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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.975/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
4 aprile 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROMEO GIANFRANCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CALABRETTA GIOVANNI
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 821/2022 pubblicata in data 10/02/2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 821/2022 pubblicata in data 10/02/2022 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la succitata pronunzia ha interposto appello , Parte_1
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Ha resistito il appellato. CP_1 In data 09/01/2025 l'appellante ha deposito atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte, chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio, nonché
l'avvenuta accettazione a tale rinuncia.
Indi all'udienza del 4 aprile 2025 sono comparsi i procuratori delle parti che congiuntamente hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 306 cpc.
Esso stabilisce che “il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nel caso a mano ciò è avvenuto stante la formale rinunzia all'atto di appello dichiarata dal procuratore speciale dell'appellante e la formale accettazione - espressa con dichiarazione sottoscritta dalla parte appellata, entrambe depositate in atti, nonché la espressa reiterazione della rinuncia e dell'accettazione dichiarata dai rispettivi procuratori all'udienza del 04/04/2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso avanti a questa
Corte, la dichiarazione di estinzione va pronunciata con sentenza.
Non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del giudizio vanno compensate, come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 821/2022 pubblicata
[...] in data 10/02/2022 così provvede:
pag. 2/3 dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti ed ordina, per l'effetto, la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.975/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
4 aprile 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROMEO GIANFRANCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CALABRETTA GIOVANNI
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 821/2022 pubblicata in data 10/02/2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 821/2022 pubblicata in data 10/02/2022 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la succitata pronunzia ha interposto appello , Parte_1
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Ha resistito il appellato. CP_1 In data 09/01/2025 l'appellante ha deposito atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte, chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio, nonché
l'avvenuta accettazione a tale rinuncia.
Indi all'udienza del 4 aprile 2025 sono comparsi i procuratori delle parti che congiuntamente hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 306 cpc.
Esso stabilisce che “il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nel caso a mano ciò è avvenuto stante la formale rinunzia all'atto di appello dichiarata dal procuratore speciale dell'appellante e la formale accettazione - espressa con dichiarazione sottoscritta dalla parte appellata, entrambe depositate in atti, nonché la espressa reiterazione della rinuncia e dell'accettazione dichiarata dai rispettivi procuratori all'udienza del 04/04/2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso avanti a questa
Corte, la dichiarazione di estinzione va pronunciata con sentenza.
Non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del giudizio vanno compensate, come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 821/2022 pubblicata
[...] in data 10/02/2022 così provvede:
pag. 2/3 dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti ed ordina, per l'effetto, la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3