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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DELL'ARMI ANNA MARIA;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.7.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 29.5.1982 con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separato CP_1 dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata, che dalla loro unione erano nati i figli e ormai maggiorenni ed autonomi Per_1 Per_2 economicamente e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza del 19 marzo 2025 dinanzi al giudice relatore è comparsa soltanto la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione e non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, il difensore ha discusso la causa chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il giudice, dichiarata la contumacia di ha riservato di riferire al CP_1
Collegio.
Il P.M. ha apposto il visto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 30.7.2004; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale pagina 1 di 2 delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione 5.200-26.000 euro così individuato, stante il valore indeterminabile della controversia, in virtù dell'oggetto della controversia e della natura della decisione, al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Roma, in data 29.5.1982;
[...] CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto 752, parte 2, serie A05); condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 Pt_1
, che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge,
[...] da versarsi in favore dell'erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data
26/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DELL'ARMI ANNA MARIA;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19 marzo 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.7.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 29.5.1982 con;
ha dedotto di vivere ininterrottamente separato CP_1 dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata, che dalla loro unione erano nati i figli e ormai maggiorenni ed autonomi Per_1 Per_2 economicamente e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza del 19 marzo 2025 dinanzi al giudice relatore è comparsa soltanto la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione e non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, il difensore ha discusso la causa chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il giudice, dichiarata la contumacia di ha riservato di riferire al CP_1
Collegio.
Il P.M. ha apposto il visto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 30.7.2004; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale pagina 1 di 2 delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione 5.200-26.000 euro così individuato, stante il valore indeterminabile della controversia, in virtù dell'oggetto della controversia e della natura della decisione, al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Roma, in data 29.5.1982;
[...] CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto 752, parte 2, serie A05); condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 Pt_1
, che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge,
[...] da versarsi in favore dell'erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data
26/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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