Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17363/2024 R.G. promosso da
) (avv. BRANCA AMALIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MALAFICO GORLANI LINA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. […]; Per_
3. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative ad istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte dal genitore col quale si trova il figlio nel momento in cui debbono essere prese.
Per_
4. Assegnare la casa coniugale alla signora che la abiterà con il figlio minore . CP_1 Per_
5. Il sig. provvederà al concorso nel mantenimento del figlio sino a che lo stesso non sarà economicamente Pt_1 indipendente mediante il versamento mensile alla signora dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), CP_1 somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT da pagare entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie IBAN: [...].
1
6. Verranno ripartite al 50% fra i genitori le spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia ovvero:
a) spese che non necessitano di essere previamente concordate e che dovranno essere debitamente documentate:
Spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N., ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari.
Spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
Spese extrascolastiche e spese per la custodia di prole minorenne: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centri ricreativi estivi e gruppi estivi;
c) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
b) Dovranno invece essere previamente concordate per dare diritto al contributo del 50% le seguenti spese da documentare:
Spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari.
Spese scolastiche: a) rette, tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese per il divertimento: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le spese suddette, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente. Nel solo caso di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7. Le parti concordano che l'Assegno Unico familiare verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8. Le frequentazioni del padre con il minore saranno così regolate:
- Tre fine settimana al mese dal sabato alle ore 14 alla domenica alle ore 21;
- Un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21;
- le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise in parti uguali, alternando, di anno in anno, i giorni di Natale/Capodanno e
Pasqua/Lunedì dell'Angelo;
-durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
9.Nulla a titolo di contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti.
10.I coniugi si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione sugli stessi anche del figlio minore.
11.I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale di proprietà del signor in quanto ereditati dalla propria Parte_1 madre verranno dallo stesso trasferiti in altro luogo.
12.Il sig. provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale e li trasferirà nella nuova Parte_1 casa dal medesimo locata.
13.L'autovettura IA AN (tg. FY086LT) intestata al sig. resta di proprietà del medesimo, il quale Parte_1 provvederà ad estinguere il finanziamento dal medesimo acceso per l'acquisto della stessa pari ad € 262,00 mensili oltre ad €
60,00 mensili per l'assicurazione RC auto.
2 14.L'autovettura IA AN (tg. DY422SX) intestata alla signora resta di proprietà esclusiva della stessa. CP_1
15.Le somme depositate sui due conti correnti intestati ciascuno ad uno dei due coniugi rimangono di proprietà dell'intestatario del conto corrente.
16.I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale e, dunque, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione e titolo. Spese di causa compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/10/1999, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di IN (BS) (atto n. 3, parte I, anno 1999).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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