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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4087/2024
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MARCELLO BUSCEMA e GIANLUCA PICCIONE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 1.10.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.10.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dall'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 29.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
4.11.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto la nomina del medico legale per accertare la totale inabilità e la necessità per la stessa di assistenza continua stante l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oltre che nella incapacità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza continua, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e, conseguentemente,
CP_ sentire condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico decorrente dal 11.1.2023 (data della presentazione della domanda amministrativa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata in data 5.9.2024, ha ritenuto la ricorrente meritevole del requisito sanitario
II richiesto, a decorrere dal mese di novembre 2023. In particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti infermità: “afasia primaria progressiva con Parte_2
disturbo neurocognitivo. [...] In ogni caso allo stato attuale le condizioni neurologiche e
psichiche della paziente sono gravemente compromesse a tal punto da essere
considerata inabile al 100% con necessità di assistenza continua per impossibilità a
svolgere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo. Tale bisogno di assistenza
può farsi risalire dal mese di Novembre del 2023 quando gli stessi medici della
Commissione per l'accertamento dell'Invalidità Civile rilevarono disorientamento
spazio-temporale, sensorio obnubilato ecc. ecc. La paziente va rivisitata nel Novembre
del 2025 per verificarne le condizioni di salute”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_2
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un errore valutativo circa la decorrenza del requisito sanitario (dal mese di novembre 2023 anziché dalla domanda amministrativa di gennaio 2023); richiedeva altresì che venisse dichiarata la non rivedibilità
dell'invalidità accertata ai fini dell'indennità di accompagnamento e di inserire la clausola di difficoltà a deambulare autonomamente nel verbale 104.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
13.5.2025 ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da: “Afasia Parte_2
primaria progressiva con disturbo neurocognitivo globalmente deficitario di grado
elevato. Il suddetto quadro patologico rende la periziata soggetto INVALIDO con III TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% art. 2 e 12 Legge 118/71 e con
necessità di assistenza continua in quanto l'infermità che affligge l'istante è di gravità
tale da rendere impossibile lo svolgimento degli atti fondamentali della vita. Ritengo,
pertanto, che la ricorrente possiede i requisiti medico-legali utili per usufruire
dell'indennità di accompagnamento. Circa la decorrenza di tale beneficio economico,
ritengo che essa deve farsi risalire alla data di presentazione della domanda
amministrativa dell'11.01.2023 […] in quanto, come da esame delle Cartelle Cliniche
di ricovero del 28.10.2021 e del 12.10.2022 presso l'Associazione Oasi Maria SS.
Onlus di Troina (EN), si evidenzia che esistevano i requisiti sanitari utili e significativi
per la decorrenza del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento già
dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la decorrenza del requisito sanitario.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad
IV ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.01.2023.
Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande proposte (inserire la clausola di non rivedibilità dell'indennità di accompagnamento e la clausola di difficoltà a deambulare autonomamente nel verbale 104), in quanto estranee al procedimento ex art. 445 bis cpc limitato al conseguimento delle prestazioni di invalidità previste dalla citata disposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 4087/2024 depositato il Parte_2 CP_1
23.10.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.01.2023, di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 13.5.2025 dal dott. Persona_2
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Marcello
Buscema e Gianluca Piccione.
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4087/2024
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MARCELLO BUSCEMA e GIANLUCA PICCIONE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 1.10.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.10.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dall'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 29.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
4.11.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto la nomina del medico legale per accertare la totale inabilità e la necessità per la stessa di assistenza continua stante l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oltre che nella incapacità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza continua, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e, conseguentemente,
CP_ sentire condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico decorrente dal 11.1.2023 (data della presentazione della domanda amministrativa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata in data 5.9.2024, ha ritenuto la ricorrente meritevole del requisito sanitario
II richiesto, a decorrere dal mese di novembre 2023. In particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti infermità: “afasia primaria progressiva con Parte_2
disturbo neurocognitivo. [...] In ogni caso allo stato attuale le condizioni neurologiche e
psichiche della paziente sono gravemente compromesse a tal punto da essere
considerata inabile al 100% con necessità di assistenza continua per impossibilità a
svolgere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo. Tale bisogno di assistenza
può farsi risalire dal mese di Novembre del 2023 quando gli stessi medici della
Commissione per l'accertamento dell'Invalidità Civile rilevarono disorientamento
spazio-temporale, sensorio obnubilato ecc. ecc. La paziente va rivisitata nel Novembre
del 2025 per verificarne le condizioni di salute”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_2
atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un errore valutativo circa la decorrenza del requisito sanitario (dal mese di novembre 2023 anziché dalla domanda amministrativa di gennaio 2023); richiedeva altresì che venisse dichiarata la non rivedibilità
dell'invalidità accertata ai fini dell'indennità di accompagnamento e di inserire la clausola di difficoltà a deambulare autonomamente nel verbale 104.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
13.5.2025 ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da: “Afasia Parte_2
primaria progressiva con disturbo neurocognitivo globalmente deficitario di grado
elevato. Il suddetto quadro patologico rende la periziata soggetto INVALIDO con III TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% art. 2 e 12 Legge 118/71 e con
necessità di assistenza continua in quanto l'infermità che affligge l'istante è di gravità
tale da rendere impossibile lo svolgimento degli atti fondamentali della vita. Ritengo,
pertanto, che la ricorrente possiede i requisiti medico-legali utili per usufruire
dell'indennità di accompagnamento. Circa la decorrenza di tale beneficio economico,
ritengo che essa deve farsi risalire alla data di presentazione della domanda
amministrativa dell'11.01.2023 […] in quanto, come da esame delle Cartelle Cliniche
di ricovero del 28.10.2021 e del 12.10.2022 presso l'Associazione Oasi Maria SS.
Onlus di Troina (EN), si evidenzia che esistevano i requisiti sanitari utili e significativi
per la decorrenza del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento già
dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la decorrenza del requisito sanitario.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad
IV ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.01.2023.
Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande proposte (inserire la clausola di non rivedibilità dell'indennità di accompagnamento e la clausola di difficoltà a deambulare autonomamente nel verbale 104), in quanto estranee al procedimento ex art. 445 bis cpc limitato al conseguimento delle prestazioni di invalidità previste dalla citata disposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 4087/2024 depositato il Parte_2 CP_1
23.10.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.01.2023, di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 13.5.2025 dal dott. Persona_2
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Marcello
Buscema e Gianluca Piccione.
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera V