precedenza, in data 31/01/2018 veniva sentito il Signor e la Signora Persona_1
. Persona_2
Successivamente, in data 01/03/2021 veniva notificato all'Amministratore Giudiziario un "Verbale
Interlocutorio” con una richiesta di integrazione documentale.
La documentazione veniva, regolarmente, trasmessa via PEC.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
Con ordinanza del 04/11/2016 il GIP di Caltanissetta, Dott. disponeva Persona_3
l'interruzione della gestione aziendale della TT " ”. Controparte_2
Ciò sulla base, anche, di un'analitica relazione a firma del Dott. , depositata in data Testimone_1
04/02/2016 che evidenziava: "...in considerazione del fatto che per quelli (i terreni,) presi in affitto non vi sono contratti di locazione...considerato che l'attività non dispone di risorse di liquidità...né di conti correnti attivi...ritiene NON conveniente continuare l'attività di cui in sequestro...”.
In altri termini, l'Amministratore Giudiziario si rendeva conto che l'attività risultava esercitata in termini antieconomici, in cui i costi superano i ricavi, e, quindi, riteneva conveniente interrompere ogni ipotetica attività svolta.
Malgrado il provvedimento appena descritto, pervenivano all' denunce di manodopera CP_1
agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019, periodo in cui nessuna attività poteva essere svolta.
Pertanto, si segnalava l'accaduto all'Amministratore Giudiziario, che si rivolgeva al GIP, il quale disponeva con provvedimento del 08/03/2021: "...si segnala all' per le determinazioni di CP_1
competenza in punto di sospensione delle provvidenze da erogare o di revoca di quelle già eventualmente erogate...".
Quindi, alla luce di quanto appena narrato, con il presente verbale si procede ad annullare tutti i rapporti di lavoro intercorsi con i dipendenti, come meglio specificato nelle tabelle allegate al presente verbale e che ne fanno parte integrante.
Infatti, per gli anni 2017, 2018 e 2019 nessuna attività poteva essere svolta, né, tantomeno, sono emersi, per l'intero periodo di accertamento, elementi contabili e flussi di denaro che possano dimostrare anche la minima attività economica”.
Inoltre, come opportunamente rilevato dall' , la posizione della TT risultava CP_1 CP_2
essere strettamente connessa a quella delle ditte, RE GO SI e EL 2010. Ciò è emerso dai verbali di accertamento, depositati unitamente al ricorso, che hanno portato al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro agricoli che erano stati denunciati da queste aziende. Nella fattispecie in esame, quindi, gli ispettori hanno quindi disconosciuto la totalità dei rapporti di lavoro agricoli sulla base dell'interruzione della gestione aziendale della TT
, disposta con ordinanza del 04/11/2016 dal GIP di Caltanissetta, in Controparte_2
quanto, per gli anni 2017, 2018 e 2019 nessuna attività poteva essere svolta, né, tantomeno, sono emersi, per l'intero periodo di accertamento, elementi contabili e flussi di denaro che possano dimostrare anche la minima attività economica.
La difesa di parte ricorrente ha inteso dimostrare la autenticità del rapporto di lavoro, per gli anni in contestazione, con il rilascio delle buste paga, cud, unilav e dmag ed ha chiesto di dimostrare con testimoni l'effettività del rapporto di lavoro.
Quanto agli esiti delle prove testimoniali, all'udienza del 29.03.2023 sono stati sentiti i Pe
e , i quali hanno dichiarato rispettivamente: 1) Testimone_2 Testimone_3
“Conosco il sig. perché abbiamo lavorato insieme. Dichiaro di avere un medesimo Parte_1 procedimento con lo stesso oggetto nei confronti dell' Abbiamo lavorato insieme al sig. CP_1
per la TT azienda agricola. Se non ricordo male abbiamo lavorato insieme Parte_1 CP_2
nel 2018 e forse nel 2019 ma con precisione non ricordo. Iniziavamo a fine maggio fino a fine anno. A volte il faceva il trattorista ma altre volte si occupava di raccolta di pesche, Parte_1 uva, sistemazione vigne ecc.. e i terreni dell'azienda si trovano in territorio di Riesi e Butera in c.da
Margio e Judeca. Iniziavamo a lavorare dalle 7 alle 15:30 dal lunedi al sabato con un'ora di pausa pranzo. Di domenica non lavoravamo.Venivamo pagati spesso anche dal sig. marito della Per_1
sig.ra in contanti ogni settimana come acconto e quando ci veniva dato il saldo ci veniva CP_2 consegnata la busta paga a fine mese.…venivamo pagati tutti insieme sui luoghi di lavoro. Le direttive ci venivano impartite dalla sig.ra e dal marito. Se avessimo dovuto chiedere un CP_2
giorno di ferie o di permesso lo avremmo chiesto al marito visto che era sempre lì con noi. Ogni tanto a lavoro venivamo accompagnati dalla sig.ra con la sua autovettura. Altre volte io CP_2
prendevo la mia macchina. Il sig. raggiungeva il posto di lavoro accompagnato dal Parte_1
datore di lavoro”. CP_ 2) “Dichiaro che ho un procedimento analogo nei confronti dell' Conosco il sig. Parte_1
perché abbiamo lavorato insieme per una azienda agricola della sig.ra titolare CP_2 dell'azienda agricola. Abbiamo lavorato insieme negli anni 2018 e 2019. Ricordo che era nel periodo estivo fino a novembre. Ci occupavamo di raccolta pesche, albicocche e vigneti.
Lavoravamo in più terreni, uno era vicino al cimitero di Riesi e l'altro era in c.da Judeca. lavoravamo dalle 7 alle 15:30 con un'ora di pausa. Alle 06:30 ci veniva a prendere la sig.ra Tes_4
o il marito per portarci sul posto di lavoro. Passava a prenderci da casa con la sua macchina.
Lavoravamo da lunedi a sabato. Non so quanto prendeva di paga il sig. perché Parte_1 venivamo pagati sui luoghi di lavoro ma singolarmente. Io prendevo circa 57 euro al giorno. Ci pagava ogni settimana in contanti e a fine mese ci consegnavano anche la busta paga. Le direttive ci venivano impartite dalla sig.ra e dal marito. Se avevamo bisogno di assentarci CP_2 chiamavamo la sig.ra il marito la sera prima”. CP_2
All'udienza del 18.10.2023, sottoposta a libero interrogatorio ha Controparte_2 dichiarato: “Io ero titolare di un'azienda agricola che si occupava di coltivazione di alberi da frutta
e vigneti. Ancora oggi sono titolare dell'azienda però dichiaro di non poter dire nulla sull'azienda stessa perché io non me ne sono mai occupata, in realtà se ne è occupato e se ne occupata ad oggi mio marito , quindi non so rispondere su nulla”. Persona_1
A parere del giudicante le testimonianze rese dal e dalla , appaiono Tes_2 Parte_2
generiche, incerte e soprattutto discrepanti con quanto reso dalla titolare Controparte_2 dell'azienda agricola.
I testi riferiscono che la signora o il marito impartivano le direttive di lavoro, che CP_2
riguardo ai permessi o per le assenze e si rivolgevano alla stessa e che raggiungevano i luoghi di lavoro accompagnati dalla con la propria autovettura. CP_2
Di contro, la dichiara di non poter dire nulla sull'azienda non essendosene mai CP_2
occupata.
Orbene, come già detto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale che, pur non avendo prodotto, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, i documenti richiesti con ordinanza del 16.06.2022 (ordinanza del 04/11/2016 del GIP di
Caltanissetta Dott. con cui è stata disposta l'interruzione della gestione aziendale Persona_5 della TT e della relazione a firma del Dott. , depositata in Controparte_2 Testimone_1
data 04/02/2016), ledendo così il principio di necessarietà istruttoria voluta dal giudice, appare comunque fondamentale che l'attore provi in modo puntuale e dettagliato i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna idonea allegazione e prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni 2018 e 2019, disconosciuti dall' . CP_1
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da parte del datore di lavoro,
l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc.
Nella specie, nessuna allegazione attorea consente di comprendere se ci fossero dei turni di lavoro, se questi fossero predeterminati dal datore, quali conseguenze scaturivano in caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro, se l'ammontare della retribuzione fosse fisso e predeterminato, etc.
Non è sufficiente, a tale fine, dedurre di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi rivestono carattere neutro e, in ogni caso, non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente non ha allegato e provato l'effettività della prestazione lavorativa svolta in agricoltura nel periodo in contestazione, avendo semplicemente chiesto di provare, mediante articolazione di capitoli di prova testimoniale, di avere lavorato “alle dipendenze” della TT individuale in discussione, in qualità di “agricoltore”, con gli orari indicati in ricorso e secondo non meglio precisate “modalità … impartite dal datore di lavoro o da un suo incaricato.
Inoltre, deve ritenersi che l'esito non possa essere scalfito dalle dichiarazioni rese dai due testimoni e , sia perché entrambi hanno affermato di avere pendente altra Tes_2 Parte_2
CP_ analoga causa nei confronti dell' sia, perché i testi, a parte ribadire genericamente che il ricorrente ha lavorato per conto della TT osservando gli orari indicati in ricorso, hanno CP_2 dichiarato che l'esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore era in capo alla
[...]
circostanza smentita dalla stessa che invece ha sostenuto di non essersi mai occupata CP_2 dell'azienda agricola. In ordine poi, alle prove documentali fornite dall'attore, va rilevato che, la documentazione relativa al rapporto costituisce un dato per così dire neutro, tipico dei fenomeni di fittizietà, in cui viene ad essere predisposta tramite documenti una realtà di pura apparenza.
È opportuno ribadire che, non possono ritenersi idonee a supportare la tesi attorea, in mancanza di altri elementi di supporto, le buste paga o le comunicazioni Unilav, allegati agli atti, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, rilasciata dal presunto datore di lavoro e di dubbia attendibilità.
Invero, deve ritenersi che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici della prestazione di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. Sez. lav. 10529/1996, nonchè Cass. Sez. lav. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Infine, con riguardo all'elemento essenziale dell'onerosità del rapporto di lavoro subordinato agricolo, come rileva la Corte d'Appello di Caltanissetta (sent. n. 175/2021) “non possono costituire prova le buste paga, atte a dimostrare solo il dato formale e di per sé indiscutibile della loro emissione, logica ed anzi ovvia nel momento in cui il rapporto deve apparire anche di fronte ai terzi, ma non certo l'effettivo pagamento delle retribuzioni;
quindi, le effettive – e non solo dichiarate e formalmente attestate – esistenza ed onerosità della prestazione.
Si ricorda sul punto pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “In tema di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto associativo, va esclusa l'esistenza della subordinazione laddove la prestazione lavorativa sia contrassegnata dall'assenza degli indici di cui all'art. 2094 c.c., non assumendo rilievo determinante la mera emissione, da parte del committente, di buste paga, elemento di per sé insufficiente a inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente alle dipendenze della per gli anni 2018 e 2019 non è stata Controparte_5
provata. Per tali ragioni il provvedimento di cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali in agricoltura erogate sono legittimi e pertanto il ricorso non è fondato.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 17 febbraio 2025.
Il GOP
Maria Zammito