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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1987/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. CARLI MASSIMILIANO e dell'avv. CARLI CLAUDIO con domicilio eletto in VIA DEL FANTE, 5, 37122 VERONA;
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(CF/P.IVA ) CP_2 P.IVA_1
Entrambi contumaci
(C.F. e P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO TEDESCHI, con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, Via Adigetto n. 11
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
PARTE ATTRICE:
“IN VIA PRINCIPALE pagina 1 di 12 Accertarsi e dichiararsi la responsabilità - corresponsabilità del Sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro de quo, determinandone la misura secondo legge e giustizia e conseguentemente condannarsi i convenuti sotto il vincolo della solidarietà tra loro a risarcire all'attore i danni tutti subiti in proporzione del grado di responsabilità accertato e dichiarato a carico del sig. , danni che si indicano, salvo diversa misura stabilita di giustizia, in Euro Controparte_1
54.836,00.- per danno biologico e non patrimoniale, Euro 60.000.- per danno da invalidità specifica, ovvero per quest'ultimo in una somma equitativamente determinata secondo giustizia, oltre ad Euro
9.929,39.- per spese mediche come determinate in CTU, con rivalutazione monetaria sulla somma complessivamente liquidata e non aggiornata e con interessi di legge dalla data del sinistro al saldo.
IN OGNI CASO
Spese, compenso professionale e rimborso forfettario 15%, oltre a rimborso delle spese di CTP e oneri di legge tutti dovuti interamente rifusi”.
PARTE CONVENUTA:
“Nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi.
In via subordinata istruttoria: si insiste nelle istanze e deduzioni istruttorie tutte formulate nella seconda e terza memoria depositate ai sensi dell'art. 183, VI° comma, cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore cita i convenuti per conseguire la loro condanna al risarcimento dei Parte_1
danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso a Verona il 2 luglio 2015, ore 7,35, allorché, in sella alla sua bicicletta, venne a scontrarsi pressoché frontalmente con l'autocarro Fiat Iveco di proprietà di assicurato da e condotto da Controparte_4 Controparte_3 Controparte_1
Si è costituita in giudizio la sola la quale ha contestato la ricostruzione attorea dei Controparte_3
fatti, ascrivendogli la totale responsabilità nella causazione del sinistro, chiedendo l'integrale rigetto delle domande.
La causa è stata istruita a mezzo CTU dinamica ed ulteriore integrazione, entrambe a firma dell'ingegner e a mezzo CTU medico legale, a firma del professor Persona_1 Persona_2
L'attività istruttoria svolta si ritiene esaustiva. Si respingono pertanto le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
OSSERVA
pagina 2 di 12 Ai fini della ricostruzione del sinistro è utile anzitutto la documentazione video registrata dalla telecamera fissa collocata sull'aiuola spartitraffico di via Pallone in Verona (lato Ponte Aleardi) e la documentazione fotografica depositata.
Dai filmati si ricava come l'attore procedesse in bicicletta su via del Pontiere per svoltare a sinistra e immettersi su via del Pallone, quando, ad un certo punto, nell'area di incrocio è andato a collidere frontalmente (impatto tra la parte anteriore della bicicletta con la parte fronto-laterale sinistra dell'automezzo) con l'autocarro condotto da , che procedeva da via Ponte Rofiolo in Controparte_1
direzione via del Pontiere. Che il ciclista avesse intrapreso l'incrocio con l'intento di svoltare a sinistra ed immettersi in via del Pallone con direzione Piazza Bra appare evidente dalla posizione tenuta sulla carreggiata, sul lato sinistro della corsia di pertinenza e non sul lato destro, come si vede dalle immagini, e dalla traiettoria tenuta sino all'impatto. Il ciclista è pervenuto all'urto con la ruota inclinata verso sinistra, come anche confermato dall'arretramento e dallo spostamento verso destra subito dalla ruota rispetto all'asse principale longitudinale della bicicletta. Il punto d'urto tra i due mezzi è individuato con chiarezza nelle immagini sia quanto al punto d'impatto sulla strada, sia quanto a punto d'impatto tra i due mezzi, grazie alla documentazione fotografica e video (si veda, in particolare, pag.
26 della prima CTU dinamica).
Si condividono le valutazioni del CTU, ing. anche quanto a velocità tenuta dai due mezzi e Per_1
quanto a descrizione della condotta di guida dei rispettivi conducenti. Può quindi dirsi che la velocità del furgone al momento dell'urto si collochi tra i 20-22 km/h e la velocità prima dell'azione frenante
(azione percepibile nel video e riscontrabile dalle tracce di frenata sull'asfalto) tra i 35-40 km/h.
Di contro la velocità tenuta dal velocipede è stimabile tra i 20 e i 25 km/h.
Nelle considerazioni e conclusioni finali del primo elaborato il CTU ascrive il verificarsi del sinistro alla condotta del ciclista, che nell'occasione non ha concesso la precedenza al furgone, come invece prescritto dall'articolo 145 del codice della strada, salvo lasciare spazio alla valutazione dell'eventuale incidenza della condotta di guida del conducente del furgone, che, in termini di prudenza generale, avrebbe potuto procedere più verso destra in fase di incrocio, lasciando un maggior franco di sicurezza.
Nel primo elaborato il CTU non ha ravvisato specifiche violazioni al codice della strada in capo al conducente dell'autoveicolo, individuando in 50 km/h il limite massimo di velocità prescritto.
Parte attrice ha contestato la CTU e, in particolare, l'indicazione del limite massimo di velocità cui si sarebbe dovuto attenere il conducente del furgone, chiedendo sul punto l'integrazione dell'elaborato.
Il CTU è stato quindi incaricato di un ulteriore approfondimento su questo specifico tema, approfondimenti effettuato anche considerando le disposizioni relative all'area ZTL, alle “zone verdi” e analizzando le ordinanze comunali. L'urto si è verificato in zona all'epoca collocata in ZTL “zona pagina 3 di 12 Filippini” e all'interno di zona verde. Nella “zona verde “vige il limite di velocità di 30 km/h. Il CTU ha approfondito il tema della segnaletica stradale all'epoca del sinistro, premettendo che i cartelli di limite zonale virgola che istituiscono un limite specifico di velocità, non devono essere ripetuti a valle di ogni intersezione, come da articolo 104, comma due del codice della strada. In sostanza l'intersezione con altre strade non annulla il limite di velocità segnalato con il cartello zonale. La ricostruzione del CTU riguarda le varie vie di possibile provenienza verso la zona di incrocio da parte del furgone, traendo conferma della presenza in tutti i casi di segnali di limite zonale con velocità massima prescritta di 30 km/h.
Ne discende, condivisibilmente rispetto alle conclusioni di pagina 24 del CTU, che il sinistro si è verificato su via Pallone, nella zona verde come istituita amministrativamente, all'interno di ZTL, come istituita amministrativamente (fuori dalla ZT secondo la segnaletica dell'epoca), in un ambito spaziale con limite massimo di velocità di 30 km/h per ambo i veicoli coinvolti, in ragione del limite di 30 km orari per la zona verde e per la segnaletica verticale lungo tutti gli accessi di cui si è detto.
Se, quindi, il limite massimo di velocità cui si sarebbe dovuto attenere anche il furgone nell'intraprendere l'incrocio era di 30 km/h, appare riscontrabile un eccesso di velocità (la velocità di marcia riscontrata dal CTU è compresa tra i 35 ed i 40 km/h).
Nella bozza della CTU integrativa innanzitutto si confermano parzialmente le precedenti conclusioni: la causa tecnica del sinistro è indicata nel comportamento assunto dal ciclista, che, arrivato pressoché al centro dell'intersezione spostandosi da destra verso sinistra con il furgone che sopraggiungeva dall'opposta direzione di marcia, non ha concesso la dovuta precedenza di cui all'articolo 145 del codice della strada. Quanto al conducente del furgone, è ribadito che in termini di prudenza generale avrebbe potuto spostarsi più a destra in fase di incrocio. Si dà comunque atto che il conducente procedeva ad una velocità eccedente limite massimo zonale di 30 km orari, ma si precisa che, se anche il furgone avesse marciato entro i limiti, il sinistro si sarebbe comunque verificato per effetto della velocità della bicicletta;
al più la velocità tenuta dall'automezzo può avere avuto incidenza sugli esiti riportati dal ciclista.
Alle osservazioni del CTP attoreo il CTU risponde in modo adeguato e convincente, anche prendendo in considerazione un'ulteriore possibilità ricostruttiva in base alle osservazioni del CTP attoreo. In particolare, in ordine a quanto osservato circa l'evitabilità del sinistro da parte del conducente del furgone (pagina 31) e allo sviluppo di un giudizio controfattuale in modo diverso, tenendo cioè anche conto dell'intervallo psicotecnico convenzionale di percezione reazione al pericolo, il furgone si sarebbe arrestato 2,1 metri prima dell'ambito dell'impatto (la valutazione del CTU è in termini di 0,9
pagina 4 di 12 metri prima), con una differenza di valutazione di poco più di 1 metro e in termini di tempo di quattro decimi di secondo.
Si condivide quanto precisato a pagina 33 dal CTU, ossia che, anche considerate le manovre effettivamente intraprese dal ciclista, che non ha attuato alcuna modifica di traiettoria o attività frenante significativa, lo scontro sarebbe stato comunque inevitabile, e il ciclista non sarebbe riuscito a portarsi oltre il furgone.
Per brevità quindi si richiama il riepilogo conclusivo riportato dal CTU all'esito delle osservazioni dei
CTP, di cui a pagina 34 e seguenti della relazione integrativa.
Tanto premesso, nella condotta di guida di ambo i conducenti coinvolti si sono riscontrate violazioni al codice della strada. Quanto al conducente del furgone per la velocità di 10-5 chilometri orari superiori al limite vigente e, comunque, per non avere moderato la velocità in modo idoneo ad evitare eventuali pericoli. Quanto al ciclista per l'omessa precedenza al furgone, oltre che per non avere tenuto una condotta prudente, posto che non si segnalano né frenate, né cambi di traiettoria, tanto da potere effettivamente ipotizzare una disattenzione (anche a prescindere dalla valutazione effettuata al riguardo dal teste oculare ) o sottovalutazione della manovra comunque pericolosa di Testimone_1
attraversamento di intersezione stradale con svolta da destra a sinistra. Sul punto non rileva l'osservazione del CTP secondo cui il ciclista dalla sua posizione non poteva apprezzare la velocità di marcia del furgone, perché ciò lo avrebbe dovuto indurre a non effettuare la manovra (pag. 30/31 CTU integrativa).
La giurisprudenza di legittimità a proposito di concorso di colpa della vittima nella causazione del danno e di giudizio controfattuale così precisa: “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227, comma uno, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'oppressore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Cass. 23804/2024).
La valutazione non può che avere quale punto di partenza quello che è il danno-evento, vale a dire, per quanto qui rileva, quelle che sono le specifiche lesioni personali riportate dal ciclista, la cui descrizione
è traile dalla documentazione medica e dalle risultanze della CTU a firma del professor vale Per_2
a dire “politrauma contusivo, produttivo di lussazione della spalla destra (ridotta spontaneamente), lussazione posteriore dell'anca destra con frattura del pilastro acetabolare posteriore e lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro”.
pagina 5 di 12 Ebbene, ferma restando l'inevitabilità dell'impatto, di cui si è detto, non appare possibile, se non in termini del tutto incerti, determinare quali sarebbero state le specifiche lesioni che avrebbe riportato il ciclista e le ulteriori conseguenze in termini di inabilità/invalidità nell'ipotesi in cui, secondo la prospettazione controfattuale del CTP attoreo, il conducente del furgone avesse in precedenza tenuto la velocità massima di 30 km/h.
Nella decisione deve tenersi conto sia della presunzione juris tantum di cui all'articolo 2054 c.c., che trova applicazione anche in caso di collisione di automezzo con bicicletta, quale norma sussidiaria, laddove cioè non sia possibile in concreto l'accertamento della colpa esclusiva o del grado di colpa di ciascuno dei conducenti ai sensi dell'articolo 1227 c.c., sia della regola del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” a base della valutazione del nesso causale nei giudizi civili.
Si ritiene che un prevalente contributo causale sia stato dato dal ciclista nel momento in cui, a prescindere dalla velocità tenuta dal furgone per come ricostruita in CTU, furgone comunque avvistabile, non ha dato la precedenza al mezzo sopravveniente. D'altro canto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. 9528/2012; in senso conforme Cass. 3223/2013)
“l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente”.
Ebbene nel caso in esame si ritiene che l'inevitabilità dell'impatto sia ascrivibile in misura maggiore alla mancata precedenza da parte del ciclista, posto che, quand'anche il furgone avesse tenuto una velocità di marcia di 30 km/h, l'urto vi sarebbe comunque stato.
Per altro verso, entrambe le parti hanno violato specifiche norme del codice della strada: il limite massimo di velocità e l'omessa precedenza, entrambe violazione di per sé gravi. Il CTU, sia pure in termini di prudenza generale, segnala come il conducente del furgone avrebbe potuto tenere una traiettoria più a destra. Ancora, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
30089/2024), “in tema di circolazione stradale, costruisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento”. Nel caso in esame nessuno dei due conducenti pare esente da tale pagina 6 di 12 addebito di negligenza, considerata l'intersezione stradale, di per sé pericolosa, oltre che la zona ove è avvenuto il sinistro, frequentata, e l'orario in cui il traffico ed il passaggio di mezzi è sostenuto.
Benché come anticipato, sia riscontrabile maggiore responsabilità in capo al ciclista (se il ciclista avesse atteso ad intraprendere la manovra di svolta e avesse dato la precedenza, l'impatto non si sarebbe verificato, mentre un impatto vi sarebbe ugualmente stato se il furgone fosse avanzato a velocità di 30 km/h), tuttavia è ravvisabile un concorso di colpa del conducente il furgone in relazione alle effettive lesioni riportate dall'attore. È lecito presumere – anche secondo massime di comune esperienza – che ad una minore velocità di impatto sarebbero conseguite lesioni di minore entità.
Appare pertanto congruo ripartire il grado di colpa per il 70% in capo al ciclista e per il 30% in capo al conducente dell'autoveicolo.
2) Determinazione del danno.
Si condividono le risultanze cui perviene il CTU, professor in ordine alla piena Persona_3
compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con il sinistro oggetto di causa: le valutazioni sono infatti frutto di attento esame documentale, oltre che di visita della parte periziata e di argomentazioni logiche prive di incongruenze. Per brevità si rinvia all'elaborato.
I postumi dell'incidente sono: quanto ad inabilità temporanea:
- 35 giorni al 100%;
- 40 giorni al 75%;
- 90 giorni al 50%;
- 60 giorni al 25%;
quanto a postumi permanenti:
- 11%.
Appare sin d'ora necessario affrontare il tema della compromissione della capacità lavorativa specifica, in relazione alla quale il CTU conclude: “… si ritiene giustificato un periodo di invalidità temporanea totale di tre mesi nonché postumi permanenti nella misura dell'undici percento”.
Sul piano processuale parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, depositata il 04/12/2024 dall'attore (di fatto contemporaneamente al foglio di precisazione delle conclusioni in sede di udienza a trattazione scritta), rilevando da un lato la maturazione delle preclusioni processuali, dall'altro che parte attrice non aveva mai dimostrato sino ad allora la propria attività lavorativa. L'attore aveva sì indicato la compromissione della capacità lavorativa specifica, chiedendo, però, come da propria perizia di parte, che il danno fosse stimato in via pagina 7 di 12 equitativa con un incremento del danno risarcibile tabellare quantificato. Ritiene quindi che, al più, per stessa domanda attorea il pregiudizio sia risarcibile in termini di cinestesi lavorativa, pur sempre nell'ambito del danno non patrimoniale.
L'attore replica affermando la tempestività della produzione documentale, in quanto sopravvenuta, e rilevando che sin dall'introduzione del giudizio è stato chiesto il ristoro del danno patrimoniale da limitazione della capacità lavorativa specifica.
Che l'attore all'epoca del sinistro svolgesse attività lavorativa è dimostrato dal documento 1, ossia dalla certificazione medica di infortunio lavorativo Inail, prodotto in uno con l'atto di citazione, in cui quale datore di lavoro è indicata l'Università degli studi di Verona, Piazzale Aristide Stefani 1. L'attore allega in citazione che all'epoca del sinistro (2 luglio 2025) era medico specializzando in ginecologia ed ostetricia. Tale condizione professionale è ribadita nella perizia medico-legale attorea, risalente al luglio 2017.
In citazione (la causa è risulta iscritta nel settembre 2021) non è precisato quale fosse all'attualità la professione svolta o a che punto fosse il percorso di specializzazione.
Quanto alla situazione reddituale dell'attore nulla è documentato entro le preclusioni di legge, né in relazione all'epoca del sinistro, benché già lavorasse, né in relazione al periodo successivo.
Peraltro sia in citazione che nella memoria numero 1, ex articolo 183 comma 6, cc, per quanto si faccia riferimento alla capacità specifica di lavoro (pag. 4 citazione), è indicato un criterio di liquidazione ispirato ad equità, ossia un appesantimento dei punti percentuali riscontrati, riportando e facendo proprio lo stralcio contenuto nella perizia di parte.
La documentazione prodotta dall'attore il 4.12.2024, ossia la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, presentata il 23.10.2024, è l'unico documento disponibile relativo al reddito percepito.
Deve però rilevarsi che di tale documentazione – tesa a dimostrare, quanto meno per l'anno 2023 – il reddito da lavoro dell'attore – non si può tenere conto.
Dalla stessa documentazione emerge con chiarezza come per tutto l'anno 2023 l'attore abbia quanto meno lavorato quale dipendente, attività cui è affiancata la libera professione.
Se ne desume, quindi, che l'attore avrebbe potuto in corso di causa documentare, se del caso anche quale fatto nuovo sopravvenuto, l'inizio dell'attività lavorativa svolta in libera professione o il nuovo impiego subordinato, fermo restando che già entro le preclusioni di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. avrebbe avuto modo di documentare i redditi percepiti dal contratto di specializzando. Nel caso in esame, la concreta capacità di guadagno dell'attore non è “fatto nuovo sopravvenuto”, che il documento tenda a dimostrare, visto che già lavorava, sia pure come specializzando, all'epoca del sinistro, né lo è l'attività di medico specialista svolta già da tempo. La dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 è sì di pagina 8 di 12 formazione successiva (peraltro anche in ragione della data di presentazione della dichiarazione fiscale, effettuata dall'attore il 23 ottobre 2023), ma non lo è il fatto che l'attore lavorasse, tanto più che i correlati guadagni ben potevano essere documentati ad esempio tramite le buste paga, CUD, dichiarazioni dei redditi precedenti.
Peraltro, anche se si volesse tenere conto del documento, deve rilevarsi come l'onere della prova del danno anche in ordine alla sua quantificazione gravi sulla parte che lo richiede. È invocato da parte attrice il principio dell'integralità del risarcimento del danno, ma nel caso in esame non ne sono dimostrati i presupposti, in particolare in che termini i postumi del sinistro si proiettino in prospettiva futura e abbiano già inciso per il passato. Anzitutto l'attore lavora quale dipendente, il che fa ritenere – lo si ribadisce – in assenza di specifiche allegazioni e prove sul punto, ad esempio sul fatto che all'attualità abbia diminuito l'orario di lavoro rispetto al passato, che la sua capacità di guadagno non sia sotto questo profilo intaccata. Del resto non è stato prodotto il contratto di lavoro, né buste paga da cui desumere gli orari di lavoro effettivamente svolti. Ora tale dato, unitamente al fatto che non siano noti i tempi di lavoro svolti in libera professione dall'attore, non consente nemmeno di apprezzare sul piano pratico, al di là della stima in CTU della diminuzione della capacità lavorativa specifica, se e quanto effettivamente i postumi del sinistro stiano incidendo sull'attuale capacità di guadagno, né consentono di stimare quanto potrebbero incidere sulle future possibilità di reddito.
In sostanza, quindi, aldilà dell'inammissibilità del documento, esso è anche irrilevante in quanto non vi
è alcun documento precedente che consenta il raffronto dei guadagni e, quindi, di apprezzare se in concreto vi sia un effettivo danno patrimoniale, e, in caso affermativo, di quantificarlo.
Peraltro, laddove vi sia la possibilità di documentare tali aspetti (come nel caso in esame) non vi è spazio per una valutazione meramente equitativa, qual è quella originariamente richiesta.
Conseguentemente la percentuale di perdita di capacità di lavoro specifico, pure indicata in CTU, non può portare al riconoscimento di un importo per il risarcimento di un danno patrimoniale non dimostrato, ma, al più, può essere valorizzata in termini di cinestesi lavorativa nell'ambito del danno non patrimoniale.
Si premette che la liquidazione del danno deve operarsi in base ai criteri attualmente a disposizione, ossia in base alla Tabelle di Milano 2024 (si precisa che la Tabella Unica Nazionale di cui al dpr n.
12/2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, per espressa disposizione dell'art. 5 si applica unicamente ai sinistri occorsi dopo tale data).
In tema di riconoscimento del pregiudizio da cinestesi lavorativa, considerata la professione e la specializzazione scelta e che, per le ragioni indicate in CTU sia pure in ordine alla capacità di lavoro specifica, da intendersi qui richiamate appare congruo applicare la personalizzazione massima, anche pagina 9 di 12 tenuto conto della significativa percentuale di compromissione della capacità di lavoro specifica, valorizzabile in termini di maggiore fatica, sforzo e onere nella propria attività. Quanto alla determinazione del punto base per l'inabilità temporanea si ritiene congruo determinalo in euro 120,00, considerate le cure somministrate in conseguenza del sinistro e, altresì, sul piano soggettivo, le preoccupazioni anche circa il proprio futuro professionale, sino ad allora orientato ad una specializzazione ben definita e, quindi, circa la propria effettiva realizzazione sul piano lavorativo rispetto alle proprie inclinazioni ed aspirazioni già all'epoca in via di concretizzazione.
Tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro (27 anni), e tenuto conto delle risultanze della CTU, se ne ricavano i seguenti importi:
- danno da invalidità temporanea complessivo: euro 15.000,00;
- danno permanente complessivo euro 45.736,00;
Ne deriva l'importo complessivo di euro 60.763,00.
Secondo i principi espressi da Cass. SS.UU. 1712/1995, il suddetto importo va devalutato alla data del sinistro (2 luglio 2015: euro 50.217,36) e con applicazione degli interessi di legge sulla somma via via rivalutata. Ne risulta all'attualità la somma di euro 67.068,65.
Considerato il concorso di colpa del danneggiato (70%), i convenuti in solido tra loro vanno condannati a pagare all'attore la somma di euro 20.120,47 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, espressa all'attualità, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3) Danno emergente.
Il CTU riconosce la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore in euro 9929,39.
Sul punto parte convenuta contesta l'importo sottolineando l'incidenza nei costi della scelta di farsi curare presso strutture private, anziché presso il Servizio Sanitario Nazionale.
La somma va riconosciuta. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29308/2023) ha espresso il chiaro principio secondo cui “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale”.
Nel caso in esame, oltre alla legittimità della scelta di farsi curare presso strutture private, gli importi paiono del tutto compatibili con le cure e le prestazioni rese, senza che constino somme sproporzionate o comunque eccessive.
Anche tale somma, a partire dall'esborso, è soggetta ad applicazione degli interessi di legge sugli importi rivalutati anno per anno.
pagina 10 di 12 Considerato che gli esborsi sono concentrati tra luglio e ottobre 2015 (con una maggiore incidenza iniziale) pare congruo operare la rivalutazione a partire dalla data intermedia del 15 agosto 2025. Ne deriva l'importo, all'attualità, di euro 13.234,32.
In ragione del concorso di colpa del danneggiato per il 70%, i convenuti sono tenuti a risarcire il danno emergente a mezzo pagamento all'attore di euro 3.970,29.
Complessivamente, quindi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è dovuta dai convenuti la somma di euro 24.090,766, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
4) Spese di lite e di CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile a carico delle parti convenute in relazione a quanto riconosciuto, in base ai parametri vigenti, valori medi per ogni fase di giudizio, come da dispositivo.
Quanto alle spese delle CTU svolte, considerato la reciproca parziale soccombenza in relazione soprattutto al concorso di colpa del danneggiato, appare congruo disporne il riparto al 50% tra l'attore e le parti convenute, ferma la solidarietà esterna delle parti nei riguardi dei CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previo riconoscimento del concordo di colpa dell'attore nella causazione del sinistro in misura del 70%, così dispone:
- Condanna le parti convenute in solido a versare all'attore la somma complessiva di euro
24.090,766 (di cui euro 20.120,47 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 3.970,29 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni in ordine al lucro cessante da compromissione della capacità lavorativa specifica;
- Condanna le parti convenute in solido tra loro a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.838,55 per compensi, oltre al rimborso forfettari al
15% delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
- Nei rapporti interni pone definitivamente le spese delle CTU, liquidate con separati provvedimenti, per il 50% a carico dell'attore e per il 50% a carico dei convenuti (ferma la solidarietà esterna delle parti nei riguardi dei CTU).
pagina 11 di 12 Verona, 9 aprile 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 12 di 12