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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/11/2024, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 356 2024
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 356 2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.3.1960 e residente in [...]3 NI rappresentato e difeso dall'avv.LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. ACCIARITO DOMENICO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 26.9.2024, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/04/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del
[...]
matrimonio contratto con in data 17.10.1997 , dalla cui unione CP_1
erano nati i figli ( nato a [...] in data [...]) maggiorenne Persona_1
ed economicamente indipendente, ed il figlio (nato a [...] Persona_2
in data 22/06/2000) maggiorenne ma non autonomo.
Esponeva che con sentenza n. 485/2022 del 25/10/2022, il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, assegnato la causa coniugale alla moglie quale genitore attualmente convivente con il figlio e posto a Persona_2
suo carico l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00
a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, da versare direttamente alla sig.ra e che da allora i coniugi non si erano CP_1
più riconciliati.
Chiedeva che in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche venisse disposta la riduzione del mantenimento per il figlio in € 150.00 mensili con previsione del versamento diretto allo stesso .
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio CP_1
chiedendo la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione . Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza la parte le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM. Che in data 14.10.2024 si esprimeva in senso favorevole all'accoglimento del ricorso .
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
25.10.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni sicchè nessuna statuizione va adottata con riguardo al loro affidamento.
Va tuttavia osservato che con la sentenza di separazione è stato posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autonomo dal Persona_2
punto di vista reddituale e convivente con la madre , un contributo mensile di € 200.00.
Con il proprio ricorso introduttivo il ricorrente , non contestando la sussistenza di tale obbligo, in ragione della non ancora acquisita autonomia reddituale del figlio, ha tuttavia richiesto una riduzione dell'importo fissato nella sentenza di separazione deducendo un peggioramento delle sue condizioni economiche .
La ricorrente, comparsa personalmente all'udienza innanzi al Presidente ha infine aderito a tale richiesta, così come alla richiesta di versamento diretto al figlio della somma, rilevando al riguardo che il figlio, in ragione delle sue condizioni di salute, percepisce una pensione di invalidità
Può pertanto procedersi alla chiesta riduzione dell'assegno per il mantenimento del figlio che fissato nella sentenza di separazione in € 200.00 mensili va Persona_2
ridotto a € 150.00 mensili.
A carico del ricorrrente va mantenuto l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50%
Le spese di lite
L'esito della controversia e la natura del procedimento giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra e in Vizzini il 16.10.10997 , Parte_2 CP_1 atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n 12 anno
1997 parte I
2. PONE A CARICO l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da versare direttamente al figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vizzini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 12/11/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 356 2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.3.1960 e residente in [...]3 NI rappresentato e difeso dall'avv.LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. ACCIARITO DOMENICO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 26.9.2024, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/04/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del
[...]
matrimonio contratto con in data 17.10.1997 , dalla cui unione CP_1
erano nati i figli ( nato a [...] in data [...]) maggiorenne Persona_1
ed economicamente indipendente, ed il figlio (nato a [...] Persona_2
in data 22/06/2000) maggiorenne ma non autonomo.
Esponeva che con sentenza n. 485/2022 del 25/10/2022, il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, assegnato la causa coniugale alla moglie quale genitore attualmente convivente con il figlio e posto a Persona_2
suo carico l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00
a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, da versare direttamente alla sig.ra e che da allora i coniugi non si erano CP_1
più riconciliati.
Chiedeva che in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche venisse disposta la riduzione del mantenimento per il figlio in € 150.00 mensili con previsione del versamento diretto allo stesso .
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio CP_1
chiedendo la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione . Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza la parte le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM. Che in data 14.10.2024 si esprimeva in senso favorevole all'accoglimento del ricorso .
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
25.10.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni sicchè nessuna statuizione va adottata con riguardo al loro affidamento.
Va tuttavia osservato che con la sentenza di separazione è stato posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autonomo dal Persona_2
punto di vista reddituale e convivente con la madre , un contributo mensile di € 200.00.
Con il proprio ricorso introduttivo il ricorrente , non contestando la sussistenza di tale obbligo, in ragione della non ancora acquisita autonomia reddituale del figlio, ha tuttavia richiesto una riduzione dell'importo fissato nella sentenza di separazione deducendo un peggioramento delle sue condizioni economiche .
La ricorrente, comparsa personalmente all'udienza innanzi al Presidente ha infine aderito a tale richiesta, così come alla richiesta di versamento diretto al figlio della somma, rilevando al riguardo che il figlio, in ragione delle sue condizioni di salute, percepisce una pensione di invalidità
Può pertanto procedersi alla chiesta riduzione dell'assegno per il mantenimento del figlio che fissato nella sentenza di separazione in € 200.00 mensili va Persona_2
ridotto a € 150.00 mensili.
A carico del ricorrrente va mantenuto l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50%
Le spese di lite
L'esito della controversia e la natura del procedimento giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra e in Vizzini il 16.10.10997 , Parte_2 CP_1 atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n 12 anno
1997 parte I
2. PONE A CARICO l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da versare direttamente al figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vizzini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 12/11/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo