Sentenza 12 maggio 2023
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante, coobbligato in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne.
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 27945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27945 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per la posizione di NE GA: annullamento con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria interdittiva con rideterminazione della pena;
inammissibilità nel resto. Per le posizioni di SA, BA E ON inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato Rossi per la posizione del NI, anche per conto del codifensore, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27945 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 12/05/2023 avvocato Picasso, si riporta integralmente al ricorso depositato chiedendone l'accoglimento. Per la posizione di NI, l'avvocato Basagni si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avvocato Rossetti chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Perrone Compagni, nell'interesse di ZZ, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Madia e Del Lungo Daniela, per la posizione della ET, chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Siena, per quanto qui di interesse, così decideva: - dichiarava la prescrizione dei reati rispettivamente ascritti a NO AR, OL ET e IC NI ai capi 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 (limitatamente all'anno 2009) e 4 (limitatamente all'anno 2010); - rideterminava le pene inflitte a ET e NI nella misura indicata in dispositivo;
- applicava a MA la pena concordata dal medesimo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; - confermava la pena inflitta in prime cure a ZZ. 1.1. Era stata pertanto confermata la condanna dei prevenuti per i seguenti reati: - per ZZ, il solo delitto di cui al capo 2, contestato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, relativo alla dichiarazione d'imposta del 2012, presentata nel 2013; - per MA, NI e ET, il delitto associativo di cui al capo 1; - per ET, anche i delitti di cui al capo 2, ascrittile ai sensi dell'alt 2 d.lgs. n. 74/2000 (per gli anni d'imposta dal 2010 al 2012), ed al capo 28, la bancarotta documentale di Spa Mens Sana Basket, dichiarata fallita il 4 luglio 2014; - per MA, anche i delitti di cui ai capi 3 e 5 (costituenti unico reato), contestatigli ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (per gli anni d'imposta dal 2010 al 2012), di cui al capo 4, ascrittigli ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (per gli anni d'imposta 2011 e 2012), e di cui ai capi 11 (per l'anno 2010), 13 (per l'anno 2010), 16 (per l'anno 2010), 22, 25 e 26 ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, e di cui al capo 29.3, il delitto di bancarotta patrimoniale ai DA della sopra citata MS;
- per NI, anche i delitti di cui al capo 3, ascrittigli ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (per gli anni d'imposta dal 2010 al 2012), e di cui al capo 4, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (per gli anni d'imposta 2011 e 2012). 1.2. L'odierno processo era stato celebrato nei confronti dei quattro odierni ricorrenti (oltre che di CO TT che, concordata la pena in appello, non aveva proposto ricorso), degli originari quattrodici per i quali era stato richiesto 1 dalla pubblica accusa il rinvio a giudizio, che avevano scelto di procedere con il rito abbreviato. Il processo riguarda una pluralità di imputazioni: l'associazione a delinquere, costituita al fine di consumare i contestati illeciti tributari, l'emissione e l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ad opera della fallita Mens Sana Basket e di altre società in rapporti economici con la stessa, ed i reati fallimentari e societari meglio descritti in rubrica. Il procedimento era stato innescato dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena a seguito della verifica operata sulla attività illecita (fiscalmente e penalmente) di spa Mens Sana Basket (d'ora in poi: MS) consistita nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse, in accordo con gli amministratori della stessa, da altre società al fine di creare, con le conseguenti retrocessioni in contanti delle somme versate, dei "fondi neri" a cui attingere per corrispondere, innanzitutto agli atleti, tesserati dalla società, ma anche ad alcuni amministratori e dipendenti della stessa, parte delle competenze "in nero". La verifica fiscale si era conclusa nel 2012 con l'adesione della società alla rideterminazione degli imponibili (fino alla medesima data). Gli ulteriori accertamenti compiuti dagli inquirenti, avevano consentito, quanto alle verifiche bancarie, di riscontrare le operazioni sospette intercorse fra spa MS e le società che avevano emesso le fatture (soprattutto, per quanto qui di interesse, la AS SE Promotions di NO MA) e, quanto alle intercettazioni telefoniche, di individuare i ruoli ricoperti dagli odierni imputati nella più complessiva vicenda: i principali protagonisti della stessa erano stati l'amministratore di MS Federico UC (separatamente giudicato) - a cui era succeduto, dopo i primi atti d'indagine, l'odierno ricorrente AR ZZ - e NO MA, amministratore dell'emittente AS SE Promotions (d'ora in poi: SE). Al loro fianco avevano agito, nella retrocessione da SE a MS, delle somme in contanti (già bonificate da MS a fronte delle fatture emesse da SE) OL ET (per MS) e IC NI (per SE). Ad esito delle ordinate misure di cautela personale, gli imputati avevano ammesso quantomeno la materialità degli addebiti (la strumentalità delle fatture emesse e la retrocessione delle somme versate). 2. Hanno proposto ricorso tutti i citati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2 2.1. Gli Avv.ti Massimo Rossi e Pamela Picasso, per NO MA (che ha concordato la pena), articolano tre motivi. 2.1.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 157 e 161 cod. pen., per avere la Corte omesso di operare la decurtazione della pena, rispetto a quella concordata fra le parti, in conseguenza della prescrizione anche dei reati contestati ai capi 11 e 13 (relativamente all'anno d'imposta 2009). Ricordano, infatti, come il concordato sulla pena non costituisca una rinuncia ad avvalersi della prescrizione del reato. La Corte, poi, non aveva neppure emendato l'errore di calcolo della pena fissata dal primo giudice che aveva considerato un aumento di mesi due di reclusione per ciascuno dei reati posti in continuazione, indicandoli però in otto mentre in realtà erano sette. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamentano il difetto di motivazione in relazione alla reiezione dell'istanza di revoca della condanna al risarcimento dei DA (istanza avanzata all'udienza del 9 ottobre 2020). MA (con TT e NI) era stato condannato, in via solidale, a risarcire i DA patiti dal fallimento MS (da liquidarsi in separato giudizio). Tuttavia, il ricorrente aveva espressamente dichiarato che intendeva aderire all'accordo transattivo raggiunto dal coimputato TT con il fallimento, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1304 cod. civ., così che nulla poteva a lui essere richiesto a titolo di danno dal fallimento stesso. Ciò nonostante, la Corte d'appello non aveva revocato le statuizioni civili a suo carico, senza adeguatamente motivare al riguardo. Una decisione palesemente errata, posto che l'art. 1304 cod. civ. prevede che la transazione giovi anche al coobbligato quando questi dichiari di volerne profittare. Anche considerando che (così affermano le Sezioni unite civili nella sentenza n. 30174/2011) la transazione era stata stipulata per l'intero debito solidale, come si poteva evincere dal testo stesso della proposta transattiva. 2.2. Gli Avv.ti IC Madia e Daniela Del Lungo, per OL ET, articolano nove motivi. 2.2.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della prevenuta per il delitto associativo. L'intento dei coimputati era quello di consumare una predeterminata serie di reati fiscali in ordine ai quali era pertanto ravvisabile solo il concorso di persone in quegli stessi illeciti, senza così che potesse individuarsi quel programma criminoso finalizzato alla commissione di una pluralità, indeterminata, di illeciti, che costituisce l'elemento peculiare del delitto associativo. Si era, infatti, trattato solo di generare "fondi neri" da utilizzare poi a fronte delle più varie esigenze di MS. Sul punto la Corte d'appello non aveva fornito adeguata risposta. Non era stata poi creata alcuna struttura, diversa da quelle delle società interessate, allo scopo di commettere i ricordati illeciti fiscali. Le condotte consumate rientravano, pertanto, nel solo paradigma del reato, continuato, concorsuale. 2.2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione della prevenuta alla presunta associazione a delinquere. ET, infatti, non aveva ricoperto alcun ruolo nella ideazione ed organizzazione del complessivo disegno criminoso, avendo assunto solo mansioni esecutive, né ne aveva tratto alcun concreto profitto personale (e, quanto agli introiti in nero, anche altri addetti alla struttura amministrativa di MS, non imputati, avevano ricevuto emolumenti "fuori busta"). La Corte territoriale, solo genericamente e senza alcuna indicazione di dettaglio, aveva richiamato, a carico della prevenuta, conversazioni intercettate e dichiarazioni testimoniali. Occorreva poi ricordare che ET disponeva di un patrimonio personale, del tutto indipendente dall'opera prestata per MS. La ricorrente si era poi inserita in un meccanismo già perfettamente funzionante, non apportandovi pertanto alcun concreto e fattivo contributo. 2.2.3. Con il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in riferimento al ritenuto elemento soggettivo, in capo alla ricorrente, del delitto associativo. ET si era limitata, come già si era osservato, a fornire un contributo meramente materiale alla commissione dei reati fiscali, senza che fosse provata alcuna sua consapevolezza e volontà circa il perseguimento del fine illecito dell'attività associativa. 2.2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputata nella commissione dei delitti di cui al capo 2 (art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in relazione agli anni di imposta dal 2010 al 2012). 4 L'imputata, come si era detto, aveva tenuto quelle stesse condotte, meramente materiali, che avevano posto in essere anche gli altri addetti all'amministrazione di MS, ai quali, però, non era stato ascritto alcun reato. Anche in questo caso la Corte distrettuale aveva solo genericamente richiamato le fonti di prova a suo carico, senza argomentarne la persuasività ai fini della declaratoria di colpevolezza. 2.2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestatole al capo 28 (anche in relazione alla mancata derubricazione del medesimo nel reato di cui all'art. 378 cod. pen. o all'applicazione dell'ipotesi del delitto impossibile, prevista dall'art. 49 cod. pen.). Sul punto, nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte non aveva congruamente motivato, solo osservando che la ricorrente si era attivata per distruggere documenti compromettenti e ciò anche al fine di occultare il provento da reato. Così sostanzialmente affermando - svelando il fine perseguito dalla ricorrente - che la predetta aveva tenuto una condotta che concretava il delitto di favoreggiamento e non quello di bancarotta documentale. Delitto, di favoreggiamento, che peraltro appariva impossibile in considerazione delle attività investigative in corso (che non avrebbero consentito ai "favoriti" di sottrarsi alle proprie responsabilità). 2.2.6. Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo deducono il vizio di motivazione in riferimento alla misura della pena principale e delle pene accessorie ed alla mancata concessione dei benefici di legge. La pena principale non era stata ridotta al minimo edittale così da consentire la concessione dei benefici. La durata delle pene accessorie fallimentari fissata in dispositivo in anni quattro era eccessiva e, in motivazione (a pg. 10 della sentenza impugnata), la si era diversamente commisurata in anni tre. 2.2.7. Con il nono motivo denunciano il difetto di motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca disposta nell'intera misura dei redditi percepiti "in nero" dalla prevenuta (euro 80.400), nonostante la ricorrente avesse interamente saldato il relativo debito fiscale (se ne riportavano i conteggi). In realtà, poi, il "fuori busta" ammontava a soli 60.300 euro, dal momento che riguardava, a seguito della prescrizione dell'anno di imposta 2009 rilevata dalla Corte d'appello, solo tre e non quattro annualità. Sul punto la motivazione della Corte era stata meramente assertiva. 5 2.3. L'avv. Simonetta Perrone Compagni, per AR ZZ, articola cinque motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo dell'unico reato contestatogli, al capo 2 della rubrica, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, in relazione all'anno d'imposta 2012. Quando, infatti, l'imputato ZZ, di professione notaio, aveva assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di spa MS il sistema di fatturazione (per operazioni inesistenti) era in essere da anni e le indicazioni contenute nel decreto di perquisizione - a seguito del quale il precedente presidente, Ferdinando UC, si era dimesso dall'incarico - erano assai scarne (vi erano menzionate le sole norme di legge che si assumevano violate, gli artt. 2 ed 8 d.lgs. n. 74/2000). Ben poca rilevanza poteva avere il fatto che ZZ sedesse da anni nel consiglio di amministrazione di MS o che vantasse una specifica competenza professionale. Né la sua condanna poteva trovare fondamento nel fatto che egli avesse consentito all'amministratore effettivo della fallita, quel UC a cui era solo formalmente succeduto, di continuare a gestire in concreto la società (servendosi, per la sua parte illecita, relativa alla costituzione ed alla distribuzione dei "fondi neri", del suo stretto giro di collaboratori ed amici). Non si faceva cenno alcuno al prevenuto nelle conversazioni intercettate né in alcuna delle dichiarazioni, dei coimputati o dei testimoni, acquisite agli atti. Lo stesso UC aveva escluso di avere posto a conoscenza l'imputato della retrocessione dei contanti. Dal p.v.c. dell'Agenzia delle entrate del 2011, posto a conoscenza del ZZ, poteva solo dedursi che MS aveva versato "in nero" parte dei corrispettivi ai propri atleti, non tanto con i fondi derivati dall'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, quanto "abusando del diritto". Il sistema di fatturazione era stato disvelato solo a seguito delle dichiarazioni dei coimputati. Al ZZ non era stata neppure contestata la partecipazione all'associazione a delinquere che aveva concepito ed organizzato i delitti fine fiscali. La stessa motivazione della Corte d'appello sulla sua colpevolezza richiamava più una responsabilità per colpa, per omesso controllo, piuttosto che per il necessario dolo. 6 2.3.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena principale e delle pene accessorie. Si era lamentata l'eccessività della pena principale inflitta dal Tribunale anche considerando l'entità dell'imposta evasa e si era fatto riferimento alle circostanze che avrebbero dovuto imporre una sua riduzione. La Corte, con motivazione assertiva, aveva disatteso tutte le considerazioni fatte nell'atto di appello. Le pene accessorie tributarie erano state fissate nella misura massima, senza che il Tribunale le motivasse. E la Corte, nonostante il motivo di appello, le aveva apoditticamente confermate. 2.3.3. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla confisca per equivalente del profitto del reato senza avere prima verificato la possibilità della confisca diretta nei confronti della società. La confisca per equivalente era stata disposta - per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 relativo all'anno 2012 - nella misura del profitto di reato. Nel confermarla, la Corte d'appello non aveva affrontato le questioni poste dalla difesa nell'atto di appello. Innanzitutto, la possibilità di disporre il vincolo sui beni della società, pur se la stessa era fallita. Anche considerando che la confisca di somme di denaro deve essere sempre considerata una confisca diretta. Non si era tenuto conto del fatto che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 prevale sempre sui diritti degli altri creditori della società debitrice. L'intervenuto fallimento non modifica tale assunto, come poteva anche logicamente desumersi dalla sentenza delle Sezioni unite Uniland che aveva escluso la legittimazione del curatore, piuttosto che quella dei creditori, nell'opporsi al provvedimento di cautela reale sui beni del fallimento, in quanto non titolare ma solo gestore degli stessi. E ciò nel presupposto, ammesso nella medesima pronuncia, che non fosse vietato apporre il vincolo reale sui beni di una società fallita (come più di recente confermato da Cass. n. 15776/2020). Né tale assetto aveva trovato smentita nella sentenza, sempre delle Sezioni unite, NT OL, in quanto questa si era limitata ad affermare che il curatore, quale gestore (e non titolare) dei beni fallimentari, era legittimato a ricevere la restituzione degli stessi, in caso di revoca del vincolo. Così che la motivazione della Corte fiorentina - fondata solo sulla impossibilità di apporre il vincolo ai beni fallimentari - cozzava contro il ricordato orientamento ermeneutico. Una verifica - quella dell'incapienza della società fallita - che doveva essere adeguatamente operata, costituendo peraltro un onere, probatorio, della pubblica accusa e non certo della difesa dell'imputato. Né rispondeva al vero che MS fosse incapiente posto che lo stesso ZZ, ed altri coimputati, vi avevano versato delle somme ingenti. 2.3.4. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della confisca per equivalente. Posto che la giurisprudenza della Cassazione (ma anche quella della Corte costituzionale) aveva chiarito che la confisca in oggetto ha natura sanzionatoria, ne deriva che la stessa (anche considerando la giurisprudenza della Corte EDU) possa essere condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen.. 2.4. Gli Avv.ti Giulio Basagni e Mariano Rossetti, per IC NI, articolano cinque motivi di ricorso. 2.4.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in riferimento alle condotte contestategli ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 al capo 3 della rubrica (le dichiarazioni fiscali presentate da s.a.s. SE negli anni dal 2010 al 2012). L'imputato era solo il socio accomandante della s.a.s. e non ne era pertanto l'amministratore così che la responsabilità per le dichiarazioni fiscali fraudolente gli poteva essere riconosciuta solo come concorrente nel reato proprio. Sul punto, però, la Corte d'appello non aveva affatto individuato le condotte specifiche a costui attribuibili, condotte che avrebbero contribuito al comportamento illecito contestato, la presentazione, appunto, delle dichiarazioni fraudolente (perché redatte in base ai dati economici rivenienti dalle fatture emesse per operazioni inesistenti). Non era sufficiente a provare la sua responsabilità per tale reato la mera partecipazione alla condotta presupposta - di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - tanto che, in giurisprudenza, si era negata la responsabilità dell'amministratore che, emesse le fatture, era cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale, così distinguendo i due diversi momenti e le due diverse condotte. Sul punto specifico, nulla la Corte territoriale aveva motivato. Peraltro, non si era dimostrato che l'imputato avesse avuto rapporto alcuno con le altre società che avevano emesso le fatture e, quanto alla SE, egli mai si era occupato della predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Del resto, di questa società era diventato socio accomandante solo per volere di MA e a titolo solo formale. 8 Quanto all'elemento soggettivo del reato, non era sufficiente ricordare la sua solo materiale partecipazione alla retrocessione dei contanti a MBS. Meramente assertiva e presuntiva era l'affermazione che non potesse non conoscere il contenuto delle buste che aveva consegnato a ET. Nulla, nelle conversazioni intercettate, dimostrava la consapevolezza dell'imputato circa la falsità delle dichiarazioni fiscali presentate. Si contestava che i versamenti in contanti sul conto dell'imputato fossero dell'entità descritta dalla Guardia di finanza. E che la Corte non avesse rinnovato l'istruttoria sul punto, come richiesto con l'atto di appello. Si assumeva che, dei circa 78.000 euro, la somma di tali versamenti, se ne dovessero detrarre almeno 31.000 percepiti a diverso titolo. 2.4.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in riferimento alle condotte contestategli, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, al capo 4 (A e B) della rubrica (anni d'imposta 2011 e 2012). Pur essendo il prevenuto divenuto socio solo nel 2010 era stato ritenuto responsabile di tale reato a partire dal 2007. Quanto alle fatture di cui al capo 4B, NI era stato dichiarato colpevole della loro emissione solo in base alla sua compartecipazione alla retrocessione delle somme. La sua responsabilità era stata dedotta unicamente dal contenuto di alcune conversazioni, intercettate anni dopo, nel 2012. Non era stato poi raccolto alcun elemento di prova che consentisse di ricollegare il prevenuto alla esecuzione del contratto di servizi che aveva dato luogo alle contestazioni descritte al capo 4A. Altrettanto doveva concludersi per l'esecuzione del contratto e per le fatture citate al capo 4B (la cui emissione era già terminata al momento delle intercettazioni). 2.4.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in riferimento alla condotta contestatagli ai sensi dell'art. 416 cod. pen.. Le due società interessate, spa MS e AS SE Promotions, avevano entrambe una struttura ed un'attività del tutto lecite. L'attività, illecita, relativa alle fatture per operazioni inesistenti riguardava un ambito ben delimitato della loro operatività. Non poteva pertanto affermarsi che fosse stata costituta un'associazione all'unico scopo di commettere quegli illeciti fiscali. 9 Quanto alla partecipazione del prevenuto all'ipotizzato sodalizio criminoso, erano privi di consistenza gli elementi probatori valorizzati dalla Corte circa un suo concreto e consapevole contributo all'attività associativa. Tanto che l'imputato non era stato neppure accusato di avere concorso nell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da SE, o nella predisposizione delle false dichiarazioni fiscali presentate dagli atleti tesserati per MS, o nelle ipotesi distrattive consumate a danno della poi fallita MS. La permanenza del delitto associativo doveva poi considerarsi cessata alla fine del 2012, e non, come contestato in imputazione, al dicembre 2013, con la conseguente prescrizione del reato. Una questione che era stata posta nei motivi aggiunti e non che non era stata affrontata dalla Corte territoriale. 2.4.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al disposto risarcimento dei DA a favore della parte civile, fallimento MS, ed in relazione alla fissazione della provvisionale. NI, TT e MA erano stati condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei DA patiti dalla parte civile costituita (anche in riferimento al delitto associativo, ed anzi questo era l'unico titolo della condanna civile del prevenuto e di TT). La Corte non aveva però motivato circa la derivazione dei DA direttamente dall'ipotesi associativa, tanto più che vi era stata anche l'assegnazione di una provvisionale. NI, poi, aveva espressamente affermato che intendeva avvalersi della transazione conclusa dal coimputato TT con la parte civile, ai sensi dell'art. 1304 cod. civ., ed il testo della stessa deponeva per la tacitazione di ogni voce di danno derivante dal processo penale intentato nei confronti di tutti gli imputati. 2.4.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 2.607.500, pari al profitto del reato sub 3 per le annualità dal 2009 al 2012. In realtà il ricorrente non aveva beneficiato, in proprio, di alcun profitto riveniente dal citato reato. Il risparmio fiscale era maturato, infatti, interamente a vantaggio di AS SE. Il principio di diritto relativo alla confiscabilità del tutto presso ogni obbligato in solido (Cass. n. 1999/2017) riguarda il solo sequestro preventivo e la pronuncia delle Sezioni unite n. 26654/2008 doveva essere interpretata nel senso che il sequestro per l'intero presso ogni coobbligato è consentito solo quando non è 10 altrimenti ricostruibile la distribuzione del profitto del reato (così Cass. n. 4902/2017). Quanto alla coimputata ET, poi, tale criterio era stato rispettato. Non per Lom ba rdin i. Non erano poi state defalcate le annualità nel frattempo dichiarate prescritte (così Cass. Lucci Rv 264435 e 277347). 3. Nelle more, il difensore del ricorrente ZZ ha inviato nota scritta con la quale ha chiesto il rinvio della discussione sul ricorso considerando che, presso le Sezioni unite, è pendente la questione relativa alla possibilità di disporre la confisca per equivalente del profitto del reato fiscale nei confronti dell'imputato senza aver prima verificato la possibilità di procedere alla confisca diretta dello stesso nei confronti della società, ancorché già dichiarata fallita, la questione oggetto del quarto motivo di ricorso. 4. Il difensore di OL ET ha inviato memoria con la quale ha proposto due motivi aggiunti. Con il primo, ribadiva quanto già affermato in tema di derubricazione del delitto di bancarotta documentale nel reato di favoreggiamento punito dall'art. 378 cod. pen.. Con il secondo, lamenta, quanto alla confisca per equivalente, la mancata verifica dell'incapienza della persona giuridica che aveva lucrato sui delitti fiscali, segnalando, sul punto, l'imminente decisione delle Sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi presentati nell'interesse di NO MA e di AR ZZ sono inammissibili. Gli altri ricorsi, proposti per conto di OL ET e IC NB sono fondati limitatamente ai punti che si illustreranno e che sono evidenziati nel dispositivo letto in udienza. 1. Il ricorso di NO MA. Il primo motivo - speso sulla mancata decurtazione della pena concordata fra le parti a seguito della declaratoria di estinzione dei delitti ascrittigli ai capi 11 e 13 (anno d'imposta 2009) ed a seguito del preteso errore materiale compiuto dal Tribunale nel fissare gli aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. - è inammissibile. 11 La proposta di concordato della pena avanzata dal MA, in appello, sulla quale vi era stato l'assenso del rappresentante della pubblica accusa era così formulata : "premesso .. che, nelle more del giudizio di appello, alcuni dei reati di natura tributaria contestati a NO MA si sono estinti per intervenuta prescrizione (salvo errore quelli di cui ai capi 3/5 in relazione all'anno 2009, al capo 12 in relazione all'anno 2009, al capo 4 in relazione all'anno 2010) .. e che il Tribunale ha errato, di mesi due di reclusione, nel computare l'aumento di pena per la continuazione "tanto premesso .."i difensori del MA "propongono la rideterminazione della pena, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 599 bis c.p.p. nei termini di seguito indicati: pena finale (senza dettagliare alcun passaggio intermedio) di anni tre e mesi due di reclusione con pene accessorie parametrate". Ora è del tutto evidente che, nella proposta di concordato, si dava già atto della prescrizione di parte dei delitti in allora ascritti al MA e se ne citavano, del tutto esemplificativamente, alcuni. Si dava inoltre atto del preteso errore materiale del Tribunale. E, tutto ciò premesso, si proponeva una pena cumulativa, senza alcun passaggio intermedio, così da doversene dedurre che la stessa escludesse già tutti i reati che la Corte d'appello avrebbe dichiarati prescritti (a cui, si ripete, si era fatto un cenno meramente esemplificativo) ed anche la correzione del preteso errore del Tribunale. Del resto, la pena proposta riduceva, in misura rilevante quella, di anni quattro e mesi otto di reclusione, inflitta al prevenuto dal Tribunale. Così che questa Corte certo non può direttamente operare, come pure si è chiesto nel ricorso, alcuna riduzione della pena (anche considerando la totale assenza di indicazione dell'esatta misura da decurtare visto la pena cumulativa concordata) né considerare illegale la pena concordata (per il superamento dei limiti massimi edittali), l'unico motivo che consentirebbe l'annullamento del concordato stesso. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - sulla mancata revoca delle statuizioni civili a seguito dell'adesione del MA alla transazione concluso dal coimputato TT con il fallimento - sono manifestamente infondati. Occorre, innanzitutto, ricordare che, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido, con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al 12 principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per RN (Sez. 4, n. 3335 del 22/12/2016, dep. 2017, La Vela, Rv. 268884). Muovendo da tale principio di diritto, lo stesso tenore dell'atto di transazione (peraltro solo riportato, nel ricorso MA, in alcuni brani ma, per intero, allegato al ricorso NI, che ha sollevato analoga eccezione), rendeva del tutto evidente, fin dalle sue premesse (in cui si illustrava la precaria situazione economica e reddituale del medesimo, di dichiarato sovraindebitamento) che il fallimento accettava dal TT una somma di soli 20.000 euro (a fronte di una provvisionale di 300.000 euro) a tacitazione della sua sola posizione e tenuto, appunto, conto, delle indicate premesse. Era pertanto evidente come la transazione fosse volta a definire la sola posizione del TT e fosse ben lungi dal riguardare l'intero debito solidale. Così che la dichiarazione dei vari coimputati di volersene giovare ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. non poteva avere efficacia alcuna sulle statuizioni civili del presente processo, diverse da quelle poste a carico del TT (già revocate). 2. Il ricorso di OL ET. I primi cinque motivi - spesi sulle responsabilità dell'imputata in ordine alle imputazioni ascrittegli, il delitto associativo, i reati fiscali e la bancarotta documentale - sono tutti inammissibili perché interamente versati in fatto, senza così tenere conto dei limiti del sindacato demandato alla Corte di cassazione che è deputato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così da non consentire la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2.1. Su tutte le questioni oggetto di censura la Corte d'appello aveva reso una motivazione che, richiamando quanto già argomentato dal primo giudice e 13 riportandone le circostanze e gli elementi di prova più significativi, non poteva considerarsi né apparente nè manifestamente illogica. In particolare, il Tribunale (al cui articolato motivazionale la Corte, come detto, si era riportata, così costituendo un unicum argomentativo) aveva osservato come numerose fossero le conversazioni intercettate (riportata da pagina 43) in cui UC, ET, NI, TT e MA avevano trattato della consegna dei contanti (materialmente gestite da NI e ET) generati dalle false fatturazioni e destinati al pagamento "in nero" degli atleti (e non solo). In particolare, ET e NI si dimostravano perfettamente al corrente della loro destinazione ed anche in grado di fissare, non solo tempi e luoghi della consegna, ma anche la loro ripartizione. Anche le conversazioni immediatamente successive alle perquisizioni domiciliari (p. 50 e ss.) disvelavano la piena consapevolezza della ET (oltre che degli altri interlocutori: UC, Sannmarini e NI) circa la pericolosità delle acquisizioni documentali che ne sarebbero potute derivare. Nessuna sorpresa e nessuna protesta da parte di ET e NI (che si assumono ora all'oscuro delle condotte illecite dei rispettivi "capi" UC e MA) ma anzi comune condivisione della delicatezza del momento (e della necessità, per quanto possibile, di far sparire le carte più compromettenti). Del resto, quanto alla ET, nei suoi interrogatori (pg. 58 e ss.) si era dimostrata a perfetta conoscenza non solo del passaggio dei contanti ma anche dei contratti, formalmente in essere, che avevano giustificato le false fatturazioni, nonché delle percentuali assegnate ai soggetti che vi erano implicati, gli odierni coimputati (oltre, ovviamente a UC). Le testimonianze, poi, degli altri dipendenti di MS (pg. 73 e ss.) confermavano, ancora una volta come fosse ET a distribuire loro i "fuori busta" e come tale distribuzione avvenisse soltanto dopo che questa si era incontrata con NB. Tutti elementi di prova a cui la Corte d'appello si era richiamata sia nel riassumere la sentenza in allora impugnata, sia nel motivare il rigetto dei motivi di gravame. 2.2. Da tutte le ricordate circostanze si deduce, innanzitutto, l'esistenza della contestata associazione a delinquere, volta alla commissione degli illeciti tributari finalizzati alla creazione dei ricordati fondi extra bilancio, posto che, all'interno di spa MS, si era costituito un nucleo di perone (quantomeno UC, ET e TT) che si era accordato con altri soggetti esterni alla società (MA e NI, per quanto riguarda gli attuali ricorrenti) ma intranei agli enti che avrebbero emesso le previste fatture per operazioni inesistenti (concludendo anche i fittizi contratti che le dovevano formalmente giustificare), per commettere i programmati illeciti tributari. Se, poi, è pur vero che questa Corte ha precisato che: - l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. Magnani, Rv. 274442); è altrettanto vero che si è anche affermato che: - ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540); - ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere è necessaria la esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531). Riportati tali principi di diritto all'odierna fattispecie, si osserva come gli odierni coimputati si siano, non occasionalmente, organizzati al fine di costituire una struttura con operatività del tutto distinta ed autonoma rispetto a quelle delle società cui facevano riferimento per commettere quella indistinta pluralità di illeciti fiscali che avrebbero consentito agli amministratori di MS di disporre, per anni, di fondi extra bilancio ed agli stessi e agli altri compartecipi di lucrare delle percentuali sugli illeciti consumati. Il fatto che i reati fine commessi siano poi quelli indicati in rubrica non elide l'esistenza del programma per il quale era sorto il vincolo associativo fra i soggetti, anche considerando il fatto che il programma stesso si era interrotto non certo per volontà dei coimputati ma solo per l'intervento dell'Agenzia delle entrate prima e degli inquirenti poi, a dimostrazione della sua proiezione in un non meglio 15 delimitato futuro (e ciò, in prospettiva, fin dal momento della costituzione del nucleo associativo). 2.3. Gli elementi di prova sopra illustrati consentono di ritenere priva di manifesti vizi logici la decisione della Corte d'appello anche sulla partecipazione della ricorrente ET a tale associazione. Si era infatti accertato come la stessa fosse pienamente consapevole della generazione, attraverso i contratti fittizi e le false fatturazioni, delle somme in contanti che riceveva da NI e ridistribuiva secondo gli accordi presi, dimostrando così di voler apportare il suo fattivo e decisivo contributo alla realizzazione degli illeciti fiscali che ne erano l'ineludibile presupposto (quanto all'emissione della fatture) e conseguenza (quanto alla utilizzazione delle stesse fatture ed alle false dichiarazioni fiscali relative ai periodi d'imposta sui quali incidevano). 2.4. I medesimi elementi di prova sopra valorizzati rendono anche evidente come sia priva di manifesti vizi logico la decisione della Corte di merito sulla colpevolezza della ricorrente in ordine ai reati fine alla medesima ascritti. Quanto ai delitti tributari - contestati al capo 2, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate da spa MS per gli ani d'imposta dal 2010 al 2012 - infatti, la sua piena e consapevole compartecipazione alla creazione dei fondi extra bilancio comporta l'altrettanto consapevole concorso (nel reato proprio consumato dal legale rappresentante della società) nella redazione e nella presentazione delle dichiarazioni che erano false in quanto ricomprendevano proprio tali illecite operazioni. Nè, nel frattempo, la ricorrente si era allontanata dalla società ed aveva cessato, negli anni di interesse, di collaborare negli illeciti con UC, colui che aveva materialmente presentato le dichiarazioni (o con il successivo amministratore ZZ). Quanto alla bancarotta documentale, le conversazioni intercettate dimostravano che la ET aveva distrutto (pg. 51 della sentenza del Tribunale) quella documentazione contabile dalla quale potevano emergere le prove degli illeciti realizzati, così consumando proprio il delitto contestatole, avendo operato su quei documenti che avrebbero dovuto consentire, agli organi fallimentari, la ricostruzione dei reali movimenti della società. Che la finalità perseguita fosse, anche, quella di occultare delle prove dei reati, non muta la sostanza, e cioè l'avvenuta distruzione dei documenti contabili in pregiudizio ai creditori (quantomeno l'erario) della società poi fallita. 16 Così che si configurano tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, come ascritto alla prevenuta. E' pertanto esclusa ogni diversa qualificazione del fatto (nell'invocato art. 378 cod. pen. e nella conseguente, pretesa, ipotesi del reato impossibile). 2.5. Il nono motivo - che, per quel che si dirà, va trattato prima delle censure relative al trattamento sanzionatorio - speso sulla confisca per equivalente operata sui beni della ET è fondato. La Corte d'appello, infatti, ha così motivato: "Per quanto riguarda la ET si deve poi osservare che la sua richiesta di revoca della confisca per avere estinto il debito tributario .. non può essere accolta perché .. il profitto personale dell'imputata e il suo coinvolgimento nel disegno criminoso complessivo sembrano essere ben più ampi degli importi percepiti fuori busta. La Corte ritiene che tale decisione non integri una reformatio in peius non consentita perché l'importo per cui rimane confermata la confisca è comunque sempre quello delimitato dal giudice di primo grado, molto inferiore rispetto a quanto disposto per gli altri coimputati". E, invece, è evidente come la decisione della Corte d'appello costituisca una reformatio in peius della sentenza impugnata in assenza di appello sul punto della pubblica accusa. La somma da confiscare, fissata in prime cure, infatti, era pari agli emolumenti ricevuti "in nero" dalla prevenuta. Se tale criterio fosse stato ritenuto errato per difetto (contrastando anche con quanto disposto per i coimputati per i quali si era tenuto conto delle somme complessive non versate all'erario dalle società interessate) la pubblica accusa avrebbe dovuto impugnare sul punto. Senza tale gravame non era consentito alla Corte di merito di mutare il titolo della confisca (dagli emolumenti fuori busta al vantaggio fiscale complessivo), come, invece, si era deciso. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio sul punto. 2.6. L'annullamento con rinvio in ordine alla confisca dell'intera somma comporta ulteriori conseguenze in ordine alla posizione della ET ed in particolare sui reati che ne costituiscono il fondamento (vd pg. 124 della sentenza del Tribunale), i delitti contestati al capo 2 ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La questione che si pone è relativa al decorso del termine di prescrizione - per i delitti di cui sopra - fino alla data odierna, a seguito del presente annullamento. Nella sentenza delle Sezioni unite LL (n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966) si è, infatti, precisato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di 17 imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Le Sezioni unite hanno, così, riconosciuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione in caso di ricorso in cassazione giudicato inammissibile (che comporta l'irrilevanza del tempo successivo alla data di pronuncia della sentenza impugnata), l'autonomia dei reati cumulativamente giudicati nella stessa pronuncia. In motivazione, le Sezioni unite LL pervengono a tale conclusione muovendo dalla, risalente e confermata, distinzione fra "capi" e "punti" della sentenza laddove i "capi" corrispondono al singolo reato giudicato ed i "punti" riguardano tutte le decisioni prese in relazione al singolo reato (la materialità del fatto, la colpevolezza dell'imputato, il trattamento sanzionatorio nei suoi plurimi segmenti, benefici compresi). Appare, allora conseguente a tale premessa, che l'annullamento della sentenza d'appello, seppure solo sulla confisca per equivalente relativa ad un determinato reato, costituisca non un "capo" della sentenza ma un "punto" della stessa, afferente, appunto al reato che ne costituisce il presupposto ed il fondamento. Tanto più se si considera la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente (si veda, sul punto, l'ultima conferma proveniente dalla sentenza delle Sezioni unite n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, SI, Rv. 284209), che la riconduce al complessivo trattamento, appunto, sanzionatorio. Ne deriva così, in caso di annullamento della sentenza per tale "punto" (o anche in caso di non inammissibilità del ricorso sul medesimo), l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati il "punto" afferisce, fino alla pronuncia della sentenza di questa Corte. Ne consegue così, nel caso di specie, l'avvenuta estinzione per prescrizione, anche considerando di 204 giorni di sospensione del medesimo (dal 7 luglio 2020 per 63 giorni per impedimento;
dal 4 maggio al 20 luglio 2017 per l'astensione dei difensori;
a cui si aggiungono i 64 giorni di sospensione per l'evento pandemico;
senza però considerare il rinvio dell'udienza del 20 luglio 2017, non esclusivamente determinato dall'istanza dei difensori), dei delitti ascritti alla ET al capo 2 relativamente agli anni d'imposta 2010 e 2011. Resta pertanto, a suo carico, il solo reato consumato in riferimento all'anno d'imposta 2012. 18 2.7. L'annullamento della confisca non si riverbera in osservanza dei principi di diritto ricordati, sugli ulteriori reati, il delitto associativo e la bancarotta. Ne deriva, pertanto, la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, in riferimento alla sola pena principale posta in aumento per i delitti fiscali ed alle pene accessorie applicate alla prevenuta ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Il giudice del rinvio dovrà pertanto ridurre la pena, in relazione a tale frazione di aumento, nella misura ritenuta equa e dovrà, di conseguenza, fissare nuovamente la durata delle pene accessorie fiscali. In relazione alle pene fissate per gli altri addebiti, la motivazione della Corte di merito circa la loro congruità non manifesta alcun vizio di manifesta illogicità. Altrettanto deve concludersi per le pene accessorie fallimentari, pur se per le stesse deve ritenersi fissata la durata di anni 3, indicata in motivazione, piuttosto che di anni 4, come riportato in dispositivo, dovendosi sciogliere il contrasto interno alla sentenza impugnata adottando la misura più favorevole al reo. 2.8. Quanto ai motivi aggiunti dedotti in memoria si osserva come si sia confutata l'ipotesi di derubricazione del delitto fallimentare nel reato punito dall'art. 378 cod. pen. e come l'annullamento della sentenza impugnata sulla confisca per equivalente assorba l'istanza di attendere la decisione delle Sezioni unite che si assume essere volta a risolvere la questione di diritto posta nel ricorso (invero di un coimputato) circa la confiscabilità dei beni di una società fallita. 3. Il ricorso di AR ZZ. Il primo motivo - speso sulla dichiarata responsabilità del prevenuto per l'unico delitto ascrittogli, al capo 2, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, relativamente all'anno d'imposta 2012 - è inammissibile sia perché interamente versato in fatto sia perché manifestamente infondato. ZZ, infatti, lamenta la sua inconsapevolezza circa il sistema creato dal precedente presidente del consiglio di amministrazione di spa MS per ottenere quei fondi extra bilancio che gli consentivano di remunerare gli atleti. La Corte d'appello, però, anche richiamando quanto argomentato dal Tribunale, aveva respinto tale tesi come manifestamente infondata. Prima (e durante) la sua assunzione della carica apicale, infatti, l'imputato aveva avuto piena conoscenza sia del decreto di perquisizione, sia del pvc dell'Agenzia delle entrate del 2011. Ora, nel decreto di perquisizione (a seguito dell'esecuzione del quale il precedente amministratore aveva rassegnato le sue dimissioni, subentrandogli l'imputato), si leggeva (pg. 80 della sentenza del Tribunale) che si procedeva per i reati di cui agli artt. 2 ed 8 del d.lgs. n. 74/2000 (e, quindi, per l'emissione di 19 fatture per operazioni inesistenti e per la presentazione delle conseguenti dichiarazioni fraudolente) perché "negli anni 2006/2011 (quando, peraltro, il prevenuto era uno dei consiglieri di amministrazione) MS aveva pagato alla SE circa 31 milioni di euro attestandole come prestazioni di servizi". Così da chiarire perfettamente al ZZ, prima che assumesse la carica, l'esistenza del sistema volto alla creazione dei fondi extra bilancio (ed alla commissione dei conseguenti reati, fra i quali quello imputatogli), che, al più, gli poteva essere sfuggito soltanto negli anni precedenti, quando appunto era solo un consigliere di amministrazione, si suppone senza deleghe. Ed ancora: nel processo verbale di constatazione del 2011 (pg. 39 e ss. della sentenza del Tribunale) si evidenziava come MS erogasse i compensi agli atleti interponendo delle società di comodo a titolo di sfruttamento del diritto di immagine;
diritto che veniva ceduto a società estere che venivano remunerate da MS con denaro che costituiva il fuori busta destinato ad ogni singolo atleta. E, quindi, ancora una volta, si dava atto di un sistema di false fatturazioni al fine di corrispondere agli atleti delle somme ulteriori rispetto ai contratti dai medesimi firmati con la società (e dagli stessi denunciati all'erario, oltre che alle istituzioni sportive di riferimento). Non poteva, pertanto, essere più chiaro al ZZ, che ne era divenuto il legale rappresentante ed il responsabile, come la società fosse stata condotta, e continuasse ad esserlo, e del sistema di false fatturazioni che ne costituiva una parte essenziale (se si voleva corrispondere agli atleti il reale compenso concordato). Un sistema da lui, pertanto, pienamente accettato (seppure lasciandone agli altri l'operatività), anche presentando la dichiarazione fiscale fraudolenta che gli era stata ascritta in rubrica. Così che la conferma della sentenza di condanna per tale addebito, da parte della Corte d'appello, risulta priva di ogni aporia logica. 3.2. Il secondo ed il terzo motivo - sul trattamento sanzionatorio - sono inammissibili. Si è, infatti, affermato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 20 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (come non è avvenuto nei confronti dell'imputato quanto alla pena principale), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Quanto alle pene accessorie tributarie, la cui durata è stata fissata nel massimo edittale, la motivazione offerta dalla Corte di merito nel rigettare la censura sollevata dal ZZ (peraltro con un motivo nuovo non connesso con i motivi originari, costituendo, le pene accessorie, un diverso e singolo "punto" del complessivo trattamento sanzionatorio) è priva di manifesti vizi logici avendo, la Corte, dato rilievo alla condotta dell'imputato che si era perfettamente inserito nel precedente, consolidato, sistema truffaldino. 3.3. Il quarto ed il quinto motivo, spesi sulla confisca per equivalente, sono inammissibili. Con il terzo motivo si è censurato il mancato tentativo di recupero della somma sottratta all'erario sui beni di spa MS, per conto della quale l'imputato aveva agito e, con il quarto motivo, si è lamentata la mancata sospensione condizionale della pena anche in relazione al disposto vincolo reale. Quanto a quest'ultima censura, queta Corte ha costantemente affermato che la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria, non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato (Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, dep. 2020, De Gregorio, Rv. 278241; Sez. 2, n. 45324 del 14/10/2015, Soddu, Rv. 264958). La censura relativa al mancato tentativo di confisca dei beni fallimentari va, invece, risolta in fatto (divenendo così ininfluente, ai fini del decidere, il quesito posto alle Sezioni unite in ordine all'apponibilità del vincolo reale discendente dalla 21 commissione di reati tributari ai beni fallimentari, diversamente da come prospettato dal ricorrente nella memoria). Sulla medesima censura di appello, infatti, la Corte territoriale aveva congruamente argomentato che MS non solo era fallita (e quindi non in grado di assolvere i debiti contratti, in particolare nei confronti dell'erario), ma aveva anche già ceduto il marchio, e non risultava, agli atti o altrimenti, che disponesse di qualsivoglia cespite, tanto meno di valore tale da consentire l'invocata confisca diretta. Né i versamenti effettuati dal ZZ o da altri coimputati mutano il quadro non essendo note né le date di conferimento né il titolo per il quale erano state versate e costituendo comunque disponibilità di gran lunga inferiori al debito complessivo verso l'erario. 4. Il ricorso di IC NI. Il primo, il secondo ed il terzo motivo - spesi sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti rispettivamente ascrittigli al capo 3, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, al capo 4, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, ed al capo 1, il delitto associativo - sono inammissibili sia perché interamente versati in fatto, sia perché manifestamente infondati. Le censure argomentate pretendono, infatti, una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti ed un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La Corte d'appello, invece, aveva congruamente motivato, anche riportandosi a quanto argomentato dal Tribunale, sugli elementi di prova a carico del ricorrente. Come già rilevato per la posizione ET, si era acclarato (in particolare dalle conversazioni intercettate, dagli esiti delle perquisizioni e dalle dichiarazioni acquisite agli atti) che NB (anche a prescindere dal ruolo formale di accomandante di AS SE) fosse colui, che, per MA (socio accomandatario della AS) era deputato alla consegna, appunto alla ET, dei contanti da retrocedere a UC di spa MS. Quanto alle intercettazioni, era emerso (pg. 44 e ss della sentenza del Tribunale), con tutta evidenza la piena consapevolezza del prevenuto in ordine alle somme consegnate ed alla loro destinazione: discorrendo con TT, ma anche con altri addetti all'amministrazione di MS, aveva confermato che era pronto a consegnare i contanti, che egli sapeva essere destinati a remunerare gli atleti americani, tanto che, poi, gli erano stati sequestrati degli appunti (redatti di suo pungo) in cui venivano specificate, appunto, le somme da versare alle società 22 che agli atleti facevano riferimento. Discorrendo con ET, assicurava di avere rifatto tutti i conti (dei contanti) affidati loro dai rispettivi "capi" (UC e MA). Con MA aveva trattato del nuovo contratto che AS SE avrebbe stipulato con MS (sempre al fine di giustificare le false fatture). La coimputata ET aveva confermato di avere ricevuto, sistematicamente i contanti retrocessi, proprio da NI. Gli altri impiegati di MS avevano riferito che i contanti arrivavano dopo che ET si era incontrata con NI. 4.1. Tutto ciò, rende evidente come NI fosse perfettamente consapevole della generazione dei contanti, da lui consegnati, tramite le false fatturazioni, solo formalmente giustificate dai contratti stipulati da SE e MS e come facesse pienamente parte di quel gruppo di persone che gestivano tale operatività. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non mostra alcuna manifesta discrasia logica quando ne conferma la colpevolezza in relazione al delitto contestatogli al capo 1, la consapevole e voluta partecipazione alla associazione a delinquere costituita per gestire il sistema di creazione e gestione di fondi extra bilancio creati da MS, grazie anche alla fattiva collaborazione di chi amministrava (Sannmarini) ed agiva (Lazzaroni) per conto di SE. La materiale compartecipazione alla generazione ed alla gestione delle somme di denaro in contanti retrocesse da SE a MS da parte del NI, ne dimostra anche il concorso nel reati fiscali che ne costituiscono il presupposto (l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di AS SE, contestata al capo 4) e la conseguenza (la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente perché viziate dalla utilizzazione, da parte di AS SE, di fatture per analoghe operazioni inesistenti emesse da altra società, compartecipe del medesimo "sistema", ascrittegli al capo 3). 4.2. Il quarto motivo - speso sul risarcimento del danno disposto a favore del fallimento di spa MS e sulla relativa provvisionale - è manifestamente infondato. NI (come TT e MA) era stato condannato, dal Tribunale, a risarcire i DA cagionati a spa MS in conseguenza del delitto associativo (non avendo generato sanzioni a carico della società i reati fiscali ascrittigli). I DA non erano esattamente quantificabili così che il Tribunale ne aveva riservata la liquidazione al separato giudizio civile, solo assegnando una provvisionale di euro 300.000. 23 Il Tribunale collegava il danno da risarcire alla operatività dell'associazione di cui NI aveva fatto parte, che aveva generato, complessivamente, a MS DA per somme ben più ingenti, versate a titolo di sanzioni, della fissata provvisionale (la cui misura peraltro non può costituire motivo di censura di legittimità: da ultimo Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, con motivazione priva di manifesti vizi logici, posto che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i DA mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale così che deve affermarsi l'esistenza di un nesso mediato ma eziologicamente rilevante tra i DA causati in maniera diretta dai reati fine dell'associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione (ancorché per i reati fine l'imputato fosse stato assolto o, come nel caso di specie neppure imputato): così Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269271. 4.3. Il quinto motivo, speso sulla confisca per equivalente, è fondato nei limiti che si preciseranno. E', innanzitutto, indubbio che la confisca per equivalente, proprio in considerazione della sua natura sanzionatoria non possa essere disposta per i reati per i quali l'imputato sia stato prosciolto per la loro prescrizione, quantomeno per le condotte consumate prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. che, invece, l'ha espressamente previsto. L'ha affermato questa Corte, in via generale, con la sentenza delle Sezioni unite SI (n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Rv. 284209) e, quanto confisca tributaria, sempre per equivalente, prevista dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, con la sentenza Sez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, Marasco, Rv. 283275. Ne deriva che la conferma ad opera della Corte d'appello della confisca dell'intera somma, per il solo capo 3 dell'imputazione, in essa compreso l'importo dell'evasione relativa all'anno di imposta dichiarato prescritto (il 2009), è errata, dovendo, invece, scomputarsi dal totale quanto era relativo all'annualità in questione, pari a 770.000 euro. Così che resta sottoposta a confisca la residua somma, indicata in dispositivo. E' appena il caso di sottolineare come l'accoglimento del ricorso su tale specifico "punto", la confisca per equivalente relativa al capo 3 della rubrica in riferimento all'anno di imputato 2009, non comporta, alla luce della ricordata sentenza LL, alcuna estensione del decorso termine di prescrizione agli ulteriori addebiti ascritti al NI, neppure in riferimento ai delitti contestati al 24 • medesimo capo 3, riguardanti i successivi anni d'imposta, costituendo ciascuno un diverso addebito e, quindi, un diverso "capo". 4.3.1. Quanto alla censura relativa alla possibilità di confiscare al ricorrente quanto non versato dall'erario dalla società, non risponde al vero il presupposto di fatto assunto in ricorso, circa il fatto che il profitto fosse interamente andato a vantaggio della società, essendo stato, al contrario, accertato, che il profitto non era andato affatto alla medesima ma, invece, agli atleti ed ai compartecipi al sistema di generazione dei fondi extra bilancio, fra i quali si annoverava lo stesso NI. E ciò in una misura, per ciascuno di costoro, che non era stato possibile determinare, né che in ricorso è stata precisata. Devono pertanto applicarsi i principi di diritto fissati da questa Corte, secondo cui: - in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista della eventuale futura confisca, destinata comunque ad operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare (Sez. 6, n. 30966 del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236982); - in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la misura cautelare può essere disposta indifferentemente nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, quantunque senza duplicazioni e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna, solo nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti (Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828). 5. Alla totale inammissibilità dei ricorsi NI e ZZ segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando gli stessi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
25 Dichiara inammissibili i ricorsi di MA NO e ZZ AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ET OL limitatamente all'imputazione di cui al capo 2, in riferimento agli anni 2010 e 2011, perché i reati sono estinti per prescrizione, e in ordine alle pene accessorie fallimentari, che ridetermina nella misura di anni tre;
annulla la medesima sentenza nei confronti di ET OL limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca per equivalente, con rinvio per nuovo esame sui punti ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara il ricorso della ET inammissibile nel resto. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di NB IC limitatamente alla somma confiscata, che ridetermina in euro 1.837.500,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NI IC. Così deciso, in Roma il 12 maggio 2022. •