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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai SIg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla ConSIliere dr. Alida Marinuzzi ConSIliere rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentata, assistita e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Alessandro Duca e Fabrizio Giustolisi appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fazio Controparte_1 appellato
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia la Corte Di Appello di Palermo: Preliminarmente dire e dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile il presente appello e tutte le domande ivi contenute e nel merito accoglierlo perchè fondato in fatto ed in diritto ed assistito da prove idonee e pertanto riformare la sentenza impugnata;
accogliere, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e le domande ivi contenute e cioè le seguenti ritenere e dichiarare la responsabilità della SI.ra
[...]
per i fatti meglio descritti in narrativa e, dunque, illegittimo il comportamento di controparte per le causali ed i fatti CP_1 esposti ed, in ogni modo, correlato allo scarico di rifiuti sul terreno della ricorrente. Conseguentemente, condannare la SI.ra
al risarcimento dei danni in favore della SI.ra nella misura corrispondente al costo delle Controparte_1 Parte_1
1 opere ed agli oneri necessari alla bonifica del terreno di proprietà della ricorrente ed al ripristino dei luoghi, pari ad €. 16.200,00 (oltre IVA al 22%), incluso il costo dei certificati di analisi del terreno con test di cessione, oltre €. 1.387,40 (oltre IVA al 22% e CPA al 4%), secondo quanto prescritto nella CTU disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n.R.G. 3283/15 del Tribunale di Palermo;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare altresì la SI.ra al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla SI.ra , pari ad €. 4.000,00 Controparte_1 Parte_1 (o la maggior somma che risulterà dovuta), imputabili al mancato godimento di parte del terreno, da valutarsi in tutto e/o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare la resistente al risarcimento delle spese correlate all'accertamento tecnico preventivo per il compenso liquidato al CTU, €. 2.088,00 (inclusa IVA e CPA) per le spese di assistenza legale, oltre €.76,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria. In via subordinata, condannare la SI.ra all'esecuzione delle opere necessarie alla bonifica del terreno di Controparte_1 proprietà della SI.ra secondo quanto prescritto nella CTU disposta nel giudizio di accertamento tecnico Parte_1 preventivo iscritto al n.R.G. 3283/15 del Tribunale di Palermo, nonché condannare altresì la SI.ra al Controparte_1 risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla SI.ra , pari ad €. 4.000,00 (o la maggior somma che risulterà Parte_1 dovuta), imputabili al mancato godimento di parte del terreno, da valutarsi in tutto e/o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare la resistente al risarcimento delle spese correlate all'accertamento tecnico preventivo per il compenso liquidato al CTU, €. 2.088,00 (inclusa IVA e CPA) per le spese di assistenza legale, oltre €.76,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria In ogni caso: con la condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « Voglia la Corte di Appello di Palermo preliminarmente, dichiarare la improponibilità ed inammissibilità del presente gravame, per i motivi meglio indicati in narrativa;
nel merito, e senza recesso alcuno della predetta eccezione preliminare, rigetti l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, confermi in toto la sentenza Parte_1 n.3923/2018 emessa dal Tribunale di Palermo. Con la condanna della appellante al pagamento delle spese di lite anche per questo grado del giudizio giusta notula allegata, da distrarre in favore dello scrivente Procuratore che dichiara di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
proprietaria di un immobile situato in San Cipirello (PA), ha promosso un Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo, denunciando la presenza di scarichi fognari e materiali di risulta nel proprio fondo, che riteneva provenienti dalla proprietà confinante della SI.ra . La ricorrente ha chiesto al Tribunale di Palermo di Controparte_1 accertare in via cautelare tali presenze, dichiarare leso il proprio diritto di proprietà, quantificare i danni subiti e condannare la resistente per violazione dell'art. 2043 c.c.
La SI.ra si è costituita, contestando quanto affermato dalla controparte nella CP_1
memoria del 1° aprile 2015.
Il Tribunale ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale ha verificato che l'immobile della resistente era regolarmente collegato alla rete fognaria comunale, escludendo qualsiasi collegamento con la tubazione segnalata dalla ricorrente. Tuttavia, il
CTU ha rilevato la presenza di materiali di risulta nel fondo della SI.ra , Pt_1 ipotizzandone la provenienza dal fondo in comproprietà della . CP_1
2 Sulla base di tali risultanze, la SI.ra ha presentato ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Pt_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità della SI.ra , la condanna al CP_1 risarcimento dei danni o alla bonifica del terreno, nonché il rimborso delle spese legali e di
CTU.
La resistente si è costituita nuovamente, ribadendo le proprie contestazioni nella memoria depositata l'11 gennaio 2016.
Il Tribunale ha disposto il mutamento di rito, autorizzando il deposito di memorie istruttorie e l'assunzione di prove.
All'esito dell'istruttoria, con Sentenza n. 3923/2018 del 18.09.2018, il Tribunale di
Palermo ha rigettato integralmente le domande attoree, condannando la SI.ra alle Pt_1 spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello, notificando l'atto a Parte_1
mezzo PEC. La si è costituita anche in secondo grado, contestando le pretese CP_1 avversarie e richiamando le eccezioni già sollevate in primo grado, evidenziando l'assenza di nuovi elementi idonei a modificare la decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 marzo 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo d'appello, la ha contestato la sentenza di primo grado, Pt_1 sostenendo che il Tribunale ha interpretato in modo erroneo le risultanze istruttorie, sottovalutando i riscontri della CTU e le prove documentali offerte. Ha inoltre criticato l'interpretazione del giudizio di “verosimiglianza” formulato dal CTU.
Tale doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale richiede la prova di un fatto doloso o colposo, un nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, e l'ingiustizia del danno.
Tale prova, secondo l'art. 2697 c.c., grava integralmente sull'attore.
Nel caso di specie, le indagini svolte dal CTU hanno escluso che gli scarichi fognari
3 dell'immobile della SI.ra confluissero nel fondo della SI.ra . CP_1 Pt_1
Inoltre, sebbene il CTU abbia rilevato la presenza di materiali di risulta, ha ipotizzato che questi siano stati abbandonati da ignoti attraverso la particella n. 131, accessibile dalle strade pubbliche.
Il CTU ha potuto ovviamente formulare un giudizio di verosimiglianza sulla base delle evidenze disponibili, mancando prove dirette del fatto.
D'altra parte, secondo l'articolo 2043 del Codice civile, è l'attrice che deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita.
Non è invece compito del convenuto dimostrare un'alternativa vicenda o prospettare ipotesi diverse rispetto a quelle avanzate dall'attrice.
In questo caso, la danneggiata non ha fornito prova che la proprietaria della particella 507 abbia sversato i rifiuti nel terreno particella 1264.
Al riguardo, le prove testimoniali sono inidonee alla prova del fatto in quanto i testi hanno reso dichiarazioni contraddittorie che non dimostrano quanto oggetto del giudizio, cioè
l'avvenuto sversamento di rifiuti dalla nel terreno di proprietà dell'appellante. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che la SI.ra fosse responsabile CP_1 quale proprietaria della particella n. 131, da cui si sarebbero originati i materiali di risulta.
Ha invocato obblighi di vigilanza e custodia a carico della resistente.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 841 c.c., la recinzione di un fondo è una facoltà e non un obbligo.
L'assenza di recinzione, pertanto, non configura negligenza imputabile al proprietario.
Inoltre, l'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia, presuppone che l'evento dannoso sia direttamente provocato dal dinamismo intrinseco della cosa, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.
In assenza di prove idonee a dimostrare la responsabilità della SI.ra , l'appello è CP_1
4 infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022 in euro 2.800,00 oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1.rigetta l'appello proposto avverso la Sentenza n. 3923/2018 resa in data Parte_1
18.09.2018 dal Tribunale di Palermo;
2.condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite di questo grado che liquida in euro 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione a favore dell'Avv. Daniele Fazio;
3.dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 28.11.2024
Il ConSIliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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