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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 24.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. Iurlaro Parte_1
C O N T R O
CP_1
Oggetto: rivendicazioni crediti da lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2025, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.11.2021 al 27.10.2024, in qualità di cameriera ai piani, inquadrata al 6° livello del CCNL Pubblici Esercizi–
Confocommercio, giusta contratto part time - esponeva di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito.
Deduceva dunque che il rapporto di lavoro era stato instaurato in violazione del d.lgs.
81/2025. Rilevava di aver diritto alla maggiore retribuzione dovuta per la quantità del lavoro effettivamente prestato ed al risarcimento del danno pari alla differenza tra la
NASPI liquidata e quella a cui avrebbe avuto diritto se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente dichiarato.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la trasformazione ab origine del contratto sottoscritto in data 1.11.2021 in contratto a tempo pieno, con condanna della società al pagamento della somma di € 24.571,23 a titolo di differenze retributive (in subordine e nel caso di non accoglimento della domanda formulata al punto 2 delle conclusioni, dell'importo di € 20.266,09) nonché al versamento della maggiore contribuzione.
Chiedeva inoltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subìto a causa della liquidazione della NASPI in misura inferiore rispetto a quanto spettante.
Nessuno si costituiva per parte resistente. All'odierna udienza nessuno è comparso per la ricorrente.
Non essendovi in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
PQM
Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Brindisi, 24.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere