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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 4/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1286/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 6381/2014 R.G.), iscritta al n. 4/2022 R.G., avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), tra:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Venanzio Dell'Aquila, ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rainone, ed elettivamente domiciliato come in atti
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 18 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 912/2014 il Tribunale di Foggia ingiungeva ad e il pagamento, in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_1
della somma di euro 20.608,83, oltre interessi, come da domanda e
[...] spese, riveniente dal contratto di finanziamento n. 129119 del 12 aprile 2012. Questo contratto era collegato a due contratti di fornitura di beni, sottoscritti dai predetti debitori, con la società e relativi alla CP_2 fornitura, installazione e collaudo di un impianto di fotovoltaico (n. 348/2012), per il valore di euro 11.550,00 e di un impianto solare termico (n. 397/2012), per il valore di euro 7.920,00. Avverso il monitorio proponevano opposizione e Parte_1 Pt_2 eccependo l'inadempimento della società fornitrice
[...] CP_2 dell'impianto solare termico, in realtà mai consegnato ed installato. Su istanza della società (che chiedeva il rigetto della Controparte_1 opposizione) veniva chiamata in giudizio la società CP_3
la causa a mezzo di prove orali e documentali, con la sentenza n.
[...]
1286/2021, il Tribunale di Foggia:
- ha riconosciuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di fornitura dei beni;
- ha ritenuto provato l'inadempimento della società fornitrice del bene (ossia dell'impianto solare termico);
- ha ritenuto possibile la risoluzione parziale del contratto, essendosi verificato l'inadempimento soltanto con riferimento ad una delle prestazioni dedotte;
- ha ritenuto gli opponenti tenuti al pagamento di euro 10.083,94, quale differenza dell'importo ancora da loro dovuto alla CP_1
(per euro 11.550,00) e di quanto invece dovuto a loro dalla CP_1
(in conseguenza della risoluzione e pari ad euro 1.466,06), oltre gli interessi convenzionali, esclusi quelli di mora ex d.lgs. n. 231/2002, per difetto dei presupposti soggettivi. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Riformare la
[...]
pag. 2/7 sentenza n. 1286/2021 pronunciata in data 24/05/2021 e pubblicata in data 26/05/2021 dal Tribunale di Foggia-Seconda Sezione Civile a definizione del relativo giudizio n. 6381/2014 R.G. e, per l'effetto, annullare la condanna degli opponenti coniugi e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore della attuale
Controparte_1 [...] degli interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo sulla CP_1 sorta capitale di € 10.083,94; b) condannare il in
Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti delle spese e competenze del gravame”. Si è costituito in giudizio quale incorporante per
Controparte_1 fusione la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., per quanto sopra esposto, l'impugnazione inammissibile non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta;
2) sempre in via preliminare, dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 341 nn.1 e 2 c.p.c.; 3) nel merito, rigettare i motivi d'appello, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.1286/2021, Rep.n.1828/2021, emessa dal Tribunale di Foggia in data 24/05/2021, pubblicata in data 26/05/2021. Con vittoria di spese e competenze legali, da liquidare anche in via equitativa”. Nessuno si è costituito per la Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica. Rigettata l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 18 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Innanzi tutto, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
in quanto non costituitasi nel giudizio, nonostante la regolare
[...] notifica.
In via preliminare, va poi disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata. Facendo seguito alla copiosa giurisprudenza in materia, cui il Collegio intende aderire, si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio gli pag. 3/7 appellanti hanno sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Va peraltro disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per la violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sia perché proposta genericamente (ovvero con un mero richiamo al testo normativo), sia perché il giudizio è ormai nella fase decisoria.
Passando al merito dell'impugnazione, va detto quanto segue. Con un unico motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di prime cure condannato gli opponenti al pagamento degli interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo, pur non essendovi, nel giudizio di opposizione, esplicita domanda della che, infatti, aveva solo chiesto l'applicazione degli Controparte_1 interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2012 (tanto sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia in quella in riassunzione, sia nelle precisazioni delle conclusioni ed infine nella comparsa conclusionale). Il motivo è infondato. Giova premettere che per pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione:
“(ex aliis: Cassazione civile sez. IL 27/09/2013, n.22281, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal
pag. 4/7 creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod.proc.civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Corte di cassazione, sezione VI civile, L, n. 14486/2019, ed anche, più di recente: Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, ud. 02/07/2021, dep. 19/07/2021, n.20626). Di questi principi ha fatto applicazione il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata. Ed infatti, la ha proposto domanda di condanna, con il Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento alla sorte capitale ed agli interessi convenzionalmente pattuiti, e la domanda è stata accolta con il monitorio. Nel corso del giudizio di opposizione la creditrice ha chiesto la conferma del monitorio, comprensivo, quindi, della sorte capitale e degli interessi convenzionali ed il Giudice di prime cure, in applicazione dei principi sopra menzionati, ha riconosciuto l'esistenza di un credito ridotto, in virtù della compensazione operata, in tal modo provvedendo alla revoca del monitorio ed alla condanna all'importo come nuovamente determinato, ma che non poteva non comprendere anche gli interessi, come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, a fronte di una domanda specifica nel ricorso introduttivo del giudizio. Non può certo farsi riferimento al vizio di ultrapetizione che sarebbe stato invero presente nel caso in cui gli interessi convenzionali non fossero mai stati presi in considerazione nel corso del giudizio. Non è questo il caso: già nel ricorso per decreto ingiuntivo la aveva richiesto il CP_1 riconoscimento degli interessi convenzionali, entrati quindi a far piena parte del thema decidendum del procedimento. E val la pena di evidenziare che al punto n. 2 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la CP_1
pag. 5/7 aveva chiesto di “rigettare l'opposizione, e per l'effetto confermare CP_1 integralmente il decreto ingiuntivo opposto”. In questo modo, quindi, pur prescindendo dalle ulteriori specificazioni della domanda (di cui ai successivi punti da 3) a 6) della comparsa di costituzione e risposta), la ha fatto esplicito riferimento al rigetto CP_1 della opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, e quindi confermando la richiesta di condanna degli opponenti al pagamento della sorte capitale e degli interessi come disciplinati nel monitorio (ovvero quelli convenzionalmente pattuiti tra le parti, in ragione della domanda svolta). Ne deriva che l'appello va rigettato. Le spese vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle tabelle vigenti (D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022), delle fasi del giudizio effettivamente espletate e dei valori medi e vanno poste a carico degli appellanti ed in favore della costituita in giudizio. CP_4
Nulla per le spese nel rapporto con la curatela, non costituitasi in giudizio. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 4/2022 R.G., così provvede: 1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1286/2021, pubblicata in data 26 maggio 2021, resa nel procedimento n. 6381/2014 R.G.;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite sostenute appellata, che liquida in euro 5.809,00 per i CP_4 compensi legali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto processuale con CP_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito pag. 6/7 dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 4/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1286/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 6381/2014 R.G.), iscritta al n. 4/2022 R.G., avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), tra:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Venanzio Dell'Aquila, ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rainone, ed elettivamente domiciliato come in atti
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 18 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 912/2014 il Tribunale di Foggia ingiungeva ad e il pagamento, in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_1
della somma di euro 20.608,83, oltre interessi, come da domanda e
[...] spese, riveniente dal contratto di finanziamento n. 129119 del 12 aprile 2012. Questo contratto era collegato a due contratti di fornitura di beni, sottoscritti dai predetti debitori, con la società e relativi alla CP_2 fornitura, installazione e collaudo di un impianto di fotovoltaico (n. 348/2012), per il valore di euro 11.550,00 e di un impianto solare termico (n. 397/2012), per il valore di euro 7.920,00. Avverso il monitorio proponevano opposizione e Parte_1 Pt_2 eccependo l'inadempimento della società fornitrice
[...] CP_2 dell'impianto solare termico, in realtà mai consegnato ed installato. Su istanza della società (che chiedeva il rigetto della Controparte_1 opposizione) veniva chiamata in giudizio la società CP_3
la causa a mezzo di prove orali e documentali, con la sentenza n.
[...]
1286/2021, il Tribunale di Foggia:
- ha riconosciuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di fornitura dei beni;
- ha ritenuto provato l'inadempimento della società fornitrice del bene (ossia dell'impianto solare termico);
- ha ritenuto possibile la risoluzione parziale del contratto, essendosi verificato l'inadempimento soltanto con riferimento ad una delle prestazioni dedotte;
- ha ritenuto gli opponenti tenuti al pagamento di euro 10.083,94, quale differenza dell'importo ancora da loro dovuto alla CP_1
(per euro 11.550,00) e di quanto invece dovuto a loro dalla CP_1
(in conseguenza della risoluzione e pari ad euro 1.466,06), oltre gli interessi convenzionali, esclusi quelli di mora ex d.lgs. n. 231/2002, per difetto dei presupposti soggettivi. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Riformare la
[...]
pag. 2/7 sentenza n. 1286/2021 pronunciata in data 24/05/2021 e pubblicata in data 26/05/2021 dal Tribunale di Foggia-Seconda Sezione Civile a definizione del relativo giudizio n. 6381/2014 R.G. e, per l'effetto, annullare la condanna degli opponenti coniugi e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore della attuale
Controparte_1 [...] degli interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo sulla CP_1 sorta capitale di € 10.083,94; b) condannare il in
Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti delle spese e competenze del gravame”. Si è costituito in giudizio quale incorporante per
Controparte_1 fusione la chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., per quanto sopra esposto, l'impugnazione inammissibile non avendo una ragionevole probabilità di essere accolta;
2) sempre in via preliminare, dichiarare, per quanto sopra esposto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 341 nn.1 e 2 c.p.c.; 3) nel merito, rigettare i motivi d'appello, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.1286/2021, Rep.n.1828/2021, emessa dal Tribunale di Foggia in data 24/05/2021, pubblicata in data 26/05/2021. Con vittoria di spese e competenze legali, da liquidare anche in via equitativa”. Nessuno si è costituito per la Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica. Rigettata l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 18 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Innanzi tutto, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
in quanto non costituitasi nel giudizio, nonostante la regolare
[...] notifica.
In via preliminare, va poi disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata. Facendo seguito alla copiosa giurisprudenza in materia, cui il Collegio intende aderire, si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio gli pag. 3/7 appellanti hanno sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Va peraltro disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per la violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sia perché proposta genericamente (ovvero con un mero richiamo al testo normativo), sia perché il giudizio è ormai nella fase decisoria.
Passando al merito dell'impugnazione, va detto quanto segue. Con un unico motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di prime cure condannato gli opponenti al pagamento degli interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo, pur non essendovi, nel giudizio di opposizione, esplicita domanda della che, infatti, aveva solo chiesto l'applicazione degli Controparte_1 interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2012 (tanto sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia in quella in riassunzione, sia nelle precisazioni delle conclusioni ed infine nella comparsa conclusionale). Il motivo è infondato. Giova premettere che per pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione:
“(ex aliis: Cassazione civile sez. IL 27/09/2013, n.22281, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal
pag. 4/7 creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod.proc.civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Corte di cassazione, sezione VI civile, L, n. 14486/2019, ed anche, più di recente: Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, ud. 02/07/2021, dep. 19/07/2021, n.20626). Di questi principi ha fatto applicazione il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata. Ed infatti, la ha proposto domanda di condanna, con il Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento alla sorte capitale ed agli interessi convenzionalmente pattuiti, e la domanda è stata accolta con il monitorio. Nel corso del giudizio di opposizione la creditrice ha chiesto la conferma del monitorio, comprensivo, quindi, della sorte capitale e degli interessi convenzionali ed il Giudice di prime cure, in applicazione dei principi sopra menzionati, ha riconosciuto l'esistenza di un credito ridotto, in virtù della compensazione operata, in tal modo provvedendo alla revoca del monitorio ed alla condanna all'importo come nuovamente determinato, ma che non poteva non comprendere anche gli interessi, come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, a fronte di una domanda specifica nel ricorso introduttivo del giudizio. Non può certo farsi riferimento al vizio di ultrapetizione che sarebbe stato invero presente nel caso in cui gli interessi convenzionali non fossero mai stati presi in considerazione nel corso del giudizio. Non è questo il caso: già nel ricorso per decreto ingiuntivo la aveva richiesto il CP_1 riconoscimento degli interessi convenzionali, entrati quindi a far piena parte del thema decidendum del procedimento. E val la pena di evidenziare che al punto n. 2 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la CP_1
pag. 5/7 aveva chiesto di “rigettare l'opposizione, e per l'effetto confermare CP_1 integralmente il decreto ingiuntivo opposto”. In questo modo, quindi, pur prescindendo dalle ulteriori specificazioni della domanda (di cui ai successivi punti da 3) a 6) della comparsa di costituzione e risposta), la ha fatto esplicito riferimento al rigetto CP_1 della opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, e quindi confermando la richiesta di condanna degli opponenti al pagamento della sorte capitale e degli interessi come disciplinati nel monitorio (ovvero quelli convenzionalmente pattuiti tra le parti, in ragione della domanda svolta). Ne deriva che l'appello va rigettato. Le spese vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle tabelle vigenti (D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022), delle fasi del giudizio effettivamente espletate e dei valori medi e vanno poste a carico degli appellanti ed in favore della costituita in giudizio. CP_4
Nulla per le spese nel rapporto con la curatela, non costituitasi in giudizio. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 4/2022 R.G., così provvede: 1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1286/2021, pubblicata in data 26 maggio 2021, resa nel procedimento n. 6381/2014 R.G.;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite sostenute appellata, che liquida in euro 5.809,00 per i CP_4 compensi legali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto processuale con CP_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito pag. 6/7 dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 7/7