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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ID AN - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27/05/2024, promossa con atto di citazione da
C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'avv. Elena Righetti con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia,
Calle del Paradiso, San Polo n. 720, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante principale / appellata incidentale contro ed in concordato preventivo (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con P.IVA_2 [...]
ora (C.F. e P.IVA ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
ora C.F. e P.IVA , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Matteo Di Pede ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Venezia Mestre, Via Torre Belfredo 37, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
parte appellata / appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1020/2024 pubblicata il 3/4/2024 dal Tribunale di
Venezia, sez. impresa – Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“respingersi, anche per effetto di decadenza, l'appello incidentale ex adverso proposto.
-1- Fermo il riconoscimento degli interessi per il ritardo nella emissione e nel pagamento dei SAL,
- nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, respingersi, anche per effetto dell'intervenuta decadenza, tutte le domande ex adverso proposte, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- In via subordinata istruttoria: ammettersi una nuova CTU, con altro Consulente Tecnico
d'Ufficio, sul seguente quesito: “descriva il CTU l'andamento dei lavori per cui è giudizio e le cause del loro protrarsi, indicando se esse sino addebitabili o meno alla stazione appaltante e se detto protrarsi dei lavori fosse altrimenti ovviabile con adeguata organizzazione del cantiere da parte dell'appaltatrice, nonché se gli impedimenti allegati da parte attrice fossero rilevabili dall'appaltatrice al momento della consegna dei lavori da eseguire;
esamini il CTU le riserve per cui è giudizio evidenziandone l'ammissibilità e la tempestiva redazione, anche con riferimento alla disciplina contrattuale;
valuti il CTU la spettanza delle riserve oggetto di lite, oltre che sulla scorta delle specifiche allegazioni delle parti, anche sulla scorta della risposta al quesito che precede;
verifichi il CTU un congruo ammontare delle riserve reputate di spettanza”.
-In via subordinata istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, , chiede Parte_1
ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti da “vero che”:
1) le operazioni di accantieramento del casello di Piacenza d'IG sono iniziate il 22 febbraio
2010;
2) le operazioni di accantieramento della barriera di Badia Polesine sono iniziate l'11 marzo
2010;
3) le operazioni di accantieramento del casello di Montegaldella –Longare sono iniziate il 15 marzo 2010;
4) le operazioni di accantieramento del casello di Santa RI sud sono iniziate il 22 marzo
2010;
5) le operazioni di accantieramento del casello di sono iniziate il 12 aprile Parte_2
2010;
6) le operazioni di accantieramento del casello di EN TI sono iniziate il 20 luglio
2010;
7) le operazioni di accantieramento del casello di AG sono iniziate il 2 febbraio 2011;
l'appaltatrice ha consegnato i disegni costruttivi nel maggio 2011;
8) i lavori delle cabine elettriche di galleria sono iniziati, rispettivamente, nelle seguenti date:
-2- 11 dicembre 2012 galleria Rampezzana
12 marzo 2013 IN
3 giugno 2013 AG;
9) l' non ha mai segnalato alcuna esigenza o disguido al C.S.E. o al D.L. in relazione CP_4
all'interferenza con l'impresa esecutrice del lotto 5 nel periodo successivo al verbale di stato di consistenza del 24 settembre 2013;
10) il direttore dei lavori ha approvato i disegni costruttivi nei termini contrattuali;
11) nel gennaio 2011, ha richiesto di poter prorogare il termine contrattuale;
il direttore CP_1
dei lavori ha rigettato la richiesta sollecitando l'invio dei disegni costruttivi;
12) “i lavori di pavimentazione dei piazzali a servizio dei Punti Info di EN TI e Santa
RI d'IG sono finiti il 1 aprile 2014”;
13) “l'asporto del terreno presso il casello di Santa RI d'IG è stato fatto nel settembre 2014”;
14) “gli interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nei tunnel sono stati eseguiti nell'ottobre 2014”;
15) i lavori descritti e contabilizzati nel SAL n. 13 e nel SAL n. 14 sono stati eseguiti dopo la fine dei lavori;
16) i lavori del SAL n. 13 sono stati eseguiti nel periodo dal 2 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014;
17) i lavori del SAL n. 14 sono stati eseguiti dal 1 febbraio 2014 al 30 marzo 2015.
In ipotesi di richiesta ed ammissione delle prove ex adverso dedotte, chiede Parte_1
ammissione di prova contraria diretta su tutti i capitoli e di prova contraria indiretta sui capitoli di parte attrice di volta in volta indicati nei seguenti capitoli, con la premessa “vero che”:
18) (a prova contraria sui capp. 6, 7, 8 e 9) le aree del casello di AG erano disponibili e libere da impedimenti dal gennaio 2010;
19) (a prova contraria sui capp. 11 e 12) tutte le aree dei caselli erano recintate e l ha CP_4
gestito solo gli accessi ai suoi cantieri;
20) (a prova contraria sui capp. da 10 a 16) tutti gli apprestamenti, procedure o misure di coordinamento indicati nei capitoli nn. da 10 a 16 di parte attrice erano previsti dal PSC e dal capitolato;
21) (a prova contraria sul cap. 10) l'attività di sorveglianza indicata nel cap. 10 di parte attrice era prevista dal PSC e dal capitolato;
22) (a prova contraria sul cap. 11) l'attività di allestimento del cantiere indicata nel cap. 11 di
-3- parte attrice era prevista dal PSC e dal capitolato;
23) (a prova contraria sul cap. 12) l'attività di impianto del cantiere indicata nel cap. 12 di parte attrice era prevista dal PSC e dal capitolato;
24) (a prova contraria sul capp. 13) tutte le attività e lavorazioni indicate nel cap. 13 di parte attrice erano previste dal PSC e dal capitolato;
25) (a prova contraria sul cap. 15) tutte le attività e lavorazioni indicate nel cap. 15 di parte attrice (montaggio copertura autorimessa, montaggio copertura pensilina, montaggio facciate alucobond, montaggio lattonerie pensilina, montaggio serramenti fabbricato e montaggio struttura pensilina) erano previste dal PSC e dal capitolato;
26) (a prova contraria sui capp. da 10 a 16) l'appaltatrice non ha mai presentato proposte integrative o sostitutive del PSC e ha predisposto il Piano Operativo in conformità al PSC;
l'appaltatrice non ha mai avanzato segnalato o richiesto al C.S.E. ulteriori specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento;
27) (a prova contraria sul cap. 17) l'appaltatrice non ha mai presentato proposte integrative o sostitutive del PSC e ha predisposto il Piano Operativo in conformità al PSC;
l'appaltatrice non ha mai avanzato segnalato o richiesto al C.S.E. ulteriori specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento;
28) (a prova contraria sul cap.17) il PSC, al paragrafo F - “Stima dei costi della sicurezza” co. P1) prevede l'utilizzo ed i costi per il trabattello;
il corrispettivo previsto a corpo, di € 63.512,64 è stato interamente versato;
29) (a prova contraria sul cap.17) il PSC, al paragrafo F - “Stima dei costi della sicurezza” co. P2) prevede l'utilizzo di funi per cinture di sicurezza;
il corrispettivo previsto a corpo, di 2.650,00 è stato interamente versato;
30) (a prova contraria sul cap.17) il PSC, al paragrafo F - “Stima dei costi della sicurezza” co. P3) prevede l'utilizzo ed i costi per il ponteggio;
il corrispettivo previsto a corpo, di € 108.000,00 è stato interamente versato;
31) (a prova contraria sul cap.17) il PSC è corredato di piante, prospetti e sezioni dei ponteggi;
32) (a prova contraria sul cap.17) la perizia suppletiva e di variante ha quantificato i maggiori costi per l'utilizzo del trabattello, delle funi e dei ponteggi;
33) (a prova contraria sui capp. 23 e 24) con il verbale del 24 settembre 2013, si è CP_1
obbligata “a segnalare con congruo anticipo eventuali interferenze al CSE”;
34) (a prova contraria sui capp. 23 e 24) non ha mai fatto richieste al CSE. CP_1
-4- indica a testi, a prova diretta e contraria su tutti i capitoli: Parte_1
e presso;
e Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 Testimone_4
di;
di Mantova;
l'ing. , il geom. Testimone_5 Pt_1 Testimone_6 Testimone_7 CP_5
, l'arch. , il geom. , il geom. ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
l'ing. . CP_9
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis,
Nel merito.
Rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa.
In via di appello incidentale.
In parziale riforma della sentenza di primo grado:
▪ Condannare alla corresponsione in favore dell'ATI degli interessi da Controparte_10
ritardata emissione dei CdP relativi ai SAL 13 e 14 per Euro 14.415,38, ulteriori rispetto agli importi già riconosciuti in primo grado
▪ in relazione agli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e oneri per la sicurezza (Riserve 3, 5, 12), condannare alla corresponsione in favore dell'ATI Controparte_10
degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data del 27/6/2014;
▪ in relazione agli importi dovuti a titolo risarcitorio (riserve nn. 1, 10 e danni da mancato collaudo), condannare alla corresponsione in favore dell'ATI degli interessi Controparte_10
legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del fatto costitutivo della pretesa e sino alla data della domanda giudiziale, nonché degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
In via istruttoria.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che le aree di cantiere oggetto della Riserva 1 sono state consegnate dalla Stazione
Appaltante all' appaltatrice del contratto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della , tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, nelle date che risultano dai documenti che si Parte_3
rammostrano al teste e, in particolare: doc. 32, file 2012, pag. 13; doc. 32, file 2013, pag. 1; doc.
32, file 2011, pag. 11; doc. 32, file 2010, pag. 1; doc. 32, file 2010, pag. 71; doc. 32, file 2012, pag.
25; doc. 32, file 2012, pag. 40; doc. 32, file 2013, pag. 5; doc. 32, file 2011, pag. 1, come
-5- riepilogate schematicamente nel doc. 53 bis.
2. Vero che l'area del casello di AG relativa al ricovero automezzi è stata consegna all'ATI in data 8.7.2013.
3. Vero che l'area relativa alla cabina della galleria è stata consegna all' in data Pt_4
14.03.2013.
4. Vero che nell'ottobre 2010 l'ATI appaltatrice, per il tramite del proprio Responsabile di cantiere geom. , chiese al Direttore Lavori di potere anticipare l'esecuzione di Testimone_8 alcune opere rispetto al cronoprogramma approvato, tra cui il casello di AG, in quanto le aree in cui avrebbe dovuto lavorare in base al cronoprogramma (Montegaldella Longare sudest,
EN TI area di sosta sud e punto info sud) non erano disponibili.
5. Vero che il Direttore Lavori concesse all'ATI appaltatrice di potere anticipare l'esecuzione di alcune opere rispetto al cronoprogramma approvato, tra cui il casello di AG e che con la comunicazione 8 novembre 2010 di cui al doc. 33 che si rammostra al teste, confermò all'ATI la disponibilità dell'area di AG.
6. Vero che, nonostante le rassicurazioni della DL, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione dell'ATI appaltatrice l'area di AG (ad esclusione del magazzino ricovero automezzi) solo in data 2 febbraio 2011, come risulta dal Verbale Stato di Consistenza di cui al doc. 32 (file Verbali 2011, pag. 1), che si rammostra al teste;
7. Vero che, alla data del 2 febbraio 2011, nell'area di cantiere relativa al casello di AG era presente una linea elettrodotto ENEL che attraversava l'intera area di casello, come risulta dalla planimetria di cui al Verbale Stato di Consistenza che si rammostra al teste sub doc. 32 (file
Verbali 2011, pagg. 1-5).
8. Vero che la presenza della linea elettrodotto ENEL che attraversava l'intera area del casello di
AG, impediva l'esecuzione dei lavori da parte dell'ATI appaltatrice.
9. Vero che detto impedimento è stato rimosso in data 15 marzo 2011.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. e l'ing. . Testimone_8 Testimone_7
10. Vero che nel corso dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della
, tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha sostenuto i costi per l'attività Parte_3
di sorveglianza, di cui ai docc. 57, 58 che si rammostrano al teste.
11. Vero che nel corso dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della
-6- Valdastico, tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha sostenuto i costi per l'attività di allestimento cantiere di cui ai docc. da 61 a 64 che si rammostrano al teste.
12. Vero che nel corso dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della
, tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha sostenuto i costi per l'attività Parte_3
di impianto cantiere di cui al doc. 76 che si rammostra al teste.
13. Vero che nell'ambito del contratto d'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della , tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha svolto varie tipologie di Parte_3
lavori in quota (realizzazione e posa struttura, copertura e lattonerie pensilina, facciate in alucobond, copertura autorimessa, serramenti fabbricato, impianti e prove di carico pensiline) in tutti i caselli coinvolti dall'appalto;
14. Vero che per realizzare dette lavorazioni, l'ATI appaltatrice si è avvalsa di una torre telescopica oleodinamica nonché di un autocarro con braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portapersone, per le ore di lavoro riepilogate nei docc. 77, 79 e 80 che si rammostrano al teste.
15. Vero che l'ATI appaltatrice (e, per essa, ha svolto i lavori registrati Parte_5
nei computi estimativi e nei rapportini di cantiere di cui al doc. 77 che si rammostra al teste, nelle date ivi indicate.
16. Vero che l'ATI appaltatrice (e, per essa, tramite la consorziata Parte_5
esecutrice dei lavori ) ha eseguito i montaggi degli impianti delle pensiline nei CP_11 periodi di cui al doc. 78 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. , l'ing. , il Testimone_8 Testimone_7
geom. , l'arch. , il geom. , il geom. CP_5 Controparte_6 Controparte_7
. Controparte_8
17. Vero che gli elaborati grafici ed i computi estimativi di cui al doc. 16 che si rammostra al teste erano stati trasmessi dall'ATI appaltatrice alla DL con le comunicazioni prodotte sub doc.
74 ai fini della redazione dei SAL.
Si indicano a testi sul capitolo sopra riportato il geom. , l'ing. . Testimone_8 Testimone_7
18. Vero che il Direttore Lavori ha chiesto in corso d'opera all'ATI appaltatrice di aumentare il numero dei fissaggi nella posa in opera dei rivestimenti in vetroresina dei bumpers rispetto a quanto previsto progettualmente;
-7- 19. Vero che il Direttore Lavori ha chiesto in corso d'opera all' appaltatrice di eseguire il rivestimento in vetroresina anche nelle parti laterali dei varchi presenti di tutti i bumpers anche se non era previsto dal progetto;
20. Vero che i lavori non contabilizzati dalla Stazione Appaltante ed oggetto della Riserva 12
(maggiori quantitativi eseguiti rispetto a quelli previsti nel progetto e nel computo, maggiori oneri sostenuti per la richiesta fatta dalla DL di aumentare il numero dei fissaggi rispetto a quanto previsto progettualmente nella posa in opera dei rivestimenti in vetroresina dei bumpers nonché maggiori oneri per la realizzazione dei così detti “fianchetti” a seguito della richiesta della D.L. di eseguire il rivestimento in vetroresina anche nelle parti laterali dei varchi presenti di tutti i bumpers) sono stati realizzati dall' ppaltatrice in data successiva al 30 giugno 2012.
21. Vero che detti lavori sono stati realizzati su ogni uscita di casello, per un totale di: 314,26 mq di maggiori quantità di rivestimento in vetroresina, n°1.216 fianchetti e maggiori fissaggi sui
6.156,82 mq complessivi di rivestimento in vetroresina dei bumpers, come dettagliato nella riserva iscritta nel SAL n°12 per lavori a tutto il 30.09.13 di cui al doc. 11 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. e l'ing. . Testimone_8 Testimone_7
22. Vero che l'ATI appaltatrice ha tempestivamente eseguito le lavorazioni impartite nell'OdS 5 di cui al doc. 82 che si rammostra al teste, nei termini ivi previsti;
23. Vero che, per effetto del trasferimento della disponibilità delle aree della parte Sud (est e ovest) del casello di dall'ATI Consorzio Consta-Kostruttiva, appaltatrice Parte_2
del Lotto C, alle imprese appaltatrici dei lavori del Lotto 5, disposto dalla Stazione Appaltante con il verbale di cui al doc. 25 che si rammostra al teste, l'ATI Consorzio Consta-Kostruttiva ha dovuto lavorare in contemporanea con le imprese appaltatrici dei lavori del Lotto 5;
24. Vero che la presenza delle imprese appaltatrici dei lavori del Lotto 5 nelle aree della parte
Sud (est e ovest) del casello di ha comportato delle interferenze nei lavori Parte_2
oggetto dell'appalto del Lotto C, con conseguente aumento dei tempi di spostamento all'interno del cantiere e ritardo nell'approvvigionamento e posa dei materiali.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. ed il geom. . Tes_8 CP_5
25. Vero che i lavori di finitura elencati nel Certificato di Ultimazione Lavori di cui al doc. 26 che si rammostra al teste, sono stati eseguiti dall'ATI appaltatrice nei termini ivi concessi.
Si indicano a testi sul capitolo sopra riportato il geom. e l'ing. Testimone_8 CP_9
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte, per i motivi esposti nella
-8- terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nonché nelle note di trattazione depositate per
l'udienza del 5 maggio 2021; nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di prova testimoniale formulate da controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i medesimi testi indicati a prova diretta.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. L'ATI - costituita dal ora Controparte_12 Controparte_1
(capogruppo mandataria) e ora
[...] Controparte_2
(mandante) [d'ora in avanti anche solo “Consta” o “ATI” o Controparte_3
“appaltatrice”] – ha convenuto in giudizio davanti il tribunale Venezia, sez. specializzata in materia di impresa, la Stazione Appaltante AUTOSTRADA Parte_1
[d'ora in avanti anche solo “ ” o “committente” o “stazione
[...] Parte_1 appaltante”], con la quale aveva stipulato contratto di appalto per l'importo di euro 26.870.576,89, comprensivo degli oneri per la sicurezza, complessivamente valutati in
€ 837.021,79 (“Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della , tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”) al fine Parte_3 di ottenere il pagamento di somme sulla base di riserve iscritte nella contabilità di cantiere determinate da una serie di inadempimenti che avevano causato all'ATI danni per l'anomalo andamento dei lavori, maggiori opere eseguite e non contabilizzate e maggiori oneri per la sicurezza. L'ATI, inoltre, ha dedotto la responsabilità di CP_13 per il ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento, nella liquidazione dei SAL, negli aggiornamenti dei PSC, nell'emissione delle perizie di variante e del Certificato di Collaudo.
2. , costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità per indeterminatezza delle Parte_1 domande relativa alla riserva n.1 e comunque la decadenza dall'iscrizione delle riserve, contestando comunque nel merito la fondatezza delle domande attoree.
3. L'adito tribunale, espletata c.t.u., con sentenza n. 1020/2024, ha disposto il parziale accoglimento delle domande attoree, condannando al pagamento della Parte_1 somma di euro 1.903.064,57, con aggravio dele spese processuali e di c.t.u.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a sedici motivi di appello, chiedendo il rigetto delle domande
[...] dell'appaltatrice e, in via subordinata, l'esperimento di c.t.u. e l'ammissione di prove
-9- per testimoni.
5. Si è costituito in causa ed in Controparte_1 concordato preventivo, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con ora contestando la Controparte_2 Controparte_3 pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, svolgendo appello incidentale diretto al riconoscimento “degli interessi da ritardata emissione dei CdP relativi ai SAL 13 e 14 per Euro 14.415,38, ulteriori rispetto agli importi già riconosciuti in primo grado”, nonché alla corresponsione: a) degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data del 27/6/2014 sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e oneri per la sicurezza;
b) degli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data del fatto costitutivo della pretesa e sino alla data della domanda giudiziale in relazione agli importi dovuti a titolo risarcitorio (riserve nn. 1, 10 e danni da mancato collaudo), nonché, sulle medesime somme, c) degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
In diritto.-
a.) La decisione del tribunale.
1. Con la sentenza impugnata, il tribunale, premesso che il contratto di appalto per cui è causa era stato stipulato a seguito di gara secondo la procedura aperta ex art. 82, co. 3, d. lvo 163/2006, non ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata da e CP_13 legata al decorso del termine successivo alla definizione della procedura di accordo bonario previsto dall'art. 33 comma 1 del d.m. 145/2000, posto che la procedura di accordo bonario era intervenuta nel 2013, allorquando l'art. 33 cit. era già stato abrogato dal d.p.r. 207/2010, art. 358, lett. e), entrato in vigore durante l'esecuzione dell'appalto, ritenendo che tale abrogazione avesse espunto con effetto immediato la norma che stabiliva la decadenza (art. 33) dall'ordinamento giuridico.
Il primo giudice, inoltre, decidendo sull'eccezione relativa alla mancata apposizione di riserve «negli atti di sottomissione alla perizia di variante, nei verbali di coordinamento di nuovi mezzi, negli ordini di servizio, o nei “verbali di stato di consistenza”» redatti e sottoscritti in corso di appalto, l'ha ritenuta infondata, sul rilievo che tali documenti non erano idonei a ricevere l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto dal d.p.r.
-10- 554/1999, che – secondo il tribunale – stabiliva l'onere di iscrizione delle riserve non già nel primo atto idoneo a riceverle, ma in specifici e indicati atti.
In merito ai contenuti delle riserve nn. 1, 3, 5,10, 12 e 14, il tribunale ha stabilito che:
- era infondata l'eccezione di nullità della domanda relativa alla riserva n. 1 per indeterminatezza (segnatamente per mancata individuazione dei luoghi e dei tempi e delle ragioni) ritenendo che “la domanda è bene specificata per esplicito rimando, contenuto nell'atto di citazione, al testo della riserva, meritoriamente non ripetuto in modo superfluo e defatigante nell'atto … Di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari, e infatti il CTU è ben riuscito a dare le sue risposte individuando i periodi di indisponibilità, casello per casello” (pag. 7, sentenza impugnata);
- anche l'eccezione di decadenza in merito a questa stessa riserva, basata sul fatto che in sede di consegna dei lavori l'attrice non avesse formulato la riserva nel relativo verbale, non era accoglibile posto che l'attrice “alla quale non venne affatto garantita con il verbale di consegna la piena libertà delle aree e la idoneità di esse all'inizio e prosecuzione dei lavori, non aveva ragione alcuna per iscrivere riserve in esso” (pag. 8, sentenza impugnata);
- nel merito la riserva era fondata, in quanto era risultato in causa che l'appaltatore aveva dovuto “affrontare imprevisti rispetto al cronoprogramma approvata dalla committenza, subendo ritardi che vennero però assorbiti da proroghe in almeno un caso accordate senza censura sulla motivazione della richiesta fondata proprio su tale indisponibilità”, nel mentre il c.t.u. aveva potuto ricostruire analiticamente, casello per casello, i maggiori tempi esecutivi derivanti dalla ritardata consegna delle opere (sentenza appellata, pag. 8);
- erano prive di pregio anche le eccezioni di decadenza avanzate in merito alla riserva n. 3 per maggiori oneri di sicurezza e alla riserva n. 5 (relativa ai ponteggi), in quanto si trattava di oneri sostenuti continuativamente, nel mentre, quanto al merito di tali riserve, non valeva «a contestarne la fondatezza il fatto che gli oneri di sicurezza erano previsti in contratto secondo un importo “a corpo”: l'argomento prova troppo, non spiegando come mai, invece, le stesse varianti riconobbero maggiori importi per la sicurezza», dovendosi anche ritenere che la rilevanza dello scostamento di essi rispetto ai valori originari conclamava la loro insufficienza “anche in ragione dell'andamento anomalo e prolungato dei lavori”; -
-11- - con riguardo al punto D2 della riserva n. 3, dovevano essere condivise le risultanze della perizia (“Il CTU ritiene il quantitativo essere inferiore a quello previsto nel Piano, e, pur riconoscendo che l'attrice ha impiegato un materiale diverso da quello previsto, e verosimilmente di maggiore prezzo, ha ritenuto di applicare il prezzo per il materiale previsto nel Piano (18,10 euro/mc); e giunge ad una sua quantificazione del totale, ancor minore rispetto a quello riconosciuto dal Piano aggiornato (103.804,95), in ragione delle ritenute minori quantità”), evidenziando come parte attrice si fosse limitata in sede di comparsa conclusionale ad insistere solo per l'applicazione di un prezzo unitario di euro 25.34/mc e non sulla quantità del materiale impiegato;
- non poteva essere accolta, in quanto generica, la domanda di parte attrice circa il riconoscimento di un maggiore prezzo unitario per le palancole (mezzi di protezione contro l'annegamento) di cui al punto G3 della riserva 3;
- andava pertanto “riconosciuto l'importo totale dei maggiori importi indicati, voce per voce, dal CTU, purché superiori all'ammontare riconosciuto dalla committente anche in varianti” (pag. 11, sentenza impugnata);
- l'eccezione di decadenza dalla riserva n. 10, apposta al SAL n. 5 per mancata apposizione dei verbali, era infondata, posto che “questi atti non sono neppure previsti dalla normativa dell'epoca, e dunque non erano idonei, alla luce del dettato del d.p.r. 544/1999, a ricevere riserve” (pag. 12, sentenza appellata), ritenendo, di conseguenza, corretto il credito dell'appaltatrice come determinato dal c.t.u. in applicazione dei criteri dell'art. 25 d.m. 145/2000 (euro 23.601,47);
- neppure poteva essere accolta l'eccezione di decadenza della riserva n. 12 (fornitura e posa in opera dei bumpers nei fianchi non originariamente previsti) formulata nel SAL 9, considerata la genericità della doglianza che non affrontava la questione principale, rimasta quindi incontestata e relativa al fatto che “è solo dal SAL n.9 che le lavorazioni divennero maggiori dell'originariamente previsto”, precisando inoltre come le conclusioni del CTU riguardo a questa riserva (euro 53.580,40) non erano state oggetto di specifiche contestazioni da parte del consulente tecnico di parte convenuta in sede di CTU.
In merito alla domanda di risarcimento del danno derivante da tardiva emissione e tardivo pagamento dei Certificati di pagamento relativi a numerosi SAL, oggetto di eccezione di decadenza da parte convenuta, limitatamente ai SAL 13,14 e al SAL finale,
-12- il tribunale ha ritenuto: - che doveva trovare applicazione la normativa introdotta con la l. 161/2014, entrata in vigore il 25/11/2014, la quale stabilisce “solo interessi speciali per i ritardi nei pagamenti, e non è suscettibile di applicazione al ritardo nella emissione del certificato, che dell'obbligo di pagamento è solo un presupposto” (pag. 14, sentenza); - che andava condivisa la quantificazione del danno in proposito redatta dal CTU e pari a 96.065,76, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 241 l.161/2014, alternativamente al d.lvo 231/2002.
b.) Esposizione e disamina dei motivi di appello.
b.1.) appello principale
1. Il primo motivo riguarda l'eccezione di decadenza formulata in prime cure da con richiamo alla previsione dell'art. 33 comma 1 d.m. 145/2000, ove si Parte_1 stabilisce il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione del parere motivato della commissione per l'accordo bonario (nella specie: 24 dicembre 2013) per l'inizio del procedimento avanti il giudice o gli arbitri, pena la decadenza dalla riserva.
Il tribunale ha ritenuto che la previsione normativa in parola risultava abrogata in corso d'appalto, segnatamente a far data dall'8 giugno 2011, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 207/2010 (art. 358 lett. e); il che rendeva a suo avviso evidente l'inapplicabilità di essa ad una procedura di accordo bonario svoltasi nel 2013.
Il motivo deduce che il d.p.r. 207/2010, come anche riconosciuto dal tribunale, non trova applicazione all'appalto in questione, già concluso al momento della sua entrata in vigore. Sottolinea, inoltre, che le previsioni del d.m. 145/2000 dovrebbero comunque trovare applicazione, atteso il rinvio contrattualmente previsto a tale provvedimento normativo dalle parti.
Viene quindi richiesto di accertare la eccepita decadenza.
L'eccezione di decadenza è formulata con richiamo alla previsione dell'art. 33 d.m. 145/2000.
L'art. 33 del Regolamento di cui al D.M. 145/2000 stabiliva che:
“Art. 33 - Tempo del giudizio.
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
-13-
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32”.
Nel caso di specie è indiscusso che la commissione per l'accordo bonario ha espresso il suo parere motivato il 24 settembre 2013 e che il termine per l'accettazione di esso da parte dell'appaltatore è venuto a scadenza il 24 ottobre 2013, con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio che veniva pertanto a scadere il 24 dicembre 2013, a fronte della notificazione dell'atto di citazione che ha originato il presente processo in data 12 giugno 2020.
Ciò posto, è pure certo che il contratto di appalto è stato stipulato in data 14-12-2009, quindi nella vigenza del D. Lgs. n.163/2006, del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e del D.M. 19/4/2000 n.145.
Nelle more del rapporto di appalto è entrato in vigore (a far data dall'8 giugno 2011) il d.p.r. 207/2010 (nuovo regolamento dei lavori pubblici) la cui disciplina transitoria (art. 357 comma 6) stabilisce che per i contratti, come quello per cui è causa, stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento devono continuare a trovare applicazione le norme previgenti, vale a dire quelle previste dal precedente Regolamento di attuazione, relativamente all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori (D.P.R. n. 554/1999).
“6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34”.
Il d.p.r. 207/2010 contiene peraltro anche una disposizione di diretta abrogazione dell'art. 33 d.m. 145/2000 a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, l'art. 358, c. 1, lett. e) recita:
“1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ((, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357))
, sono abrogati … e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145”.
Il tribunale ha motivato sul punto che “è evidente che non si applica al presente processo alcuna causa di decadenza dalla domanda, legata al decorso del termine successivo alla definizione della procedura di accordo bonario …” in quanto “era
-14- prevista dall'art. 33 comma 1 del d.m. 145/2000 … ciò però solo fino alla sua abrogazione, a far data dal 8/6/2011 dell'articolo 33 da parte del d.p.r. 207/2010 art. 358 lett. e), entrato in vigore nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che, se pure non disciplina l'esecuzione dell'appalto, ha fatto cadere con effetto immediato, la norma che stabiliva la decadenza”.
Il motivo lamenta che l'abrogazione della disposizione relativa ai termini per l'introduzione del giudizio è stata disposta con una norma del d.p.r. 207/2010 (l'art. 358, c. 1, lett. e) sopra riportato) che, come riconosciuto anche del tribunale, non trova applicazione all'appalto per cui è causa, concluso in epoca precedente l'entrata in vigore del d.p.r. 207 cit.
Il motivo ricorda inoltre che l'applicazione al rapporto di appalto de quo del d.m. 145/2000 era stata contrattualmente prevista con quello che l'appellante definisce un
“rinvio contrattuale”.
1.1. Il motivo non è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte dal tribunale e di quelle agitate con la doglianza in rassegna.
1.1.1. Occorre muovere dalla verifica di quello che l'appellante definisce “rinvio contrattuale”, ossia l'ambito di efficacia delle previsioni negoziali in proposito adottate dalle parti nel contratto di appalto per cui è causa.
In effetti, nel contratto di appalto le parti hanno precisato, nelle “definizioni”, che “ai fini del presente contratto” si intende per
“Codice: il Codice dei contratti pubblici, servizi forniture di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”;
“Regolamento: il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni approvato con D.P.R: 21 dicembre 1999, n. 554”;
“Capitolato generale: il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici … approvato con decreto del ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000 n. 145”.
Peraltro, in nessuna parte delle pattuizioni contrattuali è operato un chiaro e specifico rinvio per relationem alla disciplina dell'art. 33 d.m. 145/2000 e, tanto meno, alla fattispecie decadenziale ivi contemplata.
Anzi, va evidenziato che nel testo del contratto, all'art. 26, intitolato “Riserve-Accordo bonario”, le parti hanno operato un esplicito richiamo alla disciplina dell'art. 32 del d.m. 145/2000, prevedendo espressamente che le riserve saranno “definite in conformità ai disposti degli articoli 31 bis della legge, dell'art. 149 del Regolamento o, alternativamente, dell'art. 32 del capitolato generale” [il riferimento all'art. 31 bis della
-15- legge va inteso alla legge 109/1994], ma non viene operato nemmeno un cenno alla disciplina prevista dall'art. 33 d.m. citato.
Può dunque ritenersi che le parti, con tale rinvio “formale”, abbiano inteso
“contrattualizzare” le previsioni richiamate, ossia l'art. 31 bis della legge 109/94 l'art. 149 del Regolamento e l'art. 32 del capitolato generale.
Va preso atto che al contrario le parti non hanno in alcun modo non solo recepito, ma neppure operato alcun richiamo alla previsione dell'art. 33 del d.m. 145 citato.
1.1.2. Si rende pertanto necessario verificare se tale disposizione normativa fosse nondimeno applicabile al contratto e, in tale chiarita prospettiva, va innanzi tutto accertato che la stessa fosse in vigore al momento di conclusione dell'appalto (14-12- 2009).
In proposito la motivazione del tribunale, che fa leva sull'abrogazione della previsione dell'art. 33 a seguito dell'art. 358, c. 1, lett. e) del d.p.r. 207/2010 a far data dall'8 giugno 2011 e, dunque, da epoca successiva alla conclusione del contratto, non risulta convincente.
L'immediata abrogazione della previsione dell'art. 33 d.m. 145/2000 ai fini che rilevano in questo giudizio, ossia del termine per la proposizione dell'azione da parte dell'appaltatore, può essere ritenuta unicamente postulando che si tratti di una disposizione di indole processuale, per la quale possa trovare applicazione il principio del tempus regit actum. È noto, infatti, che il principio dell'immediata applicabilità delle leggi processuali implica che gli atti processuali siano regolati dalla legge vigente nel momento del loro compimento ("tempus regit actum") e, conseguentemente, in caso di abrogazione di una norma che prevedesse una condizione di procedibilità della domanda occorrerebbe verificare se il termine per la proposizione della domanda è scaduto o meno nella vigenza della norma che quella condizione stabiliva.
Nel caso di specie è certo che la decadenza eccepita si è venuta a maturare ben dopo l'abrogazione della disposizione che prevedeva quella condizione di procedibilità, come notato dal tribunale: “la fase di composizione bonaria relativa a questo appalto, intervenuta nel 2013, interveniva dunque in una fase in cui la decadenza già prevista dal d.m. 145/2000 non più esisteva nel nostro ordinamento” (sentenza appellata, pag. 4).
Il punto è che va verificato se si tratti effettivamente di una norma di indole processuale, con la quale si sottoponga l'azione giudiziale al previo onere di assolvere a una condizione di procedibilità.
Va ritenuto che la previsione del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 33 cit. non impone affatto alcun previo esperimento di attività o il soddisfacimento di particolari
-16- oneri all'appaltatore che intenda ricorrere all'autorità giudiziaria (o all'arbitrato), stabilendo unicamente un termine per l'esercizio di tale facoltà.
Non può dunque sussumersi tale previsione nell'ambito di quelle di natura processuale, come tale assoggettata alla disciplina del tempus regit actum, con la conseguenza che la previsione di perdurante applicabilità agli appalti precedenti l'entrata in vigore del d.p.r. 207/2010 della disciplina previgente non è toccata dall'abrogazione dell'art. 33 introdotta con quel medesimo provvedimento normativo.
1.1.3. Si rende allora necessario interrogarsi sulla disciplina normativa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto (14-12-2009).
Come ricorda anche il tribunale, l'appalto in questione “richiamava nelle sue premesse il d.lvo 163/2006, il d.p.r. 554/1999 (Regolamento appalti pubblici) e il d.m. 145/2000 (Capitolato generale d'appalto). Si trattava, come espresso nel contratto, di contratto stipulato a seguito di gara secondo procedura aperta ex art. 82, comma 3, del d.lvo 163/2006 medesimo” (sentenza appellata, pag. 4).
Non vi è dubbio che trova applicazione all'appalto in disamina sia ratione temporis che per l'espresso richiamo delle parti il d.lvo n. 163/2006.
In tale prospettiva va preso atto che l'art. 256 del d. lvo n. 163/2006 ha disposto l'abrogazione sia dell'art. 149 (d.p. 554/1999) sia dell'art. 32 (d.m. 145/2000; per la precisione tale ultima disposizione è stata espressamente abrogata con il d. lvo n. 152/08, art. 2, co. 1, lett. zz, a far data dal 17 ottobre 2008, in ogni caso in data precedente la conclusione del rapporto in disamina).
Come sopra riportato, il termine di decadenza stabilito nell'art. 33 prende decorrenza
“dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2”.
L'art. 149 (“Accordo bonario”) del DPR 31.12.1999 n. 554 (“Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”) stabiliva che:
“1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
-17- collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari”.
A sua volta, l'art. 32 (“Definizione delle riserve al termine dei lavori”) prevedeva che:
“1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni”.
Dunque, nella formulazione originaria della norma, la decadenza di cui all'art. 33 si determinava se l'appaltatore proponeva domanda giudiziale oltre 60 giorni dalla comunicazione delle determinazioni della stazione appaltante sulla proposta di soluzione bonaria del responsabile del procedimento oppure, laddove si fosse trattato di riserve non oggetto di procedura di accordo bonario per valore o per momento di insorgenza, dalla determinazione della stazione appaltante sulle riserve, che doveva intervenire a sua volta entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
Una volta peraltro abrogati gli articoli 149 e 32 (in forza del d.lvo 163/2006 e del relativo decreto correttivo, come sopra riportato), l'art. 33 finisce per risultare del tutto svuotato di contenuto, ancorché formalmente abrogato solo con il DPR 5.10.10 n. 207.
In altri termini, a seguito della abrogazione degli artt. 149 e 32 per effetto dell'art. 256 del D. Lgs 163/2006 (e del d. lvo 152/08), l'indicazione del termine di decadenza di 60 giorni di cui all'art. 33 è rimasto oggettivamente privo dei riferimenti normativi identificativi del momento di decorrenza del termine di decadenza stesso.
Va ulteriormente verificato, prima di giungere alla conclusione della totale inoperatività della previsione dell'art. 33, se non possa ritenersi che vi sia stata una “sostituzione” dei riferimenti originari agli artt. 149 e 32 con quello all'art. 204 del DPR 21.12.1999 n. 554 (abrogato anch'esso, con l'art. 33, dall'art. 358 comma 1 del DPR 207/2010 a decorrere dall'8.06.2011).
-18- Non pare questa un'interpretazione percorribile, in forza del rilievo che l'art. 204 cit. era una norma introdotta e vigente già prima della abrogazione degli artt. 149 e 32 eppure non richiamata dall'art. 33. Deve pertanto ritenersi che, laddove il legislatore avesse voluto far riferimento, quale momento di decorrenza della decadenza di cui all'art. 33, alla notificazione della delibera di cui all'art. 204, comma 3, DPR 554/1999 (“Ulteriori provvedimenti amministrativi” “La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore”), avrebbe operato il rinvio a detta norma sin dall'origine; invece, il rinvio dell'art. 33 al Regolamento di attuazione della legge n. 109/94 (DPR 554/99) fu all'epoca operato unicamente al suo art. 149 (Accordo Bonario) e non all'art. 204; quanto alle fattispecie nelle quali non fosse stato operante l'Accordo Bonario, il rinvio era all'art. 32 del Capitolato Generale e non al Regolamento di attuazione.
Neppure può, nel caso specifico, procedersi sic et simpliciter alla sostituzione del rinvio agli artt. 149 e 32 con un rinvio alla normativa sopravvenuta, vale a dire il d.lvo 163/2006 (prospettazione invero non avanzata neppure da ), attesa la diversità della Parte_1 disciplina sul punto. Invero, il D. Lgs 163/2006 ha previsto l'Accordo Bonario all'art. 240 che, pur rappresentando la trasposizione dell'istituto già disciplinato dall'art. 149 del Regolamento che veniva contestualmente abrogato, ha trovato una diversa regolamentazione, sicché non sarebbe immediata la individuazione del momento corrispondente alla determinazione sulla proposta di soluzione bonaria di cui al
“vecchio” art. 149 e al quale faceva rinvio l'art. 33.
In definitiva, sul punto, mentre per gli articoli (essi pure oggetto di abrogazione da parte del d.lvo 163/2006) 149 d.p.r. 554/1999 e 32 d.m. 145/2000, a seguito della loro
“contrattualizzazione” operata dalle parti, si deve ritenere che le loro previsioni disciplinino nondimeno il rapporto di appalto in esame, per quanto riguarda l'art. 33 d.m. 145/2000 e per il termine di decadenza ivi previsto, non fatto oggetto di alcun richiamo-rinvio in sede contrattuale, a seguito della sua abrogazione conseguente all'abrogazione degli articoli 149 e 32 citt., è giocoforza ritenerne la sua non operatività con riferimento al contratto di appalto per cui è causa.
Non si tratta pertanto di applicare l'abrogazione, intervenuta solo nel corso del rapporto di appalto (8-6-2011), dell'art. 33 cit. disposta con il d.p.r. 207/2010, ma di desumere dall'abrogazione, avvenuta precedentemente alla conclusione del contratto, delle norme di riferimento dell'art. 33 la avvenuta implicita abrogazione anche di tale ultima norma.
-19- In conclusione, sia pure in forza della diversa motivazione esposta, la decisione del tribunale circa la non fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da Parte_1 con richiamo alla previsione dell'art. 33 d.m. 155/2000 merita conferma e il primo motivo di appello principale va respinto.
2. La riproposta eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. limitatamente alla riserva n. 1 contenuta con il secondo motivo di appello è infondata.
lamenta la violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c. per aver il Tribunale rigettato Parte_1
l'eccezione di nullità della domanda attorea limitatamente alle richieste di cui alla riserva n.1 con la motivazione che «i fatti per quanto interessa sono “quali aree” e “in quali tempi”, è evidente che la domanda è bene specificata per esplicito rimando, contenuto nell'atto di citazione, al testo della riserva, meritoriamente non ripetuto in modo superfluo e defatigante nell'atto. Che il contraddittorio su tale allegazione fosse possibile, lo testimonia il fatto che riconosceva CP_13 perfettamente, fin dalla comparsa di risposta, di sapere di cosa l'attrice si lamentasse, pur dichiarando di non potere soprassedere “alle regola fondamentali del processo”. Di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari, e infatti il CTU è ben riuscito a dare le sue risposte individuando i periodi di indisponibilità, casello per casello».
Secondo l'appellante, il contenuto dell'atto di citazione di non rinvia al testo CP_1 della riserva nemmeno in relazione alla quantificazione dei danni, in merito al quale non sarebbe stato richiamato il calcolo di dettaglio svolto nel Registro di contabilità limitandosi l'appaltatrice a produrre in giudizio l'intero registro di contabilità.
Per queste ragioni, l'appellante chiede a questa Corte di dichiarare la nullità della domanda, limitatamente alle richieste di cui alla riserva n. 1.
2.1. La riserva n. 1 ha ad oggetto il credito conseguente alla mancata consegna di parte delle aree di lavoro per € 2.141.153,01 ed è così testualmente riportata nell'atto di citazione di primo grado: “La Riserva n. 1 è stata iscritta nel SAL 1 ed aggiornata nei SAL successivi sino al SAL 12; è stata poi riconfermata sino alla firma con riserva dello Stato Finale e dell'Atto di Collaudo (cfr. doc. 11). La riserva ha ad oggetto i maggiori oneri sopportati a causa della indisponibilità di alcune aree di lavoro per fatto e causa della Stazione Appaltante, con conseguente anomalo andamento dei lavori ed impossibilità di coordinamento ed organizzazione proficua delle attività di cantiere, di utilizzo ottimale del personale e delle attrezzature. Alcune delle aree oggetto di intervento, infatti, vennero poste a Co disposizione dell in grave ritardo rispetto ai termini concordati. In particolare, alcune aree vennero consegnate in ritardo mentre altre aree, sebbene consegnate, non erano di fatto liberamente disponibili da parte dall'ATI, con conseguente slittamento del termine previsto per l'inizio dei lavori nelle singole aree coinvolte nei ritardi. I ritardi, dovuti alle circostanze più svariate (quali ad esempio, presenza di lavori inerenti all'asse autostradale, affidati a terzi;
mancanza di autorizzazioni;
rinvenimenti archeologici;
operazioni di bonifica bellica;
presenza di lavorazioni o di servizi interferenti;
interferenze con la viabilità esterna) sono riconducibili a responsabilità della Stazione Appaltante, cosicché spetta all'ATI il risarcimento del danno per l'effetto subito” (atto di citazione di , pag. 7). CP_1
-20- 2.2. sosteneva che la mancata indicazione di “quali aree” e per “quali tempi” Parte_1 valeva a rendere indeterminata la causa petendi di una tale domanda.
2.3. Il tribunale ha in proposito ritenuto di superare l'eccezione con il rilievo che la domanda faceva “esplicito rimando […] al testo della riserva”, giudicando che la parte avesse “meritoriamente non ripetuto in modo superfluo e defatigante nell'atto” il relativo contenuto e osservando che aveva dimostrato di aver compiutamente Parte_1 compreso, sin dalla comparsa di risposta, il puntuale tenore della doglianza dell'appaltatrice e che il c.t.u. aveva fornito idonea risposta senza incontrare alcuna difficoltà nella individuazione dei periodi di indisponibilità casello per casello.
2.4. Il motivo denuncia che nell'atto di citazione non vi sarebbe alcun rinvio, tanto meno,
“esplicito” al testo della riserva, che era richiamato nel libello introduttivo unicamente con riguardo alla quantificazione dei danni, nel mentre resterebbe irrilevante la conoscenza della vicenda da parte di , circostanza che non varrebbe a Parte_1 dimostrare una sufficiente indicazione di “quali aree” e “quali tempi” fossero oggetto della riserva.
2.5. La doglianza è priva di fondamento.
2.5.1. Va innanzi tutto ricordato l'insegnamento di legittimità, secondo il quale “nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa” (Cass. civ., SS.UU., 8077/2012).
2.5.2. Ciò premesso, va rilevato che con la doglianza in esame non si pone in discussione che l'atto di citazione possa trovare integrazione nella documentazione ivi
-21- richiamata, ma si sostiene che il richiamo alla riserva sarebbe stato limitato ai fini della quantificazione del danno richiesto.
Il punto è che, al di là dell'indicazione che il richiamo sia stato operato al “calcolo di dettaglio svolto nel registro di Contabilità in occasione dell'iscrizione e suo successivo aggiornamento della riserva (doc. 11), da intendersi qui integralmente trascritto” (atto di citazione, pag. 9) è certo che l'esposizione della riserva in siffatti termini, e proprio l'indicazione della quantificazione in essa operata, evidenzia in maniera davvero inequivoca non solo le aree indisponibili (così esemplificativamente: caselli di EN V.na, Montegalda-Longare, AG, Albettone-Barbarano; aree di sosta EN;
punto info EN;
Cabine “Rampezzana”, “AG” e “ ”), ma anche i tempi di Pt_4 loro indisponibilità, analiticamente indicati a supporto delle connesse richieste risarcitorie. È sufficiente leggere il documento prodotto sub n. 11 dal per CP_2 comprendere in ogni suo profilo il contenuto della riserva n.1 e le conseguenti domande dell'appaltatrice.
Finisce per darne atto la stessa parte appellante, allorquando - nell'esposizione del suo quarto motivo - riporta una parte della riserva in questione. A pagina 15 dell'atto di citazione ritrascrive un brano della riserva n. 1: «“I lavori sono stati Parte_1 consegnati in data 19/01/2010. A quella data non erano però disponibili alcune aree per interferenze con la viabilità esterna e mancanza delle relative autorizzazioni, in particolare l'area relativa al casello di Montegaldella-Longare. Anche per quanto riguarda il casello di EN TI le aree sono state consegnate solo alla fine di aprile 2010” (doc. 11 )». CP_1
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche la condotta di - di pronta e puntuale risposta alla domanda di - risulta Parte_1 CP_1 giustamente valorizzata dal tribunale ai fini di escludere un'indeterminatezza invalidante, in quanto rivela una relazione di con l'oggetto della domanda Parte_1
“tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa”.
3. Il terzo motivo riprende la questione della riserva n. 1, ma adducendo questa volta che si tratterebbe di una formulazione non rispettosa della previsione dell'art. 131, co. 3, e 165 d.p.r. 554/1999, segnatamente del requisito, posto in tali disposizioni, circa un'indicazione “con precisione” delle “cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda”. Il tribunale sul punto ha ritenuto che “Di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari, e infatti il CTU è ben riuscito a dare le sue risposte individuando i periodi di indisponibilità, casello per casello”.
-22- 3.1. lamenta: - che non avrebbe neppure offerto la prova del Parte_1 CP_1 contenuto della riserva;
- che il c.t.u. si sarebbe limitato ad asserirne la specificità, senza alcuna ulteriore motivazione;
-che il tribunale sarebbe giunto a ritenere che “di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari” dalla circostanza che il c.t.u. aveva potuto fornire le risposte richiestegli individuando i tempi di indisponibilità, casello per casello.
Il motivo ricorda che l'attività del c.t.u. non potrebbe ritenersi idonea a sanare l'inammissibilità della riserva per sua genericità né essere prova della sua ammissibilità.
3.2. Quanto sopra osservato in riferimento al secondo motivo vale a evidenziare pure l'infondatezza del motivo in disamina.
3.3. È indiscutibile che la lettura della riserva – quale risultante dal doc. 11 già sopra ricordato – consenta di apprezzare i caselli per i quali l'appaltatore si doleva della mancata messa a disposizione e i tempi relativi, con indicazione dei pregiudizi che, in conseguenza dei lamentati inadempimenti, assumeva di avere patito.
Risultano così sufficientemente individuate le aree di casello (ovvero le aree di sosta) a cui la riserva si riferisce, deducendosene la mancata loro disponibilità e anche il motivo della mancata disponibilità. A mero titolo esemplificativo può citarsi quanto è dato leggere al foglio 21 del Registro di Contabilità di cui al doc. 11 in relazione ai CP_1 caselli di TE e di EN TI e quanto esposto a pag. 48 del Registro in relazione al casello di . Parte_2
Risultano poi indicati i parametri per la quantificazione del danno richiesto, con indicazione delle voci per spese generali, mancato utile, mancato utilizzo di manodopera, macchinari ed attrezzature.
Non si tratta pertanto di sanare un difetto di precisione con l'operato del c.t.u. (il quale, se mai può costituire ex post un elemento di valutazione per inferire la mancanza di una radicale indeterminatezza) né di recepire quanto opinato dall'esperto dell'ufficio senza vaglio critico, ma di prendere atto del concreto tenore della riserva, ampiamente idoneo a fornire una puntuale ed esauriente illustrazione di tutte le circostanze fattuali rilevanti ai fini della apposizione della riserva. Quanto alla dedotta mancata prova della riserva, si tratta di profilo che va affrontato nel momento in cui si prenderà in disamina la fondatezza nel merito della riserva, oggetto di successivo motivo.
3.
4. Come detto, la ragione della riserva n. 1 riposa sulla indisponibilità di aree di lavoro fin dalla consegna dei lavori. ha eccepito la mancata apposizione della Parte_1 riserva nel verbale di consegna dei lavori e la conseguente decadenza alla stregua degli
-23- articoli 130 e 131 d.p.r. 554/1999 [appello, pag. 15: «"Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165”. La mancata iscrizione di riserva implica infatti che i fatti accertati nel verbale di consegna (e, cioè, la consegna delle aree per l'inizio dei lavori) “si intendono definitivamente accertati” e non sono dunque più contestabili, come chiaramente previsto dall'art. 165 del D.P.R. 554/1999»].
3.4.1. Il tribunale ha superato l'eccezione di decadenza, sulla base dei seguenti rilievi:
- il verbale non “dava affatto conto della libertà delle aree, ma solo che erano nella piena disponibilità della società ”; Parte_1
- trattandosi di lavori da eseguirsi in “interferenza con altre imprese non aveva senso né era possibile assicurare realmente fin da subito la disponibilità fisica dell'intero lotto”;
- vennero infatti redatti in corso di lavori “plurimi ulteriori 'verbali di stato di consistenza' non previsti dalla disciplina, che davano di volta in volta il via alla esecuzione di singole parti d'opera;
- “l'ati, alla quale non venne affatto garantita con il verbale di consegna la piena libertà delle aree e l'idoneità di esse all'inizio e prosecuzione dei lavori, non aveva ragione alcuna per iscrivere riserve in esso”. 4. Il quarto motivo di appello sostiene che:
- il significato della consegna dei lavori non può essere arbitrariamente modificato a seconda delle caratteristiche dell'appalto, svolgendo esso una specifica funzione all'interno del rapporto di appalto di oo.pp.;
- contrariamente a quanto opinato dal tribunale, nel verbale di consegna dei lavori il direttore dei lavori ha fatto espresso richiamo all'art. 130 del regolamento che riguarda proprio la libertà delle aree;
- il verbale, inoltre, reca la constatazione delle parti circa la “corrispondenza fra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali”;
- l'appaltatrice si era assunta l'obbligo di eseguire i lavori entro il termine previsto e indicato espressamente in quel verbale di consegna. Il motivo denuncia anche una contraddittorietà che crede di ravvisare nell'argomentazione del tribunale, in quanto sostiene che: o la consegna dei lavori è avvenuta con il verbale del 19 gennaio 2010 o con i “verbali di stato di consistenza” e, quindi, l'appaltatrice avrebbe dovuto iscrivere la riserva o nell'uno o negli altri, mentre non risulta apposta la riserva in alcuno dei due tipi di verbali.
Il tribunale avrebbe pertanto negato rilievo al verbale di consegna dei lavori ai fini della disponibilità dell'area e, al contempo, neppure avrebbe richiesto l'iscrizione
-24- della riserva nei verbali di stato di consistenza che, nell'interpretazione dei primi giudici, avrebbero svolto la funzione di verbali di consegna dei lavori.
Al riguardo (ossia all'onere di iscrizione la riserva in questione nei verbali di stato di consistenza), il tribunale ha infatti considerato che si trattava di atti non idonei a ricevere l'iscrizione di riserve secondo la previsione del d.p.r. 554/1999, che circoscrive a specifici atti dell'appalto la possibilità di ricevere l'iscrizione di riserve.
L'appellante sostiene che, a mente del d.m. 145/2000, le riserve vanno iscritte nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e che si tratta di normativa emanata in esecuzione del d.p.r. 554/1999 e la cui legittimità non è mai stata posta in discussione.
Secondo l'appellante «in ogni caso, come riconosce anche il CTU, “Da quanto emerge dall'esame della documentazione agli atti con i cosiddetti stati di consistenza si procedeva di fatto alla consegna e/o riconsegna delle aree oggetto di intervento da parte del RTI” (il CTU aggiunge “senza che tali documenti ne assumessero una qualche formalità”, anche se, poi, fa decorrere l'inizio o la fine del periodo di indisponibilità dalle date dei “Verbali stato di consistenza”). Che l'impresa fosse, nell'ipotesi, tenuta ad iscrivere riserva a tali “Verbali Stato di consistenza”, lo prova la sua stessa considerazione: “le aree di lavoro, invece, sono state solo parzialmente e con grave ritardo messe a disposizione dell'ATI, attraverso la sottoscrizione di appositi “Verbali Stato di consistenza”, man mano che le stesse venivano liberate da altre imprese impegnate nella costruzione dell'asse autostradale” (conclusionale pag. 22). Poiché è innegabile che, prima o dopo, per intero o per singole aree, l'impresa abbia preso in consegna i lavori e poiché è innegabile che la stessa non abbia mai iscritto riserva ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 554/1999, non si può che concludere che l'appaltatrice è decaduta da tutte le riserve che hanno quale causa petendi l'indisponibilità delle aree (o di parte di esse). Del resto, la stessa ha iscritto riserva (la riserva n. 14) in altro “verbale stato di CP_1 consistenza”, datato 29 agosto 2011».
4.1. Il motivo è infondato.
Certamente a ragione l'appellante richiama la centralità che, negli appalti di opere pubbliche, riveste la redazione di tale verbale, ma – nondimeno – non può essere obliterato quello che è stato il concreto svolgimento dell'appalto, come pacificamente emergente dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione in atti e dalle verifiche svolte in sede di c.t.u.
A fronte della redazione del verbale di consegna dei lavori in data 19 gennaio 2010, nel quale, a prescindere da un - alquanto generico e indeterminato – richiamo all'art. 130 del Regolamento, si dava unicamente atto che “per quanto attiene le aree interessate dalla realizzazione delle nuove opere, queste sono nella piena disponibilità giuridica della società ”, va ricordato che l'art. 130 del Parte_6
d.p.r. 554/1999 prescrive che il verbale di consegna dei lavori contenga una ben più puntuale e significativa dichiarazione: “c) la dichiarazione che l'area su cui devono
-25- eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”.
La valutazione in proposito espressa dal tribunale, ossia che il verbale concretamente redatto non recava l'espressa indicazione richiesta dalla lettera c) dell'art. 130 citato, è dunque pienamente condivisibile e trova diretto e puntuale riscontro nel contenuto del verbale stesso.
In stretta correlazione con tale mancata indicazione che tutte le aree erano libere, risultano in causa redatti plurimi “verbali di stato di consistenza” con i quali via via che si liberavano le aree veniva dato atto dei lavori compiuti e del subentro dell'appaltatore. Si tratta di atti che, come riconosce anche , non sono Parte_1 previsti nella normativa di settore a tali fini né nelle previsioni contrattuali, né nei capitolati d'appalto.
L'effettivo significato di tali “verbali di stato di consistenza”, come ricorda la stessa appellante a pagina 16 della sua memoria di replica, è stato prospettato dai Collaudatori, i quali hanno riferito che “detti Verbali non sono altro che la soluzione elaborata dalla fantasia del Direttore Lavori per procedere a quella che, nella sostanza, è stata una consegna parziale”. Nello stesso senso il c.t.u. ha osservato che “da quanto emerge dall'esame della documentazione agli atti con i cosiddetti stati di consistenza si procedeva di fatto alla consegna e/o riconsegna delle aree oggetto di intervento da parte del enza che tali documenti ne assumessero una qualche formalità”.
Alla stregua di tale modalità operativa che – va pure evidenziato – dipende da scelte della committenza, va escluso che, al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori vi sia stata, per , una effettiva generalizzata presa in CP_1 consegna dei lavori, nel mentre occorre avere riguardo a quanto emerge dai numerosi “verbali di stato di consistenza” per avere contezza delle effettive date nelle quali le varie aree sono state poste a disposizione della qui appellata da parte della stazione appaltante. Invero in quei verbali viene precisato che essi hanno ad oggetto la constatazione, in contraddittorio con le imprese appaltatrici dei rispettivi lotti, dello “stato di fatto dei luoghi e delle lavorazioni eseguite relative alle sole aree di casello, prima che abbiano inizio i lavori di competenza del lotto C, nelle aree evidenziate nella allegata planimetria”.
Alla stregua di tale contenuto di tali verbali essi neppure possono integralmente equipararsi ai verbali di consegna parziali, che la committenza avrebbe dovuto redigere. In ogni caso, non può giungersi a ritenere che essi costituissero degli
-26- effettivi “verbali di consegna parziale” con i connessi e conseguenti oneri decadenziali a carico dell'appaltatore. Alla scelta della direzione dei lavori di perseguire una via, per così dire, informale, non può farsi discendere la previsione di termini decadenziali connessi all'erezione di verbali non formalmente riconducibili a quelli contemplati dall'art. 130 d.p.r. 554/1999.
Non si ravvisa pertanto quella contraddittorietà che l'appellante crede di poter attribuire all'iter logico-giuridico seguito dal tribunale nel ritenere, a un tempo, che i verbali di stato di consistenza integravano nella loro effettività dei verbali di consegna parziale e che l'appaltatore non aveva l'onere di iscrivere le riserve in essi. In tal senso non può neppure valorizzarsi la condotta di che, in un caso, ebbe CP_1
a iscrivere una riserva (n. 14) in uno di quei verbali di consistenza, trattandosi di un comportamento dell'appaltatore, peraltro indotto dalla gestione alquanto
“informale” dell'appalto assunta dalla direzione lavori, di per sé non in grado di immutare le regole previste per la iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore di oo.pp. e la necessità che le iscrizioni stesse avvengano secondo la disciplina di settore.
Esclusa l'idoneità di quei “verbali di stato di consistenza” a ricevere l'iscrizione delle riserve, si deve ritenere che l'iscrizione della riserva n. 1 nel SAL n. 1 (con i successivi aggiornamenti nei seguenti SAL sino al SAL n. 12) fu tempestiva, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da , così come del Parte_1 motivo in esame.
5. Il quinto motivo ha ad oggetto il merito delle riserve nn. 1, 10 (e 14).
5.1. Con la doglianza rievoca tutti i documenti contrattuali nei quali si Parte_1 espone la necessità di coordinamento fra le imprese esecutrici dei lavori (Schema di contratto, contratto, piano sicurezza e coordinamento, c.d. PSC) e le clausole con le quali l'appaltatrice prendeva espressamente atto di tale situazione dei lavori, richiamando altresì il piano operativo di sicurezza elaborato dalla stessa , dal CP_1 quale pure si ricava la conoscenza del PSC e della sovrapposizione temporale delle lavorazioni, nonché la partecipazione dell'appaltatrice alle varie riunioni di coordinamento tenutesi proprio in vista della necessità di concordare tempi e modalità dei lavori fra le varie imprese. Il motivo ricorda infine i vari “verbali stato di consistenza” via via redatti in corso dell'appalto e nei quali si dà atto dello stato dei luoghi e del passaggio del possesso dell'area da un'impresa all'altra.
In particolare, l'appellante sottolinea:
5.2. la mancanza di qualsiasi richiesta di disponibilità di aree avanzata da;
CP_1
-27- 5.3. che il “cronoprogramma” predisposto da non è stato affatto “approvato” CP_1 dalla d.l.;
5.4. che i lavori sono regolarmente conclusi nei termini contrattualmente previsti a fronte di un'unica proroga riconosciuta dalla d.l. per il maltempo e per la
“indisponibilità dell'area adibita a ricovero automezzi all'interno dell'area del casello di AG”;
5.5. che con detta proroga l'impresa si era “obbligata” a non avanzare alcuna richiesta o pretesa oltre a quanto stabilito dagli atti contrattuali.
Il motivo è infondato.
Sub 5.1. insiste sul dato, pacifico, che si trattava di lavori che Parte_1 richiedevano l'operatività di diverse imprese che avrebbero dovuto necessariamente coordinarsi nell'esecuzione dei lavori, ma altro è una (indiscussa) necessità di coordinamento fra le varie imprese nello svolgimento dell'appalto altro la indisponibilità delle aree sulle quali l'appaltatore deve eseguire i lavori. E, nel caso di specie, la riserva n. 1 allega proprio tale seconda evenienza a base della richiesta.
L'andamento anomalo dei lavori e la mancata disponibilità delle aree sono state verificati (oltre che dalla c.t.u.) anche dalla Commissione Riserve nel suo elaborato (doc. 14 ), ove si possono apprezzare le varie cause che hanno impedito la CP_1 disponibilità delle singole aree (interferenze con la viabilità esterna, mancanza di autorizzazione, operazioni di bonifica bellica profonda da parte del Genio Militare, cause di carattere archeologico, deviazioni della viabilità pubblica, interferenze con altre imprese, ecc.).
Sub 5.2. Risultano in causa svariati documenti, mai neppure specificatamente contestati, dai quali emerge chiaramente la richiesta da parte di delle aree in CP_1 questione (v. docc. 33, 49, 51, 102, 103 Consta).
La missiva di dell'8 novembre 2010 (doc. 33 ) in riscontro alla Parte_1 CP_1
“richiesta Email del 20-10-2010” di circa la disponibilità delle aree dei caselli CP_1 di EN, nord e sud, AG e Montegaldella, ha indicato le aree che Parte_2 si erano rese disponibili (AG) e ha invece dato atto dei vari impedimenti che non consentivano la libera disponibilità delle altre aree.
Anche nella comunicazione 18-3-2010 (doc. 102 ) fa presente ad CP_1 CP_1
la situazione di totale o parziale indisponibilità dei vari caselli, Parte_1 segnalando che avrebbe fatto tutto il possibile per coordinarsi con le altre imprese, ma rappresentando anche che tale indisponibilità non poteva non produrre un ritardo nell'esecuzione dei lavori e un incremento degli oneri.
-28- Nella lettera del 26-4-2010 (doc. 103 ) l'appaltatrice fa presente che, ad onta CP_1 delle rassicurazioni ricevute, le aree di molti caselli non erano ancora disponibili (S. RI, Montegaldella, , AG, oltre a specifiche problematiche Parte_2 relative alle aree di parcheggio e alla pensilina del casello di AG in quella missiva pure evidenziati).
Nella comunicazione del 30 settembre 2010 segnalava “la necessità di CP_1 accantierare le aree necessarie alla costruzione del casello di Montegaldella-Nogare lato sud-est ancora occupate da altra impresa” (doc. 51 ). CP_1
Nella missiva del 29 aprile 2013 chiedeva la proroga “visto che a tutt'oggi non CP_1 sono state ancora consegnate tutte le aree necessarie alla costruzione dei fabbricati contrattualmente previsti” (doc. 49 ). CP_1
Se, dunque, per “la totale mancanza di richieste della disponibilità delle Parte_1 aree” da parte di costituirebbe la “prova” della fondatezza delle CP_1 argomentazioni dalla stessa esposte (v. atto di appello, pag. 23), la dimostrata esistenza di comunicazioni dirette a ottenere la disponibilità delle aree vale, per converso, a dare dimostrazione della inaccoglibilità della prospettazione dell'appellante. sub 5.3. Cronoprogramma
In merito al c.d. cronoprogramma, insiste sul rilievo che non sarebbe Parte_1 stato affatto “approvato” dalla direzione dei lavori, differentemente da quanto opinato dal tribunale. Dal documento prodotto sub n. 52 da risulta CP_1 espressamente che con nota del 10 marzo 2010 ha restituito Parte_1 debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori “gli elaborati del Programma Lavori trasmessi con nota del 2/2/2020 ed integrati con successiva del 8/2/2010”.
Anche il cronoprogramma aggiornato del 19 marzo 2013 che ha trasmesso CP_1 alla Direzione dei lavori – e nel quale sono riportate le posticipazioni dei lavori dei caselli oggetto di riserva – (doc. 53.1 ) ha ricevuto l'approvazione di CP_1
(doc. 53.2 ). Parte_1 CP_1
sub 5.4.
L'argomento incentrato sull'ultimazione dei lavori nei termini e, quindi, sulla sostanziale ininfluenza della ritardata messa a disposizione delle varie aree non risulta affatto dirimente, in quanto non tiene conto:
- che una consistente proroga è stata concessa dalla stazione appaltante proprio in ragione della “indisponibilità dell'area adibita a ricovero automezzi all'interno
-29- dell'area del casello di AG”: il che pure finisce per confermare gli eventi impeditivi allo svolgimento dei lavori allegati dall'appaltatrice e per chiarire che il rispetto dei termini richiese una proroga;
- che nella prospettiva della riserva proprio per rispettare i termini l'impresa è stata costretta a impiegare maggiori energie e dispendio di attività, onde – impregiudicata la verifica nel merito di una tale allegazione – l'argomento incentrato sul rispetto del termine non vale a escludere sic et simpliciter la possibile esistenza di pregiudizi a carico dell'appaltatore. Sub 5.5. A seguito della replica opposta da , che ha dedotto di non aver CP_1 sottoscritto l'atto di sottomissione con la proroga e quindi neppure l'impegno a non avanzare ulteriori pretese richiamato da , questa ha preso atto di ciò, Parte_1 riconoscendo che non vi è stata alcuna sottoscrizione da parte dell'appaltatrice. È giocoforza, dunque, ritenere che non è sorto alcun obbligo a non avanzare richieste o riserve al riguardo e che la relativa deduzione di è priva di fondamento. Parte_1
ha in ogni caso dedotto che, a seguito dell'atteggiamento di he nulla Parte_1 ha in proposito contestato (“né il termine, né, soprattutto, le dichiarate ragioni della proroga”), dovrebbe conseguentemente ritenersi pacifico in causa che «le uniche aree di cui poteva lamentare l'indisponibilità erano quelle de “il fabbricato CP_1 autorimessa (ricovero automezzi) presso il casello di AG e la posa di due cabine elettriche in corrispondenza della Galleria Liona”. Per la tempistica della lavorazione in tali aree, il CTU stima il danno subito da in € 66.197,49 e in € CP_1
11.494,022» (memoria di replica, pag. 14), ma si tratta di deduzione inaccoglibile siccome del tutto priva di un'effettiva motivazione a sostegno.
6. Con il sesto motivo si sottopone a critica la liquidazione delle riserve nn. 1 e 14 che il tribunale, sulla scorta della c.t.u., ha operato con applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 25 del d.m. 145/2000 in riferimento alle sospensioni sul rilievo che
“l'indisponibilità di un'area per i lavori, in contrasto con il cronoprogramma approvato, concreta una sospensione illegittima, parziale o totale, dei lavori”.
La doglianza dell'appellante è incentrata sulla non corretta applicazione delle regole in tema di sospensione, in quanto – a dire di – non vi sarebbe stato alcun Parte_1 impedimento, ma si tratta della medesima questione già sopra affrontata e risolta alla stregua delle risultanze di causa che attestano l'indisponibilità delle aree e le richieste di di potervi fare accesso per compiere i lavori. CP_1
Neppure meritevole di seguito è l'ulteriore critica contenuta nel motivo in rassegna ossia che il tribunale, attribuendo valore a un cronoprogramma esecutivo nemmeno approvato, avrebbe finito non solo per attribuire all'impresa un danno insussistente,
-30- ma per ritenere responsabile il committente dell'organizzazione dell'appaltatrice. Si è già detto sopra sul cronoprogramma e sulla sua approvazione da parte della stazione appaltante, onde possono richiamarsi i rilievi sopra svolti, tali da togliere fondamento alla prospettazione di Autostrada.
7. Il settimo motivo si sostanzia, innanzi tutto, nella riproposizione dell'eccezione di inutilizzabilità della Relazione della Commissione Riserve e delle relazioni riservate della Commissione di collaudo ai fini di quantificare il danno da riconoscersi all'appaltatrice, come invece ritenuto dal tribunale sulla scorta della espletata c.t.u. e sulla base di un “parere del direttore dei lavori” solo “richiamato”, ma non prodotto in causa.
7.1. In secondo luogo, si contesta la liquidazione del danno a titolo di “maggiori spese generali”, sull'assunto che “l'impresa non ha mai chiesto la disponibilità delle aree, non ci sono stati ritardi e i lavori sono stati ultimati nei termini”.
7.2. In terzo luogo, si bollano come “esagerate e prive di supporto fattuale” le percentuali indicate dal c.t.u., richiamandosi in proposito quanto esposto dal consulente di parte ing. Tes_6
7.4. Il motivo è infondato.
7.4.1. Alcune di tali doglianze riprendono analoghi argomenti già sopra esaminati e disattesi, onde è sufficiente richiamarsi a quanto sopra osservato per affermarne l'infondatezza.
In ogni caso, va ritenuto che, come attestato dal verbale di collaudo, i lavori hanno subito una proroga di 274 giorni e che soltanto in ragione di tale proroga l ha potuto concludere i lavori nei termini (ossia in quelli prorogati).
In merito alla circostanza che l'impresa non abbia mai avanzato richieste in ordine alla mancata disponibilità delle aree, si tratta di deduzione che è già stata sopra oggetto di diretta e puntuale smentita alla stregua della documentazione prodotta in causa e pure già sopra richiamata: docc. 33, 49, 51, 102 e 103 Consta.
Quanto agli elementi di prova utilizzati dal c.t.u. va evidenziato come l'ausiliare non si sia affatto esclusivamente basato – quali “uniche fonti di prova” – sulle relazioni riservate e sul parere della Commissione Riserve, regolarmente prodotti in atti (docc. 14 e 83), avendo fatto riferimento all'intera documentazione acquisita in causa. In particolare, ad esempio, per la percentuale del 27% relativa alla manodopera, il consulente ha rilevato non solo la conformità con i pareri e la relazione riservata, ma anche con quanto riportato dalla Regione Veneto per l'anno 2010. E il c.t.u. ha dato espressamente atto che “le valutazioni effettuate, sintetizzate
-31- di seguito, si sono basate sull'analisi degli atti e della corposa documentazione allegata. Si è tenuto conto, verificandone la correttezza, delle considerazioni già esposte da parte della Direzione Lavori, della Commissione Collaudo e della Commissione Riserve” (relazione ing. pag. 9). Per_1
Sotto diverso, ma concorrente, profilo non si vede motivo per non poter valorizzare – sia pure criticamente, come ogni fonte di prova – quanto esposto in quei documenti tecnici, elaborati per giunta in contraddittorio con le parti, non potendo affatto ravvisarsi una loro “inutilizzabilità” in questa sede, ove – come noto – vige il principio di atipicità della prova civile. La stessa parte appellante, del resto, non si perita di richiamare l'esito del parere riservato con riferimento alla riserva relativa ai maggiori oneri per la sicurezza (v. appello, pag. 43).
La prospettazione - che avanza - di un'indagine tecnica officiosa Parte_1 aprioristicamente appiattita sulla posizione dell'impresa pare non tener conto che, come sottolineato dall'appellata, il consulente d'ufficio “ha fortemente ridimensionato, con dovizia di calcoli, l'ammontare delle pretese dell'ATI, riducendolo dai complessivi Euro 6.295.855,35 in sorte capitale come quantificati in atto di citazione, ad un valore di Euro 2.216.890,66 in sorte capitale, ulteriormente ridotto dal Tribunale ad Euro 1.903.064,57 (circa il 30% del valore della domanda)” (memoria di replica appellata, pag. 2).
I rilievi del tecnico di parte sono già stati efficacemente incontrati e Parte_1 superati dal c.t.u. nella sua relazione finale e, dunque, può farsi rinvio alle repliche ivi svolte per evidenziare l'inconsistenza della doglianza (v. § 7.1. della relazione ing.
. Per_1
8. L'ottavo motivo ha ad oggetto quella parte della riserva n. 1 relativa ai danni relativi all'area di EN V.na NO, liquidati dal tribunale in € 50.317,55, area interessata da impedimento dei lavori dovuti a cause di carattere archeologico.
Il motivo ricorda che il “rischio archeologico” era stato ben evidenziato sin dal Progetto preliminare del 1997 e poi dal progetto esecutivo, tanto che con l'art. 13 del contratto l'impresa aveva assunto l'obbligo di prevedere e organizzare la sua attività in modo da consentire l'esecuzione di ricognizioni dirette all'individuazione di evidenze archeologiche da parte della autorità competenti (Soprintendenza). Autostrada deduce che soltanto una limitatissima area era stata interessata dall'indagine della Soprintendenza, tale da non impedire in alcun modo lo svolgimento dei lavori.
In ogni caso, soggiunge l'appellante, si tratterebbe di una causa di forza maggiore, come insegnato da una consolidata giurisprudenza di legittimità.
-32- 8.1. Il motivo non ha pregio.
8.1.1. Che l'indagine archeologica disposta dalla Soprintendenza abbia causato un ritardo nella consegna dell'area non è seriamente discutibile, volta che risulta dalla comunicazione dell'8 novembre 2010 della stessa direzione lavori, che attesta l'esistenza delle indagini dirette alle verifiche archeologiche nelle aree di EN TI NO, facendo presente che le aree “saranno rese disponibili non appena terminate le sopracitate indagini” (cfr. doc. 33 ). CP_1
8.1.2. L'art. 13 del contratto stabilisce a carico dell'appaltatore l'obbligo di
“prevedere e organizzare le proprie attività relative al tracciato autostradale, alla viabilità secondaria, nonché alle aree secondarie in modo tale da consentire, dopo lo e prima di ulteriori altre attività, l'esecuzione di ricognizioni di superficie a Pt_8 copertura totale, da parte del personale appositamente autorizzato, finalizzate all'individuazione di evidenze archeologiche” (doc. 1).
L'obbligo, quindi, era unicamente circoscritto a consentire le ricognizioni per individuare le eventuali evidenze archeologiche, ma non stabiliva affatto nemmeno l'eventualità di un tempo di anni per il completamento delle indagini archeologiche, tale da conclamare il mancato rispetto da parte di delle previsioni Parte_1
Invero, l'entità delle tempistiche che si sono rese necessarie al completamento degli approfondimenti archeologici è tale (un anno e dieci mesi dalla consegna dei lavori in un caso e un anno e cinque mesi nell'altro) da presupporre evidentemente l'inosservanza, da parte di , delle previsioni di cui agli artt. 95 (“Verifica Parte_1 preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare”) e 96 (“Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico”) del D. Lgs. 163/2006
[Art. 96, D. Lgs. 163/2006: “La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione”].
8.1.3. Quanto alla invocata “forza maggiore” mette conto ricordare che una tale esimente richiede il carattere della imprevedibilità dell'evento che produce l'impossibilità di adempiere. Nel caso di specie, invece, come dedotto dalla stessa parte appellante, la circostanza che l'area presentasse un “rischio archeologico” era ben presente alla stazione appaltante.
In tale prospettiva, il c.t.u. ha osservato che «per quanto riguarda le aree relative al casello di EN TI NO si rileva che le motivazioni che hanno impedito lo svolgimento dei lavori sono riconducibili a cause di carattere archeologico. Si evidenzia che la possibile presenza di elementi a
-33- forte valenza archeologica è segnalata già in fase progettuale: si rimanda allo Studio S.I.A. (doc. 03
). Inoltre, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con comunicazione del 6-8- Parte_1
2001 (doc. 5 ), così si esprimeva “L'opera in questione si configura ad alto rischio Parte_1 archeologico. Ai fini della tutela si ritiene indispensabile prevedere due fasi operative di indagine, preliminari all'apertura del cantiere vero e proprio, rappresentate la prima da survey e prospezioni lungo la pista dopo l'asportazione del terreno agrario, la seconda da sondaggi archeologici di verifica delle evidenze archeologiche riscontrate.”.
Dello stesso tenore le comunicazioni del 17-11-2003 (doc. 6 ) e del 4-5-2005 (doc. 8 Parte_1
). Parte_1
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le indagini archeologiche prescritte avrebbero dovuto essere svolte in una fase precedente rispetto alla consegna delle aree all'impresa, configurandosi come illegittima una sospensione dei lavori legata all'effettuazione di tali indagini. Trattandosi pertanto di inosservanza degli artt. 95 e 96 del D.L. 163/2006, si ritiene legittimo il riconoscimento del corrispondente indennizzo.
Sulla base di quanto esposto si ottiene un ammontare dell'indennizzo per anomalo andamento dei lavori pari a Euro 50.317,55».
L'appellante non si fa neppure carico di incontrare tale argomentazione, limitandosi a invocare l'orientamento giurisprudenziale (segnatamente Cass. 10135/05; 12235/03; 4463/01; 3670/14) in tema di forza maggiore del c.d. rischio archeologico in fattispecie concrete nelle quali si trattava, invero, di “sorpresa archeologica” e, dunque, di un evento in alcun modo prevedibile, non già, come nel caso in esame, di evento non solo prevedibile, ma anche previsto dall'ente committente (v. in particolare Cass. 11904/2024; Cass. 9795/2005).
9. Il nono motivo replica la critica alla determinazione del danno che si assume operata sull'esclusiva base delle risultanze della Commissione per l'accordo bonario, della quale predica la “assoluta inutilizzabilità”, oltre a contenere altre asserzioni che non si sviluppano in una ragionata critica dell'opinamento del tribunale e di quello del c.t.u.
Pare sufficiente, per evidenziare l'inconsistenza di tale doglianza, fare richiamo a quanto in proposito ritenuto in occasione della disamina del settimo motivo di appello, dovendosi – quanto al resto – rilevare l'inammissibilità di doglianze che in alcun modo si confrontano con la motivazione in proposito somministrata dal tribunale, cercando di sottoporla a pertinente censura.
10. Il decimo motivo ha ad oggetto le riserve n. 3 e 5, entrambe relative a maggiori oneri per la sicurezza.
La riserva n. 3 è stata iscritta nel SAL n. 1 e poi nel SAL n. 7 quantificata.
-34- La riserva n. 5 (concernente i maggiori oneri per ponteggi) è stata iscritta nel SAL n. 2.
Il motivo si incentra, per entrambe le riserve, nella riproposizione dell'eccezione di decadenza, basata sulla dedotta tardività (non già della sua quantificazione, come opinato dal tribunale, ma) della sua “esplicitazione” nei quindici giorni successivi alla sua iscrizione.
10.1. È sufficiente riportare il testuale tenore della riserva n. 3 per escludere l'addebito di genericità mosso dall'appellante: “Diretta conseguenza dei ritardi descritti nelle precedenti riserve sono risultati i maggiori oneri che dovrà sostenere l'impresa per quanto attiene apprestamenti e misure di sicurezza. In particolare dovranno essere valutati i costi relativi alle maggiori interferenze, legate soprattutto alle attività di coordinamento, con le diverse imprese interessate, i costi legati ad interventi provvisionali per il mantenimento dei passaggi provvisori per altre imprese, i costi dovuti ai maggiori oneri esecutivi per la necessità di dovere tenere conto della presenza di altre imprese, i costi dovuti alla necessità di eseguire opere per tranches in modo da permettere l'attraversamento dell'area di cantiere da parte di altre imprese (vedi ad esempio i cunicoli di attraversamento della sede autostradale)” (cfr. doc. 11, RdC 1, pag. 29).
Si tratta di una sufficientemente specifica esplicitazione delle ragioni poste a base della riserva, poi via via aggiornata nel corso dei vari SAL. Il riportato contenuto restituisce che la doglianza dell'ATI denuncia una erronea elaborazione da parte della Stazione Appaltante in ordine al sistema dei presidi di sicurezza complessivamente intesi e il tardivo aggiornamento del PSC nel corso dei lavori.
10.2. Quanto al profilo della eccepita tardività, poiché la doglianza formulata dall'ATI riguarda una errata elaborazione da parte della Stazione Appaltante del sistema dei presidi di sicurezza complessivamente intesi e il tardivo aggiornamento del PSC nel corso dei lavori, risulta del tutto legittima l'iscrizione della riserva in occasione della firma del SAL n. 1, con riserva di successiva quantificazione, come riconosce anche l'appellante debba ammettersi per i fatti continuativi che interessano l'intero svolgimento della commessa.
Risulta pertanto condivisibile quanto in proposito osservato dai primi giudici: “La riserva n. 3 si compone di molte voci;
essa venne iscritta nel SAL n. 1 e quantificata nel n. 7, poi via via aggiornata. Parte convenuta ne contesta la decadenza, in ragione del fatto che essa fu quantificata solo nel SAL n.
7. Tuttavia le voci di interesse … sono chiaramente oneri sostenuti continuativamente, la cui prevedibile insorgenza determinava correttamente l'appaltatrice a iscrivere riserva fin dal primo SAL, salva la quantificazione man mano che i valori divenivano concreti, e il successivo aggiornamento (con la disponibilità delle fatture per materiali, noli, ecc. e dei dati per le quantificazioni)” (sentenza appellata, pag. 10).
Ne viene che, proprio alla luce dei principi richiamati dalla appellante, l'iscrizione di tale riserva, relativa a fatti continuativi, nel SAL n. 1, con riserva di successiva
-35- quantificazione, deve ritenersi ammissibile, siccome relativa a fatti che interessano l'intero svolgimento della commessa.
10.3. Con specifico riguardo alla riserva n. 5, sempre in tema di maggiori oneri per sicurezza, ma riferiti ai ponteggi, la sua tempestività è stata ritenuta dal tribunale sulla base del rilievo che le opere in cemento armato – che richiedevano tali presidi – iniziarono solo con il SAL n. 2, come allegato da e non contestato da CP_1
. Parte_1
Il motivo lamenta che la mancata contestazione era unicamente dovuta alla circostanza che il tema della data di inizio delle opere in cemento armato “non era mai stato prima sollevato e discusso” ed era stato dedotto per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, il che infirmerebbe in radice il ragionamento del primo giudice.
Nei termini nei quali è formulata, la doglianza è priva di pregio.
Invero, come replicato da , nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., a CP_1 pagina 23 (paragrafo 6.1.) l'appaltatrice aveva espressamente dedotto che “solo alla data del SAL 2 l'ATI aveva dato inizio ai lavori in cemento armato che necessitavano l'uso del ponteggio cosicché la riserva è stata tempestivamente iscritta”.
11. L'undicesimo motivo concerne l'importo degli oneri di sicurezza e invoca la previsione “a corpo” degli stessi contrattualmente prevista, sottolineando come le voci riconosciute all'impresa dal tribunale, sulla scorta del c.t.u., “concernono tutte presidi previsti nel PSC” e che, dunque, si tratta di maggiori quantità di presidi già previsti, non già nuovi e diversi presidi. Ne deriva, secondo l'appellante, che la liquidazione sarebbe avvenuta in violazione della previsione dell'art. 90 d.p.r. 554/1999, a tenore del quale “la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge”.
11.1. Il motivo non coglie che l'aumento degli oneri per la sicurezza, già nel testo della riserva, è stato posto in diretta connessione con la mancanza di disponibilità
-36- delle aree e dell'andamento anomalo e prolungato dei lavori: “diretta conseguenza dei ritardi descritti nelle precedenti riserve sono risultati i maggiori oneri che dovrà sostenere l'impresa per quanto attiene apprestamenti e misure di sicurezza. In particolare dovranno essere valutati i costi relativi alle maggiori interferenze, legate soprattutto alle attività di coordinamento con le diverse imprese interessate, i costi legati ad interventi provvisionali per il mantenimento dei passaggi provvisori per altre imprese …”.
Non è dunque dirimente valutare se i presidi oggetto delle riserve in esame siano o meno stati contemplati nel PSC, in quanto ciò che ha immutato in radice la necessità di essi (e il correlativo loro complessivo importo) è stato l'anomalo andamento dei lavori, già oggetto della riserva n. 1 sopra passata in disamina e ritenuta fondata. Il che vale a rendere del tutto superflua l'indagine tecnica officiosa sollecitata dalla parte appellante circa la verifica dei presidi richiesti in maggiore quantità ovvero di quelli non previsti.
12. Il dodicesimo motivo riguarda ancora le riserve in tema di maggiori oneri di sicurezza (nn. 3 e 5), ma sotto il profilo delle dichiarazioni contenute negli atti contrattuali dell'appalto, quali l'offerta, lo schema di contratto, il verbale di consegna dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento, il contratto stesso ove ricorda vi è la previsione secondo cui “Ai fini della sicurezza Parte_1 nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà … dare attuazione a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo entrambi facenti parte integrante del presente contratto. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/08 e s.m. e dell'Art. 31, comma 1 bis, lett. a), della Legge, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al Piano della Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti” (art. 15, doc. 1), nonché il piano operativo predisposto dall'impresa in sintonia con il PSC.
Autostrada ricorda altresì:
- che l'impresa ha preso parte a tutte le riunioni di coordinamento;
- che nelle due perizie di variante tutte le maggiori misure di sicurezza erano state previste e remunerate;
- che il direttore dei lavori e la Commissione di collaudo avevano ritenuto l'infondatezza delle riserve in esame;
-37- - che il c.t.u. aveva ritenuto, senza alcuna effettiva motivazione, la sussistenza dei presupposti per riconoscere le riserve nn. 3- 5 senza che il tribunale dicesse nulla in merito (appello, pag. 46).
12.1. Il motivo non merita seguito.
Invero, il tribunale ha opinato che quanto emerso in sede di c.t.u. circa la sussistenza di maggiori importi per gli oneri di sicurezza dell'ordine di € 599.608,00 e di € 582.666,10, valeva a evidenziare “la insufficienza dei valori originari – e anche di quelli originati con variante – rispetto a quanto veramente occorrente, anche in ragione dell'andamento anomalo e prolungato dei lavori” (sentenza appellata, pag. 10).
L'appellante sul punto non prende in diretta considerazione la motivazione del tribunale, lamentando unicamente che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della posizione di , con ciò formulando una censura con evidenti profili di Parte_1 inammissibilità per genericità. In ogni caso proprio la circostanza che la riserva n. 3 sia stata prospettata dalla appaltatrice quale “diretta conseguenza dei ritardi descritti nelle precedenti riserve” comporta che, una volta riconosciuta la fondatezza delle precedenti riserve, per quanto sopra motivato, risulta integrato il presupposto fattuale delle riserve inerenti agli oneri di sicurezza.
In tale chiarita prospettiva, non è in alcun modo decisivo il richiamo alle regolamentazioni contrattuali operato da , in quanto non pertinente al Parte_1 fatto dedotto con la riserva, ossia i maggiori oneri per la sicurezza derivanti da uno svolgimento anomalo dell'appalto.
Anche la pretesa, svolta “in subordine” da , di derivare dalla Parte_1 inammissibilità-infondatezza della riserva n.1 l'inammissibilità-infondatezza della riserva n. 3 (appello, pag. 47), risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento.
13. Il tredicesimo motivo ha ad oggetto ancora la riserva n. 3, ma sotto uno specifico riguardo, ossia con riferimento alla voce “palancole”.
Si sostiene che sarebbe erroneo riconoscere l'importo a titolo di maggiori oneri di sicurezza per l'utilizzo delle palancole (punto G3), in quanto le palancole previste in sede di Perizia (al contrario di quelle previste nel PSC) rappresentavano un lavoro in sostituzione di un altro (l'effettuazione di scavo). A seguito di tali nuove lavorazioni (opere provvisionali) vennero stabiliti dei nuovi prezzi, assoggettati al ribasso d'asta.
Autostrada soggiunge che per tali opere provvisionali ha corrisposto il nuovo prezzo (€ 417.701,86 con il ribasso d'asta), ma che il c.t.u. – pur partendo dal corretto presupposto che gli oneri di sicurezza non sono assoggettabili ai ribassi d'asta – ha
-38- “disapplicato” il ribasso (€ 311.556,68), quand'anche le palancole non fossero
“oneri di sicurezza” ma opere (provvisionali) introdotte con la variante, debitamente accettata dall'impresa. ritiene pertanto non dovuto l'importo Parte_1 corrispondente al ribasso d'asta.
Il tribunale sul punto ha escluso la fondatezza della tesi di sul rilievo che, Parte_1 come osservato dal c.t.u., non vi erano documenti a sostegno della diversa qualificazione (opere provvisionali e non oneri di sicurezza) delle palancole in questione.
Il motivo sostiene che i documenti a sostegno dell'eccezione c'erano e andrebbero individuati nell'atto di sottomissione e nel collaudo.
13.1. Il motivo è fondato.
È certo che le palancole previste nella Perizia di Variante Tecnica n. 1 alla voce
“Palancole metalliche per contenimento acque di canali, fiumi, lagune ecc.” (punto 7) sono state considerate come “lavori” (opere provvisionali), con elaborazione di nuovi prezzi. Anche in sede di collaudo risulta che tali apprestamenti sono stati contabilizzati quali opere dalla Commissione di collaudo. Come emerge dal doc. 113 prodotto da , infatti, nel certificato di collaudo del 7 dicembre 2016 si Parte_1 dà atto della sottoscrizione della Perizia di variante tecnica n. 1 in data 19-4-2012 con indicazione dei nuovi prezzi per le opere pure ivi puntualmente indicate, fra le quali, al n. 7 viene esposto “utilizzo palancole” (per € 420.505,79), nel mentre in calce al riepilogo dei nuovi lavori viene aggiunta la voce “oneri di sicurezza” (per € 119.101,64), con ciò rendendo evidente che l'utilizzo delle palancole di cui al precedente punto 7 non rientrava fra gli oneri di sicurezza ma tra le lavorazioni (v. pag. 21 del citato doc. 113).
Ciò premesso, è pure certo che “la riserva veniva formulata ancor prima della sottoscrizione dell'atto di sottomissione” (relazione c.t.u., pag. 36).
Con la sottoscrizione del successivo Atto di Sottomissione del 3 aprile 2012 (doc. 5
), l'ATI si è impegnata ad eseguire i nuovi lavori - e tra essi la realizzazione CP_1 delle palancole per le quali, essendo opere provvisionali, erano previsti nuovi prezzi (NP25, NP26 e NP27)- e a “rinunciare ad ogni domanda, riserva o pretesa in qualsiasi forma od a qualsiasi titolo avanzata fino ad ora, in dipendenza del contratto di appalto in argomento, e di non avere nulla da pretendere per richieste riferite agli argomenti che sono oggetto del presente atto fino al completamento delle opere in questione;
con la firma del presente atto si impegna a lasciar decadere, contestualmente all'approvazione della perizia, le riserve 2, 4, 6, 7, 8 e 9…”. Il punto è stato verificato anche dal c.t.u. (“con la firma dell'atto di sottomissione alla perizia
-39- (doc. 5 ) l'appaltatore accettava i nuovi prezzi, non motivando alcun CP_1 dissenso” relaz. Ing. pag. 36). Per_1
Coerentemente con tale impostazione, “il d.l. ha provveduto ad allibrare fino al SAL 15 – stato finale lavori - il nolo di palancole – voce NP 25 – ai progressivi 51, 223, 365, 654, 986, 1053, per un totale di mq 319.798,00; l'estrazione di palancole – voce NP 26 – ai progressivi 52, 224, 366, 655, 987, 1054, per un totale di mq 11.090,60; ed infine l'infissione di palancole – voce NP 27 – ai progressivi 53, 225, 367, 656, 988, 1055, per un totale di mq 11.090,60. L'importo complessivamente allibrato per le tre voci ammonta ad € 417.701,86 €” (come ricorda il c.t.u. a pag. 36 della relazione).
È chiaro che, in base alla sopra riportata esplicita clausola, l'impresa riconosceva espressamente la qualificazione in quella perizia di variante operata circa la natura delle “palancole” quali opere aggiuntive e non già quali misure di sicurezza. La dichiarazione di “non avere nulla da pretendere per richieste riferite agli argomenti che sono oggetto del presente atto fino al completamento delle opere in questione” val quanto esprimere una chiara volontà di concordare non solo con i prezzi, ma anche con le indicazioni circa la natura degli interventi previsti. Alla luce di tale regolamentazione convenzionale, la questione circa la qualificazione delle palancole in termini di “oneri di sicurezza” - anziché di lavorazioni - risulta pertanto preclusa in questa sede e il motivo deve trovare accoglimento, con decurtazione dell'importo corrispondente al ribasso d'asta erroneamente escluso dal tribunale sulla scorta della c.t.u.
14. Il quattordicesimo motivo ha ad oggetto la riserva n. 5, relativa ai maggiori quantitativi dei ponteggi.
Il motivo non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità per carenza di specificità, non articolando alcuna ragionata critica alla decisione in proposito assunta dal tribunale e alla motivazione somministrata dal primo giudice.
Il motivo non si articola infatti in una argomentazione che prenda ad oggetto la motivazione del tribunale e la superi con argomentate doglianze, risolvendosi in un richiamo alle “precedenti osservazioni”, nella ritrascrizione dello svolgimento del processo e in asserzioni prive di un minimo supporto argomentativo (ossia che il tribunale e il c.t.u. avrebbero riconosciuto la riserva “in mancanza di analisi e, in aggiunta senza scorporare l'importo versato per i presidi non utilizzati”), esponendo che “di tutto questo, nella CTU non c'è traccia” e di fare richiamo a quanto osservato dal consulente di parte di (appello, pag. 50). Parte_1
Già si è sopra rilevato che la sottoscrizione degli atti invocati dalla parte appellante, così come l'evocazione della natura “a corpo” dei relativi prezzi, non vale a infirmare
-40- la valutazione in proposito espressa dal tribunale, in quanto non tiene conto della connessione di tali oneri all'anomalo andamento dei lavori dell'appalto e al loro prolungamento.
15. Il quindicesimo motivo concerne la riserva n. 12, iscritta in calce al SAL n. 9, e lamenta il riconoscimento di compenso per lavorazioni aggiuntive, segnatamente per i pannelli in vetroresina.
Il tribunale ne ha ritenuto la tempestività sul rilievo che la deduzione dell'appaltatrice di aver iscritto la riserva nel primo SAL successivo alla esecuzione delle lavorazioni aggiuntive richieste era rimasta incontestata e, nel merito, che in sede di c.t.u. il consulente di parte Autostrada non aveva sollevato alcuna contestazione al riguardo.
Con il motivo si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova della tempestività della riserva (ponendolo a carico della committente) e che il proprio consulente di parte non aveva affatto prestato adesione alla riserva de qua.
15.1. Il motivo non merita seguito.
Quanto alla denunciata erroneità della ripartizione degli oneri probatori, il tribunale non vi è incorso, in quanto lo ha correttamente posto a carico dell'impresa, ma ha rilevato la mancata contestazione sul punto da parte di , facendo Parte_1 conseguente applicazione della previsione dell'art. 115 c.p.c.
Relativamente all'adesione da parte del consulente di parte , è sufficiente Parte_1 rilevare che, riguardo alla riserva in esame, lo stesso ha fatto constare “nulla per quanto attiene il riconoscimento dei fianchetti in vetroresina” (Controdeduzione alla relazione preliminare dell'ing. pag. 65; come constatato dal c.t.u. a pagina Tes_6
86 della sua relazione;
il richiamo operato dall'appellante nel suo atto di citazione è relativo, infatti, al diverso tema dei fissaggi).
16. Il sedicesimo motivo di appello principale riguarda il riconoscimento operato dal tribunale degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento nel corso dell'appalto. Segnatamente il tribunale ha riconosciuto gli interessi per ritardi, ma con esclusione dei SAL 13 e 14.
Il motivo lamenta che il tribunale non abbia fatto applicazione delle stesse ragioni che lo hanno condotto a ritenere infondata la domanda di interessi con riferimento ai SAL 13 e 14, al SAL finale n. 15 e ai SAL nn. 6 e 7.
L'appellata ha eccepito la novità della questione ex art. 345 c.p.c., in quanto in primo grado aveva eccepito l'insussistenza del credito per interessi da ritardata Parte_1
-41- emissione dei certificati di pagamento esclusivamente con riguardo ai SAL nn. 13 e 14.
In effetti il tribunale ha ritenuto che oggetto di contestazione da parte convenuta erano unicamente i SAL 13 e 14, rilevando che “nelle difese finali la convenuta, richiamata l'eccezione di decadenza, si appunta nel merito solo sulla debenza per i SAL 13 e 14” (sentenza appellata, pag. 13).
L'appellante non sottopone a censura tale statuizione del tribunale, che chiaramente ha interpretato lo svolgimento delle difese finali con esclusivo riguardo agli interessi per i SAL 13 e 14 come abbandono delle eccezioni relative agli altri SAL. E senza censurare una tale valutazione risulta preclusa in questa sede la questione inerente ai SAL diversi dai nn. 13 e 14, con conseguente infondatezza del motivo in disamina.
b.2.) Appello incidentale
1. Il primo motivo dell'appello incidentale investe la sentenza nella parte in cui, accertando la fine dei lavori in data 30 giugno 2015, ha escluso la sussistenza di interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL 13 e 14.
Il tribunale ha ritenuto che, per quanto riguardava i SAL 13 e 14 (come detto i soli oggetto della contestazione da parte di ) era onere dell'appaltatrice Parte_1 fornire la prova della data in cui i relativi valori erano stati effettivamente completati, non potendosi avvalorare la data “formale” di fine lavori del 27-12-2013 in ragione della perizia di variante del 18-12-2014 e di un atto di sottomissione e concordamento prezzi del 6-11-2014. Constatato che l'impresa si era limitata a richiamare la data del 27-12-2013 “chiaramente incompatibile col vero”, ha ritenuto la pretesa infondata. Il tribunale ha inoltre osservato che, a termini di contratto, la emissione dei SAL richiedeva che fossero maturati lavori per almeno € 2.000.000,00, mentre i SAL 13 e 14 anche sommati non ammontavano a quell'importo minimo.
Il motivo sottopone a censura la valutazione operata dal tribunale in merito alla data di conclusione effettiva dei lavori, sostenendo che – ad onta della documentazione richiamata dai primi giudici (che non avrebbero tenuto conto che la era CP_14 stata “adottata in sanatoria e a quasi un anno di distanza dall'ultimazione dei lavori”)
– i lavori si erano effettivamente conclusi il 27 dicembre 2013.
In merito all'ulteriore ratio decidendi utilizzata dal tribunale, inerente all'importo minimo dei SAL, ha dedotto che la previsione contrattuale (art. 5.1.) era stata CP_1
“ripetutamente disapplicata dalla Stazione appaltante”, onde “a nulla rileva”.
1.1. Il motivo è privo di pregio.
-42- Il c.t.u. ha potuto verificare che «dalla documentazione agli Atti, emerge che le opere da completarsi, vennero indubbiamente ultimate ben oltre il termine stabilito dal Direttore dei Lavori (60 giorni decorrenti dal 27 dicembre 2013); ad esempio, i lavori di pavimentazione dei piazzali a servizio dei Punti Info di EN TI e Santa RI d'IG vennero ultimati in data 1 aprile 2014 (vedasi comunicazione dell'ATI appaltatrice doc. 99 fascicolo ) o ancora la consegna, solo Parte_1 in data 30 ottobre 2014, della documentazione inerente le verifiche impiantistiche relative al casello di Santa RI NO-Sud e Punto info (doc. 103 fascicolo ). All'interno del fascicolo Parte_1
(doc. 108) viene prodotta una corrispondenza relativa all'invio, alla Parte_1 Parte_9 da parte dell'ATI appaltatrice, di “allegati contabili definitivi” in data 30 giugno 2015 (si rammenta che l'articolo 16.3 del Contratto d'appalto prevendeva l'obbligo in capo all'Appaltatore di predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità). Non può non rilevarsi che i documenti 89, 90, 91, 92 e 93 del fascicolo , attestano l'ultimazione dei lavori al 18 marzo 2014 relativi al Parte_1 punto INFO aree di sosta EN TI (doc. 89), caselli di Sud ES Parte_2
(doc. 90), EN TI NO ES e relativo punto informazioni (doc. 91), punto informazioni Santa RI d'IG (Doc. 92), casello di AG (doc. 93), anche se, nei conseguenti verbali di consegna anticipata sottoscritti in pari data (docc. 94, 95, 96, 97 e 98) si accenna ad interventi di finitura non ancora eseguiti e per i quali vengono concessi ulteriori 60 giorni e soprattutto collaudi degli impianti elettrici e meccanici non ancora eseguiti per i quali veniva concesso un termine di 30 giorni entro il quale l'ATI avrebbe dovuto produrre disegni “as built”, schede tecniche dei materiali e dichiarazioni di conformità. Come già riferito innanzi in effetti parte di tale documentazione venne consegnata dall'ATI alla il 30 ottobre 2014. Parte_9
Emerge inoltre dalla documentazione agli Atti che si manifestarono alcuni problemi di infiltrazione nei tunnel di stazione di EN TI NO e Santa RI d'IG Sud e nel locale quadri del casello Piacenza d'IG Ovest (vedasi doc. 106 fascicolo ) … Stante quanto sopra Parte_1 riportato, valutato che i lavori possono dirsi effettivamente conclusi alla data del 30 giugno 2015» (relaz. Ing. pagg. 70-72). Per_1
Alla stregua di tale ampia ricognizione delle opere ancora in corso di lavorazione nei sessanta giorni successivi al 27-12-2013 risulta vano il tentativo della parte appellante incidentale di sostenere la conclusione di tutti i lavori a far data dal 27- 12-2013.
Inoltre, è del tutto priva di fondamento la pretesa di porre nel nulla una previsione contrattuale, la cui validità ed efficacia neppure viene posta in discussione, per non essere stata in alcune occasioni osservata dalla stazione appaltante.
2. Il secondo motivo di appello incidentale è dichiaratamente posto in termini consequenziali rispetto all'accoglimento del primo, onde lo statuito rigetto del primo motivo comporta anche la reiezione del secondo.
3. L'ultimo motivo dell'appello incidentale deplora che il tribunale - nel riconoscere le somme dovute a a titolo risarcitorio - avrebbe omesso di qualificare gli CP_1 interessi applicabili e avrebbe erroneamente indicato la loro decorrenza.
-43- Il tribunale, sul punto, nel dispositivo della sentenza ha fatto richiamo a quanto
“specificato in motivazione”, ossia: “Tali somme sono dovute in parte a titolo di maggiori compensi (riserve 3, 5,12) e le restanti (riserve 1, 10, interessi per ritardo emissione e pagamenti dei CdP e della emissione del certificato di collaudo) a titolo risarcitorio (…). Le somme dovute a titolo risarcitorio, costituenti debito di valore, vanno invece aggiornate mediante applicazione della rivalutazione, anno per anno, e degli interessi sulle somme via via rivalutate, fino alla pronuncia;
successivamente, vanno gravate di interessi come per legge” (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 16, 17).
L'appellante richiede che sugli importi dovuti a titolo risarcitorio e di interessi per ritardata emissione del certificato di pagamento, oltre alla rivalutazione, vengano riconosciuti:
a) gli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data del fatto costitutivo della pretesa (data in cui sarebbero dovuti iniziare i lavori nei caselli non disponibili per quanto riguarda le riserve n.1 e 10; data in cui la stazione appaltante avrebbe dovuto emettere-pagare i certificati di pagamento (cdp) quanto agli interessi per ritardata emissione-pagamento dei certificati di pagamento);
b) gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
ha replicato quanto al profilo sub a) ricordando il consolidato Parte_1 orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'iscrizione della riserva da parte dell'appaltatore non vale a integrare un atto di costituzione in mora e, quanto al profilo sub b) che mancava una domanda in tal senso di . CP_1
3.1. Il motivo è infondato.
Il rilievo sub a) è privo di pregio.
È ben vero che, come dedotto dall'appellata, nelle riserve è presente anche la dicitura “a valere quale costituzione in mora” o simili, ma ciò non è sufficiente a equiparare l'iscrizione della riserva a una valida ed efficace messa in mora del debitore.
Va in proposito ricordato il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla inidoneità dell'iscrizione della riserva a costituire in mora la stazione appaltante: “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento
-44- all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” (così fra le più recenti Cass. 727/2020 ove in motivazione il richiamo ai precedenti).
Se si passa all'analisi delle motivazioni sottese a una tale ricevuta interpretazione ci si avvede che essa riposa sull'intrinseca natura della “riserva” e sulla sua funzione nell'ambito del rapporto di appalto di opere pubbliche. Si è in tal senso osservato che “la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta a un procedimento di verifica, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute dall'amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento ovvero dalla domanda di arbitrato” (Cass. 3768/2006). Cass. 11209/1990, sia pure con riferimento a normativa previgente, ma sulla base di argomentazioni replicabili anche in questa sede, ha avuto modo di esplicitare l'argomentazione sottesa all'orientamento in esame, osservando che «la formulazione delle "riserve" - destinate ad evitare la decadenza dell'appaltatore in riferimento a domande di ulteriori, compensi o indennizzi nel tempo relativo alle partite annotate nel registro di contabilità - non costituiscono intimazioni di pagamento all'Amministrazione committente. E poiché proprio la formulazione della "riserva" evidenzia la necessità della risoluzione della specifica controversia, la data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale - che l'appaltatore ben può proporre - rappresenta il momento idoneo (e logico) da cui far decorrere gli interessi. In sostanza, la proposizione della "riserva" non consente all'Amministrazione il pagamento del debito ma impone il procedimento ex art. 23 RD 350-1895, finalizzato alla risoluzione di contrasti irrisolti in corso d'opera
e, successivamente, il giudizio arbitrale».
Alla luce di tali motivazioni, come detto incentrate sulla intrinseca inidoneità della
“riserva” in quanto tale – per la sua funzione e per la sua collocazione nell'appalto di opere pubbliche – a costituire in mora il debitore, a nulla vale la formale aggiunta in esse della dizione “a valere come costituzione in mora” (o simili), non potendo una tale mera enunciazione immutare la natura dell'atto. La iscrizione della riserva, nell'ambito della procedura degli appalti pubblici, manifesta alla stazione appaltante che l'impresa vanta una pretesa nei suoi confronti e, ove il procedimento di componimento bonario non abbia buon esito, è prevedibilmente intenzionata ad agire in giudizio;
ma di certo non costituisce un'intimazione immediata di adempimento alla quale la committente possa adempiere, essendo ciò intrinsecamente in contrasto con la funzione dell'atto, che è quello di avviare la procedura per la valutazione delle riserve. È d'altra parte noto che la messa in mora, pur se a forma libera, deve manifestare la incondizionata volontà del creditore di pretendere l'immediato adempimento: «La costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento, e, per tanto, non può essere ravvisata in
-45- una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo» (Cass. sez. 1^ civ. 21.5.1985 n. 3096 rv 440793).
Contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, dunque, la decorrenza degli interessi stabiliti con riguardo agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio va individuata a far data dalla notificazione dell'atto di citazione di primo grado, quale primo atto di comprovata messa in mora.
In merito al rilievo sub b) occorre considerare che il tribunale ha qualificato le riserve 1 e 10, gli interessi per ritardo emissione e pagamenti dei certificati di pagamento e dell'emissione del certificato di collaudo, quale debiti di valore, in connessione con la loro natura risarcitoria e li ha, conseguentemente, assoggettati alla relativa disciplina (rivalutazione anno per anno e “interessi” sulle somme via via rivalutate, con successivo riconoscimento degli “interessi come per legge” dalla data della pronuncia).
Il punto non è stato oggetto di impugnazione e, dunque, deve ritenersi ormai passato in giudicato.
Ciò posto, accertato dunque che la natura di debiti risarcitori di valore è punto non più in discussione in questa sede, non può trovare applicazione la previsione dell'art. 1284, co. 4, c.c. (così come quella del primo comma).
Come insegnato da una recente pronuncia della s. Corte i cc.dd. superinteressi non trovano applicazione ai debiti risarcitori, privi del carattere della liquidità.
I giudici di legittimità (Cass. 3064/2025) hanno osservato che lo scopo sotteso all'introduzione ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c., «è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei “super interessi” – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa»
Ne viene allora che se la ratio dell'art. 1284, co. 4, c.c., consiste nel «disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido
o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto
-46- è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità
– come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria».
Alla stregua di tale ricostruzione, che questa corte condivide e fa propria, il motivo non può trovare accoglimento e va unicamente puntualizzato che gli “interessi” riconosciuti dal tribunale sono quelli cc.dd. compensativi (il cui tasso, in una liquidazione equitativa, può farsi corrispondere a quello previsto dal comma 1 dell'art. 1284 c.c. per i debiti pecuniari) e che la loro decorrenza, in forza di quanto innanzi ritenuto in tema di inidoneità delle riserve a fungere da costituzione in mora, va individuata alla data di notificazione dell'atto di citazione.
4. L'appello incidentale è integralmente respinto.
c) Istanze istruttorie
Sulle richieste di ulteriore espletamento di c.t.u. avanzate da già sopra si Parte_1
è detto, osservando che le critiche mosse all'operato dell'esperto del tribunale non sono tali da infirmarne gli accertamenti e le stime. Le istanze di prova per testimoni di si rivelano superflue, avendo a oggetto: Parte_1
-47- - esclusivamente una asserita data di inizio delle operazioni di “accantieramento” o dei lavori delle cabine elettriche in galleria (capitoli da 1 a 8) che rappresenta un elemento nient'affatto dirimente ai fini di causa;
- un fatto negativo e per giunta smentito dalla documentazione versata in causa (capitolo n. 9);
- circostanze pacifiche in causa e del tutto anodine ai fini divisati da Parte_1
(capitoli 10-11);
- la data di effettiva ultimazione dei lavori (capitoli 12-17): profilo che si è già ritenuto di accertare in consonanza alla prospettazione dell'appellante principale alla stregua delle valutazioni del c.t.u.;
- capitoli (da 18 a 34) la cui ammissione è condizionata all'ammissione delle prove di
, onde – per quanto si avrà qui di seguito subito modo di esporre con riguardo CP_1 all'inammissibilità delle richieste istruttorie di – assorbite dalla relativa CP_1 decisione.
Le istanze istruttorie di , sostanzialmente incentrate nel dare la prova dei CP_1 ritardi nella messa a disposizione delle aree dei caselli, nell'anomalo andamento dei lavori ovvero nel sostenimento dei costi per le lavorazioni oggetto delle riserve sono del tutto irrilevanti, in quanto si tratta di profili già tenuti in considerazione e riconosciuti in sede di c.t.u.
In definitiva, la causa risulta adeguatamente istruita e non necessita di approfondimenti istruttori, che si rivelerebbero soltanto defatigatori.
d) Conclusioni e spese.
L'appello incidentale di è respinto, mentre l'appello di può trovare CP_1 Parte_1 accoglimento limitatamente al tredicesimo motivo, con correlativa parziale riforma della sentenza appellata e riduzione della condanna a carico di . Parte_1
Segnatamente va diminuito l'importo di € 311.556,68 riconosciuto a per la CP_1 voce G3 (palancole) della riserva n.
3. Va ricordato infatti che il tribunale ha liquidato per la riserva n. 3, complessivamente, in € 599.608,00 (v. sentenza appellata pag. 15), onde la condanna a carico di per tale riserva va, conseguentemente, Parte_1 ridotta a € 288.051,32 (599.608,00 – 311.556,68). Complessivamente il quantum dovuto da , liquidato dal tribunale in € 1.903.064,57 discende a € Parte_1
1.591.507,89.
Va inoltre puntualizzato che gli interessi riconosciuti sulle somme liquidate a titolo di
“riserve n. 1, 10, interessi per ritardo emissione e pagamenti dei certificati di
-48- pagamento e della emissione del certificato di collaudo” (sentenza appellata, pag. 16 e s.) sono gli interessi cc.dd. compensativi dovuti sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data della domanda giudiziale e sino alla data della sentenza, mentre dalla data della sentenza (che, operando la liquidazione, converte il debito come accertato in debito di valuta) al saldo decorrono gli interessi (sempre al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.) sulla somma dovuta sino al saldo.
Considerato l'esito complessivo della controversia, con una parziale reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate le spese processuali fra le parti nella quota di un quinto, mentre i residui quattro quinti di esse seguono la residua soccombenza di . Le spese inerenti alla c.t.u. vanno poste per quattro Parte_1 quinti a carico di e per un quinto a carico di . Parte_1 CP_1
Dato atto che non sono state depositate le note spese, alla liquidazione degli oneri di lite si provvede come da dispositivo, con richiamo, quanto al primo grado, della liquidazione operata dal tribunale e, quanto al presente grado, con applicazione dei valori medi (tranne che per la fase trattazione-istruttoria, da liquidarsi nei valori minimi in considerazione della sua limitata rilevanza in appello) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata in questo grado.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da
[...]
e da Parte_1 Controparte_15
ora avverso la sentenza n. 1020/2024 del tribunale di
[...] Controparte_3
Venezia, sezione impresa, rigetta il secondo e in accoglimento, per quanto di ragione, del primo e in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_15
ora la somma capitale di € 1.591.507,89;
[...] Controparte_3
2) accerta che le somme liquidate dal tribunale a titolo di “riserve n. 1, 10, interessi per ritardo emissione e pagamenti dei certificati di pagamento e della emissione del certificato di collaudo” (sentenza appellata, pag. 16 e s.) vanno maggiorate degli interessi compensativi equitativamente liquidati nel saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c. sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data della
-49- domanda giudiziale e sino alla data della sentenza e che, dalla data della sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata decorrono gli interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.; 3) dichiara compensate fra le parti per la quota di un quinto le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...] [...]
ora in persona del Controparte_15 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, i residui quattro quinti di tali spese, liquidate, quanto al primo grado, nella misura tassata dal tribunale nella sentenza impugnata e, quanto al presente grado, per l'intero, in € 29.033,00 per compenso ed € 5.058,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4) pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata in primo grado, come già liquidate in distinto provvedimento, a carico di Parte_1 per la quota di 4/5 e per la residua quota a carico di
[...]
ora Controparte_15 Controparte_3
5) dà atto della sussistenza a carico di Controparte_15
ora del presupposto procedimentale di cui all'art.
[...] Controparte_3
13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002. Venezia, 30 ottobre 2025.
Il presidente est.
ID AN
-50-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ID AN - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27/05/2024, promossa con atto di citazione da
C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa in giudizio dall'avv. Elena Righetti con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia,
Calle del Paradiso, San Polo n. 720, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante principale / appellata incidentale contro ed in concordato preventivo (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con P.IVA_2 [...]
ora (C.F. e P.IVA ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
ora C.F. e P.IVA , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Matteo Di Pede ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Venezia Mestre, Via Torre Belfredo 37, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
parte appellata / appellante incidentale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1020/2024 pubblicata il 3/4/2024 dal Tribunale di
Venezia, sez. impresa – Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“respingersi, anche per effetto di decadenza, l'appello incidentale ex adverso proposto.
-1- Fermo il riconoscimento degli interessi per il ritardo nella emissione e nel pagamento dei SAL,
- nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, respingersi, anche per effetto dell'intervenuta decadenza, tutte le domande ex adverso proposte, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- In via subordinata istruttoria: ammettersi una nuova CTU, con altro Consulente Tecnico
d'Ufficio, sul seguente quesito: “descriva il CTU l'andamento dei lavori per cui è giudizio e le cause del loro protrarsi, indicando se esse sino addebitabili o meno alla stazione appaltante e se detto protrarsi dei lavori fosse altrimenti ovviabile con adeguata organizzazione del cantiere da parte dell'appaltatrice, nonché se gli impedimenti allegati da parte attrice fossero rilevabili dall'appaltatrice al momento della consegna dei lavori da eseguire;
esamini il CTU le riserve per cui è giudizio evidenziandone l'ammissibilità e la tempestiva redazione, anche con riferimento alla disciplina contrattuale;
valuti il CTU la spettanza delle riserve oggetto di lite, oltre che sulla scorta delle specifiche allegazioni delle parti, anche sulla scorta della risposta al quesito che precede;
verifichi il CTU un congruo ammontare delle riserve reputate di spettanza”.
-In via subordinata istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, , chiede Parte_1
ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti da “vero che”:
1) le operazioni di accantieramento del casello di Piacenza d'IG sono iniziate il 22 febbraio
2010;
2) le operazioni di accantieramento della barriera di Badia Polesine sono iniziate l'11 marzo
2010;
3) le operazioni di accantieramento del casello di Montegaldella –Longare sono iniziate il 15 marzo 2010;
4) le operazioni di accantieramento del casello di Santa RI sud sono iniziate il 22 marzo
2010;
5) le operazioni di accantieramento del casello di sono iniziate il 12 aprile Parte_2
2010;
6) le operazioni di accantieramento del casello di EN TI sono iniziate il 20 luglio
2010;
7) le operazioni di accantieramento del casello di AG sono iniziate il 2 febbraio 2011;
l'appaltatrice ha consegnato i disegni costruttivi nel maggio 2011;
8) i lavori delle cabine elettriche di galleria sono iniziati, rispettivamente, nelle seguenti date:
-2- 11 dicembre 2012 galleria Rampezzana
12 marzo 2013 IN
3 giugno 2013 AG;
9) l' non ha mai segnalato alcuna esigenza o disguido al C.S.E. o al D.L. in relazione CP_4
all'interferenza con l'impresa esecutrice del lotto 5 nel periodo successivo al verbale di stato di consistenza del 24 settembre 2013;
10) il direttore dei lavori ha approvato i disegni costruttivi nei termini contrattuali;
11) nel gennaio 2011, ha richiesto di poter prorogare il termine contrattuale;
il direttore CP_1
dei lavori ha rigettato la richiesta sollecitando l'invio dei disegni costruttivi;
12) “i lavori di pavimentazione dei piazzali a servizio dei Punti Info di EN TI e Santa
RI d'IG sono finiti il 1 aprile 2014”;
13) “l'asporto del terreno presso il casello di Santa RI d'IG è stato fatto nel settembre 2014”;
14) “gli interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nei tunnel sono stati eseguiti nell'ottobre 2014”;
15) i lavori descritti e contabilizzati nel SAL n. 13 e nel SAL n. 14 sono stati eseguiti dopo la fine dei lavori;
16) i lavori del SAL n. 13 sono stati eseguiti nel periodo dal 2 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014;
17) i lavori del SAL n. 14 sono stati eseguiti dal 1 febbraio 2014 al 30 marzo 2015.
In ipotesi di richiesta ed ammissione delle prove ex adverso dedotte, chiede Parte_1
ammissione di prova contraria diretta su tutti i capitoli e di prova contraria indiretta sui capitoli di parte attrice di volta in volta indicati nei seguenti capitoli, con la premessa “vero che”:
18) (a prova contraria sui capp. 6, 7, 8 e 9) le aree del casello di AG erano disponibili e libere da impedimenti dal gennaio 2010;
19) (a prova contraria sui capp. 11 e 12) tutte le aree dei caselli erano recintate e l ha CP_4
gestito solo gli accessi ai suoi cantieri;
20) (a prova contraria sui capp. da 10 a 16) tutti gli apprestamenti, procedure o misure di coordinamento indicati nei capitoli nn. da 10 a 16 di parte attrice erano previsti dal PSC e dal capitolato;
21) (a prova contraria sul cap. 10) l'attività di sorveglianza indicata nel cap. 10 di parte attrice era prevista dal PSC e dal capitolato;
22) (a prova contraria sul cap. 11) l'attività di allestimento del cantiere indicata nel cap. 11 di
-3- parte attrice era prevista dal PSC e dal capitolato;
23) (a prova contraria sul cap. 12) l'attività di impianto del cantiere indicata nel cap. 12 di parte attrice era prevista dal PSC e dal capitolato;
24) (a prova contraria sul capp. 13) tutte le attività e lavorazioni indicate nel cap. 13 di parte attrice erano previste dal PSC e dal capitolato;
25) (a prova contraria sul cap. 15) tutte le attività e lavorazioni indicate nel cap. 15 di parte attrice (montaggio copertura autorimessa, montaggio copertura pensilina, montaggio facciate alucobond, montaggio lattonerie pensilina, montaggio serramenti fabbricato e montaggio struttura pensilina) erano previste dal PSC e dal capitolato;
26) (a prova contraria sui capp. da 10 a 16) l'appaltatrice non ha mai presentato proposte integrative o sostitutive del PSC e ha predisposto il Piano Operativo in conformità al PSC;
l'appaltatrice non ha mai avanzato segnalato o richiesto al C.S.E. ulteriori specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento;
27) (a prova contraria sul cap. 17) l'appaltatrice non ha mai presentato proposte integrative o sostitutive del PSC e ha predisposto il Piano Operativo in conformità al PSC;
l'appaltatrice non ha mai avanzato segnalato o richiesto al C.S.E. ulteriori specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento;
28) (a prova contraria sul cap.17) il PSC, al paragrafo F - “Stima dei costi della sicurezza” co. P1) prevede l'utilizzo ed i costi per il trabattello;
il corrispettivo previsto a corpo, di € 63.512,64 è stato interamente versato;
29) (a prova contraria sul cap.17) il PSC, al paragrafo F - “Stima dei costi della sicurezza” co. P2) prevede l'utilizzo di funi per cinture di sicurezza;
il corrispettivo previsto a corpo, di 2.650,00 è stato interamente versato;
30) (a prova contraria sul cap.17) il PSC, al paragrafo F - “Stima dei costi della sicurezza” co. P3) prevede l'utilizzo ed i costi per il ponteggio;
il corrispettivo previsto a corpo, di € 108.000,00 è stato interamente versato;
31) (a prova contraria sul cap.17) il PSC è corredato di piante, prospetti e sezioni dei ponteggi;
32) (a prova contraria sul cap.17) la perizia suppletiva e di variante ha quantificato i maggiori costi per l'utilizzo del trabattello, delle funi e dei ponteggi;
33) (a prova contraria sui capp. 23 e 24) con il verbale del 24 settembre 2013, si è CP_1
obbligata “a segnalare con congruo anticipo eventuali interferenze al CSE”;
34) (a prova contraria sui capp. 23 e 24) non ha mai fatto richieste al CSE. CP_1
-4- indica a testi, a prova diretta e contraria su tutti i capitoli: Parte_1
e presso;
e Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 Testimone_4
di;
di Mantova;
l'ing. , il geom. Testimone_5 Pt_1 Testimone_6 Testimone_7 CP_5
, l'arch. , il geom. , il geom. ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
l'ing. . CP_9
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis,
Nel merito.
Rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa.
In via di appello incidentale.
In parziale riforma della sentenza di primo grado:
▪ Condannare alla corresponsione in favore dell'ATI degli interessi da Controparte_10
ritardata emissione dei CdP relativi ai SAL 13 e 14 per Euro 14.415,38, ulteriori rispetto agli importi già riconosciuti in primo grado
▪ in relazione agli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e oneri per la sicurezza (Riserve 3, 5, 12), condannare alla corresponsione in favore dell'ATI Controparte_10
degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data del 27/6/2014;
▪ in relazione agli importi dovuti a titolo risarcitorio (riserve nn. 1, 10 e danni da mancato collaudo), condannare alla corresponsione in favore dell'ATI degli interessi Controparte_10
legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del fatto costitutivo della pretesa e sino alla data della domanda giudiziale, nonché degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
In via istruttoria.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che le aree di cantiere oggetto della Riserva 1 sono state consegnate dalla Stazione
Appaltante all' appaltatrice del contratto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della , tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, nelle date che risultano dai documenti che si Parte_3
rammostrano al teste e, in particolare: doc. 32, file 2012, pag. 13; doc. 32, file 2013, pag. 1; doc.
32, file 2011, pag. 11; doc. 32, file 2010, pag. 1; doc. 32, file 2010, pag. 71; doc. 32, file 2012, pag.
25; doc. 32, file 2012, pag. 40; doc. 32, file 2013, pag. 5; doc. 32, file 2011, pag. 1, come
-5- riepilogate schematicamente nel doc. 53 bis.
2. Vero che l'area del casello di AG relativa al ricovero automezzi è stata consegna all'ATI in data 8.7.2013.
3. Vero che l'area relativa alla cabina della galleria è stata consegna all' in data Pt_4
14.03.2013.
4. Vero che nell'ottobre 2010 l'ATI appaltatrice, per il tramite del proprio Responsabile di cantiere geom. , chiese al Direttore Lavori di potere anticipare l'esecuzione di Testimone_8 alcune opere rispetto al cronoprogramma approvato, tra cui il casello di AG, in quanto le aree in cui avrebbe dovuto lavorare in base al cronoprogramma (Montegaldella Longare sudest,
EN TI area di sosta sud e punto info sud) non erano disponibili.
5. Vero che il Direttore Lavori concesse all'ATI appaltatrice di potere anticipare l'esecuzione di alcune opere rispetto al cronoprogramma approvato, tra cui il casello di AG e che con la comunicazione 8 novembre 2010 di cui al doc. 33 che si rammostra al teste, confermò all'ATI la disponibilità dell'area di AG.
6. Vero che, nonostante le rassicurazioni della DL, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione dell'ATI appaltatrice l'area di AG (ad esclusione del magazzino ricovero automezzi) solo in data 2 febbraio 2011, come risulta dal Verbale Stato di Consistenza di cui al doc. 32 (file Verbali 2011, pag. 1), che si rammostra al teste;
7. Vero che, alla data del 2 febbraio 2011, nell'area di cantiere relativa al casello di AG era presente una linea elettrodotto ENEL che attraversava l'intera area di casello, come risulta dalla planimetria di cui al Verbale Stato di Consistenza che si rammostra al teste sub doc. 32 (file
Verbali 2011, pagg. 1-5).
8. Vero che la presenza della linea elettrodotto ENEL che attraversava l'intera area del casello di
AG, impediva l'esecuzione dei lavori da parte dell'ATI appaltatrice.
9. Vero che detto impedimento è stato rimosso in data 15 marzo 2011.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. e l'ing. . Testimone_8 Testimone_7
10. Vero che nel corso dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della
, tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha sostenuto i costi per l'attività Parte_3
di sorveglianza, di cui ai docc. 57, 58 che si rammostrano al teste.
11. Vero che nel corso dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della
-6- Valdastico, tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha sostenuto i costi per l'attività di allestimento cantiere di cui ai docc. da 61 a 64 che si rammostrano al teste.
12. Vero che nel corso dell'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della
, tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha sostenuto i costi per l'attività Parte_3
di impianto cantiere di cui al doc. 76 che si rammostra al teste.
13. Vero che nell'ambito del contratto d'appalto avente ad oggetto i “Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della , tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”, l'ATI appaltatrice ha svolto varie tipologie di Parte_3
lavori in quota (realizzazione e posa struttura, copertura e lattonerie pensilina, facciate in alucobond, copertura autorimessa, serramenti fabbricato, impianti e prove di carico pensiline) in tutti i caselli coinvolti dall'appalto;
14. Vero che per realizzare dette lavorazioni, l'ATI appaltatrice si è avvalsa di una torre telescopica oleodinamica nonché di un autocarro con braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portapersone, per le ore di lavoro riepilogate nei docc. 77, 79 e 80 che si rammostrano al teste.
15. Vero che l'ATI appaltatrice (e, per essa, ha svolto i lavori registrati Parte_5
nei computi estimativi e nei rapportini di cantiere di cui al doc. 77 che si rammostra al teste, nelle date ivi indicate.
16. Vero che l'ATI appaltatrice (e, per essa, tramite la consorziata Parte_5
esecutrice dei lavori ) ha eseguito i montaggi degli impianti delle pensiline nei CP_11 periodi di cui al doc. 78 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. , l'ing. , il Testimone_8 Testimone_7
geom. , l'arch. , il geom. , il geom. CP_5 Controparte_6 Controparte_7
. Controparte_8
17. Vero che gli elaborati grafici ed i computi estimativi di cui al doc. 16 che si rammostra al teste erano stati trasmessi dall'ATI appaltatrice alla DL con le comunicazioni prodotte sub doc.
74 ai fini della redazione dei SAL.
Si indicano a testi sul capitolo sopra riportato il geom. , l'ing. . Testimone_8 Testimone_7
18. Vero che il Direttore Lavori ha chiesto in corso d'opera all'ATI appaltatrice di aumentare il numero dei fissaggi nella posa in opera dei rivestimenti in vetroresina dei bumpers rispetto a quanto previsto progettualmente;
-7- 19. Vero che il Direttore Lavori ha chiesto in corso d'opera all' appaltatrice di eseguire il rivestimento in vetroresina anche nelle parti laterali dei varchi presenti di tutti i bumpers anche se non era previsto dal progetto;
20. Vero che i lavori non contabilizzati dalla Stazione Appaltante ed oggetto della Riserva 12
(maggiori quantitativi eseguiti rispetto a quelli previsti nel progetto e nel computo, maggiori oneri sostenuti per la richiesta fatta dalla DL di aumentare il numero dei fissaggi rispetto a quanto previsto progettualmente nella posa in opera dei rivestimenti in vetroresina dei bumpers nonché maggiori oneri per la realizzazione dei così detti “fianchetti” a seguito della richiesta della D.L. di eseguire il rivestimento in vetroresina anche nelle parti laterali dei varchi presenti di tutti i bumpers) sono stati realizzati dall' ppaltatrice in data successiva al 30 giugno 2012.
21. Vero che detti lavori sono stati realizzati su ogni uscita di casello, per un totale di: 314,26 mq di maggiori quantità di rivestimento in vetroresina, n°1.216 fianchetti e maggiori fissaggi sui
6.156,82 mq complessivi di rivestimento in vetroresina dei bumpers, come dettagliato nella riserva iscritta nel SAL n°12 per lavori a tutto il 30.09.13 di cui al doc. 11 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. e l'ing. . Testimone_8 Testimone_7
22. Vero che l'ATI appaltatrice ha tempestivamente eseguito le lavorazioni impartite nell'OdS 5 di cui al doc. 82 che si rammostra al teste, nei termini ivi previsti;
23. Vero che, per effetto del trasferimento della disponibilità delle aree della parte Sud (est e ovest) del casello di dall'ATI Consorzio Consta-Kostruttiva, appaltatrice Parte_2
del Lotto C, alle imprese appaltatrici dei lavori del Lotto 5, disposto dalla Stazione Appaltante con il verbale di cui al doc. 25 che si rammostra al teste, l'ATI Consorzio Consta-Kostruttiva ha dovuto lavorare in contemporanea con le imprese appaltatrici dei lavori del Lotto 5;
24. Vero che la presenza delle imprese appaltatrici dei lavori del Lotto 5 nelle aree della parte
Sud (est e ovest) del casello di ha comportato delle interferenze nei lavori Parte_2
oggetto dell'appalto del Lotto C, con conseguente aumento dei tempi di spostamento all'interno del cantiere e ritardo nell'approvvigionamento e posa dei materiali.
Si indicano a testi sui capitoli sopra riportati il geom. ed il geom. . Tes_8 CP_5
25. Vero che i lavori di finitura elencati nel Certificato di Ultimazione Lavori di cui al doc. 26 che si rammostra al teste, sono stati eseguiti dall'ATI appaltatrice nei termini ivi concessi.
Si indicano a testi sul capitolo sopra riportato il geom. e l'ing. Testimone_8 CP_9
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte, per i motivi esposti nella
-8- terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nonché nelle note di trattazione depositate per
l'udienza del 5 maggio 2021; nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di prova testimoniale formulate da controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i medesimi testi indicati a prova diretta.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. L'ATI - costituita dal ora Controparte_12 Controparte_1
(capogruppo mandataria) e ora
[...] Controparte_2
(mandante) [d'ora in avanti anche solo “Consta” o “ATI” o Controparte_3
“appaltatrice”] – ha convenuto in giudizio davanti il tribunale Venezia, sez. specializzata in materia di impresa, la Stazione Appaltante AUTOSTRADA Parte_1
[d'ora in avanti anche solo “ ” o “committente” o “stazione
[...] Parte_1 appaltante”], con la quale aveva stipulato contratto di appalto per l'importo di euro 26.870.576,89, comprensivo degli oneri per la sicurezza, complessivamente valutati in
€ 837.021,79 (“Lavori di realizzazione dei fabbricati di casello dalla progressiva km. 0+00 alla progressiva km. 54+131 dell'autostrada A31 della , tronco Vicenza-Rovigo – lotto C”) al fine Parte_3 di ottenere il pagamento di somme sulla base di riserve iscritte nella contabilità di cantiere determinate da una serie di inadempimenti che avevano causato all'ATI danni per l'anomalo andamento dei lavori, maggiori opere eseguite e non contabilizzate e maggiori oneri per la sicurezza. L'ATI, inoltre, ha dedotto la responsabilità di CP_13 per il ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento, nella liquidazione dei SAL, negli aggiornamenti dei PSC, nell'emissione delle perizie di variante e del Certificato di Collaudo.
2. , costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità per indeterminatezza delle Parte_1 domande relativa alla riserva n.1 e comunque la decadenza dall'iscrizione delle riserve, contestando comunque nel merito la fondatezza delle domande attoree.
3. L'adito tribunale, espletata c.t.u., con sentenza n. 1020/2024, ha disposto il parziale accoglimento delle domande attoree, condannando al pagamento della Parte_1 somma di euro 1.903.064,57, con aggravio dele spese processuali e di c.t.u.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a sedici motivi di appello, chiedendo il rigetto delle domande
[...] dell'appaltatrice e, in via subordinata, l'esperimento di c.t.u. e l'ammissione di prove
-9- per testimoni.
5. Si è costituito in causa ed in Controparte_1 concordato preventivo, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con ora contestando la Controparte_2 Controparte_3 pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, svolgendo appello incidentale diretto al riconoscimento “degli interessi da ritardata emissione dei CdP relativi ai SAL 13 e 14 per Euro 14.415,38, ulteriori rispetto agli importi già riconosciuti in primo grado”, nonché alla corresponsione: a) degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data del 27/6/2014 sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e oneri per la sicurezza;
b) degli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data del fatto costitutivo della pretesa e sino alla data della domanda giudiziale in relazione agli importi dovuti a titolo risarcitorio (riserve nn. 1, 10 e danni da mancato collaudo), nonché, sulle medesime somme, c) degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
In diritto.-
a.) La decisione del tribunale.
1. Con la sentenza impugnata, il tribunale, premesso che il contratto di appalto per cui è causa era stato stipulato a seguito di gara secondo la procedura aperta ex art. 82, co. 3, d. lvo 163/2006, non ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata da e CP_13 legata al decorso del termine successivo alla definizione della procedura di accordo bonario previsto dall'art. 33 comma 1 del d.m. 145/2000, posto che la procedura di accordo bonario era intervenuta nel 2013, allorquando l'art. 33 cit. era già stato abrogato dal d.p.r. 207/2010, art. 358, lett. e), entrato in vigore durante l'esecuzione dell'appalto, ritenendo che tale abrogazione avesse espunto con effetto immediato la norma che stabiliva la decadenza (art. 33) dall'ordinamento giuridico.
Il primo giudice, inoltre, decidendo sull'eccezione relativa alla mancata apposizione di riserve «negli atti di sottomissione alla perizia di variante, nei verbali di coordinamento di nuovi mezzi, negli ordini di servizio, o nei “verbali di stato di consistenza”» redatti e sottoscritti in corso di appalto, l'ha ritenuta infondata, sul rilievo che tali documenti non erano idonei a ricevere l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto dal d.p.r.
-10- 554/1999, che – secondo il tribunale – stabiliva l'onere di iscrizione delle riserve non già nel primo atto idoneo a riceverle, ma in specifici e indicati atti.
In merito ai contenuti delle riserve nn. 1, 3, 5,10, 12 e 14, il tribunale ha stabilito che:
- era infondata l'eccezione di nullità della domanda relativa alla riserva n. 1 per indeterminatezza (segnatamente per mancata individuazione dei luoghi e dei tempi e delle ragioni) ritenendo che “la domanda è bene specificata per esplicito rimando, contenuto nell'atto di citazione, al testo della riserva, meritoriamente non ripetuto in modo superfluo e defatigante nell'atto … Di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari, e infatti il CTU è ben riuscito a dare le sue risposte individuando i periodi di indisponibilità, casello per casello” (pag. 7, sentenza impugnata);
- anche l'eccezione di decadenza in merito a questa stessa riserva, basata sul fatto che in sede di consegna dei lavori l'attrice non avesse formulato la riserva nel relativo verbale, non era accoglibile posto che l'attrice “alla quale non venne affatto garantita con il verbale di consegna la piena libertà delle aree e la idoneità di esse all'inizio e prosecuzione dei lavori, non aveva ragione alcuna per iscrivere riserve in esso” (pag. 8, sentenza impugnata);
- nel merito la riserva era fondata, in quanto era risultato in causa che l'appaltatore aveva dovuto “affrontare imprevisti rispetto al cronoprogramma approvata dalla committenza, subendo ritardi che vennero però assorbiti da proroghe in almeno un caso accordate senza censura sulla motivazione della richiesta fondata proprio su tale indisponibilità”, nel mentre il c.t.u. aveva potuto ricostruire analiticamente, casello per casello, i maggiori tempi esecutivi derivanti dalla ritardata consegna delle opere (sentenza appellata, pag. 8);
- erano prive di pregio anche le eccezioni di decadenza avanzate in merito alla riserva n. 3 per maggiori oneri di sicurezza e alla riserva n. 5 (relativa ai ponteggi), in quanto si trattava di oneri sostenuti continuativamente, nel mentre, quanto al merito di tali riserve, non valeva «a contestarne la fondatezza il fatto che gli oneri di sicurezza erano previsti in contratto secondo un importo “a corpo”: l'argomento prova troppo, non spiegando come mai, invece, le stesse varianti riconobbero maggiori importi per la sicurezza», dovendosi anche ritenere che la rilevanza dello scostamento di essi rispetto ai valori originari conclamava la loro insufficienza “anche in ragione dell'andamento anomalo e prolungato dei lavori”; -
-11- - con riguardo al punto D2 della riserva n. 3, dovevano essere condivise le risultanze della perizia (“Il CTU ritiene il quantitativo essere inferiore a quello previsto nel Piano, e, pur riconoscendo che l'attrice ha impiegato un materiale diverso da quello previsto, e verosimilmente di maggiore prezzo, ha ritenuto di applicare il prezzo per il materiale previsto nel Piano (18,10 euro/mc); e giunge ad una sua quantificazione del totale, ancor minore rispetto a quello riconosciuto dal Piano aggiornato (103.804,95), in ragione delle ritenute minori quantità”), evidenziando come parte attrice si fosse limitata in sede di comparsa conclusionale ad insistere solo per l'applicazione di un prezzo unitario di euro 25.34/mc e non sulla quantità del materiale impiegato;
- non poteva essere accolta, in quanto generica, la domanda di parte attrice circa il riconoscimento di un maggiore prezzo unitario per le palancole (mezzi di protezione contro l'annegamento) di cui al punto G3 della riserva 3;
- andava pertanto “riconosciuto l'importo totale dei maggiori importi indicati, voce per voce, dal CTU, purché superiori all'ammontare riconosciuto dalla committente anche in varianti” (pag. 11, sentenza impugnata);
- l'eccezione di decadenza dalla riserva n. 10, apposta al SAL n. 5 per mancata apposizione dei verbali, era infondata, posto che “questi atti non sono neppure previsti dalla normativa dell'epoca, e dunque non erano idonei, alla luce del dettato del d.p.r. 544/1999, a ricevere riserve” (pag. 12, sentenza appellata), ritenendo, di conseguenza, corretto il credito dell'appaltatrice come determinato dal c.t.u. in applicazione dei criteri dell'art. 25 d.m. 145/2000 (euro 23.601,47);
- neppure poteva essere accolta l'eccezione di decadenza della riserva n. 12 (fornitura e posa in opera dei bumpers nei fianchi non originariamente previsti) formulata nel SAL 9, considerata la genericità della doglianza che non affrontava la questione principale, rimasta quindi incontestata e relativa al fatto che “è solo dal SAL n.9 che le lavorazioni divennero maggiori dell'originariamente previsto”, precisando inoltre come le conclusioni del CTU riguardo a questa riserva (euro 53.580,40) non erano state oggetto di specifiche contestazioni da parte del consulente tecnico di parte convenuta in sede di CTU.
In merito alla domanda di risarcimento del danno derivante da tardiva emissione e tardivo pagamento dei Certificati di pagamento relativi a numerosi SAL, oggetto di eccezione di decadenza da parte convenuta, limitatamente ai SAL 13,14 e al SAL finale,
-12- il tribunale ha ritenuto: - che doveva trovare applicazione la normativa introdotta con la l. 161/2014, entrata in vigore il 25/11/2014, la quale stabilisce “solo interessi speciali per i ritardi nei pagamenti, e non è suscettibile di applicazione al ritardo nella emissione del certificato, che dell'obbligo di pagamento è solo un presupposto” (pag. 14, sentenza); - che andava condivisa la quantificazione del danno in proposito redatta dal CTU e pari a 96.065,76, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 241 l.161/2014, alternativamente al d.lvo 231/2002.
b.) Esposizione e disamina dei motivi di appello.
b.1.) appello principale
1. Il primo motivo riguarda l'eccezione di decadenza formulata in prime cure da con richiamo alla previsione dell'art. 33 comma 1 d.m. 145/2000, ove si Parte_1 stabilisce il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione del parere motivato della commissione per l'accordo bonario (nella specie: 24 dicembre 2013) per l'inizio del procedimento avanti il giudice o gli arbitri, pena la decadenza dalla riserva.
Il tribunale ha ritenuto che la previsione normativa in parola risultava abrogata in corso d'appalto, segnatamente a far data dall'8 giugno 2011, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 207/2010 (art. 358 lett. e); il che rendeva a suo avviso evidente l'inapplicabilità di essa ad una procedura di accordo bonario svoltasi nel 2013.
Il motivo deduce che il d.p.r. 207/2010, come anche riconosciuto dal tribunale, non trova applicazione all'appalto in questione, già concluso al momento della sua entrata in vigore. Sottolinea, inoltre, che le previsioni del d.m. 145/2000 dovrebbero comunque trovare applicazione, atteso il rinvio contrattualmente previsto a tale provvedimento normativo dalle parti.
Viene quindi richiesto di accertare la eccepita decadenza.
L'eccezione di decadenza è formulata con richiamo alla previsione dell'art. 33 d.m. 145/2000.
L'art. 33 del Regolamento di cui al D.M. 145/2000 stabiliva che:
“Art. 33 - Tempo del giudizio.
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
-13-
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32”.
Nel caso di specie è indiscusso che la commissione per l'accordo bonario ha espresso il suo parere motivato il 24 settembre 2013 e che il termine per l'accettazione di esso da parte dell'appaltatore è venuto a scadenza il 24 ottobre 2013, con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio che veniva pertanto a scadere il 24 dicembre 2013, a fronte della notificazione dell'atto di citazione che ha originato il presente processo in data 12 giugno 2020.
Ciò posto, è pure certo che il contratto di appalto è stato stipulato in data 14-12-2009, quindi nella vigenza del D. Lgs. n.163/2006, del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e del D.M. 19/4/2000 n.145.
Nelle more del rapporto di appalto è entrato in vigore (a far data dall'8 giugno 2011) il d.p.r. 207/2010 (nuovo regolamento dei lavori pubblici) la cui disciplina transitoria (art. 357 comma 6) stabilisce che per i contratti, come quello per cui è causa, stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento devono continuare a trovare applicazione le norme previgenti, vale a dire quelle previste dal precedente Regolamento di attuazione, relativamente all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori (D.P.R. n. 554/1999).
“6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34”.
Il d.p.r. 207/2010 contiene peraltro anche una disposizione di diretta abrogazione dell'art. 33 d.m. 145/2000 a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, l'art. 358, c. 1, lett. e) recita:
“1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ((, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357))
, sono abrogati … e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145”.
Il tribunale ha motivato sul punto che “è evidente che non si applica al presente processo alcuna causa di decadenza dalla domanda, legata al decorso del termine successivo alla definizione della procedura di accordo bonario …” in quanto “era
-14- prevista dall'art. 33 comma 1 del d.m. 145/2000 … ciò però solo fino alla sua abrogazione, a far data dal 8/6/2011 dell'articolo 33 da parte del d.p.r. 207/2010 art. 358 lett. e), entrato in vigore nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che, se pure non disciplina l'esecuzione dell'appalto, ha fatto cadere con effetto immediato, la norma che stabiliva la decadenza”.
Il motivo lamenta che l'abrogazione della disposizione relativa ai termini per l'introduzione del giudizio è stata disposta con una norma del d.p.r. 207/2010 (l'art. 358, c. 1, lett. e) sopra riportato) che, come riconosciuto anche del tribunale, non trova applicazione all'appalto per cui è causa, concluso in epoca precedente l'entrata in vigore del d.p.r. 207 cit.
Il motivo ricorda inoltre che l'applicazione al rapporto di appalto de quo del d.m. 145/2000 era stata contrattualmente prevista con quello che l'appellante definisce un
“rinvio contrattuale”.
1.1. Il motivo non è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte dal tribunale e di quelle agitate con la doglianza in rassegna.
1.1.1. Occorre muovere dalla verifica di quello che l'appellante definisce “rinvio contrattuale”, ossia l'ambito di efficacia delle previsioni negoziali in proposito adottate dalle parti nel contratto di appalto per cui è causa.
In effetti, nel contratto di appalto le parti hanno precisato, nelle “definizioni”, che “ai fini del presente contratto” si intende per
“Codice: il Codice dei contratti pubblici, servizi forniture di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”;
“Regolamento: il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni approvato con D.P.R: 21 dicembre 1999, n. 554”;
“Capitolato generale: il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici … approvato con decreto del ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000 n. 145”.
Peraltro, in nessuna parte delle pattuizioni contrattuali è operato un chiaro e specifico rinvio per relationem alla disciplina dell'art. 33 d.m. 145/2000 e, tanto meno, alla fattispecie decadenziale ivi contemplata.
Anzi, va evidenziato che nel testo del contratto, all'art. 26, intitolato “Riserve-Accordo bonario”, le parti hanno operato un esplicito richiamo alla disciplina dell'art. 32 del d.m. 145/2000, prevedendo espressamente che le riserve saranno “definite in conformità ai disposti degli articoli 31 bis della legge, dell'art. 149 del Regolamento o, alternativamente, dell'art. 32 del capitolato generale” [il riferimento all'art. 31 bis della
-15- legge va inteso alla legge 109/1994], ma non viene operato nemmeno un cenno alla disciplina prevista dall'art. 33 d.m. citato.
Può dunque ritenersi che le parti, con tale rinvio “formale”, abbiano inteso
“contrattualizzare” le previsioni richiamate, ossia l'art. 31 bis della legge 109/94 l'art. 149 del Regolamento e l'art. 32 del capitolato generale.
Va preso atto che al contrario le parti non hanno in alcun modo non solo recepito, ma neppure operato alcun richiamo alla previsione dell'art. 33 del d.m. 145 citato.
1.1.2. Si rende pertanto necessario verificare se tale disposizione normativa fosse nondimeno applicabile al contratto e, in tale chiarita prospettiva, va innanzi tutto accertato che la stessa fosse in vigore al momento di conclusione dell'appalto (14-12- 2009).
In proposito la motivazione del tribunale, che fa leva sull'abrogazione della previsione dell'art. 33 a seguito dell'art. 358, c. 1, lett. e) del d.p.r. 207/2010 a far data dall'8 giugno 2011 e, dunque, da epoca successiva alla conclusione del contratto, non risulta convincente.
L'immediata abrogazione della previsione dell'art. 33 d.m. 145/2000 ai fini che rilevano in questo giudizio, ossia del termine per la proposizione dell'azione da parte dell'appaltatore, può essere ritenuta unicamente postulando che si tratti di una disposizione di indole processuale, per la quale possa trovare applicazione il principio del tempus regit actum. È noto, infatti, che il principio dell'immediata applicabilità delle leggi processuali implica che gli atti processuali siano regolati dalla legge vigente nel momento del loro compimento ("tempus regit actum") e, conseguentemente, in caso di abrogazione di una norma che prevedesse una condizione di procedibilità della domanda occorrerebbe verificare se il termine per la proposizione della domanda è scaduto o meno nella vigenza della norma che quella condizione stabiliva.
Nel caso di specie è certo che la decadenza eccepita si è venuta a maturare ben dopo l'abrogazione della disposizione che prevedeva quella condizione di procedibilità, come notato dal tribunale: “la fase di composizione bonaria relativa a questo appalto, intervenuta nel 2013, interveniva dunque in una fase in cui la decadenza già prevista dal d.m. 145/2000 non più esisteva nel nostro ordinamento” (sentenza appellata, pag. 4).
Il punto è che va verificato se si tratti effettivamente di una norma di indole processuale, con la quale si sottoponga l'azione giudiziale al previo onere di assolvere a una condizione di procedibilità.
Va ritenuto che la previsione del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 33 cit. non impone affatto alcun previo esperimento di attività o il soddisfacimento di particolari
-16- oneri all'appaltatore che intenda ricorrere all'autorità giudiziaria (o all'arbitrato), stabilendo unicamente un termine per l'esercizio di tale facoltà.
Non può dunque sussumersi tale previsione nell'ambito di quelle di natura processuale, come tale assoggettata alla disciplina del tempus regit actum, con la conseguenza che la previsione di perdurante applicabilità agli appalti precedenti l'entrata in vigore del d.p.r. 207/2010 della disciplina previgente non è toccata dall'abrogazione dell'art. 33 introdotta con quel medesimo provvedimento normativo.
1.1.3. Si rende allora necessario interrogarsi sulla disciplina normativa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto (14-12-2009).
Come ricorda anche il tribunale, l'appalto in questione “richiamava nelle sue premesse il d.lvo 163/2006, il d.p.r. 554/1999 (Regolamento appalti pubblici) e il d.m. 145/2000 (Capitolato generale d'appalto). Si trattava, come espresso nel contratto, di contratto stipulato a seguito di gara secondo procedura aperta ex art. 82, comma 3, del d.lvo 163/2006 medesimo” (sentenza appellata, pag. 4).
Non vi è dubbio che trova applicazione all'appalto in disamina sia ratione temporis che per l'espresso richiamo delle parti il d.lvo n. 163/2006.
In tale prospettiva va preso atto che l'art. 256 del d. lvo n. 163/2006 ha disposto l'abrogazione sia dell'art. 149 (d.p. 554/1999) sia dell'art. 32 (d.m. 145/2000; per la precisione tale ultima disposizione è stata espressamente abrogata con il d. lvo n. 152/08, art. 2, co. 1, lett. zz, a far data dal 17 ottobre 2008, in ogni caso in data precedente la conclusione del rapporto in disamina).
Come sopra riportato, il termine di decadenza stabilito nell'art. 33 prende decorrenza
“dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2”.
L'art. 149 (“Accordo bonario”) del DPR 31.12.1999 n. 554 (“Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”) stabiliva che:
“1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
-17- collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari”.
A sua volta, l'art. 32 (“Definizione delle riserve al termine dei lavori”) prevedeva che:
“1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni”.
Dunque, nella formulazione originaria della norma, la decadenza di cui all'art. 33 si determinava se l'appaltatore proponeva domanda giudiziale oltre 60 giorni dalla comunicazione delle determinazioni della stazione appaltante sulla proposta di soluzione bonaria del responsabile del procedimento oppure, laddove si fosse trattato di riserve non oggetto di procedura di accordo bonario per valore o per momento di insorgenza, dalla determinazione della stazione appaltante sulle riserve, che doveva intervenire a sua volta entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
Una volta peraltro abrogati gli articoli 149 e 32 (in forza del d.lvo 163/2006 e del relativo decreto correttivo, come sopra riportato), l'art. 33 finisce per risultare del tutto svuotato di contenuto, ancorché formalmente abrogato solo con il DPR 5.10.10 n. 207.
In altri termini, a seguito della abrogazione degli artt. 149 e 32 per effetto dell'art. 256 del D. Lgs 163/2006 (e del d. lvo 152/08), l'indicazione del termine di decadenza di 60 giorni di cui all'art. 33 è rimasto oggettivamente privo dei riferimenti normativi identificativi del momento di decorrenza del termine di decadenza stesso.
Va ulteriormente verificato, prima di giungere alla conclusione della totale inoperatività della previsione dell'art. 33, se non possa ritenersi che vi sia stata una “sostituzione” dei riferimenti originari agli artt. 149 e 32 con quello all'art. 204 del DPR 21.12.1999 n. 554 (abrogato anch'esso, con l'art. 33, dall'art. 358 comma 1 del DPR 207/2010 a decorrere dall'8.06.2011).
-18- Non pare questa un'interpretazione percorribile, in forza del rilievo che l'art. 204 cit. era una norma introdotta e vigente già prima della abrogazione degli artt. 149 e 32 eppure non richiamata dall'art. 33. Deve pertanto ritenersi che, laddove il legislatore avesse voluto far riferimento, quale momento di decorrenza della decadenza di cui all'art. 33, alla notificazione della delibera di cui all'art. 204, comma 3, DPR 554/1999 (“Ulteriori provvedimenti amministrativi” “La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore”), avrebbe operato il rinvio a detta norma sin dall'origine; invece, il rinvio dell'art. 33 al Regolamento di attuazione della legge n. 109/94 (DPR 554/99) fu all'epoca operato unicamente al suo art. 149 (Accordo Bonario) e non all'art. 204; quanto alle fattispecie nelle quali non fosse stato operante l'Accordo Bonario, il rinvio era all'art. 32 del Capitolato Generale e non al Regolamento di attuazione.
Neppure può, nel caso specifico, procedersi sic et simpliciter alla sostituzione del rinvio agli artt. 149 e 32 con un rinvio alla normativa sopravvenuta, vale a dire il d.lvo 163/2006 (prospettazione invero non avanzata neppure da ), attesa la diversità della Parte_1 disciplina sul punto. Invero, il D. Lgs 163/2006 ha previsto l'Accordo Bonario all'art. 240 che, pur rappresentando la trasposizione dell'istituto già disciplinato dall'art. 149 del Regolamento che veniva contestualmente abrogato, ha trovato una diversa regolamentazione, sicché non sarebbe immediata la individuazione del momento corrispondente alla determinazione sulla proposta di soluzione bonaria di cui al
“vecchio” art. 149 e al quale faceva rinvio l'art. 33.
In definitiva, sul punto, mentre per gli articoli (essi pure oggetto di abrogazione da parte del d.lvo 163/2006) 149 d.p.r. 554/1999 e 32 d.m. 145/2000, a seguito della loro
“contrattualizzazione” operata dalle parti, si deve ritenere che le loro previsioni disciplinino nondimeno il rapporto di appalto in esame, per quanto riguarda l'art. 33 d.m. 145/2000 e per il termine di decadenza ivi previsto, non fatto oggetto di alcun richiamo-rinvio in sede contrattuale, a seguito della sua abrogazione conseguente all'abrogazione degli articoli 149 e 32 citt., è giocoforza ritenerne la sua non operatività con riferimento al contratto di appalto per cui è causa.
Non si tratta pertanto di applicare l'abrogazione, intervenuta solo nel corso del rapporto di appalto (8-6-2011), dell'art. 33 cit. disposta con il d.p.r. 207/2010, ma di desumere dall'abrogazione, avvenuta precedentemente alla conclusione del contratto, delle norme di riferimento dell'art. 33 la avvenuta implicita abrogazione anche di tale ultima norma.
-19- In conclusione, sia pure in forza della diversa motivazione esposta, la decisione del tribunale circa la non fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da Parte_1 con richiamo alla previsione dell'art. 33 d.m. 155/2000 merita conferma e il primo motivo di appello principale va respinto.
2. La riproposta eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. limitatamente alla riserva n. 1 contenuta con il secondo motivo di appello è infondata.
lamenta la violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c. per aver il Tribunale rigettato Parte_1
l'eccezione di nullità della domanda attorea limitatamente alle richieste di cui alla riserva n.1 con la motivazione che «i fatti per quanto interessa sono “quali aree” e “in quali tempi”, è evidente che la domanda è bene specificata per esplicito rimando, contenuto nell'atto di citazione, al testo della riserva, meritoriamente non ripetuto in modo superfluo e defatigante nell'atto. Che il contraddittorio su tale allegazione fosse possibile, lo testimonia il fatto che riconosceva CP_13 perfettamente, fin dalla comparsa di risposta, di sapere di cosa l'attrice si lamentasse, pur dichiarando di non potere soprassedere “alle regola fondamentali del processo”. Di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari, e infatti il CTU è ben riuscito a dare le sue risposte individuando i periodi di indisponibilità, casello per casello».
Secondo l'appellante, il contenuto dell'atto di citazione di non rinvia al testo CP_1 della riserva nemmeno in relazione alla quantificazione dei danni, in merito al quale non sarebbe stato richiamato il calcolo di dettaglio svolto nel Registro di contabilità limitandosi l'appaltatrice a produrre in giudizio l'intero registro di contabilità.
Per queste ragioni, l'appellante chiede a questa Corte di dichiarare la nullità della domanda, limitatamente alle richieste di cui alla riserva n. 1.
2.1. La riserva n. 1 ha ad oggetto il credito conseguente alla mancata consegna di parte delle aree di lavoro per € 2.141.153,01 ed è così testualmente riportata nell'atto di citazione di primo grado: “La Riserva n. 1 è stata iscritta nel SAL 1 ed aggiornata nei SAL successivi sino al SAL 12; è stata poi riconfermata sino alla firma con riserva dello Stato Finale e dell'Atto di Collaudo (cfr. doc. 11). La riserva ha ad oggetto i maggiori oneri sopportati a causa della indisponibilità di alcune aree di lavoro per fatto e causa della Stazione Appaltante, con conseguente anomalo andamento dei lavori ed impossibilità di coordinamento ed organizzazione proficua delle attività di cantiere, di utilizzo ottimale del personale e delle attrezzature. Alcune delle aree oggetto di intervento, infatti, vennero poste a Co disposizione dell in grave ritardo rispetto ai termini concordati. In particolare, alcune aree vennero consegnate in ritardo mentre altre aree, sebbene consegnate, non erano di fatto liberamente disponibili da parte dall'ATI, con conseguente slittamento del termine previsto per l'inizio dei lavori nelle singole aree coinvolte nei ritardi. I ritardi, dovuti alle circostanze più svariate (quali ad esempio, presenza di lavori inerenti all'asse autostradale, affidati a terzi;
mancanza di autorizzazioni;
rinvenimenti archeologici;
operazioni di bonifica bellica;
presenza di lavorazioni o di servizi interferenti;
interferenze con la viabilità esterna) sono riconducibili a responsabilità della Stazione Appaltante, cosicché spetta all'ATI il risarcimento del danno per l'effetto subito” (atto di citazione di , pag. 7). CP_1
-20- 2.2. sosteneva che la mancata indicazione di “quali aree” e per “quali tempi” Parte_1 valeva a rendere indeterminata la causa petendi di una tale domanda.
2.3. Il tribunale ha in proposito ritenuto di superare l'eccezione con il rilievo che la domanda faceva “esplicito rimando […] al testo della riserva”, giudicando che la parte avesse “meritoriamente non ripetuto in modo superfluo e defatigante nell'atto” il relativo contenuto e osservando che aveva dimostrato di aver compiutamente Parte_1 compreso, sin dalla comparsa di risposta, il puntuale tenore della doglianza dell'appaltatrice e che il c.t.u. aveva fornito idonea risposta senza incontrare alcuna difficoltà nella individuazione dei periodi di indisponibilità casello per casello.
2.4. Il motivo denuncia che nell'atto di citazione non vi sarebbe alcun rinvio, tanto meno,
“esplicito” al testo della riserva, che era richiamato nel libello introduttivo unicamente con riguardo alla quantificazione dei danni, nel mentre resterebbe irrilevante la conoscenza della vicenda da parte di , circostanza che non varrebbe a Parte_1 dimostrare una sufficiente indicazione di “quali aree” e “quali tempi” fossero oggetto della riserva.
2.5. La doglianza è priva di fondamento.
2.5.1. Va innanzi tutto ricordato l'insegnamento di legittimità, secondo il quale “nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa” (Cass. civ., SS.UU., 8077/2012).
2.5.2. Ciò premesso, va rilevato che con la doglianza in esame non si pone in discussione che l'atto di citazione possa trovare integrazione nella documentazione ivi
-21- richiamata, ma si sostiene che il richiamo alla riserva sarebbe stato limitato ai fini della quantificazione del danno richiesto.
Il punto è che, al di là dell'indicazione che il richiamo sia stato operato al “calcolo di dettaglio svolto nel registro di Contabilità in occasione dell'iscrizione e suo successivo aggiornamento della riserva (doc. 11), da intendersi qui integralmente trascritto” (atto di citazione, pag. 9) è certo che l'esposizione della riserva in siffatti termini, e proprio l'indicazione della quantificazione in essa operata, evidenzia in maniera davvero inequivoca non solo le aree indisponibili (così esemplificativamente: caselli di EN V.na, Montegalda-Longare, AG, Albettone-Barbarano; aree di sosta EN;
punto info EN;
Cabine “Rampezzana”, “AG” e “ ”), ma anche i tempi di Pt_4 loro indisponibilità, analiticamente indicati a supporto delle connesse richieste risarcitorie. È sufficiente leggere il documento prodotto sub n. 11 dal per CP_2 comprendere in ogni suo profilo il contenuto della riserva n.1 e le conseguenti domande dell'appaltatrice.
Finisce per darne atto la stessa parte appellante, allorquando - nell'esposizione del suo quarto motivo - riporta una parte della riserva in questione. A pagina 15 dell'atto di citazione ritrascrive un brano della riserva n. 1: «“I lavori sono stati Parte_1 consegnati in data 19/01/2010. A quella data non erano però disponibili alcune aree per interferenze con la viabilità esterna e mancanza delle relative autorizzazioni, in particolare l'area relativa al casello di Montegaldella-Longare. Anche per quanto riguarda il casello di EN TI le aree sono state consegnate solo alla fine di aprile 2010” (doc. 11 )». CP_1
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche la condotta di - di pronta e puntuale risposta alla domanda di - risulta Parte_1 CP_1 giustamente valorizzata dal tribunale ai fini di escludere un'indeterminatezza invalidante, in quanto rivela una relazione di con l'oggetto della domanda Parte_1
“tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa”.
3. Il terzo motivo riprende la questione della riserva n. 1, ma adducendo questa volta che si tratterebbe di una formulazione non rispettosa della previsione dell'art. 131, co. 3, e 165 d.p.r. 554/1999, segnatamente del requisito, posto in tali disposizioni, circa un'indicazione “con precisione” delle “cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda”. Il tribunale sul punto ha ritenuto che “Di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari, e infatti il CTU è ben riuscito a dare le sue risposte individuando i periodi di indisponibilità, casello per casello”.
-22- 3.1. lamenta: - che non avrebbe neppure offerto la prova del Parte_1 CP_1 contenuto della riserva;
- che il c.t.u. si sarebbe limitato ad asserirne la specificità, senza alcuna ulteriore motivazione;
-che il tribunale sarebbe giunto a ritenere che “di fatto, la riserva come iscritta appare dettagliata per gli aspetti necessari” dalla circostanza che il c.t.u. aveva potuto fornire le risposte richiestegli individuando i tempi di indisponibilità, casello per casello.
Il motivo ricorda che l'attività del c.t.u. non potrebbe ritenersi idonea a sanare l'inammissibilità della riserva per sua genericità né essere prova della sua ammissibilità.
3.2. Quanto sopra osservato in riferimento al secondo motivo vale a evidenziare pure l'infondatezza del motivo in disamina.
3.3. È indiscutibile che la lettura della riserva – quale risultante dal doc. 11 già sopra ricordato – consenta di apprezzare i caselli per i quali l'appaltatore si doleva della mancata messa a disposizione e i tempi relativi, con indicazione dei pregiudizi che, in conseguenza dei lamentati inadempimenti, assumeva di avere patito.
Risultano così sufficientemente individuate le aree di casello (ovvero le aree di sosta) a cui la riserva si riferisce, deducendosene la mancata loro disponibilità e anche il motivo della mancata disponibilità. A mero titolo esemplificativo può citarsi quanto è dato leggere al foglio 21 del Registro di Contabilità di cui al doc. 11 in relazione ai CP_1 caselli di TE e di EN TI e quanto esposto a pag. 48 del Registro in relazione al casello di . Parte_2
Risultano poi indicati i parametri per la quantificazione del danno richiesto, con indicazione delle voci per spese generali, mancato utile, mancato utilizzo di manodopera, macchinari ed attrezzature.
Non si tratta pertanto di sanare un difetto di precisione con l'operato del c.t.u. (il quale, se mai può costituire ex post un elemento di valutazione per inferire la mancanza di una radicale indeterminatezza) né di recepire quanto opinato dall'esperto dell'ufficio senza vaglio critico, ma di prendere atto del concreto tenore della riserva, ampiamente idoneo a fornire una puntuale ed esauriente illustrazione di tutte le circostanze fattuali rilevanti ai fini della apposizione della riserva. Quanto alla dedotta mancata prova della riserva, si tratta di profilo che va affrontato nel momento in cui si prenderà in disamina la fondatezza nel merito della riserva, oggetto di successivo motivo.
3.
4. Come detto, la ragione della riserva n. 1 riposa sulla indisponibilità di aree di lavoro fin dalla consegna dei lavori. ha eccepito la mancata apposizione della Parte_1 riserva nel verbale di consegna dei lavori e la conseguente decadenza alla stregua degli
-23- articoli 130 e 131 d.p.r. 554/1999 [appello, pag. 15: «"Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165”. La mancata iscrizione di riserva implica infatti che i fatti accertati nel verbale di consegna (e, cioè, la consegna delle aree per l'inizio dei lavori) “si intendono definitivamente accertati” e non sono dunque più contestabili, come chiaramente previsto dall'art. 165 del D.P.R. 554/1999»].
3.4.1. Il tribunale ha superato l'eccezione di decadenza, sulla base dei seguenti rilievi:
- il verbale non “dava affatto conto della libertà delle aree, ma solo che erano nella piena disponibilità della società ”; Parte_1
- trattandosi di lavori da eseguirsi in “interferenza con altre imprese non aveva senso né era possibile assicurare realmente fin da subito la disponibilità fisica dell'intero lotto”;
- vennero infatti redatti in corso di lavori “plurimi ulteriori 'verbali di stato di consistenza' non previsti dalla disciplina, che davano di volta in volta il via alla esecuzione di singole parti d'opera;
- “l'ati, alla quale non venne affatto garantita con il verbale di consegna la piena libertà delle aree e l'idoneità di esse all'inizio e prosecuzione dei lavori, non aveva ragione alcuna per iscrivere riserve in esso”. 4. Il quarto motivo di appello sostiene che:
- il significato della consegna dei lavori non può essere arbitrariamente modificato a seconda delle caratteristiche dell'appalto, svolgendo esso una specifica funzione all'interno del rapporto di appalto di oo.pp.;
- contrariamente a quanto opinato dal tribunale, nel verbale di consegna dei lavori il direttore dei lavori ha fatto espresso richiamo all'art. 130 del regolamento che riguarda proprio la libertà delle aree;
- il verbale, inoltre, reca la constatazione delle parti circa la “corrispondenza fra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali”;
- l'appaltatrice si era assunta l'obbligo di eseguire i lavori entro il termine previsto e indicato espressamente in quel verbale di consegna. Il motivo denuncia anche una contraddittorietà che crede di ravvisare nell'argomentazione del tribunale, in quanto sostiene che: o la consegna dei lavori è avvenuta con il verbale del 19 gennaio 2010 o con i “verbali di stato di consistenza” e, quindi, l'appaltatrice avrebbe dovuto iscrivere la riserva o nell'uno o negli altri, mentre non risulta apposta la riserva in alcuno dei due tipi di verbali.
Il tribunale avrebbe pertanto negato rilievo al verbale di consegna dei lavori ai fini della disponibilità dell'area e, al contempo, neppure avrebbe richiesto l'iscrizione
-24- della riserva nei verbali di stato di consistenza che, nell'interpretazione dei primi giudici, avrebbero svolto la funzione di verbali di consegna dei lavori.
Al riguardo (ossia all'onere di iscrizione la riserva in questione nei verbali di stato di consistenza), il tribunale ha infatti considerato che si trattava di atti non idonei a ricevere l'iscrizione di riserve secondo la previsione del d.p.r. 554/1999, che circoscrive a specifici atti dell'appalto la possibilità di ricevere l'iscrizione di riserve.
L'appellante sostiene che, a mente del d.m. 145/2000, le riserve vanno iscritte nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e che si tratta di normativa emanata in esecuzione del d.p.r. 554/1999 e la cui legittimità non è mai stata posta in discussione.
Secondo l'appellante «in ogni caso, come riconosce anche il CTU, “Da quanto emerge dall'esame della documentazione agli atti con i cosiddetti stati di consistenza si procedeva di fatto alla consegna e/o riconsegna delle aree oggetto di intervento da parte del RTI” (il CTU aggiunge “senza che tali documenti ne assumessero una qualche formalità”, anche se, poi, fa decorrere l'inizio o la fine del periodo di indisponibilità dalle date dei “Verbali stato di consistenza”). Che l'impresa fosse, nell'ipotesi, tenuta ad iscrivere riserva a tali “Verbali Stato di consistenza”, lo prova la sua stessa considerazione: “le aree di lavoro, invece, sono state solo parzialmente e con grave ritardo messe a disposizione dell'ATI, attraverso la sottoscrizione di appositi “Verbali Stato di consistenza”, man mano che le stesse venivano liberate da altre imprese impegnate nella costruzione dell'asse autostradale” (conclusionale pag. 22). Poiché è innegabile che, prima o dopo, per intero o per singole aree, l'impresa abbia preso in consegna i lavori e poiché è innegabile che la stessa non abbia mai iscritto riserva ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 554/1999, non si può che concludere che l'appaltatrice è decaduta da tutte le riserve che hanno quale causa petendi l'indisponibilità delle aree (o di parte di esse). Del resto, la stessa ha iscritto riserva (la riserva n. 14) in altro “verbale stato di CP_1 consistenza”, datato 29 agosto 2011».
4.1. Il motivo è infondato.
Certamente a ragione l'appellante richiama la centralità che, negli appalti di opere pubbliche, riveste la redazione di tale verbale, ma – nondimeno – non può essere obliterato quello che è stato il concreto svolgimento dell'appalto, come pacificamente emergente dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione in atti e dalle verifiche svolte in sede di c.t.u.
A fronte della redazione del verbale di consegna dei lavori in data 19 gennaio 2010, nel quale, a prescindere da un - alquanto generico e indeterminato – richiamo all'art. 130 del Regolamento, si dava unicamente atto che “per quanto attiene le aree interessate dalla realizzazione delle nuove opere, queste sono nella piena disponibilità giuridica della società ”, va ricordato che l'art. 130 del Parte_6
d.p.r. 554/1999 prescrive che il verbale di consegna dei lavori contenga una ben più puntuale e significativa dichiarazione: “c) la dichiarazione che l'area su cui devono
-25- eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”.
La valutazione in proposito espressa dal tribunale, ossia che il verbale concretamente redatto non recava l'espressa indicazione richiesta dalla lettera c) dell'art. 130 citato, è dunque pienamente condivisibile e trova diretto e puntuale riscontro nel contenuto del verbale stesso.
In stretta correlazione con tale mancata indicazione che tutte le aree erano libere, risultano in causa redatti plurimi “verbali di stato di consistenza” con i quali via via che si liberavano le aree veniva dato atto dei lavori compiuti e del subentro dell'appaltatore. Si tratta di atti che, come riconosce anche , non sono Parte_1 previsti nella normativa di settore a tali fini né nelle previsioni contrattuali, né nei capitolati d'appalto.
L'effettivo significato di tali “verbali di stato di consistenza”, come ricorda la stessa appellante a pagina 16 della sua memoria di replica, è stato prospettato dai Collaudatori, i quali hanno riferito che “detti Verbali non sono altro che la soluzione elaborata dalla fantasia del Direttore Lavori per procedere a quella che, nella sostanza, è stata una consegna parziale”. Nello stesso senso il c.t.u. ha osservato che “da quanto emerge dall'esame della documentazione agli atti con i cosiddetti stati di consistenza si procedeva di fatto alla consegna e/o riconsegna delle aree oggetto di intervento da parte del enza che tali documenti ne assumessero una qualche formalità”.
Alla stregua di tale modalità operativa che – va pure evidenziato – dipende da scelte della committenza, va escluso che, al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori vi sia stata, per , una effettiva generalizzata presa in CP_1 consegna dei lavori, nel mentre occorre avere riguardo a quanto emerge dai numerosi “verbali di stato di consistenza” per avere contezza delle effettive date nelle quali le varie aree sono state poste a disposizione della qui appellata da parte della stazione appaltante. Invero in quei verbali viene precisato che essi hanno ad oggetto la constatazione, in contraddittorio con le imprese appaltatrici dei rispettivi lotti, dello “stato di fatto dei luoghi e delle lavorazioni eseguite relative alle sole aree di casello, prima che abbiano inizio i lavori di competenza del lotto C, nelle aree evidenziate nella allegata planimetria”.
Alla stregua di tale contenuto di tali verbali essi neppure possono integralmente equipararsi ai verbali di consegna parziali, che la committenza avrebbe dovuto redigere. In ogni caso, non può giungersi a ritenere che essi costituissero degli
-26- effettivi “verbali di consegna parziale” con i connessi e conseguenti oneri decadenziali a carico dell'appaltatore. Alla scelta della direzione dei lavori di perseguire una via, per così dire, informale, non può farsi discendere la previsione di termini decadenziali connessi all'erezione di verbali non formalmente riconducibili a quelli contemplati dall'art. 130 d.p.r. 554/1999.
Non si ravvisa pertanto quella contraddittorietà che l'appellante crede di poter attribuire all'iter logico-giuridico seguito dal tribunale nel ritenere, a un tempo, che i verbali di stato di consistenza integravano nella loro effettività dei verbali di consegna parziale e che l'appaltatore non aveva l'onere di iscrivere le riserve in essi. In tal senso non può neppure valorizzarsi la condotta di che, in un caso, ebbe CP_1
a iscrivere una riserva (n. 14) in uno di quei verbali di consistenza, trattandosi di un comportamento dell'appaltatore, peraltro indotto dalla gestione alquanto
“informale” dell'appalto assunta dalla direzione lavori, di per sé non in grado di immutare le regole previste per la iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore di oo.pp. e la necessità che le iscrizioni stesse avvengano secondo la disciplina di settore.
Esclusa l'idoneità di quei “verbali di stato di consistenza” a ricevere l'iscrizione delle riserve, si deve ritenere che l'iscrizione della riserva n. 1 nel SAL n. 1 (con i successivi aggiornamenti nei seguenti SAL sino al SAL n. 12) fu tempestiva, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da , così come del Parte_1 motivo in esame.
5. Il quinto motivo ha ad oggetto il merito delle riserve nn. 1, 10 (e 14).
5.1. Con la doglianza rievoca tutti i documenti contrattuali nei quali si Parte_1 espone la necessità di coordinamento fra le imprese esecutrici dei lavori (Schema di contratto, contratto, piano sicurezza e coordinamento, c.d. PSC) e le clausole con le quali l'appaltatrice prendeva espressamente atto di tale situazione dei lavori, richiamando altresì il piano operativo di sicurezza elaborato dalla stessa , dal CP_1 quale pure si ricava la conoscenza del PSC e della sovrapposizione temporale delle lavorazioni, nonché la partecipazione dell'appaltatrice alle varie riunioni di coordinamento tenutesi proprio in vista della necessità di concordare tempi e modalità dei lavori fra le varie imprese. Il motivo ricorda infine i vari “verbali stato di consistenza” via via redatti in corso dell'appalto e nei quali si dà atto dello stato dei luoghi e del passaggio del possesso dell'area da un'impresa all'altra.
In particolare, l'appellante sottolinea:
5.2. la mancanza di qualsiasi richiesta di disponibilità di aree avanzata da;
CP_1
-27- 5.3. che il “cronoprogramma” predisposto da non è stato affatto “approvato” CP_1 dalla d.l.;
5.4. che i lavori sono regolarmente conclusi nei termini contrattualmente previsti a fronte di un'unica proroga riconosciuta dalla d.l. per il maltempo e per la
“indisponibilità dell'area adibita a ricovero automezzi all'interno dell'area del casello di AG”;
5.5. che con detta proroga l'impresa si era “obbligata” a non avanzare alcuna richiesta o pretesa oltre a quanto stabilito dagli atti contrattuali.
Il motivo è infondato.
Sub 5.1. insiste sul dato, pacifico, che si trattava di lavori che Parte_1 richiedevano l'operatività di diverse imprese che avrebbero dovuto necessariamente coordinarsi nell'esecuzione dei lavori, ma altro è una (indiscussa) necessità di coordinamento fra le varie imprese nello svolgimento dell'appalto altro la indisponibilità delle aree sulle quali l'appaltatore deve eseguire i lavori. E, nel caso di specie, la riserva n. 1 allega proprio tale seconda evenienza a base della richiesta.
L'andamento anomalo dei lavori e la mancata disponibilità delle aree sono state verificati (oltre che dalla c.t.u.) anche dalla Commissione Riserve nel suo elaborato (doc. 14 ), ove si possono apprezzare le varie cause che hanno impedito la CP_1 disponibilità delle singole aree (interferenze con la viabilità esterna, mancanza di autorizzazione, operazioni di bonifica bellica profonda da parte del Genio Militare, cause di carattere archeologico, deviazioni della viabilità pubblica, interferenze con altre imprese, ecc.).
Sub 5.2. Risultano in causa svariati documenti, mai neppure specificatamente contestati, dai quali emerge chiaramente la richiesta da parte di delle aree in CP_1 questione (v. docc. 33, 49, 51, 102, 103 Consta).
La missiva di dell'8 novembre 2010 (doc. 33 ) in riscontro alla Parte_1 CP_1
“richiesta Email del 20-10-2010” di circa la disponibilità delle aree dei caselli CP_1 di EN, nord e sud, AG e Montegaldella, ha indicato le aree che Parte_2 si erano rese disponibili (AG) e ha invece dato atto dei vari impedimenti che non consentivano la libera disponibilità delle altre aree.
Anche nella comunicazione 18-3-2010 (doc. 102 ) fa presente ad CP_1 CP_1
la situazione di totale o parziale indisponibilità dei vari caselli, Parte_1 segnalando che avrebbe fatto tutto il possibile per coordinarsi con le altre imprese, ma rappresentando anche che tale indisponibilità non poteva non produrre un ritardo nell'esecuzione dei lavori e un incremento degli oneri.
-28- Nella lettera del 26-4-2010 (doc. 103 ) l'appaltatrice fa presente che, ad onta CP_1 delle rassicurazioni ricevute, le aree di molti caselli non erano ancora disponibili (S. RI, Montegaldella, , AG, oltre a specifiche problematiche Parte_2 relative alle aree di parcheggio e alla pensilina del casello di AG in quella missiva pure evidenziati).
Nella comunicazione del 30 settembre 2010 segnalava “la necessità di CP_1 accantierare le aree necessarie alla costruzione del casello di Montegaldella-Nogare lato sud-est ancora occupate da altra impresa” (doc. 51 ). CP_1
Nella missiva del 29 aprile 2013 chiedeva la proroga “visto che a tutt'oggi non CP_1 sono state ancora consegnate tutte le aree necessarie alla costruzione dei fabbricati contrattualmente previsti” (doc. 49 ). CP_1
Se, dunque, per “la totale mancanza di richieste della disponibilità delle Parte_1 aree” da parte di costituirebbe la “prova” della fondatezza delle CP_1 argomentazioni dalla stessa esposte (v. atto di appello, pag. 23), la dimostrata esistenza di comunicazioni dirette a ottenere la disponibilità delle aree vale, per converso, a dare dimostrazione della inaccoglibilità della prospettazione dell'appellante. sub 5.3. Cronoprogramma
In merito al c.d. cronoprogramma, insiste sul rilievo che non sarebbe Parte_1 stato affatto “approvato” dalla direzione dei lavori, differentemente da quanto opinato dal tribunale. Dal documento prodotto sub n. 52 da risulta CP_1 espressamente che con nota del 10 marzo 2010 ha restituito Parte_1 debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori “gli elaborati del Programma Lavori trasmessi con nota del 2/2/2020 ed integrati con successiva del 8/2/2010”.
Anche il cronoprogramma aggiornato del 19 marzo 2013 che ha trasmesso CP_1 alla Direzione dei lavori – e nel quale sono riportate le posticipazioni dei lavori dei caselli oggetto di riserva – (doc. 53.1 ) ha ricevuto l'approvazione di CP_1
(doc. 53.2 ). Parte_1 CP_1
sub 5.4.
L'argomento incentrato sull'ultimazione dei lavori nei termini e, quindi, sulla sostanziale ininfluenza della ritardata messa a disposizione delle varie aree non risulta affatto dirimente, in quanto non tiene conto:
- che una consistente proroga è stata concessa dalla stazione appaltante proprio in ragione della “indisponibilità dell'area adibita a ricovero automezzi all'interno
-29- dell'area del casello di AG”: il che pure finisce per confermare gli eventi impeditivi allo svolgimento dei lavori allegati dall'appaltatrice e per chiarire che il rispetto dei termini richiese una proroga;
- che nella prospettiva della riserva proprio per rispettare i termini l'impresa è stata costretta a impiegare maggiori energie e dispendio di attività, onde – impregiudicata la verifica nel merito di una tale allegazione – l'argomento incentrato sul rispetto del termine non vale a escludere sic et simpliciter la possibile esistenza di pregiudizi a carico dell'appaltatore. Sub 5.5. A seguito della replica opposta da , che ha dedotto di non aver CP_1 sottoscritto l'atto di sottomissione con la proroga e quindi neppure l'impegno a non avanzare ulteriori pretese richiamato da , questa ha preso atto di ciò, Parte_1 riconoscendo che non vi è stata alcuna sottoscrizione da parte dell'appaltatrice. È giocoforza, dunque, ritenere che non è sorto alcun obbligo a non avanzare richieste o riserve al riguardo e che la relativa deduzione di è priva di fondamento. Parte_1
ha in ogni caso dedotto che, a seguito dell'atteggiamento di he nulla Parte_1 ha in proposito contestato (“né il termine, né, soprattutto, le dichiarate ragioni della proroga”), dovrebbe conseguentemente ritenersi pacifico in causa che «le uniche aree di cui poteva lamentare l'indisponibilità erano quelle de “il fabbricato CP_1 autorimessa (ricovero automezzi) presso il casello di AG e la posa di due cabine elettriche in corrispondenza della Galleria Liona”. Per la tempistica della lavorazione in tali aree, il CTU stima il danno subito da in € 66.197,49 e in € CP_1
11.494,022» (memoria di replica, pag. 14), ma si tratta di deduzione inaccoglibile siccome del tutto priva di un'effettiva motivazione a sostegno.
6. Con il sesto motivo si sottopone a critica la liquidazione delle riserve nn. 1 e 14 che il tribunale, sulla scorta della c.t.u., ha operato con applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 25 del d.m. 145/2000 in riferimento alle sospensioni sul rilievo che
“l'indisponibilità di un'area per i lavori, in contrasto con il cronoprogramma approvato, concreta una sospensione illegittima, parziale o totale, dei lavori”.
La doglianza dell'appellante è incentrata sulla non corretta applicazione delle regole in tema di sospensione, in quanto – a dire di – non vi sarebbe stato alcun Parte_1 impedimento, ma si tratta della medesima questione già sopra affrontata e risolta alla stregua delle risultanze di causa che attestano l'indisponibilità delle aree e le richieste di di potervi fare accesso per compiere i lavori. CP_1
Neppure meritevole di seguito è l'ulteriore critica contenuta nel motivo in rassegna ossia che il tribunale, attribuendo valore a un cronoprogramma esecutivo nemmeno approvato, avrebbe finito non solo per attribuire all'impresa un danno insussistente,
-30- ma per ritenere responsabile il committente dell'organizzazione dell'appaltatrice. Si è già detto sopra sul cronoprogramma e sulla sua approvazione da parte della stazione appaltante, onde possono richiamarsi i rilievi sopra svolti, tali da togliere fondamento alla prospettazione di Autostrada.
7. Il settimo motivo si sostanzia, innanzi tutto, nella riproposizione dell'eccezione di inutilizzabilità della Relazione della Commissione Riserve e delle relazioni riservate della Commissione di collaudo ai fini di quantificare il danno da riconoscersi all'appaltatrice, come invece ritenuto dal tribunale sulla scorta della espletata c.t.u. e sulla base di un “parere del direttore dei lavori” solo “richiamato”, ma non prodotto in causa.
7.1. In secondo luogo, si contesta la liquidazione del danno a titolo di “maggiori spese generali”, sull'assunto che “l'impresa non ha mai chiesto la disponibilità delle aree, non ci sono stati ritardi e i lavori sono stati ultimati nei termini”.
7.2. In terzo luogo, si bollano come “esagerate e prive di supporto fattuale” le percentuali indicate dal c.t.u., richiamandosi in proposito quanto esposto dal consulente di parte ing. Tes_6
7.4. Il motivo è infondato.
7.4.1. Alcune di tali doglianze riprendono analoghi argomenti già sopra esaminati e disattesi, onde è sufficiente richiamarsi a quanto sopra osservato per affermarne l'infondatezza.
In ogni caso, va ritenuto che, come attestato dal verbale di collaudo, i lavori hanno subito una proroga di 274 giorni e che soltanto in ragione di tale proroga l ha potuto concludere i lavori nei termini (ossia in quelli prorogati).
In merito alla circostanza che l'impresa non abbia mai avanzato richieste in ordine alla mancata disponibilità delle aree, si tratta di deduzione che è già stata sopra oggetto di diretta e puntuale smentita alla stregua della documentazione prodotta in causa e pure già sopra richiamata: docc. 33, 49, 51, 102 e 103 Consta.
Quanto agli elementi di prova utilizzati dal c.t.u. va evidenziato come l'ausiliare non si sia affatto esclusivamente basato – quali “uniche fonti di prova” – sulle relazioni riservate e sul parere della Commissione Riserve, regolarmente prodotti in atti (docc. 14 e 83), avendo fatto riferimento all'intera documentazione acquisita in causa. In particolare, ad esempio, per la percentuale del 27% relativa alla manodopera, il consulente ha rilevato non solo la conformità con i pareri e la relazione riservata, ma anche con quanto riportato dalla Regione Veneto per l'anno 2010. E il c.t.u. ha dato espressamente atto che “le valutazioni effettuate, sintetizzate
-31- di seguito, si sono basate sull'analisi degli atti e della corposa documentazione allegata. Si è tenuto conto, verificandone la correttezza, delle considerazioni già esposte da parte della Direzione Lavori, della Commissione Collaudo e della Commissione Riserve” (relazione ing. pag. 9). Per_1
Sotto diverso, ma concorrente, profilo non si vede motivo per non poter valorizzare – sia pure criticamente, come ogni fonte di prova – quanto esposto in quei documenti tecnici, elaborati per giunta in contraddittorio con le parti, non potendo affatto ravvisarsi una loro “inutilizzabilità” in questa sede, ove – come noto – vige il principio di atipicità della prova civile. La stessa parte appellante, del resto, non si perita di richiamare l'esito del parere riservato con riferimento alla riserva relativa ai maggiori oneri per la sicurezza (v. appello, pag. 43).
La prospettazione - che avanza - di un'indagine tecnica officiosa Parte_1 aprioristicamente appiattita sulla posizione dell'impresa pare non tener conto che, come sottolineato dall'appellata, il consulente d'ufficio “ha fortemente ridimensionato, con dovizia di calcoli, l'ammontare delle pretese dell'ATI, riducendolo dai complessivi Euro 6.295.855,35 in sorte capitale come quantificati in atto di citazione, ad un valore di Euro 2.216.890,66 in sorte capitale, ulteriormente ridotto dal Tribunale ad Euro 1.903.064,57 (circa il 30% del valore della domanda)” (memoria di replica appellata, pag. 2).
I rilievi del tecnico di parte sono già stati efficacemente incontrati e Parte_1 superati dal c.t.u. nella sua relazione finale e, dunque, può farsi rinvio alle repliche ivi svolte per evidenziare l'inconsistenza della doglianza (v. § 7.1. della relazione ing.
. Per_1
8. L'ottavo motivo ha ad oggetto quella parte della riserva n. 1 relativa ai danni relativi all'area di EN V.na NO, liquidati dal tribunale in € 50.317,55, area interessata da impedimento dei lavori dovuti a cause di carattere archeologico.
Il motivo ricorda che il “rischio archeologico” era stato ben evidenziato sin dal Progetto preliminare del 1997 e poi dal progetto esecutivo, tanto che con l'art. 13 del contratto l'impresa aveva assunto l'obbligo di prevedere e organizzare la sua attività in modo da consentire l'esecuzione di ricognizioni dirette all'individuazione di evidenze archeologiche da parte della autorità competenti (Soprintendenza). Autostrada deduce che soltanto una limitatissima area era stata interessata dall'indagine della Soprintendenza, tale da non impedire in alcun modo lo svolgimento dei lavori.
In ogni caso, soggiunge l'appellante, si tratterebbe di una causa di forza maggiore, come insegnato da una consolidata giurisprudenza di legittimità.
-32- 8.1. Il motivo non ha pregio.
8.1.1. Che l'indagine archeologica disposta dalla Soprintendenza abbia causato un ritardo nella consegna dell'area non è seriamente discutibile, volta che risulta dalla comunicazione dell'8 novembre 2010 della stessa direzione lavori, che attesta l'esistenza delle indagini dirette alle verifiche archeologiche nelle aree di EN TI NO, facendo presente che le aree “saranno rese disponibili non appena terminate le sopracitate indagini” (cfr. doc. 33 ). CP_1
8.1.2. L'art. 13 del contratto stabilisce a carico dell'appaltatore l'obbligo di
“prevedere e organizzare le proprie attività relative al tracciato autostradale, alla viabilità secondaria, nonché alle aree secondarie in modo tale da consentire, dopo lo e prima di ulteriori altre attività, l'esecuzione di ricognizioni di superficie a Pt_8 copertura totale, da parte del personale appositamente autorizzato, finalizzate all'individuazione di evidenze archeologiche” (doc. 1).
L'obbligo, quindi, era unicamente circoscritto a consentire le ricognizioni per individuare le eventuali evidenze archeologiche, ma non stabiliva affatto nemmeno l'eventualità di un tempo di anni per il completamento delle indagini archeologiche, tale da conclamare il mancato rispetto da parte di delle previsioni Parte_1
Invero, l'entità delle tempistiche che si sono rese necessarie al completamento degli approfondimenti archeologici è tale (un anno e dieci mesi dalla consegna dei lavori in un caso e un anno e cinque mesi nell'altro) da presupporre evidentemente l'inosservanza, da parte di , delle previsioni di cui agli artt. 95 (“Verifica Parte_1 preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare”) e 96 (“Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico”) del D. Lgs. 163/2006
[Art. 96, D. Lgs. 163/2006: “La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione”].
8.1.3. Quanto alla invocata “forza maggiore” mette conto ricordare che una tale esimente richiede il carattere della imprevedibilità dell'evento che produce l'impossibilità di adempiere. Nel caso di specie, invece, come dedotto dalla stessa parte appellante, la circostanza che l'area presentasse un “rischio archeologico” era ben presente alla stazione appaltante.
In tale prospettiva, il c.t.u. ha osservato che «per quanto riguarda le aree relative al casello di EN TI NO si rileva che le motivazioni che hanno impedito lo svolgimento dei lavori sono riconducibili a cause di carattere archeologico. Si evidenzia che la possibile presenza di elementi a
-33- forte valenza archeologica è segnalata già in fase progettuale: si rimanda allo Studio S.I.A. (doc. 03
). Inoltre, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con comunicazione del 6-8- Parte_1
2001 (doc. 5 ), così si esprimeva “L'opera in questione si configura ad alto rischio Parte_1 archeologico. Ai fini della tutela si ritiene indispensabile prevedere due fasi operative di indagine, preliminari all'apertura del cantiere vero e proprio, rappresentate la prima da survey e prospezioni lungo la pista dopo l'asportazione del terreno agrario, la seconda da sondaggi archeologici di verifica delle evidenze archeologiche riscontrate.”.
Dello stesso tenore le comunicazioni del 17-11-2003 (doc. 6 ) e del 4-5-2005 (doc. 8 Parte_1
). Parte_1
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le indagini archeologiche prescritte avrebbero dovuto essere svolte in una fase precedente rispetto alla consegna delle aree all'impresa, configurandosi come illegittima una sospensione dei lavori legata all'effettuazione di tali indagini. Trattandosi pertanto di inosservanza degli artt. 95 e 96 del D.L. 163/2006, si ritiene legittimo il riconoscimento del corrispondente indennizzo.
Sulla base di quanto esposto si ottiene un ammontare dell'indennizzo per anomalo andamento dei lavori pari a Euro 50.317,55».
L'appellante non si fa neppure carico di incontrare tale argomentazione, limitandosi a invocare l'orientamento giurisprudenziale (segnatamente Cass. 10135/05; 12235/03; 4463/01; 3670/14) in tema di forza maggiore del c.d. rischio archeologico in fattispecie concrete nelle quali si trattava, invero, di “sorpresa archeologica” e, dunque, di un evento in alcun modo prevedibile, non già, come nel caso in esame, di evento non solo prevedibile, ma anche previsto dall'ente committente (v. in particolare Cass. 11904/2024; Cass. 9795/2005).
9. Il nono motivo replica la critica alla determinazione del danno che si assume operata sull'esclusiva base delle risultanze della Commissione per l'accordo bonario, della quale predica la “assoluta inutilizzabilità”, oltre a contenere altre asserzioni che non si sviluppano in una ragionata critica dell'opinamento del tribunale e di quello del c.t.u.
Pare sufficiente, per evidenziare l'inconsistenza di tale doglianza, fare richiamo a quanto in proposito ritenuto in occasione della disamina del settimo motivo di appello, dovendosi – quanto al resto – rilevare l'inammissibilità di doglianze che in alcun modo si confrontano con la motivazione in proposito somministrata dal tribunale, cercando di sottoporla a pertinente censura.
10. Il decimo motivo ha ad oggetto le riserve n. 3 e 5, entrambe relative a maggiori oneri per la sicurezza.
La riserva n. 3 è stata iscritta nel SAL n. 1 e poi nel SAL n. 7 quantificata.
-34- La riserva n. 5 (concernente i maggiori oneri per ponteggi) è stata iscritta nel SAL n. 2.
Il motivo si incentra, per entrambe le riserve, nella riproposizione dell'eccezione di decadenza, basata sulla dedotta tardività (non già della sua quantificazione, come opinato dal tribunale, ma) della sua “esplicitazione” nei quindici giorni successivi alla sua iscrizione.
10.1. È sufficiente riportare il testuale tenore della riserva n. 3 per escludere l'addebito di genericità mosso dall'appellante: “Diretta conseguenza dei ritardi descritti nelle precedenti riserve sono risultati i maggiori oneri che dovrà sostenere l'impresa per quanto attiene apprestamenti e misure di sicurezza. In particolare dovranno essere valutati i costi relativi alle maggiori interferenze, legate soprattutto alle attività di coordinamento, con le diverse imprese interessate, i costi legati ad interventi provvisionali per il mantenimento dei passaggi provvisori per altre imprese, i costi dovuti ai maggiori oneri esecutivi per la necessità di dovere tenere conto della presenza di altre imprese, i costi dovuti alla necessità di eseguire opere per tranches in modo da permettere l'attraversamento dell'area di cantiere da parte di altre imprese (vedi ad esempio i cunicoli di attraversamento della sede autostradale)” (cfr. doc. 11, RdC 1, pag. 29).
Si tratta di una sufficientemente specifica esplicitazione delle ragioni poste a base della riserva, poi via via aggiornata nel corso dei vari SAL. Il riportato contenuto restituisce che la doglianza dell'ATI denuncia una erronea elaborazione da parte della Stazione Appaltante in ordine al sistema dei presidi di sicurezza complessivamente intesi e il tardivo aggiornamento del PSC nel corso dei lavori.
10.2. Quanto al profilo della eccepita tardività, poiché la doglianza formulata dall'ATI riguarda una errata elaborazione da parte della Stazione Appaltante del sistema dei presidi di sicurezza complessivamente intesi e il tardivo aggiornamento del PSC nel corso dei lavori, risulta del tutto legittima l'iscrizione della riserva in occasione della firma del SAL n. 1, con riserva di successiva quantificazione, come riconosce anche l'appellante debba ammettersi per i fatti continuativi che interessano l'intero svolgimento della commessa.
Risulta pertanto condivisibile quanto in proposito osservato dai primi giudici: “La riserva n. 3 si compone di molte voci;
essa venne iscritta nel SAL n. 1 e quantificata nel n. 7, poi via via aggiornata. Parte convenuta ne contesta la decadenza, in ragione del fatto che essa fu quantificata solo nel SAL n.
7. Tuttavia le voci di interesse … sono chiaramente oneri sostenuti continuativamente, la cui prevedibile insorgenza determinava correttamente l'appaltatrice a iscrivere riserva fin dal primo SAL, salva la quantificazione man mano che i valori divenivano concreti, e il successivo aggiornamento (con la disponibilità delle fatture per materiali, noli, ecc. e dei dati per le quantificazioni)” (sentenza appellata, pag. 10).
Ne viene che, proprio alla luce dei principi richiamati dalla appellante, l'iscrizione di tale riserva, relativa a fatti continuativi, nel SAL n. 1, con riserva di successiva
-35- quantificazione, deve ritenersi ammissibile, siccome relativa a fatti che interessano l'intero svolgimento della commessa.
10.3. Con specifico riguardo alla riserva n. 5, sempre in tema di maggiori oneri per sicurezza, ma riferiti ai ponteggi, la sua tempestività è stata ritenuta dal tribunale sulla base del rilievo che le opere in cemento armato – che richiedevano tali presidi – iniziarono solo con il SAL n. 2, come allegato da e non contestato da CP_1
. Parte_1
Il motivo lamenta che la mancata contestazione era unicamente dovuta alla circostanza che il tema della data di inizio delle opere in cemento armato “non era mai stato prima sollevato e discusso” ed era stato dedotto per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, il che infirmerebbe in radice il ragionamento del primo giudice.
Nei termini nei quali è formulata, la doglianza è priva di pregio.
Invero, come replicato da , nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., a CP_1 pagina 23 (paragrafo 6.1.) l'appaltatrice aveva espressamente dedotto che “solo alla data del SAL 2 l'ATI aveva dato inizio ai lavori in cemento armato che necessitavano l'uso del ponteggio cosicché la riserva è stata tempestivamente iscritta”.
11. L'undicesimo motivo concerne l'importo degli oneri di sicurezza e invoca la previsione “a corpo” degli stessi contrattualmente prevista, sottolineando come le voci riconosciute all'impresa dal tribunale, sulla scorta del c.t.u., “concernono tutte presidi previsti nel PSC” e che, dunque, si tratta di maggiori quantità di presidi già previsti, non già nuovi e diversi presidi. Ne deriva, secondo l'appellante, che la liquidazione sarebbe avvenuta in violazione della previsione dell'art. 90 d.p.r. 554/1999, a tenore del quale “la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge”.
11.1. Il motivo non coglie che l'aumento degli oneri per la sicurezza, già nel testo della riserva, è stato posto in diretta connessione con la mancanza di disponibilità
-36- delle aree e dell'andamento anomalo e prolungato dei lavori: “diretta conseguenza dei ritardi descritti nelle precedenti riserve sono risultati i maggiori oneri che dovrà sostenere l'impresa per quanto attiene apprestamenti e misure di sicurezza. In particolare dovranno essere valutati i costi relativi alle maggiori interferenze, legate soprattutto alle attività di coordinamento con le diverse imprese interessate, i costi legati ad interventi provvisionali per il mantenimento dei passaggi provvisori per altre imprese …”.
Non è dunque dirimente valutare se i presidi oggetto delle riserve in esame siano o meno stati contemplati nel PSC, in quanto ciò che ha immutato in radice la necessità di essi (e il correlativo loro complessivo importo) è stato l'anomalo andamento dei lavori, già oggetto della riserva n. 1 sopra passata in disamina e ritenuta fondata. Il che vale a rendere del tutto superflua l'indagine tecnica officiosa sollecitata dalla parte appellante circa la verifica dei presidi richiesti in maggiore quantità ovvero di quelli non previsti.
12. Il dodicesimo motivo riguarda ancora le riserve in tema di maggiori oneri di sicurezza (nn. 3 e 5), ma sotto il profilo delle dichiarazioni contenute negli atti contrattuali dell'appalto, quali l'offerta, lo schema di contratto, il verbale di consegna dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento, il contratto stesso ove ricorda vi è la previsione secondo cui “Ai fini della sicurezza Parte_1 nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà … dare attuazione a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo entrambi facenti parte integrante del presente contratto. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/08 e s.m. e dell'Art. 31, comma 1 bis, lett. a), della Legge, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al Piano della Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti” (art. 15, doc. 1), nonché il piano operativo predisposto dall'impresa in sintonia con il PSC.
Autostrada ricorda altresì:
- che l'impresa ha preso parte a tutte le riunioni di coordinamento;
- che nelle due perizie di variante tutte le maggiori misure di sicurezza erano state previste e remunerate;
- che il direttore dei lavori e la Commissione di collaudo avevano ritenuto l'infondatezza delle riserve in esame;
-37- - che il c.t.u. aveva ritenuto, senza alcuna effettiva motivazione, la sussistenza dei presupposti per riconoscere le riserve nn. 3- 5 senza che il tribunale dicesse nulla in merito (appello, pag. 46).
12.1. Il motivo non merita seguito.
Invero, il tribunale ha opinato che quanto emerso in sede di c.t.u. circa la sussistenza di maggiori importi per gli oneri di sicurezza dell'ordine di € 599.608,00 e di € 582.666,10, valeva a evidenziare “la insufficienza dei valori originari – e anche di quelli originati con variante – rispetto a quanto veramente occorrente, anche in ragione dell'andamento anomalo e prolungato dei lavori” (sentenza appellata, pag. 10).
L'appellante sul punto non prende in diretta considerazione la motivazione del tribunale, lamentando unicamente che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della posizione di , con ciò formulando una censura con evidenti profili di Parte_1 inammissibilità per genericità. In ogni caso proprio la circostanza che la riserva n. 3 sia stata prospettata dalla appaltatrice quale “diretta conseguenza dei ritardi descritti nelle precedenti riserve” comporta che, una volta riconosciuta la fondatezza delle precedenti riserve, per quanto sopra motivato, risulta integrato il presupposto fattuale delle riserve inerenti agli oneri di sicurezza.
In tale chiarita prospettiva, non è in alcun modo decisivo il richiamo alle regolamentazioni contrattuali operato da , in quanto non pertinente al Parte_1 fatto dedotto con la riserva, ossia i maggiori oneri per la sicurezza derivanti da uno svolgimento anomalo dell'appalto.
Anche la pretesa, svolta “in subordine” da , di derivare dalla Parte_1 inammissibilità-infondatezza della riserva n.1 l'inammissibilità-infondatezza della riserva n. 3 (appello, pag. 47), risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento.
13. Il tredicesimo motivo ha ad oggetto ancora la riserva n. 3, ma sotto uno specifico riguardo, ossia con riferimento alla voce “palancole”.
Si sostiene che sarebbe erroneo riconoscere l'importo a titolo di maggiori oneri di sicurezza per l'utilizzo delle palancole (punto G3), in quanto le palancole previste in sede di Perizia (al contrario di quelle previste nel PSC) rappresentavano un lavoro in sostituzione di un altro (l'effettuazione di scavo). A seguito di tali nuove lavorazioni (opere provvisionali) vennero stabiliti dei nuovi prezzi, assoggettati al ribasso d'asta.
Autostrada soggiunge che per tali opere provvisionali ha corrisposto il nuovo prezzo (€ 417.701,86 con il ribasso d'asta), ma che il c.t.u. – pur partendo dal corretto presupposto che gli oneri di sicurezza non sono assoggettabili ai ribassi d'asta – ha
-38- “disapplicato” il ribasso (€ 311.556,68), quand'anche le palancole non fossero
“oneri di sicurezza” ma opere (provvisionali) introdotte con la variante, debitamente accettata dall'impresa. ritiene pertanto non dovuto l'importo Parte_1 corrispondente al ribasso d'asta.
Il tribunale sul punto ha escluso la fondatezza della tesi di sul rilievo che, Parte_1 come osservato dal c.t.u., non vi erano documenti a sostegno della diversa qualificazione (opere provvisionali e non oneri di sicurezza) delle palancole in questione.
Il motivo sostiene che i documenti a sostegno dell'eccezione c'erano e andrebbero individuati nell'atto di sottomissione e nel collaudo.
13.1. Il motivo è fondato.
È certo che le palancole previste nella Perizia di Variante Tecnica n. 1 alla voce
“Palancole metalliche per contenimento acque di canali, fiumi, lagune ecc.” (punto 7) sono state considerate come “lavori” (opere provvisionali), con elaborazione di nuovi prezzi. Anche in sede di collaudo risulta che tali apprestamenti sono stati contabilizzati quali opere dalla Commissione di collaudo. Come emerge dal doc. 113 prodotto da , infatti, nel certificato di collaudo del 7 dicembre 2016 si Parte_1 dà atto della sottoscrizione della Perizia di variante tecnica n. 1 in data 19-4-2012 con indicazione dei nuovi prezzi per le opere pure ivi puntualmente indicate, fra le quali, al n. 7 viene esposto “utilizzo palancole” (per € 420.505,79), nel mentre in calce al riepilogo dei nuovi lavori viene aggiunta la voce “oneri di sicurezza” (per € 119.101,64), con ciò rendendo evidente che l'utilizzo delle palancole di cui al precedente punto 7 non rientrava fra gli oneri di sicurezza ma tra le lavorazioni (v. pag. 21 del citato doc. 113).
Ciò premesso, è pure certo che “la riserva veniva formulata ancor prima della sottoscrizione dell'atto di sottomissione” (relazione c.t.u., pag. 36).
Con la sottoscrizione del successivo Atto di Sottomissione del 3 aprile 2012 (doc. 5
), l'ATI si è impegnata ad eseguire i nuovi lavori - e tra essi la realizzazione CP_1 delle palancole per le quali, essendo opere provvisionali, erano previsti nuovi prezzi (NP25, NP26 e NP27)- e a “rinunciare ad ogni domanda, riserva o pretesa in qualsiasi forma od a qualsiasi titolo avanzata fino ad ora, in dipendenza del contratto di appalto in argomento, e di non avere nulla da pretendere per richieste riferite agli argomenti che sono oggetto del presente atto fino al completamento delle opere in questione;
con la firma del presente atto si impegna a lasciar decadere, contestualmente all'approvazione della perizia, le riserve 2, 4, 6, 7, 8 e 9…”. Il punto è stato verificato anche dal c.t.u. (“con la firma dell'atto di sottomissione alla perizia
-39- (doc. 5 ) l'appaltatore accettava i nuovi prezzi, non motivando alcun CP_1 dissenso” relaz. Ing. pag. 36). Per_1
Coerentemente con tale impostazione, “il d.l. ha provveduto ad allibrare fino al SAL 15 – stato finale lavori - il nolo di palancole – voce NP 25 – ai progressivi 51, 223, 365, 654, 986, 1053, per un totale di mq 319.798,00; l'estrazione di palancole – voce NP 26 – ai progressivi 52, 224, 366, 655, 987, 1054, per un totale di mq 11.090,60; ed infine l'infissione di palancole – voce NP 27 – ai progressivi 53, 225, 367, 656, 988, 1055, per un totale di mq 11.090,60. L'importo complessivamente allibrato per le tre voci ammonta ad € 417.701,86 €” (come ricorda il c.t.u. a pag. 36 della relazione).
È chiaro che, in base alla sopra riportata esplicita clausola, l'impresa riconosceva espressamente la qualificazione in quella perizia di variante operata circa la natura delle “palancole” quali opere aggiuntive e non già quali misure di sicurezza. La dichiarazione di “non avere nulla da pretendere per richieste riferite agli argomenti che sono oggetto del presente atto fino al completamento delle opere in questione” val quanto esprimere una chiara volontà di concordare non solo con i prezzi, ma anche con le indicazioni circa la natura degli interventi previsti. Alla luce di tale regolamentazione convenzionale, la questione circa la qualificazione delle palancole in termini di “oneri di sicurezza” - anziché di lavorazioni - risulta pertanto preclusa in questa sede e il motivo deve trovare accoglimento, con decurtazione dell'importo corrispondente al ribasso d'asta erroneamente escluso dal tribunale sulla scorta della c.t.u.
14. Il quattordicesimo motivo ha ad oggetto la riserva n. 5, relativa ai maggiori quantitativi dei ponteggi.
Il motivo non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità per carenza di specificità, non articolando alcuna ragionata critica alla decisione in proposito assunta dal tribunale e alla motivazione somministrata dal primo giudice.
Il motivo non si articola infatti in una argomentazione che prenda ad oggetto la motivazione del tribunale e la superi con argomentate doglianze, risolvendosi in un richiamo alle “precedenti osservazioni”, nella ritrascrizione dello svolgimento del processo e in asserzioni prive di un minimo supporto argomentativo (ossia che il tribunale e il c.t.u. avrebbero riconosciuto la riserva “in mancanza di analisi e, in aggiunta senza scorporare l'importo versato per i presidi non utilizzati”), esponendo che “di tutto questo, nella CTU non c'è traccia” e di fare richiamo a quanto osservato dal consulente di parte di (appello, pag. 50). Parte_1
Già si è sopra rilevato che la sottoscrizione degli atti invocati dalla parte appellante, così come l'evocazione della natura “a corpo” dei relativi prezzi, non vale a infirmare
-40- la valutazione in proposito espressa dal tribunale, in quanto non tiene conto della connessione di tali oneri all'anomalo andamento dei lavori dell'appalto e al loro prolungamento.
15. Il quindicesimo motivo concerne la riserva n. 12, iscritta in calce al SAL n. 9, e lamenta il riconoscimento di compenso per lavorazioni aggiuntive, segnatamente per i pannelli in vetroresina.
Il tribunale ne ha ritenuto la tempestività sul rilievo che la deduzione dell'appaltatrice di aver iscritto la riserva nel primo SAL successivo alla esecuzione delle lavorazioni aggiuntive richieste era rimasta incontestata e, nel merito, che in sede di c.t.u. il consulente di parte Autostrada non aveva sollevato alcuna contestazione al riguardo.
Con il motivo si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova della tempestività della riserva (ponendolo a carico della committente) e che il proprio consulente di parte non aveva affatto prestato adesione alla riserva de qua.
15.1. Il motivo non merita seguito.
Quanto alla denunciata erroneità della ripartizione degli oneri probatori, il tribunale non vi è incorso, in quanto lo ha correttamente posto a carico dell'impresa, ma ha rilevato la mancata contestazione sul punto da parte di , facendo Parte_1 conseguente applicazione della previsione dell'art. 115 c.p.c.
Relativamente all'adesione da parte del consulente di parte , è sufficiente Parte_1 rilevare che, riguardo alla riserva in esame, lo stesso ha fatto constare “nulla per quanto attiene il riconoscimento dei fianchetti in vetroresina” (Controdeduzione alla relazione preliminare dell'ing. pag. 65; come constatato dal c.t.u. a pagina Tes_6
86 della sua relazione;
il richiamo operato dall'appellante nel suo atto di citazione è relativo, infatti, al diverso tema dei fissaggi).
16. Il sedicesimo motivo di appello principale riguarda il riconoscimento operato dal tribunale degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento nel corso dell'appalto. Segnatamente il tribunale ha riconosciuto gli interessi per ritardi, ma con esclusione dei SAL 13 e 14.
Il motivo lamenta che il tribunale non abbia fatto applicazione delle stesse ragioni che lo hanno condotto a ritenere infondata la domanda di interessi con riferimento ai SAL 13 e 14, al SAL finale n. 15 e ai SAL nn. 6 e 7.
L'appellata ha eccepito la novità della questione ex art. 345 c.p.c., in quanto in primo grado aveva eccepito l'insussistenza del credito per interessi da ritardata Parte_1
-41- emissione dei certificati di pagamento esclusivamente con riguardo ai SAL nn. 13 e 14.
In effetti il tribunale ha ritenuto che oggetto di contestazione da parte convenuta erano unicamente i SAL 13 e 14, rilevando che “nelle difese finali la convenuta, richiamata l'eccezione di decadenza, si appunta nel merito solo sulla debenza per i SAL 13 e 14” (sentenza appellata, pag. 13).
L'appellante non sottopone a censura tale statuizione del tribunale, che chiaramente ha interpretato lo svolgimento delle difese finali con esclusivo riguardo agli interessi per i SAL 13 e 14 come abbandono delle eccezioni relative agli altri SAL. E senza censurare una tale valutazione risulta preclusa in questa sede la questione inerente ai SAL diversi dai nn. 13 e 14, con conseguente infondatezza del motivo in disamina.
b.2.) Appello incidentale
1. Il primo motivo dell'appello incidentale investe la sentenza nella parte in cui, accertando la fine dei lavori in data 30 giugno 2015, ha escluso la sussistenza di interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento relativi ai SAL 13 e 14.
Il tribunale ha ritenuto che, per quanto riguardava i SAL 13 e 14 (come detto i soli oggetto della contestazione da parte di ) era onere dell'appaltatrice Parte_1 fornire la prova della data in cui i relativi valori erano stati effettivamente completati, non potendosi avvalorare la data “formale” di fine lavori del 27-12-2013 in ragione della perizia di variante del 18-12-2014 e di un atto di sottomissione e concordamento prezzi del 6-11-2014. Constatato che l'impresa si era limitata a richiamare la data del 27-12-2013 “chiaramente incompatibile col vero”, ha ritenuto la pretesa infondata. Il tribunale ha inoltre osservato che, a termini di contratto, la emissione dei SAL richiedeva che fossero maturati lavori per almeno € 2.000.000,00, mentre i SAL 13 e 14 anche sommati non ammontavano a quell'importo minimo.
Il motivo sottopone a censura la valutazione operata dal tribunale in merito alla data di conclusione effettiva dei lavori, sostenendo che – ad onta della documentazione richiamata dai primi giudici (che non avrebbero tenuto conto che la era CP_14 stata “adottata in sanatoria e a quasi un anno di distanza dall'ultimazione dei lavori”)
– i lavori si erano effettivamente conclusi il 27 dicembre 2013.
In merito all'ulteriore ratio decidendi utilizzata dal tribunale, inerente all'importo minimo dei SAL, ha dedotto che la previsione contrattuale (art. 5.1.) era stata CP_1
“ripetutamente disapplicata dalla Stazione appaltante”, onde “a nulla rileva”.
1.1. Il motivo è privo di pregio.
-42- Il c.t.u. ha potuto verificare che «dalla documentazione agli Atti, emerge che le opere da completarsi, vennero indubbiamente ultimate ben oltre il termine stabilito dal Direttore dei Lavori (60 giorni decorrenti dal 27 dicembre 2013); ad esempio, i lavori di pavimentazione dei piazzali a servizio dei Punti Info di EN TI e Santa RI d'IG vennero ultimati in data 1 aprile 2014 (vedasi comunicazione dell'ATI appaltatrice doc. 99 fascicolo ) o ancora la consegna, solo Parte_1 in data 30 ottobre 2014, della documentazione inerente le verifiche impiantistiche relative al casello di Santa RI NO-Sud e Punto info (doc. 103 fascicolo ). All'interno del fascicolo Parte_1
(doc. 108) viene prodotta una corrispondenza relativa all'invio, alla Parte_1 Parte_9 da parte dell'ATI appaltatrice, di “allegati contabili definitivi” in data 30 giugno 2015 (si rammenta che l'articolo 16.3 del Contratto d'appalto prevendeva l'obbligo in capo all'Appaltatore di predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità). Non può non rilevarsi che i documenti 89, 90, 91, 92 e 93 del fascicolo , attestano l'ultimazione dei lavori al 18 marzo 2014 relativi al Parte_1 punto INFO aree di sosta EN TI (doc. 89), caselli di Sud ES Parte_2
(doc. 90), EN TI NO ES e relativo punto informazioni (doc. 91), punto informazioni Santa RI d'IG (Doc. 92), casello di AG (doc. 93), anche se, nei conseguenti verbali di consegna anticipata sottoscritti in pari data (docc. 94, 95, 96, 97 e 98) si accenna ad interventi di finitura non ancora eseguiti e per i quali vengono concessi ulteriori 60 giorni e soprattutto collaudi degli impianti elettrici e meccanici non ancora eseguiti per i quali veniva concesso un termine di 30 giorni entro il quale l'ATI avrebbe dovuto produrre disegni “as built”, schede tecniche dei materiali e dichiarazioni di conformità. Come già riferito innanzi in effetti parte di tale documentazione venne consegnata dall'ATI alla il 30 ottobre 2014. Parte_9
Emerge inoltre dalla documentazione agli Atti che si manifestarono alcuni problemi di infiltrazione nei tunnel di stazione di EN TI NO e Santa RI d'IG Sud e nel locale quadri del casello Piacenza d'IG Ovest (vedasi doc. 106 fascicolo ) … Stante quanto sopra Parte_1 riportato, valutato che i lavori possono dirsi effettivamente conclusi alla data del 30 giugno 2015» (relaz. Ing. pagg. 70-72). Per_1
Alla stregua di tale ampia ricognizione delle opere ancora in corso di lavorazione nei sessanta giorni successivi al 27-12-2013 risulta vano il tentativo della parte appellante incidentale di sostenere la conclusione di tutti i lavori a far data dal 27- 12-2013.
Inoltre, è del tutto priva di fondamento la pretesa di porre nel nulla una previsione contrattuale, la cui validità ed efficacia neppure viene posta in discussione, per non essere stata in alcune occasioni osservata dalla stazione appaltante.
2. Il secondo motivo di appello incidentale è dichiaratamente posto in termini consequenziali rispetto all'accoglimento del primo, onde lo statuito rigetto del primo motivo comporta anche la reiezione del secondo.
3. L'ultimo motivo dell'appello incidentale deplora che il tribunale - nel riconoscere le somme dovute a a titolo risarcitorio - avrebbe omesso di qualificare gli CP_1 interessi applicabili e avrebbe erroneamente indicato la loro decorrenza.
-43- Il tribunale, sul punto, nel dispositivo della sentenza ha fatto richiamo a quanto
“specificato in motivazione”, ossia: “Tali somme sono dovute in parte a titolo di maggiori compensi (riserve 3, 5,12) e le restanti (riserve 1, 10, interessi per ritardo emissione e pagamenti dei CdP e della emissione del certificato di collaudo) a titolo risarcitorio (…). Le somme dovute a titolo risarcitorio, costituenti debito di valore, vanno invece aggiornate mediante applicazione della rivalutazione, anno per anno, e degli interessi sulle somme via via rivalutate, fino alla pronuncia;
successivamente, vanno gravate di interessi come per legge” (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 16, 17).
L'appellante richiede che sugli importi dovuti a titolo risarcitorio e di interessi per ritardata emissione del certificato di pagamento, oltre alla rivalutazione, vengano riconosciuti:
a) gli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data del fatto costitutivo della pretesa (data in cui sarebbero dovuti iniziare i lavori nei caselli non disponibili per quanto riguarda le riserve n.1 e 10; data in cui la stazione appaltante avrebbe dovuto emettere-pagare i certificati di pagamento (cdp) quanto agli interessi per ritardata emissione-pagamento dei certificati di pagamento);
b) gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
ha replicato quanto al profilo sub a) ricordando il consolidato Parte_1 orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'iscrizione della riserva da parte dell'appaltatore non vale a integrare un atto di costituzione in mora e, quanto al profilo sub b) che mancava una domanda in tal senso di . CP_1
3.1. Il motivo è infondato.
Il rilievo sub a) è privo di pregio.
È ben vero che, come dedotto dall'appellata, nelle riserve è presente anche la dicitura “a valere quale costituzione in mora” o simili, ma ciò non è sufficiente a equiparare l'iscrizione della riserva a una valida ed efficace messa in mora del debitore.
Va in proposito ricordato il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla inidoneità dell'iscrizione della riserva a costituire in mora la stazione appaltante: “in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento
-44- all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” (così fra le più recenti Cass. 727/2020 ove in motivazione il richiamo ai precedenti).
Se si passa all'analisi delle motivazioni sottese a una tale ricevuta interpretazione ci si avvede che essa riposa sull'intrinseca natura della “riserva” e sulla sua funzione nell'ambito del rapporto di appalto di opere pubbliche. Si è in tal senso osservato che “la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta a un procedimento di verifica, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute dall'amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento ovvero dalla domanda di arbitrato” (Cass. 3768/2006). Cass. 11209/1990, sia pure con riferimento a normativa previgente, ma sulla base di argomentazioni replicabili anche in questa sede, ha avuto modo di esplicitare l'argomentazione sottesa all'orientamento in esame, osservando che «la formulazione delle "riserve" - destinate ad evitare la decadenza dell'appaltatore in riferimento a domande di ulteriori, compensi o indennizzi nel tempo relativo alle partite annotate nel registro di contabilità - non costituiscono intimazioni di pagamento all'Amministrazione committente. E poiché proprio la formulazione della "riserva" evidenzia la necessità della risoluzione della specifica controversia, la data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale - che l'appaltatore ben può proporre - rappresenta il momento idoneo (e logico) da cui far decorrere gli interessi. In sostanza, la proposizione della "riserva" non consente all'Amministrazione il pagamento del debito ma impone il procedimento ex art. 23 RD 350-1895, finalizzato alla risoluzione di contrasti irrisolti in corso d'opera
e, successivamente, il giudizio arbitrale».
Alla luce di tali motivazioni, come detto incentrate sulla intrinseca inidoneità della
“riserva” in quanto tale – per la sua funzione e per la sua collocazione nell'appalto di opere pubbliche – a costituire in mora il debitore, a nulla vale la formale aggiunta in esse della dizione “a valere come costituzione in mora” (o simili), non potendo una tale mera enunciazione immutare la natura dell'atto. La iscrizione della riserva, nell'ambito della procedura degli appalti pubblici, manifesta alla stazione appaltante che l'impresa vanta una pretesa nei suoi confronti e, ove il procedimento di componimento bonario non abbia buon esito, è prevedibilmente intenzionata ad agire in giudizio;
ma di certo non costituisce un'intimazione immediata di adempimento alla quale la committente possa adempiere, essendo ciò intrinsecamente in contrasto con la funzione dell'atto, che è quello di avviare la procedura per la valutazione delle riserve. È d'altra parte noto che la messa in mora, pur se a forma libera, deve manifestare la incondizionata volontà del creditore di pretendere l'immediato adempimento: «La costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento, e, per tanto, non può essere ravvisata in
-45- una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo» (Cass. sez. 1^ civ. 21.5.1985 n. 3096 rv 440793).
Contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, dunque, la decorrenza degli interessi stabiliti con riguardo agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio va individuata a far data dalla notificazione dell'atto di citazione di primo grado, quale primo atto di comprovata messa in mora.
In merito al rilievo sub b) occorre considerare che il tribunale ha qualificato le riserve 1 e 10, gli interessi per ritardo emissione e pagamenti dei certificati di pagamento e dell'emissione del certificato di collaudo, quale debiti di valore, in connessione con la loro natura risarcitoria e li ha, conseguentemente, assoggettati alla relativa disciplina (rivalutazione anno per anno e “interessi” sulle somme via via rivalutate, con successivo riconoscimento degli “interessi come per legge” dalla data della pronuncia).
Il punto non è stato oggetto di impugnazione e, dunque, deve ritenersi ormai passato in giudicato.
Ciò posto, accertato dunque che la natura di debiti risarcitori di valore è punto non più in discussione in questa sede, non può trovare applicazione la previsione dell'art. 1284, co. 4, c.c. (così come quella del primo comma).
Come insegnato da una recente pronuncia della s. Corte i cc.dd. superinteressi non trovano applicazione ai debiti risarcitori, privi del carattere della liquidità.
I giudici di legittimità (Cass. 3064/2025) hanno osservato che lo scopo sotteso all'introduzione ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c., «è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei “super interessi” – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa»
Ne viene allora che se la ratio dell'art. 1284, co. 4, c.c., consiste nel «disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido
o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto
-46- è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità
– come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria».
Alla stregua di tale ricostruzione, che questa corte condivide e fa propria, il motivo non può trovare accoglimento e va unicamente puntualizzato che gli “interessi” riconosciuti dal tribunale sono quelli cc.dd. compensativi (il cui tasso, in una liquidazione equitativa, può farsi corrispondere a quello previsto dal comma 1 dell'art. 1284 c.c. per i debiti pecuniari) e che la loro decorrenza, in forza di quanto innanzi ritenuto in tema di inidoneità delle riserve a fungere da costituzione in mora, va individuata alla data di notificazione dell'atto di citazione.
4. L'appello incidentale è integralmente respinto.
c) Istanze istruttorie
Sulle richieste di ulteriore espletamento di c.t.u. avanzate da già sopra si Parte_1
è detto, osservando che le critiche mosse all'operato dell'esperto del tribunale non sono tali da infirmarne gli accertamenti e le stime. Le istanze di prova per testimoni di si rivelano superflue, avendo a oggetto: Parte_1
-47- - esclusivamente una asserita data di inizio delle operazioni di “accantieramento” o dei lavori delle cabine elettriche in galleria (capitoli da 1 a 8) che rappresenta un elemento nient'affatto dirimente ai fini di causa;
- un fatto negativo e per giunta smentito dalla documentazione versata in causa (capitolo n. 9);
- circostanze pacifiche in causa e del tutto anodine ai fini divisati da Parte_1
(capitoli 10-11);
- la data di effettiva ultimazione dei lavori (capitoli 12-17): profilo che si è già ritenuto di accertare in consonanza alla prospettazione dell'appellante principale alla stregua delle valutazioni del c.t.u.;
- capitoli (da 18 a 34) la cui ammissione è condizionata all'ammissione delle prove di
, onde – per quanto si avrà qui di seguito subito modo di esporre con riguardo CP_1 all'inammissibilità delle richieste istruttorie di – assorbite dalla relativa CP_1 decisione.
Le istanze istruttorie di , sostanzialmente incentrate nel dare la prova dei CP_1 ritardi nella messa a disposizione delle aree dei caselli, nell'anomalo andamento dei lavori ovvero nel sostenimento dei costi per le lavorazioni oggetto delle riserve sono del tutto irrilevanti, in quanto si tratta di profili già tenuti in considerazione e riconosciuti in sede di c.t.u.
In definitiva, la causa risulta adeguatamente istruita e non necessita di approfondimenti istruttori, che si rivelerebbero soltanto defatigatori.
d) Conclusioni e spese.
L'appello incidentale di è respinto, mentre l'appello di può trovare CP_1 Parte_1 accoglimento limitatamente al tredicesimo motivo, con correlativa parziale riforma della sentenza appellata e riduzione della condanna a carico di . Parte_1
Segnatamente va diminuito l'importo di € 311.556,68 riconosciuto a per la CP_1 voce G3 (palancole) della riserva n.
3. Va ricordato infatti che il tribunale ha liquidato per la riserva n. 3, complessivamente, in € 599.608,00 (v. sentenza appellata pag. 15), onde la condanna a carico di per tale riserva va, conseguentemente, Parte_1 ridotta a € 288.051,32 (599.608,00 – 311.556,68). Complessivamente il quantum dovuto da , liquidato dal tribunale in € 1.903.064,57 discende a € Parte_1
1.591.507,89.
Va inoltre puntualizzato che gli interessi riconosciuti sulle somme liquidate a titolo di
“riserve n. 1, 10, interessi per ritardo emissione e pagamenti dei certificati di
-48- pagamento e della emissione del certificato di collaudo” (sentenza appellata, pag. 16 e s.) sono gli interessi cc.dd. compensativi dovuti sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data della domanda giudiziale e sino alla data della sentenza, mentre dalla data della sentenza (che, operando la liquidazione, converte il debito come accertato in debito di valuta) al saldo decorrono gli interessi (sempre al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.) sulla somma dovuta sino al saldo.
Considerato l'esito complessivo della controversia, con una parziale reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate le spese processuali fra le parti nella quota di un quinto, mentre i residui quattro quinti di esse seguono la residua soccombenza di . Le spese inerenti alla c.t.u. vanno poste per quattro Parte_1 quinti a carico di e per un quinto a carico di . Parte_1 CP_1
Dato atto che non sono state depositate le note spese, alla liquidazione degli oneri di lite si provvede come da dispositivo, con richiamo, quanto al primo grado, della liquidazione operata dal tribunale e, quanto al presente grado, con applicazione dei valori medi (tranne che per la fase trattazione-istruttoria, da liquidarsi nei valori minimi in considerazione della sua limitata rilevanza in appello) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata in questo grado.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da
[...]
e da Parte_1 Controparte_15
ora avverso la sentenza n. 1020/2024 del tribunale di
[...] Controparte_3
Venezia, sezione impresa, rigetta il secondo e in accoglimento, per quanto di ragione, del primo e in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_15
ora la somma capitale di € 1.591.507,89;
[...] Controparte_3
2) accerta che le somme liquidate dal tribunale a titolo di “riserve n. 1, 10, interessi per ritardo emissione e pagamenti dei certificati di pagamento e della emissione del certificato di collaudo” (sentenza appellata, pag. 16 e s.) vanno maggiorate degli interessi compensativi equitativamente liquidati nel saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c. sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dalla data della
-49- domanda giudiziale e sino alla data della sentenza e che, dalla data della sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata decorrono gli interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.; 3) dichiara compensate fra le parti per la quota di un quinto le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...] [...]
ora in persona del Controparte_15 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, i residui quattro quinti di tali spese, liquidate, quanto al primo grado, nella misura tassata dal tribunale nella sentenza impugnata e, quanto al presente grado, per l'intero, in € 29.033,00 per compenso ed € 5.058,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4) pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata in primo grado, come già liquidate in distinto provvedimento, a carico di Parte_1 per la quota di 4/5 e per la residua quota a carico di
[...]
ora Controparte_15 Controparte_3
5) dà atto della sussistenza a carico di Controparte_15
ora del presupposto procedimentale di cui all'art.
[...] Controparte_3
13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002. Venezia, 30 ottobre 2025.
Il presidente est.
ID AN
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