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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 1°.7.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 795 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lucio Di Brita, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Angrisani n. 2;
Ricorrente
E
1 -, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.2.2025 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 400 2024 00060482 53 000, notificatogli il
16.1.2025, con il quale l' gli aveva chiesto il pagamento della somma di € CP_1
4.824,19 a titolo di “Contributi Gestione Commercianti” per gli anni 2022 e
2023.
A sostegno dell'opposizione il educeva, in primo luogo, “di non essere Pt_1
iscritto alla gestione commercianti e di non aver mai svolto l'attività di commerciante o ricevuto alcuna comunicazione di iscrizione a tale gestione”.
Asseriva, poi, di essere stato destinatario di altri due avvisi di addebito emessi dall' (contraddistinti dai nn. 400 2019 00071384 66 000 e 400 202 CP_1
100038596 73 000), con i quali gli era stato ingiunto il pagamento delle somme di € 2.047,64 e di € 3.322,74 per la medesima causale, inerente al periodo compreso tra il 10/2018 ed il 12/2019.
Precisava che avverso tali avvisi di addebito aveva proposto tempestiva
2 opposizione, che era stata accolta dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno, il quale, con la sentenza n. 1628/2022 del 14.2.2022, aveva dichiarato l'illegittimità degli atti impositivi e l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione nella prefata gestione.
Il adiva, pertanto, il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, al fine di Pt_1
sentir dichiarare l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, con conseguente declaratoria di non debenza della somma portata dallo stesso e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 7.2.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava di aver proceduto allo sgravio della somma rivendicata con l'atto impositivo de quo e al conseguente annullamento dello stesso, come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione
3 della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall' con CP_1
l'avviso di addebito oggetto di disamina e, conseguentemente, all'opposizione proposta da con il ricorso introduttivo della lite. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha proceduto allo sgravio CP_1
delle somme portate dall'avviso di addebito de quo e al conseguente
4 “annullamento” dello stesso (cfr. la documentazione allegata al fascicolo telematico dell ). Controparte_2
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo l dato corso CP_1
allo sgravio della somma rivendicata con l'impugnato atto impositivo.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall con il provvedimento Controparte_2
oggetto di disamina, nonché all'opposizione proposta dal on il ricorso Pt_1
depositato il 4.2.2025.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse, in considerazione del comportamento serbato dall' , debbano CP_1
essere compensate in misura della metà e poste, per il residuo ammontare, a carico dell' , avendo quest'ultimo provveduto, pur se in Controparte_2
epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, all'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito summenzionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 795 del ruolo generale lavoro dell'anno
2025, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
5 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall' con l'impugnato avviso di addebito e, conseguentemente, CP_1
all'opposizione proposta dal on il ricorso depositato il 4.2.2025; Pt_1
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle CP_1
spese del giudizio, che liquida, per intero, in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 1.7.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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