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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2024, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 7407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7407 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.10.2023 avente ad oggetto donazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via S. Lucia, 15 presso lo studio dell'Avv. Carlo Carile e dell' avv. Alessandra
Carile che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. elettivamente domiciliati in Caserta alla
[...] C.F._3 via F. Turati, 83 presso lo studio dell' avv. Antonio Scirocco che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
1 R.G. n. 7407/2021
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4
Caserta alla via F. Turati, 83 presso lo studio dell' avv. Antonio Scirocco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
C.F. nata a [...] l' Controparte_4 C.F._5
11-7-1933 ed ivi residente a[...]
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
C.F. P IVA in Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. con sede in Frattamaggiore alla via Ianniello, 97
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 ottobre 2023, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice -sulla premessa di essere erede legittima, unitamente ai fratelli , ed ed alla madre CP_1 CP_2 Controparte_3
, del de cuius (nato ad [...] il [...] e Controparte_4 Persona_1 deceduto in Napoli in data 4.3.2004, doc. 3, 4) esponeva che: all'atto della morte, nel patrimonio del de cuius non era stato rinvenuto alcun bene mobile o immobile da dividere tra gli eredi, in quanto lo stesso aveva disposto di tutti i suoi beni in vita;
che essendovi una evidente sperequazione tra le donazioni operate in vita dal padre in favore dei fratelli e quelle eseguite in proprio favore, aveva avvitato delle indagini dirette a verificare l'esatto ammontare del patrimonio paterno e la consistenza dei beni donati;
che
a seguito di accertamenti apprendeva che il defunto padre in data 9.6.1994 donava alla sorella una Farmacia a Gaeta (Farmacia Piccirillo) del valore di circa 4 miliardi CP_3 di vecchie lire mediante una donazione indiretta (all'epoca la sorella aveva solo CP_3
2 R.G. n. 7407/2021
28 anni); che in data 23 Aprile 2001 il padre donava al fratello la nuda proprietà CP_1 di svariati terreni in Afragola indicando in atti un valore risibile (terreni che poi erano stati in parte oggetto di espropriazione per pubblica utilità nel 2007 per un valore di circa euro 1.300.000,00); che in data 4.2.1997 il de cuius aveva ceduto le quote della società
“Giga Immobiliare s.a.s. di GI SE (ora in Controparte_5 favore dei figli e (cfr. atto per Notaio del 4 Febbraio CP_1 CP_2 Persona_2
1997, Rep. n. 133658, registrato a Napoli il 11.2.1997 al n. 250500,); che tale cessione dissimulava una donazione nulla per carenza di forma;
che invano era stato esperito il tentativo di mediazione
Deduceva, in particolare, che con il predetto atto di cessione il de cuius, riservando a sé
l'usufrutto, aveva ceduto l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale, pari a lire
820.000.000, ai figli ed alla moglie;
precisamente aveva ceduto alla moglie la nuda proprietà di parte della quota di capitale sociale pari a lire 214.000.000 per il prezzo di lire 695.500.000 che la moglie avrebbe contestualmente pagato con assegno di conto corrente Banco di Napoli;
aveva ceduto al figlio la nuda proprietà di parte della CP_1 quota di capitale sociale di cui esso era titolare e precisamente la quota pari a lire
353.500.000 per il prezzo di lire 1.148.875.000 asseritamente pagato quanto a lire
348.875.000 con assegno di conto corrente contestualmente all'atto; quanto a lire
300.000.000 mediante tre assegni circolari emessi in pari data;
e quanto a lire 500.000.000 da pagarsi il 31.8.1997 senza interessi;
infine aveva ceduto al figlio la nuda CP_2 proprietà di parte della quota di capitale sociale di cui il de cuius era titolare e, precisamente, la quota pari a lire 252.500.000 per il prezzo di lire 820.625.000 asseritamente pagato quanto a lire 200.000.000 mediante due assegni circolari emessi contestualmente all'atto, quanto a lire 300.000.000 da pagarsi entro il 31.8.1997 senza interessi, e quanto a lire 320.625.000 da pagarsi entro il 31.12.1997 senza interessi.
Evidenziava che all'epoca delle cessioni, il fratello aveva appena 27 anni e CP_1 collaborava con il padre mentre il fratello aveva 31 anni e non esercitava alcuna CP_2 attività, versando in precarie condizioni di salute, per cui nessuno dei due cessionari era titolare di reddito autonomo tale da poter acquistare le predette quote pagando il relativo prezzo.
Su tali premesse chiedeva di dichiarare aperta la successione di nato Persona_1 ad Afragola il 13.4.1921 e deceduto in Napoli in data 4.3.2004; accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di cessione di quote del 4 Febbraio 1997 – Repertorio n. 133658, registrato a Napoli il 11.2.1997 al n. 250500, intercorso tra il de cuius ed i figli CP_1
3 R.G. n. 7407/2021
e , in quanto dissimulante un atto di donazione da padre a figli;
accertare e CP_2 dichiarare la nullità dell'atto di donazione dissimulato per mancanza dei requisiti di sostanza e di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti a restituire proporzionalmente ai coeredi le attribuzioni ricevute in donazione dal padre oltre ai frutti percepiti dall'evento al soddisfo ed agli accessori;
la condanna dei convenuti alle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti, contestando tutto quanto dedotto nel libello introduttivo, esponevano che la sorella istante aveva ottenuto numerose elargizioni dal padre (nella specie 1) acquisto con denaro paterno, essendo una ventenne studentessa, di un appartamento in Gaeta -atto notar 30/6/81 – Rep. 105316; 2) Per_3 appartamento con giardino, in Gaeta -atto notar 29/6/88 – Rep. 112316; 3) con Per_2 una simulata vendita un appartamento, un locale commerciale ed un box in Afragola -atto notar DEL GIUDICE 29/6/1999 – Rep. 43080).
In via preliminare eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità paterna per il decorso di dieci anni dall'apertura della successione ai sensi dell' art. 480 c.c., con conseguente carenza di interesse e legittimazione rispetto alle domande di simulazione e nullità; la prescrizione dell'azione di simulazione relativa maturata allo spirare del termine dei dieci anni dall'evento o, tutt'al più, dall'apertura della successione.
In subordine chiedevano il rigetto delle domande, perché infondate in fatto ed in diritto;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 17-1-2022, tenutasi in modalità cartolare, il precedente istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_3 P_
, rispettivamente figlia e moglie del de cuius (nato ad
[...] Persona_1
Afragola il 13.4.1921 e deceduto in Napoli in data 4.3.2004).
Nel costituirsi in giudizio , figlia del de cuius, aderiva integralmente Controparte_3 alle difese dei convenuti.
Esponeva, altresì, che il compianto genitore in vita era stato attento verso tutti i figli, assecondandone le aspirazioni ed aspettative, in considerazione anche dell'indole e delle capacità di ciascuno;
che vi era stata condivisione di tutti i figli delle scelte paterne, mai contestate da alcuno per quasi un ventennio dalla morte del padre.
A tal fine chiedeva dichiararsi prescritti i diritti di tutti i chiamati all'eredità di Per_1 non avendo nessuno dei chiamati, dal 2004, avanzato rivendicazioni con
[...] compensazione delle spese di lite.
4 R.G. n. 7407/2021
All'udienza del 6 luglio 2022, tenutasi in modalità cartolare, venivano concessi i termini di cui all' art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 13 ottobre 2023, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre accertamenti istruttori, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ordinanza del
13 ottobre comunicata alle parti il 16 ottobre 2023).
In via preliminare va dichiarata la contumacia di nonché della Controparte_4 le quali, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono Controparte_5 costituite.
Sempre in via pregiudiziale va, inoltre, rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale di mediazione in atti, allegato alla produzione di parte attrice).
Venendo al merito della res controversa la domanda è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento, stante l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attrice con riguardo all'eredità devoluta da nato ad [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Napoli in data 4.3.2004 in ragione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 cod. civ..
In particolare, la difesa dei convenuti ha posto in rilievo come alcun atto di accettazione della eredità fosse stato compiuto dall'istante
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art. 480 c.c. “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione
e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.”
A seguito dell'eccezione di prescrizione, dunque, era onere dell'attrice Parte_1 dimostrare l'avvenuto compimento di atti o comportamenti idonei ad
[...] integrare un'ipotesi di accettazione dell'eredità relitta dal de cuius entro il termine di dieci anni a far tempo da tale data.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “quando l'eredità si devolve per legge, come nella specie, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince
5 R.G. n. 7407/2021
dalle disposizioni di cui all'art. 480 comma 3 e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c.” (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5152, nonché Cass. civ., sez. II, 27 settembre
2012, n. 16426).
In base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 19 settembre 1995, n. 9901; Cass. civ., sez.
II, 10 gennaio 1995, n. 243) ed altresì “L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare
l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa si che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 1996, n. 178).
Orbene, nella specie, non può, in alcun modo, ritenersi che il suddetto onere probatorio sia stato assolto dall'attrice.
Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda nei seguenti termini “accertare la simulazione dell'atto di cessione oggetto di causa in quanto dissimulante un atto di donazione da padre a figli;
accertare e dichiarare la nullità di tale donazione per mancanza di forma;
conseguentemente condannare i convenuti e a riversare all'attrice nella porzione a lei CP_1 Controparte_2 spettante quale legittimario nonché in favore degli altri legittimari le quote societarie oggetto dell'atto nullo, oltre ai frutti percepiti, alla rivalutazione ed agli interessi dal dì della cessione sino al soddisfo. Con il favore delle spese.
Il Collegio osserva che anche la domanda proposta dall'attrice volta a vedere accertata la simulazione relativa dell'atto di cessione di quote per Notaio del 4 Febbraio Persona_2
1997, con il quale il de cuius ha ceduto, con riserva di usufrutto, in favore dei convenuti e parte delle proprie quote di partecipazione alla “Giga CP_1 Controparte_2
Immobiliare s.a.s. di va rigettata. Persona_1
6 R.G. n. 7407/2021
Al riguardo giova rilevare che, in base alla disciplina di cui all'art. 1417 cod. civ., la prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o di rapporti interni tra le parti.
Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta (la cd. “controdichiarazione”), la prova per testi e per presunzioni non incontra alcun limite;
per contro, se la domanda giudiziale è proposta da una delle parti, la dimostrazione della simulazione incontra i medesimi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato concluso in forma scritta, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, essendo onere delle parti di munirsi della controdichiarazione, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato.
Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione previste per le parti contraenti, che trovano fondamento nel rifiuto dell'ordinamento a che la falsa apparenza posta in essere dalle parti possa pregiudicare i terzi estranei all'accordo simulatorio, operano anche nei confronti degli eredi succeduti a titolo universale ad uno dei contraenti deceduto, i quali, versando nella stessa condizione del de cuius non possono considerarsi terzi rispetto al negozio simulato.
Tuttavia, nel caso in cui l'erede agisca in giudizio in qualità di legittimario, per la tutela della propria quota di riserva, lo stesso non può ritenersi assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti;
egli, infatti, fa valere un diritto proprio, che gli spetta per legge, e che lo pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni.
La giurisprudenza ha, al riguardo, precisato che tale conclusione vale solo nel caso in cui, contestualmente all'azione di simulazione, il legittimario abbia proposto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione (o di nullità o inefficacia) della donazione dissimulata.
L'illustrato e vantaggioso regime probatorio non opera, invece, nel caso in cui il legittimario abbia proposto, in via principale ed autonoma, esclusivamente la domanda di simulazione, la quale, quindi, sia semplicemente preordinata a consentire la proposizione dell'azione di riduzione in un futuro giudizio (cfr., in tal senso Cass. civ., sez. II, 25 giugno
2010, n. 15346; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2006, n. 6632; Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24134; Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2004, n. 20868).
7 R.G. n. 7407/2021
Tanto premesso nel caso di specie l'attrice assume soltanto che tale atto ossia la cessione delle quote operata in favore dei due figli dissimula una donazione nulla per mancanza di forma.
Nella domanda proposta si rinviene una assoluta carenza deduttiva e probatoria in merito al requisito dell'animus donandi.
L'assunto dell'attrice pare fondarsi sulla premessa secondo la quale ad ogni atto di trasferimento di un diritto reale senza corrispettivo sarebbe da attribuirsi i caratteri della donazione.
Ma tale proposizione non può ritenersi corretta, occorrendo pur sempre l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità della donazione, previsto dall'art. 769 c.c., che ne fornisce la definizione e che deve consistere nello "spirito di liberalità", in virtù del quale "una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".
I suddetti estremi, secondo la chiara previsione normativa, devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicché non è sufficiente che l'atto dispositivo sia effettuato a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia, in concreto, animata da
"spirito di liberalità", vale a dire effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa (cfr. in tal senso tra le tante Cass. sentenza n.21871 del 2008) requisito che nella specie non risulta essere stato né dedotto né provato dall'attrice.
Dalle difese emerge in maniera chiara come l'istante intenda fondare la natura donativa dell'atto sull'assenza della prova del pagamento di un corrispettivo.
Ritiene, invece, questo Collegio che non si possa presumere, il compimento di un atto di liberalità per il solo fatto che manchi la previsione di un corrispettivo (circostanza che potrebbe al più configurare un atto a titolo gratuito, non necessariamente però una donazione); ed invero sarebbe stato onere dell'attrice, anche in ragione delle contestazioni sollevate dai convenuti, dedurre e dimostrare l'animus donandi (cfr. Cass.
n. 12325/98, secondo cui l'assenza di corrispettivo è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito, ma non basta ad individuare i caratteri della donazione, che richiede altri elementi, tra cui l'animus donandi; cfr. anche Cass. n. 21781/08).
Né è accoglibile, la prospettazione dell'istante che agisce in citazione quale erede del defunto padre mentre successivamente chiede di accertare la simulazione e la nullità della donazione per difetto di forma, agendo quale legittimario pretermesso.
8 R.G. n. 7407/2021
Deve anzitutto ricordarsi che qualora il de cuius - come nel caso di specie - abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos e/o testamento, l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, dovendo il legittimario considerarsi totalmente pretermesso (Cass.
n. 24836/2022; Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005).
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità invero opera in tale ipotesi - sia pure limitatamente agli effetti di cui all'art. 564 c.c. - l'equiparazione al legittimario preterito, con esonero dalle formalità dell'accettazione con beneficio di inventario, anche se, diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari produce atto di accettazione di eredità (mentre come si è detto il legittimario pretermesso dalle disposizioni testamentarie del de cuius diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, Cass. n. 24836/2022).
Sebbene l'azione di riduzione non esiga l'uso di formule sacramentali essa, poi, richiede, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (occorre la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c., a carico di colui che agisce in riduzione), per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.
Nel caso di specie, premesso il decorso del termine prescrizionale, l'istante avrebbe dovuto precisare entro quali limiti era stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuivano a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 348 del 10/01/2023).
Ne consegue il rigetto delle domande avanzate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, integrate dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alle fasi di studio della controversia
(851, 00 euro), introduttiva del giudizio (602,00), e decisionale (1453, 00 euro) con
9 R.G. n. 7407/2021
l'aumento ai sensi dell'art 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
7407/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto donazione ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di C.F. Controparte_4
nata a [...] l' 11-7-1933 e della C.F._5
C.F. P IVA in Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.
b) Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 4.649,00
(quattromilaseicentoquarantanove,00) per compensi oltre spese al 15%, IVA e
CPA, se dovute come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Scirocco difensore anticipatario nei limiti della richiesta
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 febbraio 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7407 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.10.2023 avente ad oggetto donazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via S. Lucia, 15 presso lo studio dell'Avv. Carlo Carile e dell' avv. Alessandra
Carile che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. elettivamente domiciliati in Caserta alla
[...] C.F._3 via F. Turati, 83 presso lo studio dell' avv. Antonio Scirocco che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
1 R.G. n. 7407/2021
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4
Caserta alla via F. Turati, 83 presso lo studio dell' avv. Antonio Scirocco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
C.F. nata a [...] l' Controparte_4 C.F._5
11-7-1933 ed ivi residente a[...]
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
C.F. P IVA in Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. con sede in Frattamaggiore alla via Ianniello, 97
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 ottobre 2023, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice -sulla premessa di essere erede legittima, unitamente ai fratelli , ed ed alla madre CP_1 CP_2 Controparte_3
, del de cuius (nato ad [...] il [...] e Controparte_4 Persona_1 deceduto in Napoli in data 4.3.2004, doc. 3, 4) esponeva che: all'atto della morte, nel patrimonio del de cuius non era stato rinvenuto alcun bene mobile o immobile da dividere tra gli eredi, in quanto lo stesso aveva disposto di tutti i suoi beni in vita;
che essendovi una evidente sperequazione tra le donazioni operate in vita dal padre in favore dei fratelli e quelle eseguite in proprio favore, aveva avvitato delle indagini dirette a verificare l'esatto ammontare del patrimonio paterno e la consistenza dei beni donati;
che
a seguito di accertamenti apprendeva che il defunto padre in data 9.6.1994 donava alla sorella una Farmacia a Gaeta (Farmacia Piccirillo) del valore di circa 4 miliardi CP_3 di vecchie lire mediante una donazione indiretta (all'epoca la sorella aveva solo CP_3
2 R.G. n. 7407/2021
28 anni); che in data 23 Aprile 2001 il padre donava al fratello la nuda proprietà CP_1 di svariati terreni in Afragola indicando in atti un valore risibile (terreni che poi erano stati in parte oggetto di espropriazione per pubblica utilità nel 2007 per un valore di circa euro 1.300.000,00); che in data 4.2.1997 il de cuius aveva ceduto le quote della società
“Giga Immobiliare s.a.s. di GI SE (ora in Controparte_5 favore dei figli e (cfr. atto per Notaio del 4 Febbraio CP_1 CP_2 Persona_2
1997, Rep. n. 133658, registrato a Napoli il 11.2.1997 al n. 250500,); che tale cessione dissimulava una donazione nulla per carenza di forma;
che invano era stato esperito il tentativo di mediazione
Deduceva, in particolare, che con il predetto atto di cessione il de cuius, riservando a sé
l'usufrutto, aveva ceduto l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale, pari a lire
820.000.000, ai figli ed alla moglie;
precisamente aveva ceduto alla moglie la nuda proprietà di parte della quota di capitale sociale pari a lire 214.000.000 per il prezzo di lire 695.500.000 che la moglie avrebbe contestualmente pagato con assegno di conto corrente Banco di Napoli;
aveva ceduto al figlio la nuda proprietà di parte della CP_1 quota di capitale sociale di cui esso era titolare e precisamente la quota pari a lire
353.500.000 per il prezzo di lire 1.148.875.000 asseritamente pagato quanto a lire
348.875.000 con assegno di conto corrente contestualmente all'atto; quanto a lire
300.000.000 mediante tre assegni circolari emessi in pari data;
e quanto a lire 500.000.000 da pagarsi il 31.8.1997 senza interessi;
infine aveva ceduto al figlio la nuda CP_2 proprietà di parte della quota di capitale sociale di cui il de cuius era titolare e, precisamente, la quota pari a lire 252.500.000 per il prezzo di lire 820.625.000 asseritamente pagato quanto a lire 200.000.000 mediante due assegni circolari emessi contestualmente all'atto, quanto a lire 300.000.000 da pagarsi entro il 31.8.1997 senza interessi, e quanto a lire 320.625.000 da pagarsi entro il 31.12.1997 senza interessi.
Evidenziava che all'epoca delle cessioni, il fratello aveva appena 27 anni e CP_1 collaborava con il padre mentre il fratello aveva 31 anni e non esercitava alcuna CP_2 attività, versando in precarie condizioni di salute, per cui nessuno dei due cessionari era titolare di reddito autonomo tale da poter acquistare le predette quote pagando il relativo prezzo.
Su tali premesse chiedeva di dichiarare aperta la successione di nato Persona_1 ad Afragola il 13.4.1921 e deceduto in Napoli in data 4.3.2004; accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di cessione di quote del 4 Febbraio 1997 – Repertorio n. 133658, registrato a Napoli il 11.2.1997 al n. 250500, intercorso tra il de cuius ed i figli CP_1
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e , in quanto dissimulante un atto di donazione da padre a figli;
accertare e CP_2 dichiarare la nullità dell'atto di donazione dissimulato per mancanza dei requisiti di sostanza e di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti a restituire proporzionalmente ai coeredi le attribuzioni ricevute in donazione dal padre oltre ai frutti percepiti dall'evento al soddisfo ed agli accessori;
la condanna dei convenuti alle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti, contestando tutto quanto dedotto nel libello introduttivo, esponevano che la sorella istante aveva ottenuto numerose elargizioni dal padre (nella specie 1) acquisto con denaro paterno, essendo una ventenne studentessa, di un appartamento in Gaeta -atto notar 30/6/81 – Rep. 105316; 2) Per_3 appartamento con giardino, in Gaeta -atto notar 29/6/88 – Rep. 112316; 3) con Per_2 una simulata vendita un appartamento, un locale commerciale ed un box in Afragola -atto notar DEL GIUDICE 29/6/1999 – Rep. 43080).
In via preliminare eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità paterna per il decorso di dieci anni dall'apertura della successione ai sensi dell' art. 480 c.c., con conseguente carenza di interesse e legittimazione rispetto alle domande di simulazione e nullità; la prescrizione dell'azione di simulazione relativa maturata allo spirare del termine dei dieci anni dall'evento o, tutt'al più, dall'apertura della successione.
In subordine chiedevano il rigetto delle domande, perché infondate in fatto ed in diritto;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 17-1-2022, tenutasi in modalità cartolare, il precedente istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_3 P_
, rispettivamente figlia e moglie del de cuius (nato ad
[...] Persona_1
Afragola il 13.4.1921 e deceduto in Napoli in data 4.3.2004).
Nel costituirsi in giudizio , figlia del de cuius, aderiva integralmente Controparte_3 alle difese dei convenuti.
Esponeva, altresì, che il compianto genitore in vita era stato attento verso tutti i figli, assecondandone le aspirazioni ed aspettative, in considerazione anche dell'indole e delle capacità di ciascuno;
che vi era stata condivisione di tutti i figli delle scelte paterne, mai contestate da alcuno per quasi un ventennio dalla morte del padre.
A tal fine chiedeva dichiararsi prescritti i diritti di tutti i chiamati all'eredità di Per_1 non avendo nessuno dei chiamati, dal 2004, avanzato rivendicazioni con
[...] compensazione delle spese di lite.
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All'udienza del 6 luglio 2022, tenutasi in modalità cartolare, venivano concessi i termini di cui all' art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 13 ottobre 2023, tenutasi in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre accertamenti istruttori, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ordinanza del
13 ottobre comunicata alle parti il 16 ottobre 2023).
In via preliminare va dichiarata la contumacia di nonché della Controparte_4 le quali, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono Controparte_5 costituite.
Sempre in via pregiudiziale va, inoltre, rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale di mediazione in atti, allegato alla produzione di parte attrice).
Venendo al merito della res controversa la domanda è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento, stante l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attrice con riguardo all'eredità devoluta da nato ad [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Napoli in data 4.3.2004 in ragione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 cod. civ..
In particolare, la difesa dei convenuti ha posto in rilievo come alcun atto di accettazione della eredità fosse stato compiuto dall'istante
In punto di diritto si osserva che ai sensi dell'art. 480 c.c. “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione
e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.”
A seguito dell'eccezione di prescrizione, dunque, era onere dell'attrice Parte_1 dimostrare l'avvenuto compimento di atti o comportamenti idonei ad
[...] integrare un'ipotesi di accettazione dell'eredità relitta dal de cuius entro il termine di dieci anni a far tempo da tale data.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “quando l'eredità si devolve per legge, come nella specie, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince
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dalle disposizioni di cui all'art. 480 comma 3 e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c.” (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5152, nonché Cass. civ., sez. II, 27 settembre
2012, n. 16426).
In base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 19 settembre 1995, n. 9901; Cass. civ., sez.
II, 10 gennaio 1995, n. 243) ed altresì “L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare
l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa si che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 1996, n. 178).
Orbene, nella specie, non può, in alcun modo, ritenersi che il suddetto onere probatorio sia stato assolto dall'attrice.
Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda nei seguenti termini “accertare la simulazione dell'atto di cessione oggetto di causa in quanto dissimulante un atto di donazione da padre a figli;
accertare e dichiarare la nullità di tale donazione per mancanza di forma;
conseguentemente condannare i convenuti e a riversare all'attrice nella porzione a lei CP_1 Controparte_2 spettante quale legittimario nonché in favore degli altri legittimari le quote societarie oggetto dell'atto nullo, oltre ai frutti percepiti, alla rivalutazione ed agli interessi dal dì della cessione sino al soddisfo. Con il favore delle spese.
Il Collegio osserva che anche la domanda proposta dall'attrice volta a vedere accertata la simulazione relativa dell'atto di cessione di quote per Notaio del 4 Febbraio Persona_2
1997, con il quale il de cuius ha ceduto, con riserva di usufrutto, in favore dei convenuti e parte delle proprie quote di partecipazione alla “Giga CP_1 Controparte_2
Immobiliare s.a.s. di va rigettata. Persona_1
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Al riguardo giova rilevare che, in base alla disciplina di cui all'art. 1417 cod. civ., la prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o di rapporti interni tra le parti.
Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta (la cd. “controdichiarazione”), la prova per testi e per presunzioni non incontra alcun limite;
per contro, se la domanda giudiziale è proposta da una delle parti, la dimostrazione della simulazione incontra i medesimi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato concluso in forma scritta, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, essendo onere delle parti di munirsi della controdichiarazione, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, e salvo che la prova sia diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato.
Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione previste per le parti contraenti, che trovano fondamento nel rifiuto dell'ordinamento a che la falsa apparenza posta in essere dalle parti possa pregiudicare i terzi estranei all'accordo simulatorio, operano anche nei confronti degli eredi succeduti a titolo universale ad uno dei contraenti deceduto, i quali, versando nella stessa condizione del de cuius non possono considerarsi terzi rispetto al negozio simulato.
Tuttavia, nel caso in cui l'erede agisca in giudizio in qualità di legittimario, per la tutela della propria quota di riserva, lo stesso non può ritenersi assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti;
egli, infatti, fa valere un diritto proprio, che gli spetta per legge, e che lo pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni.
La giurisprudenza ha, al riguardo, precisato che tale conclusione vale solo nel caso in cui, contestualmente all'azione di simulazione, il legittimario abbia proposto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione (o di nullità o inefficacia) della donazione dissimulata.
L'illustrato e vantaggioso regime probatorio non opera, invece, nel caso in cui il legittimario abbia proposto, in via principale ed autonoma, esclusivamente la domanda di simulazione, la quale, quindi, sia semplicemente preordinata a consentire la proposizione dell'azione di riduzione in un futuro giudizio (cfr., in tal senso Cass. civ., sez. II, 25 giugno
2010, n. 15346; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2006, n. 6632; Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2009, n. 24134; Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2004, n. 20868).
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Tanto premesso nel caso di specie l'attrice assume soltanto che tale atto ossia la cessione delle quote operata in favore dei due figli dissimula una donazione nulla per mancanza di forma.
Nella domanda proposta si rinviene una assoluta carenza deduttiva e probatoria in merito al requisito dell'animus donandi.
L'assunto dell'attrice pare fondarsi sulla premessa secondo la quale ad ogni atto di trasferimento di un diritto reale senza corrispettivo sarebbe da attribuirsi i caratteri della donazione.
Ma tale proposizione non può ritenersi corretta, occorrendo pur sempre l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità della donazione, previsto dall'art. 769 c.c., che ne fornisce la definizione e che deve consistere nello "spirito di liberalità", in virtù del quale "una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".
I suddetti estremi, secondo la chiara previsione normativa, devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicché non è sufficiente che l'atto dispositivo sia effettuato a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia, in concreto, animata da
"spirito di liberalità", vale a dire effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa (cfr. in tal senso tra le tante Cass. sentenza n.21871 del 2008) requisito che nella specie non risulta essere stato né dedotto né provato dall'attrice.
Dalle difese emerge in maniera chiara come l'istante intenda fondare la natura donativa dell'atto sull'assenza della prova del pagamento di un corrispettivo.
Ritiene, invece, questo Collegio che non si possa presumere, il compimento di un atto di liberalità per il solo fatto che manchi la previsione di un corrispettivo (circostanza che potrebbe al più configurare un atto a titolo gratuito, non necessariamente però una donazione); ed invero sarebbe stato onere dell'attrice, anche in ragione delle contestazioni sollevate dai convenuti, dedurre e dimostrare l'animus donandi (cfr. Cass.
n. 12325/98, secondo cui l'assenza di corrispettivo è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito, ma non basta ad individuare i caratteri della donazione, che richiede altri elementi, tra cui l'animus donandi; cfr. anche Cass. n. 21781/08).
Né è accoglibile, la prospettazione dell'istante che agisce in citazione quale erede del defunto padre mentre successivamente chiede di accertare la simulazione e la nullità della donazione per difetto di forma, agendo quale legittimario pretermesso.
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Deve anzitutto ricordarsi che qualora il de cuius - come nel caso di specie - abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos e/o testamento, l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, dovendo il legittimario considerarsi totalmente pretermesso (Cass.
n. 24836/2022; Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005).
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità invero opera in tale ipotesi - sia pure limitatamente agli effetti di cui all'art. 564 c.c. - l'equiparazione al legittimario preterito, con esonero dalle formalità dell'accettazione con beneficio di inventario, anche se, diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari produce atto di accettazione di eredità (mentre come si è detto il legittimario pretermesso dalle disposizioni testamentarie del de cuius diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, Cass. n. 24836/2022).
Sebbene l'azione di riduzione non esiga l'uso di formule sacramentali essa, poi, richiede, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (occorre la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c., a carico di colui che agisce in riduzione), per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.
Nel caso di specie, premesso il decorso del termine prescrizionale, l'istante avrebbe dovuto precisare entro quali limiti era stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuivano a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 348 del 10/01/2023).
Ne consegue il rigetto delle domande avanzate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, integrate dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alle fasi di studio della controversia
(851, 00 euro), introduttiva del giudizio (602,00), e decisionale (1453, 00 euro) con
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l'aumento ai sensi dell'art 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
7407/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto donazione ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di C.F. Controparte_4
nata a [...] l' 11-7-1933 e della C.F._5
C.F. P IVA in Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.
b) Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 4.649,00
(quattromilaseicentoquarantanove,00) per compensi oltre spese al 15%, IVA e
CPA, se dovute come per legge con attribuzione all'avv. Antonio Scirocco difensore anticipatario nei limiti della richiesta
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 febbraio 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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