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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 446 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto "divorzio contenzioso", vertente
TRA
[C.F: ], nato il [...] a [...], rapp. e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Domenico di Ciommo e Paola Marinangeli;
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rapp. e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Stefania Ietti
resistente
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.2.2024; in data 20.3.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4.2.2022, ha esposto che in data 16.09.1971 ha contratto Parte_1
matrimonio religioso con - che da tale matrimonio nascevano quattro figli: CP_1 Per_1
nato il [...], nato il [...], nata il
[...] Persona_2 Persona_3
21.07.1978 e nata il [...]; che con sentenza n. 484/2008 del Tribunale di Persona_4
Sant'Angelo de' Lombardi del 31.10.2008 era stata disposta la separazione con la quale veniva assegnata la casa coniugale a e gli veniva posto a carico il mantenimento per CP_1 Per_5
nella misura di euro 300,00 mensili;
che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione tra i coniugi i quali continuano da allora a vivere separati;
che ricorrono quindi le condizioni previste dalla legge per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio, previa rivisitazione delle condizioni stabilite in sede di separazione posta l'intervenuta sopravvenienza di quelle circostanze che avevano originariamente giustificato l'adozione dei suddetti provvedimenti da revocarsi con effetto retroattivo;
che, infatti, il mantenimento per la figlia, all'epoca convivente con era giustificato dal fatto che la beneficiaria, sebbene maggiorenne, non godesse di CP_1
alcun reddito proprio, ed era ancora intenta a terminare il percorso universitario intrapreso;
che la situazione personale ed economica di era mutata a seguito della formazione da parte CP_2
della stessa di un autonomo nucleo familiare, circostanza intervenuta nel 2013, anno in cui contraeva matrimonio con;
e pertanto era venuto meno il suo onere di mantenimento. Persona_6
Tanto premesso chiedeva: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig e la sig.ra Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale
[...]
comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
- revocare il provvedimento con il quale veniva disposto il pagamento in favore della sig.ra CP_1
dell'assegno di mantenimento per la figlia
[...] CP_2
- revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, immobile di proprietà al 50% del
sig. , consentendo così anche all'altro legittimo proprietario di poter legittimamente Parte_1
disporne”.
Il tutto con il favore delle spese.
Con comparsa del 29.9.2022, si costituiva la quale riferiva che con la citata sentenza CP_1
di separazione veniva disposto un onere di mantenimento a carico della ricorrente di euro 300,00 per la figlia e di euro 300,00 per il mantenimento di sé stessa;
che a causa dell'inadempimento del Per_5
si otteneva l'attribuzione diretta con versamento a carico dell'Inps, versamento che veniva Pt_1
automaticamente bloccato con le nozze di che dei quattro figli nati dalla loro unione CP_2 Per_3
e sono coniugati ed indipendenti economicamente, mentre , nato il Per_1 CP_2 Persona_2
14.4.1974, non è autonomo, economicamente dipendente e compromesso all'evidenza dal punto di vista fisico e morale;
che il matrimonio era finito a causa della condotta riprovevole del che Pt_1
aveva ripetutamente tradito la moglie e che aveva accumulato ricchezze a scapito della propria salute;
che attualmente il era titolare di quattro appartamenti, di terreni, di un'azienda agricola e di Pt_1
centinaia di capi di bestiame con un reddito netto superiore ad € 100.000,00, ben celato al fisco;
che la resistente era titolare della pensione minima di € 524,34 mensili all'attualità, oltre a percepire un assegno di € 300,00 come disposto in sede di separazione ma non aveva risparmi e nessun altro introito, non godendo di reddito proprio;
che aveva ancora necessità di accudimento;
che Persona_2
per non aveva mai continuato a percepire l'assegno di mantenimento a far data dal 2013 come CP_2 da documentazione depositata;
che la casa coniugale le spettava per la non autosufficienza di
. Persona_2
In sintesi, chiedeva il divorzio e, previ accertamenti fiscali nonché accertamenti sullo stato di salute di , chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili nonché un assegno Persona_2
di mantenimento in favore di pari ad ulteriori euro 500,00 mensili con assegnazione della Persona_2
casa coniugale e un risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2049 c.c. e 2059 c.c. per le ingiustizie patite durante il matrimonio.
Ascoltate le parti all'udienza del 20 ottobre 2022, le stesse hanno concordato la non debenza di alcun titolo di mantenimento per CP_2
Con ordinanza del 18 Marzo 2023, il giudice ha preso atto della cessazione di ogni forma di contribuzione nei confronti di e ha negato l'assegnazione della casa familiare alla resistente Per_5
poiché dalle dichiarazioni rese dalle parti è emerso incontestabilmente che , tra l'altro, Persona_2
non vive con la madre.
Con sentenza del 22 novembre 2023 è stato pronunciato il divorzio tra le parti e con ordinanza dell'11
Marzo 2024 la causa è stata rinviata per la decisione, sulla base della ritenuta superfluità dei mezzi istruttori.
Con le memorie conclusionali, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle sue Parte_1
richieste, ossia revoca del mantenimento nei confronti di e nei confronti della resistente e ha CP_2
chiesto il rigetto di tutte le domande riconvenzionali avanzate.
Con le memorie conclusionali ha rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni CP_1
ma ha insistito per l'assegno divorzile rimodulato nella misura di euro 500,00 mensili nonché il versamento di euro 500,00 per , con assegnazione della casa coniugale. Persona_2
2. Sull'affidamento dei figli e sulla casa familiare. Va confermata l'ordinanza del 18 Marzo 2023 con cui il giudice delegato per le funzioni presidenziali ha rigettato il mantenimento per . Persona_2
Ed invero all'udienza del 20 ottobre 2022 è stata la stessa resistente a dichiarare che non Persona_2
vive con lei (“…il secondo è , il quale è maggiorenne, non è sposato, vive con il padre, Persona_2
per quanto ne so bada all'azienda, ma io non lo vedo mai”), difettando tra l'altro il presupposto principe per chiedere e ottenere l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento per il figlio che sia pure maggiorenne non è economicamente autosufficiente, mancando il requisito della convivenza.
Non essendo la richiedente pacificamente convivente con alcuno dei figli, ad avendo condivisa giurisprudenza a più riprese affermato da un lato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 -
analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c.,
introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154
del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018, Rv. 647338 - 01); dall'altro che
La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, sir avvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata (Sez. 1, Sentenza n. 18075 del 25/07/2013, Rv.
6.Sull'assegno divorzile
Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n. 18287
del 2018; le sezioni unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge.
Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia, favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro; l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa. In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità
di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile -individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà, svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del 2018), in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità
per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più
debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N. 38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021 n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico - reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n. 35710), tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del 12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del 02/08/2022).
Va anche aggiunto che al fine di attribuire l'assegno divorzile non assume alcun rilievo la motivazione personale che abbia indotto il coniuge richiedente a rinunciare alle attività professionali per dedicarsi alla cura della famiglia essendo sufficiente l'oggettività del fatto che ha portato alla predetta rinuncia
(Cass. 2023 n. 27945).
Tali essendo i principi da applicare, vanno evidenziati i seguenti elementi.
La resistente ha 72 anni, il matrimonio è durato circa 38 anni durante i quali si è CP_1
dedicata alla famiglia e ha consentito al marito di implementare il suo patrimonio.
Ella, infatti, era titolare dell'azienda agricola che poi di fatto è divenuta del marito -circostanza non contestata- che l'ha gestita integralmente e che attualmente viene portata avanti, formalmente, da una delle figlie delle parti, ossia come da dichiarazioni rese all'udienza citata del Persona_3
20.10.2022.
alla citata udienza di comparizione ha minimizzato le proprie consistenze patrimoniali Parte_1
affermando che i capi di bestiame sono tutti morti per la brucellosi, che si limita ad aiutare la figlia nella gestione della sua azienda di bestiame, che ha soltanto alcune quote di appartamenti e terreni intestati ma di avere una pensione netta di circa € 500/550,00 circa al mese. In realtà, dalle sue dichiarazioni è emerso un tenore di vita molto brillante che -se anche non trova il conforto di dati formali- rende non credibile quanto dallo stesso dichiarato.
Ed infatti all' udienza del 20.10.2022, egli ha affermato di vivere a Roccaraso, in Abruzzo presso un'azienda agricola gestita dalla cognata e di essere ospite, ma che “nel periodo invernale invece mi
sposto giù nel Gargano precisamente a Torre Mileto, in un immobile che non è di mia proprietà, ma
del Principe Ettore Cattaneo De Gregorio, ed in fitto da parte di mia figlia, ed io nel periodo
invernale sono ospite lì, facendo domicilio presso TT PE, che ha un bar a Torre Mileto.”.
Tali dichiarazioni lasciano fondatamente ritenere il collegio che la dismissione formale di beni e di proprietà non sia sintomatico delle reali capacità reddituali del , che deve contribuire in tal Pt_1
senso a versare alla ex moglie un assegno divorzile per quella funzione perequativa che si è citata nelle linee teoriche di questa sentenza.
Il Tribunale stima equo, pertanto, riconoscere a una somma di euro 400,00 a titolo CP_1
di assegno divorzile.
4.Sulle spese di lite.
La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) REVOCA la contribuzione mensile posta a per;
Parte_2 CP_2
2) RIGETTA la richiesta di mantenimento per avanzata da Persona_2 CP_1
e, conseguentemente, la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
3) FISSA in € 400,00 mensili la misura dell'assegno divorzile che dovrà Parte_1
corrispondere a CP_1 4) DICHIARA assorbite tutte le altre questioni;
5) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
627382 - 01), la richiesta va pacificamente rigettata.