Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00891/2026REG.PROV.COLL.
N. 04068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4068 del 2024, proposto dalla Papa Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
contro
il Comune di Mozzate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 764 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mozzate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. EN CH e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Papa Costruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Lombardia - Milano n. 764 del 2024 che ha accolto il ricorso principale del Comune di Mozzate e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Papa Costruzioni S.r.l., odierna appellante.
2. In punto di fatto, per quanto rileva in questa sede, occorre premettere che la vicenda oggetto del presente giudizio si pone nell’ambito di un piano di zona per l’edilizia economico popolare, ai sensi della l. n. 167 del 1962, adottato con la delibera del Consiglio Comunale di Mozzate n. 59 del 9 dicembre 2002 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 22 marzo 2003 e oggetto della convenzione “area PEEP di via Brera”.
Più precisamente, con il contratto di compravendita immobiliare rep. n. 28/2008 del 5 marzo 2008 e con l’allegata convenzione ERP, a rogito del Segretario comunale dott. Montalto, il Comune di Mozzate aveva venduto alla società Papa Costruzioni S.r.l. l’area sita nel medesimo Comune, località “Brera”, corrispondente al Lotto n. 6 a fronte del prezzo di euro 552.910,17, di cui euro 237.751,37 per oneri di urbanizzazione ed euro 315.158,79 come corrispettivo per l’acquisto del terreno.
Tali importi avrebbero dovuto essere versati dalla società Papa Costruzioni S.r.l. come da prospetto allegato al contratto di compravendita che prevedeva dodici rate dell’importo di euro 46.075,85, da corrispondere dal 30 giugno 2008 sino al 31 dicembre 2013, con la precisazione che ognuna delle singole rate di euro 46.075,85 comprendeva sia la quota (euro 26.263,23) corrispondente al costo del terreno sia quella (euro 19.812,61) per gli oneri di urbanizzazione.
Nella prospettazione del Comune, tuttavia, la società avrebbe provveduto al pagamento di soli euro 184.303,40, corrispondenti alle prime quattro rate, residuando, quindi, l’importo di euro 368.606,77. Per tale ragione, il Comune di Mozzate ha reiteratamente diffidato la Papa Costruzioni S.r.l. chiedendo il pagamento di quanto dovuto con plurime raccomandate e, in particolare, con racc. prot. n. 460 del 13 gennaio 2011, con racc. prot. n. 752 del 19 gennaio 2012, con racc. prot. n. 8150 del 6 luglio 2012, con racc prot. n. 2542 del 18 febbraio 2013 e con racc. prot. n. 10917 del 4 dicembre 2014, interrompendo così la prescrizione del credito nei confronti della Papa Costruzioni S.r.l..
3. In questo contesto, il Comune di Mozzate ha proposto davanti al Tribunale di Como ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Papa Costruzioni S.r.l., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 210.105,86, quale residuo corrispettivo della sopra menzionata compravendita del 5 marzo 2008.
Il Tribunale di Como ha accolto il ricorso e ha pronunciato il decreto ingiuntivo n. 1378 del 16 agosto 2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui ha ingiunto alla Papa Costruzioni S.r.l. di corrispondere la somma richiesta al Comune di Mozzate.
Successivamente, è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Papa Costruzioni S.r.l. e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20473 del 17 luglio 2023, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Comune ha dunque riassunto il giudizio davanti al T.a.r. per la Lombardia - Milano, insistendo per l’accoglimento della domanda di condanna. La Papa Costruzioni S.r.l. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, inoltre, ricorso incidentale per l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Mozzate agli impegni assunti con le lettere di patronage approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 2 luglio 2008, nonché per la condanna al risarcimento del danno asseritamente derivante dai provvedimenti, dalle condotte e dall’inadempimento agli obblighi scaturenti dalle garanzie prestate, in quanto, secondo la ricorrente incidentale, il Comune di Mozzate non avrebbe adempiuto agli obblighi derivanti dalla lettera di patronage e sarebbe pertanto responsabile della conseguente insolvenza della Mozzate Patrimonio S.r.l.. Più precisamente, la domanda risarcitoria è stata quantificata in euro 2.846.836,88, a titolo di mancato accollo da parte della Mozzate Patrimonio S.r.l. del mutuo contratto dalla Papa Costruzioni S.r.l. con la Bnl S.p.a. – Paribas e in euro 3.942.290,66 per l’asserito mancato guadagno rispetto all’operazione garantita dal Comune con la lettera di patronage , derivante dall’omesso acquisto degli alloggi da parte della Mozzate Patrimonio S.r.l. e dal conseguente dissesto finanziario causato alla società.
4. Con la sentenza n. 764 del 2024, il T.a.r. per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Papa Costruzioni S.r.l. per violazione del ne bis in idem , in considerazione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.a.r. Lombardia - Milano, n. 346 e n. 347 del 2022, nonché n. 2343 del 2022.
In particolare, nel giudizio R.G. n. 1747 del 2021, definito dal medesimo T.a.r. con la sentenza n. 346 del 2022, la Papa Costruzioni S.r.l., al fine di opporsi alla pretesa del Comune al pagamento degli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione relativi al Lotto n. 6, aveva eccepito l’inadempimento da parte dell’amministrazione agli obblighi previsti dal contratto di compravendita rep. n. 28/2008 e aveva invocato la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, del Comune stesso, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, sostenendo “ che la situazione di decozione dell’azienda è imputabile esclusivamente al Comune, per non aver acquistato gli immobili e per non aver rilasciato le garanzie concesse e da ultimo per non essersi mai avvalso dell’articolo 15 della Convenzione, allegata al contratto di compravendita ”. Tali domande erano state respinte dal T.a.r. con la citata sentenza n. 346 del 2022, passata in giudicato.
Inoltre, il T.a.r. ha rilevato che identiche domande erano state proposte con il ricorso R.G. n. 421 del 2021, con cui la Papa Costruzioni S.r.l. aveva domandato il risarcimento del danno asseritamente subito a titolo di inadempimento contrattuale nei confronti del Comune di Mozzate, in quanto quest’ultimo avrebbe “ reso impossibile il recupero del corrispettivo dalla Mozzate Patrimonio s.r.l., per essere venuto meno alle garanzie date e per avere costretto il sig. Papa a ricorrere a un ulteriore finanziamento personale, a subire il pignoramento della propria abitazione, a licenziare i propri operai, a liquidare gran parte del proprio patrimonio mobiliare, e infine per l’incapacità della società ricorrente di conseguire appalti derivante dall’impossibilità di fare fronte al mutuo acceso per la costruzione degli immobili richiesti dal Comune e dalla conseguente irregolarità segnalata nel DURC ”. Tale giudizio è stato poi definito con la sentenza n. 2343 del 2022 che ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem .
Pertanto, ad avviso del giudice di primo grado, la domanda proposta con il ricorso incidentale della Papa Costruzioni S.r.l. coinciderebbe con quelle già prospettate nei precedenti giudizi definiti con le sentenze n. 346 del 2022, n. 347 del 2022 e n. 2343 del 2022, sia per quanto concerne l’identità delle parti, sia con riferimento agli elementi identificativi dell’azione ( causa petendi e petitum ), posto che le anzidette domande erano dirette all’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che, secondo la Papa Costruzioni S.r.l., sarebbe stata imputabile all’amministrazione comunale, per “ non avere rilasciato le garanzie concesse ”, oltre alla condanna al risarcimento del danno, a maggior ragione considerando che la deliberazione n. 46 del 2 luglio 2008, di approvazione delle lettere di patronage , era espressamente richiamata nella stessa epigrafe della sentenza n. 2343 del 2022, nella parte relativa all’individuazione dell’oggetto del ricorso.
Conseguentemente, ad avviso del T.a.r., le sentenze si sarebbero pronunciate anche sulla questione della responsabilità del Comune di Mozzate derivante dalle garanzie prestate con le lettere di patronage , sicché dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui quando una domanda giudiziale è già stata ritenuta inammissibile, tardiva o è stata rigettata e comunque è stata già definita con sentenza passata in giudicato, essa non può essere riproposta in un nuovo giudizio, stante il principio del ne bis in idem e, sul punto, il T.a.r. ha richiamato Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1509; Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2014, n. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2013 e Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2012, n. 1867, dichiarando, dunque, inammissibile il ricorso incidentale.
Con la medesima sentenza n. 764 del 2024, per contro, il T.a.r. ha accolto il ricorso principale del Comune di Mozzate, in quanto la Papa Costruzioni S.r.l. non aveva contestato la pretesa creditoria dell’amministrazione comunale e non aveva provveduto al pagamento del complessivo importo dovuto a titolo di corrispettivo per l’acquisto dell’area di cui al Lotto n. 6, pattuito col contratto di compravendita rep. n. 28/2008 stipulato in data 5 marzo 2008. Conseguentemente, il T.a.r. ha condannato la Papa Costruzioni S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Mozzate del residuo importo dovuto, pari ad euro 210.105,86, oltre interessi legali.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Papa Costruzioni S.r.l., formulando due motivi di gravame e riproponendo il ricorso incidentale.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale, sostenendo che la sopra richiamata sentenza del T.a.r. Lombardia n. 347 del 2022, pur afferendo a una questione strettamente collegata a quella oggetto del presente giudizio, non sarebbe pertinente poiché aveva affermato che “ il Comune di Mozzate e Papa Costruzioni S.r.l. hanno sottoscritto due differenti contratti di compravendita, uno afferente al Lotto 17 di cui al rep. 27/2008, su cui si basa l’importo ingiunto ed oggetto di questo giudizio e l’altro, relativo al Lotto 6 di cui al rep. 28/2008, estraneo al presente giudizio e, invece, oggetto del giudizio R.G. n. 1747/21 ”, ossia il ricorso definito con la sentenza n. 346 del 2022. Conseguentemente, le statuizioni su cui si fonderebbe l’inammissibilità del ricorso incidentale per violazione del ne bis in idem sarebbero quelle delle pronunce n. 346 del 2022 e n. 2343 del 2022 e non anche quelle della sentenza n. 347 del 2022, la quale ha escluso il “ collegamento negoziale con il successivo contratto rep. 28/2008 ”, affermando che “ il presunto inadempimento alla suddetta convenzione, oggetto di altro giudizio, non produce alcun effetto sull’attuale giudizio in quanto non sussiste alcun collegamento tra i due contratti ”.
In altri termini, secondo l’appellante, vi sarebbe diverso petitum e diversa causa petendi rispetto al ricorso incidentale, fondato sulle sole garanzie di cui alle lettere di patronage emesse dal Comune di Mozzate.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha sostenuto che le decisioni richiamate dal T.a.r. siano collegate alla modifica della convenzione del 2008 per effetto della convenzione del 2009, modifica che, tuttavia, non avrebbe in alcun modo inciso sulle garanzie di cui alle lettere di patronage emesse dal Comune, neppure menzionate nella predetta convenzione del 2009. Dunque, ad avviso dell’appellante, essendo il fondamento delle sopra richiamate sentenze costituito dagli accordi convenzionali intercorsi tra le parti, il ricorso incidentale non potrebbe essere considerato inammissibile per violazione del ne bis in idem , trattandosi di una domanda del tutto differente e sarebbe, quindi, “ indubbia ” la sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Mozzate rispetto all’invocato inadempimento contrattuale di cui alle garanzie derivanti dalle lettere di patronage , fermo restando che, a fronte delle decisioni in rito di cui alle sentenze n. 346 del 2022 e n. 2343 del 2022, il T.a.r. Milano non sarebbe “ mai entrato nel merito ” delle questioni prospettate e che le azioni di responsabilità risultavano comunque afferenti alle sole convenzioni sottoscritte e non alle lettere di patronage invocate nel ricorso incidentale. Da ultimo, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “ la pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale ” (cfr. Cass., 16 dicembre, 2014, n. 26377 e Cass., 19 maggio 2021, n. 13603).
5.3. Nel merito, al punto sub 3, rubricato “ Sugli obblighi di garanzia derivanti dalla lettera di patronage approvata dal Comune di Mozzate e sul risarcimento del danno derivante dal relativo inadempimento da parte dell’Ente ”, l’appellante ha riproposto la domanda formulata con il ricorso incidentale – ripetendo più volte le medesime argomentazioni già espresse nella parte in fatto – e ha richiamato, in particolare, la lettera di patronage approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 2 luglio 2008, emessa a garanzia delle obbligazioni della società Mozzate Patrimonio S.r.l. in favore, innanzitutto, della banca Bnl S.p.a., ma anche, a suo dire, della stessa società Papa Costruzioni S.r.l.. Più precisamente, con riferimento al finanziamento necessario alla Papa Costruzioni S.r.l. per realizzare gli alloggi di cui alla convenzione del 2008, il Comune di Mozzate aveva emesso la predetta lettera di patronage affinché la banca erogasse l’importo di euro 2.500.000,00 e la Papa Costruzioni S.r.l. sottoscrivesse tale mutuo “ fondandosi il tutto (ossia per entrambe le parti “creditrici”) sull’essenziale presupposto che, non appena ultimati gli alloggi, questi ultimi sarebbero stati acquisiti dalla Mozzate Patrimonio s.r.l. con relativo accollo (garantito dal Comune) del finanziamento de quo ”. In tale prospettiva, sarebbe dunque evidente che, a fronte della lettera di patronage inviata alla banca erogatrice del mutuo, quest’ultima e la Papa Costruzioni S.r.l. avrebbero sottoscritto il contratto di finanziamento “ sulla scorta del legittimo affidamento (o, meglio, del vincolo contrattuale) in base a cui il relativo rimborso sarebbe spettato (con la garanzia del Comune) a Mozzate Patrimonio s.r.l. ”.
L’appellante ha poi richiamato il contenuto della lettera di patronage che di seguito letteralmente si riporta, qualificandola come lettera di patronage “forte”: “ Ci riferiamo al finanziamento di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) da Voi concesso in data 09.06.2008 alla Impresa PAPA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CARBONATE (Co) per la realizzazione di alloggi a canone moderato con il contributo regionale che saranno al termine dei lavori trasferiti in proprietà alla Mozzate Patrimonio s.r.l., con relativo accollo del suddetto finanziamento. (…) Così come è nostra politica costante nei confronti delle nostre controllate, ci impegniamo a far sì che Mozzate Patrimonio s.r.l. sia gestita in modo tale da essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti dei propri creditori, fornendole all’uopo i capitali necessari ”.
Pertanto, a fronte di una lettera di patronage c.d. “forte” come quella emessa dal Comune di Mozzate, a fronte dell’inadempimento del Comune rispetto alla garanzia prestata, quest’ultimo si sarebbe “ esposto alla presente azione risarcitoria ”, alla luce della “ sconsiderata gestione della Mozzate Patrimonio s.r.l. da parte del Comune di Mozzate ”, che avrebbe portato al dissesto della stessa fino alla decisione, assunta con la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2014, di porre la società in liquidazione, senza avvisare i creditori, sicché secondo l’appellante sarebbe “ a dir poco evidente l’inadempimento qui contestato, nulla dovendosi pertanto aggiungere sul punto ”.
L’appellante ha poi ammesso che “ il Comune di Mozzate controllava la Mozzate Patrimonio s.r.l. ma non aveva invece alcuna partecipazione nella Papa Costruzioni s.r.l., con l’inevitabile conseguenza che l’unica patrocinata possibile a mezzo della lettera emessa non poteva che essere la Mozzate Patrimonio s.r.l. ”, ma ha ciononostante rilevato che “ nelle varie deliberazioni nonché nella lettera di patronage ” risulterebbe “ l’emissione della garanzia non solo in favore della Mozzate Patrimonio s.r.l. ma anche della Papa Costruzioni s.r.l. ”, sicché, senza gli obblighi in capo alla Mozzate Patrimonio S.r.l. garantiti dal Comune, la Papa Costruzioni S.r.l. non avrebbe mai contratto il finanziamento de quo .
Infine, l’appellante ha dedotto che la Mozzate Patrimonio S.r.l., partecipata al 99,75% dal Comune di Mozzate, non si sarebbe rifiutata di adempiere in quanto “ la scelta di non provvedere all’acquisizione degli alloggi realizzati dalla Papa Costruzioni s.r.l. ed accollarsi il relativo finanziamento con la banca è dipesa unicamente dalla volontà del Comune ”.
Alla luce di tali motivi di gravame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, venga accolto il ricorso incidentale dalla medesima proposto in primo grado, con conseguente compensazione delle somme derivanti dall’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno con quelle oggetto della richiesta di adempimento dell’amministrazione comunale.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Mozzate, evidenziando plurimi profili di inammissibilità del ricorso. In primo luogo, l’amministrazione ha eccepito la violazione dell’art. 59 della l. n. 69 del 2009, rammentando in proposito che in caso di translatio iudicii non è ammessa mutatio libelli , come invece avvenuto nel caso di specie, stante la diversità del petitum e della causa petendi tra la domanda proposta davanti al Tribunale di Como e quella oggetto del ricorso incidentale davanti al T.a.r., posto che dinanzi al Tribunale di Como non era stata formulata alcuna domanda risarcitoria. Ha poi eccepito sia la prescrizione del credito sia la decadenza dalla possibilità di proporre la domanda risarcitoria e, infine, ha insistito per la violazione del ne bis in idem .
In ogni caso, il Comune di Mozzate ha dedotto di non poter essere considerato debitore di presunti crediti della Papa Costruzioni S.r.l., in quanto – a tutto concedere – l’asserito credito dell’appellante sussisterebbe nei confronti della Mozzate Patrimonio S.r.l., fermo restando che la garanzia era stata prestata a favore della banca Bnl S.p.a. e non già della Papa Costruzioni S.r.l., come del resto confermato dalla circostanza che la stessa Bnl S.p.a. ha poi proposto rituale insinuazione al passivo nell’ambito della procedura fallimentare della Mozzate Patrimonio S.r.l. per l’importo di euro 4.130.883,44 in via privilegiata e per euro 96.042,13 in via chirografaria, come risulta dallo stato passivo depositato in data 9 marzo 2015. Per tale ragione, ad avviso del Comune, non sarebbe dato comprendere, in sostanza, a quale titolo la Papa Costruzioni S.r.l. intenda far valere una garanzia prestata a favore della banca, la quale, peraltro, ha ritualmente esercitato le proprie prerogative creditorie in ragione del mutuo di cui trattasi attraverso l’insinuazione nel passivo fallimentare della Mozzate Patrimonio S.r.l..
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 – reputa che l’appello non sia fondato nel merito per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono, con la precisazione che i motivi di gravame proposti possono essere trattati congiuntamente e con la puntualizzazione ulteriore che, in ragione dell’infondatezza della domanda, si può prescindere dall’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune di Mozzate.
7.1. Ritiene il Collegio che debba essere confermata la violazione del ne bis in idem già rilevata dal T.a.r. in ragione dell’inequivoca prospettazione dell’asserito inadempimento del Comune di Mozzate anche nell’ambito dei sopra richiamati precedenti giudizi già definiti dal T.a.r. Lombardia con le sentenze n. 346 del 2022 e n. 2343 del 2022, in considerazione, in particolare, dell’ampiezza del riferimento alla responsabilità del Comune, asseritamente derivante dai “ provvedimenti e delle condotte lesive nonché degli inadempienti contrattuali ” (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza n. 2343 del 2022).
7.2. Ferma la considerazione che precede – che sarebbe già di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell’appello – va comunque rilevato come il ricorso incidentale della Papa Costruzioni S.r.l. sia manifestamente infondato nel merito poiché risulta incentrato sull’asserito inadempimento, da parte del Comune, degli impegni assunti con una lettera di patronage che era rivolta non già a garantire la Papa Costruzioni S.r.l. bensì la sola Bnl S.p.a., per la semplice e assorbente ragione che il debito cui si riferiva l’anzidetta lettera di patronage era quello di cui al contratto di mutuo stipulato proprio dalla Bnl S.p.a.. In questo senso è assolutamente inequivocabile il tenore letterale dell’anzidetta lettera di patronage (cfr. doc 2 depositato in primo grado il 23 novembre 2023) da cui risulta che tale lettera è stata indirizzata proprio alla Bnl S.p.a., unico soggetto garantito, con l’evidente conseguenza che la ricorrente incidentale e odierna appellante non può in alcun modo dolersi dell’inadempimento di un impegno assunto nei confronti di un soggetto terzo.
Inoltre, sotto un ulteriore profilo, soltanto la Mozzate Patrimonio S.r.l. era obbligata nei confronti dell’odierna appellante per il subentro nel mutuo e per l’acquisto degli immobili, come confermato dall’art. 3 della convenzione stipulata il 22 maggio 2009, secondo cui “ La Società Mozzate Patrimonio S.r.l. si impegna ad acquistare l’immobile di cui trattasi, ed a subentrare, quale soggetto accollante, nel mutuo acceso dall’Impresa Papa Costruzioni per la realizzazione dell’intervento ” ed è appena il caso di rilevare che, in considerazione dell’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali, è del tutto irrilevante, a questi fini, che la società fosse partecipata dal Comune.
8. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello, con la precisazione che dall’infondatezza della domanda risarcitoria prospettata dalla Papa Costruzioni S.r.l. consegue altresì il rigetto dell’eccezione di compensazione dalla medesima proposta.
9. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità del caso di specie in punto di fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AR, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
EN CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN CH | VI AR |
IL SEGRETARIO