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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 328/2024 R.G.,
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ) ed , nato
[...] C.F._2 Parte_3
a Catania il 09.01.1977 (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura C.F._3 in atti, dall'avv. Giuseppe Saccone;
APPELLANTI
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaspare Nolasco;
APPELLATA E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (c.f. ); P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 settembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3986, pubblicata il 6 ottobre 2023, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sulla domanda proposta da , (in proprio e n.q di Parte_1 Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul minore ), e Persona_1 Parte_3 [...]
, nei confronti della e dell' Per_2 Controparte_3 Controparte_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 19 gennaio 2019, in cui perdeva la vita la congiunta , così statuiva: 1) Dichiara CP_4
che è deceduta a causa del sinistro verificatosi il 19.1.2019; 2) Condanna le CP_4
parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di , creditori ciascuno in proporzione
[...] Parte_3 CP_4 alla propria quota ereditaria e nei limiti di essa, del complessivo importo di € 8637,49 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, in valori attuali, oltre interessi legali dal 23.1.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale Parte_1 titolo l'importo di € 98.345,88 ( € 178.345,00 – 80.000,00) in valori attuali, oltre interessi legali dal 23.1.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
4) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale Parte_2 titolo l'importo di € 64.885,00 ( € 164.885,00 – 100.000,00) in valori attuali, oltre interessi legali dal 23.1.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
5) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale titolo Parte_3
l'importo di € 84.885,00 ( € 164.885,00 – 80.000,00) in valori attuali, oltre interessi legali dal
23.1.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
6) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere a tale titolo l'importo di € 41.142,00 Persona_2
( € 51142,00 – 10.000,00) in valori attuali, oltre interessi legali dal 23.1.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
7) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento del danno patrimoniale patito da ed a corrispondere a tale Parte_1 titolo la somma di € 1202,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
8) Rigetta ogni altra domanda;
9) Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese del processo ….. 10) Compensa le spese del processo nei confronti di ”. Persona_1
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “In via preliminare va osservato che non sussiste contestazione circa l'accadimento del sinistro, sì come riferito da parte attrice;
la sig.ra viaggiava in qualità di trasportata sull'automedica condotta CP_4
da e, rimasta vittima del sinistro, decedeva dopo quattro giorni presso Controparte_5
il PO Policlinico Universitario di Catania;
nessun dubbio in ordine alle modalità del sinistro, né circa la responsabilità del conducente della vettura su cui viaggiava la de cuius. Occorre rilevare, tuttavia, che nel caso che occupa, non trova applicazione l'art. 141 CdA, bensì l'art.
144 perché il sinistro non ha coinvolto altri veicoli .... Gli attori (marito) e Parte_1 Pt_2
e (figli della vittima), hanno avanzato domanda di risarcimento del danno
[...] Pt_2
biologico terminale e di quello morale catastrofale, domanda avanzata iure hereditatis. Gli attori hanno chiesto infatti il risarcimento del danno iure hereditatis, subito dalla de cuius nel lasso di tempo intercorso tra il sinistro ed il decesso, ovvero dal 19.1.2019 al 23.1.2019, allegando che la stessa trascorse i giorni tra sofferenza e agonia e rimase lucida e cosciente, con consapevolezza dell'approssimarsi della fine e, quindi, nella sua duplice componente di danno biologico e dinamico relazionale……. Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato che la sig.ra , pur nella gravità CP_4
delle sue condizioni e financo mentre era intubata, sia rimasta lucida e cosciente fino al decesso, mentre può ritenersi, tenuto conto del progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute e secondo l'id quod plerumque accidit, che abbia altresì avvertito la sofferenza dell'approssimarsi della fine della vita (cfr documentazione medica che la descrive, soporosa ma altresì lucida, rispondente a stimoli elementari, collaborante, sofferente etc).
Ai fini della liquidazione del danno patito dalla de cuius trasmessosi iure hereditatis alle parti attrici (marito e figli), possono essere di ausilio le Tabelle Milanesi anno 2021 che, in relazione all'invalidità temporanea assoluta per una persona di 70 anni per 4 giorni, prevedono un importo pari ad € 396,00 e, dunque, gli attori hanno diritto, iure hereditatis alla somma di € 396,00 a titolo di danno biologico terminale. Per quanto attiene alla liquidazione del danno morale terminale o da lucida agonia, può farsi riferimento al valore punto del danno biologico previsto dalle medesime tabelle di Milano per l'invalidità permanente pari al
100% per una persona di anni 70, che è pari ad € 8241,49. Occorre a questo punto analizzare le richieste risarcitorie avanzate iure proprio. Va accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata da (marito), Parte_1
RI e (figli), nonché da (sorella). …… Parte_2 Parte_3 Persona_2
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2022, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità. Per quanto concerne la somma cui ha diritto RI ….. possono essere attribuiti 53 punti, cui si Pt_1
giunge sommando i seguenti punti : 12 punti età della vittima primaria, 8 punti età della vittima secondaria (marito), 16 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di due familiari superstiti e 5 punti per le circostanze del caso concreto;
poiché il valore punto è pari ad € 3365,00, ha diritto all'importo di € 178.345,00. Per quanto concerne la Parte_1
somma cui hanno diritto gli attori RI e (figli), possono Parte_2 Parte_3
essere attribuiti 12 punti per età della vittima primaria, 20 punti per età delle vittime secondarie, 12 punti per la presenza di due familiari superstiti (padre e fratello) e punti 5 per le circostanze del caso concreto, per un totale di 53 punti;
poiché il valore punto è pari ad €
3365,00, i figli hanno diritto al complessivo importo di € 164.885,00 ciascuno;
non è stato assegnato alcun punteggio per la convivenza per carenza dei requisiti previsti dalle tabelle
( convivenza o almeno nello stesso stabile o complesso) Per quanto concerne la somma cui ha diritto la sorella , possono essere attribuiti 8 punti per età della vittima, 10 Persona_2 punti per età della vittima secondaria, punti 12 per l'esistenza di due familiari superstiti ( due nipoti, odierni attori) e 5 punti per le circostanze del caso concreto (repentina morte della sorella), per un totale di 35 punti;
poiché il valore del punto in questo caso è pari ad €
1461,20, l'attrice avrà diritto all'importo di € 51.142,00…… ha diritto anche al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale sub specie di rimborso delle spese funerarie pari ad €
1202,00. Nel corso del processo, è stata emessa ordinanza di concessione di provvisionale in favore di pari ad € 80000,00, di pari ad € 80.000,00 e di Parte_1 Parte_3
pari ad € 10.000,00; risulta inoltre che ha percepito in Persona_2 Parte_2 via stragiudiziale, a titolo di acconto, la somma di € 100.000,00”.
Avverso tale decisione , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
interposto appello con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2024, sulla base di cinque ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 settembre 2024.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell Controparte_2
, non costituitasi in giudizio, nonostante sia stata regolarmente chiamata a
[...]
parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello censura la sentenza laddove il primo giudice ha rilevato che “....nel caso che occupa, non trova applicazione l'art. 141 CdA, bensì l'art. 144 perché il sinistro non ha coinvolto altri veicoli”.
Sostengono che è pacifico che il sinistro si verificava a causa dell'urto tra la Fiat
PA e la in sosta, sicchè ha errato il primo giudice laddove non ha ravvisato Parte_4 la presenza di un altro veicolo;
che l'art. 141 C.d.A. richiede il coinvolgimento di due veicoli, senza fare alcuna distinzione se l'altro veicolo si trovi in sosta, in fermata o in marcia e, comunque, anche la sosta del veicolo deve essere considerata circolazione;
che, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 141 C.d.A. alla fattispecie in esame, quantomeno relativamente alla domanda di risarcimento proposta dagli attori nella qualità di eredi del de cuius.
Il motivo è inammissibile.
Osserva la Corte che il primo giudice ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, sicchè va ritenuto il difetto di interesse all'impugnazione, essendo carente un concreto pregiudizio subito dagli appellanti dal riconoscimento della tutela risarcitoria sulla base dell'applicazione della norma di cui all'art. l'art. 144 C.d.A., piuttosto che di quella di cui all'art. 141 C.d.A.. Col secondo motivo, gli appellanti deducono l'errato calcolo nella liquidazione del danno iure hereditatis.
Sostengono che il giudice di primo grado fa espresso riferimento alle Tabelle Milanesi
2021, errando, però, nell'applicazione della tabella del danno non patrimoniale cd. terminale che prevede una liquidazione fino ad € 30.000,00 per i primi 3 giorni e un importo di €
1.000,00 per il quarto giorno.
Il motivo è fondato.
Soccorre, invero, in materia di liquidazione del danno terminale, il criterio liquidativo elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, il quale prevede che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile.
Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (116,00 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (115,00 euro).
Ciò posto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed in particolare allo sconvolgimento emotivo patito lucidamente in stato di coscienza da , ritiene CP_4
equo la Corte liquidare jure hereditatis a titolo di danno terminale la complessiva somma di
€ 30.000,00.
Col terzo motivo dell'appello, viene dedotto l'errato calcolo nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Sostengono gli appellanti che giudice di prime cure sebbene abbia condivisibilmente tenuto conto dell'orientamento secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, ha errato nell'attribuzione del punteggio previsto dalle applicate Tabelle di Milano 2022 relativamente alla qualità e intensità della relazione affettiva;
che il Giudice di primo grado ha valutato l'intensità del rapporto attribuendo un punteggio di appena 5 punti su 30 per “le circostanze del caso concreto”, senza tenere conto che era coniugato con la vittima da oltre 40 anni Parte_1
e che e erano figli della vittima;
che non è emerso Parte_2 Parte_3
alcun elemento che possa far ipotizzare dissidi interni tra i familiari o qualsivoglia altra circostanza che possa incidere negativamente sulla valutazione della qualità ed intensità della relazione affettiva.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono. Premesso che correttamente il primo giudice ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale facendo riferimento alle apposite tabelle elaborate dal tribunale di Milano, devesi, in effetti, dissentire dalla valutazione espressa riguardo al parametro relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva intercorrente tra la vittima primaria e la vittima secondaria, per il quale le tabelle di Milano prevedono l'attribuzione di punti fino ad un massimo di 30.
Invero, il primo giudice ha erroneamente escluso tale parametro, attribuendo sia al coniuge , che a ciascuno dei figli e , “5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 punti per le circostanze del caso concreto”, discostandosi dal criterio liquidativo correttamente adottato che prevede, oltre a parametri relativi all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, nonché quello della convivenza e della sopravvivenza di altri congiunti de nucleo famigliare primario del de cuius, tutti presi in considerazione, l'ulteriore parametro afferente alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, per il quale, come detto, è prevista l'attribuzione fino a 30 punti.
Merita, quindi, di essere emendata la sentenza anche in punto di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge e dai figli Parte_1 [...]
e , attribuendo, in relazione al parametro relativo alla qualità Parte_2 Parte_3
ed intensità della relazione affettiva, al primo 25 punti ed ai secondi 15 punti ciascuno, avuto riguardo alle circostanze allegate e provate anche presuntivamente.
Si perviene, così, all'attribuzione di complessivi 73 punti per e di Parte_1
complessivi 59 punti per ciascuno dei figli e , Parte_2 Parte_3 spettando, quindi, € 295.503,00 (73 x 3911,00) a favore del primo e € 230.749,00 (59 x
3911,00) a favore di ciascuno dei secondi.
Resta assorbito il quarto motivo dell'appello, con cui viene censurata la sentenza laddove il primo giudice, nel liquidare le spese processuali, non ha applicato l'aumento per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, richiamando il principio secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite” (cass. ordinanza n. 1775 del 24/01/2017). E' fondato il quinto motivo, col quale gli appellanti si dolgono della mancata condanna alla corresponsione degli interessi legali anche sulle somme liquidate a titolo di provvisionale.
Invero, il primo giudice ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni decurtati delle somme già incassate (durante la fase stragiudiziale o con provvisionale) oltre al pagamento degli interessi dal 23.01.2019 calcolati sulle somme già decurtate, senza tenere conto che la somma incamerata a titolo di provvisionale è stata sborsata dalla compagnia solo nel gennaio 2021, sicchè vanno riconosciuti gli interessi legali sulle somme CP_6 corrisposte a titolo di provvisionale calcolati dall'evento dannoso fino all'effettivo pagamento.
Riguardo alle detrazioni da operare sulle somme come sopra determinate, non è contestato che la compagnia ha versato complessivamente € 178.345,00 Controparte_7 in favore di e € 164.885,00 ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
, sicchè, in riforma della gravata sentenza, spetta a la somma Parte_3 Parte_1 residua di € 117.158,00 (295.503,00-€ 178.345,00) e a e Pt_2 Parte_2 Parte_3
la somma di € 65.864,00 ciascuno (230.749,00-164.885,00).
[...]
Tenuto conto dell'avvenuto pagamento di acconti da parte di ai fini Controparte_8
del calcolo degli interessi compensativi, da liquidarsi al tasso legale, va richiamato il principio secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass. Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia
n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (superiore a euro 520.000,00 e fino a euro 1.000.000,00 per il primo grado e fascia da 260.000,01 a 520.000,00 per il secondo grado - confr. Cass. Sentenza n. 27871 del 23/11/2017) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario che ha reso la formula di rito. Ritiene la Corte di dimidiare i compensi relativi alla fase istruttoria di entrambi i gradi del giudizio attesa la modesta attività difensiva svolta. Va applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 della tariffa forense, in ragione dell'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale (Cass. Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 ha sancito il principio secondo cui “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da , Parte_1
e , avverso la sentenza n. 3986, pubblicata il 6 Parte_2 Parte_3
ottobre 2023 del giudice unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna in solido e Controparte_9 Controparte_2 al pagamento in favore di della residua somma di € 117.158,00; Parte_1
condanna in solido e Controparte_9 Controparte_2
al pagamento in favore di e della residua somma di Parte_2 Parte_3
€ 65.864,00 per ciascuno di essi. condanna in solido e Controparte_9 Controparte_2
al pagamento, sulle residue somme dovute, degli interessi e rivalutazione come in parte motiva;
condanna in solido e Controparte_9 Controparte_2
a rifondere, in favore di , e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3
entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che liquida in misura già maggiorata ex art. 4 comma 2 DM 55/2014: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 39140,00 (ivi compresi €. 7600,00 per la fase di studio, €. 4940,00 per la fase introduttiva, € 11400,00 la fase istruttoria ed €. 15200,00 per la fase decisoria), oltre €
575,00 per sborsi, CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 27489,00 (ivi compresi €. 7024,00 per la fase di studio, €. 4084,00 per la fase introduttiva, €. 4704,00 per la fase istruttoria e di trattazione e €
11677,00 per la fase decisoria), oltre a € 804,00 per esborsi, CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
Conferma, per il resto, la gravata sentenza.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 17 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena