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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa RI Teresa Onorato Presidente/rel. dott.ssa RIcristina Carpinelli Consigliere dott.ssa Daniela Gesmundo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 793/2021, assunta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 23 settembre 2015, rappresentata e difesa dall'Avvocato Enzo Napolano c.f.
[...]
presso il cui studio in Napoli, alla via del ON Sirignano n. 6 C.F._2 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, c.f. e , in persona del legale CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante in carica, c.f. , ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. , nei cui uffici in Napoli, alla via A. Diaz P.IVA_3
n. 11 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello verso l'ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Napoli in data 25 gennaio 2021, comunicata in data 26 gennaio 2021, in materia di responsabilità extracontrattuale
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello tempestivamente notificata il 22 febbraio 2021 ed iscritta a ruolo il 23 febbraio 2021, , in proprio e quale figlia e coerede di , Parte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in data 23 settembre 2015, ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c., resa in data 25 gennaio 2021 e comunicata l'indomani dalla Cancelleria. Con essa il Tribunale di Napoli, pur compensando le spese del giudizio, ne ha respinto il ricorso volto a sentire annullato il diniego di ammissione al
[...]
di cui alla legge n. 512/1999 Controparte_4 per la morte per mano criminale del fratello NZ occorso in Napoli il 16 Per_2
febbraio 1983. Ha ribadito nelle premesse dell'impugnazione che per l'efferato omicidio del congiunto, incensurato ed estraneo ad ogni logica ed ambiente delinquenziale e criminale, titolare di impresa edile, la Corte d'Assise di Santa RI Capua Vetere, con sentenza n.
1/2005 del 22 gennaio 2005, confermata nei successivi gradi di giudizio e passata in giudicato, ha condannato i responsabili, accertando che la malcapitata vittima restò uccisa per un errore di persona. Ha anche richiamato la sentenza del Tribunale civile di Napoli n.
15194/2015 del 14 dicembre 2015 che ha condannato al risarcimento del danno gli assassini, senza statuire nulla in confronto del , convenuto solo per notiziarlo ai sensi CP_1
dell'art. 5 comma III della legge n. 512/1999 ai fini del successivo accesso al
[...]
. Controparte_4
1.1. Con i motivi di appello ha deplorato l'erroneità della decisione di prime Parte_1
cure, resa accreditando circostanze di fatto neanche considerate dal provvedimento prefettizio impugnato, denunciando l'erroneità e la contraddittorietà del rilievo che la vittima non sia stata completamente estranea agli ambienti malavitosi, giungendo implicitamente ad escludere i presupposti della fattispecie dell'art. 9 bis della legge n.
302/1990. È insorta contro l'affermazione di connivenza con le mafie di in Controparte_5
quanto in completo contrasto con il contenuto della sentenza n. 1/2005 della Corte di Assise di Santa RI Capua Vetere, confermata anche in sede di appello, e con la sentenza n.
15194/2015 del 14 dicembre 2015 del Tribunale civile di Napoli. Ha eccepito l'erroneità della pronuncia anche nella parte in cui lei stessa non è stata creduta estranea agli ambienti delinquenziali.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza ex art. 702 bis e 702 ter c.p.c. impugnata e, per l'effetto, previa disapplicazione e/o annullamento, ove necessario, del provvedimento del Ministero n. 242 del 4 luglio 2019, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad accedere al
[...]
istituito con legge n. Controparte_4
512/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con il riconoscimento del diritto al pagamento della somma richiesta con l'istanza depositata in data 28 dicembre 2016 di €
496.588,81, oltre interessi legali come stabiliti nella sentenza dal Tribunale di Napoli n.
15194/2015; quindi condannare il e il Controparte_1 Controparte_1
, alla corresponsione delle somme richieste nella misura stabilita dalla
[...]
sentenza e a € 496.588,81 oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma ritenuta giusta, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite come previsto dalla legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 aprile 2021 si sono costituiti in giudizio, patrocinati dal difensore pubblico, il , il Controparte_1 [...]
e la chiedendo alla Corte Controparte_1 Controparte_3 distrettuale di respingere la domanda avversaria, con favore delle spese.
3. In grado d'appello non si è svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
3.1. In assenza di scritti difensivi finali dall'Avvocatura di Stato non è stata considerata la richiesta di fissare udienza di discussione orale che parte appellante ha chiesto per la prima volta in memoria di replica in caso di tardivo deposito di conclusionali o repliche di controparte. Si tratta infatti di condizione non avveratasi che rende superflua ulteriore attività processuale.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.1. , figlia del compianto e sorella di , il Parte_1 Persona_1 Controparte_5
secondo deceduto per mano omicida il giorno 16 febbraio 1983 in Napoli - AN, ha riferito che il delitto del congiunto ha portato, con sentenza della Corte di Assise di Santa
RI Capua Vetere, n. 1/2005 del 22 gennaio 2005, confermata nei successivi gradi di giudizio e passata in giudicato, alla condanna dei responsabili: , Controparte_6 CP_7
e [imputati del delitto di cui agli artt. 110, 112 co. 1° n. 1, 575, 577 co. 1° nn. 3 e 4
[...] Controparte_8
c.p. perché, in concorso tra loro con e LL , ed tutti Parte_2 Parte_3 Persona_3 Persona_4 deceduti, agendo con premeditazione, in particolare predisponendo un agguato, per l'abietto motivo di acquisire il predominio nel compimento di attività delinquenziali, cagionavano la morte di Controparte_5 nei cui confronti esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco], i primi due a 30 anni di reclusione e l'ultimo all'ergastolo. Ha precisato che costoro colpirono per errore di Controparte_5 persona. Ha aggiunto d'avere, con altri familiari, adito il Tribunale civile di Napoli convenendo i responsabili dell'omicidio e il
[...]
(al solo fine della denuntiatio litis) per Controparte_9 ottenere il risarcimento del danno e che la sentenza n. 15194/2015 del 14 dicembre 2015 ne ha accolto la domanda, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: “a € 327.990,00 …: a € 142.420,00 … oltre Persona_1 Parte_1 interessi legali dalla pronunzia al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 16 febbraio
1983 e poi via via annualmente rivalutata secondo indi ISTAT da tale data alla presente pronuncia”.
Ha quindi dichiarato d'avere presentato istanza alla in data 28 Controparte_3
dicembre 2016, chiedendo l'accesso al Controparte_4
di cui alla legge n. 512 del 22 dicembre 1999 per l'importo di € 379.927,03
[...]
in proprio e di € 116.661,78 in qualità di coerede del padre, nelle more defunto, Per_1
, per un totale complessivo di € 496.588,81, oltre interessi legali decorrenti dalla
[...] pronunzia della sentenza del 10 dicembre 2015. Ha quindi ricorso ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c. contro il diniego espresso dalle Amministrazioni competenti con delibera del
Comitato n. 242 del 4 luglio 2019, comunicata in data 5 settembre 2019, chiedendo al
Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare il proprio diritto ad accedere al
[...]
istituito dalla legge n. Controparte_4
512/1999 come successivamente modificata e integrata per ricevere il pagamento della somma illo tempore richiesta con l'istanza depositata in data 28 dicembre 2016, come stabilito
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dalla citata sentenza della curia partenopea n. 15194/2015 del 10 – 14 dicembre 2015 e, per l'effetto, di condannare il ai pagamenti delle corrispondenti somme. CP_1
4.2. Le Amministrazioni convenute, richiamando l'espressa finalità dell'art. 15 della legge n. 122/2016 di escludere dall'accesso al beneficio quanti siano prossimi ad ambienti criminali, anche in ipotesi di contiguità ad essi non accertata da una sentenza o in mancanza di un procedimento penale a carico della persona lesa, per la ratio legis di limitare le erogazioni risarcitorie ai soli soggetti completamente estranei alle mafie e alla delinquenza organizzata, hanno richiamato l'approfondita istruttoria effettuata sull'istanza proposta da da cui sarebbe emersa la non completa estraneità – sua e dei suoi familiari – a Parte_1
contesti malavitosi. Riguardo agli ulteriori fratelli della vittima, hanno depositato la nota dei Carabinieri del 12 agosto 2014.
5. Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di giudizio.
5.1. La decisione ha premesso la normativa di riferimento contenuta nella legge 22 dicembre
1999, n. 512 che ha previsto (art. 4) l'erogazione in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso (delitto p. e p. dall'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso), di somme a carico dello Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell'Interno. Ne ha enunciato il fine solidaristico per fronteggiare le conseguenze negative per le vittime di reati di particolare gravità e riprovevolezza, quali quelli di tipo mafioso. Ha qualificato diritto soggettivo la pretesa verso la Pubblica amministrazione quando siano integrati i requisiti di legge, senza possibilità d'autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità. Ne ha inferito l'attrazione delle controversie alla giurisdizione ordinaria.
5.2. Volgendo al merito della pretesa, il primo giudice ha ritenuto, esaminando le condotte degli altri fratelli di : e , e di lei stessa, che la famiglia di cui Parte_1 Per_5 Per_6
ella è parte non sia estranea ad ambienti malavitosi. Ha richiamato l'approfondita istruttoria svolta dalla per verificare l'esistenza dei requisiti di legge e il parere Controparte_3 negativo espresso per le pendenze penali a carico sia di (attinto da ordine Parte_4
di perquisizione e indagato per i delitti previsti e puniti dagli artt. 100 e 416 bis c.p.c., nonché condannato in primo grado a pena detentiva per reati di mafia, giudizio tuttora pendente in appello), sia di (indagato, segnalato nonché sottoposto a regime CP_10
detentivo per violazione delle norme sulle imposte e sull'I.V.A., sottoposto a perquisizione
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda domiciliare per un immobile abbandonato illegittimamente edificato in proprietà della moglie nel quale è stato scoperto un bunker dove ha trovato rifugio il boss ), Persona_7
sia della stessa (risultando a suo carico procedimenti per reati edilizi). Parte_1
Ha anche ricordato il rinvio dal Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso della riunione dell'11 aprile 2018 per acquisire ulteriore documentazione;
la seduta del 13 febbraio 2019 nella quale il prefato Comitato ha espresso l'avviso di non accogliere la pretesa della ricorrente, ostando all'accesso al Fondo la mancanza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302; la presentazione delle osservazioni da parte del legale della NZ, delibate nella seduta del 4 luglio 2019, fino al rigetto della domanda.
5.3. Il Tribunale ha stigmatizzato che le dazioni risarcitorie in favore di vittime di reati di tipo mafioso vogliono la completa estraneità agli ambienti mafiosi dei richiedenti l'accesso al Fondo di rotazione della legge n. 512/1999 per la necessità di contrastare anche così fenomeni di infiltrazione, citando giurisprudenza di legittimità riguardo alla valenza solo confermativa del requisito per effetto della successiva integrazione di legge (citando
Cassazione 8 novembre 2019, n. 28820). Ne ha inferito che l'estraneità alla criminalità deve riguardare sia la vittima primaria del delitto mafioso, sia i destinatari: familiari e superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della legge n. 302/1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge “al fine di impedire l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa”, con richiamo a Cassazione 28 novembre 2019, n. 31136.
Ha anche riferito della sufficienza ostativa della mera “non estraneità” a detti ambienti criminali, senza evidenza in una statuizione giudiziale.
Ha così ritenuto esente da violazione della regolamentazione normativa dell'istituto il rifiuto espresso dal Comitato di Solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, in base ai risultati delle indagini e delle informazioni disposte, all'esito delle quali non è risultato soddisfatto il requisito dell'assoluta estraneità agli ambienti mafiosi e delinquenziali della vittima e dei suoi congiunti.
5.4. La conclusione, che ha lasciato il risarcimento a carico dei responsabili del delitto in base a quanto già statuito dalla sentenza del Tribunale partenopeo n. 15194/2015 del 14 dicembre
2015, non è risultata – a parere del primo giudice - contrastante con il giudicato penale
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contenuto nella sentenza resa dalla Corte di Assise di Santa RI Capua Vetere, non essendo nell'odierna sede discusso né contestato che l'omicidio di sia Persona_8
avvenuto per errore di persona. L'esclusione dei presupposti per l'intervento del Fondo è stata piuttosto spiegata con l'esito delle indagini istruttorie acquisite dal Comitato da cui non sarebbe possibile affermare che la vittima ed alcuni suoi familiari, destinatari del risarcimento accordato dal Tribunale a carico degli autori del delitto, siano completamente estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, come viceversa richiesto dalla normativa vigente.
5.5. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della difficile e controversa interpretazione della normativa, della opinabilità delle questioni sottese e della esiguità e contraddittorietà dei precedenti giurisprudenziali.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 22 febbraio 2021 all'Avvocatura di Stato al suo corretto indirizzo di posta elettronica certificata.
Gli appellati sono stati convenuti per il giorno 7 giugno 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 23 febbraio 2021.
6.1. Va dunque dichiarata la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata ad opera della Cancelleria che vi ha provveduto il 26 gennaio
2021, giorno seguente il suo deposito.
6.2. L'appello è anche ammissibile perché declinato in specifici motivi che attingono altrettanti capi di sentenza e che al loro interno contengono sia la critica al ragionamento giudiziale sia l'opzione verso la soluzione diversa e favorevole alla prospettazione del suo latore.
È stato quindi rispettato il paradigma dell'art. 342 c.p.c. per cui è possibile accedere alla valutazione del merito.
7. Con il primo motivo d'appello ha opinato che la decisione gravata abbia a Parte_1
torto valorizzato elementi e circostanze di fatto neppure prese in considerazione dal provvedimento oggetto di ricorso né poste a fondamento del rigetto della sua istanza d'ammissione al Fondo. La natura impugnatoria del giudizio non consentirebbe, ad avviso dell'appellante, di estendere il sindacato a profili che non integrano la motivazione del provvedimento contro cui è insorta. Di detti profili l'appellante ha anche deplorato la conoscenza solo in corso di causa, senza le garanzie del giusto processo e senza un effettivo
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contraddittorio su di essi. Ha contestato la possibilità per controparte di integrare successivamente la motivazione di un provvedimento ormai definitivo e contro cui è stato proposto ricorso.
8. Nel secondo motivo d'appello ne ha deplorato l'erroneità e la contraddittorietà laddove il Tribunale ha affermato che la vittima non sia stata estranea ad ambienti malavitosi per escludere la fattispecie dell'art. 9 bis della legge n. 302/1990, senza però indagare affatto né la personalità della vittima, né la genesi del delitto. Del rigetto ha riferito l'erroneità perché mutuato dalla possibile genesi del delitto da esponenti della Nuova Camorra Organizzata
“in quanto NZ RI era vicino a LA IE, capozona di AN”, in patente contrasto con la sentenza della Corte d'Assise, trascurando il fatto sostanziale che l'omicidio sia avvenuto per errore di persona.
9. Con il terzo motivo d'impugnazione ha eccepito ulteriore errore della Parte_1
decisione nell'affermazione, senza previa valutazione delle sue allegazioni, che CP_5
non fosse estraneo agli ambienti delinquenziali alla luce del contenuto della
[...] sentenza della Corte di Assise da cui è incontestabilmente risultato che questi è stato vittima
“innocente” della camorra e che è stato ucciso per errore di persona, sminuendo il fatto che fu ripetutamente colpito dal gruppo criminale mentre a bordo della sua vettura stava lasciando il cantiere edile di cui si occupava professionalmente per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.
10. Con il quarto motivo l'appellante ha opinato una nuova ricostruzione dell'omicidio effettuata dal Tribunale in patente contrasto con quanto scritto nella sentenza della Corte di
Assise di Santa RI Capua Vetere n. 1/2005, confermata anche in sede di appello, e con la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 15194 del 14 dicembre 2015. Ha stigmatizzato il fatto che l'essere l'omicidio di frutto di un errore e/o scambio di persona Controparte_5
– e non per essere costui stato “vicino” a IE LA – ha costituito oggetto di valutazione specifica, accurata e ponderata, da parte della Corte di Assise che lo ha ritenuto certo e rilevante ai fini della decisione finale (come scritto alle pagine 1215 e seguenti della sentenza). Ha dunque opinato che la ricostruzione della vicenda in contrasto con i contenuti della sentenza della Corte di Assise violi l'art. 654 c.p.p..
11. Nel quinto motivo di gravame è stata contestata la ricostruzione del movente dell'omicidio e della caratura di quale espressa dalla nota della , Controparte_5 CP_3
fuorviante ed offensiva del lavoro dei magistrati inquirenti e della Corte di Assise che hanno
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda criticamente vagliato la personalità della vittima per accertarne l'eventuale profilo criminale e se per caso nella realtà non fosse un affiliato ovvero un fiancheggiatore, in quanto tale
“vittima comunque voluta”, pervenendo ad escluderlo decisamente. Senza negare il contesto conflittuale tra l'appellante ha ricordato come l'obiettivo Pt_5 CP_11
del commando, nelle intenzioni dei mandanti e degli esecutori, era altri che CP_5
, ossia “un certo «a pianta» di AR o AN”, poi individuato in un tale
[...] Per_9
che, come ha ricostruito la Corte, è stato denunciato dai Carabinieri di Napoli -
[...]
ON AI per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata con riferimento all'articolazione operante in AN e localmente diretta CP_11
dai fratelli LA, unitamente ad altre trentasei persone, tra cui i suddetti fratelli LA (come risultato dal rapporto giudiziario del 9 giugno 1984).
12. Nel sesto motivo l'appellante ha negato che sia stato intraneo ad Controparte_5
ambienti delinquenziali, non rinvenendo elementi dai quali il Ministero prima e il Tribunale poi possano avere tratto la conclusione che il suo omicidio possa essere ascritto alla contiguità della vittima a IE LA, capozona per la antagonista della CP_11
Nuova Camorra Organizzata, e l'ulteriore che il fratello possa avere avuto frequentazioni e cointeressenze con ambienti delinquenziali, stigmatizzando l'irrilevanza dell'unico e occasionale riferimento al cantiere dove ha lavorato per la realizzazione di un fabbricato a
AN. Ha evidenziato come il congiunto stesse lavorando con la sua impresa edile al cantiere del LA;
che le persone precedentemente incontrate erano a loro volta artigiani interessati ai lavori (e non collaboratori di giustizia) e che la vicinanza “fisica” non indizia di quella delinquenziale.
13. Nel settimo motivo di gravame ha richiamato le prove da lei tratte dalla Parte_1
sentenza della Corte d'Assise dell'assenza di vicinanza tra il fratello e gli ambienti Per_2 delinquenziali, se non l'occasionale ragione lavorativa (testimonianze di , , Tes_1 CP_8
ten. Sergio Pascali ed altri riportate dalla ponderosa sentenza della Corte d'Assise).
14. Con i due ultimi motivi ha negato d'essere a sua volta contigua ad Parte_1 ambienti delinquenziali, protestando l'erroneità della pronuncia in parte qua.
Dopo avere espresso piena condivisione al principio riferito dal Tribunale (§ 5.3.) per cui “Il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso deve sussistere non solo con riferimento alla vittima del reato, ma anche per «tutti i soggetti destinatari», dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime ed i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
e 4 della legge n. 302 del 1990 all'art. 1 commi 1 e 2 della medesima legge, al fine di impedire
l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa” (Cassazione civile, 28 novembre 2019 n. 31136), ne ha deplorato malgoverno in prime cure. In particolare, ha osservato omessa valutazione della ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 302/1990 che, al fine del riconoscimento dei benefici, richiede che “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva”, ritenendo nello specifico esistente sia l'estraneità, sia l'accidentalità. Ha anche osservato che l'omicidio del NZ non sia dipeso da ragioni dei suoi familiari né dai fatti ascritti ai fratelli Per_6
e che con il delitto nulla hanno a che vedere, anche perché di molti anni successivi. Per_5
Per quanto di suo stretto interesse, ha dichiarato di non avere rapporti con i Parte_1 fratelli, se non per il vincolo di parentela;
di avere un autonomo nucleo familiare costituito dal marito, lavoratore subordinato nel centro Italia, senza alcun precedente e estraneo a ogni logica delinquenziale, e dai figli che hanno la loro vita e il loro lavoro;
di non essere coinvolta in alcuna dinamica delinquenziale, cui certamente sono estranee le violazioni edilizie ascrittele (reati contravvenzionali senza evidenza di condanne o accertamenti giudiziali riguardo ad essi).
15. L'appello è infondato e le numerose ragioni di critica alla decisione attinta non sono idonee a sovvertire la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure.
15.1. Preliminarmente va preso atto che il Tribunale ha perfettamente inteso che attraverso le erogazioni previste dalla legge n. 512 del 1999 in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, lo Stato, avuto riguardo all'eccezionale disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, assume in proprio un'obbligazione altrui che, nella specie, è consacrata in un titolo giudiziale ben preciso: la più volte citata sentenza della curia partenopea n. 15194 del
14 dicembre 2015 allegata in atti.
Detta statuizione mutua l'accertamento del fatto dalla sentenza penale.
La Corte d'Assise sammaritana, dopo una vasta attività istruttoria che ha – per quanto d'interesse – riguardato anche la relazione che la vittima intratteneva con i fratelli LA, proprietari del cantiere edile nelle cui prossimità è avvenuto l'agguato mortale (e su cui sono stati sentiti dagli inquirenti anche il padre e il fratello oltre che nel Per_1 Per_5
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dibattimento , e , nonché Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
il Maggiore dei Carabinieri comandante del Nucleo Operativo del CP_15
Gruppo Napoli I, come riportato rispettivamente alla pagina 164 e alle pagine 1119 e seguenti della sentenza dell'Assise che tratta dell'efferato assassinio di Controparte_5
nell'ambito della “guerra di camorra” svoltasi a AN alla parte VIII, pagine da 1115 a seguire), è pervenuta a ritenere che il delitto sia avvenuto per un errore di persona in quanto l'azione era diretta contro un certo “a pianta”, di AR o AN, personaggio di spicco della Per questo fatto criminale sono state rese le condanne. CP_11
L'intervento del Fondo istituito presso il – sola questione della quale Controparte_1
attualmente si discorre - ha il fine di attenuare le conseguenze negative patite dai danneggiati, mediante la corresponsione di una somma di denaro che si aggiunge - in funzione solidaristica - a quella originaria dovuta dal condannato responsabile del fatto, a carico del quale continua, peraltro, a gravare integralmente l'obbligo risarcitorio.
La Corte regolatrice, anche per dirimere questioni di giurisdizione, ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione delle somme a carico del precisando che l'attività della Pubblica amministrazione in CP_4
subiecta materia è limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale (Cassazione civile, sezioni unite, 29 agosto 2008, n. 21927; Cassazione civile, 20 ottobre 2015, n. 21306; Cassazione civile, sezioni unite, 31 luglio 2017, n. 18983).
L'esclusione del potere discrezionale di disporre l'elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo della vittima a mero interesse legittimo) non esclude che il Comitato sia tenuto, nell'ambito della propria attività vincolata, all'accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all'erogazione.
Tanto premesso, la prima questione da dirimere è, in caso di espressione negativa dal
Comitato e di diniego all'ammissione, il limite del controllo giurisdizionale che parte appellante vorrebbe contenuto dalla motivazione del provvedimento di rigetto, mentre la necessità della verifica del diritto soggettivo di chi reclama il beneficio restituisce pieno allo scrutinio di merito.
La sussistenza di questo diritto, del resto, postula, l'emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico degli autori del reato per cui
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'obbligazione a carico dello Stato si giustappone a quella risarcitoria da atto illecito, ma per una fonte decisamente diversa: la legge in funzione solidaristica.
Proprio valutando il fine della legge, il cui rispetto cade nel vaglio giudiziale, la pur suggestiva tesi che parte appellante ha perorato nel primo motivo d'appello, secondo cui l'Autorità giudiziaria può scrutinare solo la motivazione espressa del diniego, senza accedere al merito del diritto e senza poter integrare le ragioni del diniego con considerazioni inespresse, non è condivisa dal Collegio.
15.2. Nella valutazione congiunta dei motivi d'appello, nondimeno, conviene prendere le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato del quale anche in grado d'appello ha chiesto la riforma. Parte_1
Nella delibera del Comitato n. 242 del 4 luglio 2019, comunicata il giorno seguente, dopo il richiamo agli atti istruttori - e al parere negativo della Prefettura emesso con nota n. 33161 del 4 aprile 2018, su cui oltre - sono stati svolti i seguenti rilievi: “l'omicidio di NZ RI poteva essere attribuito ad esponenti della Nuova Camorra Organizzata in quanto NZ RI era «vicino» a LA IE, capozona di AN Nuova diversi collaboratori di CP_4 CP_11 giustizia ritenuti attendibili ed autonomi nelle dichiarazioni hanno riferito che il giorno del delitto hanno partecipato ad un incontro (in cui erano presenti , CP_12 CP_16 CP_17
LA IE, e (vittima); il delitto è avvenuto nell'ambito dello Persona_10 Controparte_5 scontro tra la «Nuova Camorra Organizzata» e la « rappresentandolo come una CP_11 reazione ad un precedente fatto di sangue commesso in danno di un cutoliano su ordine di
[...] il quale voleva far capire che la N.C.O. era ancora più potente e poteva commettere omicidi Pt_6 dove non fossero presenti affiliati della stessa organizzazione;
l'omicidio tra l'altro avvenne nei pressi della «casetta» dei LA. I fratelli in quel periodo stavano lavorando in un cantiere per conto Pt_1 degli stessi ed in particolare la vittima il giorno dell'omicidio proveniva proprio dal cantiere quotidianamente frequentato dal LA e da altri appartenenti al gruppo”.
L'appellante ha ritenuto i fatti sopra esposti contrari alle motivazioni della Corte d'Assise che, invece, pur accertando con stabilità di giudicato che il delitto avvenne per fatale scambio di persona, non ha delineato un profilo della vittima nel senso da lei prospettato che vorrebbe trarvi la prova dell'assoluta estraneità all'ambiente criminale negativamente accertato in via amministrativa.
In particolare, la restituzione delle dichiarazioni di diversi propalanti e il materiale istruttorio su cui fonda non milita, contrariamente alla tesi attorea che fonda nella sentenza
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda citata la prova del suo diritto azionato in sede civile, nel senso assoluto dell'estraneità della giovane vittima alle organizzazioni delinquenziali venute in conflitto nella guerra criminale in cui è maturato, per cui l'esito del giudizio penale è dal punto di vista che occupa la Corte distrettuale sostanzialmente neutro.
Alle considerazioni brevemente espresse al § 15.1. si aggiunga che l' , nella vasta CP_18
motivazione della sentenza di cui a torto l'appellante lamenta la violazione, ha riportato
(pagina 1181 e ulteriormente pagina 1188) l'esito dell'interrogatorio di a CP_19
proposito di quanto conosciuto del delitto , di cui questi ha voluto essere informato Pt_1 proprio per il non coinvolgimento della vittima alla faida in corso e la non appartenenza della giovane vittima a nessuna delle due organizzazioni antagoniste. Questi ha così dichiarato: “Sono altresì a conoscenza dell'omicidio in danno di NZ RI, commesso in
AN. Io conoscevo il NZ come un bravo ragazzo ed essendo il capo zona di AN chiesi a se sapeva qualcosa dell'omicidio del predetto. All'epoca mi trovavo al carcere di Controparte_20
Volterra ovvero di Avellino. Il Dignitoso mi disse che il delitto era stato commesso da CP_7
e da soprannominato 'Haidi'. Successivamente uscito dal carcere Controparte_8 Persona_4 appresi dallo stesso e dal che aveva partecipato al delitto anche CP_8 CP_20 Persona_3 soprannominato Pasquale 'Nasone', tale ed altri che non ricordo. Sia il che Controparte_6 CP_8 il mi dissero che il NZ era stato ucciso per errore e che la vittima predesignata doveva CP_20 essere «a pianta», nostro avversario”. Per_9
Si tratta nondimeno di affermazione, corroborata da altre deduzioni personali sulla somiglianza dei caratteri somatici tra la vittima predestinata e il e sul fatto che il Pt_1 giovane stesse probabilmente uscendo dalla casetta dei LA ove erano state presenti alche altre persone, tra cui verosimilmente IE LA medesimo, che non interferisce ugualmente con le motivazioni del provvedimento odiernamente impugnato, in quanto in sé non dimostra il requisito dell'estraneità su cui fonda il diritto che la Corte distrettuale è chiamata a valutare esistente.
Invero la non estraneità – che è cosa diversa dalla contiguità ad ambienti malavitosi e che è ancora più distante dalla vera e propria affiliazione - non è stata ritenuta in prime cure “non provata” dalla parte su cui cade l'onere sulla base della sentenza dell'Assise, in cui è scritto
(pagina 1244) che “Nessun profilo di inverosimiglianza, inoltre, può desumersi dall'asserito «errore di persona». Se è vero, infatti, che il è di AN ed avrebbe dovuto perciò identificare CP_8 correttamente il «bersaglio» da indicare agli sparatori, non possono essere trascurati, da un lato, la
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
concitazione della fase esecutiva del delitto, il quale venne consumato all'esito di una «spedizione» proveniente da fuori AN e compiuta in territorio «ostile», e, dall'altro, le circostanze di fatto concretamente verificatesi. Si consideri, a tal proposito, che: a) il fatto di sangue avvenne nei pressi della «casetta» dei LA, a non oltre duecento metri di distanza dalla stessa (cfr. le dichiarazioni di
; b) i fratelli , in quel periodo, stavano lavorando per conto dei fratelli LA CP_10 Pt_1
e, in particolare, la vittima, al momento dell'omicidio, proveniva proprio dal cantiere quotidianamente frequentato dai suddetti LA e dal loro «collaboratore» (cfr. le dichiarazioni di CP_16
e di;
c) NZ , meno di un'ora prima di essere CP_10 Controparte_12 Per_2 ucciso, aveva avuto un incontro in zona vicina a quella del delitto con i tre fratelli LA, CP_16 ed altre persone (cfr. le dichiarazioni di;
d) NZ era
[...] Controparte_12 Per_2 altro 1,75 metri ed aveva i capelli scuri (cfr. il verbale autoptico e la documentazione fotografica allegata), esattamente come alias «a pianta», nelle fattezze descritte da Persona_9 CP_19
(cfr. verb. sten. 17.07.2002, pagg. 38-52); e) la vittima, allorché fu uccisa, era all'interno della
[...] sua auto (cfr. il rapporto giudiziario della Compagnia dei Carabinieri di Napoli - ON AI del
2 marzo 1983 ed il verbale di sopralluogo del 20 febbraio 1983) ed era quindi ancor meno facilmente riconoscibile da aggressori attivi in condizioni di scarsa «tranquillità»”.
15.3. Nel provvedimento che ha respinto l'accesso al beneficio sono infatti citati, sebbene con economia di scrittura, gli esiti dell'attività istruttoria che ha incluso anche gli ulteriori congiunti di vittima e ricorrente, che indubbiamente hanno indotto alla determinazione di non riconoscere il diritto.
Il parere della Prefettura contenuto nella nota n. 33161/2018, allegato in atti e che riguarda anche , oltre ai suoi fratelli, anche loro istanti in via autonoma, indica quanto Parte_1 segue: “Si fa seguito alle note prot. n. 94346 e n. 94348 del 30 novembre 2017 … con le quali sono state fornite notizie circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 512/1999 ….. Al riguardo nel confermare il parere contrario per la richiesta di accesso al Fondo di che trattasi da parte del sig. si ritiene anche per tutti gli altri nominativi in oggetto – tra cui figura CP_10
anche l'odierna appellante – dopo un'attenta valutazione e disamina della nota del Comando
Provinciale dei Carabinieri di , già inviata a codesto Ministero, e in considerazione della CP_3 posizione del fratello , non richiedente l'accesso al Fondo, che presenta vari pregiudizi Parte_4 tra cui una condanna alla pena di anni sei di reclusione per associazione mafiosa, di poter esprimere parere contrario all'accoglimento della domanda …”.
Il provvedimento impugnato con il ricorso vi fa riferimento.
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tanto fa per sostenere l'assenza del requisito ineludibile per cui il beneficio vuole che i destinatari non siano immediatamente coinvolti negli ambienti criminali, dando rilevanza anche alle ipotesi della mera “non estraneità” ad essi. Il riferimento alle attività istruttorie giustificano proprio nel secondo termine – ugualmente ostativo all'accesso al Fondo - il rifiuto espresso dalla Commissione che valorizza il fatto che le indagini e le informazioni acquisite “non consentono di affermare la sussistenza del requisito della assoluta estraneità agli ambienti mafiosi e delinquenziali della vittima e dei congiunti in favore dei quali questo Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento, correttamente ponendolo a carico degli autori dell'omicidio di
NZ RI”, come efficacemente scritto nell'ordinanza impugnata.
In essa il giudie di prime cure ha anche osservato che “tale affermazione non contrasta affatto con il giudicato penale costituito dalla sentenza della Corte di Assise di Santa RI Capua Vetere, in quanto non si mette in discussione né si contesta il fatto che l'omicidio di avvenne Controparte_5 per errore di persona, ovvero perché i soggetti riconosciuti colpevoli intendevano colpire altra persona;
la decisione di non ritenere sussistenti i presupposti per l'intervento del Fondo deriva invece dal fatto che gli elementi istruttori acquisiti dal Comitato non consentono di affermare che la vittima ed alcuni suoi familiari, destinatari del risarcimento accordato dal Tribunale a carico degli autori del delitto, risultano del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, come viceversa richiesto dalla normativa vigente”.
Della statuizione penale si è già detto.
Per la rilevanza che nel provvedimento di diniego ha assunto l'attività istruttoria cui si è riferito il Tribunale conviene riportarne testualmente il tenore:
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
15.4. La determinazione ha applicato la modifica dell'art. 4, comma 3, della legge n.
512/1999 ad opera dell'art. 15 della legge n. 122/2016 che ha esplicitato la previsione che i benefici previsti per i superstiti a carico del sono concessi a condizione che il CP_4
beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi, laddove nella fattispecie è stata opinata la vicinanza sia del congiunto vittima dell'omicidio, sia dei suoi familiari, ulteriori fratelli della ricorrente, e di lei stessa, a ambienti malavitosi.
Prova ne sia la comunicazione del 21 marzo 2017 sulle istanze presentate da altri congiunti
NZ, allegato sub 3 alla costituzione dell'Avvocatura erariale. Con essa la CP_3
ha richiesto l'acquisizione da parte di altri organi di polizia di notizie “aggiornate
[...]
sulla permanenza dei requisiti soggettivi in ragione delle recenti innovazioni normative”, dovendo verificare la condizione, su cui fonda la decisione del Tribunale a torto ritenuta “eccentrica”, del requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso. Non è seriamente dubitato neanche dall'appellante che esso vada apprezzato sia quanto alla vittima del reato, sia quanto a “tutti i soggetti destinatari”, inclusi familiari e superstiti delle vittime.
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Gli istruttori hanno evidentemente ritenuto che la modifica ai requisiti introdotta dalla legge n. 122/2016 voglia che le elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso non giungano a chi non possa ritenersi totalmente estraneo ad ambienti di mafia. L'assenza del requisito è contenuta nel parere negativo della Prefettura nota n. 33161 del 4 aprile 2018.
Il Tribunale ha applicato la normativa secondo la quale detta estraneità è condizione (ovvero pre-requisito) immanente alla fattispecie legale costitutiva del diritto (per cui lo scrutinio su questo non può esentarne il giudice dalla sua verifica, per le ragioni già espresse al § 15.1.).
Infatti, solo accertando questo “elemento costitutivo negativo” della fattispecie, integrato dalla totale e radicale estraneità agli ambienti criminali, si attua lo scopo della legge di efficace contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa.
Per questo l'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016 che ha positivizzato tale condizione è stato interpretato, così come ha condivisibilmente ritenuto già il giudice di prime cure, con valenza non innovativa ma meramente confermativa (Cassazione civile sez.
III, 15 luglio 2025, n. 19588 che ne ha parlato appunto come “elemento costitutivo negativo della fattispecie legale per l'accesso al ; conformi i precedenti di legittimità sull'argomento: CP_4
Cassazione civile sez. III, 13 ottobre 2023, n. 28627; n. 12146/2024; Cassazione civile sez. I, 6 marzo 2024, n. 6007; Cassazione civile sez. III, 2 luglio 2025, n. 17987 e Cassazione civile sez.
III, 5 luglio 2025, n. 18360).
15.5. Il sistema normativo vuole allora la totale estraneità agli ambienti criminali.
Da tempo la giurisprudenza civile ma anche amministrativa ha indagato il significato di questa “estraneità” agli ambienti e ai rapporti delinquenziali, sottolineando che essa debba presentare i caratteri della “totalità”, pervenendo ad escluderla laddove è possibile coltivare dubbi sulla effettiva e, appunto, assoluta distanza della vittima da essi.
Si tratta di una conclusione giustificabile perché, come già anticipato, trattandosi di benefici da accordare (non di sanzioni da comminare) a fattispecie in cui allignano fenomeni mafiosi, non può trovare applicazione il diverso principio “in dubio pro reo”, pervenendo anzi a ritenere operante, per il miglior conseguimento delle particolari finalità riparatorie/premiali cui tende la norma, l'opposto principio per il quale il dubbio giustifica la mancata attribuzione.
Per questo le valutazioni scritte nel provvedimento di diniego che il Tribunale ha valutato ostative all'accoglimento della domanda attorea hanno una loro coerenza e una indubbia forza persuasiva.
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
15.6. In replica all'obiezione dell'appellante per cui - in ogni caso - molti degli accertamenti istruttori svolti riguarderebbero ipotesi di reato che, a tutto voler concedere, sarebbero successive rispetto al delitto di RI NZ, occorre riferire che la Corte regolatrice ha chiarito che l'estraneità agli ambienti criminali non è una condizione momentanea ma un requisito costitutivo e permanente che deve esistere al momento della concessione del beneficio e perdurare nel tempo, in quanto soltanto in tal modo si persegue lo scopo voluto dalla legge di dare sostegno alle vere vittime e di contrastare le criminalità (Cassazione civile sez. III, 5 luglio 2025, n. 18360 citata).
15.7. Per sincerarsi della condizione ha avuto corso l'istruttoria esitata nel provvedimento.
Di essa si è almeno in parte già detto.
Giova aggiungere il riferimento alla nota della Legione Carabinieri Campania del 12 agosto
2014 attestante pendenze penali a carico di , fratello della vittima e della Parte_4
stessa ricorrente, nonché di ulteriore loro germano, attenzionato da CP_10
indagini di polizia. All'esito di ciò il Prefetto di ha espresso parere negativo CP_3 all'istanza riportata nel suo testuale contenuto.
Anche l'istruttoria del Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è stata coerente con la negazione del beneficio per il gradiente negativo della famiglia NZ.
La sorella RI è risultata destinataria di una condanna a 8 mesi di reclusione per violazione sigilli e di alcuni rinvii a giudizio per reati di truffa, falsità ideologica e falsità ideologica in atto pubblico;
il fratello , dichiarato fallito, è stato recluso per Per_5
violazione delle norme sull'evasione di imposte e I.V.A. e a suo carico è stata disposta la perquisizione domiciliare all'interno di un immobile abbandonato (illegittimamente edificato) di proprietà della moglie, nel quale è stato scoperto un bunker dove aveva trovato rifugio il boss;
il fratello è stato attinto da decreto di perquisizione Persona_7 Per_6 nonché indagato per reati previsti e puniti dagli artt. 100 e 416 bis c.p., citato a giudizio dalla
Procura di Santa RI Capua Vetere per i reati dell'art. 590 c.p. e artt. 18 e 27 della legge n.
81/2008, nonché condannato alla reclusione di anni 6 per associazione mafiosa, con giudizio pendente in appello;
la stessa istante consta deferita in stato di libertà per abusivismo edilizio.
15.8. In replica alla lettura ostativa del Tribunale del combinato disposto degli artt. 9 bis e 4 della legge n. 302/1990, l'appellante ha così riepilogato i tratti salienti della sua obiezione:
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
- NZ secondo il giudicato della Corte di Assise è stato vittima innocente Per_2
della camorra per errore di persona;
- nessuna frequentazione o vicinanza o non estraneità ad ambienti delinquenziali è stata ritenuta in sentenza, né può affermarsi sulla base degli elementi ivi contenuti nei confronti di RI NZ;
- dagli atti e dalla sentenza risulta la completa estraneità della vittima a tali ambienti;
- pur volendo, in ipotesi scolastica, credere il contrario, resta il fatto obiettivo che il suo omicidio è dovuto ad errore di persona, ossia per circostanze “accidentali”;
- l'accesso al fondo non può essere negato ai suoi eredi in quanto la famiglia non Pt_1
è un gruppo delinquenziale, non essendo ciò mai né provato né allegato;
- gli elementi concernenti e gli altri fratelli sono del tutto estranei ed Parte_4 irrilevanti per l'istante;
- sussistono per tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al fondo Parte_1
come richiesto con il ricorso ingiustamente respinto.
15.9. Tutte le superiori ragioni non permettono di sovvertire la decisione, per le argomentazioni finora svolte, in ragione dell'art. 1 comma 2 lett. b della prefata legge a mente della quale l'elargizione spetta, a condizione che: “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Parte appellante ha citato nelle comparse conclusionali giurisprudenza a sé favorevole
(Cassazione n. 16844/2022) per cui “il sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima
(in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo neppure in discussione la matrice mafiosa dell'episodio criminoso, seppure in difetto di individuazione dei responsabili), devono essere comunque ragionevoli e «vestiti» o «qualificati», in quanto, altrimenti, il familiare, in sede di richiesta del beneficio ed ai fini della dimostrazione della sussistenza del diritto alla relativa erogazione, non avrebbe alcuna possibilità, di fonte alle allegazioni dell'Amministrazione, di dimostrare che il congiunto era vittima innocente”. Tanto ha invocato per depotenziare il solo contesto “fisico” del luogo del delitto (AN, nel cantiere nell'immobile dei LA, ove la vittima fu scambiata per un affiliato all'associazione cui invece NZ sarebbe stato del tutto estraneo).
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ad essa si contrappone altra e più vasta produzione giurisprudenziale di legittimità (in ampia parte già enunciata) per la quale l'estraneità gli ambienti criminali non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie mafiose, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, sicché grava su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, l'onere di dimostrare in modo persuasivo tale presupposto fattuale del diritto azionato, mentre la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze (in tal senso, Corte cost. n. 122 del
2024, Punto 10 del Considerato in diritto, e Cassazione civile, 16 marzo 2025, n. 6962).
Da quanto detto consegue che la prova non integralmente assolta dall'appellante riverbera in suo danno in quanto le obiezioni da ella mosse al provvedimento (e alle sue motivazioni) non soddisfano la prova del suo diritto al beneficio (essendo un diritto pretensivo quello da lei azionato e non la semplice impugnazione di un atto amministrativo eventualmente viziato).
Merita dunque condivisione la conclusione del Tribunale secondo cui “… costituisce verità processualmente accertata che sia stato vittima di camorra e che i responsabili del Controparte_5 suo omicidio sono stati condannati sia in sede penale, con la irrogazione di pene detentive, che in sede civile, ponendo al loro carico il risarcimento dei danni in favore dei congiunti della vittima;
questi ultimi, tuttavia, ivi compreso l'attuale ricorrente , non hanno però diritto di ottenere i Parte_1 benefici e le provvidenze previste dal Controparte_4
, non ricorrendo il presupposto della assoluta estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali,
[...] che deve sussistere congiuntamente sia con riferimento alla vittima che rispetto ai beneficiari del risarcimento”.
15.10. La decisione impugnata è dunque coerente con il principio di diritto di conio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999, in quanto prerequisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d'infiltrazione mafiosa. Tale natura implica, da un lato, sotto il profilo formale, l'esclusione del riconoscimento di efficacia innovativa dell'ordinamento giuridico al disposto dell'art. 15, comma 1, lett. c), della L. n.
122 del 2016, quale norma meramente ricognitiva, in funzione chiarificatrice, di un connotato
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
intrinseco alla fattispecie legale;
dall'altro lato, sotto il profilo sostanziale, che il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio, sicché, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile sez. III,
15.07.2025, n. 19588; Cassazione civile sez. III, 02.07.2025, n. 17987 cit.; Cassazione civile sez.
III, 05.07.2025, n. 18360 cit.; Cassazione civile sez. III, 03.07.2025, n. 18106; Cassazione civile sez. III, 15.07.2025, n. 19585 cit.; Cassazione civile sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Per l'effetto essa va interamente confermata e l'appello respinto.
16. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55
e successive modifiche e considerando il valore indeterminato della domanda. Nondimeno il fatto che sono state rieditate questioni ampiamene discusse nel primo grado del giudizio senza sostanziale carattere di novità e che le difese dell'Avvocatura si siano ridotte alla sola comparsa e alle note d'udienza, senza appendici scritte, consente di discostarsi dal parametro medio pur rimanendo nello scaglione tariffario.
17. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello che ha proposto all'ordinanza del Tribunale di Napoli resa Parte_7 in data 25 gennaio 2021, comunicata in data 26 gennaio 2021;
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio alle controparti che liquida globalmente in € 6.975,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono per parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa RI Teresa Onorato
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa RI Teresa Onorato Presidente/rel. dott.ssa RIcristina Carpinelli Consigliere dott.ssa Daniela Gesmundo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 793/2021, assunta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 23 settembre 2015, rappresentata e difesa dall'Avvocato Enzo Napolano c.f.
[...]
presso il cui studio in Napoli, alla via del ON Sirignano n. 6 C.F._2 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, c.f. e , in persona del legale CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante in carica, c.f. , ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. , nei cui uffici in Napoli, alla via A. Diaz P.IVA_3
n. 11 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello verso l'ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Napoli in data 25 gennaio 2021, comunicata in data 26 gennaio 2021, in materia di responsabilità extracontrattuale
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello tempestivamente notificata il 22 febbraio 2021 ed iscritta a ruolo il 23 febbraio 2021, , in proprio e quale figlia e coerede di , Parte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in data 23 settembre 2015, ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis e ter c.p.c., resa in data 25 gennaio 2021 e comunicata l'indomani dalla Cancelleria. Con essa il Tribunale di Napoli, pur compensando le spese del giudizio, ne ha respinto il ricorso volto a sentire annullato il diniego di ammissione al
[...]
di cui alla legge n. 512/1999 Controparte_4 per la morte per mano criminale del fratello NZ occorso in Napoli il 16 Per_2
febbraio 1983. Ha ribadito nelle premesse dell'impugnazione che per l'efferato omicidio del congiunto, incensurato ed estraneo ad ogni logica ed ambiente delinquenziale e criminale, titolare di impresa edile, la Corte d'Assise di Santa RI Capua Vetere, con sentenza n.
1/2005 del 22 gennaio 2005, confermata nei successivi gradi di giudizio e passata in giudicato, ha condannato i responsabili, accertando che la malcapitata vittima restò uccisa per un errore di persona. Ha anche richiamato la sentenza del Tribunale civile di Napoli n.
15194/2015 del 14 dicembre 2015 che ha condannato al risarcimento del danno gli assassini, senza statuire nulla in confronto del , convenuto solo per notiziarlo ai sensi CP_1
dell'art. 5 comma III della legge n. 512/1999 ai fini del successivo accesso al
[...]
. Controparte_4
1.1. Con i motivi di appello ha deplorato l'erroneità della decisione di prime Parte_1
cure, resa accreditando circostanze di fatto neanche considerate dal provvedimento prefettizio impugnato, denunciando l'erroneità e la contraddittorietà del rilievo che la vittima non sia stata completamente estranea agli ambienti malavitosi, giungendo implicitamente ad escludere i presupposti della fattispecie dell'art. 9 bis della legge n.
302/1990. È insorta contro l'affermazione di connivenza con le mafie di in Controparte_5
quanto in completo contrasto con il contenuto della sentenza n. 1/2005 della Corte di Assise di Santa RI Capua Vetere, confermata anche in sede di appello, e con la sentenza n.
15194/2015 del 14 dicembre 2015 del Tribunale civile di Napoli. Ha eccepito l'erroneità della pronuncia anche nella parte in cui lei stessa non è stata creduta estranea agli ambienti delinquenziali.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza ex art. 702 bis e 702 ter c.p.c. impugnata e, per l'effetto, previa disapplicazione e/o annullamento, ove necessario, del provvedimento del Ministero n. 242 del 4 luglio 2019, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad accedere al
[...]
istituito con legge n. Controparte_4
512/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con il riconoscimento del diritto al pagamento della somma richiesta con l'istanza depositata in data 28 dicembre 2016 di €
496.588,81, oltre interessi legali come stabiliti nella sentenza dal Tribunale di Napoli n.
15194/2015; quindi condannare il e il Controparte_1 Controparte_1
, alla corresponsione delle somme richieste nella misura stabilita dalla
[...]
sentenza e a € 496.588,81 oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma ritenuta giusta, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite come previsto dalla legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 aprile 2021 si sono costituiti in giudizio, patrocinati dal difensore pubblico, il , il Controparte_1 [...]
e la chiedendo alla Corte Controparte_1 Controparte_3 distrettuale di respingere la domanda avversaria, con favore delle spese.
3. In grado d'appello non si è svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
3.1. In assenza di scritti difensivi finali dall'Avvocatura di Stato non è stata considerata la richiesta di fissare udienza di discussione orale che parte appellante ha chiesto per la prima volta in memoria di replica in caso di tardivo deposito di conclusionali o repliche di controparte. Si tratta infatti di condizione non avveratasi che rende superflua ulteriore attività processuale.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.1. , figlia del compianto e sorella di , il Parte_1 Persona_1 Controparte_5
secondo deceduto per mano omicida il giorno 16 febbraio 1983 in Napoli - AN, ha riferito che il delitto del congiunto ha portato, con sentenza della Corte di Assise di Santa
RI Capua Vetere, n. 1/2005 del 22 gennaio 2005, confermata nei successivi gradi di giudizio e passata in giudicato, alla condanna dei responsabili: , Controparte_6 CP_7
e [imputati del delitto di cui agli artt. 110, 112 co. 1° n. 1, 575, 577 co. 1° nn. 3 e 4
[...] Controparte_8
c.p. perché, in concorso tra loro con e LL , ed tutti Parte_2 Parte_3 Persona_3 Persona_4 deceduti, agendo con premeditazione, in particolare predisponendo un agguato, per l'abietto motivo di acquisire il predominio nel compimento di attività delinquenziali, cagionavano la morte di Controparte_5 nei cui confronti esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco], i primi due a 30 anni di reclusione e l'ultimo all'ergastolo. Ha precisato che costoro colpirono per errore di Controparte_5 persona. Ha aggiunto d'avere, con altri familiari, adito il Tribunale civile di Napoli convenendo i responsabili dell'omicidio e il
[...]
(al solo fine della denuntiatio litis) per Controparte_9 ottenere il risarcimento del danno e che la sentenza n. 15194/2015 del 14 dicembre 2015 ne ha accolto la domanda, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: “a € 327.990,00 …: a € 142.420,00 … oltre Persona_1 Parte_1 interessi legali dalla pronunzia al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 16 febbraio
1983 e poi via via annualmente rivalutata secondo indi ISTAT da tale data alla presente pronuncia”.
Ha quindi dichiarato d'avere presentato istanza alla in data 28 Controparte_3
dicembre 2016, chiedendo l'accesso al Controparte_4
di cui alla legge n. 512 del 22 dicembre 1999 per l'importo di € 379.927,03
[...]
in proprio e di € 116.661,78 in qualità di coerede del padre, nelle more defunto, Per_1
, per un totale complessivo di € 496.588,81, oltre interessi legali decorrenti dalla
[...] pronunzia della sentenza del 10 dicembre 2015. Ha quindi ricorso ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c. contro il diniego espresso dalle Amministrazioni competenti con delibera del
Comitato n. 242 del 4 luglio 2019, comunicata in data 5 settembre 2019, chiedendo al
Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare il proprio diritto ad accedere al
[...]
istituito dalla legge n. Controparte_4
512/1999 come successivamente modificata e integrata per ricevere il pagamento della somma illo tempore richiesta con l'istanza depositata in data 28 dicembre 2016, come stabilito
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dalla citata sentenza della curia partenopea n. 15194/2015 del 10 – 14 dicembre 2015 e, per l'effetto, di condannare il ai pagamenti delle corrispondenti somme. CP_1
4.2. Le Amministrazioni convenute, richiamando l'espressa finalità dell'art. 15 della legge n. 122/2016 di escludere dall'accesso al beneficio quanti siano prossimi ad ambienti criminali, anche in ipotesi di contiguità ad essi non accertata da una sentenza o in mancanza di un procedimento penale a carico della persona lesa, per la ratio legis di limitare le erogazioni risarcitorie ai soli soggetti completamente estranei alle mafie e alla delinquenza organizzata, hanno richiamato l'approfondita istruttoria effettuata sull'istanza proposta da da cui sarebbe emersa la non completa estraneità – sua e dei suoi familiari – a Parte_1
contesti malavitosi. Riguardo agli ulteriori fratelli della vittima, hanno depositato la nota dei Carabinieri del 12 agosto 2014.
5. Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di giudizio.
5.1. La decisione ha premesso la normativa di riferimento contenuta nella legge 22 dicembre
1999, n. 512 che ha previsto (art. 4) l'erogazione in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso (delitto p. e p. dall'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso), di somme a carico dello Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell'Interno. Ne ha enunciato il fine solidaristico per fronteggiare le conseguenze negative per le vittime di reati di particolare gravità e riprovevolezza, quali quelli di tipo mafioso. Ha qualificato diritto soggettivo la pretesa verso la Pubblica amministrazione quando siano integrati i requisiti di legge, senza possibilità d'autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità. Ne ha inferito l'attrazione delle controversie alla giurisdizione ordinaria.
5.2. Volgendo al merito della pretesa, il primo giudice ha ritenuto, esaminando le condotte degli altri fratelli di : e , e di lei stessa, che la famiglia di cui Parte_1 Per_5 Per_6
ella è parte non sia estranea ad ambienti malavitosi. Ha richiamato l'approfondita istruttoria svolta dalla per verificare l'esistenza dei requisiti di legge e il parere Controparte_3 negativo espresso per le pendenze penali a carico sia di (attinto da ordine Parte_4
di perquisizione e indagato per i delitti previsti e puniti dagli artt. 100 e 416 bis c.p.c., nonché condannato in primo grado a pena detentiva per reati di mafia, giudizio tuttora pendente in appello), sia di (indagato, segnalato nonché sottoposto a regime CP_10
detentivo per violazione delle norme sulle imposte e sull'I.V.A., sottoposto a perquisizione
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda domiciliare per un immobile abbandonato illegittimamente edificato in proprietà della moglie nel quale è stato scoperto un bunker dove ha trovato rifugio il boss ), Persona_7
sia della stessa (risultando a suo carico procedimenti per reati edilizi). Parte_1
Ha anche ricordato il rinvio dal Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso della riunione dell'11 aprile 2018 per acquisire ulteriore documentazione;
la seduta del 13 febbraio 2019 nella quale il prefato Comitato ha espresso l'avviso di non accogliere la pretesa della ricorrente, ostando all'accesso al Fondo la mancanza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 20 ottobre 1990, n. 302; la presentazione delle osservazioni da parte del legale della NZ, delibate nella seduta del 4 luglio 2019, fino al rigetto della domanda.
5.3. Il Tribunale ha stigmatizzato che le dazioni risarcitorie in favore di vittime di reati di tipo mafioso vogliono la completa estraneità agli ambienti mafiosi dei richiedenti l'accesso al Fondo di rotazione della legge n. 512/1999 per la necessità di contrastare anche così fenomeni di infiltrazione, citando giurisprudenza di legittimità riguardo alla valenza solo confermativa del requisito per effetto della successiva integrazione di legge (citando
Cassazione 8 novembre 2019, n. 28820). Ne ha inferito che l'estraneità alla criminalità deve riguardare sia la vittima primaria del delitto mafioso, sia i destinatari: familiari e superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della legge n. 302/1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge “al fine di impedire l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa”, con richiamo a Cassazione 28 novembre 2019, n. 31136.
Ha anche riferito della sufficienza ostativa della mera “non estraneità” a detti ambienti criminali, senza evidenza in una statuizione giudiziale.
Ha così ritenuto esente da violazione della regolamentazione normativa dell'istituto il rifiuto espresso dal Comitato di Solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, in base ai risultati delle indagini e delle informazioni disposte, all'esito delle quali non è risultato soddisfatto il requisito dell'assoluta estraneità agli ambienti mafiosi e delinquenziali della vittima e dei suoi congiunti.
5.4. La conclusione, che ha lasciato il risarcimento a carico dei responsabili del delitto in base a quanto già statuito dalla sentenza del Tribunale partenopeo n. 15194/2015 del 14 dicembre
2015, non è risultata – a parere del primo giudice - contrastante con il giudicato penale
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contenuto nella sentenza resa dalla Corte di Assise di Santa RI Capua Vetere, non essendo nell'odierna sede discusso né contestato che l'omicidio di sia Persona_8
avvenuto per errore di persona. L'esclusione dei presupposti per l'intervento del Fondo è stata piuttosto spiegata con l'esito delle indagini istruttorie acquisite dal Comitato da cui non sarebbe possibile affermare che la vittima ed alcuni suoi familiari, destinatari del risarcimento accordato dal Tribunale a carico degli autori del delitto, siano completamente estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, come viceversa richiesto dalla normativa vigente.
5.5. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della difficile e controversa interpretazione della normativa, della opinabilità delle questioni sottese e della esiguità e contraddittorietà dei precedenti giurisprudenziali.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 22 febbraio 2021 all'Avvocatura di Stato al suo corretto indirizzo di posta elettronica certificata.
Gli appellati sono stati convenuti per il giorno 7 giugno 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 23 febbraio 2021.
6.1. Va dunque dichiarata la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata ad opera della Cancelleria che vi ha provveduto il 26 gennaio
2021, giorno seguente il suo deposito.
6.2. L'appello è anche ammissibile perché declinato in specifici motivi che attingono altrettanti capi di sentenza e che al loro interno contengono sia la critica al ragionamento giudiziale sia l'opzione verso la soluzione diversa e favorevole alla prospettazione del suo latore.
È stato quindi rispettato il paradigma dell'art. 342 c.p.c. per cui è possibile accedere alla valutazione del merito.
7. Con il primo motivo d'appello ha opinato che la decisione gravata abbia a Parte_1
torto valorizzato elementi e circostanze di fatto neppure prese in considerazione dal provvedimento oggetto di ricorso né poste a fondamento del rigetto della sua istanza d'ammissione al Fondo. La natura impugnatoria del giudizio non consentirebbe, ad avviso dell'appellante, di estendere il sindacato a profili che non integrano la motivazione del provvedimento contro cui è insorta. Di detti profili l'appellante ha anche deplorato la conoscenza solo in corso di causa, senza le garanzie del giusto processo e senza un effettivo
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contraddittorio su di essi. Ha contestato la possibilità per controparte di integrare successivamente la motivazione di un provvedimento ormai definitivo e contro cui è stato proposto ricorso.
8. Nel secondo motivo d'appello ne ha deplorato l'erroneità e la contraddittorietà laddove il Tribunale ha affermato che la vittima non sia stata estranea ad ambienti malavitosi per escludere la fattispecie dell'art. 9 bis della legge n. 302/1990, senza però indagare affatto né la personalità della vittima, né la genesi del delitto. Del rigetto ha riferito l'erroneità perché mutuato dalla possibile genesi del delitto da esponenti della Nuova Camorra Organizzata
“in quanto NZ RI era vicino a LA IE, capozona di AN”, in patente contrasto con la sentenza della Corte d'Assise, trascurando il fatto sostanziale che l'omicidio sia avvenuto per errore di persona.
9. Con il terzo motivo d'impugnazione ha eccepito ulteriore errore della Parte_1
decisione nell'affermazione, senza previa valutazione delle sue allegazioni, che CP_5
non fosse estraneo agli ambienti delinquenziali alla luce del contenuto della
[...] sentenza della Corte di Assise da cui è incontestabilmente risultato che questi è stato vittima
“innocente” della camorra e che è stato ucciso per errore di persona, sminuendo il fatto che fu ripetutamente colpito dal gruppo criminale mentre a bordo della sua vettura stava lasciando il cantiere edile di cui si occupava professionalmente per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.
10. Con il quarto motivo l'appellante ha opinato una nuova ricostruzione dell'omicidio effettuata dal Tribunale in patente contrasto con quanto scritto nella sentenza della Corte di
Assise di Santa RI Capua Vetere n. 1/2005, confermata anche in sede di appello, e con la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 15194 del 14 dicembre 2015. Ha stigmatizzato il fatto che l'essere l'omicidio di frutto di un errore e/o scambio di persona Controparte_5
– e non per essere costui stato “vicino” a IE LA – ha costituito oggetto di valutazione specifica, accurata e ponderata, da parte della Corte di Assise che lo ha ritenuto certo e rilevante ai fini della decisione finale (come scritto alle pagine 1215 e seguenti della sentenza). Ha dunque opinato che la ricostruzione della vicenda in contrasto con i contenuti della sentenza della Corte di Assise violi l'art. 654 c.p.p..
11. Nel quinto motivo di gravame è stata contestata la ricostruzione del movente dell'omicidio e della caratura di quale espressa dalla nota della , Controparte_5 CP_3
fuorviante ed offensiva del lavoro dei magistrati inquirenti e della Corte di Assise che hanno
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda criticamente vagliato la personalità della vittima per accertarne l'eventuale profilo criminale e se per caso nella realtà non fosse un affiliato ovvero un fiancheggiatore, in quanto tale
“vittima comunque voluta”, pervenendo ad escluderlo decisamente. Senza negare il contesto conflittuale tra l'appellante ha ricordato come l'obiettivo Pt_5 CP_11
del commando, nelle intenzioni dei mandanti e degli esecutori, era altri che CP_5
, ossia “un certo «a pianta» di AR o AN”, poi individuato in un tale
[...] Per_9
che, come ha ricostruito la Corte, è stato denunciato dai Carabinieri di Napoli -
[...]
ON AI per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata con riferimento all'articolazione operante in AN e localmente diretta CP_11
dai fratelli LA, unitamente ad altre trentasei persone, tra cui i suddetti fratelli LA (come risultato dal rapporto giudiziario del 9 giugno 1984).
12. Nel sesto motivo l'appellante ha negato che sia stato intraneo ad Controparte_5
ambienti delinquenziali, non rinvenendo elementi dai quali il Ministero prima e il Tribunale poi possano avere tratto la conclusione che il suo omicidio possa essere ascritto alla contiguità della vittima a IE LA, capozona per la antagonista della CP_11
Nuova Camorra Organizzata, e l'ulteriore che il fratello possa avere avuto frequentazioni e cointeressenze con ambienti delinquenziali, stigmatizzando l'irrilevanza dell'unico e occasionale riferimento al cantiere dove ha lavorato per la realizzazione di un fabbricato a
AN. Ha evidenziato come il congiunto stesse lavorando con la sua impresa edile al cantiere del LA;
che le persone precedentemente incontrate erano a loro volta artigiani interessati ai lavori (e non collaboratori di giustizia) e che la vicinanza “fisica” non indizia di quella delinquenziale.
13. Nel settimo motivo di gravame ha richiamato le prove da lei tratte dalla Parte_1
sentenza della Corte d'Assise dell'assenza di vicinanza tra il fratello e gli ambienti Per_2 delinquenziali, se non l'occasionale ragione lavorativa (testimonianze di , , Tes_1 CP_8
ten. Sergio Pascali ed altri riportate dalla ponderosa sentenza della Corte d'Assise).
14. Con i due ultimi motivi ha negato d'essere a sua volta contigua ad Parte_1 ambienti delinquenziali, protestando l'erroneità della pronuncia in parte qua.
Dopo avere espresso piena condivisione al principio riferito dal Tribunale (§ 5.3.) per cui “Il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso deve sussistere non solo con riferimento alla vittima del reato, ma anche per «tutti i soggetti destinatari», dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime ed i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
e 4 della legge n. 302 del 1990 all'art. 1 commi 1 e 2 della medesima legge, al fine di impedire
l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa” (Cassazione civile, 28 novembre 2019 n. 31136), ne ha deplorato malgoverno in prime cure. In particolare, ha osservato omessa valutazione della ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 302/1990 che, al fine del riconoscimento dei benefici, richiede che “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva”, ritenendo nello specifico esistente sia l'estraneità, sia l'accidentalità. Ha anche osservato che l'omicidio del NZ non sia dipeso da ragioni dei suoi familiari né dai fatti ascritti ai fratelli Per_6
e che con il delitto nulla hanno a che vedere, anche perché di molti anni successivi. Per_5
Per quanto di suo stretto interesse, ha dichiarato di non avere rapporti con i Parte_1 fratelli, se non per il vincolo di parentela;
di avere un autonomo nucleo familiare costituito dal marito, lavoratore subordinato nel centro Italia, senza alcun precedente e estraneo a ogni logica delinquenziale, e dai figli che hanno la loro vita e il loro lavoro;
di non essere coinvolta in alcuna dinamica delinquenziale, cui certamente sono estranee le violazioni edilizie ascrittele (reati contravvenzionali senza evidenza di condanne o accertamenti giudiziali riguardo ad essi).
15. L'appello è infondato e le numerose ragioni di critica alla decisione attinta non sono idonee a sovvertire la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure.
15.1. Preliminarmente va preso atto che il Tribunale ha perfettamente inteso che attraverso le erogazioni previste dalla legge n. 512 del 1999 in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, lo Stato, avuto riguardo all'eccezionale disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, assume in proprio un'obbligazione altrui che, nella specie, è consacrata in un titolo giudiziale ben preciso: la più volte citata sentenza della curia partenopea n. 15194 del
14 dicembre 2015 allegata in atti.
Detta statuizione mutua l'accertamento del fatto dalla sentenza penale.
La Corte d'Assise sammaritana, dopo una vasta attività istruttoria che ha – per quanto d'interesse – riguardato anche la relazione che la vittima intratteneva con i fratelli LA, proprietari del cantiere edile nelle cui prossimità è avvenuto l'agguato mortale (e su cui sono stati sentiti dagli inquirenti anche il padre e il fratello oltre che nel Per_1 Per_5
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dibattimento , e , nonché Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
il Maggiore dei Carabinieri comandante del Nucleo Operativo del CP_15
Gruppo Napoli I, come riportato rispettivamente alla pagina 164 e alle pagine 1119 e seguenti della sentenza dell'Assise che tratta dell'efferato assassinio di Controparte_5
nell'ambito della “guerra di camorra” svoltasi a AN alla parte VIII, pagine da 1115 a seguire), è pervenuta a ritenere che il delitto sia avvenuto per un errore di persona in quanto l'azione era diretta contro un certo “a pianta”, di AR o AN, personaggio di spicco della Per questo fatto criminale sono state rese le condanne. CP_11
L'intervento del Fondo istituito presso il – sola questione della quale Controparte_1
attualmente si discorre - ha il fine di attenuare le conseguenze negative patite dai danneggiati, mediante la corresponsione di una somma di denaro che si aggiunge - in funzione solidaristica - a quella originaria dovuta dal condannato responsabile del fatto, a carico del quale continua, peraltro, a gravare integralmente l'obbligo risarcitorio.
La Corte regolatrice, anche per dirimere questioni di giurisdizione, ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione delle somme a carico del precisando che l'attività della Pubblica amministrazione in CP_4
subiecta materia è limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale (Cassazione civile, sezioni unite, 29 agosto 2008, n. 21927; Cassazione civile, 20 ottobre 2015, n. 21306; Cassazione civile, sezioni unite, 31 luglio 2017, n. 18983).
L'esclusione del potere discrezionale di disporre l'elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo della vittima a mero interesse legittimo) non esclude che il Comitato sia tenuto, nell'ambito della propria attività vincolata, all'accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all'erogazione.
Tanto premesso, la prima questione da dirimere è, in caso di espressione negativa dal
Comitato e di diniego all'ammissione, il limite del controllo giurisdizionale che parte appellante vorrebbe contenuto dalla motivazione del provvedimento di rigetto, mentre la necessità della verifica del diritto soggettivo di chi reclama il beneficio restituisce pieno allo scrutinio di merito.
La sussistenza di questo diritto, del resto, postula, l'emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico degli autori del reato per cui
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'obbligazione a carico dello Stato si giustappone a quella risarcitoria da atto illecito, ma per una fonte decisamente diversa: la legge in funzione solidaristica.
Proprio valutando il fine della legge, il cui rispetto cade nel vaglio giudiziale, la pur suggestiva tesi che parte appellante ha perorato nel primo motivo d'appello, secondo cui l'Autorità giudiziaria può scrutinare solo la motivazione espressa del diniego, senza accedere al merito del diritto e senza poter integrare le ragioni del diniego con considerazioni inespresse, non è condivisa dal Collegio.
15.2. Nella valutazione congiunta dei motivi d'appello, nondimeno, conviene prendere le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato del quale anche in grado d'appello ha chiesto la riforma. Parte_1
Nella delibera del Comitato n. 242 del 4 luglio 2019, comunicata il giorno seguente, dopo il richiamo agli atti istruttori - e al parere negativo della Prefettura emesso con nota n. 33161 del 4 aprile 2018, su cui oltre - sono stati svolti i seguenti rilievi: “l'omicidio di NZ RI poteva essere attribuito ad esponenti della Nuova Camorra Organizzata in quanto NZ RI era «vicino» a LA IE, capozona di AN Nuova diversi collaboratori di CP_4 CP_11 giustizia ritenuti attendibili ed autonomi nelle dichiarazioni hanno riferito che il giorno del delitto hanno partecipato ad un incontro (in cui erano presenti , CP_12 CP_16 CP_17
LA IE, e (vittima); il delitto è avvenuto nell'ambito dello Persona_10 Controparte_5 scontro tra la «Nuova Camorra Organizzata» e la « rappresentandolo come una CP_11 reazione ad un precedente fatto di sangue commesso in danno di un cutoliano su ordine di
[...] il quale voleva far capire che la N.C.O. era ancora più potente e poteva commettere omicidi Pt_6 dove non fossero presenti affiliati della stessa organizzazione;
l'omicidio tra l'altro avvenne nei pressi della «casetta» dei LA. I fratelli in quel periodo stavano lavorando in un cantiere per conto Pt_1 degli stessi ed in particolare la vittima il giorno dell'omicidio proveniva proprio dal cantiere quotidianamente frequentato dal LA e da altri appartenenti al gruppo”.
L'appellante ha ritenuto i fatti sopra esposti contrari alle motivazioni della Corte d'Assise che, invece, pur accertando con stabilità di giudicato che il delitto avvenne per fatale scambio di persona, non ha delineato un profilo della vittima nel senso da lei prospettato che vorrebbe trarvi la prova dell'assoluta estraneità all'ambiente criminale negativamente accertato in via amministrativa.
In particolare, la restituzione delle dichiarazioni di diversi propalanti e il materiale istruttorio su cui fonda non milita, contrariamente alla tesi attorea che fonda nella sentenza
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda citata la prova del suo diritto azionato in sede civile, nel senso assoluto dell'estraneità della giovane vittima alle organizzazioni delinquenziali venute in conflitto nella guerra criminale in cui è maturato, per cui l'esito del giudizio penale è dal punto di vista che occupa la Corte distrettuale sostanzialmente neutro.
Alle considerazioni brevemente espresse al § 15.1. si aggiunga che l' , nella vasta CP_18
motivazione della sentenza di cui a torto l'appellante lamenta la violazione, ha riportato
(pagina 1181 e ulteriormente pagina 1188) l'esito dell'interrogatorio di a CP_19
proposito di quanto conosciuto del delitto , di cui questi ha voluto essere informato Pt_1 proprio per il non coinvolgimento della vittima alla faida in corso e la non appartenenza della giovane vittima a nessuna delle due organizzazioni antagoniste. Questi ha così dichiarato: “Sono altresì a conoscenza dell'omicidio in danno di NZ RI, commesso in
AN. Io conoscevo il NZ come un bravo ragazzo ed essendo il capo zona di AN chiesi a se sapeva qualcosa dell'omicidio del predetto. All'epoca mi trovavo al carcere di Controparte_20
Volterra ovvero di Avellino. Il Dignitoso mi disse che il delitto era stato commesso da CP_7
e da soprannominato 'Haidi'. Successivamente uscito dal carcere Controparte_8 Persona_4 appresi dallo stesso e dal che aveva partecipato al delitto anche CP_8 CP_20 Persona_3 soprannominato Pasquale 'Nasone', tale ed altri che non ricordo. Sia il che Controparte_6 CP_8 il mi dissero che il NZ era stato ucciso per errore e che la vittima predesignata doveva CP_20 essere «a pianta», nostro avversario”. Per_9
Si tratta nondimeno di affermazione, corroborata da altre deduzioni personali sulla somiglianza dei caratteri somatici tra la vittima predestinata e il e sul fatto che il Pt_1 giovane stesse probabilmente uscendo dalla casetta dei LA ove erano state presenti alche altre persone, tra cui verosimilmente IE LA medesimo, che non interferisce ugualmente con le motivazioni del provvedimento odiernamente impugnato, in quanto in sé non dimostra il requisito dell'estraneità su cui fonda il diritto che la Corte distrettuale è chiamata a valutare esistente.
Invero la non estraneità – che è cosa diversa dalla contiguità ad ambienti malavitosi e che è ancora più distante dalla vera e propria affiliazione - non è stata ritenuta in prime cure “non provata” dalla parte su cui cade l'onere sulla base della sentenza dell'Assise, in cui è scritto
(pagina 1244) che “Nessun profilo di inverosimiglianza, inoltre, può desumersi dall'asserito «errore di persona». Se è vero, infatti, che il è di AN ed avrebbe dovuto perciò identificare CP_8 correttamente il «bersaglio» da indicare agli sparatori, non possono essere trascurati, da un lato, la
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concitazione della fase esecutiva del delitto, il quale venne consumato all'esito di una «spedizione» proveniente da fuori AN e compiuta in territorio «ostile», e, dall'altro, le circostanze di fatto concretamente verificatesi. Si consideri, a tal proposito, che: a) il fatto di sangue avvenne nei pressi della «casetta» dei LA, a non oltre duecento metri di distanza dalla stessa (cfr. le dichiarazioni di
; b) i fratelli , in quel periodo, stavano lavorando per conto dei fratelli LA CP_10 Pt_1
e, in particolare, la vittima, al momento dell'omicidio, proveniva proprio dal cantiere quotidianamente frequentato dai suddetti LA e dal loro «collaboratore» (cfr. le dichiarazioni di CP_16
e di;
c) NZ , meno di un'ora prima di essere CP_10 Controparte_12 Per_2 ucciso, aveva avuto un incontro in zona vicina a quella del delitto con i tre fratelli LA, CP_16 ed altre persone (cfr. le dichiarazioni di;
d) NZ era
[...] Controparte_12 Per_2 altro 1,75 metri ed aveva i capelli scuri (cfr. il verbale autoptico e la documentazione fotografica allegata), esattamente come alias «a pianta», nelle fattezze descritte da Persona_9 CP_19
(cfr. verb. sten. 17.07.2002, pagg. 38-52); e) la vittima, allorché fu uccisa, era all'interno della
[...] sua auto (cfr. il rapporto giudiziario della Compagnia dei Carabinieri di Napoli - ON AI del
2 marzo 1983 ed il verbale di sopralluogo del 20 febbraio 1983) ed era quindi ancor meno facilmente riconoscibile da aggressori attivi in condizioni di scarsa «tranquillità»”.
15.3. Nel provvedimento che ha respinto l'accesso al beneficio sono infatti citati, sebbene con economia di scrittura, gli esiti dell'attività istruttoria che ha incluso anche gli ulteriori congiunti di vittima e ricorrente, che indubbiamente hanno indotto alla determinazione di non riconoscere il diritto.
Il parere della Prefettura contenuto nella nota n. 33161/2018, allegato in atti e che riguarda anche , oltre ai suoi fratelli, anche loro istanti in via autonoma, indica quanto Parte_1 segue: “Si fa seguito alle note prot. n. 94346 e n. 94348 del 30 novembre 2017 … con le quali sono state fornite notizie circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 512/1999 ….. Al riguardo nel confermare il parere contrario per la richiesta di accesso al Fondo di che trattasi da parte del sig. si ritiene anche per tutti gli altri nominativi in oggetto – tra cui figura CP_10
anche l'odierna appellante – dopo un'attenta valutazione e disamina della nota del Comando
Provinciale dei Carabinieri di , già inviata a codesto Ministero, e in considerazione della CP_3 posizione del fratello , non richiedente l'accesso al Fondo, che presenta vari pregiudizi Parte_4 tra cui una condanna alla pena di anni sei di reclusione per associazione mafiosa, di poter esprimere parere contrario all'accoglimento della domanda …”.
Il provvedimento impugnato con il ricorso vi fa riferimento.
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Tanto fa per sostenere l'assenza del requisito ineludibile per cui il beneficio vuole che i destinatari non siano immediatamente coinvolti negli ambienti criminali, dando rilevanza anche alle ipotesi della mera “non estraneità” ad essi. Il riferimento alle attività istruttorie giustificano proprio nel secondo termine – ugualmente ostativo all'accesso al Fondo - il rifiuto espresso dalla Commissione che valorizza il fatto che le indagini e le informazioni acquisite “non consentono di affermare la sussistenza del requisito della assoluta estraneità agli ambienti mafiosi e delinquenziali della vittima e dei congiunti in favore dei quali questo Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento, correttamente ponendolo a carico degli autori dell'omicidio di
NZ RI”, come efficacemente scritto nell'ordinanza impugnata.
In essa il giudie di prime cure ha anche osservato che “tale affermazione non contrasta affatto con il giudicato penale costituito dalla sentenza della Corte di Assise di Santa RI Capua Vetere, in quanto non si mette in discussione né si contesta il fatto che l'omicidio di avvenne Controparte_5 per errore di persona, ovvero perché i soggetti riconosciuti colpevoli intendevano colpire altra persona;
la decisione di non ritenere sussistenti i presupposti per l'intervento del Fondo deriva invece dal fatto che gli elementi istruttori acquisiti dal Comitato non consentono di affermare che la vittima ed alcuni suoi familiari, destinatari del risarcimento accordato dal Tribunale a carico degli autori del delitto, risultano del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, come viceversa richiesto dalla normativa vigente”.
Della statuizione penale si è già detto.
Per la rilevanza che nel provvedimento di diniego ha assunto l'attività istruttoria cui si è riferito il Tribunale conviene riportarne testualmente il tenore:
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15.4. La determinazione ha applicato la modifica dell'art. 4, comma 3, della legge n.
512/1999 ad opera dell'art. 15 della legge n. 122/2016 che ha esplicitato la previsione che i benefici previsti per i superstiti a carico del sono concessi a condizione che il CP_4
beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali o comunque dissociato da essi, laddove nella fattispecie è stata opinata la vicinanza sia del congiunto vittima dell'omicidio, sia dei suoi familiari, ulteriori fratelli della ricorrente, e di lei stessa, a ambienti malavitosi.
Prova ne sia la comunicazione del 21 marzo 2017 sulle istanze presentate da altri congiunti
NZ, allegato sub 3 alla costituzione dell'Avvocatura erariale. Con essa la CP_3
ha richiesto l'acquisizione da parte di altri organi di polizia di notizie “aggiornate
[...]
sulla permanenza dei requisiti soggettivi in ragione delle recenti innovazioni normative”, dovendo verificare la condizione, su cui fonda la decisione del Tribunale a torto ritenuta “eccentrica”, del requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso. Non è seriamente dubitato neanche dall'appellante che esso vada apprezzato sia quanto alla vittima del reato, sia quanto a “tutti i soggetti destinatari”, inclusi familiari e superstiti delle vittime.
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Gli istruttori hanno evidentemente ritenuto che la modifica ai requisiti introdotta dalla legge n. 122/2016 voglia che le elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso non giungano a chi non possa ritenersi totalmente estraneo ad ambienti di mafia. L'assenza del requisito è contenuta nel parere negativo della Prefettura nota n. 33161 del 4 aprile 2018.
Il Tribunale ha applicato la normativa secondo la quale detta estraneità è condizione (ovvero pre-requisito) immanente alla fattispecie legale costitutiva del diritto (per cui lo scrutinio su questo non può esentarne il giudice dalla sua verifica, per le ragioni già espresse al § 15.1.).
Infatti, solo accertando questo “elemento costitutivo negativo” della fattispecie, integrato dalla totale e radicale estraneità agli ambienti criminali, si attua lo scopo della legge di efficace contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa.
Per questo l'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016 che ha positivizzato tale condizione è stato interpretato, così come ha condivisibilmente ritenuto già il giudice di prime cure, con valenza non innovativa ma meramente confermativa (Cassazione civile sez.
III, 15 luglio 2025, n. 19588 che ne ha parlato appunto come “elemento costitutivo negativo della fattispecie legale per l'accesso al ; conformi i precedenti di legittimità sull'argomento: CP_4
Cassazione civile sez. III, 13 ottobre 2023, n. 28627; n. 12146/2024; Cassazione civile sez. I, 6 marzo 2024, n. 6007; Cassazione civile sez. III, 2 luglio 2025, n. 17987 e Cassazione civile sez.
III, 5 luglio 2025, n. 18360).
15.5. Il sistema normativo vuole allora la totale estraneità agli ambienti criminali.
Da tempo la giurisprudenza civile ma anche amministrativa ha indagato il significato di questa “estraneità” agli ambienti e ai rapporti delinquenziali, sottolineando che essa debba presentare i caratteri della “totalità”, pervenendo ad escluderla laddove è possibile coltivare dubbi sulla effettiva e, appunto, assoluta distanza della vittima da essi.
Si tratta di una conclusione giustificabile perché, come già anticipato, trattandosi di benefici da accordare (non di sanzioni da comminare) a fattispecie in cui allignano fenomeni mafiosi, non può trovare applicazione il diverso principio “in dubio pro reo”, pervenendo anzi a ritenere operante, per il miglior conseguimento delle particolari finalità riparatorie/premiali cui tende la norma, l'opposto principio per il quale il dubbio giustifica la mancata attribuzione.
Per questo le valutazioni scritte nel provvedimento di diniego che il Tribunale ha valutato ostative all'accoglimento della domanda attorea hanno una loro coerenza e una indubbia forza persuasiva.
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15.6. In replica all'obiezione dell'appellante per cui - in ogni caso - molti degli accertamenti istruttori svolti riguarderebbero ipotesi di reato che, a tutto voler concedere, sarebbero successive rispetto al delitto di RI NZ, occorre riferire che la Corte regolatrice ha chiarito che l'estraneità agli ambienti criminali non è una condizione momentanea ma un requisito costitutivo e permanente che deve esistere al momento della concessione del beneficio e perdurare nel tempo, in quanto soltanto in tal modo si persegue lo scopo voluto dalla legge di dare sostegno alle vere vittime e di contrastare le criminalità (Cassazione civile sez. III, 5 luglio 2025, n. 18360 citata).
15.7. Per sincerarsi della condizione ha avuto corso l'istruttoria esitata nel provvedimento.
Di essa si è almeno in parte già detto.
Giova aggiungere il riferimento alla nota della Legione Carabinieri Campania del 12 agosto
2014 attestante pendenze penali a carico di , fratello della vittima e della Parte_4
stessa ricorrente, nonché di ulteriore loro germano, attenzionato da CP_10
indagini di polizia. All'esito di ciò il Prefetto di ha espresso parere negativo CP_3 all'istanza riportata nel suo testuale contenuto.
Anche l'istruttoria del Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è stata coerente con la negazione del beneficio per il gradiente negativo della famiglia NZ.
La sorella RI è risultata destinataria di una condanna a 8 mesi di reclusione per violazione sigilli e di alcuni rinvii a giudizio per reati di truffa, falsità ideologica e falsità ideologica in atto pubblico;
il fratello , dichiarato fallito, è stato recluso per Per_5
violazione delle norme sull'evasione di imposte e I.V.A. e a suo carico è stata disposta la perquisizione domiciliare all'interno di un immobile abbandonato (illegittimamente edificato) di proprietà della moglie, nel quale è stato scoperto un bunker dove aveva trovato rifugio il boss;
il fratello è stato attinto da decreto di perquisizione Persona_7 Per_6 nonché indagato per reati previsti e puniti dagli artt. 100 e 416 bis c.p., citato a giudizio dalla
Procura di Santa RI Capua Vetere per i reati dell'art. 590 c.p. e artt. 18 e 27 della legge n.
81/2008, nonché condannato alla reclusione di anni 6 per associazione mafiosa, con giudizio pendente in appello;
la stessa istante consta deferita in stato di libertà per abusivismo edilizio.
15.8. In replica alla lettura ostativa del Tribunale del combinato disposto degli artt. 9 bis e 4 della legge n. 302/1990, l'appellante ha così riepilogato i tratti salienti della sua obiezione:
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- NZ secondo il giudicato della Corte di Assise è stato vittima innocente Per_2
della camorra per errore di persona;
- nessuna frequentazione o vicinanza o non estraneità ad ambienti delinquenziali è stata ritenuta in sentenza, né può affermarsi sulla base degli elementi ivi contenuti nei confronti di RI NZ;
- dagli atti e dalla sentenza risulta la completa estraneità della vittima a tali ambienti;
- pur volendo, in ipotesi scolastica, credere il contrario, resta il fatto obiettivo che il suo omicidio è dovuto ad errore di persona, ossia per circostanze “accidentali”;
- l'accesso al fondo non può essere negato ai suoi eredi in quanto la famiglia non Pt_1
è un gruppo delinquenziale, non essendo ciò mai né provato né allegato;
- gli elementi concernenti e gli altri fratelli sono del tutto estranei ed Parte_4 irrilevanti per l'istante;
- sussistono per tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al fondo Parte_1
come richiesto con il ricorso ingiustamente respinto.
15.9. Tutte le superiori ragioni non permettono di sovvertire la decisione, per le argomentazioni finora svolte, in ragione dell'art. 1 comma 2 lett. b della prefata legge a mente della quale l'elargizione spetta, a condizione che: “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Parte appellante ha citato nelle comparse conclusionali giurisprudenza a sé favorevole
(Cassazione n. 16844/2022) per cui “il sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima
(in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo neppure in discussione la matrice mafiosa dell'episodio criminoso, seppure in difetto di individuazione dei responsabili), devono essere comunque ragionevoli e «vestiti» o «qualificati», in quanto, altrimenti, il familiare, in sede di richiesta del beneficio ed ai fini della dimostrazione della sussistenza del diritto alla relativa erogazione, non avrebbe alcuna possibilità, di fonte alle allegazioni dell'Amministrazione, di dimostrare che il congiunto era vittima innocente”. Tanto ha invocato per depotenziare il solo contesto “fisico” del luogo del delitto (AN, nel cantiere nell'immobile dei LA, ove la vittima fu scambiata per un affiliato all'associazione cui invece NZ sarebbe stato del tutto estraneo).
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Ad essa si contrappone altra e più vasta produzione giurisprudenziale di legittimità (in ampia parte già enunciata) per la quale l'estraneità gli ambienti criminali non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie mafiose, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, sicché grava su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, l'onere di dimostrare in modo persuasivo tale presupposto fattuale del diritto azionato, mentre la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze (in tal senso, Corte cost. n. 122 del
2024, Punto 10 del Considerato in diritto, e Cassazione civile, 16 marzo 2025, n. 6962).
Da quanto detto consegue che la prova non integralmente assolta dall'appellante riverbera in suo danno in quanto le obiezioni da ella mosse al provvedimento (e alle sue motivazioni) non soddisfano la prova del suo diritto al beneficio (essendo un diritto pretensivo quello da lei azionato e non la semplice impugnazione di un atto amministrativo eventualmente viziato).
Merita dunque condivisione la conclusione del Tribunale secondo cui “… costituisce verità processualmente accertata che sia stato vittima di camorra e che i responsabili del Controparte_5 suo omicidio sono stati condannati sia in sede penale, con la irrogazione di pene detentive, che in sede civile, ponendo al loro carico il risarcimento dei danni in favore dei congiunti della vittima;
questi ultimi, tuttavia, ivi compreso l'attuale ricorrente , non hanno però diritto di ottenere i Parte_1 benefici e le provvidenze previste dal Controparte_4
, non ricorrendo il presupposto della assoluta estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali,
[...] che deve sussistere congiuntamente sia con riferimento alla vittima che rispetto ai beneficiari del risarcimento”.
15.10. La decisione impugnata è dunque coerente con il principio di diritto di conio della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999, in quanto prerequisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo perseguito di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d'infiltrazione mafiosa. Tale natura implica, da un lato, sotto il profilo formale, l'esclusione del riconoscimento di efficacia innovativa dell'ordinamento giuridico al disposto dell'art. 15, comma 1, lett. c), della L. n.
122 del 2016, quale norma meramente ricognitiva, in funzione chiarificatrice, di un connotato
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intrinseco alla fattispecie legale;
dall'altro lato, sotto il profilo sostanziale, che il predetto requisito, da intendersi, non già, in negativo, come mera condizione di incensurato o come mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma, in positivo, quale condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, deve essere provato dal richiedente la provvidenza o il beneficio, sicché, in difetto di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile sez. III,
15.07.2025, n. 19588; Cassazione civile sez. III, 02.07.2025, n. 17987 cit.; Cassazione civile sez.
III, 05.07.2025, n. 18360 cit.; Cassazione civile sez. III, 03.07.2025, n. 18106; Cassazione civile sez. III, 15.07.2025, n. 19585 cit.; Cassazione civile sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Per l'effetto essa va interamente confermata e l'appello respinto.
16. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55
e successive modifiche e considerando il valore indeterminato della domanda. Nondimeno il fatto che sono state rieditate questioni ampiamene discusse nel primo grado del giudizio senza sostanziale carattere di novità e che le difese dell'Avvocatura si siano ridotte alla sola comparsa e alle note d'udienza, senza appendici scritte, consente di discostarsi dal parametro medio pur rimanendo nello scaglione tariffario.
17. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello che ha proposto all'ordinanza del Tribunale di Napoli resa Parte_7 in data 25 gennaio 2021, comunicata in data 26 gennaio 2021;
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⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio alle controparti che liquida globalmente in € 6.975,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono per parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa RI Teresa Onorato
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