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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3406/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Palazzo San Gervasio presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Mario Romanelli e Salvatore De Bonis che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Gerardo Di Ciommo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.11.2022 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Palazzo Controparte_1
San Gervasio il 22.12.2010 e che con decreto n. 141/2016 del
10.11.2016 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio , Per_1 oggi residente in [...]unitamente alla madre.
Ha dedotto che la resistente, per presunte incompatibilità caratteriali con il marito, ha abbandonato spontaneamente il tetto coniugale trasferendosi insieme al figlio prima presso l'abitazione dei propri genitori in Palazzo San Gervasio e successivamente a Parma per motivi di lavoro e che entrambi hanno attualmente intrapreso una nuova relazione sentimentale.
Ha rappresentato che la resistente è parrucchiera mentre egli ha sempre svolto l'attività di imprenditore agricolo, ma che oggi la sua situazione economica è peggiorata sia per le accresciute spese dovute alla nascita di altri due figli, sia perché è stato costretto a sospendere l'attività lavorativa in quanto attinto – nell'ambito di un procedimento penale – dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora e successivamente degli arresti domiciliari.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente con l'affidamento condiviso del figlio minore, la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre o - in subordine - presso il padre, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento per il minore non superiore a € 300,00 mensili, ridotto di 2/3 nei periodi di permanenza del ragazzo con lui.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale – nell'aderire alla domanda di divorzio - ha dedotto di aver svolto l'attività di parrucchiera, ma di essere allo stato disoccupata, e che il figlio ha contatti con il padre solo attraverso videochiamate in quanto si rifiuta di incontrarlo.
Ha chiesto pertanto di affidare il figlio esclusivamente ad essa resistente, di regolamentare la frequentazione con il padre mediante videochiamate e visite a Parma e di confermare il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il minore a carico del ricorrente di
€ 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.02.2023 – in via provvisoria ed urgente – vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da cui risulta attinto il ricorrente - sono state confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale ad eccezione del regime di frequentazione tra il minore ed il padre, limitato alle videochiamate fino al perdurare della misura restrittiva a carico di quest'ultimo.
All'udienza del 18.12.2024 – sostituita con il deposito di note scritte
– le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità all'accordo nelle more raggiunto e sottoscritto dai coniugi, e la causa
è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Va preliminarmente rilevato che la domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, come proposta dalle parti negli atti introduttivi e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere qualificata come domanda di scioglimento del matrimonio civile, atteso che dall'atto di matrimonio risulta che il matrimonio è stato celebrato dall'Ufficiale dello Stato civile. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 141/2016 del 10.11.2016, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa, come segue:
“ 1- Il figlio minore, , nato a [...] il [...], Persona_2 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. La sua residenza abituale ed anagrafica andrà individuata presso la madre a Parma alla Strada Parma Rotta n.25;
2- Il sig. coltiverà i contatti con il figlio mediante video Pt_1 chiamate una o due volte alla settimana. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una volta al mese durante un week-end, previo accordo con la sig.ra . In relazione al periodo estivo, Controparte_1 natalizio e pasquale, le parti concordano di procedere come di consueto hanno fatto per i precedenti anni a decorrere dall'udienza dell'11.10.2016, ovvero secondo le pattuizioni all'epoca stabilite, ovvero nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale per due giorni consecutivi compresi ad anni alterni del giorno di Pasqua o di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi fra le parti almeno 30 giorni prima.
In ogni caso le pattuizioni sulle modalità di visita del minore potranno sempre essere modificate o derogate con l'accordo dei genitori e nel superiore interesse del minore con specifico riferimento alle festività natalizie, pasquali e al periodo estivo;
3- I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore importanza e nell'interesse del figlio, in merito alla sua istruzione, educazione ed alla salute. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
4- il sig. corrisponderà un assegno alimentare in Parte_1 favore del figlio di € 600,00 mensili, annualmente rivalutabili Per_1 in base all'indice ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non fornite dal SSN preventivamente concordate e documentate;
5- Le parti dichiarano, infine, che tutti gli altri rapporti economici sono stati già definiti in sede di separazione e che pertanto niente hanno
l'un l'altro da pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
6- Le spese e competenze legali si intendono integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono la presente anche i difensori delle parti stesse per autentica delle firme dei loro assistiti e per rinuncia al vincolo di solidanza.”
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi. Anche dal punto di vista economico, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dell'età del figlio, l'accordo sul contributo di mantenimento ordinario in favore dello stesso garantisce il diritto al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
Per le ragioni esposte va dato atto dell'accordo in questione.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
18.11.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Palazzo San Gervasio il Parte_1 Controparte_1
22.12.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Palazzo San Gervasio dell'anno 2010, parte I, n. 1;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti con atto sottoscritto e depositato il
16.12.2024 hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 09.01.2025
La Presidente est.