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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. 544/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 544/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Di Virgilio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Frittella, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2024, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti, unitamente ai propri procuratori, dichiarano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, formulata con la ordinanza del 15.11.24, con le seguenti integrazioni: A) l'assegno di mantenimento della prole verrà versato dal entro il giorno 15 di ogni mese;
B) la Parte_1 CP_1
rinunzia alla domanda di addebito della separazione;
C) le spese che saranno necessarie per la babysitter (nel caso di malanni della prole ovvero nel caso di necessità di coprire dei “buchi” nella presenza del genitore collocatario dovuti a motivi di lavoro o impellenti necessità) saranno considerate spese straordinarie gravanti in misura paritaria su entrambi i genitori;
D) separazione, in tempi brevi, dei contatori della casa coniugale, in modo da poter conteggiare in via autonoma i consumi alla casa coniugale, previa voltura delle relative udienze. Chiedono pertanto che l'accordo raggiunto venga omologato dal Tribunale in composizione collegiale, con compensazione delle spese di lite”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 14.9.2013, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Miglianico (CH), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Miglianico dell'anno 2013, N. 15, P. II, Seria A); dalla loro unione sono nati i figli (il 31.8.2014), (il 19.11.2018) e (il Per_1 Per_2 Per_3
30.5.2021).
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.5.2014, il ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa alla moglie, alle seguenti condizioni: “[…]
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 3. Disporre l'affidamento condiviso con collocazione dei figli , e presso il padre nella casa coniugale sita in Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
Bucchianico (CH) alla Contrada Santa Maria Casoria, 35 di proprietà del sig. Parte_2
padre di 4. Stabilire che la casa coniugale sita in Bucchianico (CH) alla Parte_1 pagina 2 di 7 Contrada Santa Maria Casoria, 35 di proprietà del sig. padre di Parte_2 Parte_1
Ë assegnata a presso la quale Ë collocata la prole, con ogni arredo e
[...] Parte_1
corredo e disporre che se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente Controparte_1
ricorso, asportando i propri beni personali Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse […] 5.
Stabilire che il genitore non collocatario, , potrà vedere i figli quando vorrà, sempre Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, [si v. la specifica disciplina regolamentata a pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo] 10. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze menzionate, la signora Controparte_1 corrisponda al l'importo mensile di €. 600,00 (€. 200,00 per figlio) Parte_1
anticipatamente ed entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_1
e 11. Stabilire che l'assegno unico sarà riscosso dai genitori al 50% come per Per_2 Per_3
legge 12. Stabilire che le spese mediche, ludiche-sportive e scolastiche vengano corrisposte al 50% da parte dei genitori previa esibizione documentale delle avvenute spese. 13. Stabilire che sia il padre che la madre accompagnino i figli a Scuola e nelle attività Parte_1 Controparte_1
extrascolastiche secondo il diritto di visita 14. Disporre che i coniugi prestino assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, riguardanti le loro persone e quelle dei loro figli minori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. In subordine, il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione coniugale – sempre con addebito della stessa alla moglie – alle seguenti, diverse condizioni: collocamento dei figli presso la madre;
assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa coniugale;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo del di Parte_1
mantenimento della prole.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.7.24 – ha Controparte_1 chiesto anch'ella una pronuncia di separazione, con addebito della stessa al marito, alle seguenti, diverse condizioni: “[…] 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
la casa coniugale sita in BUCCHIANICO (CH) alla via Santa Maria Casoria n. 35, occupata per comodato quale casa coniugale, verrà assegnata in uso alla sig.ra ; i coniugi si comunicheranno Controparte_1
eventuali cambi di residenza;
2) I , e saranno affidati ad Persona_4 Per_3 Per_2
entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in via Santa Maria Casoria n. 35 a Bucchianico (CH). I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità della prole, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative pagina 3 di 7 alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 3) Stabilire che il genitore non collocatario trascorrerà con i figli minori due pomeriggi a settimana:[si v. la specifica, diversa disciplina regolamentata a pagg. 13 e 14 della comparsa] 4) il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento le seguenti somme: euro 250,00 a Parte_1
favore della figlia , ed euro 250,00 a favore del figlio euro 250,00 a favore della Per_1 Per_2
figlia entro e non oltre il giorno ventotto (28) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a Per_3
favore della sig.ra L'importo verrà rivalutato secondo gli indici pubblicati di anno in anno CP_1
sulla Gazzetta Ufficiale;
le spese straordinarie graveranno su entrambi i genitori nella misura del 30%
a carico della madre e del 70% a carico del padre, tenuto conto della differenza di situazione economica e del rapporto di lavoro precario della ricorrente;
l'assegno unico sarà riscosso dai genitori al 50% come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa oltre oneri di legge”.
4. Nel prosieguo del giudizio: le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 473-bis.17, commi I e II c.p.c.; all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del 9.9.2024, il
Presidente Istruttore, verificata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, ha rinviato la causa all'udienza del
7.10.2024 per verificare l'esito delle trattative;
con ordinanza del 15.10.24, il sottoscritto Presidente – esaminate le proposte avanzate dai coniugi e constatato il minimo divario tra le stesse – ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; all'udienza del 25.11.24 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice, con le integrazioni compendiate nel verbale della stessa udienza e hanno, dunque, precisato le conclusioni.
5. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
pagina 4 di 7 6.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia della elevatissima conflittualità esistente tra le parti, sia del fatto che ciascun coniuge ha originariamente invocato una pronuncia di addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge.
7. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Presidente istruttore, contenuta nell'ordinanza del 15.10.24: “assegnazione della casa coniugale alla resistente, che vi abiterà con la prole e che sosterrà le spese relative alle utenze riferibili ad essa;
affido condiviso della prole ad entrambi i genitori;
diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana – dalle ore 15.30 alle 20.00 – il martedì e il giovedì e due week end al mese alternati, da venerdì alle
15.30 al lunedì alle ore 8.00; festività alternate tra i genitori e due settimane (anche non consecutive) della prole con il padre, secondo il calendario standard usualmente predisposto dal Tribunale;
assegno di mantenimento di €. 250,00 al mese (+ rivalutazione monetaria annuale Istat, da gennaio
2025) a carico del padre, per il mantenimento di ciascun figlio;
assegno unico al 50% a ciascun genitore, come per legge;
spese straordinarie relative alla prole in misura paritaria tra i coniugi;
esclusione di assegni di mantenimento in favore della resistente;
rinuncia alla domanda del ricorrente di addebito;
spese di lite compensate”; le parti hanno quindi manifestato l'accordo di integrare tale disciplina come da indicazioni concordate econtenute nel verbale di udienza del 25.11.24: “A)
l'assegno di mantenimento della prole verrà versato dal entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese; B) la rinunzia alla domanda di addebito della separazione;
C) le spese che saranno CP_1
necessarie per la babysitter (nel caso di malanni della prole ovvero nel caso di necessità di coprire dei
“buchi” nella presenza del genitore collocatario dovuti a motivi di lavoro o impellenti necessità) saranno considerate spese straordinarie gravanti in misura paritaria su entrambi i genitori;
D) separazione, in tempi brevi, dei contatori della casa coniugale, in modo da poter conteggiare in via autonoma i consumi alla casa coniugale, previa voltura delle relative udienze”.
8. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto ai bisogni dei minori, quanto alla conservazione di intensi rapporti tra questi ultimi ed entrambi i genitori.
9. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo delle parti. pagina 5 di 7 10. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 544/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a Miglianico (CH) il 14.9.2013 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Miglianico dell'anno 2013, N. 15, P. II, Seria A).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c - accettata dalle parti e contenuta nell'ordinanza del 15.10.24 - con le integrazioni concordate da quest'ultime e compendiate nel verbale di udienza del 25.11.24.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa pagina 6 di 7 l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 26.11.2024. alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 26.11.2024
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 544/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mirko Di Virgilio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Frittella, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2024, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti, unitamente ai propri procuratori, dichiarano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, formulata con la ordinanza del 15.11.24, con le seguenti integrazioni: A) l'assegno di mantenimento della prole verrà versato dal entro il giorno 15 di ogni mese;
B) la Parte_1 CP_1
rinunzia alla domanda di addebito della separazione;
C) le spese che saranno necessarie per la babysitter (nel caso di malanni della prole ovvero nel caso di necessità di coprire dei “buchi” nella presenza del genitore collocatario dovuti a motivi di lavoro o impellenti necessità) saranno considerate spese straordinarie gravanti in misura paritaria su entrambi i genitori;
D) separazione, in tempi brevi, dei contatori della casa coniugale, in modo da poter conteggiare in via autonoma i consumi alla casa coniugale, previa voltura delle relative udienze. Chiedono pertanto che l'accordo raggiunto venga omologato dal Tribunale in composizione collegiale, con compensazione delle spese di lite”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 14.9.2013, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Miglianico (CH), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Miglianico dell'anno 2013, N. 15, P. II, Seria A); dalla loro unione sono nati i figli (il 31.8.2014), (il 19.11.2018) e (il Per_1 Per_2 Per_3
30.5.2021).
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.5.2014, il ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa alla moglie, alle seguenti condizioni: “[…]
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 3. Disporre l'affidamento condiviso con collocazione dei figli , e presso il padre nella casa coniugale sita in Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
Bucchianico (CH) alla Contrada Santa Maria Casoria, 35 di proprietà del sig. Parte_2
padre di 4. Stabilire che la casa coniugale sita in Bucchianico (CH) alla Parte_1 pagina 2 di 7 Contrada Santa Maria Casoria, 35 di proprietà del sig. padre di Parte_2 Parte_1
Ë assegnata a presso la quale Ë collocata la prole, con ogni arredo e
[...] Parte_1
corredo e disporre che se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente Controparte_1
ricorso, asportando i propri beni personali Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse […] 5.
Stabilire che il genitore non collocatario, , potrà vedere i figli quando vorrà, sempre Controparte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, [si v. la specifica disciplina regolamentata a pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo] 10. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in ragione delle circostanze menzionate, la signora Controparte_1 corrisponda al l'importo mensile di €. 600,00 (€. 200,00 per figlio) Parte_1
anticipatamente ed entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Per_1
e 11. Stabilire che l'assegno unico sarà riscosso dai genitori al 50% come per Per_2 Per_3
legge 12. Stabilire che le spese mediche, ludiche-sportive e scolastiche vengano corrisposte al 50% da parte dei genitori previa esibizione documentale delle avvenute spese. 13. Stabilire che sia il padre che la madre accompagnino i figli a Scuola e nelle attività Parte_1 Controparte_1
extrascolastiche secondo il diritto di visita 14. Disporre che i coniugi prestino assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, riguardanti le loro persone e quelle dei loro figli minori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. In subordine, il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione coniugale – sempre con addebito della stessa alla moglie – alle seguenti, diverse condizioni: collocamento dei figli presso la madre;
assegnazione, in favore di quest'ultima, della casa coniugale;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo del di Parte_1
mantenimento della prole.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.7.24 – ha Controparte_1 chiesto anch'ella una pronuncia di separazione, con addebito della stessa al marito, alle seguenti, diverse condizioni: “[…] 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
la casa coniugale sita in BUCCHIANICO (CH) alla via Santa Maria Casoria n. 35, occupata per comodato quale casa coniugale, verrà assegnata in uso alla sig.ra ; i coniugi si comunicheranno Controparte_1
eventuali cambi di residenza;
2) I , e saranno affidati ad Persona_4 Per_3 Per_2
entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in via Santa Maria Casoria n. 35 a Bucchianico (CH). I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità della prole, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative pagina 3 di 7 alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. 3) Stabilire che il genitore non collocatario trascorrerà con i figli minori due pomeriggi a settimana:[si v. la specifica, diversa disciplina regolamentata a pagg. 13 e 14 della comparsa] 4) il sig. verserà a titolo di assegno di mantenimento le seguenti somme: euro 250,00 a Parte_1
favore della figlia , ed euro 250,00 a favore del figlio euro 250,00 a favore della Per_1 Per_2
figlia entro e non oltre il giorno ventotto (28) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a Per_3
favore della sig.ra L'importo verrà rivalutato secondo gli indici pubblicati di anno in anno CP_1
sulla Gazzetta Ufficiale;
le spese straordinarie graveranno su entrambi i genitori nella misura del 30%
a carico della madre e del 70% a carico del padre, tenuto conto della differenza di situazione economica e del rapporto di lavoro precario della ricorrente;
l'assegno unico sarà riscosso dai genitori al 50% come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa oltre oneri di legge”.
4. Nel prosieguo del giudizio: le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 473-bis.17, commi I e II c.p.c.; all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del 9.9.2024, il
Presidente Istruttore, verificata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, ha rinviato la causa all'udienza del
7.10.2024 per verificare l'esito delle trattative;
con ordinanza del 15.10.24, il sottoscritto Presidente – esaminate le proposte avanzate dai coniugi e constatato il minimo divario tra le stesse – ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; all'udienza del 25.11.24 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice, con le integrazioni compendiate nel verbale della stessa udienza e hanno, dunque, precisato le conclusioni.
5. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
pagina 4 di 7 6.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia della elevatissima conflittualità esistente tra le parti, sia del fatto che ciascun coniuge ha originariamente invocato una pronuncia di addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge.
7. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Presidente istruttore, contenuta nell'ordinanza del 15.10.24: “assegnazione della casa coniugale alla resistente, che vi abiterà con la prole e che sosterrà le spese relative alle utenze riferibili ad essa;
affido condiviso della prole ad entrambi i genitori;
diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana – dalle ore 15.30 alle 20.00 – il martedì e il giovedì e due week end al mese alternati, da venerdì alle
15.30 al lunedì alle ore 8.00; festività alternate tra i genitori e due settimane (anche non consecutive) della prole con il padre, secondo il calendario standard usualmente predisposto dal Tribunale;
assegno di mantenimento di €. 250,00 al mese (+ rivalutazione monetaria annuale Istat, da gennaio
2025) a carico del padre, per il mantenimento di ciascun figlio;
assegno unico al 50% a ciascun genitore, come per legge;
spese straordinarie relative alla prole in misura paritaria tra i coniugi;
esclusione di assegni di mantenimento in favore della resistente;
rinuncia alla domanda del ricorrente di addebito;
spese di lite compensate”; le parti hanno quindi manifestato l'accordo di integrare tale disciplina come da indicazioni concordate econtenute nel verbale di udienza del 25.11.24: “A)
l'assegno di mantenimento della prole verrà versato dal entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese; B) la rinunzia alla domanda di addebito della separazione;
C) le spese che saranno CP_1
necessarie per la babysitter (nel caso di malanni della prole ovvero nel caso di necessità di coprire dei
“buchi” nella presenza del genitore collocatario dovuti a motivi di lavoro o impellenti necessità) saranno considerate spese straordinarie gravanti in misura paritaria su entrambi i genitori;
D) separazione, in tempi brevi, dei contatori della casa coniugale, in modo da poter conteggiare in via autonoma i consumi alla casa coniugale, previa voltura delle relative udienze”.
8. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto ai bisogni dei minori, quanto alla conservazione di intensi rapporti tra questi ultimi ed entrambi i genitori.
9. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo delle parti. pagina 5 di 7 10. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 544/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a Miglianico (CH) il 14.9.2013 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Miglianico dell'anno 2013, N. 15, P. II, Seria A).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c - accettata dalle parti e contenuta nell'ordinanza del 15.10.24 - con le integrazioni concordate da quest'ultime e compendiate nel verbale di udienza del 25.11.24.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa pagina 6 di 7 l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 26.11.2024. alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 26.11.2024
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 7 di 7