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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.SA Valentina Ricchezza, all'udienza del 15.04.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. n. 2520/2020 vertente
Tra
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Paolo Centore, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via R. Gasparri n. 48 RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, anche per l' Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ti e difesi, giusta P.IVA_2 procura in atti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.04.2020 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di S.M.C.V., in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere SG (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) presso l' di Caserta e di essere stata sottoposta a Parte_2 procedimento disciplinare a seguito dei fatti accaduti nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, aventi ad oggetto i maltrattamenti a danno dell'NO , Parte_3 frequentante la classe seconda, sezione E, da parte del docente di sostegno Persona_1
. Assumeva, infatti, che il 29 marzo 2019, , madre
[...] CP_4 dell'NO , presentava querela nei confronti di , Parte_3 Persona_1 docente di sostegno di suo figlio, per il reato di maltrattamenti a danno del minore, affetto da patologia di autismo non verbale. Nel corso dell'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria emergevano condotte aggressive e violente del
1 docente ed in particolare veniva accertato che, all'interno Persona_1 dell'aula, il docente di sostegno colpiva l'NO con schiaffi al volto Parte_3
e sulla testa, strette al capo e al collo, scuotimenti e spintoni ed addirittura lo colpiva al capo con una scatola di puzzle, per cui in esecuzione dell'ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 15.07.2019 il detto professore veniva tratto in arresto con l'accusa di violenza e maltrattamenti a carico del minore, misura cautelare successivamente sostituita con la inibizione dall'esercizio dell'attività di insegnamento presso qualsiasi istituto scolastico sia pubblico che privato, per la durata di 8 mesi. Precisava, altresì, che dall'esame degli atti richiesti ed ottenuti dalle competenti autorità giudiziarie, erano emersi ulteriori profili di probabile responsabilità posti a carico di altri due docenti, tali CP_5
e , le quali, secondo la ricostruzione del GIP, pure avendo
[...] Controparte_6 avuto piena consapevolezza degli episodi di violenza perpetrati dal loro collega nei confronti del minore, avevano omesso di intervenire e di riferire il Per_1 tutto alla dirigente scolastica. Osservava che alcun profilo di responsabilità era emerso a carico di della ricorrente. Rappresentava di essere venuta a conoscenza delle gravi vicende e delle ipotesi di reato poste a carico del prof. soltanto Per_1 successivamente all'arresto del medesimo, mediante le testate giornalistiche locali, ed immediatamente si era attivata per avviare i procedimenti disciplinari e segnalare l'accaduto all'URS Campania. In particolare, affermava di aver adottato prontamente i provvedimenti neceSAri, nel pieno rispetto di quanto imposto dalla disciplina relativa ai procedimenti disciplinari, anzitutto procedendo alla costituzione dell' presso l' Controparte_7 Parte_2 di Caserta, ove prestavano servizio i tre docenti all'epoca dei fatti
[...] contestati e successivamente comunicando all' così costituito, i fatti di CP_8 rilevanza disciplinare di cui aveva avuto conoscenza;
tale ufficio, formulava i relativi atti di contestazione dell'addebito disciplinare, nei confronti dei tre docenti
, e . Evidenziava che Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 successivamente all'avvenuta formulazione dell'atto di contestazione dell'addebito il prof. veniva trasferito presso l' di Caserta, Persona_1 Controparte_9 mentre la Prof.SA veniva trasferita presso l'Istituto Comprensivo Controparte_6 Cont 2 di Modena quale dirigente scolastico, per cui l' procedente ai sensi del comma 8 dell'art. 55 bis D. Lgs n°165/2001, disponeva il trasferimento degli atti presso l'amministrazione di destinazione;
il procedimento disciplinare a carico della Prof.SA invece, era proseguito e si era concluso mediante l'adozione di una CP_5 sanzione disciplinare a carico della docente dinanzi allo stesso in CP_8 composizione collegiale, costituito presso l' Controparte_10
. Tanto premesso, deduceva di aver correttamente applicato il dettato
[...] dell'impianto normativo di riferimento, che a suo dire, imporrebbe ad ogni amministrazione la costituzione dell' ma l'URS Controparte_11 Campania aveva inspiegabilmente proceduto all'emanazione nei suoi confronti di due contestazioni di addebito, entrambe concluse con l'applicazione di sanzioni disciplinari. Sosteneva che la prima contestazione disciplinare si fondava per buona parte su un richiamo per relationem alla relazione ispettiva a firma del prof.
prot. AOODRCA.20036 del 17.09.2019 dalla quale sarebbe emerso Persona_2 che la dirigente avrebbe avuto conoscenza di quanto accadeva nell'aula ai danni del minore ma non si sarebbe adoperata per porvi fine e segnalare la vicenda. Pt_3
2 Nonostante la memoria difensiva depositata detto procedimento disciplinare si concludeva con l'emanazione del provvedimento n. 56 – prot. AOODRCA.1770 del 28.01.2020, con cui l' presso l' le Controparte_7 CP_12 irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 15 giorni. Precisava che tale provvedimento è oggetto di impugnazione in questa steSA sede giudiziaria ed iscritto al n. R.G. 2110/2020. Con riferimento al secondo procedimento disciplinare, oggetto del presente giudizio, sosteneva che era stato avviato dall' a distanza di un mese dal CP_12 precedente identico atto di contestazione di addebito prot. AOODRCA.24004 del
12.11.2019 e che la formulazione degli addebiti evidenziava un intento palesemente persecutorio nei suoi confronti, trattandosi di formulazioni generiche e del tutto vaghe, evidentemente occasionate da uno scambio epistolare tra la Dirigente e l'
[...]
, che aveva originato un conflitto negativo di attribuzione. Assumeva che CP_13 detto conflitto era stato generato dal fatto che gli atti relativi al procedimento disciplinare avviato dall' nei confronti della prof.SA Parte_2
, a seguito del trasferimento di quest'ultima presso l'Istituto Controparte_6
Comprensivo 2 di Modena quale dirigente scolastico, erano stati trasmessi presso l'USR Emilia-Romagna, il cui Direttore Generale però negava la competenza dell'Ufficio regionale romagnolo al procedimento disciplinare. Ella ricorrente, con nota di riscontro, aveva evidenziato la piena legittimità dell'avvenuto trasferimento del fascicolo disciplinare della all'amministrazione di destinazione Controparte_6 ai sensi del comma 8 dell'art. 55 bis D. Lgs n°165/2001. Riteneva che a fronte della spiacevole disputa, l' invece di prendere posizione e apportare il CP_12 proprio contributo per dirimere il conflitto di competenza che si era verificato tra le regioni e le varie articolazioni del , aveva preferito colpirla con CP_1 l'emanazione dell'atto di contestazione di addebito prot. AOODRCA.24004 del 12.11.2019 con cui l' avviava il nuovo procedimento disciplinare, CP_12 formulando le seguenti contestazioni: a) l'inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, non avendo assicurato il rispetto della legge e delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione; b) aver assunto una condotta non osservante dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa;
c) aver assunto, nello svolgimento della propria attività, una condotta non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice;
d) mancato esercizio dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'art. 55 bis, comma 4 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Rappresentava di aver ancora una volta depositato le proprie memorie difensive ma nonostante ciò l' le aveva erogato la CP_12 sanzione disciplinare n. 57 prot. AOODRCA.0002810 del 10.02.2020 oggi impugnata. Deduceva l'illegittimità e l'infondatezza del predetto atto, poiché caratterizzato da una rappresentazione assolutamente fuorviante delle circostanze di fatto, oltre a rappresentare una grave violazione del principio del ne bis in idem in quanto l' aveva formulato la contestazione degli addebiti in capo ad CP_12 ella ricorrente, sulla scorta della richiamata nota dell'USR Emilia-Romagna, ricevuta a mezzo pec in data 16.10.2019 prot.ris. 2142820, la quale altro non era Pt_4 che una mera integrazione della nota dell'USR Emilia-Romagna prot. 19655 del 25.09.2019 posta a fondamento della precedente sanzione Pt_4
3 disciplinare irrogata ad ella Dirigente. Ribadiva di aver correttamente applicato la normativa vigente in materia di competenze e attribuzioni sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Deduceva, altresì, la violazione del principio della specificità e della proporzionalità della sanzione disciplinare applicata. Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità della sanzione disciplinare n°57 prot. AOODRCA.0002810 del 10.02.2020 e per l'effetto annullarsi il provvedimento sanzionatorio gravato. Vinte le spese con attribuzione. Si costituiva il anche per l' Controparte_1 Controparte_3 contestando l'avverso dedotto, facendo in particolare rilevare che i fatti
[...] per i quali la dirigente scolastica era stata sottoposta a due procedimenti disciplinari erano strettamente connessi ma non sovrapponibili. Evidenziava, altresì la tardività con cui la notizia dell'arresto del docente veniva comunicata dalla all'organo Pt_1 di vertice, oltreché la mancata azione di controllo sul comportamento del docente nel corso dell'intero anno. Contestava la necessità di istituire un U.P.D. presso l'I.C. LL di Caserta e ribadiva la fondatezza del rilievo disciplinare contestato all'odierna ricorrente. Infine, assumeva l'infondatezza della denunciata violazione del ne bis in idem poichè contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente si trattava di due distinte condotte e della violazione di due distinti disposti normativi.
Tanto dedotto concludeva chiedendo respingersi le domande ex adverso proposte perché infondate. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, rinviata per la discussione, la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio.
************* Il ricorso odierno ha ad oggetto l'impugnativa della sanzione disciplinare n. 57 prot. AOODRCA.0002810 del 10.02.2020.
1.Il “ne bis in idem” Parte ricorrente impugna la sopraindicata sanzione eccependo, in via preliminare, la violazione del principio del bis in idem in quanto parte resistente avrebbe, per i medesimi fatti storici, già avviato il procedimento disciplinare conclusosi con sanzione disciplinare n. 56 prot. AOODRCA1770 del 28.01.2020 (cfr. prod. ric.), autonomamente impugnata.
Va premesso che in materia di rapporto di lavoro costituisce principio del tutto consolidato quello per cui il potere disciplinare non consenta di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26815) e ciò anche se la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di ulteriori circostanze, anche se sopravvenute (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27657, con riferimento proprio al sopravvenire di condanna penale), con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali (Cass. 30 luglio 2019, n. 20519; Cass. 19 marzo 2013, n. 6773) e sempre che non siano maturate altre decadenze a carico della parte datoriale.
Ai fini del ne bis in idem occorre, dunque, avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati (cfr., Cass. n. 27657 del 2018). Del reto per medesimo fatto si intende lo
4 stesso fatto in senso naturalistico: medesima condotta ed elementi costitutivi anche se diversamente qualificato dal punto di vista giuridico. E' escluso, quindi, che se il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa, poSA poi essere punito con una espulsiva, prevista dal CCNL, perché il potere si è consumato. (cfr. Cass.
17912/2016). Va precisato, tuttavia, che se il fatto, che abbia la medesima indole, sia successivamente contestato per le diverse circostanze di tempo e di luogo non sarà integrato il ne bis in idem (cfr. Cass. 557/96; 14122/99; 21437/11 Cass. 26815/2018). Al fine di verificare se, in fatto, nell'ipotesi de qua vi sia stata consumazione del potere disciplinare e, quindi, abusivo esercizio del potere disciplinare stesso, è opportuno raffrontare le contestazioni disciplinari.
Con un primo procedimento prot. 0021150 del 04-10-2019 il Ministero contestava alla ricorrente quanto segue “I fatti contestati alla S.V. sono desunti dalla relazione ispettiva, del Dirigente tecnico incaricato dell'espletamento di indagine ispettiva presso la predetta istituzione scolastica, pervenuta a questa Direzione Generale in data 17.09.2019 prot. AOODRCA n. 20036 e dalla nota dell' Parte_5 prot. n. 19655 del 25/09/2019, che costituiscono parte integrante del Pt_4 presente atto di contestazione di addebiti. L'indagine in parola svolta dal Dirigente Tecnico, finalizzata a verificare “ …gli eventi relativi a gravi casi di violenza su minore riferiti da alcuni giornali locali … violenza esercitata da un docente di sostegno ai danni di un NO disabile a lui affidato….il docente avrebbe più volte umiliato e veSAto l'allievo con schiaffi, spintoni, colpi in testa e altri maltrattamenti di estrema gravità… ” Il predetto Dirigente tecnico, esaminata l'ampia documentazione acquisita e sulla base delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'indagine, ha sottolineato in primo luogo << le evidenze emerse dall'attività ispettiva non sono prive di aspetti tali da suscitare deciso sconcerto, oltre che per la gravità dei fatti contestati al prof…….che se provati definitivamente dall'Autorità giudiziaria competente, risulterebbero essere anche di notevole gravità, anche e soprattutto…… per la superficialità, diffusa acquiescenza e pervicace inclinazione autoassolutoria dei molti soggetto coinvolti… >>. << Colpisce inoltre l'assoluta mancanza, di qualsiasi iniziativa volta all'approfondimento ed accertamento dei fatti reiteratamente denunciati dagli alunni……Considerazioni analoghe, in merito ad un comportamento colposamente acquiescente rispetto alla situazione che meritava, sulla base delle notizie provenienti da più parti, un'azione di controllo di gran lunga più approfondita e decisa, valgono anche per la dirigente alla quale, nonostante quanto dichiarato inizialmente allo scrivente, ossia di non essere a conoscenza di nulla se non di vaghe voci prive di ogni fondamento, risultano pervenute nel corso dell'anno più segnalazioni critiche sul comportamento del docente. …. Appare, invece, ampiamente provato che alcune informazioni degne di attenzione e tali da suscitare un giustificato allarme, siano alla dirigente giunte da più parti. È difatti acquisito per certo che la madre dell'NO si sia più volte lamentata con la dirigente dei metodi utilizzati dal docente, così come risulta dall'istruttoria svolta e per steSA ammissione della ds che altri docenti non ben identificati, le abbiano riferito notizie tali da indurla, in occasione di un consiglio di classe svoltosi all'inizio dell'anno scolastico, nel mese di ottobre o, forse novembre, a richiamare pubblicamente il docente ad un comportamento più corretto. >>. In conclusione si ritiene che la S.V. << …non sia esente da negligenti ritardi e da colpevoli omissioni, oltre che da evidenti errori di interpretazione della normativa. Il primo rilievo fa
5 riferimento alla mancata doverosa immediata comunicazione al Direttore Generale dell'avvenuto arresto del docente;
… le omissioni fanno invece riferimento, alla mancata azione di controllo sul comportamento del docente nel corso dell'intero anno….. La dirigente ha, inoltre, evidenziato gravi lacune nella conoscenza Pt_1 della normativa corrente avocando indebitamente a sé, come visto, alcuni provvedimenti (sospensione del docente dal servizio, avvio del procedimento disciplinare) che, stante la gravità dei fatti comportano certamente l'irrogazione di sanzioni che vanno ben al di là dei dieci giorni di sospensione riconosciuti quale sanzione massima applicabile da un dirigente scolastico e investono, al contrario, la competenza dell'UPD di Ambito territoriale >>.Inoltre la nota trasmeSA dall'
[...] rafforza quanto accertato dal Dirigente Tecnico in sede di ispezione Parte_5 nella parte in cui evidenzia che “… dagli atti visionati risulta essere stato istituito presso l'IC “LL” un apposito Ufficio per i Procedimenti Disciplinari…” . Tanto premesso in fatto, si contestava, ai sensi dell'art. 55 bis, 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 14, 15 e 16 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della dirigenza, sottoscritto il 15.07.2010 e degli artt. 25 e ss. del CCNL – Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08.07.2019: a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, non avendo assicurato il rispetto della legge e delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione; b) aver assunto una condotta non osservante dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa;
c) non aver sovrinteso, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nell'istituzione scolastica nonché' al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nel caso in cui ricorrano le condizioni;
d) aver posto in essere comportamenti dai quali sono derivati gravi danni all'amministrazione e a terzi;
e) non aver stabilito, nello svolgimento della propria attività, un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'istituzione e con gli addetti alla struttura, non avendo mantenuto una condotta uniformata a principi di correttezza e non essendosi astenuta da comportamenti lesivi della dignità della persona, nuocendo anche all'immagine dell'amministrazione. Viste le giustificazioni presentate dalla ricorrente, la resistente, con decreto n. 56
(cfr. doc. 6 prod. ric.) del 28.01.2020, comminava la sanzione del seguente tenore
“Ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.L.vo 30.03.2001, n.165, e ss. mm. ii., dell'art. 16 comma 8 del CCNL Area V Dirigenza, sottoscritto il 15.7.2010 e dell'art. 28 comma 5 del CCNL Area V Dirigenza, sottoscritto il 08.7.2019, alla Prof.SA
, nata il [...], Dirigente Scolastico del IC “LL” di Parte_1
Caserta è inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 15.” A distanza di circa un mese dalla prima contestazione e, segnatamente, in data 12.11.2019, veniva con prot. n. 24004 contestata la seguente condotta “
6 A tale contestazione seguiva la sanzione disciplinare, irrogata con decreto n. 57 del 10.02.2020 del seguente tenore “VISTA la segnalazione del Direttore Generale dell' ricevuta a mezzo pec in data 16/10/2019 – prot. ris. Parte_5
21428 - a seguito della quale state evidenziate gravi responsabilità a Pt_4 carico della Prof.SA , nata il [...], Dirigente Scolastico del IC Parte_1
“ LL ” di Caserta;
VISTA la nota prot. n. AOODRCA 24004 del 12.11.2019 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis comma 4 del D.L.vo 30.03.2001, n.165, e ss. mm. ii., nonché degli artt. 26, 27 e 28 del CCNL Area V Dirigenza, sottoscritto il 08.7.2019, sono stati contestati alla i seguenti addebiti: Parte_6
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, non avendo assicurato il rispetto della legge e delle direttive generali e di quelle impartite dall'Amministrazione; b) aver assunto una condotta non osservante dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa;
c) aver assunto, nello svolgimento della propria attività, una condotta non conforme
a principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice;
d) mancato esercizio dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55 bis, comma 4 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. VISTA la data dell'audizione disposta per il giorno 13 gennaio 2020;
CONSIDERATO che
la Dirigente prof.SA , pur regolarmente convocata, è Pt_1 risultata assente all'audizione fiSAta per il giorno13 gennaio 2020; VISTE le memorie difensive della D.S. inoltrate a mezzo legale di fiducia e Pt_1 acquisite al prot./ris. AOODRCA n. 514 del 13/1/2020, ritenuto che le stesse giustifichino solo parzialmente la condotta posta in essere dalla D.S. prof.SA , Pt_1 apportando alcuni elementi probatori ex adverso circa l'avvenuto accertamento di detta condotta e, in ogni caso, non idonei a consentire a questo di archiviare CP_8 il procedimento attivato;
7 VISTA la condotta posta in essere dalla D.S. , non conforme ai principi di Pt_1 correttezza verso i componenti degli organi di vertice della Amministrazione;
RITENUTO di procedere alla derubricazione inerente il mancato esercizio dell'azione disciplinare al capo d) della contestazione di addebiti prot. ris. AOODRCA n.24004 del 12/11/2019 avendo per tale contestazione lo scrivente UPD concluso il procedimento disciplinare prot/ris. 21150 del 04/10/2019 con l'irrogazione della sanzione di giorni 15 dal servizio senza retribuzione;
RITENUTO infine di dover procedere disciplinarmente nell'ambito delle proprie competenze, irrogando una sanzione disciplinare commisurata all'entità ed alla gravità delle mancanze commesse dalla D.S. ; Pt_1
CONSIDERATA la recidiva non specifica per essere la d.s. destinataria di Pt_1 contestazione di addebiti AOODRCA prot./ris. n. 21150 del 04/10/2019 con l'irrogazione della sanzione di giorni 15 dal servizio senza retribuzione;
D E C R E T A
Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Art. 2) Ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.L.vo 30.03.2001, n.165, e ss. mm. ii. e dell'art. 16 comma 4 del CCNL Area V Dirigenza, sottoscritto il 15.7.2010 e dell'art. 28 c. 3 CCNL sottoscritto l'8.07.2019, al ds. Prof.SA , nata il Parte_1 15/01/1967, Dirigente Scolastico del IC “LL” di Caserta, è inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di euro 500,00.”
Paragonando le due sanzioni non vi è una sostanziale sovrapponibilità della contestazione in ordine alle asserite violazioni perché, raffrontando gli addebiti, i predetti si radicano su fatti che, sia pur relativi all'unica vicenda storica compleSA, sono tra loro diversi. Nella contestazione non oggetto di questo procedimento, culminata con una sanzione disciplinare più afflittiva, il nucleo della contestazione è rappresentato dalle omissioni e ritardi nella gestione della vicenda disciplinare collegata a quella penale che ha intereSAto i docenti dell'Istituto scolastico presieduto dalla ricorrente e, in particolare, il docente autore dei maltrattamenti, giudicato in sede penale. Viceversa, nella sanzione odierna impugnata, il nucleo
“nuovo” della condotta è rappresentato dall'assunzione di un comportamento scorretto nei confronti dell'organo di vertice in ordine alla vicenda che ha intereSAto la professoreSA e la mancata attivazione nei confronti di quest'ultima del CP_6 procedimento disciplinare rimesso alla sede di destinazione, della steSA quale dirigente, in Parte_5 E' evidente, quindi, come l'Amministrazione non abbia esaurito con la prima contestazione il suo potere disciplinare perché, nella specie, viene attribuita rilevanza disciplinare ad una condotta non conforme a principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice, riassumibile nella nota al direttore generale dell' con la quale l'istante declina qualsivoglia Parte_7 responsabilità in ordine all'omesso avvio del procedimento disciplinare a carico della docente, ora dirigente , a suo avviso di competenze dell' CP_6 Parte_7
Le condotte omissive non possono che riferirsi a tale posizione perché
[...] laddove esaminabili con riguardo all'intera vicenda, comprensiva anche del docente non potrebbe che riconoscersi, per quanto innanzi detto, la consumazione Per_1 del potere disciplinare. L'eccezione di ne bis idem è, quindi, infondata e deve essere respinta.
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2. L'infondatezza della sanzione Secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente la sanzione è sproporzionata e del tutto infondata avendo la ricorrente, in relazione alla vicenda , adottato il CP_6 comportamento dovuto.
Osserva questa giudicante che al di là della deprecabilità della vicenda e della sua gravità per l'offensività della condotta dei protagonisti, accertata nelle sedi competenti e non esaminabile dalla scrivente perché oggetto di altro giudizio, l'attenzione deve concentrarsi, esclusivamente, invece, sullo scambio epistolare tra i due uffici scolastici. Nella specie la condotta della ricorrente, singolarmente considerata, senza incursioni derivanti dall'altra vicenda sub iudice, non può che ritenersi fondata. Ed invero l'istante, a seguito del trasferimento della docente ha, in CP_6 ottemperanza al disposto di cui al co. 8 dell'art. 55 bis TU pubblico impiego, previsto l'interruzione del procedimento disciplinare e il trasferimento degli atti ad altro ufficio. L'art. 55 bis citato al comma 8, per quanto qui rileva, recita “In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o ((concluso e)) la sanzione è applicata presso quest'ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la steSA Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all' i CP_3 procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.))” L'istante, interrompendo il procedimento a carico della docente , ha quindi CP_6 applicato il dato normativo e, stante l'assenza di espressioni offensive o calunniose nei confronti del Dirigente dell' ad avviso di questa Parte_5 giudicante, non possono considerarsi fondati i rilievi formulati. Del resto l'ampia portata dei punti della contestazione disciplinare (a),b),c),d) cfr. supra), ha indotto la giudicante a valorizzare taluni degli elementi richiamati nella steSA e, segnatamente, i “considerato” antecedenti l'individuazione della sanzione steSA “VISTA la condotta posta in essere dalla D.S. , non conforme ai principi Pt_1 di correttezza verso i componenti degli organi di vertice della Amministrazione;
RITENUTO di procedere alla derubricazione inerente il mancato esercizio dell'azione disciplinare al capo d) della contestazione di addebiti prot. ris. AOODRCA n.24004 del 12/11/2019 avendo per tale contestazione lo scrivente UPD concluso il procedimento disciplinare prot/ris. 21150 del 04/10/2019 con l'irrogazione della sanzione di giorni 15 dal servizio senza retribuzione;
9 RITENUTO infine di dover procedere disciplinarmente nell'ambito delle proprie competenze, irrogando una sanzione disciplinare commisurata all'entità ed alla gravità delle mancanze commesse dalla D.S. Prisco;
” Se la condotta relativa al mancato esercizio dell'azione disciplinare è stata derubricata e, nella specie, per quanto anzidetto, limitatamente alla docente CP_6 deve ritenersi infondata anche perché non sono in contestazione altri profili ma quelli richiamati implicano la sovrapposizione della vicenda della steSA ricorrente con quella del (oggetto, si ripete, di altro procedimento); va valorizzato l'altro Per_1 segmento della condotta e, segnatamente, “VISTA la condotta posta in essere dalla D.S. Prisco, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice della Amministrazione…” (cfr. l'inciso della sanzione disciplinare poi irrogata) che deve ritenersi infondata del tutto, ad avviso di questa giudicante, perché il tenore letterale della missiva di risposta è ascrivibile all'ordinaria dialettica tra le amministrazioni in presenza di un conflitto negativo di attribuzioni e va valutato, senza alcun condizionamento legato alla drammaticità del fatto storico sotteso.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la sanzione deve ritenersi illegittima perché destituita di fondamento e la domanda va accolta con conseguente caducazione della sanzione disciplinare.
Le spese di lite, considerata la controvertibilità della decisione e la complessità dell'accertamento, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr.SA Valentina Ricchezza, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, a) Dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare di cui al n°57 prot. AOODRCA.0002810 del 10.02.2020 e per l'effetto annullare il provvedimento sanzionatorio gravato.
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15 aprile 2025
La giudice dr.SA Valentina Ricchezza
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