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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott.ssa Giusi Ianni Presidente
dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1655 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 e vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Elena Runco;
Ricorrente
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mario Scarpelli;
Resistente
(C.F. Controparte_2
– P. IVA ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Umberto Ferrato e dall'avv. Carmela Filice;
Resistente
1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_2 C.F._3
Runco;
Intervenuta
con l'intervento del P.M.
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
19/09/1999 con , dalla cui unione era nata la figlia il 30.11.2004, CP_3 Pt_2
che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n° 2295/2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi disponendo a carico di un CP_3
assegno divorzile pari ad euro 150,00 a beneficio dell'odierna ricorrente, che, in data
01.04.2022, contraeva nuove nozze con che il CP_3 Controparte_1
06.04.2022 decedeva in Montalto Uffugo (CS), che, all'epoca del CP_3
decesso, non era titolare di alcun assegno pensionistico, chiedeva che, CP_3
sulla base della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento a favore della ricorrente della pensione di reversibilità, le venisse riconosciuto il diritto all'attribuzione di una quota di reversibilità dell'ex coniuge defunto, . Pertanto, CP_3
rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la Parte_1
sussistenza nei confronti della Sig.ra dei requisiti per la pensione di Parte_1 reversibilità indiretta dell'ex coniuge defunto con il quale è stata sposata CP_3 ben 23 anni, nella misura del 70% e per l'effetto condannare l' al pagamento di CP_2
tutti i ratei arretrati a far data dal decesso del Sig. avvenuto il 06.04.2022 CP_3
oltre interessi come per legge”.
Si costituiva l' sede di Cosenza, il quale insisteva sulla circostanza per cui fosse CP_2
onere dell'odierna ricorrente, comprovare il possesso di ogni singolo requisito previsto dalla legge al fine di fruire – nei limiti della quota di spettanza - della prestazione per cui è causa e, in ordine alla quantificazione, si rimetteva alle determinazioni dell'adito
Tribunale.
2 Si costituiva la quale instava domanda per il riconoscimento della Controparte_1
quota di pensione indiretta alla medesima spettante, con attribuzione della quota della pensione indiretta dell'ex coniuge, , nella misura del 50%, oltre al CP_3
pagamento degli arretrati a far data dalla morte del predetto, chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea nella percentuale richiesta del 70 %.
Nelle more del giudizio interveniva con atto del 09.04.2024, per sentire Parte_2
accertare e dichiarare il diritto della medesima, in qualità di figlia del de cuius
[...]
, al riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità del genitore CP_3
sussistendone i requisiti di legge.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da Pt_2
come da rilievo, cui le parti hanno aderito.
[...]
Nel merito, non appare discutibile la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a norma dell'art. 9 commi 2 e 3 della L 878/1970, considerato che CP_3
ha prodotto in atti la sentenza di divorzio, n. 2295/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza, munita dell'attestazione circa il passaggio in giudicato, in cui è stabilito che la stessa è titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, nonché certificato anagrafico, da cui risulta lo stato libero, sicchè il thema decidendum resta circoscritto alla misura della ripartizione della pensione di reversibilità fra la moglie superstite e prima moglie del de cuius
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene di recepire, siccome congruo rispetto alle posizioni e deduzioni delle parti, in ordine al riparto della quota della pensione, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara inammissibile l'intervento di Parte_2
3 accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, determina la quota a lei spettante della pensione di reversibilità, pari al 60% del rateo ed attribuisce il rimanente 40% a b) Ordina all' di corrispondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
e rispettivamente la quota del 60 e del 40% della pensione
[...] Controparte_1
suddetta, nonché gli arretrati spettanti alle parti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di;
CP_3
dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 23.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott.ssa Giusi Ianni Presidente
dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1655 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 e vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Elena Runco;
Ricorrente
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mario Scarpelli;
Resistente
(C.F. Controparte_2
– P. IVA ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Umberto Ferrato e dall'avv. Carmela Filice;
Resistente
1 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_2 C.F._3
Runco;
Intervenuta
con l'intervento del P.M.
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
19/09/1999 con , dalla cui unione era nata la figlia il 30.11.2004, CP_3 Pt_2
che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n° 2295/2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi disponendo a carico di un CP_3
assegno divorzile pari ad euro 150,00 a beneficio dell'odierna ricorrente, che, in data
01.04.2022, contraeva nuove nozze con che il CP_3 Controparte_1
06.04.2022 decedeva in Montalto Uffugo (CS), che, all'epoca del CP_3
decesso, non era titolare di alcun assegno pensionistico, chiedeva che, CP_3
sulla base della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento a favore della ricorrente della pensione di reversibilità, le venisse riconosciuto il diritto all'attribuzione di una quota di reversibilità dell'ex coniuge defunto, . Pertanto, CP_3
rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la Parte_1
sussistenza nei confronti della Sig.ra dei requisiti per la pensione di Parte_1 reversibilità indiretta dell'ex coniuge defunto con il quale è stata sposata CP_3 ben 23 anni, nella misura del 70% e per l'effetto condannare l' al pagamento di CP_2
tutti i ratei arretrati a far data dal decesso del Sig. avvenuto il 06.04.2022 CP_3
oltre interessi come per legge”.
Si costituiva l' sede di Cosenza, il quale insisteva sulla circostanza per cui fosse CP_2
onere dell'odierna ricorrente, comprovare il possesso di ogni singolo requisito previsto dalla legge al fine di fruire – nei limiti della quota di spettanza - della prestazione per cui è causa e, in ordine alla quantificazione, si rimetteva alle determinazioni dell'adito
Tribunale.
2 Si costituiva la quale instava domanda per il riconoscimento della Controparte_1
quota di pensione indiretta alla medesima spettante, con attribuzione della quota della pensione indiretta dell'ex coniuge, , nella misura del 50%, oltre al CP_3
pagamento degli arretrati a far data dalla morte del predetto, chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea nella percentuale richiesta del 70 %.
Nelle more del giudizio interveniva con atto del 09.04.2024, per sentire Parte_2
accertare e dichiarare il diritto della medesima, in qualità di figlia del de cuius
[...]
, al riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità del genitore CP_3
sussistendone i requisiti di legge.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da Pt_2
come da rilievo, cui le parti hanno aderito.
[...]
Nel merito, non appare discutibile la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a norma dell'art. 9 commi 2 e 3 della L 878/1970, considerato che CP_3
ha prodotto in atti la sentenza di divorzio, n. 2295/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza, munita dell'attestazione circa il passaggio in giudicato, in cui è stabilito che la stessa è titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, nonché certificato anagrafico, da cui risulta lo stato libero, sicchè il thema decidendum resta circoscritto alla misura della ripartizione della pensione di reversibilità fra la moglie superstite e prima moglie del de cuius
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene di recepire, siccome congruo rispetto alle posizioni e deduzioni delle parti, in ordine al riparto della quota della pensione, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara inammissibile l'intervento di Parte_2
3 accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, determina la quota a lei spettante della pensione di reversibilità, pari al 60% del rateo ed attribuisce il rimanente 40% a b) Ordina all' di corrispondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
e rispettivamente la quota del 60 e del 40% della pensione
[...] Controparte_1
suddetta, nonché gli arretrati spettanti alle parti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di;
CP_3
dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 23.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
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