Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2025, proposto da -OMISSIS- quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 11270 del 03.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto della
minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI RA LL;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato il 4.9.2025 la ricorrente ha impugnato la disposizione indicata in epigrafe del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali.
2.Con ordinanza n. 2408 del 16.10.2025 è stata ordinata la redazione del PEI e rinviata la c.c. al 11.2.2026.
3. Con istanza di passaggio in decisione depositata il 7.2.2026, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato:
a) la parte ricorrente, con il ricorso Rg. n. 5524/25, ha anche impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 09.10.2025 che assegnava il sostegno didattico in n. 18 ore settimanali, confermando quanto stabilito con il decreto impugnato nella presente sede;
b) il sostegno didattico, a seguito della notifica del decreto monocratico n. 2532/25 è stato assegnato dall’Istituto per l’intero orario di frequenza dell’alunna;
c) con Sentenza n. 96/26 la Sezione ha dichiarato la cessata materia del contendere riguardo il ricorso Rg. n. 5524/25.
Pertanto, ha chiesto la cessata materia del contendere anche nel presente giudizio.
4. Alla c.c. del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma assegnando l’insegnante a copertura delle ore con rapporto 1:1.
Tale esito è già stato dichiarato nel giudizio Rg. n. 5524/25, che è stato proposto autonomamente anziché come motivi aggiunti nel presente giudizio, già pendente.
Pertanto, va confermata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali onde evitare indebite duplicazioni rispetto al giudizio incardinato successivamente e avente ad oggetto il medesimo bene della vita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- all’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce ): ceis03100v@pec.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Osservatorio nazionale per le disabilità: osservatorionazionale.disabilita@governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AP, Presidente
RI RA LL, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA LL | AN AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.