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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 12 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte opposta
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 14 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Umberto Filici, presso il cui studio, in Tarsia (CS) alla C.da
Canna 13, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
già Controparte_1 Controparte_2
già (c.f. ), in persona del
[...] Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Federico F. Monti e Luca Parazzini, presso il cui studio in Milano, alla Via Visconti di Modrone n.28, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma, c.p.c.) RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, 1 comma, c.p.c., notificato in data 21.08.2023, il Sig. ha proposto opposizione all'atto di Parte_2
precetto, notificatogli in data 02.08.2023, da parte di con cui Controparte_1
gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 13.186,06 oltre interessi e spese,
a titolo di spese liquidate in proprio favore dalle sent. n. 468/2019 resa dal Tribunale di Lagonegro e dalla sent. n. 199/2023 resa dalla Corte d'Appello di Potenza.
Il predetto opponente, in particolare, nel censurare il diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata, ha dedotto l'inidoneità, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., delle pronunce suddette ad avere efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato, poiché rese nell'ambito di un'azione di accertamento di nullità di clausole contrattuali.
Pertanto, il Sig. ha concluso chiedendo all'adito Tribunale, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, di accogliere l'opposizione e per l'effetto di dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata nei suoi confronti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.10.2023, si è costituita in giudizio l'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., contestando Controparte_1
le avverse deduzioni, poiché infondate. In particolare, l'opposta ha rappresentato che l'art. 282 c.p.c. nello stabilire che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti si riferisce anche alla condanna alle spese in essa contenuta, a prescindere dalla natura e dal contenuto della decisione principale e che, in ogni caso, avverso la decisione di secondo grado (sent. n. 199/2023 resa dalla Corte d'Appello di Potenza) non è più possibile proporre ricorso per
Cassazione, poiché il processo si era estinto per avere l'appellante rinunciato sia alla domanda, sia all'azione.
Pertanto, l'opposta ha concluso chiedendo all'adito Tribunale, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Nelle more, con ordinanza del 27.10.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione spiegata dall'opponente.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 13.02.2024, il Giudice, preso atto che per parte opponente nessuno era comparso, con ordinanza del 15.02.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Tanto premesso in fatto e venendo al merito, occorre puntualizzare che l'opponente chiede una pronuncia di inesigibilità dell'obbligazione pecuniaria a causa della carenza di efficacia esecutiva del titolo vantato dall'opposta. L'opponente contesta, infatti, la illegittimità della procedura esecutiva intrapresa, precisando, in sintesi, che la statuizione riguardante le spese di lite contenuta nel titolo azionato non sia provvisoriamente esecutiva alla luce dell'art. 282 c.p.c..
Orbene, è noto il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in relazione a tale ipotesi secondo il quale “ancorchè l'art. 282 c.p.c., nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall'art. 33 della L. n. 353 del 1990, non consenta di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento
e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e debba, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge… qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come ad esempio quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda) tale statuizione in forza della riferibilità della immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva” (in tal senso sent. Cass. n. 21367/2004; nonché Cass. n.
2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n.
4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n.
1619/2005).
Dunque, deve ormai considerarsi pacifico il principio per il quale sebbene debba ritenersi che la sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, non possa considerarsi provvisoriamente esecutiva, discendendo in tali casi l'esecutività dal solo giudicato, debba ritenersi, invece, in ogni caso provvisoriamente esecutiva con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite.
Pertanto, nel caso di specie, ritenuta la condanna alle spese contenuta nel titolo portato in esecuzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., l'opposizione deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi, considerando che le questioni trattate sono di facile soluzione, di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M
n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione; • Condanna il Sig. , al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1
liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA
e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 12 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte opposta
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 14 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Umberto Filici, presso il cui studio, in Tarsia (CS) alla C.da
Canna 13, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
già Controparte_1 Controparte_2
già (c.f. ), in persona del
[...] Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Federico F. Monti e Luca Parazzini, presso il cui studio in Milano, alla Via Visconti di Modrone n.28, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma, c.p.c.) RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, 1 comma, c.p.c., notificato in data 21.08.2023, il Sig. ha proposto opposizione all'atto di Parte_2
precetto, notificatogli in data 02.08.2023, da parte di con cui Controparte_1
gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 13.186,06 oltre interessi e spese,
a titolo di spese liquidate in proprio favore dalle sent. n. 468/2019 resa dal Tribunale di Lagonegro e dalla sent. n. 199/2023 resa dalla Corte d'Appello di Potenza.
Il predetto opponente, in particolare, nel censurare il diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata, ha dedotto l'inidoneità, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., delle pronunce suddette ad avere efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato, poiché rese nell'ambito di un'azione di accertamento di nullità di clausole contrattuali.
Pertanto, il Sig. ha concluso chiedendo all'adito Tribunale, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, di accogliere l'opposizione e per l'effetto di dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata nei suoi confronti. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.10.2023, si è costituita in giudizio l'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., contestando Controparte_1
le avverse deduzioni, poiché infondate. In particolare, l'opposta ha rappresentato che l'art. 282 c.p.c. nello stabilire che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti si riferisce anche alla condanna alle spese in essa contenuta, a prescindere dalla natura e dal contenuto della decisione principale e che, in ogni caso, avverso la decisione di secondo grado (sent. n. 199/2023 resa dalla Corte d'Appello di Potenza) non è più possibile proporre ricorso per
Cassazione, poiché il processo si era estinto per avere l'appellante rinunciato sia alla domanda, sia all'azione.
Pertanto, l'opposta ha concluso chiedendo all'adito Tribunale, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Nelle more, con ordinanza del 27.10.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione spiegata dall'opponente.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 13.02.2024, il Giudice, preso atto che per parte opponente nessuno era comparso, con ordinanza del 15.02.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Tanto premesso in fatto e venendo al merito, occorre puntualizzare che l'opponente chiede una pronuncia di inesigibilità dell'obbligazione pecuniaria a causa della carenza di efficacia esecutiva del titolo vantato dall'opposta. L'opponente contesta, infatti, la illegittimità della procedura esecutiva intrapresa, precisando, in sintesi, che la statuizione riguardante le spese di lite contenuta nel titolo azionato non sia provvisoriamente esecutiva alla luce dell'art. 282 c.p.c..
Orbene, è noto il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in relazione a tale ipotesi secondo il quale “ancorchè l'art. 282 c.p.c., nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall'art. 33 della L. n. 353 del 1990, non consenta di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento
e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e debba, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge… qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come ad esempio quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda) tale statuizione in forza della riferibilità della immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva” (in tal senso sent. Cass. n. 21367/2004; nonché Cass. n.
2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n.
4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n.
1619/2005).
Dunque, deve ormai considerarsi pacifico il principio per il quale sebbene debba ritenersi che la sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, non possa considerarsi provvisoriamente esecutiva, discendendo in tali casi l'esecutività dal solo giudicato, debba ritenersi, invece, in ogni caso provvisoriamente esecutiva con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite.
Pertanto, nel caso di specie, ritenuta la condanna alle spese contenuta nel titolo portato in esecuzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., l'opposizione deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi, considerando che le questioni trattate sono di facile soluzione, di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M
n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione; • Condanna il Sig. , al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1
liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA
e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco