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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
10634/2024
Parte_1
Ass. avv. MUCI UMBERTO MARIA
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere, in quanto l ha provveduto a sgravare l'avviso di addebito opposto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1
del riconoscimento della fondatezza dell'opposizione in data successiva alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la semplicità e l'unicità della questione trattata, vanno poste a carico dell'ente resistente;
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 1865, oltre al 15% CP_1
per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 1 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
10634/2024
Parte_1
Ass. avv. MUCI UMBERTO MARIA
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere, in quanto l ha provveduto a sgravare l'avviso di addebito opposto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1
del riconoscimento della fondatezza dell'opposizione in data successiva alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la semplicità e l'unicità della questione trattata, vanno poste a carico dell'ente resistente;
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 1865, oltre al 15% CP_1
per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 1 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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