TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiaradia Giancarlo
OPPONENTE
E
c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Favasuli Giovanni
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 03 febbraio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , onde sentirlo condannare alla restituzione dei Controparte_1 ratei di mutuo dal settembre 2014 al novembre 2020 (data di iscrizione della causa a ruolo) oltre interessi a titolo di rimborso per il pagamento di ratei di mutuo, per le ragioni analiticamente stilate nell'atto introduttivo del giudizio. Concludeva per l'accoglimento della domanda vinte le spese.
Si costituiva il convenuto che contestava le avverse richieste sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
Istruita la causa viene per la decisione previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Nel caso di specie vanno richiamate anzitutto le norme che regolano il rapporto tra i condebitori.
Va premesso che parte attrice ha agito per conseguire il rimborso delle rate del mutuo corrisposte a far data dal settembre 2014 al novembre 2020 (data di iscrizione a ruolo della procedura).
E' documentata, oltre che non contestata, la circostanza che e Pt_1
avessero sottoscritto in data 18 maggio 2010 contratto di mutuo CP_1 finanziario avente ad oggetto: “esecuzione dei lavori di completamento dell'immobile sito nel Comune di Francavilla Marittima in via Brodolini”, repertorio n. 21.450, raccolta n. 9.865. (doc. 1) sottoscritto in data 18
Maggio 2010 con la , (è agli atti il Controparte_2 contratto) un mutuo cointestato e sono in atti tutte le quietanze di pagamento con i versamenti effettuati dalla sola a far data dal settembre 2014. Pt_1
Con la presente azione indi parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della metà di tale somma, trattandosi di
Pagina 2 di 7 obbligazione solidale adempiuta da parte di uno solo dei condebitori, che ha pertanto diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
Ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei rapporti interni l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori, salvo che essa sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Se non risulta diversamente, le parti si presumono uguali.
Nel caso di specie risulta documentalmente che il mutuo sia stato contratto, quale parte mutuataria, sia dalla che dal , sicché Pt_1 CP_1
l'obbligazione restitutoria grava su entrambi e non vi è dimostrazione che il mutuo sia stato contratto nel solo interesse di né che vi Parte_1 siano ragioni tali per cui l'obbligazione restitutoria debba gravare in parti diverse sui due mutuatari. Nel contratto, infatti, è stato specificato
“esecuzione dei lavori di completamento dell'immobile sito nel Comune di
Francavilla Marittima. Trova dunque applicazione la presunzione di cui all'art. 1298 c.c..
Ora, posto che - per espressa ammissione di parte attrice - i coniugi si sono separati solo a far data dal 2014, è del tutto evidente che è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes (che non è stato affatto provato), la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi.
Sul punto, va detto che i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono stati inquadrati dalla giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 c.c. (v. Cass. civ., sent. 17 settembre 2004, n. 18749,
10927/2018 e Cass. civ., sent. 27 maggio 2015, n. 10942), che hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale.
Pagina 3 di 7 L'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata ricondotta da Cass. civ., sent. 28 maggio 2009, n. 12551, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio, essendo questi riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare.
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass. civ., sent. 17 gennaio 2018,
1072), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
A tal proposito parte convenuta stila nell'atto di costituzione, testualmente :
“La richiesta formulata è già stata rigettata dal Tribunale di Castrovillari –
Sezione Civile – con Sentenza n. 103/2021 del 21/01/2021 , allorchè ha dichiarato la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio e statuendo anche le condizioni economiche;
La riproposizione oltre che ripetitiva appare strumentale giacchè le condizioni economiche del convenuto non sono cambiate sia perché mancano gli elementi di diritto su cui la richiesta poggia” tuttavia non versa in atti, a corroboro dimostrativo delle ragioni invocate, la sentenza de qua. Segue che questo giudice non può analizzare compiutamente la richiesta per difetto di allegazione.
Ne deriva che, sino alla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con ordinanza presidenziale del 2014 (circostanza stilata da entrambe le parti processuali), le somme versate dalla da uno dei coniugi o da entrambi per il pagamento delle rate di mutuo non sono ripetibili, costituendo adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.
Relativamente invece alle rate di mutuo pagate in via esclusiva dalla
[...] successivamente alla ordinanza presidenziale, con cui i coniugi erano Pt_1 autorizzati a vivere separati di fatto, con scioglimento della comunione legale (art. 2 L.55/2015), l'azione di regresso è fondata.
Pagina 4 di 7 A seguito dell'interruzione del rapporto e della conseguente cessazione del matrimonio, dunque, è venuto meno quello spirito di solidarietà e di assistenza che anima il rapporto affettivo e, perciò, riconduce in tale ambito eventuali spese e pagamenti sostenuti da ciascuno.
Al riguardo, va rimarcato che "Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati. Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata" (tra le altre, Corte d'Appello di Brescia, n.
1305/2021).
Ed ancora, a seguito della separazione, sono escluse dagli oneri di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione alle spese familiari, tutte quelle somme appartenenti al patrimonio personale di uno dei due coniugi che sono state utilizzate per sostenere spese e investimenti relativi al patrimonio comune.
In tale contesto, ciascun coniuge può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per tale ragione, chiedendone il rimborso.
La giurisprudenza ha inteso restrittivamente l'interpretazione dell'art. 192
c.c., limitandola ad esborsi per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni e somme impiegate per il miglioramento e accrescimento dei beni comuni.
In tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni contrattuali e di rapporto interno di regresso tra condebitori solidali, la suddivisione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. presuppone non solo che l'obbligazione in solido non sia stata originariamente contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori e, dunque, che sia sorta come d'interesse comune, ma anche che tale tipo di obbligazione non sia venuta meno per vizio funzionale della causa dell'accordo.
Pagina 5 di 7 Nella specie, dunque, non risultando dimostrato dal che sussistesse CP_1 uno specifico impegno incidente nel sinallagma contrattuale con rilevanza nel solo rapporto interno tra i due condebitori, tale da esonerarl o nel rapporto interno dall'obbligazione di restituzione del mutuato, sussiste il diritto della a ripetere, in forza dell'azione di regresso, la metà dell'intero Pt_1 esborso indebitamente sostenuto nell'interesse anche del e, per CP_1
l'effetto, considerate le quietanze di pagamento (delle quali v'è traccia in atti) dal settembre 2014 al 2020, il va condannato al pagamento CP_1 della complessiva somma pari al 50% di quanto versato all'Istituto di credito per le rate di mutuo dalla data della separzione giudiziale (settembre 2014) all'iscrizione della causa sul ruolo (novembre 2020) in conformità a quanto richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. Il tutto oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
Ed invero l'art. 1299 c.c. consente l'azione di regresso al "debitore in solido che ha pagato l'intero debito", in quanto "Il condebitore solidale … può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale. (Cass., 19 maggio 2018, n. 12691).
Nulla per le rate a scadere in difetto di estinzione totale del mutuo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282
c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2514/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna parte convenuta al pagamento della somma di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 da che liquida in euro 2.800,00 per compensi (euro 500,00 Parte_1 fase di studio, euro 400,00 fase introduttiva, euro 900,00 fase istruttoria, euro 1.000,00 fase decisionale) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore dell'erario stante l'ammissione di parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiaradia Giancarlo
OPPONENTE
E
c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Favasuli Giovanni
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 03 febbraio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , onde sentirlo condannare alla restituzione dei Controparte_1 ratei di mutuo dal settembre 2014 al novembre 2020 (data di iscrizione della causa a ruolo) oltre interessi a titolo di rimborso per il pagamento di ratei di mutuo, per le ragioni analiticamente stilate nell'atto introduttivo del giudizio. Concludeva per l'accoglimento della domanda vinte le spese.
Si costituiva il convenuto che contestava le avverse richieste sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
Istruita la causa viene per la decisione previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Nel caso di specie vanno richiamate anzitutto le norme che regolano il rapporto tra i condebitori.
Va premesso che parte attrice ha agito per conseguire il rimborso delle rate del mutuo corrisposte a far data dal settembre 2014 al novembre 2020 (data di iscrizione a ruolo della procedura).
E' documentata, oltre che non contestata, la circostanza che e Pt_1
avessero sottoscritto in data 18 maggio 2010 contratto di mutuo CP_1 finanziario avente ad oggetto: “esecuzione dei lavori di completamento dell'immobile sito nel Comune di Francavilla Marittima in via Brodolini”, repertorio n. 21.450, raccolta n. 9.865. (doc. 1) sottoscritto in data 18
Maggio 2010 con la , (è agli atti il Controparte_2 contratto) un mutuo cointestato e sono in atti tutte le quietanze di pagamento con i versamenti effettuati dalla sola a far data dal settembre 2014. Pt_1
Con la presente azione indi parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della metà di tale somma, trattandosi di
Pagina 2 di 7 obbligazione solidale adempiuta da parte di uno solo dei condebitori, che ha pertanto diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
Ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei rapporti interni l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori, salvo che essa sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Se non risulta diversamente, le parti si presumono uguali.
Nel caso di specie risulta documentalmente che il mutuo sia stato contratto, quale parte mutuataria, sia dalla che dal , sicché Pt_1 CP_1
l'obbligazione restitutoria grava su entrambi e non vi è dimostrazione che il mutuo sia stato contratto nel solo interesse di né che vi Parte_1 siano ragioni tali per cui l'obbligazione restitutoria debba gravare in parti diverse sui due mutuatari. Nel contratto, infatti, è stato specificato
“esecuzione dei lavori di completamento dell'immobile sito nel Comune di
Francavilla Marittima. Trova dunque applicazione la presunzione di cui all'art. 1298 c.c..
Ora, posto che - per espressa ammissione di parte attrice - i coniugi si sono separati solo a far data dal 2014, è del tutto evidente che è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes (che non è stato affatto provato), la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi.
Sul punto, va detto che i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono stati inquadrati dalla giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 c.c. (v. Cass. civ., sent. 17 settembre 2004, n. 18749,
10927/2018 e Cass. civ., sent. 27 maggio 2015, n. 10942), che hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale.
Pagina 3 di 7 L'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata ricondotta da Cass. civ., sent. 28 maggio 2009, n. 12551, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio, essendo questi riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare.
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass. civ., sent. 17 gennaio 2018,
1072), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
A tal proposito parte convenuta stila nell'atto di costituzione, testualmente :
“La richiesta formulata è già stata rigettata dal Tribunale di Castrovillari –
Sezione Civile – con Sentenza n. 103/2021 del 21/01/2021 , allorchè ha dichiarato la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio e statuendo anche le condizioni economiche;
La riproposizione oltre che ripetitiva appare strumentale giacchè le condizioni economiche del convenuto non sono cambiate sia perché mancano gli elementi di diritto su cui la richiesta poggia” tuttavia non versa in atti, a corroboro dimostrativo delle ragioni invocate, la sentenza de qua. Segue che questo giudice non può analizzare compiutamente la richiesta per difetto di allegazione.
Ne deriva che, sino alla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con ordinanza presidenziale del 2014 (circostanza stilata da entrambe le parti processuali), le somme versate dalla da uno dei coniugi o da entrambi per il pagamento delle rate di mutuo non sono ripetibili, costituendo adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.
Relativamente invece alle rate di mutuo pagate in via esclusiva dalla
[...] successivamente alla ordinanza presidenziale, con cui i coniugi erano Pt_1 autorizzati a vivere separati di fatto, con scioglimento della comunione legale (art. 2 L.55/2015), l'azione di regresso è fondata.
Pagina 4 di 7 A seguito dell'interruzione del rapporto e della conseguente cessazione del matrimonio, dunque, è venuto meno quello spirito di solidarietà e di assistenza che anima il rapporto affettivo e, perciò, riconduce in tale ambito eventuali spese e pagamenti sostenuti da ciascuno.
Al riguardo, va rimarcato che "Il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di conseguenza la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte di un solo coniuge non comporta la ripetitività degli importi versati. Al contrario, dalla data della separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate dalla moglie dovrà essere rimborsata" (tra le altre, Corte d'Appello di Brescia, n.
1305/2021).
Ed ancora, a seguito della separazione, sono escluse dagli oneri di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione alle spese familiari, tutte quelle somme appartenenti al patrimonio personale di uno dei due coniugi che sono state utilizzate per sostenere spese e investimenti relativi al patrimonio comune.
In tale contesto, ciascun coniuge può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per tale ragione, chiedendone il rimborso.
La giurisprudenza ha inteso restrittivamente l'interpretazione dell'art. 192
c.c., limitandola ad esborsi per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni e somme impiegate per il miglioramento e accrescimento dei beni comuni.
In tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni contrattuali e di rapporto interno di regresso tra condebitori solidali, la suddivisione del debito ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c. presuppone non solo che l'obbligazione in solido non sia stata originariamente contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori e, dunque, che sia sorta come d'interesse comune, ma anche che tale tipo di obbligazione non sia venuta meno per vizio funzionale della causa dell'accordo.
Pagina 5 di 7 Nella specie, dunque, non risultando dimostrato dal che sussistesse CP_1 uno specifico impegno incidente nel sinallagma contrattuale con rilevanza nel solo rapporto interno tra i due condebitori, tale da esonerarl o nel rapporto interno dall'obbligazione di restituzione del mutuato, sussiste il diritto della a ripetere, in forza dell'azione di regresso, la metà dell'intero Pt_1 esborso indebitamente sostenuto nell'interesse anche del e, per CP_1
l'effetto, considerate le quietanze di pagamento (delle quali v'è traccia in atti) dal settembre 2014 al 2020, il va condannato al pagamento CP_1 della complessiva somma pari al 50% di quanto versato all'Istituto di credito per le rate di mutuo dalla data della separzione giudiziale (settembre 2014) all'iscrizione della causa sul ruolo (novembre 2020) in conformità a quanto richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. Il tutto oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
Ed invero l'art. 1299 c.c. consente l'azione di regresso al "debitore in solido che ha pagato l'intero debito", in quanto "Il condebitore solidale … può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale. (Cass., 19 maggio 2018, n. 12691).
Nulla per le rate a scadere in difetto di estinzione totale del mutuo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282
c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2514/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna parte convenuta al pagamento della somma di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 da che liquida in euro 2.800,00 per compensi (euro 500,00 Parte_1 fase di studio, euro 400,00 fase introduttiva, euro 900,00 fase istruttoria, euro 1.000,00 fase decisionale) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore dell'erario stante l'ammissione di parte attrice al Patrocinio a Spese dello Stato.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7