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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Sezione Unica Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Marco Gaeta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 215/2024 R.G., promosso
Da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Venezia n. 568, Parte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Venezia n. 568, Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Venezia n. 568, Parte_3
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Condorelli e dall'Avv.
SO VE
-appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Gela, nella Via Ruggero Settimo n. 13
-appellato contumace
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“.. ritenere e dichiarare che il decreto di trasferimento pronunciato dal Tribunale di Roma - Sezione
Fallimentare il 27/11/2015 nella procedura fallimentare n. 51038/91 di non Controparte_2
costituisce titolo esecutivo idoneo nei confronti dei concludenti e ciò per i motivi in premessa narrati.
In ogni caso ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 20/9/2018 ai concludenti
ad istanza della per vizio di forma in ordine ai motivi sopra spiegati. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio da distrarre”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 256/2024, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 1392/2018 R.G., il Tribunale di Gela
rigettava la domanda proposta dai germani e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 20 settembre 2018 dalla
, che – in virtù del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto di trasferimento Parte_4
emesso dal Tribunale di Roma nella procedura fallimentare iscritta al n. 51038/2015, emesso in data 27
luglio 2015 – intimava ai germani di rilasciare il possesso esclusivo, attesa l'esclusiva proprietà, della p.lla 576, foglio 120 sita in Gela in c.da Pricopo, costituita da una strada interpoderale che consente l'accesso e il collegamento agli immobili di proprietà dei germani . Pt_1
Intimava altresì la consegna delle chiavi dei catenacci apposti al cancello situato all'inizio della particella e quelle della barra posta alla fine della suddetta particella.
I germani a sostegno della opposizione, deducevano l'insussistenza del diritto ad agire Pt_1
esecutivamente, atteso che tra le parti si era formato il giudicato sulla ordinanza possessoria emessa dal
Tribunale di Gela (ordinanza dei 25-30 novembre 2016, che aveva accolto il ricorso proposto dagli iscritto al n. 1754/2015 e ordinato alla di reintegrarli nel possesso della servitù Pt_1 Parte_4
di passaggio esercitata sulla strada sterrata che, dipartendosi dalla SS 117 bis, giunge sino al fondo di proprietà dei germani e che rappresenta l'unico modo per accedervi).
Deducevano altresì l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente, atteso che il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma non ha, a dire degli odierni appellanti, l'idoneità di fungere da titolo esecutivo, essendo lo stesso limitato al rilascio dell'immobile a favore dell'acquirente, alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni, nonché alla voltura catastale.
2 Il Tribunale di Gela, rigettate le eccezioni preliminari, rigettava altresì l'opposizione perché infondata nel merito.
In particolare, il Tribunale di Gela, in accoglimento della tesi di parte opposta Controparte_1
rilevava come la situazione possessoria fosse da considerarsi ontologicamente diversa rispetto al diritto di servitù, unico diritto idoneo ad essere opponibile alla stessa. Parte_4
Rilevava ancora il Tribunale come la mancata instaurazione del giudizio di merito da parte degli
, all'esito del giudizio possessorio n. 1754/2015 R.G., ha determinato la impossibilità di Pt_1
opporre la situazione possessoria della servitù di passaggio al diritto di proprietà, il cui titolo è da rinvenirsi nel decreto di trasferimento emesso a favore della Parte_4
E neppure può dirsi, secondo il Giudice di primo grado, che gli vantano alcun diritto reale di Pt_1
servitù prediale sul fondo, atteso che la pronuncia ex art. 703 c.p.c., pur se loro favorevole, ha natura cautelare e pertanto, essendo priva di efficacia di giudicato, è inidonea a costituire la suddetta servitù.
Ancora, rilevava come in conseguenza del mancato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ovvero della mancata instaurazione del giudizio di merito, nonché ancora in mancanza di domanda riconvenzionale degli Sciagura volta ad accertare l'esistenza della servitù, l'unica situazione tutelata è rappresentata dal possesso della stradella oggetto di causa, situazione tuttavia inidonea a sostituirsi alla forza vincolante del decreto di trasferimento, che rappresenta il titolo del diritto di proprietà di Parte_4
Infine, il Tribunale, citando consolidata giurisprudenza sul punto, rigettava la doglianza relativa alla eccezione di inidoneità del decreto di trasferimento a fungere da valido titolo esecutivo.
** ** **
Avverso tale pronuncia propongono appello i germani . Pt_1
In primo luogo, gli appellanti, nel ricostruire la vicenda in esame, hanno rappresentato come gli stessi sono proprietari di un appezzamento di terreno contraddistinto alle p.lle 21 e 22, figlio 120, la cui unica via di accesso è rappresentata dalla stradella contraddistinta alle p.lle 418 e 420, foglio 120, oggi di proprietà della stradella che gli appellanti hanno sempre attraversato, anche in virtù del Parte_4
consenso dei precedenti proprietari, fin quando, nel mese di ottobre 2015, si videro costretti ad agire per tutelare la loro situazione possessoria con vari giudizi promossi e susseguitisi nel tempo.
Con un primo motivo di appello, gli appellanti lamentano come – a differenza di quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado – la mancata instaurazione del giudizio di merito comporta l'acquisizione del
3 carattere di definitività dell'ordinanza possessoria, con la conseguenza che questa è idonea ad acquisire la stabilità equiparabile ad una sentenza passata in giudicato.
Sostengono gli appellanti come il procedimento possessorio, pur condividendone la disciplina, non ha natura cautelare, di talché esso è solo “ipoteticamente bifasico”, rimanendo pur sempre eventuale l'instaurazione del giudizio di merito successivo.
Di conseguenza, la mancata instaurazione del suddetto giudizio di merito determina l'acquisizione del carattere di definitività dell'ordinanza possessoria, attesa anche l'applicazione dell'art. 612 c.p.c. e non già dell'art. 669 duodecies c.p.c.
E per questo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui nega al provvedimento possessorio tale efficacia, ritenendo piuttosto che allo stesso “…non può accordarsi
efficacia di giudicato”.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano in ogni caso l'inidoneità del decreto di trasferimento a fungere da titolo esecutivo, atteso che la sua efficacia sarebbe esclusivamente quella di consentire il rilascio dell'immobile, la cancellazione delle iscrizioni, delle trascrizioni e la voltura catastale, e nulla più.
** ** **
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.,
come modificato dal D.l.vo 149/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la contumacia - già dichiarata - della convenuta Controparte_3
[...]
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, andrà rigettato.
È noto che l'ordinanza possessoria, pronunciata in via sommaria ai sensi dell'art. 703 c.p.c., ha natura cautelare e provvisoria, diretta ad offrire una tutela urgente al possessore (o detentore) al solo fine di prevenire o contrastare alterazioni violente o clandestine della situazione di fatto rappresentata dal possesso.
La stabilizzazione degli effetti del provvedimento possessorio reso è subordinata alla proposizione,
entro in termine perentorio di sessanta giorni, del giudizio a cognizione piena, volto all'accertamento definitivo della situazione giuridica dedotta.
4 In mancanza di instaurazione del giudizio di merito, il provvedimento possessorio non si consolida e neppure può produrre gli effetti tipici della cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza possessoria ha natura provvisoria e interinale, e in mancanza del giudizio di merito, non può costituire giudicato opponibile in sede petitoria.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “I procedimenti di nunciazione si articolano
in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede
o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva
titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria
invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669
terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i
medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo [i.e. l'ordinanza possessoria], ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista
formale, che sostanziale.” (Cass. n. 4904/2015).
E ciò, a fortiori, se si considera che neppure nella disciplina dei procedimenti possessori si rinviene il richiamo agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Infatti, “I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del
giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire
efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta
disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione
sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.” (Cass. n. 19720/2016).
E ancora, si osserva come “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso
l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata
dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio
2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita
nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista
una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro
iudicato" da estinzione del giudizio” (Cass. n. 3629/2014).
5 La mancata proposizione del giudizio petitorio, in altre parole, comporta la cessazione degli effetti del provvedimento possessorio, che non può essere quindi considerato definitivo, né preclusivo all'esercizio del diritto da parte del proprietario.
Nel caso di specie, non risulta che gli appellanti abbiano dato impulso al giudizio a cognizione piena entro il termine prescritto, e ne consegue, quindi, che non può essere invocata l'ordinanza per paralizzare l'esercizio del diritto di legittimamente subentrata nella titolarità del fondo Parte_4
per effetto del decreto di trasferimento.
Inoltre, come correttamente osservato dal Tribunale, l'ordinanza possessoria dei 25-30 novembre 2016,
a prescindere dal carattere di definitività o meno, ha tutelato, a ben vedere, solamente la situazione di fatto rappresentata dal possesso della servitù di passaggio asseritamente vantata dagli appellanti.
Tale situazione di fatto non può in alcun modo esser paragonata alla situazione di diritto corrispondente,
invece, al diritto di servitù sic et simpliciter considerato, unico diritto idoneo ad essere opposto al decreto di trasferimento e che dagli elementi fattuali posti nel caso in oggetto non risulta neppure validamente costituito.
In altre parole, neppure può dirsi che in capo all'appellante è configurabile una servitù di passaggio,
atteso che la stessa, in considerazione del fatto che ha ad oggetto un fondo intercluso, necessita di un apposito provvedimento giudiziario (ovvero negoziale, cfr. art. 1032 c.c.) ai fini della sua costituzione,
che nel caso di specie risulta tuttavia mancante.
Quanto alla ulteriore doglianza, relativa alla inidoneità del decreto di trasferimento a valere come titolo esecutivo per il rilascio, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento consolidato, il decreto di trasferimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 107 L. Fall. ha natura di provvedimento avente efficacia esecutiva, idoneo a legittimare l'acquirente all'esercizio di azioni necessarie per ottenere il pieno godimento del bene oggetto di trasferimento.
Esso, pertanto, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile anche nei confronti dei soggetti che, pur non vantando alcun diritto di proprietà o altro diritto reale, ne possiedono una porzione in forza di un preteso possesso di servitù.
L'effetto traslativo del decreto di trasferimento comprende la consegna del bene libero da pesi o vincoli non opponibili, e l'eventuale esercizio di una servitù, neppure formalizzata, non può costituire ostacolo all'immissione nel possesso del bene da parte del nuovo proprietario.
6 Ne consegue che, nel caso di specie, il decreto di trasferimento, ritualmente emesso, ha pienamente trasferito la titolarità del bene all'appellata, che pertanto è legittimata a chiedere il rilascio del bene oggetto di trasferimento;
il possesso vantato dagli appellanti, in assenza di un diritto reale validamente trascritto e comunque costituito, non può in alcun modo ostacolare l'esercizio dei diritti derivanti dal decreto di trasferimento.
Quanto alle spese del presente appello, si deve osservare come, in omaggio al principio cardine in materia, quello della soccombenza, andranno poste a carico dell'odierna appellante ma, se costituisce principio pure consolidato quello secondo cui il Giudice può compensare le spese a carico del convenuto contumace, lo stesso non può dirsi in caso di contumace vittorioso, e ciò in quanto “la condanna alle
spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del
contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato
alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del
2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. n. 12897/19).
Ne consegue, pertanto, che alcuna condanna può essere posta a carico degli appellanti e che le spese del presente procedimento si dovranno dichiarare irripetibili.
L'appellante andrà condannato, ai sensi dell'art. 1, co. 17 della Legge n. 228/2012, al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto a quello per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- conferma, pertanto, la sentenza del 29 aprile 2024 n. 256/2024, resa all'esito del giudizio iscritto al n.
1392/2018 R.G. del Tribunale di Enna;
- condanna gli appellanti al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, 13.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Marco Gaeta Dott. Roberto Rezzonico
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Sezione Unica Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Marco Gaeta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 215/2024 R.G., promosso
Da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Venezia n. 568, Parte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Venezia n. 568, Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Venezia n. 568, Parte_3
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Condorelli e dall'Avv.
SO VE
-appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Gela, nella Via Ruggero Settimo n. 13
-appellato contumace
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“.. ritenere e dichiarare che il decreto di trasferimento pronunciato dal Tribunale di Roma - Sezione
Fallimentare il 27/11/2015 nella procedura fallimentare n. 51038/91 di non Controparte_2
costituisce titolo esecutivo idoneo nei confronti dei concludenti e ciò per i motivi in premessa narrati.
In ogni caso ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 20/9/2018 ai concludenti
ad istanza della per vizio di forma in ordine ai motivi sopra spiegati. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio da distrarre”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 256/2024, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 1392/2018 R.G., il Tribunale di Gela
rigettava la domanda proposta dai germani e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 20 settembre 2018 dalla
, che – in virtù del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto di trasferimento Parte_4
emesso dal Tribunale di Roma nella procedura fallimentare iscritta al n. 51038/2015, emesso in data 27
luglio 2015 – intimava ai germani di rilasciare il possesso esclusivo, attesa l'esclusiva proprietà, della p.lla 576, foglio 120 sita in Gela in c.da Pricopo, costituita da una strada interpoderale che consente l'accesso e il collegamento agli immobili di proprietà dei germani . Pt_1
Intimava altresì la consegna delle chiavi dei catenacci apposti al cancello situato all'inizio della particella e quelle della barra posta alla fine della suddetta particella.
I germani a sostegno della opposizione, deducevano l'insussistenza del diritto ad agire Pt_1
esecutivamente, atteso che tra le parti si era formato il giudicato sulla ordinanza possessoria emessa dal
Tribunale di Gela (ordinanza dei 25-30 novembre 2016, che aveva accolto il ricorso proposto dagli iscritto al n. 1754/2015 e ordinato alla di reintegrarli nel possesso della servitù Pt_1 Parte_4
di passaggio esercitata sulla strada sterrata che, dipartendosi dalla SS 117 bis, giunge sino al fondo di proprietà dei germani e che rappresenta l'unico modo per accedervi).
Deducevano altresì l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente, atteso che il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma non ha, a dire degli odierni appellanti, l'idoneità di fungere da titolo esecutivo, essendo lo stesso limitato al rilascio dell'immobile a favore dell'acquirente, alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni, nonché alla voltura catastale.
2 Il Tribunale di Gela, rigettate le eccezioni preliminari, rigettava altresì l'opposizione perché infondata nel merito.
In particolare, il Tribunale di Gela, in accoglimento della tesi di parte opposta Controparte_1
rilevava come la situazione possessoria fosse da considerarsi ontologicamente diversa rispetto al diritto di servitù, unico diritto idoneo ad essere opponibile alla stessa. Parte_4
Rilevava ancora il Tribunale come la mancata instaurazione del giudizio di merito da parte degli
, all'esito del giudizio possessorio n. 1754/2015 R.G., ha determinato la impossibilità di Pt_1
opporre la situazione possessoria della servitù di passaggio al diritto di proprietà, il cui titolo è da rinvenirsi nel decreto di trasferimento emesso a favore della Parte_4
E neppure può dirsi, secondo il Giudice di primo grado, che gli vantano alcun diritto reale di Pt_1
servitù prediale sul fondo, atteso che la pronuncia ex art. 703 c.p.c., pur se loro favorevole, ha natura cautelare e pertanto, essendo priva di efficacia di giudicato, è inidonea a costituire la suddetta servitù.
Ancora, rilevava come in conseguenza del mancato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ovvero della mancata instaurazione del giudizio di merito, nonché ancora in mancanza di domanda riconvenzionale degli Sciagura volta ad accertare l'esistenza della servitù, l'unica situazione tutelata è rappresentata dal possesso della stradella oggetto di causa, situazione tuttavia inidonea a sostituirsi alla forza vincolante del decreto di trasferimento, che rappresenta il titolo del diritto di proprietà di Parte_4
Infine, il Tribunale, citando consolidata giurisprudenza sul punto, rigettava la doglianza relativa alla eccezione di inidoneità del decreto di trasferimento a fungere da valido titolo esecutivo.
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Avverso tale pronuncia propongono appello i germani . Pt_1
In primo luogo, gli appellanti, nel ricostruire la vicenda in esame, hanno rappresentato come gli stessi sono proprietari di un appezzamento di terreno contraddistinto alle p.lle 21 e 22, figlio 120, la cui unica via di accesso è rappresentata dalla stradella contraddistinta alle p.lle 418 e 420, foglio 120, oggi di proprietà della stradella che gli appellanti hanno sempre attraversato, anche in virtù del Parte_4
consenso dei precedenti proprietari, fin quando, nel mese di ottobre 2015, si videro costretti ad agire per tutelare la loro situazione possessoria con vari giudizi promossi e susseguitisi nel tempo.
Con un primo motivo di appello, gli appellanti lamentano come – a differenza di quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado – la mancata instaurazione del giudizio di merito comporta l'acquisizione del
3 carattere di definitività dell'ordinanza possessoria, con la conseguenza che questa è idonea ad acquisire la stabilità equiparabile ad una sentenza passata in giudicato.
Sostengono gli appellanti come il procedimento possessorio, pur condividendone la disciplina, non ha natura cautelare, di talché esso è solo “ipoteticamente bifasico”, rimanendo pur sempre eventuale l'instaurazione del giudizio di merito successivo.
Di conseguenza, la mancata instaurazione del suddetto giudizio di merito determina l'acquisizione del carattere di definitività dell'ordinanza possessoria, attesa anche l'applicazione dell'art. 612 c.p.c. e non già dell'art. 669 duodecies c.p.c.
E per questo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui nega al provvedimento possessorio tale efficacia, ritenendo piuttosto che allo stesso “…non può accordarsi
efficacia di giudicato”.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano in ogni caso l'inidoneità del decreto di trasferimento a fungere da titolo esecutivo, atteso che la sua efficacia sarebbe esclusivamente quella di consentire il rilascio dell'immobile, la cancellazione delle iscrizioni, delle trascrizioni e la voltura catastale, e nulla più.
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All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.,
come modificato dal D.l.vo 149/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la contumacia - già dichiarata - della convenuta Controparte_3
[...]
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, andrà rigettato.
È noto che l'ordinanza possessoria, pronunciata in via sommaria ai sensi dell'art. 703 c.p.c., ha natura cautelare e provvisoria, diretta ad offrire una tutela urgente al possessore (o detentore) al solo fine di prevenire o contrastare alterazioni violente o clandestine della situazione di fatto rappresentata dal possesso.
La stabilizzazione degli effetti del provvedimento possessorio reso è subordinata alla proposizione,
entro in termine perentorio di sessanta giorni, del giudizio a cognizione piena, volto all'accertamento definitivo della situazione giuridica dedotta.
4 In mancanza di instaurazione del giudizio di merito, il provvedimento possessorio non si consolida e neppure può produrre gli effetti tipici della cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza possessoria ha natura provvisoria e interinale, e in mancanza del giudizio di merito, non può costituire giudicato opponibile in sede petitoria.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “I procedimenti di nunciazione si articolano
in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede
o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva
titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria
invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669
terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i
medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo [i.e. l'ordinanza possessoria], ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista
formale, che sostanziale.” (Cass. n. 4904/2015).
E ciò, a fortiori, se si considera che neppure nella disciplina dei procedimenti possessori si rinviene il richiamo agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Infatti, “I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del
giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire
efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta
disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione
sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.” (Cass. n. 19720/2016).
E ancora, si osserva come “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso
l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata
dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio
2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita
nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista
una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro
iudicato" da estinzione del giudizio” (Cass. n. 3629/2014).
5 La mancata proposizione del giudizio petitorio, in altre parole, comporta la cessazione degli effetti del provvedimento possessorio, che non può essere quindi considerato definitivo, né preclusivo all'esercizio del diritto da parte del proprietario.
Nel caso di specie, non risulta che gli appellanti abbiano dato impulso al giudizio a cognizione piena entro il termine prescritto, e ne consegue, quindi, che non può essere invocata l'ordinanza per paralizzare l'esercizio del diritto di legittimamente subentrata nella titolarità del fondo Parte_4
per effetto del decreto di trasferimento.
Inoltre, come correttamente osservato dal Tribunale, l'ordinanza possessoria dei 25-30 novembre 2016,
a prescindere dal carattere di definitività o meno, ha tutelato, a ben vedere, solamente la situazione di fatto rappresentata dal possesso della servitù di passaggio asseritamente vantata dagli appellanti.
Tale situazione di fatto non può in alcun modo esser paragonata alla situazione di diritto corrispondente,
invece, al diritto di servitù sic et simpliciter considerato, unico diritto idoneo ad essere opposto al decreto di trasferimento e che dagli elementi fattuali posti nel caso in oggetto non risulta neppure validamente costituito.
In altre parole, neppure può dirsi che in capo all'appellante è configurabile una servitù di passaggio,
atteso che la stessa, in considerazione del fatto che ha ad oggetto un fondo intercluso, necessita di un apposito provvedimento giudiziario (ovvero negoziale, cfr. art. 1032 c.c.) ai fini della sua costituzione,
che nel caso di specie risulta tuttavia mancante.
Quanto alla ulteriore doglianza, relativa alla inidoneità del decreto di trasferimento a valere come titolo esecutivo per il rilascio, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento consolidato, il decreto di trasferimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 107 L. Fall. ha natura di provvedimento avente efficacia esecutiva, idoneo a legittimare l'acquirente all'esercizio di azioni necessarie per ottenere il pieno godimento del bene oggetto di trasferimento.
Esso, pertanto, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile anche nei confronti dei soggetti che, pur non vantando alcun diritto di proprietà o altro diritto reale, ne possiedono una porzione in forza di un preteso possesso di servitù.
L'effetto traslativo del decreto di trasferimento comprende la consegna del bene libero da pesi o vincoli non opponibili, e l'eventuale esercizio di una servitù, neppure formalizzata, non può costituire ostacolo all'immissione nel possesso del bene da parte del nuovo proprietario.
6 Ne consegue che, nel caso di specie, il decreto di trasferimento, ritualmente emesso, ha pienamente trasferito la titolarità del bene all'appellata, che pertanto è legittimata a chiedere il rilascio del bene oggetto di trasferimento;
il possesso vantato dagli appellanti, in assenza di un diritto reale validamente trascritto e comunque costituito, non può in alcun modo ostacolare l'esercizio dei diritti derivanti dal decreto di trasferimento.
Quanto alle spese del presente appello, si deve osservare come, in omaggio al principio cardine in materia, quello della soccombenza, andranno poste a carico dell'odierna appellante ma, se costituisce principio pure consolidato quello secondo cui il Giudice può compensare le spese a carico del convenuto contumace, lo stesso non può dirsi in caso di contumace vittorioso, e ciò in quanto “la condanna alle
spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del
contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato
alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del
2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. n. 12897/19).
Ne consegue, pertanto, che alcuna condanna può essere posta a carico degli appellanti e che le spese del presente procedimento si dovranno dichiarare irripetibili.
L'appellante andrà condannato, ai sensi dell'art. 1, co. 17 della Legge n. 228/2012, al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto a quello per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- conferma, pertanto, la sentenza del 29 aprile 2024 n. 256/2024, resa all'esito del giudizio iscritto al n.
1392/2018 R.G. del Tribunale di Enna;
- condanna gli appellanti al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, 13.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Marco Gaeta Dott. Roberto Rezzonico
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