Articolo 7 della Legge 29 maggio 2017, n. 71
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Art. 7. Ammonimento 1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 , 595 , 612 e 612-ter del codice penale e all' articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all' articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.
3-bis. ((Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.)) 3-ter. ((L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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