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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/09/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 587/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Fabrizio Foiani) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.9.2025, alle ore 12.30 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto le seguenti domande “- CP_1 CP_2
accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalle seguenti malattie “Spondilodiscopatie del tratto lombare:
Ernia discale L4 e L5”, “Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale
bilaterale” e “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sin: tendinite del sovraspinoso bilaterale
(o tendinite cuffia rotatori)”, tutte di derivazione causale diretta o quantomeno concausale dall'attività
lavorativa espletata e dunque qualificabili come malattie professionali;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a
causa dell'accertate malattie professionali, presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica
permanente (danno biologico) pari al 12% per l'ernia discale L4 e L5, al 6% per la sindrome tunnel carpale
bilaterale e all'8% per la tendinosi spalla dx e sin, per un danno biologico complessivo del 26%, o a quella
percentuale maggiore o minore per ogni singola tecnopatia (e per il grado complessivo delle stesse) che risulterà
determinata a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio” - condannare, per l'effetto, l' , in persona del legale CP_1 pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente delle provvidenze economiche di legge ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, ossia alla corresponsione di un indennizzo in somma capitale o di una rendita
vitalizia per la menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente accertata, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali fino all'effettivo pagamento;
”
Ha esposto di avere svolto le seguenti prestazioni lavorative: dal 1983 al 1984, operaio presso il mercato ortofrutticolo di Perugia, con compiti sia di pulizia che di movimentazione di casse di frutta;
dal 1984 al 1989, operaio presso il maglificio RU PI & C. S.n.c., con mansioni di caricamento di rocche di filo dei telai, di trasporto ed immagazzinamento di pile di prodotti di maglieria;
dal 1989 al 1999, agente di commercio, con compiti di trasporto e vendita di abbigliamento di varie specie (cappotti, giacche, pantaloni, camicie ecc), che provvedeva personalmente a caricare nel furgone aziendale e a consegnare nei vari punti vendita sparsi tra l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il
Molise; dal 1999 al 2019, corriere, alle dipendenze di varie imprese;
che l'attività espletata, nel periodo in esame, presso i diversi datori di lavoro consisteva nello svolgimento delle seguenti, identiche,
mansioni: al mattino scarico dagli autotreni in arrivo, con ausilio del carrello portapacchi movimentato a mano;
successivamente, prelievo del materiale dal magazzino per il carico sul furgone aziendale e, all'esito di dette operazioni, guida del furgone Fiat Ducato e consegna della merce ai destinatari;
che, dall'anno 2021 ad oggi esso ricorrente lavora alle dipendenze della
[...]
esplicando le mansioni assegnategli per otto ore giornaliere e per cinque giorni alla Controparte_3
settimana con le seguenti modalità: scaricamento della merce trasportata dagli autotreni e deposito e stoccaggio della stessa nei magazzini dell'Unità locale di Assisi;
caricamento della merce, da consegnare ai vari clienti, nel furgone messo a disposizione dal datore di lavoro, a volte mediante l'utilizzo del carrello portapacchi, a volte anche a mani;
consegna della merce trasportata ai vari destinatari;
caricamento, presso i clienti, della merce resa dagli stessi e successivo scarico e sistemazione della stessa in appositi contenitori presenti nei magazzini di stoccaggio dell'Unità locale di Assisi;
che, per il trasporto della merce, egli utilizza un furgone aziendale di marca Fiat Iveco 3510,
furgone a balestra privo di ammortizzatori moderni (molle ad elica); che, dunque, l'attività espletata da esso ricorrente lo ha esposto a fattori di rischio sia a carico del rachide che a carico degli arti superiori (o meglio mani e spalle); che, in data 18/09/2023 ha inoltrato all' certificazione medica CP_1
di malattia professionale, a firma del Dott. dalla quale risultava che esso ricorrente Persona_1
aveva contratto nell'espletamento dell'attività lavorativa le seguenti malattie professionali:
pagina 2 di 5 “Spondilodiscopatie del tratto lombare: Ernia discale L4 e L5” - n. identificativo certificato 000133763-,
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale bilaterale” - n. identificativo certificato 000133752 - e “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sin: tendinite del
sovraspinoso bilaterale (o tendinite cuffia rotatori)” - n. identificativo certificato - (Doc. n. 4); - Numero_1
che, con atti amministrativi del 28/11/2023, relativi alle tre pratiche di malattia professionale aperte in seguito alle denunce presentate, l' , Sede di Perugia, rigettava tutte le domande di CP_1
riconoscimento delle malattie professionali e segnatamente: la domanda n. 519845668 (sindrome tunnel carpale bilaterale) in quanto la documentazione che aveva presentato non era ritenuta Parte_1
sufficiente per esprimere un giudizio medico-legale e pertanto la pratica veniva archiviata;
la domanda n. 519845669 perché il rischio lavorativo al quale era stato sottoposto il lavoratore non è
idoneo a provocare la malattia denunciata;
la domanda n. 519845670 in quanto la documentazione che aveva presentato non era ritenuta sufficiente per esprimere un giudizio medico-legale e Parte_1
pertanto la pratica veniva archiviata;
che il ricorso amministrativo non ha sortito esito positivo;
che la valutazione dell' è tuttavia erronea. CP_1
L' nel costituirsi in giudizio ha sostenuto l'infondatezza della domanda contestando l'origine CP_1
professionale delle malattie denunciate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo, la controversia, su profili suscettibili di apprezzamento medico legale, questo giudicante, ha ritenuto di nominare CTU, noto all'ufficio, cui ha conferito il seguente incarico peritale “esaminati gli
atti e i documenti di causa, ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e
strumentali e fatto ricorso all'ausilio di specialisti, accerti il C.T.U. se, considerate le mansioni espletate dalla
parte ricorrente così come descritte nel ricorso ed alla luce delle precisazioni dei testimoni escussi, secondo un
giudizio probabilistico di natura tecnica sussista il nesso di causalità tra l'espletamento di tali mansioni e le
CP_ malattie lamentate con il ricorso e nella denuncia all “ernia discale – sindrome tunnel carpale – tendinosi
spalla destra e sinistra” che risulterebbero dalla documentazione medica in atti. In caso di risposta positiva dica
se, per effetto di tali malattie, alla parte ricorrente sia derivato un danno biologico, quantificandone altresì
l'entità e la decorrenza”.
Il CTU, con valutazione tecnica coerente con le premesse e ragionevolmente motivata dalla quale non si ha ragione di dissentire, ha ritenuto che “…considerate le mansioni espletate dalla parte ricorrente,
secondo un giudizio probabilistico di natura tecnica, SUSSISTE il nesso di causalità tra l'espletamento di tali pagina 3 di 5 mansioni e le malattie lamentate nella denuncia all' “ernia discale – sindrome tunnel carpale”. NON CP_1
SUSSISTE, invece, il nesso di causalità tra quelle mansioni e l'infermità “tendinosi spalla destra e sinistra”. Per
effetto delle patologie riconosciute di origine lavorativa, alla parte ricorrente è derivato un danno biologico
complessivo valutabile nella misura del 9% (nove %), dalla data della domanda amministrativa (18/09/2023).
In relazione a tale apprezzamento peritale, l' non ha formulato obiezioni. CP_1
Il Ctp di parte ricorrente invece ha svolto rilievi critici in merito a “…due punti: Una valutazione
maggiore della stima del DB relativo alla patologia STC bilaterale (valutato = 3% e per il quale il CTP chiede
una valutazione del 5-6%); il riconoscimento della derivazione lavorativa della patologia “tendinosi della spalla
destra e sinistra – sindrome da conflitto subacromiale bilaterale”.
Il CTU, in relazione a tali due punti ha precisato che “…Quanto al primo punto, occorre considerare che
l'esame clinico effettuato nel corso della CTU ha permesso di rilevare: Assenza di deficit di forza nella chiusura
del pugno. Negatività dei test di Phalen e di Tinel. Ipotrofia dell'eminenza ipotenar ed integrità della eminenza
tenar. La compressione del nervo mediano al polso, di norma, è caratterizzata da dolore, disestesia dolorosa nella
superficie palmare del pollice, dell'indice, del medio e della faccia radiale del IV dito;
l'indicazione percentuale
della voce, come anticipato sopra, ricomprende anche gli effetti cronici manifestati da: atrofia dell'eminenza
tenare, debolezza del muscolo opponente del pollice, disturbi di pinza e presa. I reperti obiettivi sono conclamati
dal rallentamento della conduzione nervosa dimostrata con indagine elettrodiagnostica. La valutazione
massimale del 7% è giustificata dal ricorrere di tutti gli elementi ricordati e qualora bilateralmente apprezzabili”
In sintesi: per quanto rilevato clinicamente (che giustifica il giudizio di “modesta espressività clinica”) e per
quanto indicato nella letteratura medico legale citata, si ritiene di poter confermare la valutazione del DB già
espressa, modulata in regione del quadro clinico, rispetto alla voce 163 che prevede una % “fino a 7…Quanto al
secondo punto, occorre tener presente che, come già detto nelle pagine che precedono, la patologia tendinea delle
strutture anatomiche della spalla (oggi chiamate conflitto subacromiale – in passato definita come periartrite
scapolo omerale), riconosce una derivazione lavorativa qualora venga individuata una attività lavorativa con
“sovraccarico biomeccanico”. Questi, per le patologie della spalla (cuffia dei rotatori) consistono in: “I fattori di
rischio biomeccanico occupazionale consistono principalmente nel lavoro prolungato con le mani al di sopra della
Per testa, soprattutto se associato ad elevato uso della forza.”. (F. et “Manuale di Medicina del Lavoro”. Per_2
2019). “La eziologia da sollecitazioni biomeccaniche è frequente nel caso di compiti lavorativi che CP_4
comportino impegno di forza degli arti superiori, con trazione o spinta, postura protratta e movimenti al di sopra
del piano delle spalle e/o non sostenuti, sovente con l'impiego continuativo di strumenti manuali, elettrici o
pneumatici.” (Circolare n. 81 del 27/12/2000). CP_1 pagina 4 di 5 L'esposizione a rischio lavorativo (sovraccarico biomeccanico) conseguente a mansioni con tali caratteristiche
non viene documentato nella documentazione in atti e pertanto non risulta provata.
Si ritiene, pertanto, di poter confermare, anche per questo secondo aspetto, quanto già valutato nella bozza della
relazione peritale.
Le repliche del CTU alle osservazioni del CTP di parte ricorrente risultano congruamente motivate e condivisibili.
In definitiva, dunque, il ricorso in giudizio appare solo parzialmente fondato e l' deve essere CP_1
condannato al pagamento dell'indennizzo in forma di capitale stabilito dall'art. 13 della l. n. 38 del
2000 commisurato ad un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 9%.
Le spese di lite, stante l'esito solo parzialmente favorevole a parte ricorrente della lite devono essere compensate nella misura di 1/3 e poste a carico della parte resistente per la residua quota;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da dichiara Parte_1
l'origine professionale delle malattie “ernia discale – sindrome tunnel carpale”; condanna l' al CP_1
pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 della l. n. 38 del 2000, commisurato ad un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 9%; respinge nel resto il ricorso;
compensa, nella misura di 1/3 le spese di giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese, da CP_1
distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Foiani, procuratore antistatario liquidandole, per l'intero, nella misura di €3000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge
Perugia 24 settembre 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 587/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Fabrizio Foiani) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.9.2025, alle ore 12.30 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto le seguenti domande “- CP_1 CP_2
accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalle seguenti malattie “Spondilodiscopatie del tratto lombare:
Ernia discale L4 e L5”, “Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale
bilaterale” e “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sin: tendinite del sovraspinoso bilaterale
(o tendinite cuffia rotatori)”, tutte di derivazione causale diretta o quantomeno concausale dall'attività
lavorativa espletata e dunque qualificabili come malattie professionali;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a
causa dell'accertate malattie professionali, presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica
permanente (danno biologico) pari al 12% per l'ernia discale L4 e L5, al 6% per la sindrome tunnel carpale
bilaterale e all'8% per la tendinosi spalla dx e sin, per un danno biologico complessivo del 26%, o a quella
percentuale maggiore o minore per ogni singola tecnopatia (e per il grado complessivo delle stesse) che risulterà
determinata a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio” - condannare, per l'effetto, l' , in persona del legale CP_1 pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente delle provvidenze economiche di legge ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, ossia alla corresponsione di un indennizzo in somma capitale o di una rendita
vitalizia per la menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente accertata, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali fino all'effettivo pagamento;
”
Ha esposto di avere svolto le seguenti prestazioni lavorative: dal 1983 al 1984, operaio presso il mercato ortofrutticolo di Perugia, con compiti sia di pulizia che di movimentazione di casse di frutta;
dal 1984 al 1989, operaio presso il maglificio RU PI & C. S.n.c., con mansioni di caricamento di rocche di filo dei telai, di trasporto ed immagazzinamento di pile di prodotti di maglieria;
dal 1989 al 1999, agente di commercio, con compiti di trasporto e vendita di abbigliamento di varie specie (cappotti, giacche, pantaloni, camicie ecc), che provvedeva personalmente a caricare nel furgone aziendale e a consegnare nei vari punti vendita sparsi tra l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il
Molise; dal 1999 al 2019, corriere, alle dipendenze di varie imprese;
che l'attività espletata, nel periodo in esame, presso i diversi datori di lavoro consisteva nello svolgimento delle seguenti, identiche,
mansioni: al mattino scarico dagli autotreni in arrivo, con ausilio del carrello portapacchi movimentato a mano;
successivamente, prelievo del materiale dal magazzino per il carico sul furgone aziendale e, all'esito di dette operazioni, guida del furgone Fiat Ducato e consegna della merce ai destinatari;
che, dall'anno 2021 ad oggi esso ricorrente lavora alle dipendenze della
[...]
esplicando le mansioni assegnategli per otto ore giornaliere e per cinque giorni alla Controparte_3
settimana con le seguenti modalità: scaricamento della merce trasportata dagli autotreni e deposito e stoccaggio della stessa nei magazzini dell'Unità locale di Assisi;
caricamento della merce, da consegnare ai vari clienti, nel furgone messo a disposizione dal datore di lavoro, a volte mediante l'utilizzo del carrello portapacchi, a volte anche a mani;
consegna della merce trasportata ai vari destinatari;
caricamento, presso i clienti, della merce resa dagli stessi e successivo scarico e sistemazione della stessa in appositi contenitori presenti nei magazzini di stoccaggio dell'Unità locale di Assisi;
che, per il trasporto della merce, egli utilizza un furgone aziendale di marca Fiat Iveco 3510,
furgone a balestra privo di ammortizzatori moderni (molle ad elica); che, dunque, l'attività espletata da esso ricorrente lo ha esposto a fattori di rischio sia a carico del rachide che a carico degli arti superiori (o meglio mani e spalle); che, in data 18/09/2023 ha inoltrato all' certificazione medica CP_1
di malattia professionale, a firma del Dott. dalla quale risultava che esso ricorrente Persona_1
aveva contratto nell'espletamento dell'attività lavorativa le seguenti malattie professionali:
pagina 2 di 5 “Spondilodiscopatie del tratto lombare: Ernia discale L4 e L5” - n. identificativo certificato 000133763-,
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale bilaterale” - n. identificativo certificato 000133752 - e “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sin: tendinite del
sovraspinoso bilaterale (o tendinite cuffia rotatori)” - n. identificativo certificato - (Doc. n. 4); - Numero_1
che, con atti amministrativi del 28/11/2023, relativi alle tre pratiche di malattia professionale aperte in seguito alle denunce presentate, l' , Sede di Perugia, rigettava tutte le domande di CP_1
riconoscimento delle malattie professionali e segnatamente: la domanda n. 519845668 (sindrome tunnel carpale bilaterale) in quanto la documentazione che aveva presentato non era ritenuta Parte_1
sufficiente per esprimere un giudizio medico-legale e pertanto la pratica veniva archiviata;
la domanda n. 519845669 perché il rischio lavorativo al quale era stato sottoposto il lavoratore non è
idoneo a provocare la malattia denunciata;
la domanda n. 519845670 in quanto la documentazione che aveva presentato non era ritenuta sufficiente per esprimere un giudizio medico-legale e Parte_1
pertanto la pratica veniva archiviata;
che il ricorso amministrativo non ha sortito esito positivo;
che la valutazione dell' è tuttavia erronea. CP_1
L' nel costituirsi in giudizio ha sostenuto l'infondatezza della domanda contestando l'origine CP_1
professionale delle malattie denunciate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo, la controversia, su profili suscettibili di apprezzamento medico legale, questo giudicante, ha ritenuto di nominare CTU, noto all'ufficio, cui ha conferito il seguente incarico peritale “esaminati gli
atti e i documenti di causa, ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e
strumentali e fatto ricorso all'ausilio di specialisti, accerti il C.T.U. se, considerate le mansioni espletate dalla
parte ricorrente così come descritte nel ricorso ed alla luce delle precisazioni dei testimoni escussi, secondo un
giudizio probabilistico di natura tecnica sussista il nesso di causalità tra l'espletamento di tali mansioni e le
CP_ malattie lamentate con il ricorso e nella denuncia all “ernia discale – sindrome tunnel carpale – tendinosi
spalla destra e sinistra” che risulterebbero dalla documentazione medica in atti. In caso di risposta positiva dica
se, per effetto di tali malattie, alla parte ricorrente sia derivato un danno biologico, quantificandone altresì
l'entità e la decorrenza”.
Il CTU, con valutazione tecnica coerente con le premesse e ragionevolmente motivata dalla quale non si ha ragione di dissentire, ha ritenuto che “…considerate le mansioni espletate dalla parte ricorrente,
secondo un giudizio probabilistico di natura tecnica, SUSSISTE il nesso di causalità tra l'espletamento di tali pagina 3 di 5 mansioni e le malattie lamentate nella denuncia all' “ernia discale – sindrome tunnel carpale”. NON CP_1
SUSSISTE, invece, il nesso di causalità tra quelle mansioni e l'infermità “tendinosi spalla destra e sinistra”. Per
effetto delle patologie riconosciute di origine lavorativa, alla parte ricorrente è derivato un danno biologico
complessivo valutabile nella misura del 9% (nove %), dalla data della domanda amministrativa (18/09/2023).
In relazione a tale apprezzamento peritale, l' non ha formulato obiezioni. CP_1
Il Ctp di parte ricorrente invece ha svolto rilievi critici in merito a “…due punti: Una valutazione
maggiore della stima del DB relativo alla patologia STC bilaterale (valutato = 3% e per il quale il CTP chiede
una valutazione del 5-6%); il riconoscimento della derivazione lavorativa della patologia “tendinosi della spalla
destra e sinistra – sindrome da conflitto subacromiale bilaterale”.
Il CTU, in relazione a tali due punti ha precisato che “…Quanto al primo punto, occorre considerare che
l'esame clinico effettuato nel corso della CTU ha permesso di rilevare: Assenza di deficit di forza nella chiusura
del pugno. Negatività dei test di Phalen e di Tinel. Ipotrofia dell'eminenza ipotenar ed integrità della eminenza
tenar. La compressione del nervo mediano al polso, di norma, è caratterizzata da dolore, disestesia dolorosa nella
superficie palmare del pollice, dell'indice, del medio e della faccia radiale del IV dito;
l'indicazione percentuale
della voce, come anticipato sopra, ricomprende anche gli effetti cronici manifestati da: atrofia dell'eminenza
tenare, debolezza del muscolo opponente del pollice, disturbi di pinza e presa. I reperti obiettivi sono conclamati
dal rallentamento della conduzione nervosa dimostrata con indagine elettrodiagnostica. La valutazione
massimale del 7% è giustificata dal ricorrere di tutti gli elementi ricordati e qualora bilateralmente apprezzabili”
In sintesi: per quanto rilevato clinicamente (che giustifica il giudizio di “modesta espressività clinica”) e per
quanto indicato nella letteratura medico legale citata, si ritiene di poter confermare la valutazione del DB già
espressa, modulata in regione del quadro clinico, rispetto alla voce 163 che prevede una % “fino a 7…Quanto al
secondo punto, occorre tener presente che, come già detto nelle pagine che precedono, la patologia tendinea delle
strutture anatomiche della spalla (oggi chiamate conflitto subacromiale – in passato definita come periartrite
scapolo omerale), riconosce una derivazione lavorativa qualora venga individuata una attività lavorativa con
“sovraccarico biomeccanico”. Questi, per le patologie della spalla (cuffia dei rotatori) consistono in: “I fattori di
rischio biomeccanico occupazionale consistono principalmente nel lavoro prolungato con le mani al di sopra della
Per testa, soprattutto se associato ad elevato uso della forza.”. (F. et “Manuale di Medicina del Lavoro”. Per_2
2019). “La eziologia da sollecitazioni biomeccaniche è frequente nel caso di compiti lavorativi che CP_4
comportino impegno di forza degli arti superiori, con trazione o spinta, postura protratta e movimenti al di sopra
del piano delle spalle e/o non sostenuti, sovente con l'impiego continuativo di strumenti manuali, elettrici o
pneumatici.” (Circolare n. 81 del 27/12/2000). CP_1 pagina 4 di 5 L'esposizione a rischio lavorativo (sovraccarico biomeccanico) conseguente a mansioni con tali caratteristiche
non viene documentato nella documentazione in atti e pertanto non risulta provata.
Si ritiene, pertanto, di poter confermare, anche per questo secondo aspetto, quanto già valutato nella bozza della
relazione peritale.
Le repliche del CTU alle osservazioni del CTP di parte ricorrente risultano congruamente motivate e condivisibili.
In definitiva, dunque, il ricorso in giudizio appare solo parzialmente fondato e l' deve essere CP_1
condannato al pagamento dell'indennizzo in forma di capitale stabilito dall'art. 13 della l. n. 38 del
2000 commisurato ad un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 9%.
Le spese di lite, stante l'esito solo parzialmente favorevole a parte ricorrente della lite devono essere compensate nella misura di 1/3 e poste a carico della parte resistente per la residua quota;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da dichiara Parte_1
l'origine professionale delle malattie “ernia discale – sindrome tunnel carpale”; condanna l' al CP_1
pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 della l. n. 38 del 2000, commisurato ad un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 9%; respinge nel resto il ricorso;
compensa, nella misura di 1/3 le spese di giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese, da CP_1
distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Foiani, procuratore antistatario liquidandole, per l'intero, nella misura di €3000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge
Perugia 24 settembre 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5