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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 597/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 597/22, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 promossa da
C.F., , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in C/da Bordingiano,13 elettivamente domiciliato in Riace in Via Nazionale snc
S.S.106 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Zurzolo che anche lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Attore
Contro
nato a [...] il [...], c.f.: e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f.: , entrambi Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina, via Risorgimento 165, presso lo studio dell' Avv. Antonio
Cateno Miano che anche li rappresenta e difende come da procura in atti convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2024, intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato , citava in giudizio Parte_1
e innanzi al Tribunale di Locri , chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis accertare che l'attore ha il possesso pubblico ,pacifico, manifesto, ininterrotto e continuato dei terreni siti in Stilo in C/da Bordingiano, foglio di mappa n.41 particelle 1 e 90 e dichiarare lo stesso proprietario per intervenuta usucapione dei terreni”. Sosteneva l'attore di avere posseduto da oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto il predetto appezzamento di terreno provvedendo alla manutenzione e coltivazione di ortaggi, rendendolo fertile e pianeggiante all'altezza della quota stradale della ex , con attività di riempimento Pt_2 dell'area. Chiedeva quindi di essere riconosciuto proprietario del bene predetto come da conclusioni riportate.
Con comparsa depositata in data 21.09.22 si costituivano i germani CP_1 comproprietari del bene oggetto di domanda , i quali si opponevano all'azione proposta della quale chiedevano il rigetto .
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., venivano depositati documenti ed articolata prova orale.
All'udienza del 28.2.2024 venivano sentiti i testimoni di parte attrice, quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
A seguito di rimessione sul ruolo e di cambio dell'istruttore , all'udienza dell'11.12.2024 venivano nuovamente precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini di legge per il deposito di difese conclusive
In diritto
2.-I principi
Ai fini dell'acquisto della proprietà di un bene immobile per maturata usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge
(Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 2682, 28 gennaio 2022).
Ai sensi del disposto dell'art. 1158 c.c. occorre che il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr., Cass. Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000), sia accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi- cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. E' infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e con l'esercizio del diritto di proprietà dell'effettivo titolare.
Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus - (. (Cass. civile sez. II, 03/11/2021,
n.31238; Cass. civile, sez. II, 30/07/2019, n. 20508)
A fini probatori , incomberà sul soggetto che agisce per l'usucapione, dimostrare i presupposti della propria pretesa 'a sensi dell'art. 2697 c.c. e va rammentata la giurisprudenza unanime della Suprema Corte secondo la quale l'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, consiste nella convinzione e volontà di comportarsi come proprietario, non essendo tuttavia richiestala buona fede di colui che esercita il possesso. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività di qualsivoglia natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto, non esclude che il possesso sia utile e rilevante ai fini dell'usucapione (Cass. Civ. ,sent. 15 luglio 2002, n. 110230, 9 febbraio 2006 n. 2857).
Nell'accertare questi elementi, l'indagine del Giudicante deve essere rigorosa e deve anche tenere conto della conformità degli atti “esplicativi” del possesso rispetto alla destinazione e all'utilità propria del bene, come stabilito dalla recente sentenza della Suprema
Corte, sez. II, del 15 ottobre 2014 n. 21853 che ha ribadito: “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge , un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena
, ovvero un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa
e tali da rivelare, anche esternamente , una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (da ultimo Trib. Roma 25.01.2023 sez. V, in Leggi d'Italia)
3.- Tanto brevemente richiamato in punto di principio, deve essere applicato al caso di specie ed alla luce di quanto sopra, la domanda proposta da non può Parte_1
essere accolta per difetto di prova.
3.1- Occorre precisare che sulla base degli atti risulta soddisfatto il presupposto processuale dell'azione in ordine all'individuazione del legittimato passivo ovvero il soggetto che risulti proprietario , quale intestatario del bene rispetto al quale l'attore assume essere divenuto proprietario agendo uti dominus.
Qualora gli intestatari catastali , ovvero i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sul bene oggetto di domanda, siano una pluralità devono essere citati tutti, affinchè il contraddittorio sia integro trattandosi di litisconsorzio necessari.
Sull'argomento è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiarendo che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” e che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cass., S.U.,
16/02/2016, n. 2951).
Nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il bene immobile censito in Catasto Terreni del Comune di Stilo, c.da Bordingiano, in catasto al foglio 41, partt. 1 e 90, che risulta essere cointestato ai germani , sulla base della documentazione ipocatastale e catastale , CP_1 correttamente individuati dall'attore quali legittimati passivi.
3.2 – Nel merito, come detto, incombe su chi agisce in giudizio fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda (art. 2697 c.c.), tale prova non è stata raggiunta in relazione ai diversi profili del possesso qualificato, in quanto:
§.- in primis non risulta provata la continuità del possesso, difatti i testimoni Tes_1
e , entrambi hanno circostanziato temporalmente i fatti da loro riferiti in relazione alla Tes_2 frequentazione presso un'attività vicino all'immobile ed hanno dichiarato e collocato temporalmente la presenza del sino agli anni 2009-2010. riferisce : Parte_1 Tes_1
“confermo che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in c.da Bordingiano. Non conosco gli estremi catastali e non so indicare l'estensione dei terreni. È dal 2000 che l'attore si occupa del terreno che riconosco nell'estratto di mappa satellitare che mi viene esibito (Il Giudice dà atto che viene esibito al teste l'estratto di mappa allegato all'atto di citazione). Omissis- Io posso rispondere su questi fatti perché dal 2000 ho lavorato lì di fronte, presso la dove Pt_3 si taglia il granito. Ho lavorato fino al 2010. Dopo ho visto occasionalmente l'attore sui luoghi di causa, quando mi è capitato di passare da quelle parti. ”
Il teste ha dichiarato: ““confermo che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in Tes_2
c.da Bordingiano. Tanto so perché io ho lavorato dal 2000 a fine 2009 presso l'Euro Servizi
Magica. Non conosco gli estremi catastali e non so indicare l'estensione dei terreni, ma mi pare di riconoscere il terreno nell'estratto di mappa satellitare che mi viene esibito (Il Giudice dà atto che viene esibito al teste l'estratto di mappa allegato all'atto di citazione). “
I testimoni, in sostanza , individuato il terreno per immagine satellitare, collocano la presenza dell'attore sui luoghi fino ad un determinato periodo , riconnettendo la presenza in loco presso un'attività vicina al fondo, la deposizione del sulla presenza in epoca Tes_2
successiva è piuttosto generica;
§.- non risulta sufficiente la prova dell'”attività” esterna in capo al ai fini Parte_1 della prova dell'animus possidendi e della disponibilità del bene in relazione alla destinazione del fondo, tale da qualificare l'eventuale detenzione del bene in possesso.
Entrambi i testi hanno riferito che l'area era stata utilizzata come deposito di gomme dal il teste riferisce di una imprecisata attività di coltivazione: “l'attore Parte_1 Tes_1
teneva gomme, mezzi vecchi ecc. Curava anche un orto che aveva realizzato in una porzione del terreno. Ha livellato il terreno e spianato diverse volte, già a partire dal 2000. Io lo vedo sempre curarsi del terreno, penso che coltivi qualcosa, ma non so esattamente cosa”. Del pari generica sul punto è la deposizione del Tes_2
La Corte di cassazione ha affermato in tema di usucapione di terreni, con l'ordinanza n.11663/2024 che ai fini dell'usucapione, la sola coltivazione di un terreno non costituisce un sufficiente atto di possesso “uti dominus”, “poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”. La corte sul punto anche in relazione alla condotta del proprietario richiama precedenti conformi e per indirizzo consolidato (Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, Sez. 6 – 2, n. 6123 del 05/03/2020, Sez.
2, n. 18215 del 29/07/2013, Sez. 2, n. 19478 del 20/09/2007).
In sostanza , la coltivazione in sé è un'attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass. civile sez. II, 22/08/2023, n.24991; Cass. civile, sez. II,
29/11/2023, n. 33190). Ritenendo che la coltivazione del fondo è prova insufficiente, la giurisprudenza pertanto ha affermato: "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso." (Cass. n. 4931/2022).
Anche l'attività di livellamento del terreno riferita da entrambi i testi nel caso di specie
(il teste riferisce: “il si occupava del terreno e portava terra proveniente dagli Tes_2 Parte_1
sbancamenti effettuati sul terreno della moglie che si trova una cinquantina di metri sopra. Il ha portato terreno coltivabile. Un anno o due è stato fatto un orto. Portava però Parte_1 sempre altro terreno fertile. Da un lato è stato livellato il terreno e l'area è stata riempita di terra per arrivare a livello di strada. Tutti i lavori sono stati eseguiti dall'attore e precisamente, per suo conto, dai fratelli Questi lavori sono stati svolti nel corso degli anni. “) non Per_1
connessa ad una attività di coltivazione o altro utilizzo specifico del bene, non è utile a qualificare la disponibilità del bene da parte del e, soprattutto l'animus possidendi Parte_1 dello stesso, come condotta utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Il riferimento all'accordo con per le modifiche al tracciato del gasdotto non CP_3
risulta del pari rilevante ai fini della domanda ed ai fini della prova di una signoria sulla cosa per medesimi principi ut supra ricordati ed atteso che, sulla base della documentazione depositata da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc , le particelle interessate da tale attività non sono quelle oggetto di domanda ovvero part.lle nn. 1 e 90 del foglio 41. §.- Elemento dirimente ai fini della decisione, unitamente a testimonianze generiche e relative agli anni 2009-2010 , è la circostanza riferita dai testi dell'assenza di una recinzione del fondo . La realizzazione di una recinzione da parte del possessore costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intenzione dello stesso di esercitare sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. civile, sez. II, 11/01/2024, n. 1121: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.; Cass. n. 1796/2022). La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios (Cass. civile sez. II,
28/06/2023, n.18528).
Dalle immagini satellitari non risulta alcuna recinzione né dai testi viene riferita la realizzazione di tale opera “significativa” realizzata dal Parte_1
In conclusione, dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori disponibili deve ritenersi che l'insussistenza di una prova univoca che le particelle di terreno di proprietà
, siano state oggetto di un possesso utile ai fini dell'usucapione sia in relazione CP_1 all'animus possidendi che al corpus, che alle caratteristiche connesse alla mera disponibilità materiale del bene.
3.3- Per ragioni di completezza del decisum si osserva che non risulta rilevante ai fini di causa quanto sostenuto da parte convenuta ed oggetto di prova documentale (sentenze della CT di RE LA ) relativamente al pagamento dell'IMU, atteso che il pagamento del tributo attiene esclusivamente a profili fiscali e non rileva quale manifestazione del diritto di proprietà. Difatti il proprietario del bene immobile può impedire l'usucapione: attraverso la notifica di un atto giudiziario (a mezzo dell'ufficiale giudiziale) per ottenere la restituzione del possesso o per rivendicare la proprietà (non è tuttavia necessario coltivare effettivamente la causa); attraverso un comportamento concludente del detentore che abbia tacitamente o espressamente riconosciuto l'altrui proprietà. Tra questi ultimi non rientra il pagamento o la condanna relativa all'IMU che , come detto, attiene a profili meramente fiscali e non materiali e viene
“superata” in astratto, su un piano sostanziale, dalla sentenza che accerta l'usucapione, costitutiva di un acquisto della proprietà a titolo originario e con effetto retroattivo.
4.-Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza pertanto deve essere condannato Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di e Controparte_2 CP_1
, che si liquidano in applicazione dei criteri di legge sulla base del valore della causa
[...]
(valori minimi attesa la non complessità del giudizio) sulla base del DM 55/2014 e succ. mod., come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00, in totale € 2.540,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta la domanda proposta da , per le ragioni di cui in Parte_1
motivazione;
2.- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in Parte_1
favore di e , che si liquidano in applicazione dei criteri Controparte_2 Controparte_1
di legge sulla base del valore della causa (valori minimi senza ulteriori aumenti, attesa la non complessità del giudizio) DM 55/2014 e succ. mod, come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 in totale € 2.540,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Locri il 20.05.2025.
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 597/22, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 promossa da
C.F., , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in C/da Bordingiano,13 elettivamente domiciliato in Riace in Via Nazionale snc
S.S.106 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Zurzolo che anche lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Attore
Contro
nato a [...] il [...], c.f.: e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f.: , entrambi Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina, via Risorgimento 165, presso lo studio dell' Avv. Antonio
Cateno Miano che anche li rappresenta e difende come da procura in atti convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2024, intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato , citava in giudizio Parte_1
e innanzi al Tribunale di Locri , chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis accertare che l'attore ha il possesso pubblico ,pacifico, manifesto, ininterrotto e continuato dei terreni siti in Stilo in C/da Bordingiano, foglio di mappa n.41 particelle 1 e 90 e dichiarare lo stesso proprietario per intervenuta usucapione dei terreni”. Sosteneva l'attore di avere posseduto da oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto il predetto appezzamento di terreno provvedendo alla manutenzione e coltivazione di ortaggi, rendendolo fertile e pianeggiante all'altezza della quota stradale della ex , con attività di riempimento Pt_2 dell'area. Chiedeva quindi di essere riconosciuto proprietario del bene predetto come da conclusioni riportate.
Con comparsa depositata in data 21.09.22 si costituivano i germani CP_1 comproprietari del bene oggetto di domanda , i quali si opponevano all'azione proposta della quale chiedevano il rigetto .
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., venivano depositati documenti ed articolata prova orale.
All'udienza del 28.2.2024 venivano sentiti i testimoni di parte attrice, quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
A seguito di rimessione sul ruolo e di cambio dell'istruttore , all'udienza dell'11.12.2024 venivano nuovamente precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini di legge per il deposito di difese conclusive
In diritto
2.-I principi
Ai fini dell'acquisto della proprietà di un bene immobile per maturata usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto manifestando, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge
(Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 2682, 28 gennaio 2022).
Ai sensi del disposto dell'art. 1158 c.c. occorre che il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr., Cass. Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000), sia accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi- cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. E' infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e con l'esercizio del diritto di proprietà dell'effettivo titolare.
Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus - (. (Cass. civile sez. II, 03/11/2021,
n.31238; Cass. civile, sez. II, 30/07/2019, n. 20508)
A fini probatori , incomberà sul soggetto che agisce per l'usucapione, dimostrare i presupposti della propria pretesa 'a sensi dell'art. 2697 c.c. e va rammentata la giurisprudenza unanime della Suprema Corte secondo la quale l'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, consiste nella convinzione e volontà di comportarsi come proprietario, non essendo tuttavia richiestala buona fede di colui che esercita il possesso. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività di qualsivoglia natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto, non esclude che il possesso sia utile e rilevante ai fini dell'usucapione (Cass. Civ. ,sent. 15 luglio 2002, n. 110230, 9 febbraio 2006 n. 2857).
Nell'accertare questi elementi, l'indagine del Giudicante deve essere rigorosa e deve anche tenere conto della conformità degli atti “esplicativi” del possesso rispetto alla destinazione e all'utilità propria del bene, come stabilito dalla recente sentenza della Suprema
Corte, sez. II, del 15 ottobre 2014 n. 21853 che ha ribadito: “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge , un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena
, ovvero un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa
e tali da rivelare, anche esternamente , una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (da ultimo Trib. Roma 25.01.2023 sez. V, in Leggi d'Italia)
3.- Tanto brevemente richiamato in punto di principio, deve essere applicato al caso di specie ed alla luce di quanto sopra, la domanda proposta da non può Parte_1
essere accolta per difetto di prova.
3.1- Occorre precisare che sulla base degli atti risulta soddisfatto il presupposto processuale dell'azione in ordine all'individuazione del legittimato passivo ovvero il soggetto che risulti proprietario , quale intestatario del bene rispetto al quale l'attore assume essere divenuto proprietario agendo uti dominus.
Qualora gli intestatari catastali , ovvero i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sul bene oggetto di domanda, siano una pluralità devono essere citati tutti, affinchè il contraddittorio sia integro trattandosi di litisconsorzio necessari.
Sull'argomento è intervenuta anche la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiarendo che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” e che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cass., S.U.,
16/02/2016, n. 2951).
Nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il bene immobile censito in Catasto Terreni del Comune di Stilo, c.da Bordingiano, in catasto al foglio 41, partt. 1 e 90, che risulta essere cointestato ai germani , sulla base della documentazione ipocatastale e catastale , CP_1 correttamente individuati dall'attore quali legittimati passivi.
3.2 – Nel merito, come detto, incombe su chi agisce in giudizio fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda (art. 2697 c.c.), tale prova non è stata raggiunta in relazione ai diversi profili del possesso qualificato, in quanto:
§.- in primis non risulta provata la continuità del possesso, difatti i testimoni Tes_1
e , entrambi hanno circostanziato temporalmente i fatti da loro riferiti in relazione alla Tes_2 frequentazione presso un'attività vicino all'immobile ed hanno dichiarato e collocato temporalmente la presenza del sino agli anni 2009-2010. riferisce : Parte_1 Tes_1
“confermo che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in c.da Bordingiano. Non conosco gli estremi catastali e non so indicare l'estensione dei terreni. È dal 2000 che l'attore si occupa del terreno che riconosco nell'estratto di mappa satellitare che mi viene esibito (Il Giudice dà atto che viene esibito al teste l'estratto di mappa allegato all'atto di citazione). Omissis- Io posso rispondere su questi fatti perché dal 2000 ho lavorato lì di fronte, presso la dove Pt_3 si taglia il granito. Ho lavorato fino al 2010. Dopo ho visto occasionalmente l'attore sui luoghi di causa, quando mi è capitato di passare da quelle parti. ”
Il teste ha dichiarato: ““confermo che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in Tes_2
c.da Bordingiano. Tanto so perché io ho lavorato dal 2000 a fine 2009 presso l'Euro Servizi
Magica. Non conosco gli estremi catastali e non so indicare l'estensione dei terreni, ma mi pare di riconoscere il terreno nell'estratto di mappa satellitare che mi viene esibito (Il Giudice dà atto che viene esibito al teste l'estratto di mappa allegato all'atto di citazione). “
I testimoni, in sostanza , individuato il terreno per immagine satellitare, collocano la presenza dell'attore sui luoghi fino ad un determinato periodo , riconnettendo la presenza in loco presso un'attività vicina al fondo, la deposizione del sulla presenza in epoca Tes_2
successiva è piuttosto generica;
§.- non risulta sufficiente la prova dell'”attività” esterna in capo al ai fini Parte_1 della prova dell'animus possidendi e della disponibilità del bene in relazione alla destinazione del fondo, tale da qualificare l'eventuale detenzione del bene in possesso.
Entrambi i testi hanno riferito che l'area era stata utilizzata come deposito di gomme dal il teste riferisce di una imprecisata attività di coltivazione: “l'attore Parte_1 Tes_1
teneva gomme, mezzi vecchi ecc. Curava anche un orto che aveva realizzato in una porzione del terreno. Ha livellato il terreno e spianato diverse volte, già a partire dal 2000. Io lo vedo sempre curarsi del terreno, penso che coltivi qualcosa, ma non so esattamente cosa”. Del pari generica sul punto è la deposizione del Tes_2
La Corte di cassazione ha affermato in tema di usucapione di terreni, con l'ordinanza n.11663/2024 che ai fini dell'usucapione, la sola coltivazione di un terreno non costituisce un sufficiente atto di possesso “uti dominus”, “poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”. La corte sul punto anche in relazione alla condotta del proprietario richiama precedenti conformi e per indirizzo consolidato (Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, Sez. 6 – 2, n. 6123 del 05/03/2020, Sez.
2, n. 18215 del 29/07/2013, Sez. 2, n. 19478 del 20/09/2007).
In sostanza , la coltivazione in sé è un'attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass. civile sez. II, 22/08/2023, n.24991; Cass. civile, sez. II,
29/11/2023, n. 33190). Ritenendo che la coltivazione del fondo è prova insufficiente, la giurisprudenza pertanto ha affermato: "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso." (Cass. n. 4931/2022).
Anche l'attività di livellamento del terreno riferita da entrambi i testi nel caso di specie
(il teste riferisce: “il si occupava del terreno e portava terra proveniente dagli Tes_2 Parte_1
sbancamenti effettuati sul terreno della moglie che si trova una cinquantina di metri sopra. Il ha portato terreno coltivabile. Un anno o due è stato fatto un orto. Portava però Parte_1 sempre altro terreno fertile. Da un lato è stato livellato il terreno e l'area è stata riempita di terra per arrivare a livello di strada. Tutti i lavori sono stati eseguiti dall'attore e precisamente, per suo conto, dai fratelli Questi lavori sono stati svolti nel corso degli anni. “) non Per_1
connessa ad una attività di coltivazione o altro utilizzo specifico del bene, non è utile a qualificare la disponibilità del bene da parte del e, soprattutto l'animus possidendi Parte_1 dello stesso, come condotta utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Il riferimento all'accordo con per le modifiche al tracciato del gasdotto non CP_3
risulta del pari rilevante ai fini della domanda ed ai fini della prova di una signoria sulla cosa per medesimi principi ut supra ricordati ed atteso che, sulla base della documentazione depositata da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc , le particelle interessate da tale attività non sono quelle oggetto di domanda ovvero part.lle nn. 1 e 90 del foglio 41. §.- Elemento dirimente ai fini della decisione, unitamente a testimonianze generiche e relative agli anni 2009-2010 , è la circostanza riferita dai testi dell'assenza di una recinzione del fondo . La realizzazione di una recinzione da parte del possessore costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intenzione dello stesso di esercitare sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. civile, sez. II, 11/01/2024, n. 1121: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.; Cass. n. 1796/2022). La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios (Cass. civile sez. II,
28/06/2023, n.18528).
Dalle immagini satellitari non risulta alcuna recinzione né dai testi viene riferita la realizzazione di tale opera “significativa” realizzata dal Parte_1
In conclusione, dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori disponibili deve ritenersi che l'insussistenza di una prova univoca che le particelle di terreno di proprietà
, siano state oggetto di un possesso utile ai fini dell'usucapione sia in relazione CP_1 all'animus possidendi che al corpus, che alle caratteristiche connesse alla mera disponibilità materiale del bene.
3.3- Per ragioni di completezza del decisum si osserva che non risulta rilevante ai fini di causa quanto sostenuto da parte convenuta ed oggetto di prova documentale (sentenze della CT di RE LA ) relativamente al pagamento dell'IMU, atteso che il pagamento del tributo attiene esclusivamente a profili fiscali e non rileva quale manifestazione del diritto di proprietà. Difatti il proprietario del bene immobile può impedire l'usucapione: attraverso la notifica di un atto giudiziario (a mezzo dell'ufficiale giudiziale) per ottenere la restituzione del possesso o per rivendicare la proprietà (non è tuttavia necessario coltivare effettivamente la causa); attraverso un comportamento concludente del detentore che abbia tacitamente o espressamente riconosciuto l'altrui proprietà. Tra questi ultimi non rientra il pagamento o la condanna relativa all'IMU che , come detto, attiene a profili meramente fiscali e non materiali e viene
“superata” in astratto, su un piano sostanziale, dalla sentenza che accerta l'usucapione, costitutiva di un acquisto della proprietà a titolo originario e con effetto retroattivo.
4.-Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza pertanto deve essere condannato Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di e Controparte_2 CP_1
, che si liquidano in applicazione dei criteri di legge sulla base del valore della causa
[...]
(valori minimi attesa la non complessità del giudizio) sulla base del DM 55/2014 e succ. mod., come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00, in totale € 2.540,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta la domanda proposta da , per le ragioni di cui in Parte_1
motivazione;
2.- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in Parte_1
favore di e , che si liquidano in applicazione dei criteri Controparte_2 Controparte_1
di legge sulla base del valore della causa (valori minimi senza ulteriori aumenti, attesa la non complessità del giudizio) DM 55/2014 e succ. mod, come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 in totale € 2.540,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Locri il 20.05.2025.
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri