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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA UI Scarpa PRESIDENTE
dott. IE Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 121 dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo
Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 20 settembre 2019, CP_1
aveva convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse accertata
[...] CP_2
la natura professionale della spondilodiscoartrosi da cui era affetto e che l' fosse CP_2
condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre interessi e spese.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di avere svolto la propria attività lavorativa dal 1979 al 1998 e nel 2018 nel settore agricolo, per quaranta ore settimanali,
suddivise in 5/6 giorni alla settimana, occupandosi della mungitura delle pecore, del trasporto del latte e dei mangimi e del carico e trasporto delle attrezzature,
movimentando carichi di peso superiore a 20 chilogrammi.
Inoltre, aveva proseguito dal 1995 al 1998, in qualità di lavoratore CP_1
dipendente, aveva svolto, presso strutture alberghiere, attività di manutenzione,
facchinaggio e pulizie, occupandosi anche in tal caso di sollevare e trasportare carichi scarsamente maneggevoli di peso superiore a 20 chilogrammi.
Ritenendo di avere contratto, nell'esercizio delle indicate attività lavorative, una spondilodiscoartrosi, aveva riferito il ricorrente, in data 25 giugno 2014 aveva presentato all' la relativa domanda amministrativa, la quale, come la successiva CP_2
opposizione, non era, però, stata accolta.
Ciò premesso, aveva concluso come sopra riportato. Controparte_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, osservato come le mansioni svolte dal ricorrente fossero state estremamente eterogenee e, come tali, già in astratto inidonee ad esporre ad un rischio da sovraccarico o da posture incongrue per la colonna CP_1
vertebrale.
Inoltre, aveva sostenuto l' i dati anamnestici e i questionari raccolti, vista la loro CP_2
2 frammentarietà, non avevano evidenziato alcunché in ordine al rischio correlabile alle mansioni allegate, né il detto rischio poteva essere evinto attraverso l'espletamento della prova testimoniale, non avendo il ricorrente dedotto l'intensità
quali/quantitativa, la durata e la caratterizzazione del medesimo.
Dopo avere, in ogni caso, contestato l'avvenuto svolgimento delle mansioni allegate e dopo avere, altresì, evidenziato come le risultanze clinico/strumentali avessero documentato un quadro del tutto sovrapponibile a quello atteso per i soggetti della medesima età appartenenti alla popolazione generale, l' resistente aveva Pt_1
concluso per il rigetto della domanda proposta, con vittoria di spese.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 245/2022 del 5 aprile 2022, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda proposta, aveva dichiarato che CP_1
era affetto da “lombalgia cronica con rigidità della colonna lombare,
[...]
spondiloartrosi del tratto dorso-lombare con protrusioni e ernie discali multiple” di origine professionale, determinante un danno biologico pari al 7% dalla data della domanda amministrativa, e aveva, per l'effetto, condannato l' al pagamento, in CP_2
favore del medesimo, delle somme allo stesso dovute, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione e spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva accertato, sulla base delle prove testimoniali espletate, che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa di agricoltore, si era occupato quotidianamente della raccolta di carciofi e foraggio,
della mungitura a mano del bestiame, della pulizia delle stalle con l'uso del forcone,
della realizzazione di scavi nelle vigne con l'uso del piccone, del trasporto manuale dei bidoni del latte del peso di 50 kg e del trasporto del foraggio necessario al sostentamento degli animali, movimentando manualmente sacchi di mangime del
3 peso di kg 50 per caricarli e scaricarli da e sul carrello del trattore e trasportarli nel capannone, così rimanendo esposto, per lungo tempo, ad un concreto rischio professionale.
Sulla base degli indicati elementi di valutazione e dopo accurati esami medici ed un attento studio dei documenti prodotti, aveva proseguito il Tribunale, il CTU
nominato aveva ritenuto che la “lombalgia cronica con rigidità della colonna
lombare, spondiloartrosi del tratto dorso-lombare con protrusioni e ernie discali
multiple” da cui il ricorrente risultava affetto fosse riconducibile ad origine professionale, almeno con criterio concausale, visto che la patologia indicata poteva essere stata favorita, seppure in maniera non esclusiva, dall'attività lavorativa dal medesimo svolta quale operaio agricolo e gestore di bar.
Inoltre, aveva aggiunto il primo giudice, l'ausiliario aveva quantificato nella misura del 7% la riduzione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente.
Il Tribunale di Cagliari, ritenendo di condividere le argomentate conclusioni del consulente, aveva, quindi, accolto la domanda proposta nei termini sopra riportati.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : CP_2
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza
impugnata, respingere la domanda perché infondata. Con vittoria di spese e di
onorari”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
4 deduzione, rigettare l'appello e, quindi, confermare la sentenza del Tribunale, con
vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ordinandone la
distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva accertato la sussistenza del contestato nesso di causalità/concausalità tra le mansioni svolte dall'appellato e la patologia dallo stesso denunciata.
In particolare, ha osservato l' appellante, non poteva ignorarsi il fatto, già Pt_1
segnalato in primo grado, che l'anamnesi lavorativa e l'estratto conto contributivo documentassero lo svolgimento non continuativo, da parte di dell'attività di CP_1
bracciante agricolo dal 1979 al 1998, oltre che le mansioni di barista dal 1999 al
2009, mentre il certificato di malattia professionale era del 4 giugno 2014 e i primi referti con evidenza di malattia della fine del 2008.
Cosicché, ha proseguito l' , benché l'attività di bracciante agricolo sia Pt_1
rischiosa in astratto, poiché in concreto la stessa era stata svolta in modo diluito negli anni ed era, comunque, cessata nel 1998, anno nel quale era iniziata quella di gestore di bar, anch'essa discontinua e, in ogni caso, non correlata a movimentazione manuale di carichi, anche volendo ammettere, senza concedere, che l'esposizione al rischio fosse stata sufficiente negli anni di svolgimento dell'attività di bracciante agricolo, la latenza di dieci anni tra cessazione del rischio (1999) e scoperta della malattia (2008), non ne avrebbe, comunque, dovuto consentire l'ammissione a tutela.
D'altra parte, ha aggiunto l' le conclusioni appena rassegnate non risultavano CP_2
contraddette dalle risultanze della prova orale, con la quale si era accertata l'eventuale esposizione, ma non la durata ed intensità della stessa.
Pertanto, aveva sostenuto l' , doveva ritenersi che la patologia Controparte_3
5 denunciata consistesse in comuni e fisiologici fenomeni di senescenza articolare, tra l'altro, a differenza di quanto affermato dal CTU, del tutto indipendenti dalla conformazione fisica dell'ultrasessantenne CP_1
***
L'appello è fondato.
Come è noto, “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di
causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di
semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di
una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di
probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella
maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario
acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori
elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione
probabilistica in certezza giudiziale” (così, tra le altre, Cass. 13814/2017; si veda, di recente, anche Cass. 9805/2025).
Nella fattispecie, deve escludersi che l'appellato abbia adempiuto al sopra descritto onere probatorio, sullo stesso gravante.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel ricorso introduttivo del Controparte_1
primo grado di giudizio, aveva posto a fondamento della domanda proposta l'avvenuto svolgimento, dal 1979 al 1998 e nel 2018, di un'attività di natura agricola e, dal 1995 al 1998, di un'attività di manutenzione, facchinaggio e pulizie presso strutture alberghiere.
Nessuna attività di gestione di bar era stata dallo stesso allegata, né, a fronte delle rituali contestazioni formulate dall' nella memoria difensiva depositata nel CP_2
primo grado di giudizio, il ricorrente aveva comprovato l'avvenuto svolgimento della allegata attività svolta presso le strutture alberghiere, né, tantomeno, modalità e
6 tempi di esecuzione della stessa.
Inoltre, quanto all'attività di lavoro svolta nel settore agricolo, i due testi escussi erano stati in grado di descrivere le modalità e i tempi di svolgimento della medesima in relazione al solo periodo - una quindicina d'anni a decorrere dagli anni
Tes_ Ottanta, come riferito dal teste - nel quale l'attuale appellato aveva lavorato nell'azienda agricola di , da individuarsi, in mancanza di più CP_4
specifici dettagli e alla stregua delle risultanze dell'estratto conto contributivo in atti,
il quale documenta l'avvenuto svolgimento di attività agricola solo dal 1979 al 1993,
nel solo periodo appena indicato.
E benché debba ritenersi, come anche riconosciuto dal CTU nominato in primo grado e dal CTU nominato in questo grado di appello, che la predetta attività agricola,
come descritta dai testi escussi, fosse stata in astratto idonea ad esporre l'attuale appellato al rischio professionale dallo stesso allegato, deve evidenziarsi come la stessa fosse cessata ben 15 anni prima della prima evidenza di malattia, documentata dai certificati e referti in atti solo a decorrere dall'anno 2008.
Nella fattispecie, quindi, considerato il lungo tempo trascorso tra la cessazione dell'esposizione al rischio, per come risultante dagli atti di causa, e le prime documentate manifestazioni della malattia, già le peculiarità del caso concreto impediscono di formulare un giudizio di probabilità in ordine alla sussistenza dell'allegato nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la patologia dallo stesso denunciata.
D'altra parte, neanche i due CTU nominati in primo e in secondo grado, malgrado le conclusioni formalmente favorevoli a dagli stessi rassegnate, hanno, in realtà, CP_1
riconosciuto la sussistenza del nesso di causa in questione secondo un criterio di probabilità e, tanto meno, di probabilità qualificata.
In particolare, il CTU nominato in primo grado, dott. , aveva Persona_1
7 formulato un mero giudizio di possibilità (“ritengo che la patologia del rachide
dorso lombare possa essere stata favorita seppure in maniera non esclusiva
dall'attività lavorativa svolta dal signor di operaio agricolo e gestore di un CP_1
bar”) e non aveva, in ogni caso, pur a fronte delle specifiche contestazioni della CTP
dell' , rafforzato in alcun modo il predetto giudizio attraverso il riferimento ad Pt_1
elementi obiettivi, ad esempio i dati epidemiologici o gli studi scientifici, “idonei”,
come affermato dalla Suprema Corte “a tradurre la conclusione probabilistica in
certezza giudiziale”, così finendo per offrire una valutazione insufficiente a supportare adeguatamente le conclusioni favorevoli rassegnate.
Tra l'altro, le argomentazioni del primo CTU si erano rivelate del tutto lacunose,
visto che il medesimo, avendo tenuto erroneamente in considerazione anche l'esposizione al rischio derivata dall'attività, mai allegata dall'attuale appellato, di gestore di bar, la quale si era asseritamente protratta sino al 2009, non aveva in alcun modo chiarito, se non con un generico riferimento alla lentezza del processo degenerativo dei dischi intervertebrali lombari, in che modo l'asserita sussistenza del nesso causale fosse compatibile con il lungo periodo trascorso tra la cessazione dell'esposizione al rischio (1993) e la prima manifestazione di insorgenza della malattia (2008).
Conclusioni in parte analoghe valgono, d'altra parte, con riferimento all'elaborato predisposto dal secondo CTU, nominato in questo grado di appello proprio a cagione della insufficienza delle argomentazioni svolte dal primo CTU.
In particolare, nella prima stesura dell'elaborato, anche il secondo CTU, pure egli tenendo erroneamente in considerazione l'esposizione al rischio derivante dalla non allegata attività di gestore di bar, ha affermato la sussistenza del nesso causale secondo un criterio di mera possibilità (“si può rilevare un fattore concausale
nell'attività lavorativa svolta”).
8 Il predetto giudizio, d'altronde, pur a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, il quale ha domandato all'ausiliare di chiarire se l'affermata sussistenza del nesso causale dovesse essere confermata valutando unicamente l'attività
lavorativa svolta in agricoltura dall'appellato sino al 1993 e, in caso di risposta positiva, come si conciliasse tale valutazione con il tempo trascorso tra la cessazione del rischio (1993) e il periodo di insorgenza della malattia, come risultante dalla documentazione medica in atti (2008) - non è risultato fondato su argomentazioni convincenti, essendosi il CTU, in particolare quanto alla seconda delle richieste di chiarimento formulate, limitato, per un verso, ad effettuare un inconferente richiamo al principio di equivalenza causale e, per altro verso, a riconoscere la sussistenza del nesso causale sulla base della “verosimile” circostanza che “il danno instauratosi in
giovane età … sia passato inosservato o abbia determinato un'usura di cui si sia
raggiunta consapevolezza solo dopo vario tempo, con il sopraggiungere di
alterazioni tipiche dell'età adulta”.
Risulta chiaro che il concetto di verosimiglianza è assai dissimile da quello di probabilità e che fondare tale valutazione di verosimiglianza, come ha fatto il CTU,
unicamente sulla generica considerazione che “la patologia discale è affezione di
tipo degenerativo a lenta evoluzione”, significa fondare il ragionamento su una semplice presunzione “tratta da ipotesi tecniche teoricamente possibili”, in aperta violazione dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di causalità.
Deve, d'altronde, escludersi che il secondo ausiliare abbia rafforzato le predette valutazioni attraverso il riferimento agli elementi obiettivi già sopra richiamati (studi scientifici, dati epidemiologici), visto che egli stesso, nella prima stesura dell'elaborato, ha evidenziato che il quadro clinico dell'appellato non presenta significatività clinica e funzionale di una qualche gravità e che tale elemento “depone
9 per una evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione disco-
somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si
possono verificare in individui dell'età del . CP_1
In definitiva, deve escludersi che, nella fattispecie, come sarebbe Controparte_1
stato suo specifico onere, abbia comprovato, secondo un criterio di probabilità e tanto meno di probabilità qualificata, la sussistenza del necessario nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia multifattoriale denunciata.
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, l'appello proposto dall' deve CP_2
essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere Controparte_1
rigettate.
***
L'andamento della lite e le conclusioni formalmente rassegnate dai CTU nominati, le quali hanno avuto l'effetto di rafforzare l'attuale appellato nei propri propositi,
giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in totale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del primo grado di giudizio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 29 ottobre 2025.
10 L'estensore…………………………… ………… ….Il Presidente
dott. IE Coinu………………………………………dott. MA UI Scarpa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA UI Scarpa PRESIDENTE
dott. IE Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 121 dell'anno 2022, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo
Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 20 settembre 2019, CP_1
aveva convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse accertata
[...] CP_2
la natura professionale della spondilodiscoartrosi da cui era affetto e che l' fosse CP_2
condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre interessi e spese.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di avere svolto la propria attività lavorativa dal 1979 al 1998 e nel 2018 nel settore agricolo, per quaranta ore settimanali,
suddivise in 5/6 giorni alla settimana, occupandosi della mungitura delle pecore, del trasporto del latte e dei mangimi e del carico e trasporto delle attrezzature,
movimentando carichi di peso superiore a 20 chilogrammi.
Inoltre, aveva proseguito dal 1995 al 1998, in qualità di lavoratore CP_1
dipendente, aveva svolto, presso strutture alberghiere, attività di manutenzione,
facchinaggio e pulizie, occupandosi anche in tal caso di sollevare e trasportare carichi scarsamente maneggevoli di peso superiore a 20 chilogrammi.
Ritenendo di avere contratto, nell'esercizio delle indicate attività lavorative, una spondilodiscoartrosi, aveva riferito il ricorrente, in data 25 giugno 2014 aveva presentato all' la relativa domanda amministrativa, la quale, come la successiva CP_2
opposizione, non era, però, stata accolta.
Ciò premesso, aveva concluso come sopra riportato. Controparte_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, osservato come le mansioni svolte dal ricorrente fossero state estremamente eterogenee e, come tali, già in astratto inidonee ad esporre ad un rischio da sovraccarico o da posture incongrue per la colonna CP_1
vertebrale.
Inoltre, aveva sostenuto l' i dati anamnestici e i questionari raccolti, vista la loro CP_2
2 frammentarietà, non avevano evidenziato alcunché in ordine al rischio correlabile alle mansioni allegate, né il detto rischio poteva essere evinto attraverso l'espletamento della prova testimoniale, non avendo il ricorrente dedotto l'intensità
quali/quantitativa, la durata e la caratterizzazione del medesimo.
Dopo avere, in ogni caso, contestato l'avvenuto svolgimento delle mansioni allegate e dopo avere, altresì, evidenziato come le risultanze clinico/strumentali avessero documentato un quadro del tutto sovrapponibile a quello atteso per i soggetti della medesima età appartenenti alla popolazione generale, l' resistente aveva Pt_1
concluso per il rigetto della domanda proposta, con vittoria di spese.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 245/2022 del 5 aprile 2022, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda proposta, aveva dichiarato che CP_1
era affetto da “lombalgia cronica con rigidità della colonna lombare,
[...]
spondiloartrosi del tratto dorso-lombare con protrusioni e ernie discali multiple” di origine professionale, determinante un danno biologico pari al 7% dalla data della domanda amministrativa, e aveva, per l'effetto, condannato l' al pagamento, in CP_2
favore del medesimo, delle somme allo stesso dovute, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione e spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva accertato, sulla base delle prove testimoniali espletate, che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa di agricoltore, si era occupato quotidianamente della raccolta di carciofi e foraggio,
della mungitura a mano del bestiame, della pulizia delle stalle con l'uso del forcone,
della realizzazione di scavi nelle vigne con l'uso del piccone, del trasporto manuale dei bidoni del latte del peso di 50 kg e del trasporto del foraggio necessario al sostentamento degli animali, movimentando manualmente sacchi di mangime del
3 peso di kg 50 per caricarli e scaricarli da e sul carrello del trattore e trasportarli nel capannone, così rimanendo esposto, per lungo tempo, ad un concreto rischio professionale.
Sulla base degli indicati elementi di valutazione e dopo accurati esami medici ed un attento studio dei documenti prodotti, aveva proseguito il Tribunale, il CTU
nominato aveva ritenuto che la “lombalgia cronica con rigidità della colonna
lombare, spondiloartrosi del tratto dorso-lombare con protrusioni e ernie discali
multiple” da cui il ricorrente risultava affetto fosse riconducibile ad origine professionale, almeno con criterio concausale, visto che la patologia indicata poteva essere stata favorita, seppure in maniera non esclusiva, dall'attività lavorativa dal medesimo svolta quale operaio agricolo e gestore di bar.
Inoltre, aveva aggiunto il primo giudice, l'ausiliario aveva quantificato nella misura del 7% la riduzione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente.
Il Tribunale di Cagliari, ritenendo di condividere le argomentate conclusioni del consulente, aveva, quindi, accolto la domanda proposta nei termini sopra riportati.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : CP_2
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza
impugnata, respingere la domanda perché infondata. Con vittoria di spese e di
onorari”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
4 deduzione, rigettare l'appello e, quindi, confermare la sentenza del Tribunale, con
vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ordinandone la
distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva accertato la sussistenza del contestato nesso di causalità/concausalità tra le mansioni svolte dall'appellato e la patologia dallo stesso denunciata.
In particolare, ha osservato l' appellante, non poteva ignorarsi il fatto, già Pt_1
segnalato in primo grado, che l'anamnesi lavorativa e l'estratto conto contributivo documentassero lo svolgimento non continuativo, da parte di dell'attività di CP_1
bracciante agricolo dal 1979 al 1998, oltre che le mansioni di barista dal 1999 al
2009, mentre il certificato di malattia professionale era del 4 giugno 2014 e i primi referti con evidenza di malattia della fine del 2008.
Cosicché, ha proseguito l' , benché l'attività di bracciante agricolo sia Pt_1
rischiosa in astratto, poiché in concreto la stessa era stata svolta in modo diluito negli anni ed era, comunque, cessata nel 1998, anno nel quale era iniziata quella di gestore di bar, anch'essa discontinua e, in ogni caso, non correlata a movimentazione manuale di carichi, anche volendo ammettere, senza concedere, che l'esposizione al rischio fosse stata sufficiente negli anni di svolgimento dell'attività di bracciante agricolo, la latenza di dieci anni tra cessazione del rischio (1999) e scoperta della malattia (2008), non ne avrebbe, comunque, dovuto consentire l'ammissione a tutela.
D'altra parte, ha aggiunto l' le conclusioni appena rassegnate non risultavano CP_2
contraddette dalle risultanze della prova orale, con la quale si era accertata l'eventuale esposizione, ma non la durata ed intensità della stessa.
Pertanto, aveva sostenuto l' , doveva ritenersi che la patologia Controparte_3
5 denunciata consistesse in comuni e fisiologici fenomeni di senescenza articolare, tra l'altro, a differenza di quanto affermato dal CTU, del tutto indipendenti dalla conformazione fisica dell'ultrasessantenne CP_1
***
L'appello è fondato.
Come è noto, “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di
causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di
semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di
una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di
probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella
maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario
acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori
elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione
probabilistica in certezza giudiziale” (così, tra le altre, Cass. 13814/2017; si veda, di recente, anche Cass. 9805/2025).
Nella fattispecie, deve escludersi che l'appellato abbia adempiuto al sopra descritto onere probatorio, sullo stesso gravante.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel ricorso introduttivo del Controparte_1
primo grado di giudizio, aveva posto a fondamento della domanda proposta l'avvenuto svolgimento, dal 1979 al 1998 e nel 2018, di un'attività di natura agricola e, dal 1995 al 1998, di un'attività di manutenzione, facchinaggio e pulizie presso strutture alberghiere.
Nessuna attività di gestione di bar era stata dallo stesso allegata, né, a fronte delle rituali contestazioni formulate dall' nella memoria difensiva depositata nel CP_2
primo grado di giudizio, il ricorrente aveva comprovato l'avvenuto svolgimento della allegata attività svolta presso le strutture alberghiere, né, tantomeno, modalità e
6 tempi di esecuzione della stessa.
Inoltre, quanto all'attività di lavoro svolta nel settore agricolo, i due testi escussi erano stati in grado di descrivere le modalità e i tempi di svolgimento della medesima in relazione al solo periodo - una quindicina d'anni a decorrere dagli anni
Tes_ Ottanta, come riferito dal teste - nel quale l'attuale appellato aveva lavorato nell'azienda agricola di , da individuarsi, in mancanza di più CP_4
specifici dettagli e alla stregua delle risultanze dell'estratto conto contributivo in atti,
il quale documenta l'avvenuto svolgimento di attività agricola solo dal 1979 al 1993,
nel solo periodo appena indicato.
E benché debba ritenersi, come anche riconosciuto dal CTU nominato in primo grado e dal CTU nominato in questo grado di appello, che la predetta attività agricola,
come descritta dai testi escussi, fosse stata in astratto idonea ad esporre l'attuale appellato al rischio professionale dallo stesso allegato, deve evidenziarsi come la stessa fosse cessata ben 15 anni prima della prima evidenza di malattia, documentata dai certificati e referti in atti solo a decorrere dall'anno 2008.
Nella fattispecie, quindi, considerato il lungo tempo trascorso tra la cessazione dell'esposizione al rischio, per come risultante dagli atti di causa, e le prime documentate manifestazioni della malattia, già le peculiarità del caso concreto impediscono di formulare un giudizio di probabilità in ordine alla sussistenza dell'allegato nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la patologia dallo stesso denunciata.
D'altra parte, neanche i due CTU nominati in primo e in secondo grado, malgrado le conclusioni formalmente favorevoli a dagli stessi rassegnate, hanno, in realtà, CP_1
riconosciuto la sussistenza del nesso di causa in questione secondo un criterio di probabilità e, tanto meno, di probabilità qualificata.
In particolare, il CTU nominato in primo grado, dott. , aveva Persona_1
7 formulato un mero giudizio di possibilità (“ritengo che la patologia del rachide
dorso lombare possa essere stata favorita seppure in maniera non esclusiva
dall'attività lavorativa svolta dal signor di operaio agricolo e gestore di un CP_1
bar”) e non aveva, in ogni caso, pur a fronte delle specifiche contestazioni della CTP
dell' , rafforzato in alcun modo il predetto giudizio attraverso il riferimento ad Pt_1
elementi obiettivi, ad esempio i dati epidemiologici o gli studi scientifici, “idonei”,
come affermato dalla Suprema Corte “a tradurre la conclusione probabilistica in
certezza giudiziale”, così finendo per offrire una valutazione insufficiente a supportare adeguatamente le conclusioni favorevoli rassegnate.
Tra l'altro, le argomentazioni del primo CTU si erano rivelate del tutto lacunose,
visto che il medesimo, avendo tenuto erroneamente in considerazione anche l'esposizione al rischio derivata dall'attività, mai allegata dall'attuale appellato, di gestore di bar, la quale si era asseritamente protratta sino al 2009, non aveva in alcun modo chiarito, se non con un generico riferimento alla lentezza del processo degenerativo dei dischi intervertebrali lombari, in che modo l'asserita sussistenza del nesso causale fosse compatibile con il lungo periodo trascorso tra la cessazione dell'esposizione al rischio (1993) e la prima manifestazione di insorgenza della malattia (2008).
Conclusioni in parte analoghe valgono, d'altra parte, con riferimento all'elaborato predisposto dal secondo CTU, nominato in questo grado di appello proprio a cagione della insufficienza delle argomentazioni svolte dal primo CTU.
In particolare, nella prima stesura dell'elaborato, anche il secondo CTU, pure egli tenendo erroneamente in considerazione l'esposizione al rischio derivante dalla non allegata attività di gestore di bar, ha affermato la sussistenza del nesso causale secondo un criterio di mera possibilità (“si può rilevare un fattore concausale
nell'attività lavorativa svolta”).
8 Il predetto giudizio, d'altronde, pur a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, il quale ha domandato all'ausiliare di chiarire se l'affermata sussistenza del nesso causale dovesse essere confermata valutando unicamente l'attività
lavorativa svolta in agricoltura dall'appellato sino al 1993 e, in caso di risposta positiva, come si conciliasse tale valutazione con il tempo trascorso tra la cessazione del rischio (1993) e il periodo di insorgenza della malattia, come risultante dalla documentazione medica in atti (2008) - non è risultato fondato su argomentazioni convincenti, essendosi il CTU, in particolare quanto alla seconda delle richieste di chiarimento formulate, limitato, per un verso, ad effettuare un inconferente richiamo al principio di equivalenza causale e, per altro verso, a riconoscere la sussistenza del nesso causale sulla base della “verosimile” circostanza che “il danno instauratosi in
giovane età … sia passato inosservato o abbia determinato un'usura di cui si sia
raggiunta consapevolezza solo dopo vario tempo, con il sopraggiungere di
alterazioni tipiche dell'età adulta”.
Risulta chiaro che il concetto di verosimiglianza è assai dissimile da quello di probabilità e che fondare tale valutazione di verosimiglianza, come ha fatto il CTU,
unicamente sulla generica considerazione che “la patologia discale è affezione di
tipo degenerativo a lenta evoluzione”, significa fondare il ragionamento su una semplice presunzione “tratta da ipotesi tecniche teoricamente possibili”, in aperta violazione dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di causalità.
Deve, d'altronde, escludersi che il secondo ausiliare abbia rafforzato le predette valutazioni attraverso il riferimento agli elementi obiettivi già sopra richiamati (studi scientifici, dati epidemiologici), visto che egli stesso, nella prima stesura dell'elaborato, ha evidenziato che il quadro clinico dell'appellato non presenta significatività clinica e funzionale di una qualche gravità e che tale elemento “depone
9 per una evoluzione pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione disco-
somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si
possono verificare in individui dell'età del . CP_1
In definitiva, deve escludersi che, nella fattispecie, come sarebbe Controparte_1
stato suo specifico onere, abbia comprovato, secondo un criterio di probabilità e tanto meno di probabilità qualificata, la sussistenza del necessario nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia multifattoriale denunciata.
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Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, l'appello proposto dall' deve CP_2
essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere Controparte_1
rigettate.
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L'andamento della lite e le conclusioni formalmente rassegnate dai CTU nominati, le quali hanno avuto l'effetto di rafforzare l'attuale appellato nei propri propositi,
giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in totale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del primo grado di giudizio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 29 ottobre 2025.
10 L'estensore…………………………… ………… ….Il Presidente
dott. IE Coinu………………………………………dott. MA UI Scarpa
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