Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1538/2022
Tribunale di Torre Annunziata Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona della dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1538 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 17.09.2024 come da ordinanza resa in pari data con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente dom.to in Sant'Antonio Abate alla via Sassola n.32 presso Parte_1
l'avv. Sara Santarpia che lo rappresenta a e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in giudizio;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in San Gennaro Vesuviano alla via Ottaviano n.215 presso l'avv. Micaela
Ottomano che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
1
NONCHE'
, (c.f. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato tramite pec del 07.03.2022 l'attore come in epigrafe indicato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell' art.149 cod.Ass., la società quale proprietaria dell'autovettura Controparte_4
Clio Renault tg. GB552VB, la quale società locataria del predetto Controparte_3
veicolo nonché la quale compagnia assicurativa del Controparte_1
motociclo DA di proprietà attorea per ivi sentirle condannare in solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Clio Renault nella causazione dell'evento occorso, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad euro 25.408,86 ( di cui euro1.971,00 a titolo di risarcimento danni materiali riportati dal mezzo attoreo) per le gravi lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 16.10.2020 alle ore 15:30 circa , sulla Strada Statale 145 in prossimità dello svincolo Pompei-Autostrada Na-Sa.
Nello specifico, l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava alla guida del motoveicolo DA di sua proprietà e stava regolarmente percorrendo la predetta strada statale con direzione Pompei allorquando, in prossimità dello svincolo
Pompei- Autostrada Napoli-Salerno, rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dall'imprudente condotta di guida del conducente sig. dell'autovettura Clio CP_5
Renault tg. GB552VB, di p.tà di il quale, percorrendo la predetta SS145 CP_2 nella carreggiata di preselezionamento verso i caselli autostradali, senza azionare l'indicatore direzionale, nel tratto stradale ove la striscia longitudinale era continua, cambiava corsia,
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svoltando improvvisamente a destra e, invadendo quella di percorrenza attorea, finiva per impattare il motociclo DA sh nella sua parte sinistra determinandone la caduta al suolo unitamente al conducente.
Allegava l'istante che a seguito del sinistro de quo, il motociclo riportava ingenti danni alla carrozzeria coinvolgenti tutta la parte anteriore e laterale sinistra e destra quantificati nell'importo pari ad euro 1.971,00 come da preventivo di stima dei danni che allegava;
mentre esso istante subiva gravi lesioni personali per le quali si recava in data 18.10.2020 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia -Gragnano Asl
Na3 sud ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “frattura chiusa delle ossa nasali- contusione di sedi multiple dell'arto inferiore, contusione delle dita della mano, rima infrattiva del setto nasale, contusioni con escoriazioni multiple mano, ginocchio, gamba e caviglia dx” con prognosi di guarigione di giorni 15 ; seguivano diversi controlli ortopedici nonché esami diagnostici presso strutture private risultando infine giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale in data 05.01.2021 come da certificazione medica a firma dell'ortopedico dott. versata in atti ( cfr. Persona_1
verbale di p.s n. 34862/2020 del 18.10.2020 delle ore 11.46 ; certificazione di guarigione con postumi da valutare del 05.01.2021 dott. ; relazione medico legale di parte a firma Per_1
del dott. del 29.09.2021 attestante una percentuale di invalidità per danno Persona_2
biologico o alla salute pari al 7% nonché preventivo medico a firma del dott. Per_3
di costi per intervento chirurgico di rinosettoplastica estetico/funzionale di euro
[...]
7.800,00 unitamente a tutta la documentazione sanitaria versata agli atti della produzione attorea).
Con comparsa di costituzione del 30.06.2022 si costituiva tardivamente la compagnia assicuratrice in persona del legale rapp.te p.t., la quale eccepiva Controparte_6 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti del giudizio, l'improcedibilità della domanda per violazione del termine di iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'art.165 c.pc. nonché per inosservanza del disp. ex art 149 cod ass. e art.6 Dpr 254/06 oltre che la nullità della stessa ai sensi del comb. disp. ex artt.164 e 163 n.3 e 4 c.p.c.; nel merito, contestando sia l'an debeatur che il quantum, concludeva per il rigetto della pretesa attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto ed in ogni caso perché sfornita di prova.
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Radicatasi la lite, all' udienza di prima comparizione del 19.07.2022 il giudicante concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c. rinviando all'uopo la causa all'udienza cartolare del
16.02.2023 ove, ammessa la prova orale come articolata da parte attrice nonché quella contraria, rinviava la causa per l'espletamento all'udienza del 17.10.2023.
Indi, raccolta la prova orale mediante l'escussione di due testimoni indotti da parte attrice, sigg. e , ritenuto non necessario l'espletamento di una Testimone_1 Testimone_2
ctu medico legale sulla persona della danneggiato attesa la produzione da parte di entrambe le parti costituite di ctp medico legali, lo scrivente, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza cartolare del 17.09.2024 riservava la causa in decisione previa concessione alle stesse dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art.190 c.p.c. come da ordinanza resa in pari data.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione nei loro confronti avvenuta con pec del
08.03.2022, non si sono costituite nel presente giudizio la responsabile civile
[...]
e la società locataria dell'autovettura, per Controparte_2 Controparte_3
cui se ne dichiara con sentenza la contumacia.
2. Sulle questioni preliminari
2.1. Sull'inosservanza del termine ex art.165 co.1 c.p.c.
Priva di fondamento si appalesa l'eccezione di improcedibilità per mancato rispetto del termine ex art.165 c.p.c avendo parte attrice notificato l'atto di citazione come su indicato tramite pec del 08.03.2022 e provveduto poi alla iscrizione a ruolo della causa in data
16.03.2022 dunque nel rispetto del termine ex art.165 c.p.c. ( cfr. allegati alla produzione attorea).
2.2 Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Va disattesa altresì l'eccezione di nullità dell'atto di citazione atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dello stesso, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, co.3, nn.3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d.”causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alle controparti, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
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2.3 Sulla eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda attorea.
Sempre in via preliminare si evidenzia che risulta assolto l'obbligo di preventiva messa in mora della costituita compagnia di assicurazione ed il conseguenziale decorso dello spatium deliberandi.
Pertanto devono ritenersi infondate le eccezioni di improponibilità ed improcedibilità della domanda avendo parte attrice prestato piena osservanza alle prescrizioni legislative in materia atteso che agli atti risultano regolarmente depositate le richieste stragiudiziali di risarcimento complete di tutti gli elementi prescritti dalla normativa ed essendoci, peraltro, prova agli atti del giudizio della sottoposizione da parte del danneggiato a visita medico legale da parte del fiduciario della convenuta compagnia assicurativa dott. Persona_4
nonché risulta esperita perizia tecnica del motociclo attoreo per conto di
[...] CP_7
(cfr. lettera di messa in mora inoltrata alla convenuta società assicurativa con pec del
14.12.2020 con relative ricevute di consegna e di accettazione;
pec del 01.03.2021 di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.3 D.L.132/2014 entrambi agli atti della produzione attorea;
comunicazione di diniego alla formulazione di un'offerta risarcitoria da parte di di cui ai doc.3 e 6 della produzione di parte Controparte_1
convenuta; nonché relazione di visita medico legale e perizia tecnica del motociclo attoreo redatta nell'interesse di di cui agli allegati doc. 2, 4 e 7 della Controparte_1
produzione di parte convenuta).
2.4 Sulla carenza di legittimazione attiva e passiva
Infondata è infine l'eccezione di carenza di legittimazione atteso che risultano versati in atti, sebbene con memoria ex art.183 co.VI n.2 c.p.c. , tanto il certificato cronologico PRA del motociclo DA SH tg. DZ05169 dalla cui disamina si evince che alla data del sinistro la proprietà del predetto mezzo era di che quello dell'autovettura Clio Renault Parte_1
tg. GB552VB risultante di proprietà di e in locazione alla Controparte_8 [...]
. Per quanto attiene alla legittimazione attiva la stessa risulta dalla CP_3
documentazione medica versata agli atti della produzione attorea rappresentandosi che altro
è la titolarità del rapporto giuridico che attiene al merito.
3. Nel merito
3.1 sull'an
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La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata non potendosi ritenere sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore (cfr. atto di citazione, le risultanze della prova testimoniale, il verbale del Pers pronto soccorso, modulo .
In primo luogo, occorre evidenziare come, nel caso che ci occupa, non vi sia stato alcun intervento sul luogo dell'incidente da parte delle autorità competenti che abbiano potuto effettuare i rilievi di riscontro né tantomeno è intervenuta l'ambulanza a prestare i primi soccorsi così come ci si aspetterebbe in caso di incidente stradale con lesioni.
Vale la pena rimarcare, infatti che ai sensi del disposto dell'art.2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e che spetta comunque all'attore, fornire la prova certa dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass.civ. sez.III, n.20654/2016), laddove, come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro è contestata dalla compagnia convenuta.
Ora, tale prova a parere dello scrivente non può ritenersi adeguatamente raggiunta nel presente giudizio.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt.115 e 116 c.p.c.).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
L'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto in corso di causa non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.
L'analisi del verbale di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attorea non fornisce riscontro che le lesioni ivi indicate siano conseguenza diretta del sinistro che l'attore nell'atto introduttivo del giudizio assume essersi verificato in data 16.10.2020.
Preliminarmente si osserva come il verbale di pronto soccorso versato in atti rechi una data di accesso dell'attore al nosocomio (18.10.2020) differente da quella dedotta in citazione.
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Peraltro nel predetto verbale di pronto soccorso versato in atti risulta indicato alla voce
“documenti” la dicitura “sprovvisto”; così come alla voce “circostanze” è indicata in maniera generica la dicitura “ rif incidente stradale” al pari dell'all'anamnesi ove risulta indicato “ riferisce incidente stradale in data 16.10.2020” ma risulta omesso qualsiasi riferimento alle modalità del sinistro e/o al veicolo su cui l'attore viaggiava come prospettato nell'atto introduttivo , non risultando compilate le voci “Dinamica evento” e
“Località”.
Ne consegue da quanto detto che alcun elemento probatorio certo può trarsi dal prodotto referto ospedaliero (cfr. certificazione ospedaliera agli atti della produzione attorea).
È evidente, pertanto, che alcun elemento utile può trarsi dalla documentazione medica in atti sicché, occorre passare ad esaminare la prova testimoniale raccolta in corso di causa.
E però, a parere dell'adito giudicante, non è possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità dei testi escussi atteso che le dichiarazioni rese risultano oltre che generiche, contraddittorie e come tali probatoriamente inidonee a dare certa dimostrazione del fatto storico come dedotto in lite.
Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali sono emerse incongruenze di notevole rilevanza tali da rendere non credibile il loro narrato.
Giova ricordare che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine alla attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere ritenuto sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso di specie, sul piano oggettivo viene in primo luogo in rilievo la genericità oltre che la contraddittorietà delle deposizioni rese a sostegno dai testi escussi.
Il teste sig. escusso all'udienza del 17.10.2023, pur dichiarando di aver Testimone_1
assistito al sinistro de quo trovandosi nell'occasione a percorrere la medesima strada statale
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alla guida del proprio motoveicolo DA , non era in grado di descrivere la conformazione della strada ( non ricordo se le due corsie erano separate da una striscia continua, penso di sì); nulla riferiva in ordine ai punti di contatto tra i veicoli coinvolti né tantomeno il lato di caduta al suolo del mezzo attoreo e dell'eventuale impatto tra il corpo del danneggiato ed il suo ciclomotore;
né riferiva alcunché circa i danni riportati dal motociclo.
Inoltre il predetto teste in maniera contraddittoria riferiva dapprima che si trovava proprio dietro l'autovettura Renault Clio al momento in cui quest'ultima sterzava improvvisamente a destra tanto da indurlo ad effettuare una analoga manovra di svolta a destra e poi che al momento dell'impatto distava dalla moto attorea una ventina di metri.
Il suo narrato poi in merito alla circostanza che l'autovettura Renault Clio scaraventò per terra il motociclo attoreo, che quest'ultimo fu preso in pieno, appare non credibile dalla visione dei rilievi fotografici ritraenti il mezzo attoreo né tantomeno il teste è stato in grado di riferire di una qualche manovra di emergenza azionata dall'attore per evitare la collisione.
Così come appare inverosimile che il predetto teste trovandosi proprio dietro ed effettuando una analoga manovra di svolta a destra non sia rimasto coinvolto nel sinistro.
A ciò deve poi aggiungersi che in merito alle lesioni riportate dall'attore, il suo narrato appare poco credibile (e peraltro inutilizzabile) laddove riferisce della parte del corpo sanguinante (Mi sembra che perdesse sangue da un piede e da una mano) se Pt_1
rapportato alla circostanza che sul punto parte attrice nulla ha dedotto nel proprio atto introduttivo né tantomeno in sede di precisazione della spiegata domanda risarcitoria ex art.183 co.VI n.1 c.p.c. se non in maniera generica di aver riportato gravi lesioni.
Tale ultima circostanza poi non ha trovato riscontro nella deposizione resa dall'altra teste che, escussa in pari data, oltre a riferire della mancanza di sangue, Testimone_3 indicava parti del corpo doloranti differenti da quelle dichiarate dall'altro teste (il ragazzo si lamentava che gli facevano male braccio e gamba. Non c'era sangue).
Anche la predetta teste nulla riferiva circa i punti di contatto tra i veicoli coinvolti, i danni riportati del mezzo, se non che l'autovettura girò a destra colpendo un motorino che sopraggiungeva senza peraltro indicare la sua provenienza ( da dove?) così da consentire all'adito giudicante di valutare la effettiva dinamica del dedotto sinistro.
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Anche la data di accadimento del presunto sinistro indicata da parte attrice in quella del
16.10.2020 non ha trovato conferma (oltre che nel referto di p.s.) nelle deposizioni testimoniali avendo entrambi i testi riferito genericamente di mese di ottobre ; del 2020; subito dopo il lockdown ( cfr. deposizioni testimoniali verbale di udienza del 17.10.2023 agli atti del giudizio).
Ma ciò che è dirimente a parere dello scrivente per una valutazione di completa inattendibilità della prova orale raccolta in giudizio, e dunque di insussistenza del fatto storico come dedotto, è la circostanza che nel modulo CAI allegato, peraltro in lingua straniera, alla voce testimoni non risultano indicati i testimoni escussi nel presente giudizio e ciò sebbene l'attore conoscesse le loro generalità avendo entrambi i testi escussi dichiarato di aver rilasciato nell'immediatezza del fatto i propri dati identificativi al presunto danneggiato (cfr. deposizione di ” Ho lasciato i miei connotati al Testimone_1 conducente che era scaraventato a terra ed ho preso i suoi …qualche giorno dopo l'ho anche chiamato per sapere come stesse”; deposizione di :”..Gli ho chiesto Testimone_3
se gli servisse qualcosa ma lui mi ha detto di non preoccuparmi e mi ha chiesto solo le generalità”).
In definitiva, alla luce dell'insufficiente quadro istruttorio che non consente di ritenere addebitabile alla condotta del conducente l'autovettura Renault Clio tg. GB552VB le lesioni lamentate dall'attore nonché i danni subiti dal motoveicolo di sua proprietà e della espressa contestazione da parte della convenuta compagnia assicurativa che ha allegato i dati Ivass attestanti il coinvolgimento dell'attore in ben cinque sinistri stradali, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui incombente con conseguente necessario rigetto della sua domanda.
4.Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'incertezza del quadro probatorio ( rectius: l'assenza di una prova valida) induce all'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
9 R.G.A.C. n. 1538/2022
- dichiara la contumacia di nonché di Controparte_2 [...]
CP_3
- rigetta la domanda risarcitoria di e compensa integralmente le spese di lite Parte_1
fra le parti del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 7.1.2025.
Il Giudice
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