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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AN EB, LA
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 870/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 539678-2023 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 539678-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6082/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10282/24/24 del 12 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, rigettava il ricorso proposto nei confronti della SO.G.ET dal contribuente Ricorrente_1
, avverso l'iscrizione di fermo amministrativo disposta con atto n. 539678-2023, notificato il
06-12-2023, per un debito tributario inevaso di € 1.470,79 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in cui tra l'altro lamentava la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. di porre in essere atti di riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia
Ha proposto appello il contribuente, originario ricorrente censurando la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'error in procedendo e dell'error in judicando, in cui sarebbe incorsa la corte di Giustizia di primo grado, riproponendo i medesimi motivi di impugnazione sollevati in primo grado
Non si è costituita la Società concessionaria unica evocata in giudizio.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i giudizi instaurati, in primo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, è in vigore il nuovo art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 (rubricato “litisconsorzio ed intervento”) così come modificato dall'art. 1, comma
1, lett. d), del D.lgs. n. 220/2023.
A mente dell'art. 14, comma 1, invero, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
La novità legislativa riguarda l'inserimento nella suddetta norma del comma 6-bis, che contempla una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario quando, come nel caso di specie, il contribuente lamenta l'omessa/invalida notifica dell'atto presupposto.
Nello specifico, si è qui previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre il ricorso sempre nei confronti di entrambi i soggetti.
La ratio della norma evidentemente è quella di garantire l'unicità e la concentrazione del processo: evocando contemporaneamente in giudizio l'ente impositore e l'agente della riscossione si vuole evitare la proliferazione di giudizi relativi allo stesso oggetto e, con esso, il rischio di contrasto di giudicati. Nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla sola Società concessionaria, laddove, il ricorrente denunciava vizio di notifica dell'atto presupposto all'iscrizione di fermo amministrativo impugnato.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado doveva essere fatto valere, dunque, anche nei confronti dell'Ente Impositore – Comune di Castellammare di Stabia.
Ne consegue che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore inficia la regolarità del procedimento, e mina la validità della sentenza impugnata.
Tanto comporta che la sentenza di primo grado debba essere dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) a mente del quale “ …. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: … b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato …”.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del processo, avuto riguardo all'esito complessivo dei giudizi ed al rilievo che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore interessato doveva essere rilevata di ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AN EB, LA
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 870/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 539678-2023 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 539678-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6082/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10282/24/24 del 12 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, rigettava il ricorso proposto nei confronti della SO.G.ET dal contribuente Ricorrente_1
, avverso l'iscrizione di fermo amministrativo disposta con atto n. 539678-2023, notificato il
06-12-2023, per un debito tributario inevaso di € 1.470,79 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in cui tra l'altro lamentava la carenza di legittimazione della SO.G.E.T. di porre in essere atti di riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia
Ha proposto appello il contribuente, originario ricorrente censurando la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'error in procedendo e dell'error in judicando, in cui sarebbe incorsa la corte di Giustizia di primo grado, riproponendo i medesimi motivi di impugnazione sollevati in primo grado
Non si è costituita la Società concessionaria unica evocata in giudizio.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i giudizi instaurati, in primo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, è in vigore il nuovo art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 (rubricato “litisconsorzio ed intervento”) così come modificato dall'art. 1, comma
1, lett. d), del D.lgs. n. 220/2023.
A mente dell'art. 14, comma 1, invero, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
La novità legislativa riguarda l'inserimento nella suddetta norma del comma 6-bis, che contempla una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario quando, come nel caso di specie, il contribuente lamenta l'omessa/invalida notifica dell'atto presupposto.
Nello specifico, si è qui previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre il ricorso sempre nei confronti di entrambi i soggetti.
La ratio della norma evidentemente è quella di garantire l'unicità e la concentrazione del processo: evocando contemporaneamente in giudizio l'ente impositore e l'agente della riscossione si vuole evitare la proliferazione di giudizi relativi allo stesso oggetto e, con esso, il rischio di contrasto di giudicati. Nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla sola Società concessionaria, laddove, il ricorrente denunciava vizio di notifica dell'atto presupposto all'iscrizione di fermo amministrativo impugnato.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado doveva essere fatto valere, dunque, anche nei confronti dell'Ente Impositore – Comune di Castellammare di Stabia.
Ne consegue che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore inficia la regolarità del procedimento, e mina la validità della sentenza impugnata.
Tanto comporta che la sentenza di primo grado debba essere dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) a mente del quale “ …. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: … b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato …”.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del processo, avuto riguardo all'esito complessivo dei giudizi ed al rilievo che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore interessato doveva essere rilevata di ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio