Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 18/12/2025, n. 22923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22923 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10388 del 2025, proposto da
AG IA AN, rappresentata e difesa dagli Avvocati Umberto Giuseppe Ilardo e Dario Frazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Ilardo in Roma, via Crescenzio n. 9;
contro
FO Pa e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità del silenzio serbato dal FO PA sulla istanza presentata dalla Signora AN AG IA il 12/13 giugno 2015, nota assunta al prot. U-028703/2025 del 13 giugno 2025;
e dell'illegittimità della nota a firma dello Staff Direzione Concorsi del FO del 28/30 luglio 2025, con cui veniva concesso - senza alcuna motivazione - l'accesso a solo alcuni degli atti amministrativi richiesti dalla Signora AN GA IA, consistenti nella graduatoria degli idonei del “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” e del “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)” e dei posizionamenti/posizioni occupate dai candidati chiamati a ricoprire i posti di cui alle graduatorie citate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FO Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Presidente TA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
la ricorrente, avendo partecipato al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, riportando la posizione n. 3652 per il “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)” e n. 17187 per il “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, con istanza del 12 e 13 giugno 2025 indirizzata al FO PA ed alla Commissione Ripam chiedeva i seguenti atti: “1) atti e/o documenti relativi all’attribuzione del punteggio finale comprensivo della valutazione dei titoli della sig.ra AG IA AN;
2) atti e/o documenti relativi all’attribuzione del punteggio finale comprensivo della valutazione dei titoli della sig.ra AG IA AN a seguito della presentazione delle domande di: a) Domanda Codice 6H7WD5NG1 dell’8 aprile 2025 relativa al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”;
b) Domanda Codice DUP1Z5S78D del 16 aprile 2025 relativa al “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)”;
3) atti e/o documenti dai quali si evinca il posizionamento della sig.ra AG IA AN in entrambe le graduatorie relative a: a) “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” e b) “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)”;
4) graduatoria degli idonei (e non solo dei vincitori) relative a: a) “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” e b) “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)”;
5) posizionamenti/posizioni occupate dai candidati chiamati a ricoprire i posti di cui allo scorrimento delle graduatorie di: a) “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” e b) “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)”; con specifica indicazione delle eventuali preferenze e/o riserve indicati in domanda dagli stessi;
detta istanza veniva riscontrava dal FO con pec del 28 luglio 2025, qui censurata, con la quale forniva solo gli atti di cui ai punti 4 e 5 senza la “specifica indicazione delle eventuali preferenze e/o riserve indicati nelle domande dai candidati” ;
con il ricorso in esame la Signora AN lamentava il mancato accesso a tutti gli altri atti richiesti, deducendo: “Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nonché degli artt. 2 e 22, legge n. 241/1990 e s.m.i. – Omessa Motivazione – Eccesso di Potere – Difetto di istruttoria” ;
con atto depositato in giudizio l’1 ottobre 2025 le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio, successivamente depositando una memoria difensiva con cui hanno evidenziato che il FO, in data 23 settembre 2025, a mezzo pec ha proceduto ad integrare la documentazione inviata in data 28 luglio 2025, trasmettendo gli atti in suo possesso;
quindi, con memoria depositata il 6 novembre 2025, la ricorrente, prendendo atto di essere stata soddisfatta mediante l’integrazione documentale, ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, tuttavia, insistendo per la condanna delle spese, tenuto conto del tempo decorso;
alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che:
come la stessa ricorrente ha riconosciuto, l’accesso richiesto è stato pienamente consentito mediante la trasmissione dei documenti oggetto di istanza a mezzo pec del 28 luglio 2025 e poi del 23 settembre 2025, per cui con tale attività è stata del tutto soddisfatta la pretesa fatta valere in questa sede, dal che deriva che è cessata la materia del contendere;
Ritenuto che:
pertanto debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
le spese possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto che l’accesso completo è stato comunque consentito subito dopo la proposizione del ricorso, quest’ultima peraltro avvenuta quando ancora pendeva il termine per la sua notifica;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
TA RI, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA RI |
IL SEGRETARIO