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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/10/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO IA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 736/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DE MASI ELDA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2018 e iscritto al n. 736/2018 R.G., parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso bonario notificato il 24.5.2017, con cui l' CP_1
– sede di Reggio Calabria – comunicava l'iscrizione d'ufficio della stessa, con decorrenza 1.1.2012, alla Gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1, commi
202 ss., L. 662/1996, in quanto socia della società “I Chiaro Scuri s.a.s. di RG
Alessia”;
1 2. Con successivo ricorso depositato il 13.12.2018, iscritto al n. 2532/2018 R.G., la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
43920180000582862000 notificato il 23.11.2018, con il quale l' richiedeva il CP_1 pagamento di € 27.040,49 per contributi asseritamente dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2012-2016;
3. Infine, con ricorso depositato il 23.1.2020 e iscritto al n. 115/2020 R.G., la stessa proponeva opposizione avverso l'atto di comunicazione n. 13980201900000348200 notificato il 20.12.2019, recante preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà, riferito al medesimo avviso di addebito;
4. Tutti e tre i procedimenti, connessi per oggetto e per titolo, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. nel fascicolo recante il numero di iscrizione più antico R.G.
n. 736/2018;
5. La ricorrente ha dedotto di non aver mai svolto attività lavorativa abituale e prevalente nella predetta società, né percepito redditi d'impresa, avendo invece prestato attività di lavoro dipendente per altri datori di lavoro negli anni 2012-2016;
6. l' si è costituito eccependo in via preliminare la carenza d'interesse ad agire e, nel CP_1 merito, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio;
*****
7. Dalla documentazione prodotta (dichiarazioni dei redditi, estratti contributivi e certificazioni ) risulta che la ricorrente, nel periodo 2012-2016, ha percepito CP_1 esclusivamente redditi da lavoro dipendente e non redditi d'impresa;
8. L' non ha fornito prova dell'effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, di CP_2 attività lavorativa personale, abituale e prevalente nella società di persone;
9. Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3240/2010; n. 3145/2014; n.
3835/2016; n. 8627/2021), la mera qualità di socio non è sufficiente ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, essendo necessario lo svolgimento effettivo di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza;
10. L'iscrizione d'ufficio, pertanto, deve ritenersi illegittima, con conseguente caducazione degli atti successivi (avviso di addebito e preavviso di fermo);
2 11. L'eccezione preliminare dell' va disattesa, poiché l'avviso bonario costituisce il CP_1 primo atto con cui l' manifesta la propria pretesa contributiva e da cui deriva un CP_2 interesse concreto all'impugnazione (cfr. Cass. n. 10164/2020).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 736/2018, 2532/2018 e
115/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione commercianti con decorrenza 1.1.2012, nonché l'avviso di addebito n.
43920180000582862000 e il preavviso di fermo amministrativo n.
13980201900000348200 emessi in conseguenza della medesima iscrizione;
Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, 07/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 736/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DE MASI ELDA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2018 e iscritto al n. 736/2018 R.G., parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso bonario notificato il 24.5.2017, con cui l' CP_1
– sede di Reggio Calabria – comunicava l'iscrizione d'ufficio della stessa, con decorrenza 1.1.2012, alla Gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1, commi
202 ss., L. 662/1996, in quanto socia della società “I Chiaro Scuri s.a.s. di RG
Alessia”;
1 2. Con successivo ricorso depositato il 13.12.2018, iscritto al n. 2532/2018 R.G., la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
43920180000582862000 notificato il 23.11.2018, con il quale l' richiedeva il CP_1 pagamento di € 27.040,49 per contributi asseritamente dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2012-2016;
3. Infine, con ricorso depositato il 23.1.2020 e iscritto al n. 115/2020 R.G., la stessa proponeva opposizione avverso l'atto di comunicazione n. 13980201900000348200 notificato il 20.12.2019, recante preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà, riferito al medesimo avviso di addebito;
4. Tutti e tre i procedimenti, connessi per oggetto e per titolo, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. nel fascicolo recante il numero di iscrizione più antico R.G.
n. 736/2018;
5. La ricorrente ha dedotto di non aver mai svolto attività lavorativa abituale e prevalente nella predetta società, né percepito redditi d'impresa, avendo invece prestato attività di lavoro dipendente per altri datori di lavoro negli anni 2012-2016;
6. l' si è costituito eccependo in via preliminare la carenza d'interesse ad agire e, nel CP_1 merito, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio;
*****
7. Dalla documentazione prodotta (dichiarazioni dei redditi, estratti contributivi e certificazioni ) risulta che la ricorrente, nel periodo 2012-2016, ha percepito CP_1 esclusivamente redditi da lavoro dipendente e non redditi d'impresa;
8. L' non ha fornito prova dell'effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, di CP_2 attività lavorativa personale, abituale e prevalente nella società di persone;
9. Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3240/2010; n. 3145/2014; n.
3835/2016; n. 8627/2021), la mera qualità di socio non è sufficiente ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, essendo necessario lo svolgimento effettivo di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza;
10. L'iscrizione d'ufficio, pertanto, deve ritenersi illegittima, con conseguente caducazione degli atti successivi (avviso di addebito e preavviso di fermo);
2 11. L'eccezione preliminare dell' va disattesa, poiché l'avviso bonario costituisce il CP_1 primo atto con cui l' manifesta la propria pretesa contributiva e da cui deriva un CP_2 interesse concreto all'impugnazione (cfr. Cass. n. 10164/2020).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 736/2018, 2532/2018 e
115/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione commercianti con decorrenza 1.1.2012, nonché l'avviso di addebito n.
43920180000582862000 e il preavviso di fermo amministrativo n.
13980201900000348200 emessi in conseguenza della medesima iscrizione;
Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, 07/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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