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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1659/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14.02.2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1659/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA
DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. NASO DOMENICO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA;
APPELLATO Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 11733 del 19 febbraio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31 ottobre 2022, ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere, nel Parte_2 merito, di : “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù, del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia-Provincia di Napoli per la classe di concorso “ADDA” e graduatoria incrociata di sostegno “ADEE”; e, per l'effetto, “condannare il
[...]
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio Parte_1 complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento dele graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022; condannare il resistente al risarcimento del danno Parte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari a € 16.342,98 calcolato per il periodo dal 27.09.2022 al 30.06.2023, salvo errori e/o omissioni o, a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA
e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di: 1) aver trasmesso telematicamente la domanda di partecipazione nella GPS, per la Provincia di Roma, per la seconda fascia, per la classe di concorso “EEEE”, “AADAA” e graduatoria incrociata di sostegno “ADEE”, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente sostenuti;
2) di essere stata collocata nelle seguenti posizioni: -classe di concorso “EEEE”, alla posizione n. 758 con 148,50 punti;
- classe di concorso “ADA”, alla posizione n.1188 con 62,50 punti;
3) di essere stata, altresì, collocata nelle graduatorie di I fascia per il sostegno, con un punteggio di 148,50. Pur in considerazione della situazione vantata all'interno delle predette graduatorie, utili ai fini dell'incarico di supplenza per l'a. s. 2022/2023, la medesima non otteneva la nomina e si vedeva sopravanzata da altri candidati, aventi un punteggio inferiore alla medesima. Identica situazione si verificava per il conferimento degli incarichi per la classe di concorso ADEE. Il vulnus era dato dal malfunzionamento dell'algoritmo al quale il affidava la gestione delle graduatorie, ai Parte_1 fini dell'attribuzione dell'incarico delle supplenze. Da ciò, ne derivava, alla ricorrente, il danno da perdita di chance, intesa quale lesione all'integrità del patrimonio.
In data 16.05.2023 si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario e l'infondatezza nel merito della domanda e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'udienza del 22.12.2023, la causa era decisa con lettura del dispositivo in udienza.
Con sentenza n. 11733/2023 emanata a definizione del giudizio recante R.G. 33843/2022, il
Tribunale accoglieva il ricorso, condannando il convenuto al risarcimento del danno in Parte_1 favore della ricorrente, quantificato nella somma di € 16.342,98, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
nonché, al riconoscimento, in favore della stessa, del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022. Infine, condannava il alla refusione delle spese Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello il suindicato , Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi: 1) in via preliminare, difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
2) in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'OM.
112/2022.
In data 08.10.2024 si costituiva in giudizio contestando, in fatto e in Controparte_1
diritto, le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del proposto appello. All'udienza del 25.10.2024 la Corte concedeva termine per produrre documentazione attestante l'attività lavorativa resa da supplente dalla dott.ssa e rinviava al 14.2.2025 , come da allegazione contenuta nella CP_1
memoria del . Parte_1
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata .
L'amministrazione argomenta il difetto di giurisdizione sul presupposto che la controversia abbia ad oggetto la fase precedente all'assoluzione ovvero la conformità dell'ordinanza ministeriale 112/ 2022 al quadro legislativo vigente rappresentandosi la illegittimità della regolamentazione delle graduatorie e delle caratteristiche tecniche della procedura concorsuale.
In questi termini ritiene che , laddove l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione delle graduatorie di riferimento , adottata con atto ministeriale, sussiste giurisdizione del giudice amministrativo. Menziona giurisprudenza amministrativa coerente con tale assunto .
L'eccezione è infondata in quanto parte dall'erroneo presupposto che la controversia abbia per oggetto la legittimità dell'ordinanza ministeriale 112 del 2022 , laddove , invece , la ricorrente nel ricorso originario censura la condotta dell'amministrazione che , in pretesa attuazione della normativa regolamentare , ha conferito l'incarico di supplenza a favore di docenti non aventi titolo perché in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello da lei posseduto e che avevano formulato istanza per lo stesso posto e la stessa sede . Cita l'omesso soccorso istruttorio menzionando la giurisprudenza che pone a carico dell'amministrazione il rischio inerente le modalità di trasmissione ( in questo caso il rischio connesso all'utilizzo dell'algoritmo ). Nello specifico rileva che le disfunzioni della procedura sono da imputarsi all'amministrazione medesima che ha optato per l'utilizzo dell'algoritmo il quale , a sua volta , ha determinato un vulnus procedimentale con conseguenze negative nella sfera giuridica della docente. Lamenta la violazione di principi di partecipazione, di trasparenza e di accesso
L'argomentazione della ricorrente non contesta la legittimità dell'ordinanza ministeriale 112 nel
2022 , e quindi la scelta a monte dell'amministrazione, bensì la concreta illegittima esplicazione della procedura esecutiva di tale ordinanza ministeriale , con lesione dei suoi diritti .
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito l'appello è infondato . Assume il che l'interpretazione corretta della Parte_1
normativa di settore è nel senso che se un candidato nel turno di spettanza non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse in quanto indisponibili non potrà conseguire supplenze per l'intero anno scolastico di riferimento anche laddove dovessero determinarsi disponibilità successive collimanti con le sedi ed i posti domandati . Il ministero non condivide invece l'interpretazione del tribunale che reputa costituire rinuncia esclusivamente la mancata presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura assunzionale e non anche l'omessa indicazione in domanda delle sedi e dei posti disponibili nel turno di nomina di spettanza .
L'ordinanza ministeriale 112 /2022 recita espressamente, all'articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) :
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle
GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la Parte_1
procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 21 7. Ai fini del Parte_1
conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle
GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza
a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo
l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”
La disposizione pone a carico del docente l'onere di indicare tutte le sedi – posti- classi di insegnamento cui aspira e statuisce che la mancata presentazione dell'istanza in relazione a specifiche sedi, posti o classi di insegnamento costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Il comma quattro chiarisce che l'omessa presentazione dell'istanza in relazione a talune sedi, posti o classi di concorso costituisce rinuncia in relazione al conferimento di quelle sedi , quei posti, quelle classi di concorso. Ciò sta a dire che , laddove il docente non abbia indicato determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto , queste sedi si considerano rinunciate aprioristicamente. Si tratta di una conferma della previsione originaria che onera il docente di esprimere una preferenza vincolante : la procedura non potrà mai beneficiare il docente che non abbia formulato la richiesta in relazione alla sede , ovvero alla classe di concorso, ovvero alla tipologia di contratto ( cattedra intera o spezzone) .
L'amministrazione argomenta viceversa che la previsione dell'ordinanza ministeriale autorizzi a considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili .
Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita– e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi , i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti- non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza.
Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che , nel momento in cui , successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico , si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso , debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. Laddove , successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno , si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso , e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante , il è in effetti obbligato a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al Parte_1
docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico.
Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che , se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso , sede o posto ambiti , il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario ( per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale , terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto , l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi . Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito , pur rientrante tra le preferenze espresse , e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto
– sede o classe di concorso - non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede , ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede , egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria .
Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita. ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi) ; l'art.12, punto 10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza
(che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale , in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , sedi, classi di concorso
Par
, invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso , matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione.
L'Amministrazione , nel caso di specie , non ha affatto provato che tutti quelli che sono stati nominati prima o meglio della parte ricorrente erano stati preferiti perché avevano titoli di precedenza o punteggio superiore o avevano ottenuto sedi non richieste dalla e la CP_1
circostanza risulta smentita dalle allegazioni specifiche della docente sin dal ricorso introduttivo del giudizio .
Per altro verso la Corte ha invitato l'amministrazione a comprovare documentalmente l'affermazione , contenuta nell'atto di appello, secondo la quale alla originaria ricorrente sarebbe stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche nel 2023, ma il ha Parte_1
omesso di produrre qualsivoglia documentazione.
L'appello deve essere dunque respinto . Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%, CP_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14.02.2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1659/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA
DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. NASO DOMENICO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA;
APPELLATO Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 11733 del 19 febbraio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31 ottobre 2022, ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere, nel Parte_2 merito, di : “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù, del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di Prima Fascia-Provincia di Napoli per la classe di concorso “ADDA” e graduatoria incrociata di sostegno “ADEE”; e, per l'effetto, “condannare il
[...]
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio Parte_1 complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento dele graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022; condannare il resistente al risarcimento del danno Parte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari a € 16.342,98 calcolato per il periodo dal 27.09.2022 al 30.06.2023, salvo errori e/o omissioni o, a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA
e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di: 1) aver trasmesso telematicamente la domanda di partecipazione nella GPS, per la Provincia di Roma, per la seconda fascia, per la classe di concorso “EEEE”, “AADAA” e graduatoria incrociata di sostegno “ADEE”, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente sostenuti;
2) di essere stata collocata nelle seguenti posizioni: -classe di concorso “EEEE”, alla posizione n. 758 con 148,50 punti;
- classe di concorso “ADA”, alla posizione n.1188 con 62,50 punti;
3) di essere stata, altresì, collocata nelle graduatorie di I fascia per il sostegno, con un punteggio di 148,50. Pur in considerazione della situazione vantata all'interno delle predette graduatorie, utili ai fini dell'incarico di supplenza per l'a. s. 2022/2023, la medesima non otteneva la nomina e si vedeva sopravanzata da altri candidati, aventi un punteggio inferiore alla medesima. Identica situazione si verificava per il conferimento degli incarichi per la classe di concorso ADEE. Il vulnus era dato dal malfunzionamento dell'algoritmo al quale il affidava la gestione delle graduatorie, ai Parte_1 fini dell'attribuzione dell'incarico delle supplenze. Da ciò, ne derivava, alla ricorrente, il danno da perdita di chance, intesa quale lesione all'integrità del patrimonio.
In data 16.05.2023 si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario e l'infondatezza nel merito della domanda e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'udienza del 22.12.2023, la causa era decisa con lettura del dispositivo in udienza.
Con sentenza n. 11733/2023 emanata a definizione del giudizio recante R.G. 33843/2022, il
Tribunale accoglieva il ricorso, condannando il convenuto al risarcimento del danno in Parte_1 favore della ricorrente, quantificato nella somma di € 16.342,98, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
nonché, al riconoscimento, in favore della stessa, del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022. Infine, condannava il alla refusione delle spese Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello il suindicato , Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi: 1) in via preliminare, difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
2) in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'OM.
112/2022.
In data 08.10.2024 si costituiva in giudizio contestando, in fatto e in Controparte_1
diritto, le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del proposto appello. All'udienza del 25.10.2024 la Corte concedeva termine per produrre documentazione attestante l'attività lavorativa resa da supplente dalla dott.ssa e rinviava al 14.2.2025 , come da allegazione contenuta nella CP_1
memoria del . Parte_1
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata .
L'amministrazione argomenta il difetto di giurisdizione sul presupposto che la controversia abbia ad oggetto la fase precedente all'assoluzione ovvero la conformità dell'ordinanza ministeriale 112/ 2022 al quadro legislativo vigente rappresentandosi la illegittimità della regolamentazione delle graduatorie e delle caratteristiche tecniche della procedura concorsuale.
In questi termini ritiene che , laddove l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione delle graduatorie di riferimento , adottata con atto ministeriale, sussiste giurisdizione del giudice amministrativo. Menziona giurisprudenza amministrativa coerente con tale assunto .
L'eccezione è infondata in quanto parte dall'erroneo presupposto che la controversia abbia per oggetto la legittimità dell'ordinanza ministeriale 112 del 2022 , laddove , invece , la ricorrente nel ricorso originario censura la condotta dell'amministrazione che , in pretesa attuazione della normativa regolamentare , ha conferito l'incarico di supplenza a favore di docenti non aventi titolo perché in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello da lei posseduto e che avevano formulato istanza per lo stesso posto e la stessa sede . Cita l'omesso soccorso istruttorio menzionando la giurisprudenza che pone a carico dell'amministrazione il rischio inerente le modalità di trasmissione ( in questo caso il rischio connesso all'utilizzo dell'algoritmo ). Nello specifico rileva che le disfunzioni della procedura sono da imputarsi all'amministrazione medesima che ha optato per l'utilizzo dell'algoritmo il quale , a sua volta , ha determinato un vulnus procedimentale con conseguenze negative nella sfera giuridica della docente. Lamenta la violazione di principi di partecipazione, di trasparenza e di accesso
L'argomentazione della ricorrente non contesta la legittimità dell'ordinanza ministeriale 112 nel
2022 , e quindi la scelta a monte dell'amministrazione, bensì la concreta illegittima esplicazione della procedura esecutiva di tale ordinanza ministeriale , con lesione dei suoi diritti .
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito l'appello è infondato . Assume il che l'interpretazione corretta della Parte_1
normativa di settore è nel senso che se un candidato nel turno di spettanza non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse in quanto indisponibili non potrà conseguire supplenze per l'intero anno scolastico di riferimento anche laddove dovessero determinarsi disponibilità successive collimanti con le sedi ed i posti domandati . Il ministero non condivide invece l'interpretazione del tribunale che reputa costituire rinuncia esclusivamente la mancata presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura assunzionale e non anche l'omessa indicazione in domanda delle sedi e dei posti disponibili nel turno di nomina di spettanza .
L'ordinanza ministeriale 112 /2022 recita espressamente, all'articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) :
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle
GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la Parte_1
procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 21 7. Ai fini del Parte_1
conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle
GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza
a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo
l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”
La disposizione pone a carico del docente l'onere di indicare tutte le sedi – posti- classi di insegnamento cui aspira e statuisce che la mancata presentazione dell'istanza in relazione a specifiche sedi, posti o classi di insegnamento costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Il comma quattro chiarisce che l'omessa presentazione dell'istanza in relazione a talune sedi, posti o classi di concorso costituisce rinuncia in relazione al conferimento di quelle sedi , quei posti, quelle classi di concorso. Ciò sta a dire che , laddove il docente non abbia indicato determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto , queste sedi si considerano rinunciate aprioristicamente. Si tratta di una conferma della previsione originaria che onera il docente di esprimere una preferenza vincolante : la procedura non potrà mai beneficiare il docente che non abbia formulato la richiesta in relazione alla sede , ovvero alla classe di concorso, ovvero alla tipologia di contratto ( cattedra intera o spezzone) .
L'amministrazione argomenta viceversa che la previsione dell'ordinanza ministeriale autorizzi a considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili .
Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita– e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi , i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti- non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza.
Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che , nel momento in cui , successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico , si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso , debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. Laddove , successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno , si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso , e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante , il è in effetti obbligato a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al Parte_1
docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico.
Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che , se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso , sede o posto ambiti , il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario ( per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale , terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto , l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi . Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito , pur rientrante tra le preferenze espresse , e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto
– sede o classe di concorso - non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede , ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede , egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria .
Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita. ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi) ; l'art.12, punto 10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza
(che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale , in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , sedi, classi di concorso
Par
, invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso , matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione.
L'Amministrazione , nel caso di specie , non ha affatto provato che tutti quelli che sono stati nominati prima o meglio della parte ricorrente erano stati preferiti perché avevano titoli di precedenza o punteggio superiore o avevano ottenuto sedi non richieste dalla e la CP_1
circostanza risulta smentita dalle allegazioni specifiche della docente sin dal ricorso introduttivo del giudizio .
Per altro verso la Corte ha invitato l'amministrazione a comprovare documentalmente l'affermazione , contenuta nell'atto di appello, secondo la quale alla originaria ricorrente sarebbe stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche nel 2023, ma il ha Parte_1
omesso di produrre qualsivoglia documentazione.
L'appello deve essere dunque respinto . Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%, CP_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
Maria Antonia Garzia