Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 664
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Sentenza 20 gennaio 2026

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    Carenza di legittimazione della SO.G.E.T.

    Il giudice di secondo grado ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, in quanto l'oggetto del ricorso riguardava inscindibilmente sia l'agente della riscossione sia l'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. n. 546/1992.

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    Vizio di notifica dell'atto presupposto

    Il giudice di secondo grado ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, in quanto l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore inficia la regolarità del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 664
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 664
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo