TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 949/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CECCONI MARCO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Via Cristoforo Colombo 6/B 60022 Castelfidardo, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CATENA ARIANNA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ( ) CP_2
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO GIOVANNI Controparte_3
ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA CHIAIA 216 NAPOLI
TERZO CHIAMATO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 9,32 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. CECCONI MARCO Parte_1
Per con l'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO avv. oggi Controparte_3 sostituito dall'avv. Roberto Zucchi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,50 sospende la trattazione per altri fascicoli già calendarizzati. Ad ore 10,06 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza in assenza delle parti. Verbale chiuso alle ore 16,16.
Il Giudice
pagina 1 di 8 dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CECCONI MARCO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Via Cristoforo Colombo 6/B 60022 Castelfidardo, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CATENA ARIANNA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ( ) CP_2
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO GIOVANNI Controparte_3
ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA CHIAIA 216 NAPOLI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza contraria disattesa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.,
pagina 3 di 8 che la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta dell'operazione bancaria consistente nell'estinzione del libretto di deposito a risparmio n. 2018. 332531 intestato a , con contestuale versamento del saldo attivo residuo, pari a € Parte_1
72,08 disponibile al 31/10/2017 (data dell'estinzione), non è riconducibile alla medesima , e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
( ) residente in [...],
[...] C.F._3 al pagamento in favore dell'odierna attrice, di un importo pari a € 72,08, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'estinzione, sino all'effettivo soddisfo, il tutto oltre ad un importo pari a € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e
/o comunque provata all'esito de presente giudizio. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1325 c.c. la nullità e/o annullabilità della richiesta di estinzione del conto corrente bancario n. 718780 a firma del IG. e per l'effetto condannare il medesimo Controparte_1
( ) residente in [...] C.F._3
5 - 60027 Osimo (An), al pagamento di un importo pari a € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e /o comunque provata all'esito de presente giudizio. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa l'illegittimità dei comportamenti posti in essere da
[...]
( ) residente in [...] - Controparte_1 C.F._3
60027 Osimo (An) e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore dell'odierna attrice di un importo pari a € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e /o comunque provata all'esito de presente giudizio. IN OGNI CASO con vittoria di spese (comprese espressamente la refusione delle spese relative al procedimento di mediazione) e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e cpa come per legge”
Con comparsa di costituzione il IG. si costituiva in Controparte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del IG. in relazione alla prima domanda spiegata da parte attrice Controparte_1
e relativa alla chiusura del libretto n. 2018.332531 e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio relativamente a questa domanda;
IN VIA PRELIMINARE: disporre la revoca del provvedimento ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dall'ordine degli avvocati di Ancona in favore della in data Parte_1
09.01.2023; IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertare e dichiarare, che l'operazione di chiusura del libretto n.2018.332531 non può essere in alcun modo addebitata al IG. e per l'effetto rigettare le richieste attoree in quanto CP_1
pagina 4 di 8 infondate, illegittime, inammissibili e/o con ogni altra qualsivoglia statuizione;
accertare e dichiarare la legittimità dell'operazione di chiusura del conto corrente n. 718780 già n. 59180 acceso presso e, per l'effetto, rigettare la richiesta CP_4 di risarcimento danno in quanto infondata, illegittima, inammissibile e/o con ogni altra qualsivoglia statuizione;
in ogni caso, respingere tutte le richieste attore in quanto infondate, inammissibili, nulle/annullabili, illegittime o con ogni altra statuizione e condannare parte attrice per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare e dichiarare che il IG. Controparte_1 ha prestato alla IG.ra , nel periodo che va dal 2013 al 2017 la Parte_1 somma di € 35.077,70 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la IG.ra alla restituzione di tale somma, o di altra Parte_1 maggiore o minore che verrà ritenuta provata all'esito del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Alla prima udienza il procuratore attoreo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la , ricevendone autorizzazione. Controparte_5
Con apposita comparsa si costituiva in giudizio la (già Controparte_3 CP_5
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La
[...] Controparte_3 come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché il Giudice adito Voglia: 1) Rigettare tutte le domande svolte nei confronti della Banca convenuta perché inammissibili, generiche e sfornite di prova, nonché infondate in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore di . Controparte_3
Il Giudice proponeva la definizione della causa ex art. 185 bis c.p.c.
Parte attrice ed il convenuto accettavano la proposta, definendo la relativa CP_1 posizione.
La la rifiutava. Controparte_3
Il IG. veniva estromesso dal giudizio a spese di lite compensate. CP_1
Il giudizio proseguiva tra l'attrice e la banca convenuta
Il Giudice, trattenuta la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo istruttorio, per espletamento di CTU grafologica.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di CTU grafologica.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni così come parzialmente modificate da parte attrice, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto pagina 5 di 8 il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il giudicante che con un elaborato peritale di buon pregio, comunque immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile, la grafologa dott.ssa , Per_1 rispondendo a specifico quesito sulla falsità o meno della firma apposta sul doc. n. 5 di parte così concludeva: “Al termine dell'indagine effettuata, prese in CP_3 considerazione le osservazioni pervenute dalle parti a cui si è puntualmente risposto nelle pagine precedenti, la sottoscritta conferma le seguenti conclusioni: la firma in verifica non è l'espressione dell'autentica gestualità grafica della IG.ra e Pt_1 pertanto è da ritenersi probabilmente apocrifa".
Nel presente giudizio, parte attrice insta per la declaratoria di nullità della firma apposta sul doc. n. 5 agli atti (all.to ), eccependo il difetto di autografia della scrittura e CP_3 la non riferibilità a se stessa della sottoscrizione apposta in calce alla distinta bancaria, disconoscendola formalmente.
Osserva altresì che la parte interessata è onerata della prova del suo assunto e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, dovendo aversi riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di disconoscimento.
Nessun onere contrapposto in capo al soggetto evocato in giudizio può quindi configurarsi con riferimento alla preventiva dichiarazione di voler utilizzare il documento, non costituendo tale onere un autonomo requisito dell'azione di disconoscimento, né un elemento necessario derivante dall'applicazione analogica dei principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
La causa è stata istruita per mezzo di CTU grafica che ha concluso che il documento esaminato è con buona/alta probabilità non attribuibile all'attrice.
La CTU ha dunque espresso un giudizio di quasi certezza sull'apocrifia del documento disconosciuto, così come prodotto dalla banca chiamata in causa.
E' noto che la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e il giudice può fondare su di essa la decisione (Cass.3191/06).
Nel caso in esame le conclusioni del consulente d'ufficio devono essere condivise, apparendo frutto di un'analisi corretta, eseguita secondo metodi scientifici condivisi, i cui elementi qualificanti appaiono di diretto riscontro e di conseguenza il documento n.
pagina 6 di 8 5 prodotto da parte terza chiamata deve essere dichiarato nullo.
La domanda di disconoscimento della firma va pertanto accolta.
Quale diretta conseguenza andrà dichiarata la nullità dell'operazione bancaria consistente nell'estinzione del libretto di deposito a risparmio n. 2018. 332531 intestato a , con contestuale versamento del saldo attivo residuo, pari a € 72,08 Parte_1 disponibile al 31/10/2017 (data dell'estinzione), non è riconducibile alla medesima
, ma a terzi, con conseguente restituzione della relativa somma Parte_1 dell'attivo residuo.
Ritiene questo giudice che quale diretta conseguenza dell'atteggiamento tenuto dalla banca quale danno morale per le sofferenze patite, da ultimo anche a causa CP_3 dell'atteggiamento processuale tenuto, improntato all'assoluto ostruzionismo, da parte terza chiamata, che ha ingiustificatamente rifiutato una definizione ex art. 185 bis cpc, così come proposta per importi nel complesso irrilevanti per un serio istituto di credito, possano liquidarsi €.5000,00 ex art. 1226 cc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in relazione alla reale attività svolta secondo il parametro massimo ex DM 147/22, tenuto conto del valore dichiarato nella domanda, stante il comportamento processuale della chiamata in causa. CP_3
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della soccombente, così CP_3 come liquidate in apposito separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e conseguentemente dichiara la nullità la nullità dell'operazione bancaria consistente nell'estinzione del libretto di deposito a risparmio n. 2018. 332531 intestato a , con saldo attivo residuo, pari a € 72,08, Parte_1 ordinandone a n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 all'immediata restituzione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, dalla data dell'estinzione del libretto di deposito e sino all'effettivo soddisfo a favore dell'attrice; condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento della somma di €.5000,00, quale risarcimento del danno a favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello stato così come richiesto da parte attrice;
Condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.617,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi. pagina 7 di 8 Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto ponendole definitivamente a carico di parte CP_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 949/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CECCONI MARCO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Via Cristoforo Colombo 6/B 60022 Castelfidardo, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CATENA ARIANNA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ( ) CP_2
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO GIOVANNI Controparte_3
ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA CHIAIA 216 NAPOLI
TERZO CHIAMATO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 9,32 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. CECCONI MARCO Parte_1
Per con l'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO avv. oggi Controparte_3 sostituito dall'avv. Roberto Zucchi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,50 sospende la trattazione per altri fascicoli già calendarizzati. Ad ore 10,06 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza in assenza delle parti. Verbale chiuso alle ore 16,16.
Il Giudice
pagina 1 di 8 dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CECCONI MARCO, (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliati Via Cristoforo Colombo 6/B 60022 Castelfidardo, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CATENA ARIANNA, (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ( ) CP_2
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO GIOVANNI Controparte_3
ALBERTO ed elettivamente domiciliato in VIA CHIAIA 216 NAPOLI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza contraria disattesa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.,
pagina 3 di 8 che la sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta dell'operazione bancaria consistente nell'estinzione del libretto di deposito a risparmio n. 2018. 332531 intestato a , con contestuale versamento del saldo attivo residuo, pari a € Parte_1
72,08 disponibile al 31/10/2017 (data dell'estinzione), non è riconducibile alla medesima , e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
( ) residente in [...],
[...] C.F._3 al pagamento in favore dell'odierna attrice, di un importo pari a € 72,08, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'estinzione, sino all'effettivo soddisfo, il tutto oltre ad un importo pari a € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e
/o comunque provata all'esito de presente giudizio. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1325 c.c. la nullità e/o annullabilità della richiesta di estinzione del conto corrente bancario n. 718780 a firma del IG. e per l'effetto condannare il medesimo Controparte_1
( ) residente in [...] C.F._3
5 - 60027 Osimo (An), al pagamento di un importo pari a € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e /o comunque provata all'esito de presente giudizio. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella superiore narrativa l'illegittimità dei comportamenti posti in essere da
[...]
( ) residente in [...] - Controparte_1 C.F._3
60027 Osimo (An) e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore dell'odierna attrice di un importo pari a € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e /o comunque provata all'esito de presente giudizio. IN OGNI CASO con vittoria di spese (comprese espressamente la refusione delle spese relative al procedimento di mediazione) e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva e cpa come per legge”
Con comparsa di costituzione il IG. si costituiva in Controparte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del IG. in relazione alla prima domanda spiegata da parte attrice Controparte_1
e relativa alla chiusura del libretto n. 2018.332531 e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio relativamente a questa domanda;
IN VIA PRELIMINARE: disporre la revoca del provvedimento ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dall'ordine degli avvocati di Ancona in favore della in data Parte_1
09.01.2023; IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertare e dichiarare, che l'operazione di chiusura del libretto n.2018.332531 non può essere in alcun modo addebitata al IG. e per l'effetto rigettare le richieste attoree in quanto CP_1
pagina 4 di 8 infondate, illegittime, inammissibili e/o con ogni altra qualsivoglia statuizione;
accertare e dichiarare la legittimità dell'operazione di chiusura del conto corrente n. 718780 già n. 59180 acceso presso e, per l'effetto, rigettare la richiesta CP_4 di risarcimento danno in quanto infondata, illegittima, inammissibile e/o con ogni altra qualsivoglia statuizione;
in ogni caso, respingere tutte le richieste attore in quanto infondate, inammissibili, nulle/annullabili, illegittime o con ogni altra statuizione e condannare parte attrice per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare e dichiarare che il IG. Controparte_1 ha prestato alla IG.ra , nel periodo che va dal 2013 al 2017 la Parte_1 somma di € 35.077,70 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la IG.ra alla restituzione di tale somma, o di altra Parte_1 maggiore o minore che verrà ritenuta provata all'esito del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Alla prima udienza il procuratore attoreo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la , ricevendone autorizzazione. Controparte_5
Con apposita comparsa si costituiva in giudizio la (già Controparte_3 CP_5
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La
[...] Controparte_3 come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché il Giudice adito Voglia: 1) Rigettare tutte le domande svolte nei confronti della Banca convenuta perché inammissibili, generiche e sfornite di prova, nonché infondate in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore di . Controparte_3
Il Giudice proponeva la definizione della causa ex art. 185 bis c.p.c.
Parte attrice ed il convenuto accettavano la proposta, definendo la relativa CP_1 posizione.
La la rifiutava. Controparte_3
Il IG. veniva estromesso dal giudizio a spese di lite compensate. CP_1
Il giudizio proseguiva tra l'attrice e la banca convenuta
Il Giudice, trattenuta la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo istruttorio, per espletamento di CTU grafologica.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di CTU grafologica.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni così come parzialmente modificate da parte attrice, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto pagina 5 di 8 il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il giudicante che con un elaborato peritale di buon pregio, comunque immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile, la grafologa dott.ssa , Per_1 rispondendo a specifico quesito sulla falsità o meno della firma apposta sul doc. n. 5 di parte così concludeva: “Al termine dell'indagine effettuata, prese in CP_3 considerazione le osservazioni pervenute dalle parti a cui si è puntualmente risposto nelle pagine precedenti, la sottoscritta conferma le seguenti conclusioni: la firma in verifica non è l'espressione dell'autentica gestualità grafica della IG.ra e Pt_1 pertanto è da ritenersi probabilmente apocrifa".
Nel presente giudizio, parte attrice insta per la declaratoria di nullità della firma apposta sul doc. n. 5 agli atti (all.to ), eccependo il difetto di autografia della scrittura e CP_3 la non riferibilità a se stessa della sottoscrizione apposta in calce alla distinta bancaria, disconoscendola formalmente.
Osserva altresì che la parte interessata è onerata della prova del suo assunto e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita, dovendo aversi riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di disconoscimento.
Nessun onere contrapposto in capo al soggetto evocato in giudizio può quindi configurarsi con riferimento alla preventiva dichiarazione di voler utilizzare il documento, non costituendo tale onere un autonomo requisito dell'azione di disconoscimento, né un elemento necessario derivante dall'applicazione analogica dei principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
La causa è stata istruita per mezzo di CTU grafica che ha concluso che il documento esaminato è con buona/alta probabilità non attribuibile all'attrice.
La CTU ha dunque espresso un giudizio di quasi certezza sull'apocrifia del documento disconosciuto, così come prodotto dalla banca chiamata in causa.
E' noto che la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e il giudice può fondare su di essa la decisione (Cass.3191/06).
Nel caso in esame le conclusioni del consulente d'ufficio devono essere condivise, apparendo frutto di un'analisi corretta, eseguita secondo metodi scientifici condivisi, i cui elementi qualificanti appaiono di diretto riscontro e di conseguenza il documento n.
pagina 6 di 8 5 prodotto da parte terza chiamata deve essere dichiarato nullo.
La domanda di disconoscimento della firma va pertanto accolta.
Quale diretta conseguenza andrà dichiarata la nullità dell'operazione bancaria consistente nell'estinzione del libretto di deposito a risparmio n. 2018. 332531 intestato a , con contestuale versamento del saldo attivo residuo, pari a € 72,08 Parte_1 disponibile al 31/10/2017 (data dell'estinzione), non è riconducibile alla medesima
, ma a terzi, con conseguente restituzione della relativa somma Parte_1 dell'attivo residuo.
Ritiene questo giudice che quale diretta conseguenza dell'atteggiamento tenuto dalla banca quale danno morale per le sofferenze patite, da ultimo anche a causa CP_3 dell'atteggiamento processuale tenuto, improntato all'assoluto ostruzionismo, da parte terza chiamata, che ha ingiustificatamente rifiutato una definizione ex art. 185 bis cpc, così come proposta per importi nel complesso irrilevanti per un serio istituto di credito, possano liquidarsi €.5000,00 ex art. 1226 cc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in relazione alla reale attività svolta secondo il parametro massimo ex DM 147/22, tenuto conto del valore dichiarato nella domanda, stante il comportamento processuale della chiamata in causa. CP_3
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della soccombente, così CP_3 come liquidate in apposito separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e conseguentemente dichiara la nullità la nullità dell'operazione bancaria consistente nell'estinzione del libretto di deposito a risparmio n. 2018. 332531 intestato a , con saldo attivo residuo, pari a € 72,08, Parte_1 ordinandone a n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 all'immediata restituzione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, dalla data dell'estinzione del libretto di deposito e sino all'effettivo soddisfo a favore dell'attrice; condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento della somma di €.5000,00, quale risarcimento del danno a favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello stato così come richiesto da parte attrice;
Condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.617,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi. pagina 7 di 8 Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto ponendole definitivamente a carico di parte CP_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 8 di 8