Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2025, proposto da
NA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
S.A.S. Jolly Service di AN IM & C., non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 29/11/24, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta, previo occorrendo annullamento della nota 20/12/24 n. 9642 del Direttore dell’ITL di A- (comunicata al difensore incaricato) e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorsi in materia di accesso devono essere decisi con sentenza in forma semplificata, ex art. 116, comma 1, cpa;
Ritenuta la nullità del ricorso, come condivisibilmente eccepito dall’Avvocatura distrettuale, in quanto:
- l’atto introduttivo notificato e depositato in giudizio è privo, in larga misura, di parti del ricorso e ciò ne preclude l’effettiva intelligibilità, in relazione agli elementi individuati dall’art. 40 lett. b), c), d) del cod. proc. amm.;
- tale circostanza determina la nullità del ricorso stesso ex art. 40 c.p.a.;
- nel corso della discussione orale, il difensore ha chiesto di essere rimesso in termini, ipotizzando un generico errore scusabile, che risulta non comprensibile nella sua effettiva consistenza e comunque privo di qualsivoglia elemento di riscontro, sicché non può giustificare la richiesta avanzata;
- la considerazione della fattispecie concreta conduce a compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la nullità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO