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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3342/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZECCHIN ANNA e dell'avv. NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZECCHIN ANNA e dell'avv. NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Meduna di
Livenza (TV), in data 28/04/2001, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
28/10/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
[...]
[..
[...] [...]
, nato a [...] il [...]; Per_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare dove meglio riterranno la propria residenza;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti confermando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) presso l'abitazione sita in 30026 – Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B,
già casa coniugale, di cui i coniugi sono comproprietari, risiederà la SI.ra
; Parte_1
5) il SI. si trasferirà presso l'abitazione del proprio padre sita in CP_1
30026 – Portogruaro (VE), via M. Serao, n. 12 ed è in attesa di cambiare la residenza anagrafica;
6) il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
7) il figlio di quasi diciassette (17) anni, viene invece affidato ad Per_2
entrambi i genitori, secondo le disposizioni della legge n. 54/2006, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali e manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in 30026 – Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B;
8) I genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio a settimane Per_2
alternate dal lunedì dopo la scuola e fino al lunedì successivo e ciò a partire dal deposito del presente ricorso. In ogni caso in considerazione del fatto che
2 la SI.ra svolge attività di infermiera presso l' Ospedale di Portogruaro Pt_1
– USSL 4 Veneto Orientale e la sua settimana lavorativa è soggetta a turni,
anche notturni, i genitori concordano che ove necessario, il padre possa recarsi presso l'ex casa coniugale per stare con i figli durante i turni lavorativi della madre. Il minore manterrà la residenza presso la madre, in 30026 –
Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B. In ogni caso durante la settimana di
“pertinenza“ di un genitore, è comunque garantito all'altro, previo accordo, il diritto di vedere il figlio, ogni qual volta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e di altra natura del minore ed è comunque consentito il diritto di trascorrere il tempo assieme allo stesso, in occasione di uno o due pranzi o cene.
per l'anno scolastico 2024/2025 frequenterà la IV' Liceo Scientifico Per_2
XXV Aprile di Portogruaro, con frequenza dal lunedì al sabato, dalle ore 8.10
alle ore 13:10 circa.
9) i SI.ri – durante le vacanze natalizie e pasquali terranno con Pt_1 CP_1
sé il figlio per la metà delle stesse, alternandosi reciprocamente le Per_2
festività del Natale, Capodanno e Pasqua;
durante gli altri periodi di vacanza
(c.d. “ponti”, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ed eventuali altre festività), i genitori manterranno l'applicazione del calendario ordinario e del calendario scolastico e pertanto l'alternanza acquisita. Nel caso in cui in uno di questi periodi uno dei due genitori desideri portare con sé il figlio per qualche giorno di vacanza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno dieci (10) giorni prima.
- durante le ferie estive e sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio Per_2
anche per venti giorni non consecutivi comunicandosi reciprocamente e con congruo preavviso, ed in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, i relativi periodi;
per il restante periodo estivo coincidente con la pausa scolastica verrà
applicato il calendario ordinario di cui ai punti precedenti e compatibilmente
3 con gli impegni extra scolastici del figlio;
- entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio comunque in Per_2
ogni periodo che i coniugi concorderanno tra loro, di anno in anno;
10) il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, quale contributo al mantenimento per il figlio la somma complessiva di € 200,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione;
i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie, (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.
ecc.). Resta fermo il principio che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l' Ordine degli Avvocati di Pordenone.
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per Per_2
l'espatrio”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 18/11/2024, in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024, hanno confermato le condizioni concordate.
4 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
5 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Meduna di Livenza (TV), in data
28/04/2001;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MEDUNA DI LIVENZA (TV) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 1, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3342/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZECCHIN ANNA e dell'avv. NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZECCHIN ANNA e dell'avv. NADALI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Meduna di
Livenza (TV), in data 28/04/2001, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
28/10/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
[...]
[..
[...] [...]
, nato a [...] il [...]; Per_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare dove meglio riterranno la propria residenza;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti confermando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) presso l'abitazione sita in 30026 – Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B,
già casa coniugale, di cui i coniugi sono comproprietari, risiederà la SI.ra
; Parte_1
5) il SI. si trasferirà presso l'abitazione del proprio padre sita in CP_1
30026 – Portogruaro (VE), via M. Serao, n. 12 ed è in attesa di cambiare la residenza anagrafica;
6) il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
7) il figlio di quasi diciassette (17) anni, viene invece affidato ad Per_2
entrambi i genitori, secondo le disposizioni della legge n. 54/2006, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali e manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in 30026 – Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B;
8) I genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio a settimane Per_2
alternate dal lunedì dopo la scuola e fino al lunedì successivo e ciò a partire dal deposito del presente ricorso. In ogni caso in considerazione del fatto che
2 la SI.ra svolge attività di infermiera presso l' Ospedale di Portogruaro Pt_1
– USSL 4 Veneto Orientale e la sua settimana lavorativa è soggetta a turni,
anche notturni, i genitori concordano che ove necessario, il padre possa recarsi presso l'ex casa coniugale per stare con i figli durante i turni lavorativi della madre. Il minore manterrà la residenza presso la madre, in 30026 –
Portogruaro (VE), via Villanova, n. 17/B. In ogni caso durante la settimana di
“pertinenza“ di un genitore, è comunque garantito all'altro, previo accordo, il diritto di vedere il figlio, ogni qual volta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e di altra natura del minore ed è comunque consentito il diritto di trascorrere il tempo assieme allo stesso, in occasione di uno o due pranzi o cene.
per l'anno scolastico 2024/2025 frequenterà la IV' Liceo Scientifico Per_2
XXV Aprile di Portogruaro, con frequenza dal lunedì al sabato, dalle ore 8.10
alle ore 13:10 circa.
9) i SI.ri – durante le vacanze natalizie e pasquali terranno con Pt_1 CP_1
sé il figlio per la metà delle stesse, alternandosi reciprocamente le Per_2
festività del Natale, Capodanno e Pasqua;
durante gli altri periodi di vacanza
(c.d. “ponti”, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ed eventuali altre festività), i genitori manterranno l'applicazione del calendario ordinario e del calendario scolastico e pertanto l'alternanza acquisita. Nel caso in cui in uno di questi periodi uno dei due genitori desideri portare con sé il figlio per qualche giorno di vacanza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno dieci (10) giorni prima.
- durante le ferie estive e sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio Per_2
anche per venti giorni non consecutivi comunicandosi reciprocamente e con congruo preavviso, ed in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, i relativi periodi;
per il restante periodo estivo coincidente con la pausa scolastica verrà
applicato il calendario ordinario di cui ai punti precedenti e compatibilmente
3 con gli impegni extra scolastici del figlio;
- entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio comunque in Per_2
ogni periodo che i coniugi concorderanno tra loro, di anno in anno;
10) il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici (15) di ogni mese, quale contributo al mantenimento per il figlio la somma complessiva di € 200,00, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione;
i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie, (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.
ecc.). Resta fermo il principio che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l' Ordine degli Avvocati di Pordenone.
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per Per_2
l'espatrio”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 18/11/2024, in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024, hanno confermato le condizioni concordate.
4 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
5 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Meduna di Livenza (TV), in data
28/04/2001;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MEDUNA DI LIVENZA (TV) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 1, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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