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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 283/2025
(continua da verbale udienza 03/07/2025) Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Francesco Sagliocco ( e Giuseppe Email_1
Natale ( , e presso il loro studio in Aversa, Via Enrico Fermi n. Email_2
25, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentati e difesi ex art. 417 bis co. 1 cpc dalla Dirigente reggente, P.IVA_1
Laura Bergonzi e dal Funzionario, Alberto Pavanello, legalmente domiciliato in CP_1
Via Gentilini 3
- resistente-
1 Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 09/10/2024 la ricorrente, docente presso il resistente in CP_1 virtù di contratti a tempo determinato, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 sino al 31.8.2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico indicato così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1
2 ricorrente dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione della parte ricorrente.
Il si è regolarmente costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda poichè “la ricorrente, nell'a.s. 2024/25, è docente con contratto annuale sino al 31.8.2025 (doc. 1). Ella può beneficiare di tale bonus seguendo tutta la procedura, descritta nel manuale di utilizzo presente sul sito istituzionale https://www.cartadeldocente.istruzione.it/(...)”.
Dal momento che la ricorrente non ha dato alcuna prova di aver seguito tale procedura per poter beneficiare del bonus “Carta del docente” la mancata erogazione del bonus non può essere addebitata al resistente bensì alla sola inerzia dell'interessata”. CP_1
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
§§§
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda azionata.
Vero è che la Legge 79/2025 del 5 giugno 2025 di conversione del D.L. 49/2925 ha riconosciuto il diritto al bonus ai docenti con contratto sino al 31.8.2025 (non previsto nel DL citato) e la ricorrente ricade nella previsione legislativa.
Nessuna inerzia si ravvisa in capo all'odierna ricorrente poiché il ricorso è stato depositato in data 8.4.2025 quando il bonus non era previsto dal legislatore.
Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza e le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
500,00 per compenso, oltre C.U. 21,50 ed al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensori antistatari.
Vercelli, 03/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
3
(continua da verbale udienza 03/07/2025) Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Francesco Sagliocco ( e Giuseppe Email_1
Natale ( , e presso il loro studio in Aversa, Via Enrico Fermi n. Email_2
25, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentati e difesi ex art. 417 bis co. 1 cpc dalla Dirigente reggente, P.IVA_1
Laura Bergonzi e dal Funzionario, Alberto Pavanello, legalmente domiciliato in CP_1
Via Gentilini 3
- resistente-
1 Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 09/10/2024 la ricorrente, docente presso il resistente in CP_1 virtù di contratti a tempo determinato, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 sino al 31.8.2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico indicato così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1
2 ricorrente dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione della parte ricorrente.
Il si è regolarmente costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda poichè “la ricorrente, nell'a.s. 2024/25, è docente con contratto annuale sino al 31.8.2025 (doc. 1). Ella può beneficiare di tale bonus seguendo tutta la procedura, descritta nel manuale di utilizzo presente sul sito istituzionale https://www.cartadeldocente.istruzione.it/(...)”.
Dal momento che la ricorrente non ha dato alcuna prova di aver seguito tale procedura per poter beneficiare del bonus “Carta del docente” la mancata erogazione del bonus non può essere addebitata al resistente bensì alla sola inerzia dell'interessata”. CP_1
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
§§§
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda azionata.
Vero è che la Legge 79/2025 del 5 giugno 2025 di conversione del D.L. 49/2925 ha riconosciuto il diritto al bonus ai docenti con contratto sino al 31.8.2025 (non previsto nel DL citato) e la ricorrente ricade nella previsione legislativa.
Nessuna inerzia si ravvisa in capo all'odierna ricorrente poiché il ricorso è stato depositato in data 8.4.2025 quando il bonus non era previsto dal legislatore.
Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza e le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
500,00 per compenso, oltre C.U. 21,50 ed al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensori antistatari.
Vercelli, 03/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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