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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4092/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4092/2021, pendente tra:
, nata a [...] il [...] residente a [...]
), ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio C.F._1 dell'Ordine degli avvocati di Ragusa del 2/11/2020, con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA CAUDULLO
(c.f.: ) ( con elezione di domicilio a C.F._2 Email_1
RI (Rg) in via G. Matteotti, n. 140, presso lo studio dell'avv. Caudullo.
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (c.f. ) residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede, a cui sono stati trasmessi gli atti di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 2/12/2021 conveniva in giudizio Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio in Romania il 16/12/1991, trascritto nel registro dello CP_1
Stato civile del Comune di RI in data 18/11/2021 nella parte II, serie C, chiedendo che: “la
S.V.LL.ma , voglia ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi, sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, emettere i provvedimenti
pagina 1 di 6 temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, e rimettere le parti innanzi al
Giudice Istruttore, che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché: 1) sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
2) sia disposto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 600,00; 3) i figli minori siano affidati in via esclusiva alla madre;
4) nulla disporre relativamente al diritto di visita del padre in attesa delle indagini psicosociali da parte del Tribunale per i Minorenni. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Allegava a tal fine che:
- in data 10/8/2018 in Romania contraeva matrimonio con il sig. . Il matrimonio era stato CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile del comune di RI in data 18/11/2021;
- dall'unione coniugale nascevano quattro figli: nato a [...] il [...] Persona_1
(attualmente di anni 13); nato a [...] il [...] (attualmente di anni 10); Controparte_2 nato a [...] il [...] (attualmente di anni 9); Parte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] (attualmente di anni 6);
- la convivenza non era stata mai serena in quanto il resistente era solito picchiare la moglie e sperperava tutti i proventi del lavoro per l'acquisto di alcolici;
- spesso faceva ricorso all'aiuto di associazioni benefiche per sostenere i propri figli;
- in più di una occasione aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in quanto il marito l'aveva picchiata e nel 2020 aveva picchiato anche il figlio ed aveva frantumato tutti i vetri di casa;
Per_1
- il resistente in costanza di matrimonio lavorava presso un oleificio solo per pochi mesi all'anno;
- l'esponente non lavorava in quanto si occupava a tempo pieno dei figli, due dei quali, il maggiore e la più piccola, affetti da patologie;
- a seguito di un'ulteriore aggressione, avvenuta il 3/6/2021, l'esponente sporgeva denuncia in conseguenza della quale la stessa e i figli minori venivano collocati presso una casa ad indirizzo segreto fino al 21/3/2023. Successivamente, trovava adeguata abitazione nel medesimo contesto territoriale della casa-famiglia che l'aveva ospitata;
-in data 8/6/2021 depositava, presso il tribunale per i minorenni di Catania, ricorso ex art 330 c.c. (VG
429/2021 TM di Catania);
- con decreto del 17/7/2023 il TM di Catania dichiarava decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui quattro figli minori, disponeva il divieto di contatti e incontri tra il padre e i minori, oltre al divieto di consegna al padre.
Concludeva come sopra riepilogato.
pagina 2 di 6 Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
All'udienza di comparizione del 14/4/2022, il presidente del tribunale preliminarmente procedeva con l'interrogatorio libero della ricorrente e autorizzava le parti a vivere separatamente, disponendo:
“affidamento esclusivo dei 4 figli alla ricorrente con il diritto di visita del padre standard Parte_1
(insieme al padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 17:00 alle ore 21:00; a settimane alterne, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 del sabato e, la settimana successiva, dalle ore 16:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica successiva (con una tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora);ed inoltre cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di
Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, anni alterni, la festività di Pasqua o del lunedì dell'angelo; dal 1° l 15 agosto di ogni anno). Dispone che il resistente
versi alla ricorrente un assegno provvisorio mensile di euro 150,00 entro i primi cinque CP_1 giorni di ogni mese, quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei 4 figli”.
All'udienza di trattazione il g.i. assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., successivamente ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione e contestualmente trasmetteva gli atti al pubblico ministero competente.
La ricorrente costituiva rinunciava ai termini ex art 190 c.p.c.
Nel merito
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta. Infatti, il rapporto coniugale caratterizzato da frequenti atti di violenza perpetrati del resistente nei confronti di , le frequenti liti, il Parte_1 ricorso alla forza pubblica, il ricorso alle cure dei sanitari e da ultimo l'istanza accolta dal tribunale per i minorenni di Catania che ha acclarato l'inidoneità genitoriale del , rendono evidente CP_1
l'intollerabilità della prosecuzione del matrimonio tra i coniugi.
Vi sono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti, nel presente giudizio.
La responsabilità della separazione è da ritenersi peraltro addebitabile, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, all'odierno resistente, . In linea di principio, la giurisprudenza è costante nel CP_1 ritenere che “[l]a pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pagina 3 di 6 pronunciata la separazione senza addebito” (Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929). Deve, in sostanza, sussistere “un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” ( ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Nel caso di specie – per come sopra riportato – con lo stesso ricorso introduttivo ha Parte_1 avanzato domanda di addebito della separazione da ascriversi a responsabilità del marito . CP_1
Allegava, a fondamento della stessa, l'aver costui tenuto già da tempo comportamenti sempre più intollerabili nei confronti propri e dei figli, come dimostrato dalla querela prodotta nei suoi confronti, sfociata in condanna, ed inoltre il fatto che lo stesso si era da sempre disinteressato di curare gli interessi della famiglia tant'è che, sebbene impegnato solo per pochi mesi l'anno in un oleificio, e svolgendo occasionalmente lavoro nelle serre, non devolveva nulla in favore della famiglia, ma piuttosto spendeva le proprie entrate in alcolici, vivendo in uno stato di costante alterazione psicofisica da sostanze alcoliche
(cfr., p. 6 e 7, decreto TM, cit.).
Il sig. non si è costituito in giudizio;
pertanto, non ha provato a contestare gli addebiti mossi CP_1 dalla moglie, provando un'anteriore e ormai irreversibile rottura del rapporto coniugale
Le allegazioni di parte ricorrente trovano, quindi, oggettivo riscontro negli elementi in atti complessivamente valutati, ed invero quanto sostenuto in giudizio dalla è stato fatto oggetto di CP_1 una querela assai dettagliata prodotta in atti, e indiretta conferma si è avuta con le determinazioni assunte dal tribunale per i minorenni di Catania, il quale, con il decreto conclusivo del procedimento VG N.
429/2021 ha così deciso: DI , nato a [...] – Romania – il 16/12/1991, elett. Dom. CP_1 in RI via Carlo Alberto n. 313 presso lo studio dell'avv. Gaetano Puglia decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato a [...] il 2875/2015, nato a [...] il [...] e CP_2 Parte_2
, nata a [...] il [...]. Dispone il divieto di contatti e incontri tra il padre Controparte_3
e i minori, oltre al divieto di consegna al padre”.
Pertanto, viene accolta sia la richiesta di addebito, sia, preso atto della decisione del tribunale dei minorenni, di affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, essendo stato reciso il legame genitoriale del padre.
Con riferimento alle questioni economiche valgano le seguenti considerazioni. pagina 4 di 6 Parte ricorrente sin dalla genesi del presente processo ha allegato che l'unico percettore di redditi era il marito. La sig.ra non poteva svolgere attività lavorativa atteso che, in considerazione del Parte_1 relativo numero, doveva prendersi cura dei quattro figli e della casa.
Nel corso del processo la situazione economica della ricorrente sembra essere minimamente migliorata, anche grazie alla pensione di invalidità percepita da due dei quattro figli per patologie invalidanti e grazie al fatto che la stessa ricorrente percepisce l'assegno unico e ha iniziato a fare qualche lavoretto per mantenere lei stessa e i figli (non è stato allegato alcun cedolino afferente alla pensione dei figli, ma ricaviamo tali dati dal decreto definitivo del tribunale per i minorenni di Catania).
È di tutta evidenza che si tratta comunque di esigue somme che di certo non sono sufficienti per sopperire all'originaria presenza nel nucleo familiare del reddito paterno, attesa la dichiarazione ISEE della ricorrente che ammonta ad appena euro 2.800,00.
Deve, pertanto esser confermato l'obbligo di mantenimento dei figli minori posto a carico del sig.
in sede di udienza presidenziale, pari ad euro 150 mensili a figlio (euro 600,00 totali CP_1 mensili). A tale importo, rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, potrà cumularsi l'assegno unico universale per i figli, da attribuirsi, a partire dalla pubblicazione della presente sentenza, per intero alla madre collocataria, ove ne sussistano i presupposti per richiederlo.
Alla luce delle superiori considerazioni, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Visto il protocollo intervenuto tra il presente tribunale e il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati della parte ammessa al gratuito patrocinio per le cause ad elevato tasso di ripetitività e standardizzazione degli atti, tra cui quelle in materia di famiglia,
n. 3414/U del 27/9/2023, con importi già determinati in misura dimidiata, esse si liquidano, in misura piena, in euro 3.800,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'erario, giusta ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio celebrato in Romania il 16/12/1991, trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di
RI in data 18/11/2021 nella parte II, serie C, con addebito a;
CP_1
• prende atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di , disposta con decreto CP_1 del tribunale dei minorenni di Catania, del decreto del 17/7/2023, dispone in favore di Parte_1
l'affidamento esclusivo dei quattro figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il 2875/2015, nato a [...] il [...] Controparte_2 Parte_2
pagina 5 di 6 e nata a [...] il [...]; Controparte_3
• pone a carico di a far data dal deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo di versare CP_1
a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00 quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli (euro 150,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, al netto dell'assegno unico familiare;
• attribuisce a , nell'interesse dei figli, a far data dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, il diritto di percepire integralmente l'eventuale assegno unico familiare;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre s.p.a.d.
Così deciso in Ragusa, 10/07/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4092/2021, pendente tra:
, nata a [...] il [...] residente a [...]
), ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio C.F._1 dell'Ordine degli avvocati di Ragusa del 2/11/2020, con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA CAUDULLO
(c.f.: ) ( con elezione di domicilio a C.F._2 Email_1
RI (Rg) in via G. Matteotti, n. 140, presso lo studio dell'avv. Caudullo.
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (c.f. ) residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede, a cui sono stati trasmessi gli atti di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 2/12/2021 conveniva in giudizio Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio in Romania il 16/12/1991, trascritto nel registro dello CP_1
Stato civile del Comune di RI in data 18/11/2021 nella parte II, serie C, chiedendo che: “la
S.V.LL.ma , voglia ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi, sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, emettere i provvedimenti
pagina 1 di 6 temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, e rimettere le parti innanzi al
Giudice Istruttore, che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché: 1) sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
2) sia disposto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 600,00; 3) i figli minori siano affidati in via esclusiva alla madre;
4) nulla disporre relativamente al diritto di visita del padre in attesa delle indagini psicosociali da parte del Tribunale per i Minorenni. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Allegava a tal fine che:
- in data 10/8/2018 in Romania contraeva matrimonio con il sig. . Il matrimonio era stato CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile del comune di RI in data 18/11/2021;
- dall'unione coniugale nascevano quattro figli: nato a [...] il [...] Persona_1
(attualmente di anni 13); nato a [...] il [...] (attualmente di anni 10); Controparte_2 nato a [...] il [...] (attualmente di anni 9); Parte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...] (attualmente di anni 6);
- la convivenza non era stata mai serena in quanto il resistente era solito picchiare la moglie e sperperava tutti i proventi del lavoro per l'acquisto di alcolici;
- spesso faceva ricorso all'aiuto di associazioni benefiche per sostenere i propri figli;
- in più di una occasione aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine in quanto il marito l'aveva picchiata e nel 2020 aveva picchiato anche il figlio ed aveva frantumato tutti i vetri di casa;
Per_1
- il resistente in costanza di matrimonio lavorava presso un oleificio solo per pochi mesi all'anno;
- l'esponente non lavorava in quanto si occupava a tempo pieno dei figli, due dei quali, il maggiore e la più piccola, affetti da patologie;
- a seguito di un'ulteriore aggressione, avvenuta il 3/6/2021, l'esponente sporgeva denuncia in conseguenza della quale la stessa e i figli minori venivano collocati presso una casa ad indirizzo segreto fino al 21/3/2023. Successivamente, trovava adeguata abitazione nel medesimo contesto territoriale della casa-famiglia che l'aveva ospitata;
-in data 8/6/2021 depositava, presso il tribunale per i minorenni di Catania, ricorso ex art 330 c.c. (VG
429/2021 TM di Catania);
- con decreto del 17/7/2023 il TM di Catania dichiarava decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale sui quattro figli minori, disponeva il divieto di contatti e incontri tra il padre e i minori, oltre al divieto di consegna al padre.
Concludeva come sopra riepilogato.
pagina 2 di 6 Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
All'udienza di comparizione del 14/4/2022, il presidente del tribunale preliminarmente procedeva con l'interrogatorio libero della ricorrente e autorizzava le parti a vivere separatamente, disponendo:
“affidamento esclusivo dei 4 figli alla ricorrente con il diritto di visita del padre standard Parte_1
(insieme al padre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 17:00 alle ore 21:00; a settimane alterne, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 del sabato e, la settimana successiva, dalle ore 16:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica successiva (con una tolleranza per tutti gli orari fino ad un massimo di un'ora);ed inoltre cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di
Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, anni alterni, la festività di Pasqua o del lunedì dell'angelo; dal 1° l 15 agosto di ogni anno). Dispone che il resistente
versi alla ricorrente un assegno provvisorio mensile di euro 150,00 entro i primi cinque CP_1 giorni di ogni mese, quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei 4 figli”.
All'udienza di trattazione il g.i. assegnava i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., successivamente ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione e contestualmente trasmetteva gli atti al pubblico ministero competente.
La ricorrente costituiva rinunciava ai termini ex art 190 c.p.c.
Nel merito
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta. Infatti, il rapporto coniugale caratterizzato da frequenti atti di violenza perpetrati del resistente nei confronti di , le frequenti liti, il Parte_1 ricorso alla forza pubblica, il ricorso alle cure dei sanitari e da ultimo l'istanza accolta dal tribunale per i minorenni di Catania che ha acclarato l'inidoneità genitoriale del , rendono evidente CP_1
l'intollerabilità della prosecuzione del matrimonio tra i coniugi.
Vi sono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti, nel presente giudizio.
La responsabilità della separazione è da ritenersi peraltro addebitabile, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, all'odierno resistente, . In linea di principio, la giurisprudenza è costante nel CP_1 ritenere che “[l]a pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pagina 3 di 6 pronunciata la separazione senza addebito” (Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929). Deve, in sostanza, sussistere “un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” ( ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Nel caso di specie – per come sopra riportato – con lo stesso ricorso introduttivo ha Parte_1 avanzato domanda di addebito della separazione da ascriversi a responsabilità del marito . CP_1
Allegava, a fondamento della stessa, l'aver costui tenuto già da tempo comportamenti sempre più intollerabili nei confronti propri e dei figli, come dimostrato dalla querela prodotta nei suoi confronti, sfociata in condanna, ed inoltre il fatto che lo stesso si era da sempre disinteressato di curare gli interessi della famiglia tant'è che, sebbene impegnato solo per pochi mesi l'anno in un oleificio, e svolgendo occasionalmente lavoro nelle serre, non devolveva nulla in favore della famiglia, ma piuttosto spendeva le proprie entrate in alcolici, vivendo in uno stato di costante alterazione psicofisica da sostanze alcoliche
(cfr., p. 6 e 7, decreto TM, cit.).
Il sig. non si è costituito in giudizio;
pertanto, non ha provato a contestare gli addebiti mossi CP_1 dalla moglie, provando un'anteriore e ormai irreversibile rottura del rapporto coniugale
Le allegazioni di parte ricorrente trovano, quindi, oggettivo riscontro negli elementi in atti complessivamente valutati, ed invero quanto sostenuto in giudizio dalla è stato fatto oggetto di CP_1 una querela assai dettagliata prodotta in atti, e indiretta conferma si è avuta con le determinazioni assunte dal tribunale per i minorenni di Catania, il quale, con il decreto conclusivo del procedimento VG N.
429/2021 ha così deciso: DI , nato a [...] – Romania – il 16/12/1991, elett. Dom. CP_1 in RI via Carlo Alberto n. 313 presso lo studio dell'avv. Gaetano Puglia decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori nato a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato a [...] il 2875/2015, nato a [...] il [...] e CP_2 Parte_2
, nata a [...] il [...]. Dispone il divieto di contatti e incontri tra il padre Controparte_3
e i minori, oltre al divieto di consegna al padre”.
Pertanto, viene accolta sia la richiesta di addebito, sia, preso atto della decisione del tribunale dei minorenni, di affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, essendo stato reciso il legame genitoriale del padre.
Con riferimento alle questioni economiche valgano le seguenti considerazioni. pagina 4 di 6 Parte ricorrente sin dalla genesi del presente processo ha allegato che l'unico percettore di redditi era il marito. La sig.ra non poteva svolgere attività lavorativa atteso che, in considerazione del Parte_1 relativo numero, doveva prendersi cura dei quattro figli e della casa.
Nel corso del processo la situazione economica della ricorrente sembra essere minimamente migliorata, anche grazie alla pensione di invalidità percepita da due dei quattro figli per patologie invalidanti e grazie al fatto che la stessa ricorrente percepisce l'assegno unico e ha iniziato a fare qualche lavoretto per mantenere lei stessa e i figli (non è stato allegato alcun cedolino afferente alla pensione dei figli, ma ricaviamo tali dati dal decreto definitivo del tribunale per i minorenni di Catania).
È di tutta evidenza che si tratta comunque di esigue somme che di certo non sono sufficienti per sopperire all'originaria presenza nel nucleo familiare del reddito paterno, attesa la dichiarazione ISEE della ricorrente che ammonta ad appena euro 2.800,00.
Deve, pertanto esser confermato l'obbligo di mantenimento dei figli minori posto a carico del sig.
in sede di udienza presidenziale, pari ad euro 150 mensili a figlio (euro 600,00 totali CP_1 mensili). A tale importo, rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, potrà cumularsi l'assegno unico universale per i figli, da attribuirsi, a partire dalla pubblicazione della presente sentenza, per intero alla madre collocataria, ove ne sussistano i presupposti per richiederlo.
Alla luce delle superiori considerazioni, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Visto il protocollo intervenuto tra il presente tribunale e il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati della parte ammessa al gratuito patrocinio per le cause ad elevato tasso di ripetitività e standardizzazione degli atti, tra cui quelle in materia di famiglia,
n. 3414/U del 27/9/2023, con importi già determinati in misura dimidiata, esse si liquidano, in misura piena, in euro 3.800,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'erario, giusta ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio celebrato in Romania il 16/12/1991, trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di
RI in data 18/11/2021 nella parte II, serie C, con addebito a;
CP_1
• prende atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di , disposta con decreto CP_1 del tribunale dei minorenni di Catania, del decreto del 17/7/2023, dispone in favore di Parte_1
l'affidamento esclusivo dei quattro figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il 2875/2015, nato a [...] il [...] Controparte_2 Parte_2
pagina 5 di 6 e nata a [...] il [...]; Controparte_3
• pone a carico di a far data dal deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo di versare CP_1
a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00 quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli (euro 150,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, al netto dell'assegno unico familiare;
• attribuisce a , nell'interesse dei figli, a far data dalla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, il diritto di percepire integralmente l'eventuale assegno unico familiare;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre s.p.a.d.
Così deciso in Ragusa, 10/07/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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