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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 3941/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro pronunciando sul ricorso ex art. 700 C.p.c. proposto da ( ) Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv.to Giuseppe Gambardella e dall'Avv.to Vincenzo
Naccarato con cui elett.te domicilia in Nola al Corso Tommaso Vitale n. 155
RICORRENTE
E
, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rapp.te p.t., rapp.te p.t., in giudizio a mezzo proprio funzionario,
[...]
e Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
RESISTENTI
Con l'intervento di ( ) rapp.ta e difesa CP C.F._2 dall'Avv.to Matteo Magnano con il quale elett.te domicilia in Roma alla via
Lisbona n. 9
Osservato in FATTO e DIRITTO:
1) Con ricorso cautelare la ricorrente in epigrafe, dallo 01.9.2021 dirigente scolastico, titolare dell'Istituto Comprensivo F. Guarini di Solofra, agisce perché sia dichiarato il diritto ad essere assegnata ad una delle sedi in ricorso indicate, o comunque a quella più vicina al luogo di residenza. L'Amministrazione si è costituita. E' intervenuta CP
, dirigente scolastico, già titolare della Direzione Didattica 3° Parte_1
Circolo Somma Vesuviana, individuata quale perdente posto, ha presentato, in data 28.6.2024 domanda di mobilità per la permanenza presso IC Bosco-S. Villa-
Somma Ves., ovvero per l'assegnazione alle sedi richieste ed anche in ricorso riportate.
1 In data 05.8.2024 il D.G. le ha conferito incarico presso CP [...]
, con decorrenza da 01.9.2024, e con Parte_2
sottoscrizione del contratto individuale e presa di servizio dalla data dello
02.9.2024.
Nel mentre, la dott. a seguito di ricorso innanzi al Tribunale di CP
Torino, aveva visto accertato, con provvedimento cautelare, il diritto ad essere assegnata ad un Istituto che, all'esito delle vicende descritte, sarebbe stato individuato proprio nell' di . Parte_2 CP_5
Il Tribunale di Torino, con ordinanza dello 01.3.2024, accogliendo la domanda cautelare, aveva ordinato alla resistente Amministrazione di assegnare la dirigente a titolo di mobilità interregionale anno 2023/2024, alla sede libera CP
più vicina al luogo di residenza.
L'ordinanza, confermata in sede di reclamo, ha trovato concreta attuazione solo dopo due ulteriori interventi del Tribunale di Torino, che con distinti provvedimenti del 15.7.2024 e dello 06.9.2024 ha nominato a tale scopo un proprio ausiliario.
L'effetto è stato che la dott. è stata immessa nella titolarità dell' CP [...]
, e la attuale ricorrente assegnata a quello che Parte_2
attualmente occupa.
La ricorrente contesta l'operato della Amministrazione, e chiede di permanere presso IC Bosco-S. Villa-Somma Ves 3, o comunque presso una C.F._3
delle sedi indicate nella domanda di mobilità del 28.6.2024 , con preferenza per la più vicina al luogo di residenza.
2) La domanda cautelare va rigettata.
A completamento di quanto dedotto nel ricorso introduttivo, nelle note depositate il 21.01.2024 la dott. contesta che la Amministrazione, consapevole della Pt_1
vicenda giudiziaria innescata dalla iniziativa della dott. , e del fatto che la CP titolarità dell' di sarebbe stato destinato Parte_2 CP_5
alla stessa, avrebbe dovuto assegnare ab origine essa ad altra CP Pt_1 sede, escludendo ab initio l' di dal Parte_2 CP_5
ventaglio delle possibili destinazioni.
Questo sul presupposto, evidentemente, che la avrebbe avuto diritto alla Pt_1
titolarità di una delle sedi che pure aveva indicato.
2 Il Tribunale rileva come tale assunto, su cui si fonda la pretesa cautelare, non trovi alcuna dimostrazione, e che anzi, prima ancora, non sia nemmeno affermato negli scritti di parte che qualora non ci fosse stata la assegnazione all'
[...]
di la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere Parte_2 CP_5
assegnata, in base alle risultanze della procedura di mobilità alla quale partecipava, alla titolarità di una sedi che ancora nella presente fase cautelare rivendica.
Il Giudice non può non rilevare come il ritardo e l'inerzia della Amministrazione, che non ha ottemperato alla pronuncia cautelare resa dal Tribunale di Torino, attuata infine solo a seguito di nomina di ausiliario da parte del Tribunale stesso, abbia comportato l'effetto domino di cui la attuale ricorrente si duole.
La ricorrente, però, non propone opposizione avverso il dictum cautelare, e rivendica un proprio autonomo e differente diritto ad una sorta di rimessione in termini quanto all'esito della propria originaria istanza, sulla base della situazione di fatto che si è venuta a determinare a seguito della attuazione, in colpevole -così afferma- ritardo, delle pronunce inter alios rese.
A tutto concedere, perché si possa operare in tal senso, sarebbe comunque necessario ed indispensabile che la deduca, prima di tutto, per quindi Pt_1
dimostrare, di avere diritto alle sedi rivendicate, e tanto non accade.
Il diritto della dott. ad essere assegnata alle sedi indicate nella domanda di Pt_1
mobilità discenderebbe dalla procedura di mobilità stessa, e presuppone la comparazione del diritto della con quello degli altri candidati. Pt_1
Nulla sul punto specifico viene dedotto.
3) La domanda va rigettata anche per insussistenza del pericolo.
In ricorso l'unico aspetto evidenziato è quello dei costi di trasporto che la dirigente deve affrontare per recarsi in Solofra, attuale sede di servizio, e per un ammontare di “500 euro mensili”. Il danno, comunque risarcibile, sarebbe incompatibile con la condizione familiare di essa ricorrente.
A parte ogni valutazione sui criteri di quantificazione delle somme necessarie, e della scelta di mezzo privato piuttosto che di quelli pubblici, la allegazione è ancora generica, considerando la mancata specificazione dello stipendio mensile rispetto al quale la spesa va necessariamente considerata.
4) Le spese della presente fase cautelare vanno compensate, in ragione della natura della vicenda.
3
P.Q.M.
Rigetta la domanda cautelare;
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
Si comunichi.
Avellino, 14 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro Luce
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