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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 18 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 10 gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3599, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANCUSO BARTOLO,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ROSATELLI MARIA PATRIZIA e ROSETTA ANTONIO,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/07/2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
1 6 e – premessi i fatti costitutivi Controparte_1 delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 12 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto inquadramento contrattuale nel livello BS del CCNL “Comparto Sanità Pubblica”, con la qualifica di Cuoco (Operatore
Tecnico Specializzato) o al diverso livello ritenuto di giustizia e/o la corrispondenza delle mansioni svolte al livello BS del CCNL “Comparto Sanità Pubblica” o al diverso livello ritenuto di giustizia e alla qualifica di Cuoco;
2) Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.535,14 o alla diversa somma di giustizia titolo di differenze retributive, per i titoli di cui alla premessa;
3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Nel dettaglio, la parte ricorrente – premesso (a) di avere prestato attività lavorativa in favore della parte convenuta, dapprima in forza di vari contratti a tempo determinato (a partire dal 30/04/2004) e poi in forza di contratto a tempo indeterminato (dal 30/04/2007 in poi), (b) di avere ricevuto la qualifica di ausiliario specializzato e l'inquadramento al livello A previsto dal CCNL applicato dalla parte convenuta (CCNL per il Comparto sanità pubblica), (c) di avere svolto di fatto, dal 30/04/2004 al 30/11/2018, mansioni superiori riconducibili alla qualifica di cuoco (operatore tecnico specializzato) e al livello di inquadramento B-Super previsto dal CCNL cit. e, dal 1/12/2018 in poi,, mansioni amministrative di addetto alla postazione informatica dell'ufficio protocollo informatico dell'ospedale – lamenta il mancato pagamento, per opera della parte convenuta, delle maggiori retribuzioni dirette e differite (nel dettaglio, paga ordinaria, 13° mensilità e relativi ratei) spettanti in ragione delle mansioni superiori svolte e in relazione al quinquennio anteriore alla lettera di diffida e messa in mora del 25/01/2022 (vale a dire in riferimento al periodo decorrente dal 1/02/2017 al 31/03/2022), quantificate in euro 6.535,14.
2 Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione
(parziale) dei diritti di credito vantati ex adverso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di diritto occorre ricordare, preliminarmente, che l'art. 2103 c.c.
– nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n.
81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore
3 purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
L'art. 52, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone, in materia di pubblico impiego c.d. “contrattualizzato” (o “privatizzato”), che “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
4 dell'assegnazione di incarichi di direzione”: pertanto, nel settore in questione, lo svolgimento di mansioni superiori produce effetti soltanto fini economici (cioè ai fini della nascita del diritto al pagamento di differenze retributive) e non anche ai fini giuridici (cioè, in particolare, ai fini dell'inquadramento e degli altri istituti connessi).
Inoltre l'art. 52, co. 2-5, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede – in materia di incarichi vacanti – che “
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che, secondo il diritto vivente, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella
5 seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass.
12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cass. civ., sez. lav., n. 7123/2014; in senso analogo cfr.
Cass. n. 26234/2008, Cass. n. 17896/2007; Cass. n. 7569/1987, Cass. n.
7563/1987).
La giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui
6 che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., n. 8025/2003).
Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e, nel lavoro privato, il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n. 4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto (a) di avere svolto di fatto, nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la parte convenuta, dapprima attività di cuoco addetto alla preparazione di pasti, alla pulizia della cucina, alla organizzazione della stessa e al coordinamento degli altri lavoratori ivi adibiti (attività caratteristiche della qualifica di operatore tecnico specializzato) e successivamente attività di addetto al protocollo informatico
7 dell'ospedale, (b) che tali attività sarebbero state svolte in misura prevalente rispetto a quelle tipiche della qualifica di ausiliario specializzato.
La parte convenuta ha specificamente contestato le suddette affermazioni della parte ricorrente, evidenziando, da un lato, che molte delle attività dedotte da essa rientrano tra quelle proprie degli ausiliari specializzati (e non tra quelle proprie degli operatori tecnici specializzati) e sostenendo, dall'altro, che la parte ricorrente – nel periodo al quale fanno riferimento le domande attoree (cioè dal 1/02/2017 al 31/03/2022) – si sarebbe comunque limitata a svolgere, quantomeno in misura prevalente, le attività proprie degli ausiliari specializzati.
Inoltre la parte convenuta ha sostenuto che le attività amministrative svolte dalla parte ricorrente nel periodo dal 1.12.2018 in poi presso l'ufficio del protocollo informatico dell'ospedale sarebbero radicalmente inconferenti rispetto alla qualifica (superiore) di operatore tecnico specializzato.
Il CCNL del Comparto sanità prevede, in relazione alla Categoria A, che
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del
7.04.1999): rientra in tale Categoria la qualifica di ausiliario specializzato, riguardante il lavoratore che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio,
l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico- economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione. L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle
8 tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”
(all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del 7.04.1999).
Il CCNL del Comparto sanità prevede, in relazione alla Categoria B, che
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del 7.04.1999).
Rientrano nel profilo professionale del livello economico B-Super “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del 7.04.1999): in tale profilo è ricompreso quello di cuoco (operatore tecnico specializzato), riguardante il lavoratore che “svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore,
l'autista di autoambulanza” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del
7.04.1999).
Comparando le due categorie e/o qualifiche professionali suindicate emerge che:
(1.a) l'ausiliario specializzato (categoria A) svolge attività manuali semplici e richiedenti capacità manuali generiche o normali (rientrano tra tali attività, ad esempio, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni, lo spostamento e il trasporto di materiali e apparecchi, l'accompagnamento o lo spostamento dei degenti, lo svolgimento di operazioni elementari di supporto al personale dell'unità operativa, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature, la conduzione di autoveicoli e la piccola manutenzione degli stessi);
9 (1.b) l'operatore tecnico specializzato (categoria B-Super) svolge attività manuali di tipo tecnico-specialistico che comportano il coordinamento di altri lavoratori e che richiedono conoscenze teorico-pratiche qualificate o specialistiche, ancorché di livello base, oppure attività manuali di tipo tecnico- specialistico, nel medesimo ambito, che, pur non comportando il coordinamento di altri lavoratori, richiedono conoscenze teorico-pratiche qualificate o specialistiche di livello particolare (rientra tra tali attività, ad esempio, quella svolta dal cuoco diplomato, dotato di specifica esperienza professionale e particolarmente qualificato in materia di cucina);
(2.a) l'ausiliario specializzato svolge le attività di sua competenza con autonomia meramente esecutiva e dunque nel rispetto delle istruzioni e dei regolamenti datoriali (ivi compresi i protocolli organizzativi delle unità operative di assegnazione);
(2.b) l'operatore tecnico specializzato svolge le attività di sua competenza con maggiore autonomia, cioè nel rispetto di prescrizioni di massima del datore di lavoro (e non in base a istruzioni specifiche e regole dettagliate).
Le differenze tra le due categorie e/o qualifiche professionali suddette riguardano quindi sia l'oggetto dell'attività lavorativa svolta sia le competenze professionali possedute dal lavoratore sia il grado di autonomia di cui quest'ultimo dispone nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che:
1) nel periodo dal 1/02/2017 al 30/11/2018 la parte ricorrente ha svolto, presso la sede operativa “Ospedale San Giuseppe” in Albano Laziale, mansioni di cuoco unico, addetto alla preparazione di pasti per i pazienti ricoverati in ospedale, poiché tutti gli altri cuochi avevano cessato di lavorare in tale sede (vd. testimonianza di ); Testimone_1
2) nel periodo dal 1/12/2018 al 31/03/2022 la parte ricorrente ha svolto, presso il Distretto di via Galleria di Sotto al Albano Laziale, mansioni di addetto al protocollo, occupandosi dapprima della scansione dei documenti
10 cartacei pervenuti dall'esterno e della assegnazione dei correlati documenti informatici agli uffici competenti, nonché della archiviazione dei documenti cartacei e della ricezione dei fogli presenze dei medici, e successivamente della distribuzione dei sistemi di protezione individuale (durante il periodo del
COVID-19) e dell'accoglienza degli utenti (vd. testimonianza di
, di e di ). Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale è emersa quindi la prova che la parte ricorrente, nel periodo dal 1/02/2017 al 30/11/2018, ha effettivamente svolto mansioni di cuoco – certamente dotato di conoscenze teorico-pratiche qualificate o specialistiche di livello particolare nel suo settore e di un apprezzabile livello di autonomia (in quanto unico cuoco dell'intero ospedale) – riconducibili alla qualifica di operatore tecnico specializzato e al relativo livello di inquadramento (livello B-Super): pertanto la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle correlate differenze retributive, che possono essere liquidate, tramite mere proporzioni matematiche e in ogni caso anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., nella misura di euro 1.355,46, tenuto conto della minore ampiezza del periodo sopra indicato (circa 21 mesi, rispetto ai 61 mesi oggetto delle intere domande attoree) e delle contestazioni specifiche mosse dalla parte convenuta ai conteggi attorei (che appaiono fondate, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza di merito formatasi su casi analoghi: cfr. allegato unico alla nota di deposito di parte ricorrente del 18/11/2024, recante sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 1576/2024 del 7/11/2024).
Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale è invece emersa la prova che la parte ricorrente, nel periodo dal 1/12/2018 al 31/03/2022, ha svolto mansioni di natura semplice ed elementare, anche tramite l'utilizzo di apparecchi specifici, dunque attività pienamente riconducibili alla qualifica professionale di appartenenza: pertanto le domande attoree riguardanti il periodo in questione devono essere rigettate.
11 La ulteriore domanda attorea – presentata dalla parte ricorrente soltanto nelle note autorizzate depositate in data 18.11.2024 – di accertamento dell'avvenuto svolgimento, anche nel periodo dal 1/12/2018 al 31/03/2022, di mansioni superiori comunque riconducibili a una qualifica diversa e intermedia (cioè ricompresa tra quella formalmente riconosciuta dal datore di lavoro e quella invocata in via principale nel ricorso) è inammissibile, in quanto formulata in modo meramente generico, indeterminato ed esplorativo: difatti la parte ricorrente non ha né compiutamente articolato le ragioni a sostegno della domanda in parola né ha indicato espressamente quale sarebbe la qualifica intermedia ricomprendente le mansioni di fatto disimpegnate, per come emerse dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale.
* * *
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è infondata.
E' pacifico tra le parti che la parte ricorrente ha richiesto stragiudizialmente il pagamento delle somme per cui vi è causa a mezzo di lettera di diffida e messa in mora del 25/01/2022 (vd. pag. 2 della memoria difensiva della parte convenuta) e che la stessa – pur avendo sostenuto di svolgere mansioni superiori fin dal 30/04/2004 – ha limitato le proprie domande al quinquennio anteriore alla data sopra indicata.
Pertanto in riferimento ai crediti rivendicati dalla parte ricorrente con riguardo al quinquennio in parola non si è verificato alcun effetto estintivo per opera della prescrizione.
Da quanto sopra deriva il rigetto dell'eccezione in esame.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle
12 condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit.
– nella misura di euro 1.350,00; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tenuto conto della soccombenza parziale della parte ricorrente, si ritiene che le predette spese di lite debbano essere compensate parzialmente, nella misura di 1/3.
P.Q.M.
- accertato lo svolgimento per opera della parte ricorrente, nel periodo dal 1/02/2017 al 30/11/2018, di mansioni superiori riconducibili alla qualifica di operatore tecnico specializzato e al livello di inquadramento
B-Super di cui al CCNL del Comparto sanità, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, delle correlate differenze retributive, quantificate in euro 1.355,46, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 1.355,46, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta il ricorso nella restante parte e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- respinge ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
13 Velletri, 10 gennaio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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