Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 6689/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 6689/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Giuseppina Boscolo ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Marina Novello resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione personale
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione depositate in data 08/04/2025
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento alla madre del figlio minore, onerando il genitore non affidatario della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06/02/2021, trascritto nei registri dello Stato civile
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione coniugale tra i signori nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], con annotazione del presente ricorso e dei successivi provvedimenti nel CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di CH matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
CH (Ve) al N. 5, P 1 anno 2021, autorizzando i coniugi a vivere separati.
2) Disporre l'affidamento esclusivo alla madre, del figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1
con residenza presso la madre in CH (Ve) Borgo San Giovanni n.477. Il diritto di visita del padre potrà essere esercitato, con modalità protette, previo accertamento della sua idoneità e capacità genitoriale.
3) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di 300,00- euro mensili per il figlio Controparte_1
minore entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma Persona_1
rivalutabile Istat come per legge, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia.
4) Assegnarsi alla signora la casa coniugale sita in CH (Ve), Borgo San Giovanni n.477 in Parte_1
locazione alla stessa. 5) Previo accertamento del danno endofamiliare per le condotte ut supra descritte, condannare il signor a risarcire i danni patiti dalla moglie quantificati nella somma non inferiore a 20.000 euro, tenuto Controparte_1
conto dei criteri di liquidazione in vigore e della prassi del Tribunale in materia, ovvero nella somma che il giudice riterrà in via equitativa di voler liquidare.
Con vittoria di spese diritti e onorari.”
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla domanda sullo status e, per le Controparte_1
altre questioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la residenza ove lo Vorrà, con rigetto della domanda di addebito al marito per tutto quanto esposto in parte motiva. Controparte_1
2) Assegnarsi la casa di abitazione familiare alla ricorrente, la quale risiederà con il figlio minore . Persona_1
3) Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del Persona_1
minore presso la residenza della madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio a week end alterni oltre a un pomeriggio a settimana, con orari e giorni da definirsi sulla base delle esigenze lavorative del resistente. Quanto alle vacanze, il padre potrà tenere presso di sé il figlio minore 15 gg non continuativi durante le vacanze estive, 7 gg anche non continuativi durante le vacanze di Natale alternando Natale e capodanno di anno in anno, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo alternando parimenti dette festività di anno in anno, iniziando dal Natale 2024 con la madre e con la Pasqua 2025 con il padre.
4) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla signora la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia.
5) Assegno universale in favore della sola ricorrente, salvo che l'Intestato Tribunale non imponga una somma superiore a quella sopra indicata a titolo di contributo al mantenimento.
6) Respingersi la richiesta di risarcimento del danno cd. endofamiliare, per quanto esposto in premessa.
7) Spese, onorari e diritti interamente rifusi secondo le norme sul patrocinio a spese dello Stato.”
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 26 settembre 2024 confermando di non volersi riconciliare.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 04/10/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/09/2024, il Giudice delegato ha incaricato il Servio Sociale del Comune di CH d'individuare un calendario per gli incontri padre-figlio e di riferire sull'attività svolta e ha posto a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla CP_1 Persona_1
moglie la somma mensile di €200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da Parte_1
determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
Il Servizio Sociale del Comune di CH ha depositato la relazione in data 31/03/2025.
Con provvedimento del 04/04/2025, vista l'istanza congiunta delle parti, il Giudice delegato ha fissato per precisazione delle conclusioni l'udienza dell'08/04/2025 concedendo alle parti termine fino alla medesima data per il deposito di note di trattazione scritta.
Con Decreto del 09/04/2025, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta depositate il 08/04/2025:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno.
2. Disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche con riferimento alle decisioni più importanti Per_1
concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza del minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la stessa.
3. Assegnarsi alla signora la casa di abitazione familiare sita in CH (VE), Via Antonio Parte_1
Marinetti n.17.
4. Incaricarsi il Servizio Sociale di CH di proseguire il monitoraggio delle visite padre-figlio e di organizzare il calendario di visita nelle modalità ritenute più idonee con obbligo degli stessi di relazionare l'andamento a codesto Tribunale, stabilendo all'esito del percorso, il momento a decorrere dal quale il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo un calendario che verrà determinato in accordo con i Servizi, in considerazione dello stato di crescita del rapporto padre figlio anche per quanto riguarda i pernottamenti settimanali del figlio presso il padre, le vacanze estive, natalizie e pasquali secondo il calendario che verrà concordato tra le parti e sottoposto all'attenzione dei servizi sociali.
5. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Persona_1
versando alla moglie la somma mensile di euro 200,00 somma rivalutabile annualmente su
[...] Parte_1
base ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno unico universale alla signora in quanto affidataria esclusiva del Parte_1
minore.
6. Spese compensate, da liquidarsi per quanto concerne il signor secondo le norme sul patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 [...]
congiuntisi in matrimonio in data 06/02/2021, iscritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di CH al n. 5, Parte I, dell'anno 2021;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Ratifica gli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca