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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3736/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
LI MA Presidente
TT TA UD
IV RA UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
Parte_1 con l'Avv. CARLI ANNALISA e con l'Avv. CORVO MARIA FRANCESCA, giusta delega in atti;
e
Controparte_1 con l'Avv. WÖRNDLE THOMAS, l'Avv. CALOVINI MICHELA e l'avv.
RZ HR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato
che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale), le quali venivano anche confermate nelle note scritte in sostituzione d'udienza, depositate dalle parti in data 31/10/2025;
che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...]; Controparte_1 ordina pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso, depositato telematicamente in data 24/09/2025, da intendersi parte integrante della presente sentenza, che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IV RA LI MA pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3736/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
LI MA Presidente
TT TA UD
IV RA UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
Parte_1 con l'Avv. CARLI ANNALISA e con l'Avv. CORVO MARIA FRANCESCA, giusta delega in atti;
e
Controparte_1 con l'Avv. WÖRNDLE THOMAS, l'Avv. CALOVINI MICHELA e l'avv.
RZ HR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato
che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale), le quali venivano anche confermate nelle note scritte in sostituzione d'udienza, depositate dalle parti in data 31/10/2025;
che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...]; Controparte_1 ordina pagina 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso, depositato telematicamente in data 24/09/2025, da intendersi parte integrante della presente sentenza, che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IV RA LI MA pagina 3 di 3