Articolo 2 della Legge 14 novembre 1962, n. 1614
Articolo 1
Versione
15 dicembre 1962
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 dicembre 1962