Sentenza breve 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 01/06/2022, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00917/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2022, proposto da
Ecoimpianti Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: Ecosistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Mastrolia e Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della determinazione dirigenziale n. 231 del 24.03.2022, del Settore Edilizia – Area 5 - della Provincia di Brindisi - conosciuta a seguito di consultazione del sito dell'Ente in data 30.03.2022 - di affidamento, alla concorrente Ecosistemi S.r.l., dell'appalto (avente CIG ZB83562BA7) riguardante il “Servizio di Conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue presso l'Istituto Tecnico Agrario di Stato “Pantanelli” di Ostuni (BR)”;
- della determinazione dirigenziale n. 230 del 24.03.2022, del Settore Edilizia – Area 5 - della Provincia di Brindisi - conosciuta a seguito di consultazione del sito dell'Ente in data 30.03.2022 - di affidamento, alla concorrente Ecosistemi S.r.l., dell'appalto (avente CIG ZCF3562AFD) riguardante il “Servizio di Conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione acque reflue presso il Comprensorio edilizio della Cittadella della Ricerca di Brindisi”;
- dei verbali di gara nonchè di ogni altro atto e/o documento e/o determinazione in parte qua con cui la S.A. ha estromesso – senza disporlo espressamente e senza adottare alcuna comunicazione – la ricorrente dall'aggiudicazione e ha affidato i servizi oggetto di gara alla concorrente Ecosistemi S.r.l.;
- ove e per quanto lesivi, della lettera invito e del capitolato speciale di appalto, laddove interpretati ovvero interpretabili alla stregua delle determinazioni assunte dalla S.A.;
- di ogni altro atto e/o documento presupposto, connesso, coevo e/o consequenziale;
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more, con l'impresa divenuta aggiudicataria;
nonché per la condanna dell'E.L. a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei suoi confronti della commessa oggetto di affidamento e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. e con riserva di agire anche in separato giudizio per il risarcimento pecuniario del danno ingiusto derivante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati;
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Ecosistemi S.r.l. il 6/5/2022:
- di tutti gli atti di gara già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha invitato a partecipare ovvero non ha escluso dalla gara la società Ecoimpianti Sud S.r.l. per essere gestore uscente del servizio in affidamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecosistemi S.r.l. e il ricorso incidentale da quest’ultima proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. D. D'Arpa, per la parte ricorrente, e avv. D. Mastrolia. per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Premesso che:
- a) in data 20 maggio 2022 la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso introduttivo del presente giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- b) a tale rinuncia e alla domanda di compensazione delle spese di lite ha aderito la controinteressata-ricorrente incidentale, come da propria nota difensiva del 20 maggio 2022;
- c) alla camera di consiglio del 24 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Ritenuto:
- a) di dare atto della suddetta rinuncia, con conseguente dichiarazione di estinzione del presente giudizio;
- b) di compensare le spese di lite tra la ricorrente principale e la controinteressata-ricorrente incidentale;
- d) che nulla vada disposto sulle spese di lite nei confronti della Provincia di Brindisi, in quanto non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, dà atto della rinuncia al ricorso principale e dichiara estinto il giudizio.
Spese di lite compensate tra la ricorrente principale e la controinteressata-ricorrente incidentale.
Nulla spese nei confronti della Provincia di Brindisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO